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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - Quinta Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n /2012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad OGGETTO: "opposizione a fermo amministrativo", e vertente TRA (Omissis)., rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis); E Equitalia Sud spa (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. (Omissis). CONCLUSIONI All'udienza del 26 febbraio 2013, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive: "E' presente per parte attrice l'avv. (Omissis) per delega del procuratore costituito, la quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. E' altresì presente per parte convenuta l'avv. (Omissis) per delega del procuratore costituito, la quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. I procuratori presenti chiedono disporsi la trattazione mista ai sensi del secondo comma dell'art. 281 quinquies cpc con conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale della causa e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - I - (Omissis). ha proposto opposizione avverso l'atto di fermo amministrativo disposto sul motociclo tg. (...) dall'agente per la riscossione, Equitalia Sud spa, ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73, all'uopo deducendo, da un lato, l'inesistenza e la sopravvenuta prescrizione del credito e, dall'altro,

2 numerosi vizi afferenti alla regolarità formale del provvedimento impugnato, della procedura esattoriale e della notifica dei relativi atti. Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale sul presupposto che il ruolo è stato formato sulla base di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale (per essere competente il Giudice di Pace) e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. La decisione in ordine all'eccezione di incompetenza necessita di una premessa. E' ormai noto che in materia di fermo (ma, analoghe osservazioni valgono per il preavviso di fermo e per l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 DPR 602/73) la giurisdizione tra giudice ordinario e tributario si ripartisce a seconda la natura del credito azionato, con la conseguenza che ove il provvedimento opposto acceda a sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito. Sennonché, analoga uniformità di vedute non è riscontrabile con riguardo alla ripartizione di competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Proprio di recente, infatti, la Suprema Corte, affermata la natura di atto dell'esecuzione in senso proprio del fermo amministrativo, ha ricondotto il relativo processo di impugnazione nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, ex art. 615, comma 2, c.c.. Ha, quindi, affermato la competenza esclusiva del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, ma solo in relazione alla fase sommaria: "... la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell'afferente preavviso), di "iscrizione di ipoteca" e/o di "fermo di beni mobili registrati" esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale. In altri termini, una volta ritenuto che il preavviso è atto esecutivo, l'opposizione allo stesso va qualificata come opposizione ad esecuzione già iniziata, con la conseguenza che la competenza (per la fase sommaria) è regolata dal comma 2 dell'art. 615 cod. proc. civ., per cui l'atto andava indirizzato al Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione" (Cass. 10 ottobre/4 novembre 2013 n ). Nella piena consapevolezza del superiore significato di indirizzo che le sentenze della Suprema Corte assumono rispetto al giudice di merito, ai sensi e per volontà dell'art. 65 r.d n. 12, tale opinione, per quanto autorevolmente sostenuta, non può essere condivisa, in quanto: - a) è un dato pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza, ed è arduo metterne in discussione la valenza generale, che anche l'esecuzione mediante ruolo (al pari di quella ordinaria) ha inizio con il pignoramento; tant'è che la stessa Suprema Corte, proprio in ragione di tale presupposto, ha escluso che in relazione al provvedimento di fermo trovi applicazione l'art. 50, comma 2, DPR 602/73, avendosi riguardo ad un atto "funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria", ma non "inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata" (Cass. 4 dicembre 2011, n ; nello stesso senso, con riguardo all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit., Cass. 20 giugno 2012 n ); - b) contraddice, senza alcuna giustificazione, altri precedenti pronunce dello stesso Supremo Collegio, con le quali meglio si è chiarito che l'opposizione di fermo si configura come "opposizione all'esecuzione forzata

3 - sia pure nella fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615" (così, Cass. 16 ottobre 2012, n ); - c) è smentita dall'attuale disposizione legislativa di cui all'art. 19 D. Lgs. 546/1992 che - come pure si è precisato in sede di legittimità -, nel prevedere l'immediata impugnabilità del provvedimento di fermo innanzi alla Commissione Tributaria, denota la chiara volontà del legislatore di "escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata", stante l'esclusione di giurisdizione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92 cit. per le controversi riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata. - III - Esclusa la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, resta da stabilire il riparto di competenza tra il Tribunale ed il Giudice di Pace. In materia, la più recente elaborazione giurisprudenziale è caratterizzata dal seguente principio di diritto: "la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione" (Cass. SS.UU. n /2012, 17844/2012, 10147/2012,). La massima trova origine nella pronuncia n del 12 ottobre 2011, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno precisato quanto segue: "Nell'ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell'afferente preavviso) di "iscrizione di ipoteca" e/o di "fermo di beni mobili registrati" esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale. Il provvedimento detto , infatti (...), come evidenziato, peraltro, anche dalla sedes materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell'ambito della "espropriazione forzata", ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del "provvedimento" non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l'occasione" per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria ("titolo") che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente. La competenza in questione, conseguentemente, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materiae) soltanto al "tribunale" perché solo questo giudice, per l'art. 9 c.p.c. (...), "e" altresì esclusivamente competente... per l'esecuzione forzata..." (omissis)". - IV - A sommesso parere dell'odierno giudicante, i principi affermati nella pronuncia da ultimo trascritta devono essere letti tenendo conto della fattispecie processuale concreta oggetto della decisione che - si faccia bene attenzione - non riguardava la pretesa creditoria, ma il potere dell'agente della riscossione di disporre il fermo; potere che, ad avviso del giudice di merito, era riservato alla direzione regionale delle entrate. E' noto, infatti, che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento

4 dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, dunque, rilevavano vizi propri del procedimento di esecuzione esattoriale e, pertanto, si trattava di "opposizione agli atti esecutivi", sì che coerentemente è stata affermata la competenza esclusiva del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, con espresso richiamo del precedente insegnamento di Cass. n. 5342/09, espresso, per l'appunto, con riferimento alle controversie di cui all'art. 617 cpc. Non pare corretto, dunque, inferire dalla massima giurisprudenziale di cui innanzi l'affermazione, generale ed astratta, secondo cui in materia di opposizione a fermo amministrativo la competenza a decidere spetterebbe sempre ed in ogni caso al Tribunale. Del resto, le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno avvertito che "la tutela giudiziaria esperibile nei riguardi del provvedimento di iscrizione di ipoteca e dell'omologo fermo amministrativo dei beni mobili registrati deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi"; aggiungendo, altresì, che tali atti trovano la loro collocazione nell'ambito della "espropriazione forzata", ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, sempreché non costituiscano "solo l'occasione" per l'instaurazione del giudizio di opposizione. Se ciò si verifica - si legge nel prosieguo della sentenza - la giurisdizione o la competenza deve essere individuata in base alla natura tributaria, previdenziale, sanzionatoria o ordinaria del credito e, se rilevante, anche in ragione del valore della pretesa creditoria ("titolo") che "il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente". Ebbene, ritiene chi scrive che il provvedimento di fermo (così come il preavviso o l'iscrizione ipotecaria) sia "occasione" della causa di opposizione tutte le volte in cui oggetto di contestazione non è la legittimità dell'atto in sé considerato, ma il rapporto obbligatorio sottostante o, altrimenti detto, l'esistenza del credito per il cui soddisfacimento è stata attivata la procedura esattoriale e per la quale sono stati azionati gli strumenti di cautela previsti dagli artt. 86 e 77 DPR 602/73. Così è certamente (e lo si ricava esplicitamente dalla pronunzia di cui sopra) laddove il provvedimento di fermo sia stato adottato in forza di verbale di accertamento o di ordinanza prefettizia ex artt. 203 e 204 CdS e l'opponente, essendone venuto a conoscenza per la prima volta, intenda contestare la violazione; nel qual caso, la competenza a decidere spetta indiscutibilmente al Giudice di Pace. Lo stesso, però, deve dirsi anche per l'ipotesi in cui si facciano valere fatti successivi al titolo volti ad eccepire il venir meno del credito o del titolo stesso (si pensi, rispettivamente, al pagamento o alla prescrizione ed all'annullamento in sede giudiziaria del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione), non potendo la competenza mutare a seconda del diverso momento in cui si verifica la reazione del debitore. Un esempio può aiutare a meglio comprendere. Tizio, già multato per una infrazione al codice della strada, dopo oltre cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento si vede raggiunto da una cartella di pagamento.

5 Nessuno dubiterebbe, alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale (fra le tante, cfr., Cass /2005), che l'eccezione di prescrizione debba essere fatta valere nelle forme di cui all'art. 615, comma 1, cpc, innanzi al Giudice di Pace. Potrebbe accadere, però, che Tizio, incurante della pretesa di pagamento, e confidando nell'altrui buon senso di non eseguire coattivamente un credito prescritto, decide di non proporre opposizione. A distanza di tempo, suo malgrado, viene aggredito da un provvedimento di fermo o (il che è lo stesso) da un'iscrizione ipotecaria; per modo che, costretto a reagire, decide di opporsi, facendo valere quella stessa eccezione di prescrizione che ben avrebbe potuto proporre prima, avverso la cartella esattoriale. E' evidente che il riparto di competenza tra tribunale e giudice di pace non può variare sol perché Tizio è rimasto inerte di fronte alla cartella di pagamento e, pertanto, anche in tal caso, l'opposizione va proposta nelle medesime forme ed innanzi allo stesso giudice di cui sopra. Viepiù: Tizio potrebbe addirittura attendere il pignoramento dei propri beni e, verificatasi tale evenienza, il giudice dell'esecuzione, adito per il provvedimento di sospensione, deve rimettere le parti, giusta l'art. 616 cpc, innanzi al giudice competente (per l'appunto, il giudice di pace) per la fase di merito. Con il che si dimostra che, a prescindere dall'atto impugnato e dal momento in cui è proposta l'opposizione, la sentenza che decide sulla eccezione di prescrizione del credito deve essere sempre emessa dallo stesso organo giudicante, che, nell'esempio di cui sopra, si identifica nel Giudice di Pace. - V - Se si condivide la premessa che precede, è giocoforza ammettere che nella materia de qua, al pari di quanto accade per l'opposizione a cartella esattoriale, non può affermarsi una regola di competenza unica, dipendendo la stessa dai motivi fatti valere dall'opponente e, in ultima istanza, dall'oggetto del giudizio, a seconda che esso sia circoscritto alla mera "legittimità dell'atto" ovvero si estenda anche al "rapporto". Solo nel primo caso, vertendosi in materia di opposizione agli atti esecutivi, può affermarsi la competenza funzionale del Tribunale, mentre nel secondo, trovano applicazione gli ordinari criteri per materia e per valore previsti dal codice di rito e dalla legislazione speciale. Conseguentemente, nella specifica materia delle sanzioni amministrative per contravvenzioni stradali (che direttamente interessa la presente controversia), il giudizio di opposizione contro il provvedimento di fermo o di iscrizione ipotecaria segue i criteri di ripartizione della competenza già affermati in tema di impugnazione della cartella esattoriale; per modo che devono ritenersi possibili le seguenti azioni: - a) l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 (oggi ex art. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011) innanzi al Giudice di Pace, nei casi in cui il provvedimento impugnato è emesso senza essere preceduto dalla notifica dell'ordinanza -ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada - ovviamente, senza neppure la precedente notificazione della cartella di pagamento -, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge con riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente, premesso di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento o di altro atto dell'agente per la riscossione, contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta e svolga, quindi, doglianze, riguardanti il merito della pretesa sanzionatoria, che non ha potuto contestare in precedenza; - b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo e del conseguente provvedimento di fermo o di iscrizione ipotecaria per la mancanza di un titolo legittimante (oltre agli esempi già svolti dell'annullamento in sede

6 giurisdizione del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione, si pensi all'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS e ciò nonostante la procedura esattoriale ha avuto inizio sulla base del verbale di accertamento) o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (il pagamento o la prescrizione); con la conseguenza che essendo il rimedio esperito prima dell'inizio dell'esecuzione (rectius, del pignoramento), giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; - c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., laddove ci si duole della ritualità formale del provvedimento di fermo o della cartella esattoriale o, ancora, si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica degli atti. - VI - Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame (per la quale l'infrazione al codice della strada non è oggetto di contestazione) i rilievi svolti con riferimento all'infondatezza del credito ed alla sopravvenuta estinzione per prescrizione si configurano quali motivi di "opposizione all'esecuzione", ex art. 615 cpc, per i quali, vertendosi in materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, va affermata per le ragioni di cui sopra la competenza per materia del Giudice di Pace, innanzi al quale, pertanto, il processo dovrà essere riassunto. Né la causa potrebbe essere radicata presso questo Tribunale in ragione della connessione soggettiva dei procedimenti di opposizione (all'esecuzione ed agli atti esecutivi), dovendo ritenersi consentito lo spostamento del processo innanzi al giudice superiore solo in ipotesi di competenza per valore (cfr., Cass /2010), laddove nella fattispecie in esame si verte in tema di competenza funzionale. Da ultimo, è il caso di rilevare, che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, pur in difetto della presenza in questa sede dell'ente impositore (quale litisconsorte necessario, secondo l'orientamento di questo giudice già espresso in altri precedenti), di definire con immediatezza la proposta opposizione all'esecuzione. - VII - Vanno qualificati, invece, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, i numerosi vizi denunciati dall'attore rispetto alla regolarità della procedura esecutiva, ivi compresi quelli attinenti alla notifica degli atti dell'agente per la riscossione. Per vero, si legge in alcune massime giurisprudenziali che allorquando -come pure è dato riscontrare nel caso in esame - si contesti "la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella" è ravvisabile un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc (così ad esempio, Cass. 9180/06, per la quale, però, l'inciso testè trascritto non si ritrova nella parte motiva della sentenza). Sennonché è preferibile aderire al diverso insegnamento esplicitato in altre pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che la contestazione "dei vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella" costituisce opposizione agli atti esecutivi (in tal senso, si veda, Cass /2005 e, in tempi più recenti, Cass. 4139/2010. In termini ancor più espliciti, si veda Cass. 9912/2001: "L'opposizione alla cartella

7 esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi"). Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi relativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento sono considerati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito. Ciò detto, la proposta opposizione va dichiarata inammissibile non essendovi prova del rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 cpc: l'opponente, infatti, si è limitato a dedurre, senza neppure dimostrarlo, di essere venuto a conoscenza del provvedimento di fermo "solo per caso, a seguito di segnalazioni pregiudizievoli nel circuito finanziario". In proposito, va in tal sede condiviso il principio di elaborazione giurisprudenziale, secondo il quale, nell'ipotesi in cui il contribuente, in difetto di conoscenza legale, sia venuto comunque a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacché ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine previsto dall'articolo 617 (si veda, in proposito, Cass. 7051/2012). Le spese di lite, in ragione dell'obiettiva problematicità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Omissis). contro Equitalia Sud spa, nel procedimento iscritto al n /2012 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - 1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi; - 2) dichiara la propria incompetenza per materia in relazione alla proposta opposizione all'esecuzione, per essere competente il giudice di pace e fissa per la riassunzione del processo il termine di mesi tre; - c) compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli in data 20 dicembre Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2013.

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