Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano

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1 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 22/2017 REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Disposizione tecnico organizzativa (DTO 22/2017) 1 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) Sul BURER n. 90, del (Parte Prima) è stato pubblicato il Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.. La normativa che disciplina la materia della conduzione, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici ha recentemente subito una sostanziale revisione, a partire dall aggiornamento del D.Lgs. 192/ operato in recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Incide inoltre su tale materia il D.P.R. n. 74 del 16 aprile , che affida esplicitamente alle Regioni specifiche competenze in materia. A livello regionale, il nuovo art. 25-quater della L.R. n. 26/2004 prevede che con apposito regolamento venga istituito: a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti; c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza; d) un sistema informativo per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione (catasto impianti termici). Il quadro legislativo regionale è stato portato a compimento con la adozione appunto del Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1, le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1 giugno Il regolamento individua la Società in house ERVET Spa, quale soggetto cui affidare il ruolo di Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui competono le funzioni di: a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici Criter; b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici; c) realizzazione dei programmi di accertamento ed ispezione sugli impianti termici; d) la gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti. 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia". 3 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 1

2 Precedentemente, la funzione di costituire il catasto degli impianti termici e di realizzare le attività di accertamento ed ispezione per verificarne il rispetto dei requisiti in materia di efficienza energetica era posta in capo - anche in Regione Emilia-Romagna - agli Enti competenti di cui all art. all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio. La Regione Emilia-Romagna, seguendo la Direttiva europea relativa alla prestazione energetica nell edilizia, n. 2010/31/UE, ed apportando modifiche e integrazioni all art. 25-quater della Legge regionale n. 26 del 23 dicembre , ha provveduto a ridefinire il quadro normativo in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, pubblicando il nuovo Regolamento regionale 3 aprile Tale regolamento disciplina: a) le condizioni e i limiti da rispettare nell esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità; b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità; 4 L.R. n. 26/2004: Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. Art. 25 quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici (sostituito da art. 32 L.R. 30 maggio 2016, n. 9) 1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito: a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo; c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza; d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER). 2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a: a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione; b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività; c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento; d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies; e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b); f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti; g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto. 3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia: a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati; b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione; c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici; d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza. 4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente. 5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e). 6. È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 2

3 c) il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi; d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento e ispezione, che tiene conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l indipendenza; e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER). Il sistema prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto. Sono esclusi dall ambito di applicazione del regolamento: a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kw; b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kw; c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kw; d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica. Gli impianti termici dovranno essere muniti un Libretto di impianto per la climatizzazione, redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5, della Legge Regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all articolo 6. A seguito dell adozione del regolamento, è stata infatti anche emanata la Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614, riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. Ai sensi del comma 2 dell art. 27 del Regolamento, rimangono in vigore, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento, le campagne di accertamento e ispezione degli impianti termici già avviate dai Comuni (con più di quarantamila abitanti) e dalle Province. A seguito della verifica effettuata dall Organismo di Accreditamento ed Ispezione, sono stati individuati gli Enti Competenti che si trovano nella condizione prevista dalla disposizione normativa sopra citata: per gli impianti termici siti nei relativi territori di competenza NON si applicano quindi le disposizioni del Regolamento regionale per quanto riguarda le attività di accertamento ed ispezione, che continueranno ad essere realizzate sulla base delle preesistenti procedure stabilite dagli stessi Enti. Conseguentemente, fino al termine della campagna in essere, per gli impianti termici siti in tali territori gli operatori del settore sono tenuti a rispettare le attuali modalità stabilite dall Ente per le procedure di propria competenza, quali, ad esempio: l invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica a seguito delle attività di controllo sugli impianti; la acquisizione dei Bollini calore pulito ; le comunicazioni di assunzione/revoca dell incarico di Terzo responsabile. Gli operatori del settore dovranno comunque provvedere all accatastamento e targatura dell impianto, tramite predisposizione e trasmissione attraverso l applicativo CRITER del relativo Libretto di impianto di cui all art. 5 del R.R. 1/2017, con le modalità seguenti: a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all atto della messa in servizio dell impianto stesso, e registrato presso il CRITER entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto; b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell impianto: per i territori nei quali è ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, la scadenza del 31 dicembre 2018 prevista dal Regolamento si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima. Per i territori indicati nella seguente tabella (colonna Comuni) l applicativo informatico CRITER NON consentirà la registrazione dei RCTEE: a chi tentasse di operare tale funzione verrà presentato un messaggio con l indicazione che l invio deve essere fatto all ente competente (vedi relativa colonna) fino alla data di conclusione della campagna. Anche per tali territori, CRITER consente invece la registrazione dei libretti di impianto e della relativa targatura. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 3

4 Dal 1 giugno 2017 è pertanto accessibile il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER). Possono accedere al catasto previa apposita registrazione - i soggetti interessati a diverso titolo alle operazioni di controllo degli impianti termici. In particolare: a) le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici, che sono tenute ad utilizzare l applicativo informatico CRITER per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero: acquisire i codici per la targatura degli impianti; effettuare l accatastamento dell impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale aggiornamento; acquisire i bollini calore pulito ; effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino; i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, per assolvere agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti; gli ispettori qualificati per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici. E stato predisposto il Disciplinare accreditamento ispettori nel quale sono specificati i requisiti necessari per assumere tale incarico. Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, per rendere possibile la registrazione del libretto di impianto il responsabile (proprietario, affittuario o amministratore condominiale nel caso di impianto centralizzato) è tenuto a fornire all installatore/manutentore, i dati necessari come, fra i quali, i riferimenti catastali dell immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD). Il modello di libretto di impianto di cui alla Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614 riporta esplicita indicazione dei dati che devono essere resi disponibili del Responsabile di impianto. L obbligo di effettuare periodici controlli di efficienza energetica è esteso agli impianti termici per la climatizzazione invernale aventi una potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw, e agli impianti di climatizzazione estiva aventi una potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw. I controlli di efficienza energetica sono effettuati dal manutentore, che, al termine delle relative operazioni provvede a predisporre un apposito "Rapporto di controllo di efficienza energetica". Tale rapporto deve essere Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 4

5 trasmesso in formato elettronico al catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L Organismo di Accreditamento ed Ispezione realizza le attività di accertamento ed ispezione. L attività di accertamento consiste nell esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell efficienza energetica registrati nell ambito del catasto regionale CRITER, al fine di verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento. Per gli impianti di con potenza termica utile nominale fino a 100 kw l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è a tutti gli effetti sostitutivo dell ispezione. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Qualora nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o a seguito di una ispezione, vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di pericolo immediato per gli utenti, o gravi difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l Organismo di Accreditamento ed Ispezione - oltre alla notifica del relativo verbale di accertamento al Responsabile dell impianto - provvede alla contestuale segnalazione al Comune competente per territorio. In tali casi, il verbale di accertamento viene pertanto inviato via PEC all attenzione del Sindaco, in qualità di autorità locale in materia di pubblica sicurezza e di salvaguardia dell incolumità dei cittadini, per l assunzione dei necessari provvedimenti. In allegato alla presente DTO si propone un facsimile Qualora l impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del Per eventuali approfondimenti si rimanda alla pagina web: ove sono anche indicate le modalità per contattare l Organismo di Accreditamento ed Ispezione. In Emilia Romagna sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2017, le seguenti tipologie di impianti: a) caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi); b) impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette); c) pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kw; d) scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; e) cogeneratori e trigeneratori; f) impianti centralizzati per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio di più utenze o di uso pubblico; g) stufe, caminetti chiusi 6, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kw. Sono esclusi dagli obblighi: a) cucine economiche, termocucine, caminetti aperti 6 ; b) scaldaacqua unifamiliari; c) gli impianti inseriti in cicli di processo. Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva sia esistenti sia di nuova installazione, rientranti nell ambito di applicazione del Regolamento Regionale n. 1/2017. Targatura degli impianti termici: ai fini della costituzione del catasto regionale degli impianti termici CITER, è prevista l adozione di un sistema di targatura del singolo impianto registrato, mediante il rilascio di un codice univoco di riconoscimento associato al Libretto di impianto. Per approfondire la disciplina relativa al Libretto di impianto ed alla Targa dell impianto, è utile la consultazione della Guida alla predisposizione del libretto di impianto, dei Rapporti di controllo dell efficienza energetica ed alla targatura degli impianti termici, scaricabile all indirizzo: Il Bollino calore pulito è un contributo che il responsabile dell impianto deve corrispondere in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica, per la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per le attività di 5 Attuazione della direttiva n. 98/30/ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell art. 41 della legge 17 maggio 1999, n Si veda la DTO n. 11/2017 Piano aria integrato regionale (pair2020). Implicazioni edilizie di immediata operatività, ed in particolare per quanto riguarda: a) il divieto di installazione di impianti di raffrescamento e di raffreddamento in spazi di pertinenza degli edifici; b) il divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento domestico. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 5

6 accertamento e di ispezione sugli impianti stessi. Il bollino è virtuale, ed è costituito da un codice generato dal sistema e viene associato per il tramite delle ditte di installazione e manutenzione al Rapporto di controllo dell efficienza energetica, registrato nel CRITER. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori: a) macchine frigorifere e pompe di calore; b) apparecchi alimentati da biomassa legnosa; c) sottostazioni di scambio termico allacciate alle reti di teleriscaldamento. In allegato alla presente viene riprodotta la Guida per l esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti termici Vademecum per il cittadino, elaborata dalla Regione Emilia Romagna e da ERVET Spa. Castel San Giovanni, lunedì 7 agosto 2017 Il Responsabile del Settore ing. Silvano Gallerati CON FIRMA DIGITALE Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 6

7 ALLEGATO Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 7

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18 Il Comune di Castel San Giovanni è in Zona Climatica E (Tab.A allegata al D.P.R. 412/93). Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 18

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Art. 5 Libretto di impianto - comma 5 lett. b)

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