CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 237/2011/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Relatore Dott. Walter BERRUTI Referendario Nella adunanza del 22 novembre 2011 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; 1

2 Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la delibera n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e questionari allegati; Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2011; Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011 redatta dall Organo di revisione del Comune di Rivalta di Torino (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l ordinanza n. 31/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia in Camera di Consiglio convocata in data odierna; Udito il Primo Referendario Relatore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa; PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, così come l inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra grave irregolarità contabile e finanziaria. Da ultimo l art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, 2

3 violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi in ogni caso di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. CONSIDERATO Dall esame della relazione redatta, ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall Organo di revisione del Comune di Rivalta di Torino (TO), considerato quanto emerso dal contraddittorio svolto con l Ente e dalle risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dall art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005, per le ragioni di seguito evidenziate. 3

4 1. Si è rilevato, sia nella gestione del 2010 che nelle previsioni del 2011, il mancato rispetto degli obblighi di riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell art. 1 della legge n. 206/2006 (le componenti assoggettate al limite di spesa in parola sono pari a: ,40 nel rendiconto 2009; ,54 nel rendiconto 2010; nella previsione 2011). Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dall Ente (del. della Giunta Comunale n. 148 del 5 ottobre 2010, con la quale si è utilizzato quale parametro l anno 2004, nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale), come chiarito nelle deliberazioni di questo Istituto (cfr. Sez. Autonomie n. 2 del 21 dicembre 2009), per calcolare la riduzione della spesa del personale, per i comuni soggetti al patto di stabilità, deve farsi riferimento alla spesa per il personale dell anno precedente in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l ottimizzazione delle risorse disponibili. Si richiama pertanto l Ente a porre in essere una gestione tesa a ridurre le spese di personale facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla legge. Del resto le previsioni di contenimento della spesa degli enti locali, come quelle qui in rilievo, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio sono da inquadrare nell ambito degli specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto sono da considerarsi di stretta interpretazione. Si è rilevato inoltre il superamento della percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, di cui all art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sia nel 2010 (43%) che nel 2011 (45%). In sede istruttoria si è dichiarato che: il dato del 43% del rapporto spesa di personale/spesa corrente riferito all anno 2010 a consuntivo, rientra nella percentuale del 50% voluta dalla norma di cui al comma 7, art. 76, DL 112/2008 nel testo vigente con riferimento all anno di competenza finanziaria 2010; il dato del 45% del rapporto spesa di personale/spesa corrente riferito all anno 2011 è un parametro calcolato su previsioni di bilancio, deliberate dal Consiglio Comunale nella consapevolezza che il medesimo avrebbe impedito nuove assunzioni 4

5 nel corso dello stesso esercizio, in rapporto all art. 14 comma 9 del DL 78/2010 convertito nella L. 133/2010. Al riguardo, preme ricordare che il D.L. n. 78 del 2010 (sostituendo il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti nei quali l incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% della spesa corrente. Detta disciplina è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera n. 27/2011, hanno precisato che la richiamata disciplina (poi ulteriormente modificata dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) decorre dalla data del 1 gennaio 2011, ed il divieto opera ove l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 40% delle spese correnti, rilevata dal rendiconto dell esercizio precedente. Si è inoltre chiarito che la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell aggregato da considerare per il confronto in serie storica. Dal quadro normativo così delineatosi nel tempo, ricordata la cogenza delle disposizioni in esame, nella interpretazione chiarificatrice fornita dalla Corte dei conti in sede di Sezioni riunite, sin dalla loro entrata in vigore o dal diverso termine espressamente previsto (1 gennaio 2011, per le modifiche introdotte dall art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e sopra richiamate) risulta con piena evidenza che a partire dall esercizio 2011 trova piena applicazione la nuova disciplina che sancisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ove l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 40% ( e non più al 50%) delle spese correnti. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui espresse, riconosciute le difficoltà applicative di un quadro normativo complesso ed evolutosi nel tempo, che ha determinato l iniziale operato del Comune, va in ogni caso rilevata la necessità, da un lato di rispettare il divieto di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (secondo la rigida interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 46/2011), ove risulti confermata 5

6 un incidenza delle spese di personale pari o superiore alla percentuale del 40% della spesa corrente (da rilevarsi, come precisato, a partire dal 2011 sulla base delle somme impegnate, rilevate dal rendiconto dell esercizio precedente, quindi del 2010); dall altro a porre in essere una gestione che tenda, nel rispetto del principio di sana gestione, a superare la rigidità del bilancio determinata dal rilevante rapporto delle spese di personale sulle spese correnti sopra rilevata (e computata secondo i canoni dettati dalle Sezioni riunite in sede di controllo di questo Istituto nelle delibere sopra richiamate) che in futuro potrebbe causare sofferenze in ordine alla gestione delle altre spese correnti indispensabili ad esplicare le funzioni istituzionali dell ente. 2. Si sono riscontrate anomalie incidenti sull equilibrio della situazione di parte corrente. Si è rilevata in particolare una differenza di parte corrente negativa ( euro) ripianata con mezzi straordinari, ovvero contributi per permessi di costruire per un importo che risulta superare la percentuale del 5% del valore della spesa corrente (percentuale di riferimento desunta, quale parametro, facendo riferimento al DM 24 settembre 2009 individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio ). Al riguardo si ritiene che già in fase di previsione debba evitarsi, oltre certi limiti, la destinazione a spesa corrente di entrate di carattere eccezionale che denota uno squilibrio gestionale ripianato con mezzi straordinari non reiterabili nel tempo. In ogni caso, quanto evidenziato in sede di istruttoria con riferimento a queste due voci di entrata ha confermato i dubbi emersi in ordine all attendibilità delle previsioni. Per i contributi per permesso di costruire la previsione è stata effettuata in ragione di una variazione degli strumenti urbanistici che ha tardato ad essere attuata, pertanto la previsione è stata prudenzialmente ridotta nel suo complesso da a euro, di cui una percentuale (originariamente del 31,366% e a seguito della riduzione del 36,60%, stando a quanto dichiarato in sede istruttoria) destinata a spese correnti. Si rilevano inoltre previsioni effettuate con riguardo ai proventi per sanzioni al codice della strada notevolmente incrementate rispetto agli accertamenti dei precedenti esercizi. Per quanto l attendibilità delle previsioni sia stata confermata dall Ente, appare quanto meno poco prudente qualificare detti proventi, per l intero importo, quali entrate correnti aventi carattere ripetitivo. Di rimando appare significativo 6

7 rilevare come, in assenza di spese correnti aventi carattere non ripetitivo, le entrate correnti aventi carattere di eccezionalità non risultino destinate a spese di investimento, evidenziando il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio derivanti dal finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria. A queste considerazioni si unisce il rilievo di un risultato fortemente negativo della gestione di competenza 2010 ( ,75) che impone una particolare riflessione in ordine alla capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni da parte dell Ente. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Piemonte, invita il Comune di Rivalta di Torino (TO) ad adeguarsi alle indicazioni sopra fornite in ordine: - alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di spesa per il personale; - all opportunità di apportare eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa nel pieno rispetto dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio (art. 162, comma 5 del TUEL), ed in ogni caso ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente e del pareggio finanziario complessivo, assicurando un equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio. Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivalta di Torino (TO). Così deliberato in Torino nella adunanza del 22 novembre Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 24 novembre 2011 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 7

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