CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 104/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario nell adunanza del giorno 26 aprile 2012; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 1

2 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2011 e sul rendiconto dell esercizio 2010 ed i questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2012; Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall Organo di revisione del Comune di Vico Canavese (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore; Vista l ordinanza n. 16/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa PREMESSO Dall esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall Organo di revisione del Comune di Vico Canavese (TO), considerato quanto emerso dal contraddittorio 2

3 svolto con l Ente e dalle risultanze dell attività istruttoria, è risultato quanto segue: 1. un risultato di gestione negativo ( euro) nel 2010 che segue un risultato di gestione negativo anche nell esercizio 2009 ( euro), derivante da disequilibri di parte corrente e di parte capitale; 2. un significativo importo di residui attivi, pari a ,59 euro, di cui ,30 euro anteriori al 2006; 3. un importo altresì significativo di residui passivi, pari a più di 2 milioni di euro, di cui più della metà antecedenti al 2006 ( ,21 euro); 4. la partecipazione nella Vico Energia srl, società fortemente indebitata (nel 2010: capitale sociale euro, patrimonio netto ,06 euro, valore della produzione ,72 euro, saldo gestione caratteristica 3.565,91 euro, utile 915,18 euro, indebitamento totale ,31 euro), anche nei confronti dello stesso Ente (nel 2010, ,22 euro per debito residuo per finanziamento soci erogato dal Comune; ,09 euro per debito residuo dei canoni di concessione per la gestione della centrale e della rete di teleriscaldamento). A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari e dell attività istruttoria nel corso della quale l Ente ha fornito specifiche informazioni, il Magistrato istruttore ha trasmesso al Comune una scheda riepilogativa segnalando in modo formale le violazioni accertate in sede istruttoria ed invitando a fornire eventuali ulteriori deduzioni che, trasmesse dall Ente, sono state prese in considerazione ai fini della presente delibera. 3

4 Considerato il contraddittorio svolto con l Ente e le risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005. CONSIDERATO La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli Enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la Legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell interesse, contemporaneamente, dei singoli Enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo. Da ultimo, l art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia 4

5 adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell Organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli Organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Con riferimento alla relazione sul rendiconto 2010 del Comune di Vico Canavese, si evidenzia quanto segue. 5

6 1. Una gestione di competenza in disavanzo protratto, per quanto coperta con l avanzo di amministrazione, va monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell Ente, potendo acquisire carattere di strutturalità l effettuazione di spese coperte con mezzi straordinari. Nel caso di specie, in particolare, sia nell ambito di una più complessiva verifica dell effettività degli equilibri dell esercizio in esame, sia ai fini di una corretta futura programmazione, vanno sottolineate le criticità di una situazione in cui il disavanzo in parola è derivato, nel 2010, anche da squilibri di parte corrente coperti con avanzo di amministrazione. Tanto appare particolarmente rilevante, nel caso in esame, atteso anche tutto quanto di seguito rilevato. L Ente è pertanto chiamato a soddisfare quei principi contabili redatti dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali che regolano la materia. In base a tali principi l Ente valuta, sulla base del trend storico, l andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell Ente di conseguire gli obiettivi finanziari che si era prefissato all inizio dell anno (si richiama, in particolare, il principio contabile n. 3 I risultati finanziari, punto 57, punto 58 e punto 60). In sede di istruttoria e contraddittorio, si sono riconosciute le difficoltà oggettive riscontrate dall Ente negli esercizi finanziari 2009 e 2010 a coprire con entrate correnti tutte le spese correnti. Si è anche precisato, tuttavia, che il Comune annualmente vincola somme sempre più considerevoli dell avanzo proprio per evitare squilibri e che utilizza l avanzo di amministrazione esclusivamente in sede di salvaguardia degli equilibri o di assestamento di bilancio, rispettando 6

7 rigorosamente quanto previsto ai fini dell accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. 2. In ragione di quanto sopra e tenuto conto che l avanzo del 2010 è determinato, a fronte di un risultato di gestione negativo, in base all avanzo dell anno precedente e del saldo positivo della gestione residui, è stato richiesto un approfondimento sull attendibilità dei residui attivi, atteso anche il rilevante importo rilevato dei residui attivi totali, e in particolare di quelli anteriori al 2006 ( ,59 euro, di cui ,30 euro anteriori al 2006). L Ente ha riferito che la sussistenza dei requisiti di mantenimento degli stessi viene effettuata annualmente osservando le normative contabili vigenti, proprio al fine di evitare un dato finale contabile non veritiero, e che la maggior parte dei residui risalenti al 2005 si riferiscono al corrispettivo che il Comune deve incassare dalla partecipata Vico Energia srl, così come stabilito con la convenzione del 30/05/2006 per la realizzazione e gestione dell impianto di teleriscaldamento. Non è stato tuttavia precisato il motivo per cui non viene incassato, informazione rilevante tenuto conto anche dei dati economici della società (nel 2010: capitale sociale euro, patrimonio netto ,06 euro, valore della produzione ,72 euro, saldo gestione caratteristica 3.565,91 euro, utile 915,18 euro, indebitamento totale ,31 euro), nonché dell elevato indebitamento di quest ultima anche nei confronti dell Ente (nel 2010, ,22 euro per debito residuo per finanziamento soci erogato dal Comune di Vico Canavese, ,09 euro per debito residuo dei canoni di concessione per la gestione della centrale e della rete di teleriscaldamento). Su questi ultimi aspetti, specificamente contestati con la nota di sintesi inviata all Ente per integrare il contraddittorio, nulla è stato chiarito. 7

8 In sede di contraddittorio, l Ente ha invece precisato che, con delibera del Consiglio comunale n. 36 del , si è prevista la cessione delle quote di partecipazione (60%) nella società. Pertanto ha ritenuto dovuto il mantenimento delle poste attive e passive (vedi punto successivo) fino a definizione della prevista cessione, con la quale ritiene di estinguere tanto le prime quanto le seconde. L Ente ha inoltre precisato che con la prevista cessione andrà eliminato o ridotto l indebitamento attivato con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della partecipata, i cui oneri sarebbero comunque posti annualmente a carico della stessa. Al riguardo occorre rilevare come i rapporti finanziari fra gli Enti locali e le società partecipate costituiscano un aspetto delicato nell ambito della complessiva gestione finanziaria dei Comuni e delle Province. Qualora le società partecipate versino in una situazione finanziaria negativa ed abbiano debiti nei confronti dell Ente locale di riferimento, sussistono forti dubbi sull effettiva possibilità di recupero del credito da parte di quest ultimo. Considerata la situazione finanziaria generale dell Ente, si dovrebbe rivedere anche la possibilità di recupero di questi crediti, con ogni conseguenza in ordine al mantenimento dei residui nel rendiconto e conseguentemente sull utilizzabilità dell avanzo di amministrazione. Concorrendo infatti i residui attivi riportati nel bilancio a formare il risultato di amministrazione che l Ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi, è responsabilità primaria dell Ente mantenere nel bilancio solo i residui che ritiene con ragionevole certezza di incassare, non dovendosi limitare detta valutazione alla mera sussistenza del relativo titolo giuridico. Si ricorda ancora la necessità di un utilizzo dell avanzo condizionato ad un applicazione rigorosa del principio di prudenza, cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punti 60 (in particolare 8

9 lett. d) e 101, approvato dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali. Quest ultimo in particolare prevede che i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita. Tutto quanto sin qui rilevato appare particolarmente significativo attesa da un lato l utilizzazione dell avanzo degli esercizi precedenti (per euro, a fronte di un avanzo non applicato pari a ,00 euro, dall altro il risultato di gestione negativo rilevato nell ultimo biennio. Come infatti è stato segnalato da questa Sezione in diverse occasioni, ai fini della spendibilità della risorsa finanziaria in parola, va distinto l avanzo di amministrazione che trova corrispondenza nel risultato positivo anche della gestione di competenza, dall avanzo che, in presenza di una gestione deficitaria, risulta esclusivamente dal riaccertamento dei residui. 3. E stato rilevato altresì un importo significativo di residui passivi (più di 2 milioni di euro), di cui più della metà antecedenti al 2006 ( ,21 euro). In sede istruttoria si è precisato che euro risalenti al 2005 si riferiscono ad opere di realizzazione dell impianto di teleriscaldamento affidate alla Vico Energia srl, in attuazione della stessa convenzione sopra indicata. Al riguardo si segnala che l importo di euro non trova corrispondenza nel minore valore dei residui totali ante 2006 riportato nella relazione del revisore ( ,21 euro, di cui ,58 del titolo II). Queste discordanze, contestate all Ente in sede di contraddittorio, ma rimastre senza riscontro, pongono in dubbio la correttezza dei dati contabili dell Ente. Si segnala pertanto una possibile mancata assunzione di formali impegni, nella contabilità dell Ente, in relazione a spese concernenti la richiamata società partecipata, con eventuale 9

10 conseguente formazione di debiti fuori bilancio, idonei ad incidere sugli equilibri dell Ente. Anche tale punto, espressamente contestato all Ente in sede di contraddittorio non ha avuto riscontro. 4. In merito a quanto fin qui rilevato in ordine alla partecipazione societaria detenuta dall Ente, si ritiene infine opportuno evidenziare, in linea generale, la necessità di un efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell Ente sugli organismi partecipati, rientrando nelle sue attribuzioni istituzionali. Preme segnalare, infatti, come sia dovuto da parte degli enti locali che detengano partecipazioni, un attento monitoraggio, al fine di valutare la convenienza per l Ente a mantenerle ovvero di consentire l adozione di tempestivi provvedimenti correttivi atti a conseguire, ove necessario, una politica di risanamento. Con particolare riguardo alla deliberata cessione della partecipazione nella società, si segnala la necessità di assumere tutte le opportune determinazioni volte a prevenire perdite per l Ente, tenuto anche conto del rilevato finanziamento soci per ,22 euro. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l amministrazione comunale di Vico Canavese (TO): - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - a fare affidamento su un avanzo di amministrazione misurato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, provvedendo in particolare a 10

11 stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio o, in alternativa, a vincolare l avanzo in misura tale da consentire la copertura della relativa perdita; - a porre particolare attenzione all assunzione di formali impegni, nella contabilità dell Ente; - ad assumere le dovute cautele nella gestione delle partecipate come conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell ente. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Vico Canavese (TO). Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 26 aprile Il Magistrato estensore F.to Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica Laterza Depositato in Segreteria il 30/04/2012 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 11

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