CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 212/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario nell adunanza del giorno 12 giugno 2012; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 1

2 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2011 e sul rendiconto dell esercizio 2010 ed i questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2012; Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall Organo di revisione del Comune di Viù (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore; Vista l ordinanza n. 23/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa PREMESSO In sede di esame dei preventivi 2011 questa Sezione ha emesso una pronuncia, approvata con delibera n. 250/2011, in cui si rilevavano una serie di gravi irregolarità e criticità gestionali, in buona parte confermate dall esame della 2

3 relazione sul consuntivo 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall Organo di revisione del Comune di Viù, ovvero. Con richiesta istruttoria n del 9 marzo 2012, inviata al Sindaco del Comune ed al Revisore, si chiedeva in primo luogo di comunicare le azioni intraprese con riguardo a quanto segnalato nella sopra citata pronuncia, ovvero: A. Con riferimento alle previsioni, nel preventivo 2011, relative al contributo per permesso per costruire, si rilevavano nella pronuncia n. 250/2011, importi che si discostavano dagli esercizi precedenti ( euro la previsione 2011; ,81 euro nel 2010), ma soprattutto, si accertava il mancato rispetto del limite massimo previsto dalla legge per l utilizzo del contributo in questione per il finanziamento di spesa corrente (art.2, comma 8 della legge 244/07); si prevedeva infatti la destinazione a spesa corrente di euro pari all 80,593% dei contributi previsti, a copertura di un saldo negativo di parte corrente di pari importo. Sul primo aspetto, in sede istruttoria, l Ente precisava che le previsioni erano giustificate da una maggiore richiesta di costruzioni rispetto agli anni precedenti, successivamente ridotte a causa della crisi nel settore. Sul secondo l Organo di revisione ha fatto sapere che l Ente intendeva ridurre detto importo da euro a euro. La Sezione ha richiamato pertanto L Ente ad intervenire al fine di rivedere le previsioni delle entrate in parola nel rispetto dei limiti di legge, assicurando in ogni caso la situazione di equilibrio di parte corrente, riducendo contestualmente la previsione delle spese. Sul punto l Ente non ha comunicato le misure correttive intraprese. 3

4 B. Si riscontrava inoltre, sempre nella pronuncia n. 250/2011, una rilevante differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, non destinata a spese per investimenti. Tale circostanza si era rilevata anche in sede di esame del rendiconto Si evidenzia pertanto il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria. C. Nel bilancio di previsione 2011, non risultavano rispettati i limiti all indebitamento previsti dall art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011 per l esercizio Dalla relazione sul preventivo 2011 trasmessa dall organo revisore detta percentuale risultava infatti pari al 9,16%. Si sottolineava pertanto, nella più volte citata del. n. 250/2011, che il Comune non può procedere all accensione di nuovi mutui nell esercizio in corso e negli esercizi 2012 e 2013, dovendosi rispettare i limiti di legge come da ultimo determinati dalla legge di stabilità per il Sull attuazione di quanto rilevato punto l Ente non ha fornito alcuna informazione. D. La spesa del personale non è stata contenuta nei limiti previsti. Tanto era stato rilevato in sede di esame del preventivo 2011 ed è stato confermato dall esame del consuntivo 2010 (vedi infra). Anche su questo punto l Ente non ha comunicato le misure correttive intraprese. E. Il Consiglio Comunale non ha approvato il programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000, come previsto dall art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come modificato dall art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in 4

5 Legge n. 133/2008. Sul punto l Ente non ha comunicato le iniziative intraprese, né fornito chiarimenti ulteriori. F. Nella pronuncia sul preventivo 2011 si erano rilevate anomalie anche in merito all adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili. Anche su tale aspetto punto l Ente non ha comunicato le misure correttive intraprese. G. Infine, non risultavano rispettati, nelle previsioni 2011, alcuni dei limiti di spesa disposti dall art. 6 del D.L 78/2010. L Amministrazione avrebbe dovuto adottare idonei provvedimenti atti a ricondurre l ammontare delle spese in parola entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia. Sul punto l Ente non ha comunicato le misure correttive intraprese. Dall esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall Organo di revisione del Comune di Viù (TO), considerato quanto emerso in sede istruttoria, è risultato inoltre quanto segue: 1. un risultato di gestione negativo ( euro) derivante da disequilibri di parte capitale nel 2010 (coperti con l applicazione dell avanzo di amministrazione), che segue a risultati di gestione negativi reiterati anche negli esercizi precedenti ( euro, nel 2008; euro, nel 2009); 2. il mancato rilascio delle attestazioni da parte dei responsabili dei servizi sull inesistenza dei debiti fuori bilancio; 3. il mancato contenimento della spesa per il personale nel limite parametrato all esercizio 2004, ai sensi dell art. 1, comma 562, della legge 296/2006: a fronte di una spesa del 2004 pari a ,88 euro (componenti 5

6 assoggettate al limite di spesa), si registra, nel 2010, una spesa (componenti assoggettate al limite di spesa) pari a ,21 euro; 4. un aggiornamento dell inventario del patrimonio risalente all esercizio Alla sopra citata nota istruttoria, ha fatto riscontro soltanto una mail a firma del responsabile del servizio finanziario che, da un lato non ha fatto alcun riferimento alle irregolarità rilevate nella sopracitata pronuncia, dall altro ha fornito, sugli altri punti, elementi che sostanzialmente confermano la presenza delle ulteriori criticità segnalate. Pertanto il Magistrato istruttore con nota del 22 marzo 2012, n. 2170, a seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari e dell attività istruttoria svolta, ha trasmesso al Comune una scheda riepilogativa segnalando in modo formale le violazioni accertate in sede istruttoria ed invitando a fornire eventuali ulteriori deduzioni. Anche in tale sede l Ente che non ha ritenuto di fornire alcuna osservazione. Considerato quindi il contraddittorio svolto con l Ente e le risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005. CONSIDERATO La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli Enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 6

7 Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la Legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell interesse, contemporaneamente, dei singoli Enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo. Da ultimo, l art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell Organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma 7

8 restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli Organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Con riferimento alla relazione relativa al rendiconto 2010 del Comune di Viù, si evidenzia quanto segue. 1. Con riguardo al risultato negativo della gestione, in sede di istruttoria l Ente ha specificato che la risultanza negativa è dovuta ad alcuni investimenti che sono stati finanziati con l avanzo di amministrazione e che tale trend è in continuo miglioramento, tanto che per l esercizio 2011 l Ente starebbe predisponendo il bilancio consuntivo con un risultato di gestione positivo. Sul punto, riservandosi ogni definitiva valutazione sul rendiconto 2011 dopo una verifica del medesimo, si evidenzia come una gestione di competenza in costante disavanzo, va monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell Ente, potendo acquisire carattere di strutturalità l effettuazione di spese coperte con mezzi straordinari. 8

9 L Ente è dunque chiamato a soddisfare quei principi contabili redatti dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali che regolano la materia. In base a tali principi l Ente valuta, sulla base del trend storico, l andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell Ente di conseguire gli obiettivi finanziari che si era prefissato all inizio dell anno (si richiama, in particolare, il principio contabile n. 3 I risultati finanziari, punto 57, punto 58 e punto 60). Tanto appare particolarmente rilevante anche in considerazione dei elementi di seguito evidenziati nonché tutti quelli già oggetto di pronuncia sul preventivo 2011, sopra ricordati, rispetto alla quale l Ente non ha comunicato l adozione di alcuna misura. 2. Anche alla luce della complessiva situazione finanziaria fin qui delineata, appare particolarmente grave rilevare il mancato rilascio da parte dei responsabili dei servizi dell attestazione dell inesistenza dei debiti fuori bilancio che potrebbero incidere sugli equilibri effettivi dell Ente. 3. La spesa per il personale nel 2010 non è stata contenuta nel limite parametrato all esercizio 2004, ai sensi dell art. 1, comma 562, della legge 296/2006. Questa Sezione aveva già contestato la medesima irregolarità con riguardo al preventivo Si rinvia pertanto a quanto precisato nella relativa delibera, tenuto conto che l Ente non ha comunicato le misure correttive intraprese. 4. Si è riscontrato che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune e l inventario non è aggiornato alla chiusura dell esercizio sullo stato di effettiva consistenza (l ultimo 9

10 aggiornamento risale all anno 2000). Sul punto, in sede istruttoria l Ente ha comunicato che l aggiornamento è stato affidato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/05/2010, a risorse interne dell ente stesso e considerato il numero esiguo di dipendenti, l inventario attualmente non è stato ultimato. Si ritiene opportuno pertanto ribadire che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria e, a tal fine, è indispensabile che l ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente. Una corretta rappresentazione della gestione esige infatti l osservanza delle regole e delle prescrizioni concernenti la redazione dell inventario, secondo quanto previsto dall art. 230 comma 7 del TUEL. L art. 230 del TUEL, nel disciplinare il conto del patrimonio quale documento contabile che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale, dispone, infatti, che gli enti locali provvedano annualmente all'aggiornamento degli inventari. Preme infine sottolineare che tale inadempimento è stato oggetto di reiterate pronunce da parte di questa Sezione. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte invita l amministrazione comunale di Viù (TO): - a tener conto di tutto quanto rilevato in sede di esame del preventivo 2011 con delibera n. 250/2011 (punti A G di questa pronuncia), comunicando a questa Sezione le necessarie misure correttive poste in essere; 10

11 - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione degli equilibri, assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - ad una corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di spesa per il personale; - a provvedere all aggiornamento annuale dell inventario in modo che esso sia rappresentativo dell effettiva consistenza patrimoniale dell ente; - ad inviare a questa Sezione, entro il 30 ottobre 2012, una relazione avente ad oggetto le misure poste in essere in ottemperanza a tutto quanto rilevato nella presente delibera, nonché nella delibera n. 250/2011. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Viù (TO). Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 12 giugno Il Magistrato estensore F.to Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica Laterza Depositato in Segreteria il 14/06/2012 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 11

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