Regolamento Internalizzatore Sistematico RetLots Exchange. Data di entrata in vigore: 6 ottobre 2014

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1 Internalizzatore Sistematico RetLots Exchange Data di entrata in vigore: 6 ottobre

2 Indice 1. Introduzione Definizioni Categorie di clienti ammessi Regole e strutture organizzative Comitato di Gestione del Mercato Market Hub Unità Trading Controlli CIB Obblighi di Transaction Reporting Requisiti di Record Keeping Obblighi di Pre-trade and Post-trade Transparency Strumenti Obbligazionari Strumenti negoziabili Modalità di negoziazione Calendario e orari di negoziazione Tipologie di Ordine Negoziazione continua Modifica e revoca degli Ordini Validità temporale e parametri associabili all Ordine Market making e obblighi di liquidità Gestione errori Modalità di ammissione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni Limiti di variazione dei prezzi, limiti di quantità per Ordine e prezzi di riferimento Sospensione temporanea delle negoziazioni Modalità di revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni Riscontro e regolamento delle operazioni

3 1. Introduzione Il presente regolamento disciplina l organizzazione e la gestione dell Internalizzatore sistematico RetLots Exchange (di seguito RetLots Exchange) di S.p.A. (di seguito ). In qualità di internalizzatore sistematico, negozia per conto proprio, in modo organizzato, frequente e sistematico, eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. L attività di internalizzazione sistematica è disciplinata dal Testo Unico della Finanza e dal Mercati adottato dalla CONSOB con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 2. Definizioni Ai fini del presente valgono le seguenti definizioni: Ammissione alle Negoziazioni Indica l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su RetLots Exchange. Calendario di Borsa Italiana E il calendario operativo diffuso dalla Borsa Italiana. Calendario TARGET 2 Il Calendario TARGET 2 è l'elenco delle giornate in cui il sistema TARGET 2 risulta operativo. Clienti Indica gli intermediari finanziari che trasmettono Ordini eseguibili su RetLots Exchange. Comparto domestico Indica l insieme degli strumenti finanziari il cui regolamento avviene tramite Monte Titoli, ovvero gli strumenti finanziari non accentrati in Monte Titoli il cui regolamento avviene presso banche italiane. Comparto estero Indica l insieme degli strumenti finanziari il cui regolamento avviene tramite Depositarie estere. Giorno lavorativo Indica un giorno in cui RetLots Exchange è aperto. Mercato regolamentato 3

4 Sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2004/39/CE. Mercato Regolamentato di riferimento Indica il mercato, come definito all articolo 2, comma 1, lettera j) della direttiva 2003/71/CE, di prima quotazione degli strumenti finanziari o, nel caso l ammissione alla quotazione sia avvenuta su più mercati, quello più liquido. Mercato Ufficiale Indica una borsa valori nella quale ha luogo la Quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva Europea 2001/34 o, nel caso di paesi non appartenenti all'unione Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici funzionante in modo regolare, direttamente o indirettamente accessibile al pubblico e definito con un termine equivalente "borsa" dalla legislazione locale. Negoziazione Continua Indica la modalità di negoziazione che prevede l'inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione finalizzata alla conclusione immediata di contratti. Si distinguono le seguenti tipologie di proposte di negoziazione: - proposta di acquisto o di vendita immessa dai Clienti in forma anonima (di seguito anche Ordine ); - proposta di acquisto o di vendita di (di seguito anche Quota ), contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione. Ordine Limit E un Ordine con limite di prezzo. Può essere eseguito solo in presenza di una Quota di segno contrario avente prezzo uguale o inferiore se in acquisto, uguale o superiore se in vendita. Ordine Market È un Ordine senza limite di prezzo. Può essere eseguito a qualsiasi prezzo in presenza di una Quota di segno contrario. Ordine Persistente Un Ordine Limit è definito persistente se non è accompagnato da istruzione di validità temporale Immediate-or-cancel e/o da istruzione di validità basata sull esito dell Ordine All-or-nothing. Prezzo di Chiusura 4

5 Il prezzo di chiusura è uguale alla media aritmetica delle proposte di negoziazione generate dalle quote presenti sul book dello strumento finanziario al momento della chiusura delle negoziazioni. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione il prezzo di chiusura è pari al prezzo della quota esposta dal Market Maker. In assenza di quotazioni del Market Maker al momento della chiusura delle negoziazioni, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell'ultimo contratto concluso sullo strumento stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al prezzo di chiusura del giorno precedente. Mercati Indica il Mercati adottato dalla CONSOB con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Tick di prezzo Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle Proposte di Negoziazione (Ordini e Quote) per ciascuno degli strumenti finanziari. 3. Categorie di clienti ammessi L accesso a RetLots Exchange è consentito esclusivamente a intermediari finanziari Clienti di, che abbiano accettato che i propri Ordini possano essere eseguiti su RetLots Exchange. L Internalizzatore Sistematico è accessibile da parte degli intermediari attraverso un sistema di raccolta Ordini. 4. Regole e strutture organizzative Le strutture organizzative coinvolte nella gestione e nel controllo di RetLots Exchange sono: - Comitato di Gestione Mercato; - Unità Market Hub; - Unità Trading (Global Markets); - Unità di Controllo CIB. Di seguito si riporta un dettaglio delle strutture con particolare focus sulle relative competenze e responsabilità. 5

6 4.1. Comitato di Gestione del Mercato Il Comitato di Gestione del Mercato stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento di RetLots Exchange. In particolare, il Comitato di Gestione del Mercato prende decisioni generali in materia di: - condizioni e modalità di ammissione, revoca e sospensione degli Strumenti Finanziari dalle negoziazioni; - condizioni e modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad essi strumentali; - modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dell informativa. Il Comitato di Gestione del Mercato può delegare alle singole unità organizzative compiti operativi di attuazione delle decisioni generali in materia di: - orari di contrattazione; - ammissione, revoca e cancellazione degli Strumenti Finanziari dalle negoziazioni; - modalità di negoziazione; - definizione dei Parametri negoziazione di mercato; - monitoraggio del flusso di ordini dei Clienti; - monitoraggio del flusso di ordini presenti nell Internalizzatore Sistematico; - monitoraggio e garanzia delle soluzioni tecniche e sicurezza informatica garanzia sull informativa in termini di contenuti e modalità; - garanzia delle registrazioni dei contratti conclusi nonché degli ordini - rilevazione anomalie di funzionamento; - sospensione o chiusura temporanea delle negoziazioni. Il Comitato di Gestione del Mercato viene inoltre informato in caso di gravi anomalie di carattere tecnico o finanziario e ogni qualvolta sia compromesso il rispetto della normativa poiché lo stesso è garante del rispetto della normativa vigente. La gestione ed il controllo di RetLots Exchange vengono effettuati dal Comitato di Gestione del Mercato, organo composto dai Responsabili delle seguenti unità operative: - : Market Hub; - : Trading; - : Ufficio Legale; - Intesa Sanpaolo: Servizio Coordinamento e Monitoraggio Operations della Div. CIB; - Intesa Sanpaolo Group Services: Servizio Sistemi Applicativi Finanza; - Intesa Sanpaolo: Servizio Rischi di Mercato e Valutazioni Finanziarie; - Intesa Sanpaolo: Servizio Compliance Corporate e Investment Banking. In caso di assenza o impedimento di un componente, lo stesso può designare, previo accordo con il Presidente del Comitato, un suo sostituto tra i Dirigenti/Quadri Direttivi appartenenti alla propria struttura. Il ruolo del Presidente del Comitato di Gestione è assolto dal Responsabile 6

7 dell unità Market Hub ovvero da persona da quest ultimo delegata. E data facoltà al Presidente di estendere in via meramente consultiva le adunanze del Comitato, anche ai rappresentanti dei Clienti e ad esponenti dell alta dirigenza di. Il Comitato di Gestione del Mercato si riunisce almeno con cadenza bimestrale e può comunque essere convocato con procedura d urgenza. Il Comitato di Gestione del Mercato è convocato dal Presidente, il quale formula l ordine del giorno. L avviso di convocazione, con l indicazione sommaria degli argomenti da trattare contiene l ora e la data della riunione e deve essere inviato via almeno dieci giorni prima della riunione e, nei casi d urgenza, almeno 24 ore prima. Il Comitato di Gestione del Mercato è validamente costituito (anche nelle ipotesi di convocazione d urgenza) con la presenza di tutti i suoi componenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni mediante l utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tale caso, la riunione del comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Qualora non siano presenti tutti i membri, il Presidente annulla la convocazione dell adunanza. Ad ogni membro del Comitato, Presidente compreso, spetta un voto. Le delibere sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente Market Hub Propone, di concerto con l Unità Trading, al Comitato di Gestione del Mercato sia l ammissione alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, sia l eventuale revoca dalle negoziazioni Unità Trading E la struttura deputata ad assicurare liquidità agli strumenti finanziari negoziati su RetLots Exchange tramite pubblicazione continuativa di Quote aggiornate Controlli CIB E l ufficio, inserito nel Servizio Coordinamento e Monitoraggio Operations della Direzione Strategie e Risorse della Divisione Corporate e Investment Banking di 7

8 Intesa Sanpaolo S.p.A., deputato al controllo dell applicazione del presente. All Unità Controlli CIB sono attribuiti i seguenti compiti: - verificare e controllare il rispetto del presente al fine di assicurare un regolare funzionamento di RetLots Exchange; - effettuare le attività operative di Ammissione alle Negoziazioni per i nuovi strumenti finanziari; - sospendere o revocare strumenti finanziari nei casi espressamente previsti dal presente ; - verificare il rispetto degli obblighi di liquidità; - dare immediato avviso al pubblico in caso di sospensioni o revoche; - comunicare eventuali variazioni degli strumenti negoziabili (nuovi listing/delisting) alla CONSOB; - predisporre -in via generale- le comunicazioni riguardanti RetLots Exchange comprese quelle relative alle comunicazioni periodiche alle autorità di vigilanza. 5. Obblighi di Transaction Reporting In conformità con l art. 23 del Mercati comunica alla CONSOB il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo alla transazione, i dettagli delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dei paesi dell Unione Europea nonché di Islanda e Norvegia (c.d. Paesi Rilevanti a fini degli obblighi di transaction reporting). 6. Requisiti di Record Keeping In conformità con gli obblighi di registrazione previsti dal Mercati (art.21), con riferimento all operatività sull Internalizzatore vengono registrati in formato elettronico tutti i contratti conclusi, corredati dalle seguenti informazioni: - data e ora di esecuzione dell operazione; - indicazione se l operazione è stata conclusa in acquisto o in vendita; - codice identificativo dello Strumento Finanziario oggetto dell operazione; - prezzo unitario, al netto delle eventuali commissioni, e l indicazione della valuta nella quale il prezzo è espresso; - quantità; - controparte dell operazione. Nello stesso archivio vengono inoltre registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative agli Ordini e alle Quote trasmessi all Internalizzatore Sistematico. In particolare, in luogo della data e ora di esecuzione, dovranno 8

9 essere indicati la data e l orario di ricezione/immissione dell Ordine/Quota e gli eventuali parametri associabili all Ordine. Le suddette registrazioni vengono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni, per consentire di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo Strumento Finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante a RetLots Exchange. 7. Obblighi di Pre-trade and Post-trade Transparency, come previsto dal Titolo IV (Obblighi di comunicazione delle operazioni e regime di trasparenza) del Mercati, rende disponibili le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione relative all operatività svolta su RetLots Exchange durante il normale orario di contrattazione. Le informazioni pre-negoziazione vengono pubblicate non appena disponibili durante l orario di contrattazione di RetLots Exchange e rimangono accessibili fino al loro aggiornamento. L informativa pre-negoziazione e quella post-negoziazione vengono rese disponibili sul sito internet ( Strumenti Obbligazionari Per ciascuno strumento obbligazionario, rende disponibili le seguenti informazioni pre-negoziazione: - prezzo (espressi nella divisa di quotazione) in acquisto e in vendita con le relative quantità; - dettaglio dell ultimo contratto concluso: prezzo, quantità, data, ora. Per ciascuno strumento obbligazionario, rende disponibili le seguenti informazioni post-negoziazione: - entro l inizio della giornata successiva di negoziazione: o il numero di contratti conclusi; o le quantità e il controvalore complessivamente scambiati; o il prezzo dell ultimo contratto concluso; o il prezzo minimo e il prezzo massimo. - entro il terzo Giorno lavorativo di ogni mese: o il numero di contratti conclusi; o le quantità complessivamente negoziate ed il controvalore scambiato; o il prezzo minimo e il prezzo massimo; o il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi in acquisto e in vendita; 9

10 o il prezzo, la quantità e la data dell ultimo contratto concluso. 8. Strumenti negoziabili Su RetLots Exchange possono essere trattati: - Titoli di Stato italiani ed esteri; - Obbligazioni agency e sovranazionali; - Obbligazioni bancarie e corporate; - Obbligazioni high yield e emergenti. rientranti nelle seguenti casistiche: - titoli di debito emessi da Stati membri dell OCSE, con rating investment grade assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di rating; - titoli di debito emessi da Stati membri dell Unione Europea già non compresi nel precedente alinea. L ammissione alla negoziazione sull Internalizzatore Sistematico RetLots Exchange dei suddetti strumenti finanziari è subordinata all autorizzazione del Comitato di Gestione; - strumenti finanziari emessi da soggetti italiani ed esteri ammessi alla negoziazione in un mercato Regolamentato o in sistema multilaterale di negoziazione italiano o di un altro paese dell Unione Europea o già diffusi tra il pubblico in Italia o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'unione Europea ai sensi dell art. 2 comma 6 punto 2 del Emittenti (si veda di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti). 9. Modalità di negoziazione Le negoziazioni si svolgono secondo modalità di Negoziazione Continua. Il Comitato di Gestione del Mercato individua insiemi di strumenti finanziari con modalità e orari di negoziazione omogenei Calendario e orari di negoziazione Il calendario di negoziazione adottato è il Calendario di Borsa Italiana. Eventuali deroghe al Calendario di Borsa Italiana saranno pubblicizzate mediante apposito comunicato nella sezione avvisi dell informativa dell Internalizzatore Sistematico. L orario di negoziazione di RetLots Exchange è dalle 9.00 alle Gli Ordini ricevuti al di fuori dell orario di negoziazione sono rifiutati. 10

11 9.2. Tipologie di Ordine La volontà negoziale dei Clienti si esprime attraverso Ordini in forma anonima. Gli Ordini possono essere di tipo Limit o Market. Gli Ordini devono contenere le seguenti informazioni: - strumento finanziario oggetto dell Ordine (ISIN e relativa descrizione); - tipo di operazione: acquisto / vendita; - quantitativo oggetto dell Ordine; - condizioni di prezzo; - condizioni di tempo Negoziazione continua Durante la Negoziazione Continua la conclusione di contratti avviene, per la quantità disponibile, mediante abbinamento automatico tra Ordini e Quote. Gli Ordini dei Clienti sono ordinati ed eseguiti secondo il criterio di priorità temporale determinato dall orario di immissione. Sono ammessi i soli ordini con quantitativo pari o multiplo al taglio minimo per l obbligazione. L esecuzione parziale/inesecuzione totale di un Ordine Limit con indicazione specifica Immediate-or-cancel o di un Ordine Market dà luogo, per la quantità non soddisfatta, ad un ineseguito. Al termine dell orario di negoziazione, gli Ordini Limit senza indicazione specifica Immediate-or-cancel sono automaticamente cancellati. Contestualmente viene data al Cliente notifica della mancata esecuzione Modifica e revoca degli Ordini La modifica o la revoca di un Ordine possono essere effettuate unicamente dal Cliente che ha trasmesso l Ordine prima che lo stesso sia stato eseguito Validità temporale e parametri associabili all Ordine La validità temporale massima di un Ordine è pari alla seduta di negoziazione nel corso della quale l Ordine stesso è stato trasmesso a RetLots Exchange. Per gli Ordini Limit è ammesso il parametro temporale Good-for-day ovvero valido sino a fine giornata. La quantità non eseguita entro la fine della seduta di negoziazione è automaticamente cancellata. In assenza di indicazione esplicita da parte del Cliente in merito alla validità temporale, l Ordine è considerato come Good-for-day. Per gli Ordini Limit è possibile utilizzare il parametro di validità temporale Immediate-or-cancel (o Esegui-e-cancella o Fill-and-kill). Gli ordini Market sono sempre gestiti come ordini Immediate-or-cancel anche qualora sprovvisti di indicazione specifica da parte del cliente. 11

12 9.6. Market making e obblighi di liquidità espone quotidianamente e in via continuativa almeno una Quota in acquisto per gli strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione su RetLots Exchange. I prezzi delle Quote sono determinati sulla base di modelli interni di pricing e in funzione delle condizioni di mercato. assicura il regolare aggiornamento delle Quote in acquisto e vendita. Qualora uno strumento obbligazionario fosse caratterizzato da scarsa liquidità e/o in particolari condizioni di mercato, può non offrire Quote in vendita per lo strumento. effettua l immissione di una sola Quota (quotazione mono-livello). Le Quote devono contenere le seguenti informazioni: - ISIN dello strumento finanziario a cui si riferisce la Quota; - prezzo e quantitativo della Quota; - tipo di quotazione: denaro / lettera; - orario della quotazione: orario di immissione della Quota. Al fine di rispettare gli obblighi di liquidità, espone, per ciascuna Quota, un nominale pari ad almeno euro. Il rispetto degli obblighi di market making e di liquidità in capo a è oggetto di controllo da parte dell Unità Controlli CIB Gestione errori L Unità Controlli CIB può disporre ed effettuare la cancellazione dei contratti conclusi sull Internalizzatore Sistematico RetLots Exchange, nei seguenti casi: 1. Gli operatori contraenti, ovvero il cliente, per il tramite di Market Hub, o il Market Maker, che intendano di comune accordo cancellare uno o più contratti, possono proporre all Unità Controlli CIB la cancellazione dei contratti conclusi su concorde richiesta motivata, inoltrando la richiesta tempestivamente entro e non oltre la chiusura del mercato della giornata stessa in cui i contratti sono stati conclusi. L Ufficio Controlli CIB comunica al Market Maker e ai clienti coinvolti, per il tramite di Market Hub, lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate. Ottenuto il consenso scritto, l Ufficio Controlli CIB provvede alla cancellazione dei contratti. 2. Il cliente, per il tramite di Market Hub, o il Market Maker possono proporre all Unità Controlli CIB la cancellazione di contratti conclusi su richiesta motivata. Tale provvedimento è adottato purché si verifichino tutte le seguenti condizioni: a. il Cliente o il Market Maker che ha effettuato l errore di immissione di un Ordine che ha generato uno o più contratti, ne faccia tempestiva richiesta entro la chiusura della giornata di negoziazione; b. il Cliente o il Market Maker abbia commesso un errore materiale evidente; 12

13 c. la perdita attesa per il Cliente o per il Market Maker, derivante dall immissione di un ordine errato, non sia inferiore a euro. Il valore della perdita attesa è determinato dalla differenza tra il prezzo al quale è stato concluso il contratto ed il prezzo di riferimento K al momento in cui il Cliente o il Market Maker ha inoltrato la richiesta di cancellazione. Il prezzo di riferimento K è pari al valore dello strumento finanziario su altra sede di negoziazione, al momento dell immissione della proposta errata; ovvero nel caso sia impossibile determinare tale valore, il prezzo di riferimento K è il prezzo denaro/lettera esposto dal Market Maker al momento in cui il Cliente o il Market Maker ha inoltrato la richiesta di cancellazione. 3. La cancellazione di un contratto concluso può altresì essere effettuata, su richiesta del Cliente o del Market Maker in caso di eseguito parziale, qualora la quantità non eseguita dell ordine rappresenti, per lo specifico strumento finanziario, un quantitativo inferiore al minimo negoziabile Modalità di ammissione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni Il Comitato di Gestione del Mercato stabilisce periodicamente l elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, ad eccezione delle obbligazioni emesse da istituti di credito italiani e dei titoli classificati come investment grade, per le quali l ammissione alla negoziazione è attribuita al Presidente del Comitato. Tali nuove ammissioni vengono tempestivamente comunicate alla CONSOB da parte dell Unità Controlli CIB Limiti di variazione dei prezzi, limiti di quantità per Ordine e prezzi di riferimento I prezzi delle Quote e degli Ordini possono variare per valori pari o multipli dei tick di prezzo calcolati per ogni Strumento Finanziario. Il valore del tick di prezzo è fissato a 0,01 per tutti gli strumenti finanziari, con eccezione di B.O.T. e C.T.Z., per i quali il valore del tick è fissato a 0,001. Sono previsti dei limiti finalizzati al controllo automatico delle regolarità delle contrattazioni. In particolare, data la tipologia di titoli trattati, i limiti fissati sono i seguenti: 1. Primo Limite: corrisponde al limite massimo di variazione delle Quote e degli Ordini rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. Le Quote e gli Ordini che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutati. Tale limite è posto pari a ±10% per tutti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, ad eccezione degli zero coupon bond e dei titoli di stato per i quali il primo limite è pari rispettivamente a ±20% e ±5%. 2. Secondo limite: corrisponde al limite massimo di variazione tra due contratti consecutivi sullo stesso Strumento Finanziario nell arco di una giornata. Le Quote e gli Ordini che potrebbero generare contratti aventi 13

14 uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso, superiore al limite 2 sono rifiutati. Tale limite è posto a ±5% per tutti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, ad eccezione degli zero coupon bond per i quali il secondo limite è pari a ±10%. Il Comitato di Gestione del Mercato può ampliare per periodi limitati e definiti i limiti indicati ai punti 1. E 2. su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato. In caso di variazioni significative di mercato tali da determinare il mancato rispetto dei limiti indicati, al fine di consentire all Unità Trading l inserimento di Quote in linea con il mercato stesso, l Unità Controlli CIB effettua una modifica di tali limiti, previa autorizzazione del Comitato di Gestione del Mercato, o in casi di particolare urgenza del Presidente del Comitato con immediata comunicazione al Comitato di Gestione del Mercato Sospensione temporanea delle negoziazioni La sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario avviene in caso di immissione di una Quota che possa generare contratti con uno scostamento di prezzo, rispetto all ultimo contratto concluso, superiore al Secondo Limite. La sospensione termina con l immissione di una Quota valida da parte di. La sospensione temporanea delle negoziazioni da parte dell Unità Controlli CIB può avvenire inoltre, su segnalazione dell Unità Trading e previa consultazione del Presidente del Comitato di Gestione del Mercato, in caso di default di un emittente, sovraesposizione al rischio di controparte da parte di o condizioni anomale di mercato. In tal caso provvede a dare tempestiva notizia della sospensione al pubblico. Qualora l Unità Trading segnalino condizioni di mercato che non consentano di preservare il carattere sistematico dell attività di internalizzazione diverse da quelle indicate, l Unità Controlli CIB può procedere alla sospensione temporanea delle negoziazioni solo previa autorizzazione del Presidente del Comitato di Gestione del Mercato, dandone immediata comunicazione al Comitato di Gestione del Mercato. La sospensione temporanea dalla negoziazione di uno strumento finanziario può essere disposta anche a seguito di obblighi contrattuali o come misura prevista dal modello della Banca per la gestione di potenziali rilevanti casi di conflitti di interessi, derivanti da altre attività o servizi prestati da, o per la gestione dei flussi delle informazioni privilegiate o confidenziali all interno della stessa. In tali casi la esigenza di restrizione è comunicata dal Servizio Compliance Corporate & Investment Banking della Direzione Centrale Compliance di Intesa Sanpaolo S.p.A. all Unità Trading che avrà cura di sottoporre senza indugio tale questione al Comitato di Gestione del Mercato al fine di valutare: - la presenza o meno di obblighi di quotazione derivanti da impegni assunti dalla Banca, sia in fase di collocamento sia al di fuori di una precedente attività di collocamento; 14

15 - la possibilità di introdurre, nel caso sussistano tali impegni contrattuali, restrizioni parziali all attività di market making in ragione dei predetti obblighi o altre misure alternative, elaborate sulla base delle indicazioni all uopo fornite dalla Compliance. Nell ambito del Comitato di Gestione del Mercato, l Unità Controlli CIB è informata delle decisioni assunte in tema di restrizioni per i successivi adempimenti di competenza. provvede a dare tempestiva notizia al pubblico delle sospensioni. L Unità Controlli CIB provvede a riepilogare periodicamente al Comitato di Gestione del Mercato le sospensioni disposte Modalità di revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni Qualora si protraggano le condizioni che hanno causato la sospensione di uno Strumento Finanziario da parte dell Unità Controlli CIB, il Comitato di Gestione del Mercato ne può disporre la revoca. La revoca di uno strumento finanziario può avvenire anche su proposta motivata di qualsiasi Unità. La revoca è deliberata dal Comitato di Gestione del Mercato a maggioranza assoluta. L approvazione della revoca dovrà essere comunicata all Unità Controlli CIB, che darà avvio all iter di cancellazione ed alla relativa comunicazione alla CONSOB. In caso di rimborso anticipato di uno Strumento Finanziario da parte dell emittente, l Unità Controlli CIB provvede d ufficio alla cancellazione dello stesso dalle negoziazioni entro i due giorni lavorativi precedenti la data prevista per il rimborso anticipato, dandone comunicazione al Comitato durante la prima riunione utile. La cancellazione dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza avviene, in funzione del ciclo di regolamento, nei due giorni lavorativi precedenti la data di scadenza dello strumento stesso Riscontro e regolamento delle operazioni Gli strumenti finanziari saranno regolati presso Monte Titoli, Euroclear, Clearstream, Intesa Sanpaolo o presso le principali depositarie a livello internazionale. Il ciclo di regolamento è il seguente: - Titoli del Comparto estero o strumenti non Quotati su un Mercato Ufficiale: il secondo Giorno lavorativo successivo alla negoziazione tenendo conto delle festività previste dal calendario internazionale; o strumenti Quotati su un Mercato Ufficiale: secondo il ciclo di regolamento previsto dal Mercato di Riferimento tenendo conto delle festività previste dal calendario internazionale. 15

16 - Titoli del Comparto domestico o per tutti gli strumenti, il regolamento avviene il secondo Giorno lavorativo successivo alla negoziazione, tenendo conto delle festività previste dal Calendario TARGET 2. Per gli strumenti quotati su più mercati ufficiali viene identificato e comunicato, prima dell inizio della quotazione, il comparto di appartenenza e il circuito di regolamento di riferimento per la liquidazione. 16

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