1 Prima del Regolamento, sono stati in più occasioni ribadite le linee guida e i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la
|
|
- Beata Vacca
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Convegno: Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei Milano, 24 febbraio 2006 Avv. Anna Galizia Danovi L applicazione dei Regolamenti Bruxelles II e II-bis nella giurisprudenza italiana 1) Con il Regolamento 1347/2000 (cd. Bruxelles II), il legislatore comunitario ha per la prima volta dettato norme ad hoc in materia di diritto di famiglia 1, espandendosi in un campo fino a quel momento ritenuto al di fuori delle tradizionali competenze comunitarie, per il suo particolare e privatissimo legame con la storia, la cultura e i valori di ogni singolo Stato dell Unione 2. Il Regolamento 2201/2003 (cd. Bruxelles IIbis) ha abrogato il precedente e, pur ispirandosi ai medesimi principi del Regolamento 1347/2000, ha proposto una disciplina normativa più approfondita e un ambito di applicazione più ampio, che si estende anche alle cause in materia di responsabilità genitoriale su figli minori di coppie non coniugate. E pertanto oggi indubbiamente evidente l interesse per questa materia da parte del legislatore comunitario, che sembra avere acquisito la consapevolezza che anche il diritto di famiglia, non diversamente dai settori degli scambi commerciali (e anzi, prima ancora di essi, per la sua aderenza alle più intime e raccolte sfere della persona) contribuisce al processo di integrazione europea, favorendo non soltanto la libera circolazione delle persone all interno dell Unione ma un più elevato grado di osmosi intra moenia e garantendo quindi il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato interno. Inoltre, l incremento della libera circolazione delle persone negli Stati, ha comportato l aumento dei matrimoni c.d. internazionali o misti, e conseguentemente l esigenza di affrontare anche dal punto di vista normativo il tema della crisi della relazione familiare e dei suoi effetti. Nonostante quindi tali primi e sommari rilievi inducano a ritenere che nel contesto europeo l armonizzazione del diritto di famiglia assume ogni giorno una importanza sempre crescente, dobbiamo rilevare che a contrario, nel nostro Paese, e in particolare all interno delle aule giudiziarie italiane, i regolamenti europei 1347/2000 e 2201/2003 hanno ad oggi trovato scarsissima 1 Prima del Regolamento, sono stati in più occasioni ribadite le linee guida e i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la normativa comunitaria anche in ambito di diritto di famiglia emanati provvedimenti aventi ad oggetto anche il diritto di famiglia. 2 R. Baratta, in un intervento sulla Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2005, 573, evidenzia come, soprattutto in alcuni Stati membri, la disciplina delle relazioni giuridiche familiari esprime basilari principi etici che possiedono radici profonde, rispetto ai quali vi è stato in qualche modo il timore che nell ordinamento comunitario si potessero affermare soluzioni in grado di sconvolgere le normative interne. 1
2 applicazione. I numeri parlano chiaro: 3 casi giurisprudenziali pubblicati che applicano il regolamento 1347 e nessuno ad oggi che ancora abbia tenuto conto e applicato il regolamento 2201(nonostante sia ormai passato un anno dalla sua entrata in vigore)! Tale dato è comunque estremamente significativo, e mi pare meriti un approfondimento, permettendo di svolgere alcune riflessioni non tanto di carattere tecnico-giuridico, quanto ancora più propriamente sociologico. Non può infatti essere trascurato il dato sopra accennato della relativa novità delle nuove norme. I Regolamenti comunitari sono ancora recenti (soprattutto il 2201/2003, che è entrato in vigore il 1 marzo del 2005) e pertanto richiederanno verosimilmente un lasso di tempo maggiormente disteso per poter essere realmente recepiti in quel complesso reticolato culturale che spesso funge da filtro tra le nuove norme e la loro concreta applicazione. Detto in altri termini, le norme comunitarie sono ancora molto poco familiari per gli operatori del diritto: gli avvocati raramente le richiamano e raramente i Giudici le applicano. Assai più frequente è il richiamo alla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato (l. n. 218/95), che è legge interna, di carattere generale (sotto il profilo applicativo) e che è in vigore ormai da oltre dieci anni. Ancora, non si può non annotare che la formulazione (soprattutto nella traduzione italiana) delle disposizioni contenute nei Regolamenti non sempre si presenta di immediata e facile comprensione, e anche questo dato (che dovrebbe ovviamente essere approfondito in termini di studi sul linguaggio giuridico) può ulteriormente contribuire quanto meno nel breve periodo- alla loro scarsa applicazione. Infine, è altresì possibile che, trattandosi di norme in materia di diritto di famiglia, gli stessi Stati membri temano che gli interventi comunitari possano intaccare il delicato equilibrio normativo dei sistemi di conflitto nazionali, e così possano contaminare i valori nazionali cui ogni ordinamento, ed in particolare le norme che disciplinano le controversie familiari, fa riferimento. Nel campo del diritto di famiglia, in effetti, la realtà sopra evidenziata di una espansione extraterritoriale sconta un delicato contraltare in una esigenza opposta, talvolta ancor più radicalmente sentita. E stato in proposito rilevato che i principi etici della famiglia sono considerati, sulla base delle tradizioni giuridiche di alcuni Stati membri, bisognosi di specifica tutela nazionalistica 3. 3 R. BARATTA, op. cit. 2
3 2) Fatte queste premesse, mi pare opportuno, prima di addentrarci nel tema specifico del mio intervento e procedere quindi all analisi delle sentenze che hanno fatto riferimento al Regolamento 1347/2000, evidenziare che, se nella giurisprudenza italiana l applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di diritto di famiglia è stata, come vedremo, fino ad oggi rara e in qualche modo carente, assai più frequente è invece il fenomeno della recezione e introduzione dei provvedimenti stranieri all interno del nostro ordinamento in virtù di forme di attuazione unicamente amministrative o paragiudiziarie. E infatti estremamente frequente la richiesta alla cancelleria del Tribunale, da parte di una delle parti, del certificato di cui agli artt. 33 o 39 (a seconda che la richiesta sia stata fatta prima o dopo l entrata in vigore del Regolamento 2201/2003) per procedere, dopo la conclusione del giudizio, al riconoscimento o alla dichiarazione di esecutività in un altro Stato contraente del provvedimento emesso dall autorità giurisdizionale italiana. Da un indagine presso la cancelleria della IX sezione e presso l ufficio sentenze del Tribunale di Milano, è emerso che le richieste di certificato per quanto riguarda i decreti di omologazione delle separazioni consensuali sono poco frequentemente presentate, mentre più spesso tale documentazione viene richiesta per le sentenze di separazione (ad esito di un procedimento giudiziale) o di divorzio (circa due o tre al mese). Sintomo evidente, questo, del fatto che, la consensualizzazione della crisi della famiglia viene vissuta dalle parti con minore ansia anche sotto il profilo formale e certificativo, mentre ad esito di un percorso giudiziale e del riconoscimento emanato dalla Autorità giudiziaria rimane intatta l esigenza di definire una volta per tutte e con chiarezza (se necessario, anche in ulteriori ordinamenti) la nuova realtà che contrassegna il disgregarsi dell unione e con essa la libertà di stato nuovamente riconquistata. 3) Procediamo ora alla disamina dei provvedimenti giurisdizionali italiani che hanno applicato le disposizioni del Regolamento 1347/ ) Cassazione Civile, Sez. I, 7 maggio 2004, n La vicenda è la seguente: viene introdotto avanti al Tribunale di Roma su iniziativa della moglie un giudizio per separazione giudiziale. Il marito, avente cittadinanza francese, si costituisce in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale romano stante il deposito, in data precedente all instaurazione del giudizio in Italia, di un istanza di divorzio avanti al Tribunale di Parigi. Il Presidente del Tribunale di Roma sospende il giudizio invocando l art. 11, co. 2, del Regolamento 1347/2000. La moglie ricorrente presenta quindi istanza di revoca del provvedimento 3
4 di sospensione, sostenendo l inapplicabilità del Regolamento 1347/2000, non ancora entrato in vigore all epoca del deposito dell istanza di divorzio avanti alla Corte parigina. Il Tribunale di Roma, a questo punto, seguendo un iter argomentativo per lo meno discutibile, aderisce (anche se solo astrattamente) all eccezione della ricorrente, così revocando il provvedimento presidenziale di sospensione, salvo poi confermare la sospensione del giudizio di separazione italiano in virtù delle disposizioni di cui all art. 7, 3 comma, della legge 218/1995 (in ciò pertanto più correttamente richiamando il fenomeno della litispendenza internazionale piuttosto che l istituto del difetto di giurisdizione invocato dal ricorrente). Di fronte a tale provvedimento, la ricorrente propone ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, che si pronuncia con la sentenza in oggetto, dichiarando inammissibile il ricorso stesso e sostenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere proposto immediatamente avverso il provvedimento presidenziale di sospensione del processo nei termini di cui all art. 47 c.p.c., anziché ad esito dell istanza di revoca del provvedimento di sospensione. Molteplici sono le peculiarità di questa vicenda sotto il profilo strettamente processuale, che mi limito a segnalare, esulando dallo specifico oggetto che ci interessa: - è quanto meno anomala la richiesta di revoca di un provvedimento di sospensione, posto che a seguito della sospensione e sino al venir meno della sua causa generante, nessun atto del processo può essere più compiuto (fatta eccezione per gli atti urgenti); - è ancora più anomala la revoca così come disposta dal Tribunale, in via astratta e quasi condizionata ( pur volendo aderire alla prospettazione della ricorrente di revoca ); - la possibilità di impugnare l ordinanza di sospensione del processo ex art. 7 l. 218/1995 tramite il regolamento di competenza presupporrebbe, per le peculiari caratteristiche del provvedimento, una forzatura del sistema o sotto il profilo formale (considerandola pronuncia sulla litispendenza, anche se in forma di ordinanza e non tale da definire anticipatamente il processo al pari della sentenza ex art. 39 c.p.c.), ovvero sotto il profilo sostanziale (considerandola idonea in quanto provvedimento sospensivo del processo, anche se non già per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. quanto per litispendenza 4 ); 4 A questo proposito, tra l altro, Cass. 15 dicembre 2000, n si era espressa in senso opposto a quella in esame, sia pure con riferimento a un provvedimento di diniego della sospensione richiesta ai sensi dell art. 7 l. 218/1995. Nella massima di tale pronuncia, impostata secondo la prospettiva indicata anche nel testo dell eccezionalità dell art. 42 c.p.c. e della conseguente impossibilità di una sua estensione per via analogica, si ravvisa peraltro un argomento a contrario, per consentire l impugnazione tramite regolamento di competenza di ulteriori provvedimenti che dispongono la 4
5 - ma vi è altresì da chiedersi se tecnicamente sia corretto che anche i provvedimenti di sospensione del processo ai sensi dell art. 11, 2 comma, Reg. 1347/2000 possano davvero essere impugnati con il Regolamento di competenza, come la Corte di cassazione ha sostenuto. Un ulteriore aspetto rimane a mio avviso da sottolineare: la Corte, nella statuizione in merito alle spese di causa, le dichiara interamente compensate in quanto la peculiarità della fattispecie (con riferimento al provvedimento di sospensione ex art. 11 Regolamento CE 1347/2000) integra giusto motivo per dichiararle compensate per intero. Ovvero: ignorantia legis excusat!! Tale ultimo rilievo appare ai nostri fini estremamente significativo, e potrebbe forse giustificare, almeno in parte, la scarsissima applicazione dei regolamenti nella giurisprudenza italiana, e ciò in quanto la normativa comunitaria soprattutto quella recentissima come il Regolamento 2201/2003- appare ancora, non solo agli occhi dei cittadini, ma anche degli operatori del diritto, come qualcosa di complesso ed estremamente specifico, che richiede una particolare esperienza. 2) Tribunale di Firenze, decreto 20 maggio 2003 Il caso in esame riguarda la richiesta di una modifica delle condizioni della separazione avanzata dal marito innanzi al Tribunale di Firenze. La moglie convenuta, cittadina inglese e domiciliata in Inghilterra, costituendosi in giudizio, eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze ed invoca l applicabilità nel caso di specie del Regolamento CE n. 44/2001 in virtù del quale la giurisdizione appartiene al Giudice dello Stato ove il convenuto, alla data della domanda, ha il suo domicilio (ovvero, nel caso di specie, l Inghilterra). Il Tribunale preliminarmente rileva che la controversia in oggetto rientra nell ambito di applicazione del Regolamento 1347/2000 in quanto la modifica delle statuizioni economiche assunte in sede di separazione può essere considerata una delle c.d. azioni dipendenti dalla causa di separazione, e rientranti nei procedimenti civili di cui all art. 1, lettera a del Regolamento stesso. Conseguentemente, il Tribunale esclude l applicabilità del Regolamento n. 44/2001 in quanto quest ultimo disciplina i casi relativi alle obbligazioni alimentari, che si differenziano profondamente, per natura e per finalità, da quelle di mantenimento previste in sede di separazione o divorzio. Dunque il Tribunale conferma la propria competenza ai sensi dell art. 2, co. 1, del Regolamento 1347/2000, trattandosi del Giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova l ultima residenza abituale dei coniugi e in cui uno di essi vive ancora. sospensione del processo (anche non ai sensi dell art. 295 c.p.c.), nella misura in cui si fa leva sulla caratteristica di tali provvedimenti di incidere sul diritto soggettivo delle parti alla decisione. 5
6 Questa sentenza offre preziose indicazioni in merito all ambito di applicazione dei due Regolamenti citati, e ai loro reciproci rapporti. In particolare, mi pare degna di nota l interpretazione estensiva delle disposizioni del Regolamento 1347/2000 in materia di competenza giurisdizionale con riferimento alle cause di modifica delle condizioni economiche della separazione (e del divorzio), in quanto essa, ben articolata e motivata 5, contribuisce a fare chiarezza rispetto ai confini di un regolamento, che, come già rilevato, non presenta assolutamente una formulazione letterale chiara ed esaustiva (cfr. art. 1). Inoltre, mi paiono importanti anche i rilievi in merito all ambito di applicazione del regolamento 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale spesso si fa riferimento, ma che non può essere applicato, in virtù dell orientamento giurisprudenziale che si sta esaminando, ove sussista una disciplina comunitaria ad hoc in materie particolari, come nel caso del regolamento concernente le decisioni in materia di diritto di famiglia. Da ultimo, deve essere segnalato il riferimento contenuto nel provvedimento in esame alla nostra legge di diritto internazionale privato, le cui disposizioni, statuisce il Tribunale di Firenze, devono cedere il passo alla normativa comunitaria 6. 3) Corte d Appello di Milano, ordinanza 24 febbraio 2003 La Corte d appello di Milano viene adita dalla madre di due minori per vedere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia un provvedimento della High Court of Justice di Londra, che su accordo delle parti aveva stabilito l affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con il loro collocamento presso la madre e con ampia e dettagliata modulazione delle frequentazioni con il padre. La richiesta di exequatur viene sottoscritta per adesione dal padre dei minori, che espressamente rinuncia all opposizione di cui all art. 26 del Regolamento. La Corte, rileva innanzitutto la propria competenza ai sensi dell art. 22 del Regolamento, che prevede che l istanza per la dichiarazione di esecutività sia proposta ai giudici della residenza abituale del figlio cui l istanza si riferisce. Inoltre, la Corte evidenzia che ai sensi dell art. 24 del Regolamento 1347/2000, l istanza potrebbe essere respinta solo per uno dei motivi enunciati dai precedenti artt. 15, 16 e 17 (accordo 5 Tra le motivazioni indicate dal Tribunale a sostegno della propria interpretazione estensiva, vi è il rilievo in base al quale la modifica delle statuizioni sull assegno di mantenimento, trova la sua ratio nella solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio,e che non viene meno durante la separazione personale, e che deve quindi essere disciplinata alla luce delle medesime norme che regolano la separazione stessa. 6 Questo principio è espresso in modo chiarissimo in un decreto del Tribunale di Bologna (9 giugno 2004), che rilevando che le parti godono anche dello status di cittadini europei, sono loro innanzitutto applicabili le norme e i principi del trattato CE, la cui prevalenza delle materie rispettivamente disciplinate, rispetto alle norme interne dei singoli Stati membri costituisce principio consolidato sia nella giurisprudenza comunitaria che italiana e comporta, se del caso, la disapplicazione di queste ultime norme direttamente da parte dei giudici nazionali. 6
7 con Stati terzi, divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d origine, divergenze fra le leggi), e che, con particolare riferimento nel caso di specie all art. 15, comma secondo, il richiesto riconoscimento non può stimarsi contrario all ordine pubblico italiano in quanto, tenuto conto dell interesse superiore dei figli, la decisione oggetto dell istanza risulta conforme ai principi dell ordinamento interno e vi è uno specifico interesse dei minori, oggi residenti in Italia, a che la pronuncia inglese ad essi relativa acquisti esecutività anche in Italia. La Corte milanese, dunque, non sussistendo alcuno dei motivi previsti dalla norma comunitaria come ostativi al riconoscimento, dichiara esecutivo in Italia il provvedimento della High Court of Justice di Londra. L ordinanza in esame appare estremamente utile per verificare l iter logico-processuale (delineato in modo efficace e preciso nella stesura del provvedimento) seguito dai Giudici nel verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria per dare pieno ingresso nel nostro Paese ai provvedimenti stranieri. 4) DECRETO Trib. Latina, 10 giugno Il caso è relativo ad un matrimonio contratto in Olanda nel 2002 da due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, una volta rientrati in Italia dopo aver temporaneamente risieduto nello Stato olandese, richiedevano all Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina (luogo della loro residenza abituale) la trascrizione dell atto di matrimonio celebrato all estero. La richiesta di procedere alla trascrizione nei registri di stato civile veniva peraltro rigettata sia dall Ufficiale dello stato civile, che aveva qualificato il matrimonio fra omosessuali come contrario all ordine pubblico, sia dal Tribunale di Latina, che invece lo qualificava come inesistente, stante l identità di sesso fra i nubendi (con l ulteriore -e ai fini che qui interessano primaria conseguenza- della sua non trascrivibilità nei registri dello Stato civile). Ho citato tale provvedimento allo scopo di prospettare una serie di questioni che a mio parere potrebbero e potranno essere sollevate innanzi ai Giudici italiani ed europei, e che non potranno certamente essere risolte alla stregua del dispositivo appena citato. In particolare, in un contesto di libera circolazione di persone, di beni e di sentenze, come è sempre più quello europeo, appare tutt altro che improbabile che possano nascere conflitti in merito alla qualificazione e alla disciplina cui sottoporre determinati effetti conseguenti alla celebrazione di matrimoni omosessuali 8. 7 Per un approfondimento cfr. la nota in fase di pubblicazione dell Autrice sulla Rivista Il Diritto delle Persone e della Famiglia. 8 In occasione del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), è stato sancito ufficialmente il principio in base 7
8 Ad esempio, appare meritevole di riflessione la questione relativa al riconoscimento in un Paese terzo, nel quale le parti, o una di esse, abbiano stabilito la propria residenza abituale, di una sentenza emessa dall autorità giudiziaria olandese che pronunci lo scioglimento del matrimonio omosessuale. Si pensi, in particolare, alle questioni patrimoniali connesse a tale provvedimento, e all eventuale necessità di agire esecutivamente a tutela del coniuge creditore. Poiché oggi a livello comunitario è stato istituito lo strumento del titolo esecutivo europeo 9, che ha lo scopo di accelerare il più possibile il soddisfacimento di crediti non contestati e la libera circolazione delle sentenze, senza alcuna indagine sulla natura del titolo su cui si fonda il credito, non sembra potersi escludere che tali provvedimenti troverebbero ingresso ed esecuzione nello Stato richiesto. Analogamente, si pensi all ipotesi, assai più delicata dal punto di vista dell ordine pubblico internazionale, di un provvedimento di affidamento del figlio adottivo di una coppia omosessuale emesso in uno Stato in cui tale adozione sia prevista 10. In quest ultimo caso, anche alla luce del Regolamento n. 2201/2003 che stabilisce espressamente che per garantire parità di condizioni a tutti i minori, le disposizioni sulla competenza, sul riconoscimento e sull esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, devono essere applicate indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale, l ingresso di un simile provvedimento dovrebbe ritenersi possibile anche in Italia, e ciò malgrado il matrimonio tra i genitori, come enunciato nel decreto in epigrafe, debba tuttora considerarsi giuridicamente inesistente. Tali riflessioni, frutto dell esame di ipotetiche fattispecie che potrebbero sorgere dal vincolo coniugale omosessuale, hanno il solo scopo di evidenziare le contraddizioni scaturenti dal conflitto di qualificazioni di un determinato istituto giuridico nei diversi Paesi europei, per i quali, come è evidente, la strada dell armonizzazione e della creazione di un unico spazio giudiziario europeo, seppur necessaria, è per molti aspetti ancora lontana. Milano, 24 febbraio 2006 Avv. Anna Galizia Danovi Presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia al quale le decisioni pronunciate nelle controversie familiari dovrebbero essere automaticamente riconosciute in tutta l Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l esecuzione. Inoltre, le risoluzioni del Parlamento Europeo dell 8 febbraio 1994 e del 16 marzo 2000, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione verso le persone omosessuali, richiedono un maggiore impegno degli Stati membri nella tutela delle relazioni familiari fra persone dello stesso sesso, attraverso l apertura del matrimonio civile o di uno strumento giuridico equivalente. 9 Regolamento (CE) n. 805/2004, entrato in vigore il 21/1/ In Olanda, sempre la legge 21 dicembre 2000, Staatsblad 2001, 9 e 10, prevede la possibilità di adozione per i coniugi (eterosessuali o omosessuali) e anche per i single. 8
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliIl Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o
Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliSentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2007 Nel procedimento C-68/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt.
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliTraduzione a cura di Sara DʼAttoma ****
Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliTrasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 71/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliProfessionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro
Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliIl fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso
Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto
DettagliVolontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni
Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliIl Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011
Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCommissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.6.2012 2011/0059(CNS) EMENDAMENTI 26-38 Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) Competenza,
DettagliL arbitrato estero e l ordinamento processuale italiano
A12 63 Antonio Briguglio L arbitrato estero e l ordinamento processuale italiano Vol. I Arbitrato estero e giurisdizione italiana Copyright MMIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliI principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria
I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliL AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.
Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliLe istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
DettagliIL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
Dettaglii diritti dei membri della famiglia legittima.
Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliSvolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)
1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE
DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione
DettagliProf. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliAvv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliIl progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliMITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.
MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal
DettagliCodice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"
Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliOggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici
DettagliCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliCommento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.
Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliCircolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro
Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
Dettagli