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1 Riferimenti Normativi L 18/04/1962 n.230 L 28/02/1987 n.56 Art.23 DLT 06/09/2001 n.368 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. PALMIERI Sergio ha pronunciato all'udienza del la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n /2003 R.G. LAVORO, TRA C.M., rapp.ta e difesa dagli avv.ti F.I. e N.C., presso il cui studio elett.te dom.lia come in atti; RICORRENTE E POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti L.F. e R.T., presso il cui studio elett.te dom.lia come in atti; CONVENUTO OGGETTO: impugnativa contratto a termine Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data , la ricorrente in epigrafe premesso di avere lavorato alle dipendenze delle Poste Italiane con contratti a tempo determinato, ex art. 25 del CCNL di categoria dell' per il periodo dal al svolgendo le mansioni di portalettere, deduceva l'illegittimità dell'apposizione del termine alla durata del contratto, l'insussistenza delle esigenze idonee a giustificare l'operato delle Poste Italiane nonché il mancato rispetto della procedura legale per le assunzioni a termine. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità della previsione contrattuale e del termine apposto al contratto intercorso tra le parti e, per l'effetto, l'accertamento della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro in quanto trattasi di licenziamento verbale e/o comunque disposto senza giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, la condanna della società convenuta alla immediata reintegra nel posto di lavoro; la condanna altresì della convenuta al pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 4 l n. 300, del risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso illegittimo e fino all'effettiva reintegra o delle somme ritenute eque, oltre accessori e spese di lite.

2 Costituitasi in giudizio la società resistente deduceva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. All'odierna udienza, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura pubblica del dispositivo. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato che la controversia in esame non soggiace più alla regolamentazione della legge n. 230 e dell'art. 23 della legge n n. 56 dal momento che l'abrogazione di tale normativa con l'art. 11 del d.lgs n. 368 è stata prevista per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore facendo salva l'efficacia delle clausole contrattuali stipulate sotto il vigore della precedente normativa e fino alla data di scadenza contrattuale. In particolare, l'art. 11 del d.lgs n. 368 (rubricato "Abrogazioni e disciplina transitoria") testualmente recita: "1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza". Nel caso di specie, il contratto a termine risulta stipulato dopo la data di scadenza del CCNL 2001 fissata al per cui deve ritenersi che la clausola dell'art. 25 del contratto collettivo che richiama espressamente l'art. 23 della legge 56/1987 non sia applicabile. L'art. 25 del CCNL 1998/2001 con decorrenza e scadenza consentiva alla convenuta di assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato specificando che in tal caso trovavano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 230/1962 attraverso le ipotesi aggiuntive a quelle di legge, per le quali la società poteva stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, ed in particolare:

3 - necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugnosettembre; - incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell'unità produttiva interessata; - punte di più intensa attività stagionale; - sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale. Appare pertanto erroneo il richiamo all'art. 25 del CCNL 2001, dovendosi, al contrario, stabilire se le ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, come esplicitate nel contratto individuale, siano idonee a legittimare l'operato della società convenuta nei limiti fissati dall'art 1 del d.lgs. 368/2001. In proposito, va osservato che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda ex art. 99 e 112 c.p.c., cosicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio stante il divieto di pronunciare ultra petita (per tutte, Cass. civ., sez. II, , n. 123, in Giur. It., 2000, 907). Sicché, le doglianze formulate con riferimento alla pretesa violazione di precise disposizioni di legge non applicabili alla fattispecie, non possono essere prese in considerazione in questa sede. Per quanto riguarda le censure fondate sull'insussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso all'apposizione del termine, esse vanno lette alla luce della nuova normativa di riferimento. Orbene, nella lettera di assunzione è dato leggere che "l'assunzione viene effettuata, ai sensi della vigente normativa, per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002".

4 Tanto premesso, il ricorso ai contratti in esame appare in linea con la previsione dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001, rubricato "Apposizione del termine", il quale stabilisce: "1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni". La norma, pertanto, legittima la stipula di assunzioni a tempo determinato a fronte di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Trattasi, ad avviso del giudicante, di una previsione legislativa che delimita in modo più ampio il ricorso a forme di lavoro alternative al contratto a tempo indeterminato, chiaro segnale di un inversione del carattere di eccezionalità delle prime rispetto al secondo. Con l'abrogazione della legge 230/1962 e dell'art. 23 della legge 56/1987, i limiti imposti ai datori di lavoro nel ricorso alla stipula di contratti a termine solo quelli contenuti nel d.lgs. 368/2001. La motivazione addotta dalla società presenta, ad avviso del Giudicante, sul piano dell'enunciazione, il chiaro riferimento all'esigenza di utilizzazione del personale durante la fase di riorganizzazione del servizio e della dislocazione del personale, nonché il carattere della temporaneità e dell'attualità in quanto appare correlata a tali specifiche esigenze organizzative. Peraltro, detta motivazione è suffragata dagli accordi sindacali prodotti in giudizio dalla convenuta che danno contezza dei termini delle intese definite dalle parti sociali in relazione alla procedura di mobilità in atto presso la società e della previsione, consensualmente definita, di fare ricorso ad assunzioni a termine per sopperire a carenze di organico nei settori della sportelleria e del recapito. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione di 1/2 delle spese di lite, ponendosi il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della parte soccombente. P. Q. M. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;

5 b) condanna la parte ricorrente al pagamento di 1/2 delle spese di lite, che liquida in Euro 625,00, di cui Euro 470,00 per 1/2 di onorari ed Euro 155,00 per 1/2 di diritti, oltre spese generali, IVA e CPA, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore, compensando tra le parti il restante 1/2. Così deciso in Napoli il 12 gennaio Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2006.

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