REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

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1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LARINO REGIONE MOLISE Comuni associati di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) (Approvato dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n 22 del ) Premessa Il presente regolamento è adottato in esecuzione del Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale Sociale di Larino. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato SAD. Il presente Regolamento si compone di 21 articoli e 4 allegati: Allegato A (modello di domanda di accesso al servizio) Allegato B (scheda di valutazione del bisogno) Allegato C (modello PAI) Allegato D (scheda di verifica). Normativa di settore Legge Quadro 328/00 D.P.C.M. 30 marzo 2001 Legge Regionale n.13 del e relativo Regolamento di attuazione n.1/15. Art. 1 - Definizione Il servizio SAD è classificato con codice C7 nel Nomenclatore Regionale delle strutture, degli interventi e dei servizi socio assistenziali, di cui al Regolamento di Attuazione n.1/15 della Legge Regionale n. 13 del Il SAD si esplica in un complesso di prestazioni integrate di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di ogni persona che si trova in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la cura della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione della propria autonomia nel contesto sociale, familiare e abitativo in cui vive. Art. 2 - Finalità Il SAD persegue le seguenti finalità: 1. evitare o contenere le ospedalizzazioni e i ricoveri impropri; 2. favorire la permanenza del soggetto non autosufficiente, o impossibilitato a provvedere alla cura della propria persona, nel contesto di vita familiare e domestico; 3. sostenere i livelli di autonomia e la domiciliarità di tutti i soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da necessità di bisogni patologici e/o socio assistenziali e/o da assenza di una adeguata rete familiare di sostegno. 4. sostenere i nuclei familiari con gravi carichi assistenziali, assicurando loro aiuto nel lavoro quotidiano di cura del proprio congiunto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza temporanea o protratta, oltre che adeguato supporto psico-sociale; e coinvolgerli in una 1

2 collaborazione solidale e partecipata nella definizione ed attuazione dei PAI ( piani di assistenza individuali); 5. favorire l integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all autonomia della persona. Art. 3 Destinatari e Requisiti di ammissibilità Il SAD si rivolge a tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale Sociale di Larino che si trovano in una condizione di bisogno temporaneo o permanente necessità di aiuto, ovvero è destinato a tutte quelle persone in possesso dei seguenti requisiti: a) anziani con età non inferiore a 65 anni, compiuti all atto della presentazione della domanda di accesso al servizio, in stato di bisogno, ovvero in condizione di non autosufficienza o ridotta capacità di autonomia temporanea o protratta, che vivono da soli o in coppia e con una inadeguata rete familiare di sostegno. b) disabili di età compresa tra 0 e 64 anni, con invalidità certificata e/o con attestazione dello stato di handicap ex Legge 104/92 in stato di bisogno, ovvero in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, e con una inadeguata rete familiare di sostegno; c) soggetti singoli o gruppo sociale o nucleo familiare che vive condizioni di abbandono e/o forte disagio psico-socio-ambientale, ovvero a rischio di marginalità, incapace di provvedere alle primarie necessità di vita e privi di una adeguata rete familiare di sostegno. Art. 4 - Prestazioni Il SAD contempla l erogazione al domicilio delle seguenti prestazioni di natura socio-assistenziale: a) interventi di assistenza alla persona ( pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti, mobilizzazione, aiuto al mantenimento di abilità quotidiane (uso del telefono o altre apparecchiature domestiche, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali: rilevamento della temperatura, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi di malattie al medico di base o ai familiari o al pronto soccorso, etc.); b) interventi di aiuto domestico ( cura delle condizioni igieniche della casa, riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria, aiuto per la preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie, etc.); c) interventi di segretariato sociale, tesi a favorire l indipendenza dell assistito nelle attività e faccende della vita quotidiana extra domestica (accompagnamento per la riscossione della pensione o dal medico, disbrigo pratiche varie, spesa per acquisto generi alimentari, capi di vestiario e farmaci). Ogni utente potrà beneficiare di una o più delle sopra elencate prestazioni, da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ore settimanali, come indicato nel rispettivo PAI. Gli interventi sopra elencati sono erogati: da personale idoneo e qualificato allo scopo, come individuato nel Regolamento di Attuazione n.1/2015 della Legge Regionale n.13 del ; al domicilio dell utente, ovvero nel normale contesto di vita quotidiano dell utente; in prestazioni orarie dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7,30 19,30, e secondo un piano orario da concertare obbligatoriamente con l utente e/o suo referente familiare o tutore o curatore; in ragione di particolari ed eccezionali esigenze dell utente, le prestazioni potranno essere erogate anche durante i giorni festivi; nei termini e secondo le modalità indicate nel rispettivo PAI di riferimento dell assistito; in forma integrata tra loro, assicurando la complementarietà, l unitarietà e la specificità degli interventi in relazione alle reali esigenze del soggetto beneficiario e/o della sua famiglia anche quando un utente sia titolare di altri servizi territoriali. Art.5 - Modalità di accesso e di ammissibilità al servizio Al servizio SAD si accede per mezzo di richiesta scritta, su apposito modulo (allegato A del presente Regolamento), dell interessato o suo familiare/tutore o curatore da presentare sotto forma di autocertificazione direttamente (a mezzo posta ordinaria, consegna a mano, pec) all Ufficio di 2

3 Piano, anche per il tramite dell Ufficio di Segretariato Sociale di riferimento del proprio comune di residenza nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Alla domanda, pena la sua irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e/o dell interessato; copia della certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del D.P.C.M n.159 del ; (solo per i disabili) copia del verbale di accertamento dell invalidità o certificazione dello stato di handicap rilasciato ai sensi della Legge 104/92. L istanza di accesso al servizio può essere presentata in qualsiasi momento dell anno. L ammissione al servizio resta subordinata alla valutazione da parte dell Assistente Sociale competente per territorio, che, nella sua qualità di responsabile del caso, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, di cui al precedente articolo 3, ovvero dall U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) per i soggetti in condizione di non autosufficienza. Art.6 Procedure inerenti l istruttoria della domanda L Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accesso, assegna la pratica all Assistente Sociale competente per territorio per la valutazione del caso. L Assistente Sociale, entro 15 giorni dalla data di assegnazione della pratica da parte dell Ufficio di Piano, deve nell ordine: 1) verificare, mediante apposita indagine conoscitiva/visita domiciliare, la sussistenza dei requisiti previsti per l ammissibilità al servizio, di cui al precedente articolo 3; 2) effettuare la valutazione del bisogno mediante apposita scheda di rilevazione dell indice dei livelli di autonomia dell interessato (allegato B del presente Regolamento); 3) definire il PAI, di concerto con l interessato e/o suo familiare; 4) consegnare la scheda di valutazione e il PAI all Ufficio di Piano. Nel caso in cui: la verifica, di cui al sopra punto 1) in elenco, dia esito negativo, l Assistente Sociale comunica per iscritto all Ufficio di Piano l inammissibilità della domanda; dalla verifica, di cui al sopra punto 1) in elenco, emerge che l interessato si trova in condizione di non autosufficienza, ovvero sia portatore di bisogni complessi, l Assistente Sociale chiede l attivazione dell U.V.M. distrettuale per la valutazione e la definizione integrata del PAI. In tal caso, la valutazione viene effettuata mediante la scheda SVAMA o SVAMDI, allo scopo adottata dalla Regione Molise. L Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, di cui al punto 4) in elenco, verificata la disponibilità oraria, autorizza il soggetto affidatario all attuazione del PAI, dandone contestuale comunicazione ai servizi sociali del Comune di residenza dell utente e all Assistente Sociale di riferimento. Art.7 Modalità di gestione del monte ore complessivo e della lista di attesa Il servizio viene attivato per le sole domande risultate ammissibili, e, comunque, fino alla concorrenza massima del monte ore disponibile. Nel caso in cui il numero di domande ammesse è superiore al monte ore complessivamente disponibile, l Ufficio di Piano provvede, per ogni Comune, a stilare apposita lista di attesa, distinta per tipologia di utenza (anziani, disabili e marginalità sociale). Non sono previste graduatorie, ma l accesso al servizio è regolato in base all ordine di presentazione delle domande, ed in subordine sarà data priorità al soggetto che ha conseguito un punteggio maggiore in fase di valutazione. L attivazione del servizio per i soggetti in lista di attesa è subordinata alla verifica da parte dell Assistente Sociale del permanere dei requisiti di ammissibilità. Detta verifica è disposta dall Ufficio di Piano all atto del subentro. Il venir meno dei predetti requisiti comporterà l esclusione della domanda dalla lista di attesa di riferimento territoriale. E riservata una quota di ore di servizio per far fronte a situazioni di emergenza relative a soggetti in improvviso e grave stato di bisogno. Art. 8 Competenze dell Assistente Sociale. L Assistente Sociale territorialmente competente è individuato quale responsabile del caso. Esso effettua la valutazione del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione e il controllo delle 3

4 prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali del soggetto. Nel caso in cui la persona presenti bisogni complessi, ovvero si trovi in condizione di non autosufficienza, l Assistente Sociale procede alla presa in carico multidimensionale, tramite l attivazione dell U.V.M. distrettuale. Art. 9 PAI Il PAI (allegato C del presente Regolamento) è lo strumento attraverso il quale viene definito il programma di intervento personalizzato con l indicazione: dei bisogni socio-ambientali, familiari e sanitari, dei problemi specifici e dei fattori osservabili che lo caratterizzano e consentono la personalizzazione dell intervento; degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di miglioramento delle condizioni di benessere della persona e della sua rete di relazioni, di mantenimento delle capacità residue, di rallentamento del possibile peggioramento delle condizioni di bisogno; della tipologia di prestazione socio assistenziale da erogare e del relativo numero di ore settimanali assegnate; della rete istituzionale, familiare ed amicale da coinvolgere per la sua piena ed efficace realizzazione; della quota % di compartecipazione dell utente al servizio, ove dovuta; delle modalità di verifica che si intendono adottare per la valutazione del programma in relazione agli obiettivi prefissati e alla specificità del caso. Il PAI è: sottoscritto dall utente o suo familiare o tutore o curatore, e dall Assistente Sociale e/o dal Responsabile dell U.V.M; redatto in duplice copia originale; sottoposto a verifica, con cadenza minima semestrale da parte dell Assistente Sociale o U.V.M. socio-sanitaria, che provvede, ove necessario, alla sua rimodulazione in relazione alle condizioni di evoluzione dei bisogni dell assistito. L attività di verifica è registrata su apposita scheda (allegato D del presente Regolamento). Art Procedure d urgenza Per urgenza si definisce l insorgere di un bisogno assistenziale non prevedibile, derivante da un improvviso peggioramento delle condizioni psico fisiche e/o socio familiari della persona. L individuazione dell urgenza avviene nel momento di accesso diretto allo sportello di segretariato sociale o agli uffici del servizio sociale professionale, ovvero su segnalazione del caso da parte di altri soggetti istituzionali. In tutti i casi, la valutazione dell urgenza viene effettuata dall Assistente Sociale competente per territorio entro 12 ore dalla segnalazione diretta o indiretta, che, provvede, se necessario, a formulare all Ufficio di Piano la richiesta di immediata attivazione del servizio. L Ufficio di Piano, entro 12 ore dalla segnalazione dell Assistente Sociale, autorizza il soggetto gestore ad attivare il SAD. Il soggetto gestore provvede alla presa in carico dell utente nel termine massimo di 24 ore. Resta fermo l obbligo per l Assistente Sociale di produrre all Ufficio di Piano, nei giorni immediatamente successivi il verificarsi dell urgenza, tutta la documentazione prevista per la presentazione della domanda di accesso al servizio, di cui al precedente articolo 5. Art Cessazione e sospensione del servizio L utente o suo familiare/referente deve comunicare all Assistente Sociale di riferimento, in tempi utili, la necessità di sospensione del servizio nel caso di ricovero in ospedale o di trasferimento temporaneo presso i familiari o per altre esigenze personali. Nel periodo di sospensione, l utente è considerato caso attivo. La sospensione non potrà avere durata superiore a 60 gg., trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell Assistente Sociale, l Ufficio di Piano considera cessato il servizio. L Assistente Sociale di riferimento comunica tempestivamente all Ufficio di Piano le eventuali cessazioni o sospensioni. Successivamente, l Ufficio di Piano ne dà comunicazione al soggetto gestore per i consequenziali adempimenti di competenza. La cessazione del servizio si può verificare nei seguenti casi: per richiesta dell utente o suo familiare/referente; 4

5 per mancato pagamento di almeno due mensilità della quota di compartecipazione spettante; per decesso; per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio. Art.12 - Modalità di gestione La gestione del servizio è affidata a soggetto esterno, in osservanza alla normativa vigente in materia. Art. 13- Rapporti con il soggetto affidatario In generale, è fatto obbligo al soggetto gestore del SAD: assicurare con propria autonomia gestionale ed organizzativa la corretta attuazione del SAD; individuare al proprio interno un responsabile del servizio quale referente unico dell Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale territoriale; predisporre il piano operativo del PAI; impegnarsi ad assicurare di norma sempre l intervento dello stesso operatore presso l utente assistito, limitando il più possibile la rotazione; erogare le prestazioni di servizio in forma integrata tra loro, assicurando la complementarietà e la specificità degli interventi in relazione alle reali esigenze del soggetto beneficiario e/o della sua famiglia, qualora un utente sia titolare di più di una delle prestazioni, oggetto del presente servizio, o di altri servizi/interventi/territoriali; eseguire il programma di assistenza individuale e le eventuali variazioni, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti; garantire la più accurata riservatezza verso l esterno sugli utenti; vigilare sul personale addetto affinché: non introduca al domicilio dell assistito personale estraneo e non prenda iniziative personali; si attenga scrupolosamente ai tempi stabiliti dal Piano Operativo per i singoli casi, senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all orario e ai giorni stabiliti, ad eccezione di situazioni imprevedibili ed urgenti; collabori con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso, ed in primis con l Assistente Sociale competente, responsabile del caso; gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l erogazione del servizio; garantire, per lo svolgimento del servizio i mezzi e gli strumenti necessari; assicurare per il personale impiegato un adeguato piano di formazione e di aggiornamento; garantire che il profilo professionale degli operatori sia coerente con le attività da espletare, ovvero corrispondente a quello previsto dal Regolamento di Attuazione n. 1/15 della L.R. 13/14.. Art Rapporti con il volontariato L Ambito Sociale promuove la partecipazione del volontariato per la realizzazione di attività complementari e di supporto al servizio, quali: interventi di contrasto alla solitudine, attività tese all inclusione sociale attiva e alla socializzazione, aiuti alla mobilità per piccoli spostamenti, etc. Art.15 - Monitoraggio e Valutazione Il Coordinatore d ambito sovrintende a tutte le attività concernenti il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale del servizio, al fine di misurarne la qualità prestata, percepita e raggiunta. Art Costo del servizio Il costo del servizio si pone a carico della fonte di finanziamento individuata nel Piano Sociale di Zona, ovvero nei Piani Attuativi Annuali di Zona. La quota di compartecipazione a carico dell utente è introitata dal Comune di residenza. Art Compartecipazione dell utente al costo del servizio Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione al costo orario del servizio rapportata al valore ISEE, ai sensi del D.P.C.M n.159 del , e nelle misure stabilite nella tabella sottostante: 5

6 Valore ISEE % quota di compartecipazione al costo orario del servizio ISEE < 7.000,00 0% da 7.001,00 a 8.500,00 15% da 8.501,00 a ,00 30% da ,00 a ,00 45% da ,00 a ,00 60% da ,00 a ,00 75% ISEE > ,00 100% Il versamento di pagamento deve essere effettuato dall'utente, previo avviso da parte del soggetto affidatario, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al proprio Comune di residenza e/o direttamente ai competenti Uffici dell Ente. Il soggetto affidatario consegna la ricevuta di pagamento al Comune di residenza, e, in copia all Ufficio di Piano. Il mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive, comporta, senza alcuna forma di preavviso, la cessazione immediata del servizio all uopo disposta dall Ufficio di Piano. L utente è tenuto, pena la cessazione del servizio, a ripresentare direttamente all'ufficio di Piano l ISEE entro il 31 gennaio di ogni anno per la eventuale revisione della quota di compartecipazione. Inoltre, a richiesta dell utente, in caso di variazione reddituale in corso d anno, l entità della misura di compartecipazione verrà ridefinita a partire dal mese successivo alla presentazione all Ufficio di Piano della nuova certificazione ISEE. Art. 18 -Reclami Qualora l Utente rilevi delle difformità rispetto alle modalità operative previste nel PAI o disservizi di ogni genere può inoltrare segnalazione all Assistente Sociale di riferimento, il quale provvede a darne comunicazione formale all Ufficio di Piano, che, a sua volta, espletati i dovuti accertamenti, valuta l opportunità di inoltrare eventuali contestazioni al soggetto affidatario. Art Tutela dei dati Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e successive modiche ed integrazioni. Art Norma Transitoria Per le nuove domande di accesso al servizio, si applica il presente Regolamento. Per i casi attualmente in carico, ovvero arruolati nel SAD con il precedente Regolamento, è fatto obbligo agli utenti ripresentare la domanda, ai sensi del presente Regolamento, per continuare ad usufruire del servizio. La mancata ripresentazione della domanda comporterà la cessazione del servizio a far data dal 1^novembre Art. 21- Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci. 6

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