REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)

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1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LARINO REGIONE MOLISE Comuni associati di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) (Approvato dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n 11 del ) Premessa Il presente regolamento è adottato in esecuzione del Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale Sociale di Larino Oggetto del presente regolamento è la disciplina del servizio di assistenza domiciliare educativa, di seguito denominato ADE. Il presente Regolamento si compone di 19 articoli e 4 allegati: Allegato A (modello di domanda di accesso al servizio) Allegato B (scheda di valutazione del bisogno) Allegato C (modello PEI) Allegato D (scheda di verifica). Normativa di settore Legge Quadro 328/00 D.P.C.M. 30 marzo 2001 Legge Regionale n.13 del e relativo Regolamento di attuazione n.1/15; Piano Sociale Regionale , ex D.C.R. n. 313 del ; Piano Sociale di Zona , giusto Accordo di Programma del Art. 1 - Definizione 1. Il servizio ADE è classificato con codice B11 nel Nomenclatore Regionale delle strutture, degli interventi e dei servizi socio assistenziali, di cui al Regolamento di Attuazione n.1/15 della Legge Regionale n. 13 del L ADE si esplica in un complesso di prestazioni domiciliari integrate di natura psico-socioeducativa rivolte al minore e al relativo nucleo familiare di appartenenza in possesso dei requisiti di accesso di cui al prossimo articolo In considerazione della complessità degli interventi, il servizio è gratuito. Art. 2 - Finalità 1. L ADE persegue le seguenti finalità: garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, promuovendone il pieno e armonico sviluppo psico-fisico, l educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale; sostenere i processi di apprendimento ed educazione dei minori disabili o in stato di svantaggio, favorendone il diritto all istruzione; favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare e sociale di appartenenza, riducendo i fattori di rischio, di allontanamento e di istituzionalizzazione; sostenere la genitorialità nella sua funzione educativa, rafforzandone la responsabilità e le carenti capacità gestionali del quotidiano; 1

2 favorire il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali sportive e ricreative del territorio al fine di facilitare il processo di integrazione sociale del minore; promuovere e attivare il lavoro di rete tra i vari soggetti istituzionali territorialmente competenti e che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dei casi (Servizio Sociale Professionale, Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, Scuola, Consultorio, Neuro Psichiatria Infantile Servizi sanitari distrettuali competenti per area etc.). Art. 3 Destinatari e Requisiti di accesso 1. L ADE si rivolge a tutti i minori e relativi nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell ATS e che versano in una o più delle condizioni in elenco: a) situazione di disagio, abbandono educativo, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo familiare carente nell esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale; b) minori collocati in affidamento familiare; c) difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali e di apprendimento all interno del gruppo dei pari e/o del contesto di vita quotidiano, determinate da condizione di media e lieve disabilità, ovvero in condizioni di ridotte capacità logico-cognitive e/o di handicap sensoriale, ivi compresi i minori affetti da DSA o BES. Lo stato di disabilità e/o di difficoltà, di cui innanzi, deve essere opportunamente documentato, in fase di presentazione della domanda, mediante verbale di accertamento sanitario e/o di altra documentazione medico specialistica. 2. Le situazioni di cui al comma precedente costituiscono requisiti di accesso all ADE come opportunamente documentate e/o verificate in fase istruttoria dall Assistente Sociale territorialmente competente. Art. 4 - Prestazioni 1. L ADE contempla l erogazione al domicilio delle seguenti prestazioni: a) interventi personalizzati psico-socio-educativi rivolti al minore, tesi a favorire la crescita e il benessere psico fisico del minore, nonché di contrasto e prevenzione ai comportamenti di devianza sociale, all abbandono educativo, all istituzionalizzazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di presa in carico coordinata con l assistente sociale territorialmente competente; sostegno psico-sociale, mediante attività educative volte a sostenere, rafforzare e sviluppare le capacità di autonomia e le competenze socio-relazionali del minore, riducendone i fattori di rischio che potrebbero compromettere un sano processo di crescita; attività pedagogiche volte a fornire significativi riferimenti e stili educativi e relazionali corretti, mediante l interiorizzazione delle regole e dei ruoli; iniziative volte a favorire lo scambio relazionale e la capacità di adattamento; attività pedagogiche di supporto all apprendimento scolastico, mirato a migliorare le competenze e l autostima del minore, nonché tese a ridurre l abbandono scolastico e a favorire i processi di integrazione nel gruppo dei pari; b) supporto psico-socio-pedagogico alla genitorialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di ascolto e di osservazione del nucleo familiare ed orientamento verso i servizi e le strutture territoriali di pertinenza; supporto psico-sociale alla genitorialità, mediante attività finalizzate alla responsabilizzazione e al rafforzamento della funzione educativa; sostegno ed accompagnamento delle figure genitoriali e delle altre eventuali figure adulte di riferimento del minore nella gestione dei processi educativi di cambiamento delle condotte comportamentali, così da favorire il rientro di situazioni di disagio o devianza. 2. Le prestazioni di servizio, di cui al comma precedente, sono erogate: sulla base di piani educativi individuali (PEI), di cui al prossimo articolo 8, e di competenza dell assistente sociale competente per territorio; 2

3 da personale idoneo e qualificato allo scopo, come individuato nel Regolamento di Attuazione n.1/2015 della Legge Regionale n.13 del (assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, psicologi); in sinergia operativa con il servizio sociale professionale e l équipe minori di ambito, la Scuola e i servizi sanitari distrettuali competenti per area di intervento (materno-infantile - d.p.c.m. 14 febbraio 2001); al domicilio dell utente, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 ore settimanali, come indicato nel rispettivo PEI; in prestazioni orarie dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), nella fascia oraria 15,30 18,30, e secondo un piano orario da concertare obbligatoriamente con la famiglia o tutore o esercente la potestà parentale; nei termini e secondo le modalità indicate nel rispettivo PEI di riferimento dell utente; in forma integrata tra loro e/o con altri interventi diversi dall ADE qualora l utente e/o altro componente del nucleo familiare siano titolari di altri servizi territoriali, assicurando la complementarietà, l unitarietà e la specificità delle risposte in relazione alle reali esigenze dell utente beneficiario; 3. Il presente servizio ha una durata annuale di 48 settimane, con sospensione nel mese di agosto. Art.5 - Modalità di accesso e di ammissibilità al servizio 1. Al servizio ADE si accede liberamente, previo avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al servizio da parte del genitore o tutore o esercente la potestà parentale. 2.L Ufficio di Piano con cadenza annuale, e di norma nel mese di giugno, emana l Avviso Pubblico di cui al comma precedente. 3. La domanda di accesso al servizio deve essere presentata direttamente dal genitore o tutore o esercente la potestà parentale all Ufficio di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, utilizzando l apposito modello (allegato A del presente Regolamento). 4. Alla domanda, pena la sua irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente; copia della certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del ; (solo per minori di cui all articolo 3 comma 1 lettera c)) copia del verbale di accertamento dell invalidità e/o certificazione dello stato di handicap rilasciato ai sensi della Legge 104/92 e/o altra certificazione medica specialistica attestante lo stato di ridotta capacità logicocognitiva. 5.L Ufficio di Segretariato Sociale, entro 3 gg. dal termine di presentazione delle domande, consegna, in originale, all Ufficio di Piano le domande pervenute per la consequenziale attività istruttoria. 6. L ammissione al servizio resta subordinata alla valutazione da parte dell Assistente Sociale competente per territorio, che, nella sua qualità di responsabile del caso, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, di cui al precedente articolo 3. Art.6 Procedure inerenti l istruttoria della domanda 1. L Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accesso, assegna la pratica all Assistente Sociale competente per territorio per la valutazione del caso. 2. L Assistente Sociale, entro 10 giorni dalla data di assegnazione della pratica da parte dell Ufficio di Piano, deve nell ordine: a) verificare, mediante apposita indagine conoscitiva/visita domiciliare, la sussistenza dei requisiti previsti per l ammissibilità al servizio, di cui al precedente articolo 3; b) effettuare la valutazione del bisogno mediante apposita scheda di rilevazione dei fattori di rischio, contenente, altresì, la proposta di intervento ADE (allegato B del presente Regolamento); c) consegnare all Ufficio di Piano la scheda di valutazione di cui al punto precedente; 3. Nel caso in cui la verifica, di cui al comma precedente lettera a), dia esito negativo, l Assistente Sociale comunica per iscritto all Ufficio di Piano, entro 5 gg. dalla data di assegnazione della pratica, l inammissibilità della domanda; 3

4 4. L Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, di cui al comma 2 lettera c), redige e approva la graduatoria dei minori beneficiari sulla base dei seguenti criteri di precedenza, nell ordine: 1. minori sottoposti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria; 2. ISEE più basso, come da valore riportato nella certificazione ISEE prodotta all atto di presentazione della domanda. 3. minori inseriti in nuclei familiari multiproblematici monoparentali; a parità di condizioni sarà data priorità all ordine cronologico di presentazione della domanda. 5. Il servizio sarà attivato esclusivamente per i casi che si saranno utilmente collocati in graduatoria e comunque rientranti nei limiti di capienza della disponibilità oraria. In caso di cessazione o rinuncia, l Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle ore disponibili. 6. Entro 10 gg. dalla data di approvazione della graduatoria, di cui al precedente comma 4, gli Assistenti Sociali: redigono, in duplice copia originale, il PEI per ogni minore di rispettiva competenza risultato beneficiario; consegnano all Ufficio di Piano i PEI di cui al punto precedente per la loro definitiva validazione e successiva loro attuazione per il tramite del soggetto affidatario. Art. 7 Competenze dell Assistente Sociale. 1. L Assistente Sociale territorialmente competente è individuato quale responsabile del caso. Esso effettua la valutazione del bisogno, definisce il percorso educativo personalizzato (PEI) e ne cura l attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione e il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali del soggetto beneficiario. Art. 8 PEI 1. Il PEI (allegato C del presente Regolamento) è lo strumento attraverso il quale viene definito il programma educativo individuale del minore. Esso è di competenza esclusiva dell Assistente Sociale competente per territorio, nella sua qualità di responsabile del caso, che lo redige in collaborazione con la famiglia e l équipe minori ambito. 2. Nel PEI sono indicati: le generalità del minore; la descrizione del caso; gli obiettivi psico-socio- educativi verso cui tendere con l erogazione del servizio ADE; la descrizione sommaria delle attività e delle prestazioni da erogare, e il relativo numero di ore settimanali necessarie; i soggetti della rete dei sevizi ed istituzionale di area direttamente coinvolti nella gestione complessiva del caso (Autorità Giudiziaria, Scuola, Consultorio, etc.); risultati attesi ed indicatori di risultato. 3. Il PEI è sottoscritto dalla famiglia o da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela, e dall Assistente Sociale. 4. Il PEI è sottoposto a verifica, con cadenza minima trimestrale, da parte dell Assistente Sociale competente per territorio, che provvede, laddove opportuno, alla rimodulazione del progetto educativo. 5. L attività di verifica, di cui al comma precedente, è registrata su apposita scheda (allegato D del presente Regolamento). 6. Sono ammesse eventuali rimodulazioni del PEI, all occorrenza richieste e proposte dal SPP e sempre a margine dell attività di verifica effettuata di cui al precedente comma 4. 7.La proposta di rimodulazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da tutti i soggetti firmatari del PEI; 8. Le rimodulazioni di cui al comma precedente divengono esecutive per il tramite del soggetto affidatario e previa autorizzazione dell Ufficio di Piano. Art. 9 - Procedure d urgenza 1. Per sopraggiunti casi di minori esposti ad alto rischio di istituzionalizzazione e/o di abbandono educativo, che necessitano di un intervento immediato, l Assistente Sociale competente inoltra all Ufficio di Piano, in qualsiasi momento dell anno, richiesta scritta per l attivazione dell ADE. 4

5 2.L Ufficio di Piano, verificata la disponibilità delle risorse necessarie, all uopo stanziate per la gestione dei casi che rivestono carattere di urgenza, provvede, per il tramite del soggetto affidatario, ad attivare l intervento previa acquisizione della scheda di valutazione e del PEI. 3. Di norma, l Ambito Sociale stanzia le risorse necessarie per la gestione di almeno 3 urgenze l anno. Art Cessazione e sospensione del servizio 1. Il genitore o tutore o esercente la potestà parentale comunica all Assistente Sociale di riferimento, in tempi utili, la rinuncia/cessazione o la sospensione del servizio nel caso di trasferimento temporaneo dalla propria abitazione domiciliare o per altre esigenze. 2. Nel periodo di sospensione, l utente è considerato caso attivo. La sospensione non potrà avere durata superiore a 60 gg., trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell Assistente Sociale, l Ufficio di Piano considera cessato il servizio. 3. L Assistente Sociale di riferimento comunica tempestivamente all Ufficio di Piano le eventuali cessazioni o sospensioni. Successivamente, l Ufficio di Piano ne dà comunicazione al soggetto gestore per i consequenziali adempimenti gestionali di competenza. 4. La cessazione del servizio si può verificare nei seguenti casi: per richiesta del genitore o tutore o esercente la potestà parentale; per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio, previo accertamento da parte dell Assistente Sociale in fase di verifica. Art.11 - Modalità di gestione 1.Il servizio ADE è affidato a soggetto esterno mediante appalto di servizi, in osservanza alla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici. Art. 12- Rapporti con il soggetto affidatario 1.In generale, è fatto obbligo al soggetto gestore dell ADE: assicurare con propria autonomia gestionale ed organizzativa la corretta attuazione del servizio; individuare al proprio interno un responsabile del servizio quale referente unico dell Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Professionale territoriale; predisporre il piano operativo del PEI (giorni e orari di erogazione del servizio, nominativo operatore, tecniche, strumenti e modalità di esecuzione del PEI, descrizione interventi educativi da porre in essere); impegnarsi ad assicurare di norma sempre l intervento dello stesso operatore presso l utente assistito, limitando il più possibile la rotazione; erogare le prestazioni di servizio in forma integrata tra loro, assicurando la complementarietà e la specificità degli interventi in relazione alle reali esigenze del soggetto beneficiario e della sua famiglia, qualora un utente sia titolare di più di una delle prestazioni, oggetto del presente servizio, o di altri servizi/interventi/territoriali; eseguire il PEI e le eventuali variazioni, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti; garantire la più accurata riservatezza verso l esterno sugli utenti; vigilare sul personale addetto affinché: non introduca al domicilio dell assistito personale estraneo e non prenda iniziative personali; si attenga scrupolosamente ai tempi stabiliti dal Piano Operativo per i singoli casi, senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all orario e ai giorni stabiliti, ad eccezione di situazioni imprevedibili ed urgenti; collabori con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso, ed in primis con l Assistente Sociale competente, responsabile del caso; gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l erogazione del servizio; garantire, per lo svolgimento del servizio i mezzi e gli strumenti necessari; assicurare per il personale impiegato un adeguato piano di formazione e di aggiornamento; garantire che il profilo professionale degli operatori sia coerente con le attività da espletare, ovvero corrispondente a quello previsto dal Regolamento di Attuazione n. 1/15 della L.R. 13/14.. 5

6 Art. 13 Attività di prevenzione e sensibilizzazione 1. L Ambito Sociale promuove incontri e/o convegni sulla prevenzione e l informazione sulle forme di devianza minorile e/o delle problematiche afferenti l età evolutiva, e/o di forme di aiuto alla genitorialità. Art Monitoraggio e Valutazione 1. Il Coordinatore d ambito sovrintende a tutte le attività concernenti il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale del servizio, al fine di misurarne la qualità prestata, percepita e raggiunta in relazione agli obiettivi di servizio e ai relativi indicatori di qualità stabiliti nel Piano Sociale di Zona Art Finanziamento 1. Il presente servizio trova copertura economica sulle relative fonti di finanziamento indicate nel Piano Sociale di Zona e sue eventuali rimodulazioni. Art. 16 -Reclami 1.Qualora l Utente rilevi delle difformità rispetto alle modalità operative previste nel PEI o disservizi di ogni genere può inoltrare segnalazione all Assistente Sociale di riferimento, il quale provvede a darne comunicazione formale all Ufficio di Piano, che, a sua volta, espletati i dovuti accertamenti, valuta l opportunità di inoltrare eventuali contestazioni al soggetto affidatario. Art Tutela dei dati 1.Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e successive modiche ed integrazioni. Art Norme di rinvio. 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia in quanto applicabile. Art. 19- Entrata in vigore 1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua di approvazione. 6

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