REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E A FAVORE DI GESTANTI NUBILI
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- Elena Colucci
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1 Allegato alla delibera C.P.n.212 del (aggiornato nel 2006) REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E A FAVORE DI GESTANTI NUBILI PREMESSA Il presente Regolamento definisce la tipologia, l entità e le modalità degli interventi assistenziali della Provincia di Pesaro e Urbino a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore e a favore di gestanti nubili residenti nei comuni della provincia in osservanza dell art.5 della Legge n.67/1993 che ha restituito alle Province le funzioni assistenziali già di competenza delle stesse alla data di entrata in vigore della Legge n.142/1990. ART. 1 - DESTINATARI DELL'ASSISTENZA Sono destinatari degli interventi assistenziali previsti dal presente Regolamento: - I minori riconosciuti da un solo genitore, residenti in uno dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino, la cui famiglia convivente non superi i limiti di reddito previsti dal presente Regolamento; - Gestanti nubili, senza l appoggio della famiglia, che si trovino in condizione di grave disagio sociale ed economico; ART. 2 - DURATA DELL'ASSISTENZA AI MINORI Gli interventi assistenziali possono essere concessi di norma non oltre il compimento da parte dell assistito del sedicesimo anno di età ovvero fino al conseguimento della maturità scolastica, di un diploma di scuola media superiore, di un attestato di qualifica professionale o comunque fino all assolvimento dell obbligo di attività di apprendistato previsto dal regolamento di cui al DPR n.257 del 12 luglio Per motivi di comprovato grave disagio socio economico della famiglia che fossero di ostacolo alla partecipazione dell assistito a corsi di laurea presso Università, ovvero corsi regolari presso Accademie, Istituti Superiori Pareggiati, Conservatori di Musica, ecc., potranno essere concessi sussidi straordinari compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel limite massimo annuo stabilito dal presente regolamento all art. 4 punto B.
2 ART. 3 - RICONOSCIMENTO MINORE Se il minore venisse riconosciuto anche dall altro genitore l assistenza ordinaria cessa dall ultimo giorno del mese di emanazione del Decreto del Tribunale competente. In caso di riconoscimento anche da parte dell altro genitore e quindi di cessazione dell assistenza può essere concesso, su richiesta della famiglia del minore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un sussidio straordinario una tantum - da quantificarsi di volta in volta da parte del Dirigente del servizio competente sentita la competente Commissione Consigliare. Il sussidio non potrà comunque superare l importo massimo annuo previsto per i sussidi straordinari. ART. 4 - TIPOLOGIA INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI Gli interventi assistenziali della Provincia di Pesaro e Urbino a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore si attuano mediante le seguenti tipologie: A. Sussidio ordinario mensile di 120,00. Il sussidio ordinario è finalizzato al sostegno economico per il normale mantenimento del minore. In sede di prima ammissione il sussidio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell istanza completa di documentazione. Successivamente detto sussidio ordinario mensile viene concesso di norma di anno in anno previo accertamento da parte dell Ufficio competente della sussistenza del diritto all assistenza. L erogazione del sussidio ordinario ha cadenza bimestrale posticipata. Tale cadenza potrà essere modificata dal Servizio competente in relazione a mutate esigenze organizzative dell Amministrazione. B. Sussidio straordinario fino ad un importo massimo annuo pro capite di 2.231,03. Il sussidio straordinario integra il sussidio ordinario per interventi mirati in casi ove esistano situazioni di abbandono morale e materiale ovvero comprovate gravi situazioni di disagio sociale ed economico, anche temporaneo, dell assistito e/o di membri della famiglia convivente. Per quanto concerne i suddetti casi il Servizio competente potrà assegnare al Comune di residenza dell assistito il compito di predisporre e realizzare, insieme con altri soggetti istituzionali e non ( consultori famigliari, Associazioni, ecc.) un piano di aiuto individualizzato che tenga conto del contesto sociale, economico e famigliare nonché dell insieme delle risorse che possono essere destinate al sostegno dell assistito. Il piano individualizzato dovrà contenere altresì una proposta della misura dell intervento, l eventuale durata dello stesso e l indicazione di eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà.
3 Nei sussidi straordinari rientra anche il sostegno volto a favorire la partecipazione dell assistito a corsi di laurea presso Università, ovvero corsi regolari presso Accademie, Istituti superiori pareggiati, Conservatori di Musica ecc. Come specificato all art.3 del presente Regolamento un sussidio straordinario una tantum- può essere erogato alla famiglia del minore nel caso questi fosse riconosciuto anche dall altro genitore. L erogazione di sussidi straordinari sarà valutata caso per caso da parte del Dirigente del Servizio competente, previa istruttoria dell Ufficio Servizi Sociali e sentita la competente Commissione Consigliare, sia per quanto concerne la concessione, l entità dell intervento, la durata e le modalità di erogazione. Considerato che i sussidi straordinari sono finalizzati a casi eccezionali difficilmente prevedibili, gli stessi potranno essere concessi solo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. C. Assunzione oneri: 1) Totali o parziali per collocazione temporanea del minore e della madre presso Case di Accoglienza su segnalazione e d intesa con i servizi socio assistenziali dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino. 2) Totali o parziali per eventuale ricovero del minore, con il consenso del genitore, in idoneo istituto di accoglienza preferibilmente nel territorio provinciale o comunque il più vicino alla residenza dell assistito quando le altre alternative si dimostrino impraticabili e quando ricorrano situazioni di impedimento materiale del genitore dovute a cause di forza maggiore. ART. 5 - AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA MINORI La concessione dell assistenza deve essere richiesta al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore. In caso di maggiore età la domanda deve essere sottoscritta dall interessato. Alla domanda il richiedente dovrà allegare la documentazione anche mediante autocertificazione, relativa a dati, stati, fatti, qualità personali e situazione socio economica dell assistito e dei componenti la famiglia convivente ai fini della verifica dei requisiti che danno diritto all assistenza e della valutazione della tipologia e della misura dell eventuale intervento assistenziale. La documentazione e/o le autocertificazioni da allegare alla domanda per l assistenza dei minori riconosciuti da un solo genitore saranno stabilite dal Dirigente del Servizio competente con apposita Determinazione. La concessione dell assistenza articolata nella tipologia di cui all art.4 del presente Regolamento è determinata dal Dirigente del Servizio competente. La richiesta di assistenza mediante ricovero in istituto deve essere preliminare all ammissione dei minori in istituto ( fatti salvi i casi di emergenza ) e deve
4 essere accompagnata oltre che da una relazione dei servizi sociali territoriali sulla situazione socio economica della famiglia del minore, da informativa sulle motivazioni sociali, educative e di opportunità territoriale giustificanti il ricovero presso l istituto in questione. ART. 6 - CALCOLO SITUAZIONE ECONOMICA L assistenza può essere concessa ai minori riconosciuti da un solo genitore la cui famiglia convivente non superi i sottoindicati limiti massimi di reddito netto complessivo: n.1 componente 7.436,98 n.2 componenti ,46 n.3 componenti ,97 n.4 componenti ,46 n.5 componenti ,94 n.6 componenti ,43 n.7 componenti e più ,92 Il reddito complessivo sarà calcolato sommando i redditi, al netto dell imposizione fiscale diretta, di tutti i componenti elencati nello Stato di famiglia così come risultano dalla loro ultima Dichiarazione dei Redditi o dall ultimo CUD. Dall importo risultante saranno detratte: fino a 3.098,74 se il nucleo famigliare risiede in una abitazione locata o paga un mutuo. Le spese di locazione/mutuo dovranno essere adeguatamente documentate ,25 fisse per spese di riscaldamento, luce, acqua, ecc ,50 per ogni componente della famiglia con handicap psicofisico o sensoriale riconosciuto ai sensi della legge 104; Non rientrano nel calcolo dei redditi: Indennità di accompagnamento o assimilate Pensione e/o assegno di invalidità civile; Assegno o pensione sociale; Integrazione al minimo di pensione Rendite INAIL L importo mensile del sussidio ordinario nonché l importo massimo annuo per il sussidio straordinario stabiliti con l approvazione del presente regolamento potranno successivamente essere aumentati con Determinazione del Dirigente del Servizio competente previo parere favorevole della Giunta Provinciale e sentita la Commissione Consigliare competente.
5 ART. 7 - CASI PARTICOLARI Per eventuali casi particolari non previsti dal presente Regolamento il Dirigente del Servizio competente, previo parere della Commissione Consiliare, potrà valutare di volta in volta l opportunità dell intervento, le modalità, la durata e l entità dello stesso. ART. 8 - SOSTEGNO ALLE GESTANTI NUBILI Quando gravi condizioni di disagio sociale ed economico potrebbero spingere gestanti nubili e senza l appoggio della famiglia alla rinuncia a vivere la maternità, l Amministrazione Provinciale, anche su segnalazione e d intesa con i servizi sociali degli enti locali competenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potrà effettuare interventi integrativi temporanei di sostegno economico e/o sociale finalizzati al superamento delle difficoltà suddette. La concessione degli interventi assistenziali verrà determinata caso per caso dal Dirigente del Servizio previa istruttoria dell Ufficio Servizi Sociali e sentita la Commissione Consigliare competente. I limiti di reddito della gestante e l entità dell intervento non potranno comunque superare quelli stabiliti per i minori riconosciuti da un solo genitore. ART. 9 - DOMICILIO DI SOCCORSO Nei casi in cui il titolo dell assistenza dipenda dalla condizione del domicilio di soccorso in uno dei comuni della provincia, si richiamano gli artt della legge n.6972 del 17/7/1890. ART ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento decorre dal 1 gennaio 2001.
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