Le Sezioni Riunite in sede referente. nell'adunanza del 15 ottobre 1999

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1 /1'::::: MODULAAIO C.C. 2 MODo 2 N.37/99-Del Le Sezioni Riunite in sede referente nell'adunanza del 15 ottobre 1999 Visto l'art. 51, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Visti gli artt. 45, 46, 47 bis e 50 del citato d.lgs. ll. 29 del 1993 e successive modificazioni; Vista l'ipotesi di accordo quadro nazionale intercompartimentale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, sottoscritta in data 21 luglio 1999 dall' Aran e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR, CIDA e UGL, pervenuta alla Corte dei conti in data 10 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 51, cornrna 4, del d.lgs.n. 29/1993. o" 8I Viste le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e nel d.p.r. 8 marzo 1999, n. 70; Vista la nota in data lo ottobre 1999, n. prot. 6958, con la l'aran ha trasmesso, ai sensi del citato art. 51, comma 4, d.lgs. n. 29/1993, l'ipotesi di accordo all'esame; Vista la documentazione unita alla predetta nota n. prot. n e, in particolare, la relazione e la scheda tecnica redatte dall' Aran nonché l'atto di indirizzo approvato dall' organismo di coordinamento dei Comitati di settore in data 23 dicembre 1998 e il

2 parere favorevole all'ipotesi di accordo all'esame espresso dall'organismo di coordinamento dei Comitati di settore espresso nella riunione del 14 luglio 1999; Vista la relazione del Nucleo tecnico per la valutazione dei costi derivanti dai contratti collettivi in data 14 ottobre 1999; Vista la comunicazione, in data 6 ottobre 1999, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite di questa Corte in sede referente per il giorno 15 ottobre 1999; Uditi i relatori Cons. Marco Pieroni e Cons. Mario Nispi Landi; Presente il Vice Procuratore generale, Cons. Sergio Auriemma; deliberano di rendere certificazione non positiva per gli effetti di cui all'art. 51, camini 4, 5 e 7, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nei sensi di cui all'allegato rapporto che costituisce parte integrante della presente deliberazione; ordinano la trasmissione della presente deliberazione all' ARAN e all'organismo di coordinamento dei Comitati di settore incardinato presso il Dipartimento della funzione pubblica Il Relatore Il Presidente c if:: J L.,j'"""1 Cons. Antonio Ferrara I ;).A'<"- - :_-._- Depositato in Segreteria i122 ottobre 1999 (.. 2

3 Rapporto di certificazione. Ipotesi di accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 sottoscritta in data 21 luglio 1999 dal/ 'Aran e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR, CIDA e UGL, pervenuta al/a Corte dei conti in data lo ottobre 1999 ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.lgs.n. 29/1993. l. L'ipotesi di accordo all'esame è stata sottoscritta avendo come base normativa l'art. 4, comma 5, della legge n. 191/1998 ai sensi del quale "la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati" nonché l'art 4, comma l, del conseguente regolamento attuativo (d.p.r. n. 70/1999) in base al quale "l'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personale del telelavoro". Il successivo art. 8 del medesimo d.p.r. n. 70/1999 prevede inoltre che "la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione". 2. Con l'ipotesi di accordo all'esame vengono stabiliti i criteri di riferimento in materia ed, in particolare, "le finalità e gli obiettivi del telelavoro", "la disciplina delle relazioni sindacali", "le modalità per l'individuazione dei dipendenti interessati al telelavoro", la disciplina generale delle "postazioni di lavoro e gli adempimenti dell' Amministrazione", "i diritti e gli obblighi del lavoratore" nonché la previsione di un Osservatorio con il compito di monitorare la concreta attuazione dell 'istituto. In base all'art. 3 dell'ipotesi di accordo, alla contrattazione intercompartimentale seguirà una contrattazione nazionale a livello di comparto per definire gli aspetti più strettamente legati alla specificità di ciascun comparto e una successiva contrattazione integrativa a livello di amministrazione per determinare i necessari adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro, tenuto conto delle peculiarità delle diverse prestazioni. 3. Osserva preliminannente la Corte che l'istituto del telelavoro rappresenta una delle modalità per introdurre flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale e possibile incremento della produttività e miglioramento dei servizi. Secondo recenti stime, i telelavoratori in Europa sono quasi quattro milioni, rappresentando il 2,5% della forza lavoro; tra questi, l' 1 %, sono lavoratori dipendenti. Negli Stati uniti d'america il telelavoro interessa circa otto milioni di occupati, pari al 6,6% della forza lavoro. In Italia, il telelavoro, diffuso sinora segnatamente in ambito A 1

4 privato, riguarda circa lavoratori, pari a circa il 2,2% della forza lavoro; di questi, circa sono lavoratori dipendenti. 4. L'attuazione del telelavoro, in genere, comporta una serie di costi, spesso rilevanti, specialmente nella fase di prima attuazione. Si tratta di garantire i necessari collegamenti telematici (trasporto dei dati e interoperabilità) fra il domicilio del lavoratore e l'ufficio di appartenenza, provvedere alla formazione del personale interessato, assicurare la messa a norma e la costante efficienza delle postazioni di lavoro (per l'italia vedasi 1. n. 626/1994), prevedere idonee forme di copertura assicurativa. A fronte dei predetti costi, il datore di lavoro ha delle aspettative che, a regime, il sistema possa comportare incrementi di produttività e risparmi di spesa legati al ridimensionamento della sede di lavoro, che spesso tende a ridursi a una struttura di coordinamento. E ciò a parte i benefici sociali e le estemalità positive che il telelavoro è destinato a produrre, anche in termini di miglioramento della qualità della vita, specie nei grandi centri urbani. 5. Anche l'ipotesi di accordo trasmessa nel disciplinare il quadro di riferimento per l'introduzione del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevede una serie di voci di costo quali quelle connesse alla installazione e manutenzione del posto di telelavoro, al mantenimento dei livelli di sicurezza, all'acquisto delle attrezzature informatiche comunicative e strumentali, alla copertura assicurativa, alla messa a norma dei luoghi adibiti a telelavoro, alla formazione del dipendente, al rimborso spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché altre eventuali spese connesse all'effettuazione delle prestazioni esterne (art. 5, commi 2, 5, e 6, art. 6, commi 3, e 5). Ulteriori spese derivano dalla istituzione dell'osservatorio sul telelavoro e degli Osservatori di comparto nonché all'eventuale apporto di consulenti esterni (art. 7, commi 1 e 2). I predetti costi -segnalati anche dal nucleo di esperti (art. 51, comma 4, d.lgs. n. 29/1993), che hanno ritenuto di dovere sottolineare le incidenze dell'istituto del telelavoro sul tempo parziale -vengono indifferenziatamente posti a carico dell' Amministrazione. Si tratta di oneri originati dal contratto e non espressamente previsti dalla citata legge n. 191/1998 la quale, anzi, sembrerebbe demandare alle parti la sola disciplina della prestazione, ponendo la spesa a carico dell'amministrazione, nell' ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio. A fronte dei predetti costi, gli attesi risparmi derivanti da una riduzione delle spese generali di organizzazione non appaiono, almeno in avvio, significativi, e comunque ciascun lavoratore assegnato al telelavoro può, in ogni momento, revocare la propria scelta con l'obbligo per l'amministrazione -che sopporta anche i tempi di interruzione breve, utili ai fini del completamento dell' orario (art. 6, comma 1) -di reinserirlo nella ordinaria struttura organizzativa che dovrà quindi essere mantenuta (art. 4, comma 3). 6. L' Aran, nella scheda tecnica, trasmessa in allegato all'ipotesi di accordo, non ha quantificato gli oneri contrattuali sopra evidenziati nel presupposto che lo schema di accordo, nulla innovando alla disciplina normativa ed economica del rapporto di lavoro, non comporta alcun aggravio aggiuntivo di spesa. 2

5 7. Questa Corte non condivide la predetta conclusione dell' Aran in ordine alla non sussistenza di oneri contrattuali da quantificare agli effetti della richiesta certificazione, e pertanto, ritiene non sussistenti i presupposti per una pronuncia positiva. 8. E' consolidata giurisprudenza di queste Sezioni riunite (per tutte SS.RR. n. 32/98 e 37/98), che la certificazione di cui all'art. 51 d.lgs. n. 29/1993 riguarda, non soltanto gli incrementi retributivi concessi al personale, ma più in generale "gli oneri contrattuali" intendendo con tale locuzione le spese e i costi, diretti e indiretti, che derivano da ciascuna ipotesi di accordo. Infatti, soltanto attraverso una attendibile seppur tendenziale quantificazione di tutte le spese i i costi contrattuali è possibile dare una ponderata valutazione della compatibilità economica e finanziaria dell'attività negoziale. 9. Le predette considerazioni valgono, a maggior ragione, per il caso di specie. Infatti, se da una parte è indubbio che non aumentando la retribuzione dei dipendenti, non sussistono i presupposti per una valutazione di compatibilità con il tasso programmato di inflazione ovvero con il tasso tendenziale di crescita delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, dall'altra però, una valutazione sostanziale di compatibilità finanziaria, in relazione soprattutto alla effettiva realizzabilità degli obiettivi dell'intera sequenza contrattuale in materia di telelavoro, non può prescindere da una esplicitazione, sulla base di stime attendibili, delle voci di costo, esemplificativamente indicate al precedente punto 5. lo. Ritiene questa Corte che con riferimento all'introduzione di un istituto di rilevante importanza qual è il telelavoro, la cui effettiva praticabilità è rimessa alle compatibilità di bilancio, sia indispensabile conoscere quali valutazioni di coerenza economicofinanziaria abbia effettuato l' Aran nel negoziare un quadro generale di attuazione attraverso una disciplina, nel prosieguo non modificabile quanto alle dimensioni complessive nei successivi passaggi contrattuali, che prevede rilevanti oneri finanziari ed economici a carico dell'amministrazione. Il. Ed in effetti il telelavoro dovrebbe rappresentare un importante strumento per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nel quadro e nelle finalità delineate nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni (par. IV.3). A fronte, allora, di una disciplina normativa che rimette nella sostanza la fattibilità del predetto istituto alle ordinarie disponibilità di bilancio, già in tensione per la copertura delle spese correnti, appare ancor più necessario, ai fini della certificazione di questa Corte che l' Aran dimostri, attraverso una attendibile quantificazione di tutte le spese ed i costi, diretti e indiretti, di avere avviato una sequenza contrattuale idonea a garantire l'effettiva attuazione di tale importante strumento, secondo modalità economicamente e finanziariamente sostenibili. Solo tale quantificazione e la individuazione delle singole voci di costo possono infatti indirizzare le successive fasi di negoziazione verso un percorso di consapevole attuazione di un istituto che altrimenti rischia di rimanere impraticabile. fr- 3

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