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1 . [~~~~~J v). 45 I ~E:F 1':>81 OCL...MOD.2 ~ ~~~~ ~. ~~Z~: Le Sezioni Riunite in sede referente nell'adunanza del 27 ottobre 1998 Visto l'art. 51 comma 4, del D.Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.vo 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; modificazioni; Visto l'art. 47 del citato D.Lgs. vo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; Visti gli artt. 46, 47 bis e 54 del citato D.Lgs.vo n. 29 del 1993, e successive Visto l'art. 50 del D. Lgs. vo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; Visto l'art. 8 del D.Lgs.vo n. 396 del 1997, come modificato dall'art. 44 del D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 80, e, in particolare, la letto f), secondo la quale "per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e ~ comunque fino alla verifica di cui alla letto g), i permessi di cui all'art. 23 della legge 20 ~.- maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere,- i inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente". I Visto l'accordo collettivo, comprensivo della rel~tiva. doc~ment~ione, i sottoscritto in data 21 settembre 1998 e trasmesso alla Corte del conti dall AgenzIa per ~ la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni con nota in data 7 ottobre ; 1998, prot. n. 6254, pervenuta il15 ottobre 1998, prot. 1362; Vista la nota in data 6 ottobre 1998, prot. n , con la quale il presidente f ~ dell 'INPS ha trasmesso il verbale in data 28 settembre 1998 dal quale si evince che il 1

2 ;é)ns. Comitato di Settore per il Comparto Enti Pubblici non Economici ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di "accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale"; Vista la relazione del Nucleo tecnico per la valutazione dei costi derivanti dai contratti collettivi in data 23 ottobre 1998; Vista la comunicazione in data 19 ottobre 1998, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede referente, per la camera di consiglio del 27 ottobre 1998; Udito il relatore Rei Claudio Chiarenza; Presente il Sostituto Procuratore generale, Dr. Paolo Rebecchi; deliberano l'allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concernente l'ipotesi di "Accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale". n Relatore Ref. Claudio Chiarenza ~~~ n Presidente for Enrico Marotta,-.AA~ '~~/;(~1 q"t.qt~r,;=- Depositati in Segreteria il 9 NOV I Il Dirigente tott. ssa Eleonora AdornatoIl v il ~~~~e<...of..-" 2

3 cc" I c C Jjll! ",ò""'""i (cl,""" Com parto del personale degli Enti Pubblici non economici: ".""","""."",. "Integrazioni,."!,',.II..."..I e modificazioni al CCNL Quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale". In data 21 settembre 1998 l'agenzia per la rappresentanza negoziate delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali CGll." CISL, UIL, CSA, RdB/CUB e UGL hanno stipulato la "ipotesi di Accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale" ai sensi dell'art. 2, conìmi 4 e 5, del citato accordo collettivo quadro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 207 del 5 settembre In applicazione dell'art. 51 del D. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D. Lgs.vo 4 novembre 1997, n. 396, in data 15 ottobre 1998, prot. n. 1362, la Corte dei conti ha ricevuto l'ipotesi di accordo, con la documentazione allegata, trasmessi dall' A.R.A.N. con nota in data 7 ottobre 1998, prot. n. 6254, al fine di certificare "l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con 'gli strumenti di programmazione e di bilancio" (art. 51, comma4, D. Lgs.vo n. 29/1993). Non sono stati trasmessi gli atti di indirizzo del comitato di settore, previsti dall'art. 51, cornrna 1, del citato D. Lgs.vo n. 29/1993, il quale recita: "gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogrii rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell' ARAN". La norma, che trova conferma anche nell'art. 50, cornrna 1, del citato D. Lgs.vo, sembra presupporre l'emanazione degli indirizzi, da parte dei comitati di settore, quale elemento importante dell'attività contrattuale dell' ARAN che, in qualità di agenzia tecnica, non può che condurre le trattative secondo gli indirizzi ed entro i limiti, anche di natura economica e finanziaria, che le amministrazioni rappresentate impartiscono nell'esercizio della loro autonomia funzionate. Dal contesto normativo sembra evincersi che i contenuti economici e finanziari di tali indirizzi costituiscono la concreta attuazione delle disposizioni legislative in materia di finanza pubblica, che sono annoverate quali parametri di Valutazione della

4 compatibilità dei costi quantificati, ai sensi dell'art. 51, cornrna 4, del D. Lgs.vo n. 29/1993. L'ipotesi di accordo in esame prevede, in primo luogo, la costituzione di una rappresentanza sindacale in ogni struttura periferica in atto individuata come sede di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro (punto 1). L'elenco delle sedi in cui devono essere costituite le rappresentanze sindacali è compilato dagli enti, previo confronto con le organizzazioni sindacali, e trasmesso all' ARAN (punto 6). Per gli enti che occupano meno di 15 dipendenti è prevista l'istituzione di una sola RSU (punto 1, letto a). In ogni struttura non individuata come sede di contrattazione integrativa viene costituito un seggio elettorale, indipendentemente dalle dimensioni della struttura (punto 2). Il punto 3 dell'ipotesi di accordo modifica l'art. 4 del citato accordo collettivo quadro, prevedendo un maggior numero di componenti delle RSU per gli enti o strutture periferiche ed articolazioni funzionali, come definite al punto 1, fino a 200 dipendenti. Vengono, inoltre, previsti ulteriori incrementi dei componenti le RSU per gli enti o. strutture periferiche con un numero di dipendenti da 51 a 200 unità, ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie indicate nell'ipotesi di accordo. Per questo personale sono istituiti specifici collegi elettorali. Agli enti o strutture che occupano più di 200 dipendenti si applica l'art. 4, letto b) e c), dell' accordo quadro, salvo la rappresentanza delle figure professionali specifiche, sopra indicata. Oltre a disciplinare le elezioni delle RSU da parte del personale di ruolo con sede all'estero dell'ice e dell'enit (punto 4) e a disporre, per tutti, un calendario di votazioni di 3 giorni, anziché 1 (punto 5), il contratto prevede una clausola di salvaguardia con le quali le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ciascun anno per valutare le modifiche organizzative derivanti da processi di riordino degli enti e provvedere all'adeguamento delle RSU attraverso nuove elezioni, ove necessario. Poiché l'art. 2, comma 5, dell'accordo quadro non rimette alla contrattazione di comparto la durata in carica delle RSU, disciplinata dall'art. 7 dello stesso, la clausola di salvaguardia deve essere intesa, secondo la Corte dei conti, nel senso che per le nuove

5 .. strutture, che derivano dai processi di riordino, possono essere individuate delle ulteriori esigenze di regolamentazione degli aspetti demandati alla contrattazione di comparto, ai sensi del citato art. 2, comma 5, dell'accordo quadro, ed in relazione ai quali le parti si impegnano annualmente ad aggiornare tale disciplina. Questa interpretazione appare conforme con la disciplina dettata dall' accordo quadro, in quanto le parti non possono disporre la cessazione, prima del triennio, di rappresentanze validamente costituite e funzionanti, ai sensi del citato art. 7 dell'accordo quadro, ed il potere di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali (art. 2, comma 1, accordo quadro). Tale interpretazione della norma di salvaguardia contribuisce a rendere stabile la individuazione delle RSU e la loro consistenza, presupposto necessario per operare una concreta valutazione ex ante dei costi di attuazione dell'accordo. Dalla relazione tecnica sull'ipotesi di accordo elaborata dall' ARAN si evince che la nuova disciplina, introdotta ai sensi dell'art. 2, comma 5, letto d), del CCNL quadro, comporta un incremento del numero dei componenti delle RSU, ma non un aumento del monte ore dei permessi sindacali, "che è fisso, essendo legato al numero dei dipendenti" (scheda relativa agli oneri). Al fine di valutare la compatibilità dei costi quantificati con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appare necessario richiamare le osservazioni espresse dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede referente nell'adunanza del 6 agosto 1998, in ordine alla compatibilità dell' accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU' e del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, in quanto l'ipotesi di accordo in esame opera nel contesto normativo da questi introdotto. In particolare, il rapporto di certificazione approvato con la delibera n. 37/98, depositata in data 2 ottobre 1998, poneva in evidenza che: 1. L'accordo concernente la costituzione e l'elezione delle RSU si presta ad un' analisi dei costi, per quanto questi non possiedano natura di oneri finanziari. Tali costi devono essere quantificati dall' ARAN; 2. Costi diretti sono quelli necessari per rendere operativo il sistema elettorale, quindi il numero di ore che i componenti delle commissioni elettorali e dei seggi elettorali 3 ~...1:1: ;:i ~:; : :~ 1.11 i

6 utilizzano per svolgere le funzioni affidate; 3 La concreta disciplina "degli Organismi di rappresentanza unitaria del personale potrebbe comportare, in sede di effettiva esecuzione, una moltiplicazione dei titolari dei permessi sindacali, cui potrebbe conseguire un forte incremento del tempo ad essi intestato" (pag. 9), 4 Si è ritenuto necessario sollecitare l'aran perché sia approntato un adeguato sistema di rilevazione ed evidenziazione dei costi, sia diretti che indiretti, a fronte dell'inadeguatezza delle analisi attualmente realizzate. Si è quindi ravvisata la.. necessità di una tempestiva costruzione "di una rete mirata di acquisizione di dati e di informazioni utili a evitare scostamenti eccessivi, in un contesto di tendenziale affinamento del monitoraggio già esercitato in esecuzione degli artt. 54, 60 comma, e 65, 40 comma, del D. Lgs. vo n. 29/93" (pag. 12). L'ipotesi di accordo in esame, che si pone in stretta connessione con l'accordo collettivo quadro, al quale apporta le descritte modifiche, valevoli per il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici, deve essere valutata alla stregua dei medesimi criteri utilizzati per l'analisi dello stesso accordo quadro. Occorre, pertanto, ribadire che l'aran avrebbe dovuto effettuare un'analisi dei costi elaborando una stima volta ad evidenziare gli elementi caratterizzanti il contratto; quali l'incremento del numero degli organi elettorali da costituire con l'accordo in esame, rispetto al precedente accordo collettivo quadro, ed il maggior numero di ore necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, la stima avrebbe dovuto riguardare anche il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, come definito dall'ipotesi di accordo in esame, da confrontare con quello ipotizzabile in attuazione dell' accordo quadro, al fine di rilevarne le differenze Tali dati avrebbero dovuto essere comparati, inoltre, con quelli ricavabili in sede di stima delle rappresentanze sindacali che si sarebbero dovute costituire nel comparto applicando la L. n. 300/1970, al fine di accertare la compatibilità dell'ipotesi di accordo in esame con la disciplina recata dallo statuto, che costituisce il limite della contrattazione di comp8;r:to, come previsto ~all'arto 2, comma 5, letto d), dell'accordo quadro. Benché le modifiche apportate comportino, rispetto alla normativa contenuta nell' accordo quadro, un aumento dei costi diretti, essendo aumentati i giorni occorrenti 4

7 per le operazioni elettorali, nonché il realizzarsi della moltiplicazione dei soggetti che hanno diritto alle prerogative sindacali, fatto che già era stato individuato, nella citata delibera n. 37/98, come uno degli elementi di tensione del sistema di relazioni sindacali concordato, non appare attualmente dimostrato che tali incrementi modifichino in misura rilevante il contesto di operatività dell' accordo quadro. Conseguentemente, la valutazione di compatibilità dell'ipotesi di accordo in esame non può essere negativa, entro i limiti e con le avvertenze espresse nella delibera n. 37/98. In particolare, per quanto concerne il realizzarsi della moltiplicazione dei soggetti che hanno diritto alle prerogative sindacali, si rileva che, allo stato attuale, il fenomeno non comporta un aumento dei permessi sindacali, che rimangono, nel loro ammontare massimo, stabiliti dall'art. 8, comma 1, letto t), del D. Lgs.vo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dall'art. 44 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 80, e dal "contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali". In conclusione, la possibile realizzazione delle potenzialità espansive del sistema di relazioni sindacali, che con l'accordo in esame trova evidenza nell'incremento del numero dei componenti delle RSU e delle ore occorrenti per le operazioni elettorali, rafforza l'esigenza che venga compiuta, da parte dell' ARAN, una preventiva analisi dei costi, sia diretti che indiretti, e che venga approntato un adeguato sistema per la loro rilevazione e monitoraggio, al fine di accertare l'effettivo ammontare dei costi diretti derivanti dall'applicazione dell'accordo. Resta comunque inteso che, ove dal monitoraggio risulterà l'impossibilità per l'amministrazione di fare fronte agli adempimenti previsti dal contratto con la fisiologica "elasticità" dell'organizzazione, con il conseguente realizzarsi di nuove spese, quali, ad esempio, l'affidamento a terzi della stampa delle schede elettorali, dovranno essere adottate adeguate misure per ripristinare l'equilibrio finanziario, secondo i principi desumibili dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 66; comma 1, del D. Lgs.vo n. 29 del

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