Il raffronto intercantonale sull onere fiscale 2. Neuchâtel si adegua alla concorrenza fiscale intercantonale 9

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1 Novità fiscali maggio 2010 Indice Il raffronto intercantonale sull onere fiscale 2 Neuchâtel si adegua alla concorrenza fiscale intercantonale 9 In Italia continua la lotta all evasione fiscale 10 Spese di formazione professionale fiscalmente deducibili? 10 Per i pompieri di milizia il carico fiscale sarà meno infuocato 11 Il progetto di amnistia fiscale cantonale ticinese fa scuola a Ginevra 13 Il Consiglio federale contrario all imposizione del valore locativo 14 In uscita la seconda edizione del libro Introduzione al diritto fiscale intercantonale 15

2 2/16 Il raffronto intercantonale sull onere fiscale Aggiornamento dell onere fiscale sul reddito e la sostanza delle persone fisiche nei capoluoghi cantonali A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione dello studio Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale. Analisi della situazione e proposte di soluzione, commissionato dal Consiglio di Stato al Centro di competenze tributarie della SUPSI, proponiamo un aggiornamento dell onere fiscale nei capoluoghi cantonali calcolato sul reddito lordo, rispettivamente sulla sostanza lorda, delle persone fisiche. L elaborazione dei dati segue la medesima struttura presentata nello studio, con lo scopo di fotografare la situazione del Cantone Ticino nel confronto intercantonale. Di seguito verranno presentati dei grafici che riportano l onere fiscale (imposta cantonale, comunale e di culto, tassa personale, esclusa l imposta federale) riferito al periodo 2009 e calcolato sul reddito lordo delle seguenti categorie di contribuenti: persone sole senza figli; persone coniugate senza figli; persone coniugate con due figli. Nei grafici e nelle tabelle elaborate verranno presentati i dati più significativi, vale a dire l onere fiscale nel capoluogo ticinese, la media svizzera, il minimo e il massimo in Svizzera. L imposta sul reddito lordo delle persone sole senza figli La pressione fiscale del Canton Ticino nel contesto intercantonale per l anno 2009 se confrontata con il 2008 è diminuita mediamente di un decimo di punto percentuale per tutte le fasce di reddito. Confrontando la media svizzera del 2008 con quella del 2009 si constata una diminuzione della pressione fiscale più marcata, pari a circa tre decimi di punto percentuale per le fasce di reddito. Nel confronto intercantonale la posizione del Ticino è rimasta pressoché immutata, salvo perdere una posizione: per i redditi lordi di 100'000 franchi a vantaggio del Canton Uri (il quale ha introdotto a decorrere dal 1. gennaio 2009 la Flat Rate Tax); per i redditi lordi di 150'000 franchi a vantaggio del Canton Glarona; per i redditi lordi di 500'000 franchi a vantaggio del Canton Vallese. Entrando nel merito dei dati del 2009 si constata che il Canton Ticino si situa ai primi posti, e al di sotto della media degli altri Cantoni, per i redditi lordi fino a 100'000 franchi (13,53% il Ticino e 13,71% la media svizzera). Oltre questa soglia il carico fiscale delle persone sole senza figli inizia ad essere più incisivo rispetto alla media svizzera e la posizione del Canton Ticino, nel raffronto intercantonale, tende a peggiorare, fino ad assestarsi al 20 posto per i redditi lordi di un milione di franchi (24,65% il Ticino e 20,78% la media svizzera). Se analizziamo la situazione del Canton Grigioni, si delinea un carico fiscale molto simile alla media svizzera per i redditi lordi superiori a 100'000 franchi; per esempio per un reddito lordo di un milione di franchi l onere fiscale grigionese ammonta al 20,05% (10 rango), inferiore di circa 4,5 punti percentuali rispetto a quello ticinese. Nella classifica dei redditi elevati, dopo il Ticino si situano i Cantoni di Neuchâtel (24,83%), Berna (26,15%), Vaud (26,73%), Basilea Campagna (27,30%), Ginevra (27,37%) e Giura (28,13%), mentre appena davanti al Ticino si posizionano Basilea Città (24,16%) e Zurigo (24,64%). Ai primi posti della classifica si posizionano i Cantoni della svizzera centrale, capitanati da Zugo (10,68%), Svitto (11,90%) e Obvaldo (11,99%).

3 3/16 Per i bassi redditi (25'000 franchi) Vaud è il Cantone con la più bassa pressione fiscale di tutta la Svizzera, mentre a partire da 50'000 franchi è Zugo ad essere il Cantone più concorrenziale. Inversamente, il Cantone con la pressione fiscale più elevata per i bassi redditi è Soletta, per i redditi medi Neuchâtel e per i redditi elevati Giura. Dai dati esaminati si può dunque affermare che il Ticino nel contesto intercantonale prevede una fiscalità molto sociale per redditi medio-bassi, che lo porta ai primi posti; nella media svizzera per i redditi medio-alti e al di sopra della media svizzera per i redditi importanti, che lo posiziona agli ultimi posti. Figura 1: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, tassa personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media svizzera e Canton Ticino) per le persone sole senza figli nel 2009 (Fonte: AFC, Charge fiscale en Suisse, 2010) Onere fiscale (%) ' ' ' '000 1'000'000 Reddito lordo (fr.) Ticino Media CH Minimo CH Massimo CH Reddito lordo 25'000 50'000 70' ' ' ' '000 1'000'000 Ticino Rango 2.50% % % % % % % % 20 Media CH 3.39% 8.90% 11.42% 13.71% 16.04% 17.46% 20.01% 20.78% Minimo CH Cantone Massimo CH Cantone 0.00% VD 6.12% SO 4.64% 12.04% 6.07% 15.69% 7.77% 18.64% 9.39% 21.58% 9.93% 23.74% 10.49% 26.54% JU 10.68% 28.13% JU

4 4/16 L imposta sul reddito lordo delle persone coniugate senza figli L andamento della curva dell onere fiscale delle persone coniugate senza figli è analogo a quello delle persone sole senza figli. Anche in questo caso la pressione fiscale del Canton Ticino nel contesto intercantonale per l anno 2009 se confrontata con il 2008 è diminuita mediamente di un decimo di punto percentuale per tutte le fasce di reddito, ad eccezione dei redditi lordi di un milione di franchi, per i quali si riscontra, secondo la pubblicazione dell Amministrazione federale delle contribuzioni, un leggero aumento di circa cinque decimi di punto percentuale. Confrontando invece la media svizzera del 2009 con quella del 2008 si constata una diminuzione della pressione fiscale di circa tre decimi di punto percentuale. Nel confronto intercantonale la posizione del Ticino, anche se il carico fiscale è leggermente diminuito, è peggiorata ad un anno di distanza in quanto si sono perse: due posizioni per i redditi lordi di 25'000 franchi a vantaggio dei Cantoni Giura e Vallese; tre posizioni per i redditi lordi di 150'000 franchi a vantaggio dei Cantoni Sciaffusa, Uri e Vallese; una posizione per i redditi lordi di 500'000 franchi a vantaggio del Canton San Gallo. Il Ticino ha però guadagnato due posizioni rispetto al 2008 per i redditi lordi di 100'000 franchi, passando dal 7 al 5 rango. Dai dati del 2009 il Canton Ticino si posiziona ai primi posti, e al di sotto della media svizzera, per i redditi lordi fino a 100'000 franchi (8,26% il Ticino e 9,76% la media svizzera). Oltre questa soglia, e come anche constatato per le persone sole senza figli, il carico fiscale in Ticino delle persone coniugate senza figli risulta più elevato rispetto alla media svizzera; per un reddito lordo di un milione di franchi il Ticino si posiziona al 20 rango (24,08% il Ticino e 20,29% la media svizzera). Prendendo ancora in considerazione il Canton Grigioni, per un reddito lordo di un milione di franchi l onere fiscale che ne risulta è del 19,39% (9 rango), inferiore di circa 4,7 punti percentuali rispetto a quello ticinese. Nella classifica dei redditi elevati, dopo il Ticino troviamo i Cantoni di Neuchâtel (24,77%), Basilea Campagna (25,38%), Berna (25,39%), Vaud (26,62%), Ginevra (26,66%) e Giura (26,94%), mentre appena davanti al Ticino si posizionano Basilea Città (23,09%) e Zurigo (23,49%). Ai primi posti troviamo invece Zugo (10,55%), Svitto (11,82%) e Obvaldo (11,84%). Per i bassi redditi (25'000 franchi) si trovano 5 Cantoni con una pressione fiscale nulla; per un reddito lordo di 50'000 il primo posto è occupato da Basilea Città, mentre a partire da 100'000 franchi è sempre Zugo ad essere il Cantone più competitivo. Per quanto riguarda i cosiddetti inferni fiscali, la classifica è guidata da Obvaldo per i bassi redditi (25'000 franchi), da Soletta per i redditi medio-bassi (50'000 franchi), da Vaud per i redditi medi (70'000 franchi), da Neuchâtel per i redditi medio-alti (da 100'000 a 500'000 franchi), infine, dal Giura per i redditi elevati (un milione di franchi).

5 5/16 Figura 2: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, tassa personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media svizzera e Canton Ticino) per le persone coniugate senza figli nel 2009 (Fonte: AFC, Charge fiscale en Suisse, 2010) Onere fiscale (%) ' ' ' '000 1'000'000 Reddito lordo (fr.) Ticino Media CH Minimo CH Massimo CH Reddito lordo 25'000 50'000 70' ' ' ' '000 1'000'000 Ticino Rango 0.16% % % % % % % % 20 Media CH 0.74% 4.49% 7.08% 9.76% 12.63% 14.52% 18.92% 20.29% Minimo CH Cantone 0.00% 5 Cantoni 1.15% BS 3.23% 4.83% 6.61% 7.94% 10.24% 10.55% Massimo CH Cantone 3.10% OW 7.03% SO 10.09% VD 13.49% 17.13% 19.65% 24.49% 26.94% JU L imposta sul reddito lordo delle persone coniugate con due figli Infine, per quanto concerne la situazione dei coniugati con due figli, il Ticino è molto concorrenziale per i redditi lordi sino a 100'000 franchi tanto è vero che occupa le primissime posizioni; per i redditi lordi fino a 200'000 franchi si posiziona nella media svizzera e per quelli superiori al di sopra. L onere fiscale ticinese del 2009 paragonato a quello del 2008 è diminuito leggermente per tutte le classi di reddito, eccettuate quelle elevate per le quali si è riscontrato un lieve aumento della pressione fiscale. Se si confronta invece la media svizzera del 2009 con quella del 2008 in tutte le fasce si denota una leggera diminuzione dell onere fiscale. Nel confronto intercantonale la posizione del Ticino, rispetto al 2008, è peggiorata per le seguenti fasce di reddito lordo: persa una posizione per i redditi lordi di 70'000 franchi a vantaggio di Ginevra; perse due posizioni per i redditi lordi di 150'000 franchi a vantaggio di Uri e Vallese; persa una posizione per i redditi lordi di 200'000 franchi a vantaggio di Uri; persa una posizione per i redditi lordi di un milione di franchi a vantaggio di Zurigo.

6 6/16 Nella classifica dei redditi elevati, dopo il Ticino si situano i Cantoni di Neuchâtel (24,41%), Berna (24,96%), Basilea Campagna (25,08%), Ginevra (26,15%), Vaud e Giura (26,53%), mentre appena davanti al Ticino si posizionano Basilea Città (22,65%) e Zurigo (23,04%). Ai primi posti della classifica vi sono ancora Zugo (10,24%), Svitto (11,61%) e Obvaldo (11,71%). Il Canton Grigioni prevede un carico fiscale del 19,04%. Per i bassi redditi (25'000 franchi) vi sono 16 Cantoni che non prelevano imposte, per un reddito lordo di 50'000 i Cantoni a non prelevare imposte sono 4, mentre a partire da 70'000 franchi è Zugo il Cantone con la più bassa pressione fiscale. I Cantoni con il più alto onere fiscale della Svizzera sono Uri per un reddito lordo di 25'000 franchi, Obvaldo per 50'000 franchi, Neuchâtel da 70'000 a 500'000 franchi e, infine, Giura e Vaud per un milione di franchi. Figura 3: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, tassa personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media svizzera e Canton Ticino) per le persone coniugate con due figli nel 2009 (Fonte: AFC, Charge fiscale en Suisse, 2010) Onere fiscale (%) ' ' ' '000 1'000'000 Reddito lordo (fr.) Ticino Media CH Minimo CH Massimo CH Reddito lordo 25'000 50'000 70' ' ' ' '000 1'000'000 Ticino Rango 0.16% % % % % % % % 20 Media CH 0.07% 1.41% 3.86% 6.94% 10.46% 12.80% 18.18% 19.96% Minimo CH Cantone Massimo CH Cantone 0.00% 16 Cantoni 0.40% UR 0.00% 4 Cantoni 3.89% OW 0.45% 6.50% 2.49% 10.05% 4.47% 14.65% 6.16% 17.67% 9.61% 23.77% 10.24% 26.53% JU/VD

7 7/16 Alcune considerazioni Dai grafici e dalle tabelle sopra esposti si possono aggiornare le conclusioni del nostro studio sulla fiscalità del Canton Ticino nel confronto intercantonale, che presentava la situazione dell onere fiscale nei capoluoghi cantonali per l anno 2008, con i dati relativi all anno 2009 (cfr. pagina 89 dello studio SUPSI). La situazione del Ticino si presenta pertanto nel seguente modo: una pressione fiscale molto attenuata nel confronto della media svizzera per i redditi lordi sino a 70'000 franchi per le persone sole (8 rango, onere fiscale cantonale e comunale 10,48%; media svizzera 11,42%), sino a 70'000 franchi per i coniugati senza figli (2 rango, onere fiscale cantonale e comunale 4,56%; media svizzera 7,08%), e sino a 70'000 franchi per i coniugati con due figli (3 rango, onere fiscale cantonale e comunale 1,26%; media svizzera 3.86%); per i redditi lordi della fascia medio-alta, pari a 150'000 franchi, il Ticino si posiziona nel confronto intercantonale al 14 rango per le persone sole (onere fiscale cantonale e comunale 16,54%; media svizzera 16,04), al 14 rango per i coniugati senza figli (onere fiscale cantonale e comunale 12,75%; media svizzera 12,63%) e all 8 rango per il coniugati con due figli (onere fiscale cantonale e comunale 9,07%; media svizzera 10,46%); la fascia alta, con redditi lordi di 500'000 franchi, vede per le persone sole il Canton Ticino al 18 rango (onere fiscale cantonale e comunale 22,58%; media svizzera 20,01%), per i coniugati senza figli al 18 rango (onere fiscale cantonale e comunale 21,64%, media svizzera 18,92%) e per i coniugati con due figli al 17 rango (onere fiscale cantonale e comunale 20,36; media svizzera 18,18%); infine per i redditi lordi molto elevati, di un milione di franchi, il Ticino scende per le persone sole al 20 rango (onere fiscale cantonale e comunale 24,65%; media svizzera 20,78%), per i coniugati senza figli al 20 rango (onere fiscale cantonale e comunale 24,08%; media svizzera 20,29%), per i coniugati con due figli al 20 rango (onere fiscale cantonale e comunale 23,43%; media svizzera 19,96%). L imposta sulla sostanza lorda delle persone coniugate senza figli Di seguito abbiamo ritenuto utile riportare anche l onere fiscale (imposta cantonale, comunale e di culto) riferito al periodo 2009 e calcolato sulla sostanza lorda di una coppia sposata senza figli. In questo caso non ci è possibile operare un confronto con i dati presentati nel nostro studio poiché la fonte non è la medesima. Infatti i dati qui esposti sono quelli dell Amministrazione federale delle contribuzioni, mentre quelli indicati nello studio sono stati elaborati direttamente dal Centro di competenze tributarie della SUPSI. Da un esame dell onere fiscale calcolato sulla sostanza, il Canton Ticino si contraddistingue dal resto della Svizzera per una politica molto sociale per le patrimoni inferiori a 500'000 franchi, mentre per quelli superiori a 500'000 franchi si situa al di sopra della media svizzera. Nello specifico il Ticino si posiziona: per le sostanze di 200'000 franchi al 1 rango con un prelievo fiscale nullo, quando la media svizzera è dell 1,45 ; per le sostanze di 500'000 franchi al 14 rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 2,99, media svizzera 2,86 ); per un milione di franchi di sostanza al 17 rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 4,20, media svizzera 3,79 ); per le sostanze di 10 milioni di franchi al 20 rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 6,51, media svizzera 4,91 ). L andamento della curva dell onere fiscale del Canton Ticino riguardo all imposizione della sostanza riflette perfettamente quello dell imposizione sul reddito: una fiscalità favorevole per i ceti medi e bassi, ma più marcata rispetto alla media degli altri Cantoni, per ceti più abbienti.

8 8/16 Figura 4: Onere fiscale (cantonale e comunale) calcolato sulla sostanza lorda (minimo, massimo, media svizzera e Canton Ticino) per le persone coniugate senza figli nel 2009 (Fonte: AFC, Charge fiscale en Suisse, 2010) Onere fiscale ( ) Sostanza lorda (mio. fr.) Ticino Media CH Minimo CH Massimo CH Sostanza lorda 100' ' '000 1'000'000 5'000'000 10'000'000 Ticino Rango Media CH Minimo CH Cantone Massimo CH Cantone Cantoni 1.28 VS Cantoni 4.69 FR FR 1.25 NW NW 8.81 GE 1.34 NW 9.45 GE Per maggiori informazioni: AFC; Charge fiscale en Suisse, Personnes physiques par commune 2009, Berna 2010, in: SUPSI; Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale. Analisi della situazione e proposte di soluzione, Manno 2009, in: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI Tabelle e grafici elaborati da Sabina Rigozzi Assistente SUPSI

9 9/16 Neuchâtel si adegua alla concorrenza fiscale intercantonale Previsti consistenti sgravi fiscali L esecutivo del Canton Neuchâtel ha presentato il 29 aprile un messaggio al legislativo contenente una serie significativa di sgravi fiscali per le persone giuridiche e quelle fisiche al fine di adattarsi al fenomeno, sempre più diffuso, della concorrenza fiscale intercantonale. Con queste misure l esecutivo vuole far sì che il Cantone continui ed essere attrattivo fiscalmente in modo da poter favorire l insediamento di nuove imprese, conservando nel proprio territorio quelle già esistenti. La riforma fiscale neocastellana è articolata nei quattro punti seguenti: 1. Dimezzamento dell imposta sull utile delle persone giuridiche; 2. Riduzione massiccia dell imposta sul capitale per le società holding; 3. Computo dell imposta sull utile nell imposta sul capitale; 4. Imposizione parziale dei dividendi per le persone fisiche. Per quanto concerne il primo punto, vale a dire la riduzione dell aliquota applicabile alle persone giuridiche con sede nel Cantone, è previsto un dimezzamento dell onere fiscale graduale. Attualmente l aliquota, comprensiva dell imposta cantonale e comunale (esclusa quella federale dell 8,5 percento), ammonta al 20 percento (in Ticino al 17,5 percento circa). Nel messaggio si evidenzia come il Cantone, nel corso degli ultimi 10 anni, abbia perso una decina di posizioni nella classifica dei Cantoni più attrattivi fiscalmente (dall 11. rango del 2001 al 21. rango del 2010). L onere fiscale sull utile delle persone giuridiche scenderà gradualmente a partire dal 2011 fino ad assestarsi nel 2016 al 10 percento. Ne consegue che Neuchâtel si ritroverà nei primi ranghi ai fini dell imposizione dell utile societario in compagnia dei Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Svitto e Zugo. La seconda misura varata dal Governo prevede una riduzione sostanziale dell imposta sul capitale applicabile alle società holding. Nel confronto intercantonale il prelievo di Neuchâtel è uno dei più alti, con un aliquota dell 1 permille (imposta cantonale e comunale). L obiettivo è di ridurre di ben cento volte questa aliquota, passando allo 0,01 permille. Se prendiamo come esempio una società holding con sede nel Cantone e che dispone di un capitale di 1 miliardo, l onere fiscale attuale di 1 milione verrà ridotto a soli 10'000 franchi. Nel Ticino l imposta cantonale e comunale (moltiplicatore del 100 percento) prelevata sul capitale delle holding ammonta allo 0,3 permille. Il terzo punto del pacchetto consiste invece nella possibilità, introdotta con la Riforma II delle imprese all articolo 30 capoverso 2 LAID, di poter computare l imposta sull utile nell imposta sul capitale. Vi sarà dunque l opportunità di rinunciare all imposta sul capitale a condizione che sia percepita almeno l imposta sull utile. Il Canton Ticino ha rinunciato ad introdurre questa misura per motivi finanziari (cfr. messaggio del Consiglio di Stato ticinese, no. 6123, del ). L ultima misura concerne infine le persone fisiche che detengono una partecipazione di almeno il 10 percento di una persona giuridica. Questa agevolazione permessa dalla LAID all articolo 7 sarà identica a quella prevista dall imposta federale diretta (in vigore dal 1. gennaio 2009) e recepita anche dal nostro Cantone a decorrere dal 1. gennaio di quest anno. L imposizione parziale dei dividendi sarà perciò del 60 percento se la partecipazione è detenuta nella sostanza privata e del 50 percento se appartiene a quella commerciale. L unico Cantone svizzero che non prevede ancora un attenuazione della doppia imposizione economica è Basilea Città. Il Canton Ticino, che marcia sul posto ormai da diversi anni a livello di concorrenza fiscale intercantonale, è dunque destinato a retrocedere di un ulteriore posto per lasciar spazio ad un agguerrito Neuchâtel.

10 10/16 Per maggiori informazioni: Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel; Une fiscalité attractive pour toutes les entreprises, Neuchâtel 29 aprile 2010, in: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI In Italia continua la lotta all evasione fiscale Nuovi obblighi di comunicazione per le operazioni con Stati black list Il 30 aprile scorso è scaduto il termine ultimo per aderire allo scudo fiscale italiano. Ora il Governo italiano torna a combattere l evasione fiscale e lo fa attraverso il decreto legge numero 40/2010, che introduce l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati black list. La normativa, che entrerà in vigore il prossimo 1. luglio, incrementerà ulteriormente gli adempimenti per i soggetti IVA che intrattengono dei rapporti economici con operatori situati in Paesi black list. In particolare dovranno essere comunicate telematicamente, con cadenza mensile oppure trimestrale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione avute con soggetti residenti nei Paesi black list. La mancata comunicazione delle operazioni sopraesposte comporterà una sanzione che andrà da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4'130 euro. Le operazioni economiche effettuate con operatori con sede in Svizzera, che figura nella lista degli Stati ritenuti a fiscalità privilegiata, saranno dunque oggetto di un controllo approfondito da parte del fisco italiano. Il Centro di competenze organizza un convegno sul tema in oggetto giovedì 9 giugno 2010, dalle ore 14 alle Il prospetto del convegno è disponibile al seguente link: Per maggiori informazioni: Decreto del 30 marzo Min. Economia e Finanze, in: A2FCECD48819} Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI Spese di formazione professionale fiscalmente deducibili? Avviata una proceduta di consultazione Attualmente la Legge federale sull imposta federale diretta (LIFD) e la Legge federale sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prevedono la deduzione delle spese di formazione, che rappresentano delle spese connesse con l acquisizione della formazione di base per l esercizio di una professione. Per contro le spese di perfezionamento, che permettono l aggiornamento della professione appresa, e le spese di riqualifica professionale, connesse al cambiamento di attività che non siano il frutto della volontà del contribuente, sono integralmente deducibili ai fini fiscali.

11 11/16 Con un comunicato del 16 aprile scorso il Consiglio federale ha manifestato l intenzione di introdurre una nuova deduzione fiscale concernente le spese di formazione e di riqualifica professionale volontaria, fissando un importo massimo di franchi 4'000 ai fini della LIFD, che può essere dedotto se sono stati effettivamente sostenuti dei costi di formazione. Ai Cantoni invece è data la possibilità di fissare limiti inferiori o superiori rispetto alla LIFD in ragione della loro autonomia tariffaria. La procedura di consultazione avviata dal Consiglio federale terminerà il 7 agosto prossimo, perciò il relativo messaggio potrebbe anche giungere alle Camere federali nell autunno di quest anno. Per maggiori informazioni: Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale ha indetto la consultazione concernente le deduzioni fiscali per le spese di formazione e perfezionamento, Berna 16 aprile 2010, in: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI Per i pompieri di milizia il carico fiscale sarà meno infuocato Il messaggio del Consiglio federale sarà esaminato dalle Camere federali Il Consiglio federale ha licenziato lo scorso 21 aprile il messaggio numero per esentare dall imposta sul reddito il soldo percepito dai pompieri. Il disegno di legge propone di aggiungere una nuova lettera f bis all articolo 24 della Legge federale sull imposta federale diretta (LIFD) e h bis all articolo 7 capoverso 4 della Legge sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID), con lo scopo di esentare dall imposta sul reddito il soldo dei pompieri di milizia [...] per prestazioni in relazione all adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili). A questa nozione positiva che elenca ciò che rientra nel concetto di soldo dei pompieri, è stata aggiunta una nozione negativa che definisce ciò che non può essere considerato soldo dei pompieri esente dall imposta, in particolare gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri. A giudizio dell esecutivo federale la nuova regolamentazione dovrebbe prevedere l esenzione dall imposta sul reddito soltanto del soldo versato per gli interventi di milizia, mentre le indennità che hanno la caratteristica di sostituire lo stipendio non potranno usufruire dell esenzione dall imposta. Ne consegue che i pompieri di professione non rientrano nel campo d applicazione della disposizione, dato che essi percepiscono un reddito da attività principale dipendente. Per evitare eventuali abusi nella LIFD è previsto un importo massimo di franchi annuali del soldo esente da imposta, mentre la LAID permette ai Cantoni di determinare l importo massimo annuale del soldo esente da imposta. L entrata in vigore della nuova normativa nella LIFD e nella LAID sarà determinata dal Consiglio federale. Per il Canton Ticino si tratta di un piacevole ritorno al passato. Infatti la vecchia legge tributaria del Canton Ticino del 13 dicembre 1976, all articolo 23 lettera e, già includeva nei redditi esenti da imposta le indennità percepite per un attività a titolo accessorio dai membri dei corpi dei pompieri. Il messaggio del Consiglio di Stato del 5 agosto 1987 motivava nel seguente modo l introduzione dell esenzione del soldo dei pompieri: Le indennità percepite dai pompieri hanno indubbiamente un analogia con il soldo militare e con le prestazioni della protezione civile per cui si propone che l esenzione del reddito derivante dall attività di pompiere debba trovare una sua collocazione nell art. 23 LT. Inoltre il servizio dei pompieri, ancorché

12 12/16 esercitato prevalentemente a titolo volontario, assume da molti anni ormai e assumerà sempre di più nel futuro il carattere di pubblica utilità. Questa norma fu tuttavia stralciata dalla legge tributaria del 21 giugno 1994 per la sua incompatibilità con la LAID. Ora si prospetta un futuro fiscale di nuovo meno infuocato per i pompieri di milizia. Disegno di legge del Consiglio federale I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta Art. 24 lett. f bis (nuova) Non sottostanno all imposta sul reddito: f bis il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 3000 franchi all anno per prestazioni in relazione all adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; 2. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. h bis (nuova) 4 Sono esenti dall imposta soltanto: h bis il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare annuo determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; Art. 72k (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 1 Entro due anni dall entrata in vigore della modifica del, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell articolo 7 capoverso 4 lettera h bis. 2 Scaduto tale termine, l articolo 7 capoverso 4 lettera h bis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Per maggiori informazioni: Consiglio federale; Messaggio numero concernente la legge federale sull esenzione fiscale del soldo dei pompieri, del 21 aprile 2010 in: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI

13 13/16 Il progetto di amnistia fiscale cantonale ticinese fa scuola a Ginevra I Liberali di Ginevra vogliono un amnistia fiscale Il disegno di legge del Governo ticinese per un amnistia fiscale cantonale per le persone fisiche e giuridiche, del 23 febbraio scorso, sembrerebbe nuovamente trovare un consenso tra i vari partiti politici ticinesi, ad eccezione del Partito socialista. Questo almeno è quello che è emerso dall incontro dell 11 maggio promosso dal presidente liberale radicale tra i presidenti dei partiti di Governo (PLRT, PPD, PS e Lega), affiancati dai rispettivi capigruppo. Pochi giorni prima di questo incontro, i Liberali del Canton Ginevra hanno depositato un progetto di legge per un amnistia fiscale cantonale che segue alla lettera quello voluto ed ideato dal Governo ticinese. Il progetto ticinese, per essere compatibile con la Legge sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), non può prescindere dal ricupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 periodi fiscali a norma dell articolo 53 capoverso 2 LAID. Tuttavia ai Cantoni è data facoltà di decidere liberamente le aliquote ai fini delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, e sull utile e sul capitale delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale e dell articolo 1 capoverso 3 LAID. Facendo uso di questa autonomia tariffale, l amnistia fiscale ticinese prevede che agli elementi imponibili sottratti negli ultimi 10 anni vengano applicate delle aliquote d imposta ridotte del 70 percento. Rientrano nel campo di applicazione dell amnistia le imposte di competenza cantonale, vale a dire quelle sul reddito e la sostanza delle persone fisiche, e sull utile e il capitale delle persone giuridiche, quelle di successione e donazione, nonché l imposta sugli utili immobiliari. Sono però escluse dalla misura di condono l imposta federale diretta, le imposte indirette (IVA, preventiva, bollo), i contributi sociali (AVS/AI) e le prestazioni sociali. Essendo quest amnistia un provvedimento straordinario il Governo ha deciso di limitarlo a due anni al massimo. La misura di condono ticinese è in particolare volta a rendere più attrattive le nuove disposizioni previste dalla Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena (cd. mini-amnistia ), che esplicano effetto dal 1. gennaio di quest anno e che si applicano sia all imposta cantonale sia a quella federale diretta. Di particolare interesse le disposizioni che permettono, in caso di una prima denuncia spontanea non conosciuta dall autorità fiscale, di evitare la multa nei casi di sottrazione d imposta oppure di frode fiscale. Un contribuente che intendesse autodenunciarsi all autorità fiscale, si vedrebbe esentato dalla multa per l imposta cantonale, comunale e federale. Inoltre, sui suoi redditi e sulla sua sostanza sottratti all imposizione (Cantone e Comune) negli ultimi 10 anni, si applicherebbe all aliquota corrispondente uno sconto del 70 percento per determinare le imposte da ricuperare. Per contro sarebbe integralmente dovuta l imposta federale diretta. Sulla base delle simulazioni contenute nel messaggio governativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato numero 6328, pagina 17 e seguenti) la tassa di amnistia applicabile al reddito e la sostanza sottratti negli ultimi 10 anni da una persona fisica oscillerebbe tra il 6 e 7 percento della sostanza non dichiarata; per le persone giuridiche, invece, la tassa di amnistia applicabile all utile e al capitale sottratti negli ultimi 10 anni sarebbe pari al 5,9 percento del capitale non dichiarato. Facendo un paragone, in assenza dell amnistia fiscale cantonale, la tassa dovuta per le persone fisiche oscillerebbe tra il 16 e il 20 percento, mentre per le persone giuridiche sarebbe del 12,7 percento. Prendendo spunto dall innovativo progetto di amnistia elaborato dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, i Liberali del Canton Ginevra hanno depositato lo scorso 5 maggio un analogo progetto di legge, che si

14 14/16 differenzia unicamente per la sua durata: la riduzione delle aliquote per gli elementi sottratti negli ultimi dieci anni del 70 percento si applicherà dal 1. gennaio al 31 dicembre 2011, mentre dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 lo sconto sarà del 60 percento. Se il progetto dei Liberali ginevrini dovesse raccogliere il dovuto consenso, che fino ad adesso è venuto a mancare in Ticino, Ginevra potrebbe avvalersi di un amnistia fiscale cantonale di stampo ticinese, ancor prima che il Ticino l abbia potuta concretizzare. Per maggiori informazioni: Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino, numero 6328, del 23 febbraio 2010, in: Progetto di legge dei Liberali del Canton Ginevra, depositato il 5 maggio 2010, in: Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena (cd. mini-amnistia ), del 20 marzo 2008, in: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI Il Consiglio federale contrario all imposizione del valore locativo Verso una semplificazione del sistema fiscale? Le imposte sul reddito hanno per oggetto non solamente i redditi percepiti in denaro, ma anche i redditi in natura di qualsiasi specie, così come qualsiasi vantaggio economicamente goduto. In questa ultima fattispecie rientra il concetto di valore locativo sugli immobili occupati dal proprietario o liberamente a disposizione dello stesso. Il valore locativo imposto a livello federale è stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell utilizzazione effettiva dell abitazione. In Ticino il valore locativo ammonta attualmente al 60 70% del valore di mercato delle pigioni, se si tratta della prima abitazione, mentre ammonta al 100%, se si tratta di un abitazione utilizzata prevalentemente a scopo di vacanza. Come contropartita, è possibile dedurre i costi di manutenzione dell immobile; vale a dire quei costi che non aumentano il valore patrimoniale dell immobile ma ne preservano lo stato (ad eccezione degli investimenti destinati al risparmio energetico, alla protezione dell ambiente, e volti alla preservazione di monumenti storici). È pure possibile dedurre gli interessi passivi su debiti privati, fino a concorrenza del totale del reddito da sostanza privata, più un importo supplementare di 50'000 franchi. Il Consiglio federale ha di recente espresso la volontà di sopprimere l imposizione del valore locativo, lanciando un controprogetto indiretto all iniziativa popolare Sicurezza dell alloggio per i pensionati volta ad abolire l imposizione del valore locativo solo per alcuni contribuenti (pensionati) e lanciata dall Associazione svizzera dei proprietari immobiliari. Il 4 novembre 2009, il Consiglio federale ha così incaricato Cantoni, partiti politici ed associazioni di avviare una procedura di consultazione del controprogetto, che si è conclusa il 15 febbraio 2010.

15 15/16 La volontà di abolire il valore locativo non è nuova; in molti si chiedono lo scopo di tassare un reddito che è percepito come puramente fittizio. Negli ultimi anni, numerosi sono stati gli interventi parlamentari, le modifiche di legge e le decisioni giudiziarie. Dopo aver analizzato il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di preparare il relativo messaggio da sottoporre al Parlamento. I punti essenziali del controprogetto sono i seguenti: Soppressione del valore locativo imponibile; Soppressione della deducibilità delle spese di manutenzione; Per gli acquirenti della prima casa: deduzione degli interessi passivi fino a concorrenza del reddito da sostanza privata e un ulteriore deduzione regressiva degli interessi passivi e limitata su 10 anni; per gli altri acquirenti: deduzione degli interessi passivi fino all ammontare del reddito da sostanza privata; Spese di protezione dell ambiente e di risparmio energetico destinate ad obiettivi energetici mirati rimangono deducibili; Introduzione di un imposta cantonale speciale sulle abitazioni secondarie utilizzate in proprio. Per maggiori informazioni: Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale è contrario all'imposizione del valore locativo, Berna 17 maggio 2010, in: Dipartimento federale delle finanze; Procedura di consultazione relativa al controprogetto del Consiglio federale all iniziativa popolare Sicurezza dell alloggio per i pensionati, Berna marzo 2010, in: Sabina Rigozzi Assistente SUPSI In uscita la seconda edizione del libro Introduzione al diritto fiscale intercantonale L opera è stata curata dal professor Peter Locher Nel corso del mese di giugno sarà disponibile la seconda edizione, curata dal professor Peter Locher, del libro Introduzione al diritto fiscale intercantonale con riferimento alla legge federale sull armonizzazione fiscale ed a quelle tributarie cantonali bernese e ticinese. Questa prestigiosa pubblicazione di diritto fiscale svizzero, rispetto alla prima edizione pubblicata dalla SUPSI nel 2003, tiene in considerazione i diversi cambiamenti giurisprudenziali operati dal Tribunale federale, in particolare sul divieto di discriminazione, nonché della nuova Legge sul Tribunale federale, recentemente entrata in vigore, che pone nuove regole ai contribuenti colpiti da una doppia imposizione intercantonale. A nome del Centro di competenze tributarie esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti al professor Peter Locher, per averne consentito la pubblicazione in lingua italiana, e a sua moglie Emanuela, per la precisa opera di traduzione. Di seguito riportiamo la prefazione dell autore a questa seconda edizione: Nel 2003 è apparsa la prima edizione dell Introduzione al diritto fiscale intercantonale, traduzione brillante della mia Einführung in das interkantonale Steuerrecht, curata con professionalità da Fernando

16 16/16 Ghiringhelli, lic. oec. HSG, già vicedirettore dell Amministrazione cantonale delle contribuzioni del cantone Ticino. Come lo sottolinea il Prof. Dott. Marco Bernasconi nella sua prefazione alla prima edizione, il diritto fiscale intercantonale è una materia giuridica particolare. Fino a poco tempo fa non esisteva una legge scritta. Il Tribunale federale ha colmato la lacuna e creato, nell ambito di migliaia di sentenze su un arco di tempo di oltre cent anni, un sistema completo di norme di collisione. Questo diritto è molto flessibile ma non è sempre facile avere una visione d insieme. Sessant anni fa mio padre aveva iniziato a sistemare le sentenze in materia di doppia imposizione intercantonale. Da vent anni continuo questo lavoro nei volumi Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil: Interkantonale Doppelbesteuerung, Systematische Entscheidsammlung, Loseblattform. Un opera di questo genere non è però ideale per imparare la materia. Per questo motivo dieci anni fa ho scritto il libro Einfühung in das interkantonale Steuerrecht che cerca di introdurre metodicamente in questa complessa materia, anche chi desidera formarsi in modo autodidattico. Ho cercato di concentrarmi sui temi più importanti per offrire una prima visione globale. Per entrare più profondamente in materia è inoltre indispensabile leggere parallelamente il testo originale di alcune sentenze fondamentali del Tribunale federale e questa lettura è facilitata dalla raccolta delle sentenze menzionata. Il diritto intercantonale ha indubbiamente una rilevanza notevole per il Cantone Ticino che non ha solo rapporti economici importanti con l estero, ma anche con il resto della Svizzera. Si è rivelato quindi senz altro utile avere un introduzione in questa materia in lingua italiana. Grazie al sostegno della SUPSI ed al grande impegno di Fernando Ghiringhelli, questo obiettivo ha potuto essere raggiunto. Poco tempo fa è apparsa la terza edizione del libro Einführung in das interkantonale Steuerrecht. Essa tiene conto specialmente della nuova Legge sul Tribunale federale (LTF) che è entrata in vigore il 1 gennaio Questa legge ha delle ripercussioni notevoli sull impugnazione per violazioni del divieto di doppia imposizione. Parallelamente il Tribunale federale ha agito intensamente quale legislatore nell ambito del diritto fiscale intercantonale. L Alta Corte, pur tenendo in grande considerazione gli aspetti della sicurezza del diritto e della continuità della prassi del diritto fiscale intercantonale, ha intrapreso dei cambiamenti fondamentali della giurisprudenza che vanno considerati e che rendono indispensabile la riedizione in lingua italiana. Nell opera vengono sempre trattate le imposte cantonali in base al diritto fiscale bernese e ticinese. Ringrazio infine il signor Dott. Andrea Pedroli, Giudice del Tribunale d appello, Presidente della Camera tributaria del Tribunale d appello del Cantone Ticino ed il signor Samuele Vorpe, Docente-ricercatore SUP per la lettura critica del manoscritto e per suggerimenti importanti. Le numerose modifiche e gli aggiornamenti della seconda edizione in italiano sono stati trattati da mia moglie, Emanuela, Master of Law, che ha sostenuto il progetto con molta disponibilità e che ringrazio di cuore. Allo stesso tempo esprimo la mia gratitudine per il sostegno della SUPSI e specialmente del Prof. Dott. Marco Bernasconi. Letteratura e giurisprudenza sono state considerate fino alla fine del È possibile ordinare il libro, ad un prezzo di 90 franchi, contattando il Centro di competenze tributarie della SUPSI. Per maggiori informazioni: Prospetto del libro: Samuele Vorpe Docente-ricercatore SUPSI

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