Nuovo termine per l'opzione:
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- Aldo Abbate
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Trasmissione telematica di fatture e dati di corrispettivi Nuovo termine per l'opzione: Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Marta Bregolato La semplificazione degli adempimenti amministrativi passa per le comunicazioni telematiche. Il 2017 è l'anno delle novità; prende corpo il contenuto del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 ed i contribuenti destinatari delle novità potranno accedere gratuitamente al portale messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica di fatture e dei dati di corrispettivi. Premessa La Legge n. 23 del recante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del ), ha previsto una serie di interventi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, rinviando ad un apposito Decreto la sua concreta attuazione. Il Decreto Legislativo in predicato è il n. 127 del avente per oggetto Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del
2 Con un successivo Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n del sono intervenuti i primi chiarimenti in relazione all'ambito oggettivo dell'opzione e alle sue modalità operative, con riferimento alla corretta compilazione del file dei Dati fattura da trasmettere all'agenzia delle Entrate.Ancora il Ministero dell'economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in: Ancora il Ministero dell'economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in: soggetti esercenti l'attività di commercio al minuto o assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati e dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate. Altrettanto importante, è la più recente Circolare n. 1/E del avente per oggetto Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 05 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 Trasmissione telematica all'agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute Primi chiarimenti. Da un punto di vista pratico il primo adempimento è quello dell'esercizio dell'opzione, il cui termine originariamente aperto il fino al , è stato prorogato al L'opzione può riguardare: la memorizzazione della trasmissione telematica dei corrispettivi; la trasmissione telematica dei dati delle fatture di acquisto ed emesse. Con riferimento ai termini per l'esercizio dell'opzione, rileviamo:
3 Per il 2017, primo anno di attuazione della trasmissione telematica dei dati (fatture e corrispettivi), il termine per l'esercizio dell'opzione è il A regime l'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre il dell'anno precedente a quello di inizio trasmissione dati delle fatture ovvero della trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi. Pertanto entro il il contribuente dovrà esercitare l'opzione per la trasmissione dei dati a partire dal L'opzione è da esercitarsi esclusivamente in via telematica o direttamente a cura del contribuente con le proprie credenziali o attraverso gli intermediari abilitati. L'opzione ha validità dall'anno solare 2017 o dall'anno solare successivo a quello di esercizio dell'opzione per le annualità successive e per i successivi 4 anni. Se non revocata si estende anche per il successivo quinquennio. L'opzione: sostituisce gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/72; sostituisce la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 comma 1, della Legge 413/91 e al D.P.R. n. 696/1996; non incide sull'obbligo di rilascio della fattura a richiesta del cliente. L'opzione non potrà essere esercitata, in quanto ricorre l'obbligo della trasmissione dei dati, nel caso di soggetti passivi che effettuano operazioni di cessioni di beni e/o prestazione di servizi tramite distributori automatici. In presenza dell obbligo della trasmissione, in caso di mancata memorizzazione e trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o non veritieri, sarà applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ovvero
4 100% dell'importo documentato e, nei casi di recidiva, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività. LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E DI CORRISPETTIVI A CURA DEGLI INTERMEDIARI I dati dei corrispettivi giornalieri e delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi anche dagli intermediari grazie all'apertura della cosiddetta interfaccia Fatture e Corrispettivi messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate a partire dal In particolare, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/98, come Caf e professionisti abilitati, possono esercitare in nome e per conto dei propri clienti le opzioni previste dalla normativa e operare all'interno dell'area dati fattura per generare e trasmettere all'agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti. La stessa funzione è attiva anche per quanto attiene i Corrispettivi, all'interno della quale gli intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti e i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi. La trasmissione sarà possibile con due modalità: per singolo file (in relazione al soggetto da cui si è ricevuta la fattura o a cui è stata emessa la fattura); per più file. Incentivi per chi esercita l'opzione No presentazione della comunicazione relativa allo spesometro; no comunicazione costi black list; no comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino; no comunicazione dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; priorità dei rimborsi Iva, entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 3, lettere da a) a e) del medesimo articolo; termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili: no obbligo di registrazione delle fatture emesse e di acquisto;
5 no obbligo di apposizione del visto di conformità; no prestazione di garanzia ex art. 38 bis D.P.R. 633/72 in caso di rimborsi Iva per importi superiori a ,00; previsione di programmi di assistenza per alcune categorie di soggetti. Condizioni per l'accesso alle semplificazioni: oggettive: i soggetti devono effettuare la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture sia emesse che ricevute, e delle eventuali note di variazione (note variazione Iva e note di accredito); la trasmissione può avvenire anche mediante il sistema di interscambio, gestito dal Ministero delle Finanze, con le modalità previste dal Provvedimento dell'agenzia delle Entrate; soggettive: alla semplificazione possono aderire: esercenti arti e professioni; imprese in contabilità semplificata; imprese in contabilità ordinaria per i primi tre anni. In caso di omissione della trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi, ovvero nel caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti, verranno meno tutti gli effetti premiali qui sopra elencati, salvo che il contribuente non provveda, nei termini che saranno individuati da apposito Provvedimento dell'agenzia delle Entrate, alla corretta trasmissione. LE MODIFICHE DEI DATI TRASMESSI L'eventuale modifica dei dati trasmessi dovrà avvenire entro 15 gg dalla scadenza dell'invio dei flussi trimestrali. I CONTROLLI Il Ministero dell'economia e delle Finanze nel proprio Decreto del recante Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d) comma 3, del Decreto
6 Legislativo 05 agosto 2015 n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva - pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del , ha fornito i necessari chiarimenti anche in materia di controlli precisando che: l'agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni per effettuare controlli incrociali con i dati contenuti in altre banche dati detenuti presso la stessa Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni pubbliche; l'agenzia informa il contribuente sull'esito dei suddetti controlli ove rilevante; l'agenzia trasmette i dati alla Guardia di Finanza. In caso di esercizio dell'opzione ma di non trasmissione dei dati, o di trasmissione di dati incompleti o inesatti la sanzione applicabile andrà da un minimo di 258,00 ad un massimo di 2.065,00 di cui all'art. 6 comma 3 e art. 12 comma 2 (sanzioni in materia d imposte dirette ed Iva). Riferimenti normativi Legge n. 23 del recante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del ; Decreto Legislativo in predicato è il n. 127 del avente per oggetto Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del ; Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n del ; Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del ; Circolare n. 1/E Agenzia delle Entrate del avente per oggetto Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 05 agosto 2015n. 127 e articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 Trasmissione telematica all'agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute Primi chiarimenti. - Riproduzione riservata -
7 Premessa La Legge n. 23 del recante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del ), ha previsto una serie di interventi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, rinviando ad un apposito Decreto la sua concreta attuazione. Il Decreto Legislativo in predicato è il n. 127 del avente per oggetto Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del Con un successivo Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n del sono intervenuti i primi chiarimenti in relazione all'ambito oggettivo dell'opzione e alle sue modalità operative, con riferimento alla corretta compilazione del file dei Dati fattura da trasmettere all'agenzia delle Entrate.Ancora il Ministero dell'economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in: Ancora il Ministero dell'economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in: soggetti esercenti l'attività di commercio al minuto o assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati e dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate. Altrettanto importante, è la più recente Circolare n. 1/E del avente per oggetto Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 05 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 Trasmissione telematica all'agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute Primi chiarimenti. Da un punto di vista pratico il primo adempimento è quello dell'esercizio dell'opzione, il cui termine originariamente aperto il fino al , è stato prorogato al L'opzione può riguardare: la memorizzazione della trasmissione telematica dei corrispettivi; la trasmissione telematica dei dati delle fatture di acquisto ed emesse. Con riferimento ai termini per l'esercizio dell'opzione, rileviamo:
8 Per il 2017, primo anno di attuazione della trasmissione telematica dei dati (fatture e corrispettivi), il termine per l'esercizio dell'opzione è il A regime l'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre il dell'anno precedente a quello di inizio trasmissione dati delle fatture ovvero della trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi. Pertanto entro il il contribuente dovrà esercitare l'opzione per la trasmissione dei dati a partire dal L'opzione è da esercitarsi esclusivamente in via telematica o direttamente a cura del contribuente con le proprie credenziali o attraverso gli intermediari abilitati. L'opzione ha validità dall'anno solare 2017 o dall'anno solare successivo a quello di esercizio dell'opzione per le annualità successive e per i successivi 4 anni. Se non revocata si estende anche per il successivo quinquennio. L'opzione: sostituisce gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 633/72; sostituisce la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 comma 1, della Legge 413/91 e al D.P.R. n. 696/1996; non incide sull'obbligo di rilascio della fattura a richiesta del cliente. L'opzione non potrà essere esercitata, in quanto ricorre l'obbligo della trasmissione dei dati, nel caso di soggetti passivi che effettuano operazioni di cessioni di beni e/o prestazione di servizi tramite distributori automatici. In presenza dell obbligo della trasmissione, in caso di mancata memorizzazione e trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o non veritieri, sarà applicabile la
9 sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ovvero 100% dell'importo documentato e, nei casi di recidiva, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività. LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E DI CORRISPETTIVI A CURA DEGLI INTERMEDIARI I dati dei corrispettivi giornalieri e delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi anche dagli intermediari grazie all'apertura della cosiddetta interfaccia Fatture e Corrispettivi messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate a partire dal In particolare, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/98, come Caf e professionisti abilitati, possono esercitare in nome e per conto dei propri clienti le opzioni previste dalla normativa e operare all'interno dell'area dati fattura per generare e trasmettere all'agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti. La stessa funzione è attiva anche per quanto attiene i Corrispettivi, all'interno della quale gli intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti e i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi. La trasmissione sarà possibile con due modalità: per singolo file (in relazione al soggetto da cui si è ricevuta la fattura o a cui è stata emessa la fattura); per più file. Incentivi per chi esercita l'opzione No presentazione della comunicazione relativa allo spesometro; no comunicazione costi black list; no comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino; no comunicazione dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; priorità dei rimborsi Iva, entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 3, lettere da a) a e) del medesimo articolo; termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili:
10 no obbligo di registrazione delle fatture emesse e di acquisto; no obbligo di apposizione del visto di conformità; no prestazione di garanzia ex art. 38 bis D.P.R. 633/72 in caso di rimborsi Iva per importi superiori a ,00; previsione di programmi di assistenza per alcune categorie di soggetti. Condizioni per l'accesso alle semplificazioni: oggettive: i soggetti devono effettuare la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture sia emesse che ricevute, e delle eventuali note di variazione (note variazione Iva e note di accredito); la trasmissione può avvenire anche mediante il sistema di interscambio, gestito dal Ministero delle Finanze, con le modalità previste dal Provvedimento dell'agenzia delle Entrate; soggettive: alla semplificazione possono aderire: esercenti arti e professioni; imprese in contabilità semplificata; imprese in contabilità ordinaria per i primi tre anni. In caso di omissione della trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi, ovvero nel caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti, verranno meno tutti gli effetti premiali qui sopra elencati, salvo che il contribuente non provveda, nei termini che saranno individuati da apposito Provvedimento dell'agenzia delle Entrate, alla corretta trasmissione. LE MODIFICHE DEI DATI TRASMESSI L'eventuale modifica dei dati trasmessi dovrà avvenire entro 15 gg dalla scadenza dell'invio dei flussi trimestrali. I CONTROLLI Il Ministero dell'economia e delle Finanze nel proprio Decreto del recante
11 Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d) comma 3, del Decreto Legislativo 05 agosto 2015 n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva - pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del , ha fornito i necessari chiarimenti anche in materia di controlli precisando che: l'agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni per effettuare controlli incrociali con i dati contenuti in altre banche dati detenuti presso la stessa Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni pubbliche; l'agenzia informa il contribuente sull'esito dei suddetti controlli ove rilevante; l'agenzia trasmette i dati alla Guardia di Finanza. In caso di esercizio dell'opzione ma di non trasmissione dei dati, o di trasmissione di dati incompleti o inesatti la sanzione applicabile andrà da un minimo di 258,00 ad un massimo di 2.065,00 di cui all'art. 6 comma 3 e art. 12 comma 2 (sanzioni in materia d imposte dirette ed Iva). Riferimenti normativi Legge n. 23 del recante Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del ; Decreto Legislativo in predicato è il n. 127 del avente per oggetto Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del ; Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n del ; Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del ; Circolare n. 1/E Agenzia delle Entrate del avente per oggetto Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 05 agosto 2015n. 127 e articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 Trasmissione telematica all'agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute Primi chiarimenti. - Riproduzione riservata -
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