CADI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

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1 CADI E FATTURAZIONE ELETTRONICA GUIDA COMPLETA Le recenti normative comunitarie hanno indicato alle amministrazioni nazionali di adottare nuove azioni per poter acquisire ed elaborare in tempo reale i dati delle operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA, al fine di ridurre i controlli e le verifiche ex post sul contribuente, e favorire la diffusione della fatturazione elettronica tra i privati, tramite l introduzione di incentivi per chi sceglie tale modalità. In quest ottica si colloca il D.Lgs.127/2015 che prevede la possibilità, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2017, di esercitare l opzione per l invio telematico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel corso del periodo d imposta, delle bollette doganali e delle relative note di credito anche mediante la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tale modalità sostituisce l adempimento dello spesometro. Come esercito l opzione L esercizio dell opzione può essere eseguito esclusivamente tramite un apposita funzionalità presente nel sito web dell Agenzia delle Entrate, cliccando sul banner in homepage (vedi fig. a destra), accedendo con le proprie credenziali dei servizi telematici. L opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Per i soggetti che iniziano l attività in corso d anno e che intendono esercitare l opzione sin dal primo giorno di attività, l opzione ha effetto dall anno solare in cui è esercitata. Solo per le operazioni relative al periodo d imposta 2017 la scadenza per l esercizio dell opzione è posticipata di 3 mesi quindi i soggetti passivi avranno tempo fino al 31 marzo 2017 per esercitare l opzione. L opzione ha effetto per 5 anni e si rinnova automaticamente se non revocata. Anche la revoca dell opzione può essere esercitata esclusivamente tramite apposita funzionalità sul sito dell Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell ultimo anno del quinquennio e ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo all ultimo anno del quinquennio.

2 Incentivi e semplificazioni per chi esercita l opzione Ciascun contribuente che esercita l opzione può beneficiare dei seguenti incentivi: Esonero dall obbligo introdotto dal D.L. 193/2016 di comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute (comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni) già inviate tramite il Sistema di Interscambio. Usufruire di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA, mentre per le imposte dirette è limitata ai soli redditi d impresa o di lavoro autonomo. Tale riduzione di due anni è valida solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), ad eccezione dei pagamenti di importo inferiore a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti. Per rendere effettiva la riduzione dei termini di decadenza dell accertamento, i contribuenti devono comunicare l esistenza dei presupposti sulla tracciabilità dei pagamenti nella relativa dichiarazione annuale dei redditi. Modalità semplificate e remotizzate per i controlli fiscali sui contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Soppressione a partire dal 1 gennaio 2017 dell obbligo di comunicazione relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, dell obbligo di comunicazione relativa ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, dell obbligo di comunicazione Black List e di comunicazione relativa agli acquisti di beni da San Marino con assolvimento dell IVA mediante auto-fatturazione. Ulteriori incentivi per determinate categorie di soggetti L art. 4 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce solo per determinate categorie di soggetti la seguente ulteriore riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili: Fruizione di un programma di assistenza e differenziato dell Agenzia, tramite cui sono messi a disposizione del contribuente, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell IVA. Esonero dall obbligo di registrazione delle fatture di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/72 e dell obbligo di registrazione degli acquisti di cui all art. 25 del D.P.R. n. 633/72. Abolizione dell obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi. I soggetti, definiti dal DMEF 4 agosto 2016, che possono beneficiare dei predetti ulteriori incentivi, sono:

3 o gli esercenti arti e professioni: ossia coloro che svolgono in via abituale, anche se non esclusiva, in forma individuale o in forma associata, attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente; o le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all art. 18 del D.P.R. n. 600/73; o tutte le imprese ma limitatamente all anno di inizio dell attività e ai due anni successivi. D.L. 193/2016 Il D.L. 193/2016 ha introdotto con l art. 4 due disposizioni recanti misure per il recupero dell evasione: la comunicazione analitica dei dati iva e la comunicazione della liquidazione periodica iva. Comunicazione analitica dei dati iva (art. 21 del D.L. n. 78/2010) In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I contribuenti che hanno esercitato l opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015 sono esonerati dal predetto adempimento, in quanto già trasmettono gli stessi dati attraverso il sistema di interscambio. I dati da trasmettere, le specifiche, il tracciato XML e le modalità saranno stabilite con un Provvedimento direttoriale dell Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato. I dati inviati in forma analitica dovranno comprendere almeno: o i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; o la data ed il numero della fattura; o la base imponibile; o l aliquota applicata; o l imposta; o la tipologia dell operazione. Liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) I soggetti passivi IVA trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità dei dati delle fatture, bolle e variazioni, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva, restando fermi gli ordinari termini di versamento dell imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. La predetta comunicazione va presentata anche nei casi di liquidazione con eccedenza a credito.

4 Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Viene, inoltre, specificato che in caso di determinazione separata dell imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi IVA presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Anche in questo secondo adempimento le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei riepiloghi IVA, le specifiche, il tracciato XML e le modalità saranno stabilite con un Provvedimento direttoriale dell Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato. Il sistema sanzionatorio previsto In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi. La fatturazione elettronica conviene? ESERCIZIO OPZIONE Esercizio dell opzione valido per 5 anni tramite apposita funzionalità sul sito dell Agenzia delle Entrate ADEMPIMENTI OPERATIVI Comunicare all Agenzia telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle relative variazioni secondo i termini previsti BENEFICI OPERATIVI Digitalizzazione e automatizzazione del processo di emissione, trasmissione mediante SDI e conservazione delle fatture elettroniche del ciclo attivo D.lgs. 127/2015 Opzione + fatturazione elettronica tramite SdI D.L. 193/2016 Comunicazione analitica dati iva Digitalizzazione e automatizzazione del processo di ricezione mediante

5 Sistema di Interscambio, importazione nel gestionale aziendale, registrazione contabile e conservazione delle fatture elettroniche passive Il Decreto fiscale D.L. n. 193/2016 ha disposto che in relazione agli obblighi di conservazione ai fini fiscali previsti dall art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 questi si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall AE. Il contribuente dovrà comunque valutare gli obblighi di conservazione per la validità ai fini civilistici (art Cod. Civ.) e garantire l efficacia probatoria delle fatture elettroniche di cui agli articoli 2709 e 2710 del Cod. Civ. BENEFICI FISCALI Rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più rapidi e in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento IVA. La riduzione è valida solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il Decreto del Ministero dell Economia e Finanze del 4 agosto 2016, ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti Controlli fiscali effettuati da remoto, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza Fruizione di un programma di assistenza e differenziato dell Agenzia, tramite cui sono messi a disposizione del contribuente, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell IVA (solo per le

6 categorie di soggetti definiti dal DMEF 4 agosto 2016) CONFRONTO DEL STEMA SANZIONATORIO Esonero dall obbligo di registrazione delle fatture di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/72 e dell obbligo di registrazione degli acquisti di cui all art. 25 del D.P.R. n. 633/72 (solo per le categorie di soggetti definiti dal DMEF 4 agosto 2016) Abolizione dell obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi (solo per le categorie di soggetti definiti dal DMEF 4 agosto 2016) In caso di omissione della trasmissione dei dati o di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all art. 11, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre Inoltre, in tali casi vengono meno gli incentivi previsti dal D.Lgs. 127, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro il termine definito dal Provvedimento In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

7 FAQ QUESTIONI GENERALI La fatturazione elettronica verso i privati è obbligatoria? No, è una possibilità. Se si sceglie tale modalità sono previsti vantaggi sia a livello fiscale che organizzativo. Inoltre se si sceglie di aderire all opzione prevista dal D.Lgs 127/2015 si eviterà l adempimento fiscale di invio dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Come esercitare l opzione? L opzione non è automatica: va esercitata sul sito dell Agenzia delle Entrate. Per il 2017 la scadenza è prorogata al 31 marzo Cosa succede se non esercito l opzione? Si dovrà adempiere alla comunicazione analitica dati iva (CADI) senza gli incentivi e le agevolazioni previste. Le aziende possono o devono usare il Sistema di Interscambio (SdI)? Da gennaio 2017 si può usare lo SdI per scambiare fatture anche con soggetti privati. Nulla è cambiato, infatti, nel meccanismo di funzionamento rispetto alla fatturazione elettronica verso la PA, se non il formato del tracciato xml.pa. Il Sistema di Interscambio (SdI) è l unico mezzo con cui scambiare fatture elettroniche? No, non è l unico mezzo. Le disposizioni di legge prevedono l utilizzo di ftp, web service, intefacce web. Non passando però attraverso lo SdI, si perde l agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. 127/2016, pur avendo l onere di acquistare una soluzione che generi le fatture nel formato corretto e ne gestisca lo scambio con altri soggetti. Posso usare lo Sdi per trasmettere fatture elettroniche verso privati, ma senza esercitare l opzione del D.Lgs. 127/2015? Certo. In tal caso, tuttavia, i soggetti sono obbligati ad adempiere alla comunicazione analitica dei dati iva e non riceveranno in cambio alcun incentivo o semplificazione previsti dal D.Lgs Qual è il formato per la fattura elettronica? Il formato è il tracciato 1.2 dell xml.pa. Si tratta di un evoluzione del formato utilizzato per la gestione delle fatture verso la PA. La versione 1.2 del tracciato, è stata introdotta per la gestione della fatturazione verso i privati. Rimane invariato il meccanismo già attivo per le pubbliche amministrazioni, mantenendo quindi l utilizzo del codice univoco ufficio di sei caratteri al fine di instradare correttamente il file alla PA destinataria. Per gestire invece l'indirizzamento dei documenti da privato a privato, vengono introdotte due soluzioni:

8 1. Per i clienti che hanno esercitato l opzione - Utilizzo di un codice destinatario di sette caratteri che identifica il ricevente del documento, potrà essere o l effettivo destinatario della fattura o un intermediario che gestisce il documento per conto suo; 2. Per chi i clienti che non hanno esercitato l opzione - Utilizzo di un pec a cui inviare la fattura nel tracciato xml, in questo caso il codice destinatario deve essere valorizzato con codice Per i Clienti privati cui potrà comunque essere inviata una fattura attraverso SdI, qualora non dotati di PEC propria, si potrà inserire come indirizzo PEC una mail qualunque, anche non PEC oppure la PEC del mittente assicurandosi poi di mandare anche una copia in PDF della stessa a quel Cliente. Come può reagire il cliente alla ricezione della tua fattura xml.pa? Il Cliente potrebbe non voler ricevere fatture elettroniche. In questo caso: Alcuni Clienti hanno deciso di voler ricevere fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, per cui si non registrate al Network. In questo caso ti avranno fornito il proprio Codice Univoco che tu avrai inserito in fattura. Così riceveranno direttamente (o indirettamente tramite un intermediario come Zucchetti) la fattura e potranno Accettarla o Rifiutarla. Altri Clienti non vogliono ancora ricevere fatture elettroniche, ma saranno costretti a riceverla via PEC direttamente dal Sistema di Interscambio. Dovranno infatti comunicarti un indirizzo PEC che tu dovrai inserire in fattura e al quale SDI invierà una mail con allegata la tua Fattura in formato XMLPA (firmato digitalmente).

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