GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE NORSAA LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI IL VERBALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE NORSAA LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI IL VERBALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA"

Transcript

1 GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE NORSAA LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI IL VERBALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA Direttore NORSAA Dott. Giovanni Recine Medico Veterinario

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Art. 651 Codice Penale Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Note (1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. (2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia. (3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

20 Art. 651 Codice Penale Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Note (1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. (2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia. (3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

21 Art. 651 Codice Penale Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Note (1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. (2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia. (3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

22

23 Guardie Zoofile come Pubblici Ufficiali Cass. n /1996 Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la sentenza da ragione all imputato assolvendolo. la Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila, La suprema Corte ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima GUARDIA ZOOFILA = PUBBLICO UFFICIALE

24

25 OBBLIGATO IN SOLIDO Legge 689/81 - gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio Art. 6 Solidarietà Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Art. 16 Pagamento in misura ridotta E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

53 Art. 18 Ordinanza-ingiunzione Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresï disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dellíordinanza-ingiunzione può essere eseguita dallíufficio che adotta líatto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Art. 138 cod. proc. civile: Notificazione in mani proprie L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario (1) (2), presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (3).

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Grazie Discussione e Domande

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 1) Accertamento; 2) Contestazione (immediata o differita: la notifica); 3) Pagamento in misura ridotta; 4) Rapporto del funzionario o agente che ha eseguito

Dettagli

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI La norma che norma le procedure per l accertamento delle violazioni amministrative, le modalità di contestazione dell illecito nonché le successive fasi del procedimento è

Dettagli

DISCIPLINARE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate)

DISCIPLINARE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) DISCIPLINARE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) 1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell Art.30, secondo comma, della

Dettagli

22/05/2018 D.G.R.C. 623/2014 2

22/05/2018 D.G.R.C. 623/2014 2 1 D.G.R.C. 623/2014 2 COME PROCEDERE? Art. 5, D.Lvo 151/2007 Irregolarità o mancanza della documentazione 1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma

Dettagli

AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO BOZZA REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO BOZZA REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO BOZZA REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell Ente Gestore con Delibera N 2 del 13,02,2014 - Premesso che l art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI C.F. 83001170303 - P.IVA 00673160305 COMUNE DI RIVIGNANO Provincia di Udine Piazza IV Novembre, 34 tel. 0432773440 - telefax 0432775236 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE

Dettagli

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI CAPERGNANICA. Provincia di Cremona

COMUNE DI CAPERGNANICA. Provincia di Cremona COMUNE DI CAPERGNANICA Provincia di Cremona Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2007 Il Segretario Comunale CLEMENTE Dott. Giovanni Il Sindaco Cristian CHIZZOLI 1 SOMMARIO Art.

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.

Dettagli

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

FAQ - DOMANDE FREQUENTI FAQ - DOMANDE FREQUENTI Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa deve essere notificato all'interessato entro che termini? L'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che, qualora

Dettagli

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale. L. 24 novembre 1981, n. 689 (1). Modifiche al sistema penale (1/a) (1/cost) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni

Dettagli

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto

Dettagli

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 1 Oggetto del Regolamento REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03). Art. 1 Oggetto del Regolamento

Dettagli

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione

Dettagli

Comune di Castelfiorentino

Comune di Castelfiorentino REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI (Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 31/3/2004) INDICE Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1984 N. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. ART. 1

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1984 N. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. ART. 1 LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1984 N. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. (Ambito di applicazione) ART. 1 Le disposizioni previste dalla presenti legge si applicano

Dettagli

LEGGE 689/1981. Nota: La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a

LEGGE 689/1981. Nota: La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a LEGGE 689/1981 Nota: La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a suo tempo, anche modifiche alle norme in materia penale, civile, della circolazione stradale,

Dettagli

COMUNE DI CAPURSO. (Prov. di Bari) REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI CAPURSO. (Prov. di Bari) REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI CAPURSO (Prov. di Bari) REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/2012) 1 ART. 1 OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE COMUNE DI SACROFANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CASTELLARANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI approvato con deliberazione CC n.

Dettagli

REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate)

REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) 1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell Art.30, secondo comma, della

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004

Dettagli

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE

Dettagli

SERVIZIO VIGILANZA REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE

SERVIZIO VIGILANZA REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO VIGILANZA REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Premesso che la Regione Lazio ha con Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 riordinato la ripartizione tra regione ed enti locali del complesso

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMANDO POLIZIA LOCALE CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA(BS) 25063 Gardone Val Trompia via San Rocco, 9 tel: 0308913032 fax: 030832947 PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

COMUNE DI CASAPESENNA

COMUNE DI CASAPESENNA COMUNE DI CASAPESENNA Provincia di Caserta Corso Europa 13a traversa 81036 Casapesenna Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611 Centralino: tel: 081/8165611 Fax: 081/ 8165640 Sindaco: 081/8165627 Segretario

Dettagli

Allegato F2 LEGGE 689/1981

Allegato F2 LEGGE 689/1981 Allegato F2 LEGGE 689/1981 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale. CAPO I Le sanzioni amministrative SEZIONE I Principi generali Art. 1 Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato

Dettagli

Regolamento Comunale per l applicazione. delle sanzioni amministrative per. le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali

Regolamento Comunale per l applicazione. delle sanzioni amministrative per. le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali COMUNE DI MONTEGALLO (Provincia di Ascoli Piceno) Frazione Balzo Piazza Taliani n 5 63094 Montegallo (AP) Tel.0736.806122 Fax 0736.806102 P. Iva 00357070440 E mail tinfoposta@comune.montegallo.ap.it Sito

Dettagli

Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003)

Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003) COMUNE DI GABICCE MARE (Provincia di Pesaro e Urbino) Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003) INDICE Articolo 1 Oggetto

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

Indice dei quesiti di diritto Amministrativo per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario.

Indice dei quesiti di diritto Amministrativo per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario. 2200 A norma della legge 24 si può essere assoggettati a sanzioni amministrative: 2201 A norma della legge 24 le leggi che prevedono sanzioni amministrative: 2202 A norma della legge 24 può essere assoggettato

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI O ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI O ALLE ORDINANZE COMUNALI REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI O ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 25.05.2001 Modificato con deliberazione di C.C. n. 35

Dettagli

Città di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera

Dettagli

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 27 novembre 2003 In vigore

Dettagli

Comune di ROCCHETTA E CROCE Provincia di CASERTA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Comune di ROCCHETTA E CROCE Provincia di CASERTA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI Comune di ROCCHETTA E CROCE Provincia di CASERTA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 25

Dettagli

(Legge 24 novembre 1981, n. 689) Capo I. Le sanzioni amministrative. Sezione I. Principi generali. Art. 1. Principio di legalità

(Legge 24 novembre 1981, n. 689) Capo I. Le sanzioni amministrative. Sezione I. Principi generali. Art. 1. Principio di legalità (Legge 24 novembre 1981, n. 689) Capo I Le sanzioni amministrative Sezione I Principi generali Art. 1 Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di

Dettagli

-

- [IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,

Dettagli

Città di Lurate Caccivio

Città di Lurate Caccivio Città di Lurate Caccivio REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del INDICE: Art. 1

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI INDICE Art 1 Oggetto del regolamento Art 2 Applicazione delle disposizioni

Dettagli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N 15 DEL 03/07/2012.

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N 15 DEL 03/07/2012. RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N 15 DEL 03/07/2012. OGGETTO: approvazione del Regolamento per l accertamento e l irrogazione delle sanzioni amministrative. Estensore:

Dettagli

COMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo)

COMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo) COMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo) Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2017 N. 42 OGGETTO: Attività di esecuzione della L. n. 689 del 1981 recante Modifiche al sistema

Dettagli

Art. 2 (Sostituzione dell art. 7 della L.R. 47/1984) 1. L art. 7 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente: "Art. 7 Mancato pagamento 1.

Art. 2 (Sostituzione dell art. 7 della L.R. 47/1984) 1. L art. 7 della L.R. 47/1984 è sostituito dal seguente: Art. 7 Mancato pagamento 1. Consiglio Regionale Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 15/12/2003. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI I

Dettagli

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.

Dettagli

Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere)

Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere) "Art. 1. (Principio di legalita') Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre

Dettagli

*** NORMATTIVA -Export HTML ***

*** NORMATTIVA -Export HTML *** Pagina 1 di 10 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Vigente al: 11-9-2018 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 REGIONE CAMPANIA - ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE - L.R. 1/9/1993, n. 33 - Delib. G.R. n. 1407 del 12.4.2002 - GESTIONE COMMISSARIALE

Dettagli

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/ Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona

COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI I N D I C E Articolo

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O

PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n 23 del 20 agosto 2007. Approvato con delibera del Consiglio

Dettagli

Città di Giugliano in Campania

Città di Giugliano in Campania Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato

Dettagli

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99)

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99) REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99) ART. 1 CONTENUTO Le modalità applicative e procedurali per la gestione delle sanzioni amministrative

Dettagli

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. DEPENALIZZAZIONE MODIFICA LEGGE 689/1981 Capo II - Delle controversie regolate dal rito del lavoro Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie previste dall'articolo 22 della

Dettagli

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI 1 Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il

Dettagli

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 Norme per l applicazione delle sanzioni amministrative regionali. Capo I Disposizioni generali A RT. 1 Sfera di applicazione e principi generali 1. Per l applicazione

Dettagli

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa ***************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI. Approvato con

Dettagli

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.

Dettagli

COMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva

COMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI E SULLA INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ABITITATO A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento nell

Dettagli

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 8 ottobre 2018 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 22 del 19 maggio 2003

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 22 del 19 maggio 2003 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 22 del 19 maggio 2003 REGIONE CAMPANIA - ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO - L.R. 1/9/1993, n. 33 - Delib. G.R. n. 1404 del 12/4/2002 - GESTIONE COMMISSARIALE

Dettagli

Legge 689/81 - gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sezione I PRINCIPI GENERALI

Legge 689/81 - gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sezione I PRINCIPI GENERALI Legge 689/81 - gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzioni

Dettagli

(2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale. ESTRATTO DELLA L. 24 novembre 1981, n. 689 (1). Modifiche al sistema penale (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (2) La presente legge reca molteplici modificazioni al

Dettagli

Allegato alla deliberazione n 56 del 12 febbraio 2004 composto da n 6 fogli

Allegato alla deliberazione n 56 del 12 febbraio 2004 composto da n 6 fogli Allegato alla deliberazione n 56 del 12 febbraio 2004 composto da n 6 fogli AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative ( ai sensi della

Dettagli

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Capo I Le sanzioni amministrative Sezione I Principi generali A RT. 1 Principio di legalità 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative

Dettagli

Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sezione I PRINCIPI GENERALI

Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Sezione I PRINCIPI GENERALI Legge 689/81 - (stato di necessità gli articoli di interesse per il sistema sanzionatorio Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato

Dettagli

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE: Via Zizzo n.7 - TELEFONO: 095/7212796-095/525984 - FAX: 095/525277 - C.F. 93006870872 - CAP. 95027 REGOLAMENTO COMUNALE

Dettagli

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.

Dettagli

Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo

Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo Approvato con delibera A.C. n. 16 del 07/12/2017 REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Vista la legge 31 dicembre 1982, n.

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

Legge del 24 novembre 1981, n. 689 (1)

Legge del 24 novembre 1981, n. 689 (1) Legge del 24 novembre 1981, n. 689 (1) Modifiche al sistema penale (2) (3) 1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale

Dettagli

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1-31) (1) (2). Modifiche al sistema penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1-31) (1) (2). Modifiche al sistema penale (1) (2). Modifiche al sistema penale (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999,

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDICE - ART. 1 Campo di applicazione e oggetto del regolamento - ART. 2 Ufficio sanzioni amministrative - ART. 3 Pagamento in misura

Dettagli

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino

Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI COMUNITA MONTANA ALTA VALMARECCHIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI Deliberazione Consiglio Comunitario Da applicare per le

Dettagli

L. 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2). Modifiche al sistema penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2). Modifiche al sistema penale (1) (2). Modifiche al sistema penale (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. (2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999,

Dettagli

Provincia di Brindisi

Provincia di Brindisi COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Provincia di Brindisi REGOLAMENTO per l applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.

Dettagli

Pagina 1 di 85 L. 24/11/1981, n. 689 sommario Modifiche al sistema penale Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Epigrafe Premessa Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi

Dettagli

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28/06/2006)

Dettagli

Legge 24 Novembre 1981, n.689. "Modifiche al sistema penale" ordinario n.329 del 30 novembre 1981)* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale supplemento

Legge 24 Novembre 1981, n.689. Modifiche al sistema penale ordinario n.329 del 30 novembre 1981)* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale supplemento Legge 24 Novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale" ordinario n.329 del 30 novembre 1981)* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale supplemento (*) Avvertenza: sono riportate le sole disposizioni generali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE NORD LODIGIANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Articolo 1 Regolamento per l applicazione di normativa

Dettagli

REGOLAMENTI DI ALTRI ENTI

REGOLAMENTI DI ALTRI ENTI REGOLAMENTI DI ALTRI ENTI ENTE PARCO REGIONALE - ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO - Via Castelluccio n. 16-81037 Sessa Aurunca (CE) - tel. 0823-935518- Fax 0823-682947 - e-mail: roccamonfina.foce@virgilio.it

Dettagli

legge_regionale_21_1984.txt Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale [2].

legge_regionale_21_1984.txt Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale [2]. Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 28-04-1984, n. 21 [1] Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale [2]. (B.U.R. 02-05-1984, n. 55) Preambolo Art. 1 - Ambito di applicazione

Dettagli