COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 55

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1 COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 55 Riunione del 8 Giugno 2011 Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Avv. Antonio Amato - Componente PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - PALLAVO PINETO DILETTANTISTICA n.p. del Pres. p.t. - D ORAZIO BENIGNO - dirigente Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all instaurazione del giudizio, ai sensi dell art comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati: - D ORAZIO BENIGNO: A) Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT, personalmente o tramite persone del cui comportamento è direttamente responsabile, falsificato o concorso a falsificazione le firme dell atleta De Moraes Davidson Lampariello, apparentemente apposte in calce alla Ricevuta Accordo Contrattuale del 12/4/2010 ed al Mod. A datato 12/7/2010, documenti dallo stesso atleta formalmente disconosciuti all atto della loro produzione nel corso del procedimento per lo scioglimento del vincolo promosso avanti alla C.T.A. FIPAV ; B) Per aver in violazione dei medesimi principi di lealtà e correttezza, prodotto i documenti di cui sub A) nel corso del procedimento per lo scioglimento del vincolo, promosso dall atleta De Moraes Davidson Lampariello, allo scopo di comprovare l infondatezza dell azione da quello promossa per il supposto rinnovo del rapporto contrattuale in essere, nella consapevolezza della inesistenza di qualunque patto in tal senso. Contestate le aggravanti di cui alle lettere C, E, G e J dell Art. 49 Reg. Giur. 1

2 - PALL. PINETO DILETTANTISTICA: Per i fatti contestati sub A) e B) al proprio Presidente, a titolo di responsabilità indiretta ex Art. 55, n. 3, Reg. Giur.. Contestate le aggravanti di ci alle lettere C, E, G e J dell Art. 49 Reg. Giur. la Commissione Giudicante Nazionale osserva L atleta Davidson Lampariello proponeva ricorso alla Commissione tesseramento atleti di serie A per lo scioglimento del vincolo che lo legava alla società Pallavolo Pineto per la stagione sportiva , denegato in via bonaria dal sodalizio. L atleta intendeva avvalersi di quanto previsto al punto 7 del proprio contratto di prestazione sportiva che prevedeva lo svincolo dell atleta a parametro zero senza alcun altro onere a carico dell atleta ovvero della società che ne avesse acquistate le prestazioni, oltre all obbligo di restituzione gratuita del nulla osta a tempo indeterminato al giugno 2010, con previsione di penale a carico del sodalizio per il caso di rifiuto. Costituendosi in giudizio il sodalizio aveva disconosciuto l operatività della clausola appena riportata sostenendo che l atleta aveva sottoscritto in data 12 aprile 2010 una ricevuta di corrisposti mediante assegno, in acconto sulla futura stagione sportiva e che, in pari data egli aveva sottoscritto Una ricevuta-acccordo contrattaule nella quale l atleta dichiarava di aver ricevuto quale anticipo contrattuale per la stagione contrattuale accettando concordemente di rinnovare il contratto alle stesse condizioni della stagione Il sodalizio aveva, ai medesimi fini, altresì prodotto una copia del modello A per il vincolo volontario apparentemente sottoscritto dall atleta in data Poiché il Davidson de Moraes Lampariello non solo aveva contestato la veridicità dell asserzione concernente il rinnovo del contratto ma aveva altresì formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a due dei documenti prodotti ed esattamente la sottoscrizione in calce al modello A e quella in calce al documento rubricato come Ricevuta- Accordo Contrattuale, la Commissione Tesseramento, nel corso del procedimento dinanzi alla stessa svoltosi disponeva la produzione degli originali dei documenti in questione. Ad esito della produzione la commissione riteneva di non poter tenere in alcun conto la documentazione prodotta dal Pineto, rilevando la difformità ictu oculi della sottoscrizione del modulo A attribuita al Lampariello da tutte quelle pacificamente riconosciute da entrambe le parti, e, rilevando 2

3 una serie di incongruenze delle ragioni opposte dalla opponente, accoglieva il ricorso dell atleta e non senza evidenziare gli elementi di evidente leggerezza nella gestione amministrativa, gestionale e contabile dei rapporti tra le parti emergente dalla documentazione in atti, inviava il fascicolo alla Procura Federale. Quest ultima concentrando la propria attenzione sui documenti datati 12 aprile 2010 (ricevuta accordo)e 12 aprile 2010 (modulo A), dopo aver notificato il capo di incolpazione alla società Pallavolo Pineto e a colui che all epoca dei fatti presisedeva il sodalizio, l Avv. Benigno D Orazio, nel difetto di ogni attività difensiva da parte dei prevenuti, li deferiva alla CGN. Questa Commissione, effettuate le comunicazioni di rito deliberava di procedere all insaturazione del giudizio ai sensi dell art comma RG in relazione al capo di incolpazione che contestava come riportato in epigrafe, fissando la riunione delle parti per la data del 23 marzo 2011; Nella data suddetta l attuale presidente della Pallavolo Pineto, Cancelmo faceva pervenire alla commissione certificazione medica attestante l impossibilità dello stesso a comparire personalmente, unitamente ad istanza richiedente rinvio. In realtà, nonostante i due successivi rinvii delle riunioni dedicate al caso, il Cancelmo non si è presentato omettendo di inviare ogni giustificazione o scusa. Con propria ordinanza n. 10/11 questa commissione disponeva il rinvio della discussione al 13 aprile In detta ultima riunione, presente la Procura Federale nella Persona dell Avv. Giorgio Guarnaschelli, per gli incolpati si presentava il solo Avv. Benigno d Orazio il quale richiedeva, con propria istanza, consegnata in manoscritto alla Commissione che quest ultima procedesse all audizione di due testimoni, giovandosi del potere istruttorio concesso dall Art. 74 R.G. La Commissione ritenuto che, secondo l istanza solo la teste Mirella Giandomenico avrebbe potuto deporre circa le circostanze dell apposizione delle firme nonché sull esistenza, sull epoca e sull effettività della sottoscrizione di accordi contrattuali di rinnovo fra la Pallavolo Pineto ed il Davidson Lampariello, stanti la presenza della teste e la non opposizione della Procura, disponeva l audizione della predetta testimone. Con propria ordinanza n. 11/11 a chiusura della riunione la Commissione rinviava per discussione ed eventuale integrazione istruttoria al 25 maggio 2011 ore 15,30, mandando alla Segreteria della Commissione di invitare, a mezzo comunicazione raccomandata A.R., il tesserato Davidson 3

4 Lampariello a comparire alla suddetta riunione, nell'orario indicato al fine di essere ascoltato in qualità di teste sui fatti oggetto del procedimento. In data 24 maggio 2011, preceduto da varie comunicazioni per le vie brevi fra la Segreteria della Commissione ed il Lampariello, perveniva presso la Segreteria della Commissione un plico raccomandato, contenente: a) Una comunicazione manoscritta e sottoscritta di giustificazione sottoscritta dall atleta che motivava la propria impossibilità a presenziare alla riunione per necessità di rientro in Brasile per motivi familiari, come attestava con l allegazione di b) copia di un biglietto aereo acquistato in data 29 ottobre 2010 per un viaggio Ancona-Roma-Sao Paulo con il volo AZ 1130 AZ 0674 da effettuarsi in data 16 maggio 2011.; con la suddetta comunicazione, testualmente l atleta dichiarava. Confermo in ogni caso il disconoscimento della firma sul modulo Federale e su altro documento già indicato a sostegno della richiesta di scioglimento del vincolo, la seguente sottoscrizione è quella da me usualmente sempre utilizzata Seguiva la firma del Lamapariello in originale. A riprova e comparazione l atleta allegava altresì c) Copia conforme all originale del contratto 1 settembre Nel corso della riunione del 25 maggio, la procura chiedeva l applicazione delle sanzioni richieste nella misura della multa di per il sodalizio, della sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto per il Benigno D Orazio. Quest ultimo concludeva, subordinatamente all accoglimento di istanza di rinvio per ulteriori incombenti istruttori e difensivi richiesti, per il non luogo a sanzione nei confronti di entrambi gli incolpati. Con propria ordinanza n. 12/11 la Commissione considerata la particolare complessità del caso trattato che, per le reiterate istanze di rinvio degli incolpati aveva determinato la necessità di procedere in più riunioni al dibattimento disponeva la proroga dei termini ex art.18 c.3 R.G di giorni 30, riteneva il procedimento maturo per la decisione e, concedendo alle parti termine di 10 gg. per la produzione di sole memorie, si riservava di decidere, alla scadenza dei termini, ritenuta altresì l impossibilità a comparire nei suddetti termini dell atleta Lampariello, che aveva peraltro trasmesso deposizione scritta, confermando il disconoscimento delle sottoscrizioni, revocava la precedente ordinanza. L Avv. D Orazio produceva memoria difensiva nei termini. Osserva la Commissione : 4

5 Oggetto del presente procedimento sono state due scritture che la Pallavolo Pineto ha prodotto per contrastare la pretesa di uno dei propri atleti ritenuta poi legittima dalla CTA di ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa. I documenti in questione sono due : a) Una Ricevuta-Accordo datata 12 aprile 2010 b) Un modulo A di cosiddetto Vincolo volontario datato 12 luglio 2007 Entrambe le scritture, all attento esame necessitato dal reiterato disconoscimento da parte dell atleta, sono da ritenersi apocrife. Quella apposta in calce al modulo A, in particolar modo, appare, come già evidenziato dalla CTA, non solo difforme dalle altre sottoscrizioni pacificamente vergate da Lamapriello, ma anche totalmente priva delle caratteristiche di tratto che si ricavano dagli autografi dello stesso. La firma apposta in calce al documento sopra indicato sub a è stata ottenuta palesemente a ricalco dell altra sigla apposta dall atleta in calce alla ricevuta di 5.000, priva di data, ma probabilmente riferita ad un assegno di pari importo datato 25 febbraio 2010, e allegata come documento sub 2 alla memoria difensiva del sodalizio depositata dinanzi alla CTA. Non serve un esperto grafologo per rendersi conto che la sottoscrizione della ricevuta dei ha le stesse dimensioni, presenta le stesse linee dritte, gli stessi angoli e le stesse curve, persino un piccolo segmento a mezza punta di freccia, nella parte terminale destra del tratto, presentati dalla ricevuta-accordo datata 12 aprile 2010, solo che in quest ultima mancano completamente la spontaneità del gesto grafico, i tratti risultano molto più incerti, diversi sono lo spessore delle linee e la continuità del tratto: si tratta di un falso, neppure troppo abile: il falso in questione può derivare infatti o da una sovrapposizione a ricalco ovvero da una fotocopia di altra sigla successivamente calcata a copertura, infatti le due sigle di cui sopra risultano esattamente allo steso punto e nella stessa posizione del foglio A4 su cui risultano rispettivamente apposte. Notoriamente Nel ricalco si pone il foglio con la firma che si vuole imitare sul vetro di una finestra, o su lastra retroilluminata, vi si sovrappone un altro foglio e su questo, seguendo la traccia che traspare, si copia. Va da sè che questo tipo di contraffazione difficilmente può passare inosservato. Il perché è da ricercare nella sostanziale "innaturalezza" della firma i cui tratti, dovendo seguire una traccia e non essendo, quindi, spontanei, risultano tremolanti, indecisi. (Cfr. Grafologia di F. Caccetta Deve a ciò aggiungersi che in una serie,per quanto 5

6 numerosa, di sigle apposte dalla stessa mano, mai un gesto veloce e spontaneo quale quello che ad esse dà luogo può ripetersi, anche per una sola volta con identità di dimensioni, distanze, curve, punti e linee. Nel caso di specie le due sigle in questione risultano perfettamente sovrapponibili La linea difensiva adottata dagli incolpati è quella che si ricava dalla memoria depositata a chiusura del dibattimento dall Avv. D Orazio con la quale, si commenta l istruttoria dibattimentale sottolineando, in sostanza l assoluta mancanza di ogni riscontro alla supposta non veridicità del documento derivante dalla mancata procedura di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, o, quanto meno dalla circostanza che non può sovvertirsi l onere della prova a carico di chi subisce il disconoscimento di firma. Si ritiene che le osservazioni svolte, di elementare evidenza nella gravità dei fatti che ne emergono, rendano inutile ogni dissertazione su procedure riservate al processo civile svolto in sede giudiziaria secondo uno schema ben più complesso ed articolato, quali la verificazione della scrittura disconosciuta e la querela di falso, ma si ritiene che anche il richiamo all onere della prova a carico di chi subisce il disconoscimento di firma (con tale indicazione si suppone voglia indicarsi la parte che della scrittura intende servirsi) non colga affatto nel segno. Il disconoscimento cd. di autenticità disciplinato dagli artt. 214 e 216 c.p.c. ha per oggetto la verità e genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta: chi compie tale contestazione eccepisce l inutilizzabilità dell originale, negando di aver formato il documento prodotto o di averlo sottoscritto. E la parte che intende valersi della scrittura che, nel giudizio civile, ha l onere di chiederne la verificazione proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando scritture che possono servire di comparazione, non il contrario. Per di più, Nel procedimento di verificazione di scrittura privata il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al processo senza essere vincolato in relazione ad essi ad alcuna graduatoria e non è tenuto a disporre la consulenza tecnica grafologica quando la domanda di verificazione possa essere decisa alla stregua della documentazione in atti. Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2008, n Il procedimento disciplinare sportivo ai sensi del R.G. Fipav, come del resto riconosciuto dallo stesso incolpato deve necessariamente essere improntato a criteri di semplificazione ed effettività, attenendo 6

7 principalmente, a valutazioni sui comportamenti dei tesserati alla luce dei valori etico-sportivi che debbono informarne la condotta. Ebbene, sulla base di valutazioni condotte anche con un occhio all esperienza professionale dei componenti la Commissione e quindi sulla base di quello che la Giurisprudenza dei Tribunali definisce come dato di comune esperienza, non pare possa sussistere alcun dubbio in ordine alla circostanza che il sodalizio incolpato ha tentato di vanificare l azione del proprio tesserato dinanzi alla CTA mediante la produzione di documenti alterati tendenti a proporre una realtà artefattamente contraria a quella emergente da precisi impegni contrattuali assunti nella precedente stagione sportiva. Sino alla memoria conclusiva da ultimo presentata gli incolpati hanno proseguito nel tentativo di avvalorare la circostanza che il Lampariello abbia sottoscritto, o, comunque, abbia promesso di sottoscrivere un accordo modificativo dell originario contratto di prestazione sportiva 1 settembre Sul punto, tuttavia, l unica teste in grado di deporre non è stata in grado di riferire alcunché in merito alla circostanza che sia stato il Lampariello ad apporre le sottoscrizioni in calce ai documenti contestati, riferendo solo in modo vago sul fatto che vi fossero state intese verbali fra il Lampariello e il Presidente per un non meglio precisato contratto (la teste sul punto sovrappone la propria presenza nell aprile 2010 presso la sede a quella precedente del 2008, comunque escludendo sia nell uno che nell altro caso di aver assistito ad alcuna sottoscrizione). Anche le allegazioni poste in via deduttiva nella memoria degli incolpati a proposito del fatto che la sottoscrizione della ricevuta del 12 aprile 2010 sia stata resa a conferma degli accordi contrattuali non conferma assolutamente - pur volendosi escludere che la formuletta sia stata aggiunta ex post- che gli accordi siano quelli asseritamene successivi (rinnovo) piuttosto che l originaria pattuizione contrattuale. Né l ulteriore erogazione dell importo di appare in contrasto con la ricevuta di cui si attribuisce la data del 25 febbraio 2010 rilasciata, per vero a saldo di ogni spettanza, ma con l ulteriore pattuizione relativa alla promessa della società di erogare somme aggiuntive rispetto a quanto ad oggi erogato a saldo all esito dell ulteriore andamento stagionale. Potrebbero essere questi, oltretutto, gli accordi contrattuali confermati in calce alla fotocopia dell assegno da A questo punto la notazione della CTA a proposito degli elementi di evidente leggerezza nella gestione amministrativa, gestionale e contabile dei rapporti tra le parti, assume una ben precisa valenza anche ai fini della valutazione del mancato rispetto dei doveri di lealtà e probità da parte degli incolpati, violazione che la Commissione ritiene pienamente 7

8 sussistere nel caso di specie, anche in ordine alle aggravanti così come contestate P.Q.M. La CGN dispone applicarsi la sanzione della multa di per il sodalizio Pallavolo Pineto Dilettantistica nella persona del Presidente p.t., della sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto per il Benigno D Orazio. Il Presidente Avv. Costanza Acciai Roma, 21 giugno

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