FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 6

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1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 6 Riunione del 25 luglio 2018 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Antonio Mennuni Componente (estensore) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - BALZANO VINCENZO - ENERGY BREMAS ASD in persona del legale rappresentante pro tempore Con atto di deferimento pervenuto in data , la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - BALZANO VINCENZO: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV, 19 RAT, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nell accreditarsi come soggetto autorizzato all uso del defibrillatore, prodotto, tramite visualizzazione su smartphone, all arbitro dell incontro del Campionato 3/D U16/F del 25/3/2018 Energym Brema /Aurora Blu Team, il relativo certificato abilitativo n. TV2197 portante la data del 15/9/2017, palesemente alterata, risultando nel documento cartaceo prodotto al Giudice Sportivo Territoriale competente quella diversa del 19/12/2015, volendo così sottrarsi al rispetto della normativa che impone l obbligo biennale del retraining. Contestate la recidiva e le aggravanti di cui alle lettere A, J dell art. 102 Reg. Giur. 1

2 - ENERGYM BREMAS: A titolo di responsabilità indiretta, ex Art. 76 Reg. Giur., per il comportamento di rilevanza disciplinare contestato sub A) al proprio Presidente, Balzano Vincenzo. Il Tribunale deliberava dunque di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l udienza dell 11 luglio 2018 nella quale, previa sospensione dei termini, veniva disposto un rinvio su istanza del sig. Vincenzo Balzano, impossibilitato a comparire; con la medesima ordinanza il Tribunale, ritenutane l opportunità, disponeva procedersi all acquisizione di ulteriori informazioni dal direttore di gara sig.ra Francesca Callegari. Alla successiva udienza del 25 luglio 2018 compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l applicazione di idonee sanzioni a carico di entrambi gli incolpati; compariva altresì il sig. Vincenzo Balzano in proprio e nella qualità. IL TRIBUNALE FEDERALE esaminata la documentazione acquisita; udita la relazione della Procura e le richieste della stessa: preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati; acquisite informazioni aggiuntive dal direttore di gara, al termine dell udienza dava lettura del dispositivo riportato in calce, a corredo del quale OSSERVA Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione mail del , con il quale il GST di Treviso, sig. Jacopo Stefani, portava all attenzione della Procura quanto verificatosi in occasione della gara n. 3659, svoltasi in data tra la TEXA BREMAS e la AURORA BLU TEAM (Terza Div. F. U16), così come evidenziato nel referto del Direttore di Gara, Sig.ra Francesca Carnevali; referto che veniva trasmesso alla Procura unitamente alla sopradetta comunicazione del GST e dal quale emergeva che il sig. Vincenzo Balzano, in qualità di addetto 2

3 all uso del defibrillatore, anziché esibire all arbitro il certificato di abilitazione all uso del macchinario, ne mostrava al medesimo una foto tramite smartphone dalla quale il direttore di gara estrapolava il numero del certificato (TV 2197 P) e la data del rilascio (15/09/2017), riportando entrambi i dati nel referto nel quale, peraltro, veniva riferito altresì del rifiuto del Balzano a consentire che del certificato venisse acquisita prova fotografica. Acquisito tale referto, il GST di Treviso sospendeva l omologa della gara (successivamente omologata) e provvedeva a richiedere al sodalizio Energym Bremas di esibire il certificato di abilitazione all uso del defibrillatore rilasciato al sig. Balzano; certificato che effettivamente veniva esibito e dal quale si aveva conferma del numero riportato nel referto, ma non anche della data di rilascio che risultava risalire al Nella comunicazione inoltrata alla Procura, il GST riferisce anche di aver avuto conferma del fatto storico da altro tesserato, sig. Vincenzo Bruno (designatore arbitri Comitato Treviso), il quale avrebbe assistito all esibizione della foto contenuta nello smartphone, rilevato de visu la data di rilascio del certificato al e chiesto anche lui di scattare una foto della foto, ricevendone però un netto rifiuto da parte del Balzano. Sempre nella comunicazione del GST si riferisce di altri due arbitri, di cui non vengono forniti i nominativi, i quali letto il provvedimento di omologazione della gara dichiaravano come fosse stato loro esibito un certificato intestato a BALZANO VINCENZO aggiornato alla gara che gli stessi stavano andando ad arbitrare. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva, a firma dell Avv. Riccardo Scarabel, nella quale contestavano la legittimità dell operato del Direttore di Gara il quale non aveva accettato quali addetti al defibrillatore altri nominativi indicati dal sodalizio, preferendo che tale incarico venisse espletato dal Balzano, nonostante il certificato in possesso del medesimo risultasse scaduto e non si fosse ancora provveduto all aggiornamento biennale. Sostanzialmente ed implicitamente, nella memoria si nega la circostanza storica riferita dal direttore di gara, consistente nel fatto che il certificato esibito tramite smartphone recasse quale data di rilascio quella del e che al momento 3

4 fosse pertanto valido ed in corso (andando a scadere il , salvo tempestivo aggiornamento). Dando per scontata la buona fede del direttore di gara, nella memoria difensiva degli incolpati si adombra la possibilità che il medesimo potesse aver scambiato la data di richiesta di aggiornamento, inoltrata con mail del , con quella di rilascio del certificato. Le deduzioni difensive degli incolpati appaiono prive di pregio e, soprattutto, non sono idonee ad inficiare le chiare ed inequivocabili risultanze del referto di gara, costituente fonte privilegiata di prova. Alla luce del possibile fraintendimento adombrato dalla difesa degli incolpati, questo Tribunale pur consapevole della forza ed efficacia probatoria attribuibile al referto ha ritenuto opportuno acquisire maggiori informazioni dal direttore di gara chiedendo al medesimo, a mezzo mail, di confermare quanto riportato in referto ed in particolare di specificare se oltre alla foto del certificato, gli fosse stata mostrata anche quella della mail contenente la richiesta di aggiornamento. La risposta avuta dal direttore di gara non lascia spazio a dubbi di sorta, laddove il medesimo ha riferito che gli è stato mostrato un solo documento tramite smartphone e che non gli è stata documentata e neanche menzionata a voce la presenza di un ulteriore mail. Risulta pertanto accertato che il certificato mostrato tramite smartphone al direttore di gara recasse una data di rilascio diversa da quella riportata sulla copia cartacea esibita al GST di Treviso ed acquisita agli atti del presente procedimento. Tale circostanza assorbe qualsiasi ulteriore eccezione. Quanto invece rilevato dalla difesa in ordine al presunto rifiuto da parte del direttore di gara di servirsi di altri addetti all uso del defibrillatore, a prescindere dalla fondatezza dell assunto, risulta chiaramente ultroneo, atteso che oggetto del presente procedimento non è la presenza o meno di un soggetto idoneo ad espletare tale mansione, né tanto meno la regolarità della gara, quanto piuttosto il comportamento del dirigente incolpato, reo di aver mostrato un documento difforme dall originale e dall aver indotto in errore il direttore di gara, così violando in modo palese e conclamato le norme citate nel capo di incolpazione. Comportamento di cui si ritiene acquisita agli atti prova certa e rigorosa. 4

5 Quanto al sodalizio incolpato, la responsabilità del medesimo discende ex art. 76 Reg. Giur. dagli stessi fatti attribuiti al proprio tesserato ed è pertanto meritevole di adeguata sanzione. In merito all entità delle sanzioni, ritenuta la gravità dell illecito e la sussistenza delle aggravanti contestate, il Tribunale ritiene che le stesse vadano quantificate come indicato in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale, delibera di infliggere: a carico del tesserato Vincenzo Balzano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque); a carico del sodalizio Energym Bremas ASD, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione della multa di 500,00 (cinquecento/00). F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi Affisso il

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