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1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.15 Riunione del 22 Novembre PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - LOTRONTO ANTONIO - BITTO PAOLO - LO DUCA MAURIZIO - BOMBARA ROBERTO - SORACI MAURO IL TRIBUNALE FEDERALE Composto da - Avv. Massimo Rosi Presidente - Avv. Antonio Amato Vicepresidente - Avv. Massimo Argirò Componente nel procedimento disciplinare a carico di A) LOTRONTO ANTONIO, BITTO PAOLO, LO DUCA MAURIZIO, BOMBARA ROBERTO, SORACI MAURO: per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1,5 e 20 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV-Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, all epoca dei fatti, di Presidente, il primo e Consiglieri, gli altri, del CT FIPAV di Messina, concorso all approvazione, in data 26/1/2017, di un Bilancio Consuntivo 2016 non rispondente alla reale situazione economicofinanziaria del Comitato, omettendo o alterando tanto poste attive quanto passive, non evidenziatosi correttamente, tra l altro, crediti verso società e debiti verso arbitri ed, al contrario, evidenziandosi disponibilità liquide inesistenti; con grave pregiudizio per la Federazione che tale bilancio ha inserito nel proprio Stato Patrimoniale 2016, risultato così falsato. B) LOTRONTO ANTONIO, BITTO PAOLO, LO DUCA MAURIZIO, BOMBARA ROBERTO, SORACI MAURO: Per aver, in violazione delle stesse norme di cui al capo A di incolpazione che precede, attestato falsamente nel verbale di approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 del CT FIPAV di Messina l esistenza della obbligatoria relazione del Revisore dei Conti Territoriale con il relativo parere favorevole. C) LOTRONTO ANTONIO: per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza di cui agli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1,5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, nella sua 1

2 qualità, all epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Messina, omesso di comunicare agli Organi Centrali della Federazione l avvenuto pignoramento, nell anno 2015, di un conto corrente bancario intestato al Comitato ad opera della Soc. Riscossione Sicilia, che agiva per un debito erariale personale del Lotronto, omettendo, inoltre, di ripristinare con immediatezza la consistenza patrimoniale del Comitato da lui presieduto, determinando così un deficit di cassa, che si ripercuoteva sulla corretta gestione del Comitato stesso, occultato poi nel Bilancio Consuntivo 2016 ponendo la relativa somma tra le disponibilità liquide. Contestate per tutti le aggravanti di cui alle lettere A-C-J dell Art. 102 Reg. Giur. Ricevuto l atto di deferimento il Tribunale convocava le parti per l udienza di discussione del 22 Novembre Alla stessa erano presenti il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, il tesserato ANTONIO LOTRONTO assistito dall Avv. Cristiano Novazio, i sigg.ri LO DUCA MAURIZIO, BOMBARA ROBERTO, SORACI MAURO assistiti dall Avv. Emilio Fragale, quest ultimo difensore anche del Bitto Paolo, non presente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il procuratore federale illustrava l atto di deferimento accentrando la discussione sulla contestata non veridicità dei dati del bilancio, sul blocco del conto del Comitato per un debito personale del Presidente e sulla documentazione a corredo del bilancio. Concludeva quindi con la richiesta di sospensione del tesserato Lotronto per mesi 24 e per mesi 18 ad ognuno degli altri incolpati. La difesa del Lotronto nel riportarsi alla propria memoria e chiedendo il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito, evidenziava come nel redigere il bilancio il Presidente deve attenersi ai principi di cui all art c.c. così come richiamato dall art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV. Per tali motivi l atto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria... tanto che nello stesso si debbono iscrivere i crediti che possiedono il requisito della certezza, della liquidità e dell esigibilità. Veniva quindi giustificata la mancata precisione del bilancio consuntivo 2016 con il fatto che alla data di approvazione dello stesso il Presidente non era in grado di verificare l esatta consistenza dei crediti verso società e dei debiti verso arbitri, per il sistema di gestione degli incassi affidato a Poste Italiane che comunica con ritardo gli avvenuti versamenti. Il comportamento del Lotronto doveva quindi ritenersi legittimo poiché lo stesso in totale buona fede avrebbe optato, previamente informando la FIPAV, di non iscrivere alcuni crediti e alcuni debiti in quanto non ancora determinati nel loro preciso ammontare, proprio allo scopo di rispettare le disposizioni regolamentari ed evitare di redigere un bilancio presunto (con iscritte poste incerte) che non 2

3 sarebbe stato corrispondente alla reale situazione economico-finanziaria del Comitato. Rilevava altresì la difesa che il Presidente del Comitato è responsabile di una corretta predisposizione dei documenti richiesti dal Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV; dipendendo però i comitati dalla Federazione, l art. 20 comma 3 Reg Amministrazione e contabilità-strutture territoriali, assegna al Segretario Generale il compito di operare in via sostitutiva per ovviare ad eventuali problematiche insorte. Sulla contestazione relativa all aver falsamente attestato l esistenza della relazione del Revisore dei Conti Territoriale e del suo parere favorevole, la difesa ritiene la stessa smentita dai fatti, in quanto la relazione del Revisore dei Conti ed il suo parere favorevole sono stati redatti e sottoscritti in data Sull ultimo capo d accusa infine, il dott. Lotronto si difende ritenendosi non responsabile di un clamoroso errore della Riscossione Sicilia che, male interpretando il ruolo e le responsabilità del Lotronto e del Comitato, ha colpito indebitamente i conti del Comitato medesimo e quindi della FIPAV. L infondatezza dell'azione della Riscossione Sicilia sarebbe a posteriori stata accertata dall autorità giudiziaria mentre l azione dell incolpato, che sarebbe andato ben oltre i propri obblighi e doveri provvedendo a versare personalmente importi - non dovuti - sul conto corrente del Comitato per non causare ripercussioni sui conti del Comitato, sarebbe da premiare e non da punire. Negava altresì la difesa che il Lotronto avesse omesso di comunicare l azione di Riscossione Sicilia agli organi centrali della FIPAV, poiché la notizia del blocco del conto - trattandosi di conti gestiti a livello centrale - era stata fornita dal Segretario Generale. Sull ultimo punto relativo alla classificazione degli anticipi effettuati dal Lotronto come disponibilità liquide, si rilevava come l atto dovesse essere visto come ulteriore indice dell assoluta buona fede del tesserato che non ha in alcun modo agito in contrasto ai principi espressi nelle carte federali. L Avv. Fragale, difensore dei consiglieri, chiedeva non applicarsi alcuna sanzione agli stessi. A dire della difesa infatti, gli incolpati non avrebbero violato i principi di lealtà e correttezza né avrebbero attestato dati non veritieri. Ciò era provato documentalmente dal contenuto del verbale del consiglio provinciale del 26 gennaio dopo la relazione di sintesi introduttiva del Presidente nel quale espressamente si legge il consiglio approva in considerazione di quanto esposto dal Presidente, invitandolo a definire puntualmente la situazione crediti-debiti da esporre nel passaggio di consegne con il nuovo consiglio neo eletto, verbale da porre in relazione con la mail del 18 gennaio 2017 scambiate tra la segreteria FIPAV di Messina e Lotronto Antonio nella quale la segreteria affermava che non sarebbe stata in grado di avere il dato completo, per quanto riguarda la situazione creditoria. 3

4 Rilevava inoltre la difesa che il capo di imputazione sub. B) risultava enucleato sulla base di una carenza di materiale allegazione non rimproverabile ai consiglieri. Infatti al momento dell approvazione del bilancio consuntivo 2016 era già pervenuta la relazione del revisore territoriale. Concludeva nell errore in cui sarebbe incorsa la procura nel ravvisare la responsabilità dei consiglieri sulla prova documentale unita alla memoria difensiva e precisamente il verbale del 26 Gennaio 2016, come un doppio verbale mentre il primo non era altro che la cosiddetta scheda tecnica che ben si distingue dal verbale assembleare. In ogni caso, ciò che storicamente sarebbe avvenuto ( cioè la convocazione e la tenuta dell assemblea, la redazione del verbale assembleare, il contenuto deliberativo alla luce del parere reso in pari data dal Revisore dei Conti del comitato territoriale) non può essere minato e/o contestato e/o smentito dalla trasmissione della sola cosiddetta scheda tecnica, in quanto gli adempimenti formali relativi alle fasi successive (trasmissione agli organi federali superiori) non atterrebbero alla responsabilità né del consiglio né di alcun consigliere, in quanto trattasi di adempimenti formali curati direttamente dal Presidente e/o dagli uffici di segreteria. Nel merito la difesa confermava che i consiglieri, in sede assembleare per responsabilità avevano approvato il bilancio, senza sottacere le criticità di dati insufficienti e ciò per non creare problemi alla celebrazione delle elezioni territoriali che avevano comportato al gennaio del 2017 l anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 25 febbraio. All esito della discussione il Tribunale si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta agli atti del Tribunale fondata la contestazione proposta nei confronti del sig. Antonio Lotronto in merito al capo A dell incolpazione. Nel verbale dell assemblea con data 26 Gennaio 2016, prodotto anche dalla difesa, risulta che il Presidente del Comitato Provinciale di Messina sul punto relativo all approvazione del bilancio, ha affermato come alla data di confezionamento del documento, non fosse stata ancora trasmessa dall Ufficio di segreteria del Comitato la situazione debitoria nei confronti degli arbitri poiché erano in corso le verifiche sulle richieste presentate. In relazione a tale riserva però, il consulente dott. Vincenzo Marranzini, incaricato dalla FIPAV a svolgere attività di auditing sulla situazione contabile del Comitato Provinciale di Messina, nel suo elaborato finale attesta che la riserva non poteva intendersi esaustiva poiché parte delle voci di debito (rimborso commissioni, spese di pulizia, segreteria, ecc.) erano spese fisse che il CP sostiene mensilmente e quindi la loro rilevazione sarebbe stata di facile imputazione. Nonostante ciò neanche tali spese risultano indicate nel bilancio rendendo quindi lo stesso non veritiero. Nella stessa relazione il consulente evidenziava come non si potesse risalire alla natura dei crediti alla data del 10/03/2017 allorquando è avvenuto il passaggio di 4

5 consegne; riferisce comunque il consulente che parte degli stessi dovesse riferirsi alla competenza dell anno 2016 poiché tali crediti erano costituiti in buona parte da incassi per quote di iscrizione avvenute nell anno 2016 che, risultavano invece indicate per il periodo 01/01/ /03/2017. Anche per tale aspetto il bilancio non risultava correttamente redatto. Dal punto di vista patrimoniale il dott. Marranzini, nella prima parte della relazione datata 10 Maggio 2017 e costituente parte integrante di quella finale del 21 Giugno 2017, rilevava come alla data del 31/12/2016 il comitato avesse un debito nei confronti degli arbitri non rilevato però nella situazione patrimoniale che per tale voce nulla indicava. La difesa ha tentato di giustificare la mancata indicazione dell attivo, con il ritardo delle Poste Italiane nel comunicare le motivazioni degli accrediti indicando un tempo, poco credibile e non provato, di circa tre mesi; anche se si volesse accogliere la non provata né creduta giustificazione, si rileva come almeno una parte dei rimborsi per l anno 2016 avrebbe dovuto accertarsi con l obbligo quindi della loro indicazione. Va infine esaminata la posta in bilancio nei crediti della sezione Banche indicata come Riscossione Sicilia. Tale errata indicazione era stata già evidenziata dall Amministrazione territoriale FIPAV con mail del 15/09/2016 e 17 Novembre 2016 poiché veniva indicato come credito un importo che invece non era disponibile poiché oggetto di vincolo giudiziario per un debito personale del Lotronto. Tale errata indicazione ha portato quindi ad un bilancio non veritiero non essendo rispondente alla reale situazione il calcolo dei debiti e dei crediti. Dalla relazione del Marranzini risulta infine la prova di anticipazioni del Lotronto a seguito di versamenti di quest ultimo con bonifici e contanti, senza però alcuna descrizione della causale e con la mancanza quindi di un elemento certo di identificazione ed imputazione. Ad ammettere quanto fosse approssimato il bilancio redatto è lo stesso incolpato che nel verbale del 26 Gennaio 2017 fa trascrivere come la mancanza di dati contabili non forniti dalla segreteria, non avevano permesso di quantificare i debiti ed i crediti. Non è certo questa la soluzione per la redazione di un bilancio che non poteva quindi certo definirsi veritiero per la mancanza di dati oggettivi la cui responsabilità non può certo essere addebitata ad una segreteria. Anche la contestazione di cui al capo B risulta provata poiché la obbligatoria relazione del revisore dei conti, non risulta fra i documenti inviati alla FIPAV insieme al verbale di assemblea. La responsabilità piena per quanto contestato al capo A ed al capo B è certamente del Presidente del Comitato che ha redatto il bilancio illustrato ai consiglieri. La responsabilità di questi ultimi sussiste per aver gli stessi concorso all approvazione 5

6 del bilancio ma, come già riscontrato dalla Procura Federale, la loro infrazione è di minor gravità essendo stati coinvolti nell azione dalla relazione del presidente. Non risulta invece prova di quanto contestato con il capo C sulla mancata comunicazione dell esistenza di un vincolo sul conto del Comitato, poiché agli atti vi è la prova di tale conoscenza, desumibile anche dalla titolarità del conto in capo al Presidente della Federazione. L aver indicato invece come disponibile, per quanto sopra detto, la somma oggetto invece di vincolo, ha comportato la non rispondenza del bilancio alla situazione reale con ogni conseguenza anche sul bilancio della FIPAV. Non è certo compito di questo giudice accertare la rispondenza del documento contabile ma alla luce della relazione del dott. Marranzini e da una semplice lettura del bilancio, emerge la sua non rispondenza a quanto previsto dal regolamento Amministrazione e contabilità FIPAV. Le mancanze nel bilancio, l approssimazione nella sua redazione ed il conseguente danno per il bilancio Federale, integrano le previsioni di cui agli art Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché la violazione degli Artt. 1,5 e 20 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV-Strutture Territoriali per tutti gli incolpati, anche se la sanzione, come in dispositivo, è stata valutata per le diverse implicazioni e ruoli dei soggetti nella vicenda. Per quanto riguarda la contestata aggravante, per quanto sopra esposto, appare corretta la previsione delle sole lettere A e C dell art. 102 reg. Giurisdizionale, a carico del solo Lotronto. PQM Delibera di sanzionare il tesserato Lotronto Antonio con la sospensione da ogni attività federale per mesi 20 ed i tesserati Bitto Paolo, Lo Duca Maurizio, Bombara Roberto e Soraci Mauro con la sospensione da ogni attività federale per mesi due ciascuno. Roma 28 Novembre 2017 F.to ILPRESIDENTE Avv. Massimo Rosi 6

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