Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini

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1 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini Associazione Archirì PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA CON NOTE SULLA GESTIONE SEPARATA INPS SEMINARIO DI STUDIO PER L AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO EcoArea 22 maggio 2014 Relatore: Arch. Massimiliano Sirotti Architetto Delegato Inarcassa per la Provincia di Rimini INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO > LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA > I CONTRIBUTI > LE CONVENZIONI >

2 INARCASSA NEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO > Le leggi istitutive della previdenza italiana si collocano fra fine 1800 e inizi 1900, fino alla metà del 1900 prevale il modello delle assicurazioni sociali L art. 38 della Costituzione repubblicana enuncia che a tutti i lavoratori siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia : la previdenza sociale diviene un diritto costituzionale; 1952 (L. 218/1952) passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione (la svalutazione post bellica aveva reso il sistema insostenibile); 1958 con la Legge n. 179 è istituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti (C.N.P.A.I.A.), Ente Pubblico a cui possono iscriversi tutti gli architetti ed ingegneri ammessi all esercizio della libera professione, compresi i dipendenti; gli iscritti versano un contributo individuale in misura fissa; passaggio dal metodo di calcolo contributivo a quello retributivo (L. 153/1969), sull onda dell euforia della crescita Italiana, si introducono la pensione sociale e l integrazione al trattamento minimo; 1971 la Legge n esclude l iscrizione di dipendenti e di esercenti altra attività, dal 1972 l ente assume il nome di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (C.N.P.A.I.A.L.P.); 1981 la C.N.P.A.I.A.L.P. sostituisce al contributo fisso individuale il versamento di contributi calcolati in misura percentuale sul reddito e sul volume d affari; 1992 sull onda di una drammatica emergenza finanziaria per il sistema paese e di fortissime pressioni sul cambio della lira, prende avvio un lungo processo di riforma della previdenza che durerà 20 anni. Con il varo in campo previdenziale della c.d. Riforma Amato, D.Lgs. 503/1992, vengono prese drastiche misure di riequilibrio dei conti pubblici. Con la Legge 537/93 e con il D.Lgs. 509/94, la C.N.P.A.I.A.L.P. diviene Associazione con personalità di diritto privato e assume la denominazione di INARCASSA La Riforma Dini, legge 335/95, avvia la transizione al metodo contributivo e introduce una netta distinzione tra 2 categorie di lavoratori: - i dipendenti e alcune categorie di lavoratori autonomi (assicurati presso gli Enti Pubblici); - i liberi professionisti(assicurati presso le Casse); negli anni successivi, seguono: Riforma Prodi, legge 449 del 27/12/1997; Riforma Maroni, legge delega 243 del 23/08/2004; Legge sul welfare, legge 247 del 24/12/2007; ed in particolare la Legge Finanziaria 2007, che impone alle Casse di previdenza privatizzate un saldo totale positivo a 30 anni; la riforma di Inarcassa, in vigore dal 2010, interviene prevalentemente sulle aliquote dei contributi ed apporta modeste variazioni alle prestazioni erogate; per poi proseguire con: Legge 102/2009 art. 22-ter comma 1 e 2;

3 Legge 122/2010 (di conversione D.L. 78/2010); D.L. 98/2011, c.d. manovra estiva; D.L. 138/2011, c.d. manovra di ferragosto; fino alla Riforma Fornero del 2011 (D.L. 201/2011) che impone alle Casse di previdenza privatizzate la sostenibilità previdenziale a 50 anni, completando di fatto il passaggio al metodo contributivo. D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 Salva Italia Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Art In considerazione dell esigenza di assicurare l equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull applicazione del prorata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell 1 per cento. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo la riforma di Inarcassa, con l adozione del nuovo Regolamento Generale di Previdenza in vigore dal 2013, mantiene sostanzialmente inalterate le aliquote di contribuzione già programmate e introduce il pro-rata (retributivo/contributivo) nel calcolo delle pensioni. > EVOLUZIONE DELLA CASSA INGEGNERI E ARCHITETTI C.N.P.A.I.A. 1958>1971 Gli iscritti nel 1960 sono oltre ( liberi professionisti, dipendenti e ultra 65enni pensionabili ) e crescono progressivamente fino a circa unità nel C.N.P.A.I.A.L.P. 1972>1994 A seguito delle nuove norme sull iscrivibilità, nel 1972, gli associati scendono a e riprendono a crescere fino a nel Inarcassa 1995> In meno di venti anni il numero degli associati passa dai del 1995 ai stimati per il 2014: ingegneri (u , d ), architetti (u , d ).

4 > RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI L attività di Inarcassa ed il suo rapporto con gli associati sono regolati dalle norme di legge vigenti, dalle norme di statuto (Nuovo Statuto), e dai regolamenti: Regolamento Generale di Previdenza (RGP) e regolamenti specifici per materia. Tutte le norme di interesse sono integralmente consultabili e scaricabili dal sito Per favorire la massima comunicazione tra l associazione e i suoi associati, le informazioni su Inarcassa e sulla posizione di ciascun iscritto possono essere ottenute attraverso il Call center e il Sito Web dell Associazione, in particolare tramite la sezione Inarcassa On line che dà accesso a numerosi servizi. RECAPITI CONTATTI E STRUMENTI DI INFORMAZIONE E SERVIZIO SEDE INARCASSA via Salaria n Roma INDIRIZZO PEC protocollo@pec.inarcassa.org CENTRALINO Le informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulle singole pratiche, possono essere richieste attraverso tre diversi strumenti: CALL CENTER INARCASSA RISPONDE tramite Inarcassa On Line INARCASSA RICEVE tramite Inarcassa On Line Altri recapiti utili: DIREZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI fax per iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi e inabilità temporanea NUMERO VERDE per M.AV. e pagamenti con bonifico SITO WEB Il sito si compone di due livelli di accesso: area pubblica e Inarcassa On Line, area riservata accessibile tramite Codice PIN e Password da iscritti, non iscritti e pensionati. Oltre alla normativa di riferimento (Statuto, Regolamenti ecc.), dall area pubblica è possibile consultare e scaricare: INARCASSA NEWS Newsletter mensile on line, inviata anche per agli associati che la richiedono INARCASSA WELFARE E PROFESSIONE Trimestrale diffuso on line in versione telematica, spedito in stampa su richiesta Dall area pubblica è inoltre possibile scaricare i moduli per rapportarsi con Inarcassa. Da Inarcassa On Line è possibile accedere ai servizi: INAR-BOX "casella postale" per la corrispondenza in formato elettronico spedita da Inarcassa (esclusa quella in via raccomandata e quella per le pratiche avviate dai professionisti agli uffici). PENSIONE PRONTA CUD E CEDOLINO ELETTRONICO ON LINE PER I PENSIONATI

5 PRESTITO D'ONORE FINANZIAMENTO ON LINE IN CONTO INTERESSI BOLLETTINI ON LINE* RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VERSAMENTI* RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (non per le società) CONTO CORRENTE ON LINE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO FINANZIAMENTI IN CONVENZIONE con BANCA POPOLARE DI SONDRIO Da Inarcassa On Line è possibile effettuare: VARIAZIONI ANAGRAFICHE (accessibile anche dai professionisti non iscritti) CONSULTAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO E DELLA POSIZIONE PERSONALE* DICHIARAZIONE TELEMATICA (per i professionisti e per le società)* RICHIESTA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ON LINE CON INARCASSA CARD SIMULAZIONI DI CALCOLO PENSIONE SIMULAZIONI DI CALCOLO DELL ONERE DI RISCATTO 4 Ed è inoltre possibile accedere a: INARCOMMUNITY social network mirato ad aumentare la visibilità degli Ingegneri e degli Architetti, creare nuove opportunità di lavoro e accrescere il know how professionale. Nel rapporto coi propri associati, Inarcassa si impegna con la Carta dei Servizi al rispetto di precisi standard qualitativi. Carta dei Servizi 2012: PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO UFFICIO DI RIFERIMENTO TEMPI MASSIMI DI EVASIONE METODO DI CALCOLO ISCRIZIONE Ufficio Iscrizioni 30 GG per il 90% data domanda data chiusura processo COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE CANCELLAZIONE CORRISPONDENZA GENERALE ISCRIZIONI LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI SENSIBILI (1) LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI TRADIZIONALI (2) Ufficio Iscrizioni 7 GG per il 90% data GIUNTA data notifica Ufficio Iscrizioni e Ufficio Posizioni Previdenziali 30 GG per il 90% data domanda data notifica Ufficio Iscrizioni 30 GG per il 90% data domanda data risposta Ufficio Ciclo Passivo Ufficio Ciclo Passivo 60 GG per il 90% data domanda data delibera 60 GG per il 90% data domanda data delibera PERCENTILE 95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg. 95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg. 95% entro 120 gg. 99% entro 150 gg.

6 PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO CORRISPONDENZA GENERALE PRESTAZIONI INVIO DEL CEDOLINO AI PENSIONATI INDENNITA MATERNITA COMUNICAZIONE DEL PENSIONAMENTO O DELL INDENNITÀ DI MATERNITA PAGAMENTO PENSIONE E INDENNITA DI MATERNITA SUSSIDI MUTUI DICHIARAZIONI TELEMATICHE CERTIFICATO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (PROFESSIONISTI E SOCIETA ) CORRISPONDENZA GENERALE CONTRIBUTI INVIO CERTIFICAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI INVIO BOLLETTINI MAV DALL ISTITUTO TESORIERE ACQUISIZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONIFICO (FUORI M.AV.) RISCATTI UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Ciclo Passivo Ufficio Contabilità Pensionati Ufficio Ciclo Passivo Ufficio Ciclo Passivo Ufficio Contabilità Pensionati Ufficio Assistenza agli Iscritti Ufficio Assistenza agli Iscritti Direzione Attività Istituzionali Ufficio Posizioni Previdenziali Ufficio Posizioni Previdenziali Ufficio Posizioni Previdenziali Direzione Attività Istituzionali Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria) Ufficio Ciclo Passivo TEMPI MASSIMI DI EVASIONE METODO DI CALCOLO 30 GG per il 90% data domanda data risposta Entro il 25 del mese di riferimento nel 100% 45 GG per il 90% data domanda data delibera 7 GG per il 90% data GIUNTA data notifica Fine del mese successivo alla data della delibera per il 100% 60 GG per il 90% data domanda data delibera 60 GG per il 95% data domanda data delibera In tempo reale 7 GG per il 90% data domanda data invio certificato 30 GG per il 90% data domanda data risposta 7 GG per il 90% data domanda data risposta 25 GG per il 100% data scadenza data emissione 30 GG per il 100% 150 GG per il 90% data domanda data notifica PPERCENTILE 95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg. 95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg. 95% entro 90 gg. 99% entro 120 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 15 gg. 99% entro 20 gg. 95% entro 60 gg. 99% entro 90 gg. 95% entro 15 gg. 99% entro 20 gg. 99% entro 180 gg. 5 RIMBORSO CONTRIBUTI Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria) 15 GG per il 90% data richiesta Direzione Attività Istituzionali data mandato di pagamento 99% entro 20 gg.

7 PROCEDIMENTO ISTITUZIONALE O TIPO DI CONTATTO CORRISPONDENZA GENERALE CONTABILITA' PROFESSIONISTI CORRISPONDENZA GENERALE CONTABILITA' PENSIONATI RICORSI AMMINISTRATIVI (DECISI) UFFICIO DI RIFERIMENTO Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria) Ufficio Amministrazione e Bilancio (area bilancio e tesoreria) TEMPI MASSIMI DI EVASIONE METODO DI CALCOLO 30 GG per il 95% data domanda data comunicazione 30 GG per il 95% data domanda data comunicazione Ufficio Legale 90 GG per il 90% data domanda data delibera PPERCENTILE 99% entro 45 gg. 99% entro 45 gg. 95% entro 120 gg. 99% entro 150 gg. 6 COMUNICAZIONE DELL ESITO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO Direzione Attività Istituzionali e Ufficio Legale 10 GG per il 90% data Consiglio data notifica 95% entro 10 gg. 99% entro 15 gg. CONTATTI E STRUMENTI per gli ARCHITETTI della PROVINCIA di RIMINI A livello provinciale gli iscritti possono inoltre riferirsi a: NODO PERIFERICO INARCASSA c/o O.A.P.P.C. Prov. RN Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini - Monica Calliari ARCHITETTO DELEGATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI Arch. Massimiliano Sirotti - m.sirotti@awn.it ed accedere agli strumenti realizzati dal delegato in collaborazione con l ordine: INARCASSA FLASH notiziario mensile del Delegato Inarcassa, diffuso via mail dall Ordine Architetti P.P.C. agli iscritti della Provincia di Rimini. SEZIONE INARCASSA SUL PORTALE Spazio curato dal Delegato Inarcassa con: - BREVI NOTE SULLA PREVIDENZA; - FAQ le 100 domande più frequenti sulla previdenza e l assistenza di Inarcassa; - ARCHIVIO INARCASSA FLASH tutti i numeri di Inarcassa Flash a partire dal primo del marzo > SCOPO E FUNZIONAMENTO DI INARCASSA Inarcassa provvede, in favore degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti, ai dettati costituzionali in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. STATUTO Art. 1- Natura e Denominazione La INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, più brevemente INARCASSA, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, è un Ente associativo senza scopo di lucro che

8 esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n STATUTO Art. 3 Scopo INARCASSA, ai sensi dell art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti. Inarcassa è finanziata dalle entrate contributive e dai proventi di gestione del patrimonio. Gode di propria autonomia gestionale, nel rispetto dei vincoli dovuti alla sua attività di interesse pubblico. STATUTO Art. 5 - Entrate - Patrimonio Investimenti Le entrate di INARCASSA sono costituite: dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza; dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali; da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative Il patrimonio di INARCASSA è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano. STATUTO Art. 6 - Riserva legale La Riserva legale, di cui all art. 1, comma 4, lettera c del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è costituita dal patrimonio netto di INARCASSA e dovrà avere misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita dell Ente, l ammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento. Gli associati gestiscono Inarcassa tramite propri rappresentanti eletti ogni 5 anni: i Delegati Provinciali. Questi compongono il Comitato Nazionale dei Delegati, che elegge al proprio interno il Consiglio di Amministrazione, che a sua volta elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva. Oltre che alla vigilanza della Corte dei Conti e alla COVIP, gli atti di Inarcassa sono soggetti al controllo del Collegio dei Revisori, composto da 2 membri eletti all interno del CND e da 3 nominati dai ministeri competenti (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro e Politiche Sociali. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo stabilite dal Codice Civile ed, in particolare, riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, esamina i bilanci riferendone al Comitato Nazionale dei Delegati ed ai ministeri. > ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE L iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

9 STATUTO Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA L iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata Ai fini dell iscrizione ad INARCASSA il requisito dell esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; c) in possesso di partita I.V.A Sono esclusi dall iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell esercizio professionale nell ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. 8 POSSESSO DI PARTITA IVA La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi: professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.). In caso di partita IVA individuale, la condizione è soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per "costruzioni edilizie", il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale. NON ASSOGGETTAMENTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA La condizione di non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di "obbligatorietà" alle seguenti Gestioni previdenziali: INPDAP INPDAI INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti INPS / Gestione Artigiani INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.) ENASARCO (solo a determinate condizioni) Il possesso dei requisiti d'iscrizione, anche per un periodo di tempo limitato, rende obbligatoria l iscrizione. Essere titolare di pensione di altro Ente previdenziale non esclude dall iscrizione ad Inarcassa, in quanto col pensionamento cessa la contribuzione previdenziale presso l Ente erogatore della pensione.

10 Il computo dell anzianità assicurativa utile alla pensione e la tutela previdenziale decorrono dalla data di iscrizione. Tutti i periodi di iscrizione, anche discontinui, concorrono alla formazione dell anzianità assicurativa. La cancellazione da Inarcassa avviene per la perdita anche di un solo requisito di iscrivibilità (chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, cancellazione dall albo professionale). La perdita dei requisiti di iscrivibilità deve essere sempre comunicata dall'interessato con tempestiva richiesta di cancellazione, per consentire ad Inarcassa l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando future richieste di contributi non dovuti. In caso di dimissioni dall'ordine Professionale (o di decesso dell'iscritto) la cancellazione sarà effettuata d'ufficio da Inarcassa. In caso di esclusione temporanea (perdita temporanea di uno dei requisiti di iscrivibilità), l'interessato deve produrre la stessa certificazione, indicando, nel caso di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro. 9 In caso di variazione di partita IVA, l'interessato deve comunicare con certificati o autodichiarazione, la data di cessazione e il numero della nuova partita Iva con la data di decorrenza. Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS ISCRIZIONE La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in vigore dall'1/1/1996, ha istituito presso l'inps una gestione separata per il trattamento previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo: soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività subordinata all iscrizione ad albi soggetti non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza soggetti per i quali lo Statuto della Cassa previdenziale di categoria preveda condizioni ostative all iscrizione alla Cassa medesima Gli Architetti ed Ingegneri tenuti ad iscriversi e contribuire alla Gestione Separata INPS devono versare il contributo integrativo ad Inarcassa. LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA > In attuazione dell art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali: a) pensione di vecchiaia unificata; b) pensione di vecchiaia; c) pensione di anzianità; d) pensione contributiva; e) pensione di inabilità ed invalidità; f) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette.

11 Se non diversamente specificato le pensioni erogate da Inarcassa decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Gli iscritti ad Inarcassa possono anche esercitare la facoltà della totalizzazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 42/2006. Accanto all attività di previdenza, Inarcassa svolge quella di assistenza mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione, attraverso servizi fruibili sin dall iscrizione o con almeno 2 o 3 anni di anzianità: indennità di maternità; contributi per l impianto dello studio; assegni di studio; sussidi; mutui; forme di tutela sanitaria; provvidenze; attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione (nel limite dello 0,34 % del contributo integrativo); ulteriori forme di attività di assistenza, individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione dello Statuto; attività integrative nell ambito degli scopi di previdenza ed assistenza, utilizzando fondi speciali. 10 > PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA RGP Art. 20 Pensione di vecchiaia unificata Dal 1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell età anagrafica di almeno settanta anni.

12 A decorrere dal 1 gennaio 2014 l età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I. Al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario: 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all art. 17; 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall art. 26. Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1 gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all art. 26 del presente Regolamento. (ndr. Sistema di calcolo contributivo) 20.3 E facoltà dell iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all età pensionabile ordinaria, l erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell anzianità contributiva minima. Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. IL MECCANISMO DI CALCOLO DELLA PENSIONE A partire dall anno 2013 viene modificato il metodo di calcolo della pensione con il passaggio al contributivo pro rata e l introduzione del nuovo istituto della pensione di vecchiaia unificata. In termini generali il metodo di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito. La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote : 1. quota relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data,

13 2. quota contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio La quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta: a) quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni: la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all anno fiscale 2012 è l ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro; riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3), determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l anticipo del pensionamento rispetto all età ordinaria; b) quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo. La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella corrispondente e rivalutati in base agli indici istat La quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013 La quota contributiva di pensione tiene conto dell ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento. Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi: il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile; il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione. Il montante individuale è formato da: contributo soggettivo; contributo facoltativo; parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012; contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive. Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell 1,5%. P = Q1a + Q1b + Q2 Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013 Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013 Q2 = quota contributiva post 2012 Q1a = Ar * Mr * Cr Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (anni e giorni) Mr = media dei redditi scelti rivalutati Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito Q1b = M * Ct M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in quota contributiva Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento Q2= M*Ct M = montante dei contributi accreditati post 2012 Ct = Coefficienti di trasformazione in base ad anno di nascita ed età di pensionamento

14 Con la cosiddetta retrocessione, il contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali dal 2013 nella misura inversa dell anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012: 50 % fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o pensionamento posticipato a 70 anni; 43,75 % per anzianità superiori a 10 anni e fino a 20 anni; 37,5 % per anzianità superiori a 20 anni e fino a 30 anni; 25 % per anzianità superiori a 30 anni o in caso di pensionato di altro ente 13 Clausola di salvaguardia Poiché non è sempre vero l assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima ( nel 2014), è prevista l applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata. RGP Art. 30 Pagamento delle pensioni Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre Qualora l ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente Regolamento sia inferiore a euro mille, la stessa è erogata in unica soluzione annuale anticipata La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n RGP Art. 25 Prestazione supplementare Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuino l esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d iscrizione e contribuzione Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

15 > NORME TRANSITORIE Applicazione del calcolo pro-rata: il calcolo pro rata di cui all art. 20 comma 2, si applica agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70 anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo. Possono ancora andare in pensione di anzianità: gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d età e 35 d anzianità(condizioni essenziali l aver presentato domanda entro il 31/12/2013 e si cancellino dall Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda) gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d età e 30 anni di contribuzione(condizioni essenziali il presentare domanda entro 12 mesi dall o dalla data di maturazione dei requisiti e si cancellino dall Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda) 14 Possono ancora andare in pensione a 65 anni e con 20 di anzianità: gli iscritti ante 29/1/1981se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 Possono ancora ottenere le prestazioni previdenziali contributive: gli iscritti che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d età e 35 d anzianità ( a condizione di presentare domanda entro il 31/12/2013 e cancellarsi dall Albo entro i 6 mesi successivi) gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d età e 30 anni di contribuzione(condizioni di presentare domanda entro 12 mesi dall o dalla data di maturazione dei requisiti e cancellarsi dall Albo entro i 6 mesi successivi). Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE DI VACCHIAIA Requisiti: 1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al Requisito contributivo: 20 anni di contributi Requisito anagrafico (nel periodo ): Donne: 64 anni e 9 mesi Uomini: 66 anni e 3 mesi 2. Soggetti con primo accredito contributivo dal Requisito contributivo: 20 anni di contributi Requisito anagrafico (nel periodo ):

16 a) Donne: 64 anni e 9 mesi Uomini: 66 anni e 3 mesi solo se l importo non è inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale b) 70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall importo della pensione Sistemi di calcolo: Sistema retributivo pro-rata Lavoratori con 18 anni di contributi al si compone di 2 quote: Quota A: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al e sulla media delle retribuzioni dei 10 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento 15 Quota B: determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal alla data di decorrenza della pensione e sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni Dal viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal Sistema di calcolo contributivo Lavoratori privi di anzianità al e Lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo montante individuale = somma dei contributi di ciascun anno rivalutati applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione in funzione dell'età del lavoratore al momento della pensione Sistema di calcolo misto Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al La pensione viene calcolata con: - il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE ANTICIPATA Requisiti: 1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al Solo il requisito contributivo (periodo ): Donne: 41 anni e 6 mesi Uomini: 42 anni e 6 mesi 2. Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal Se soddisfano alternativamente uno dei 2 requisiti:

17 Requisito contributivo (periodo ): 20 anni di contribuzione effettiva con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo Requisito anagrafico (periodo ): 63 anni con prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale > PENSIONI DI INABILITA E DI INVALIDITA Regolamento accertamento inabilità e invalidità Sono concesse in caso di inabilità e invalidità specifiche, ossia riferite all'attività professionale di ingegnere o architetto, ed eventualmente revocate con la perdita dei requisiti. 16 La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012). Nel calcolo del loro ammontare si applicano le disposizioni previste per la Pensione di Vecchiaia Unificata e per la Minima, incrementando l anzianità contributiva di 10 anni sino al massimo di 35, con riferimento all età pensionabile ordinaria. L incremento dell anzianità è riconosciuto a chi rientra nella soglia di reddito prestabilita (per l'anno 2014 pari a ), calcolata sulla media del triennio antecedente la domanda di pensione. L incremento non è riconosciuto ai titolari di un trattamento previdenziale d inabilità erogato da un altro ente. PENSIONE DI INABILITÀ Spetta all iscritto alle seguenti condizioni: capacità all esercizio della professione esclusa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all iscrizione in modo permanente e totale; almeno 2 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso d infortunio; Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale. La Pensione di Inabilità è subordinata alla cancellazione dall Albo. PENSIONE DI INVALIDITÀ Spetta all iscritto alle seguenti condizioni: capacità all esercizio della professione ridotta a meno di un terzo in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l iscrizione; almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione, anche non continuativi, tranne che in caso d infortunio;

18 L ammontare della Pensione di Invalidità è pari al 70% della corrispondente Pensione di Inabilità. Il pensionato di invalidità che prosegua l'attività professionale e che maturi il diritto alla Pensione di Vecchiaia Unificata o di Anzianità può chiedere in sostituzione la liquidazione di tali trattamenti. I trattamenti d invalidità vengono trasformati d ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore. La pensione di invalidità è sospesa se il reddito professionale del pensionato supera 2 volte l ammontare della pensione di invalidità erogata, ed è ripristinata in caso di rientro nel limite. 17 Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE DI INABILITA Requisiti: Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda Cessazione di qualsiasi attività lavorativa Cancellazione dagli albi professionali Sistema di calcolo: Misto inizio dell attività lavorativa prima del Contributivo inizio dell attività lavorativa dopo il Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS ASSEGNO DI INVALIDITA Requisiti: Riduzione della capacità lavorativa a meno di un 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda Non è richiesta la cessazione dell attività lavorativa Sistema di calcolo: Misto inizio dell attività lavorativa prima del Contributivo inizio dell attività lavorativa dopo il

19 > PENSIONI DI REVERSIBILITA E INDIRETTE PENSIONE DI REVERSIBILITA Le pensioni di Vecchiaia, Vecchiaia Unificata, Anzianità, Inabilità, Invalidità, la Prestazione Supplementare e la Pensione Contributiva sono reversibili: a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile; b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, ai figli maggiorenni studenti non oltre il compimento del 21 anno di età (scuola media superiore) o del 26 (studio universitari e post universitari); il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a condizione che l insorgenza dell inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell assicurato. La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto, o che gli sarebbe spettata, fino ad un massimo del 100%: 60% al coniuge; 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, in caso di 2 o più figli il 40% è ripartito tra loro in parti uguali. 18 In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura: in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta; in caso di 2 figli, 80% della pensione diretta in parti uguali; in caso di 3 più figli, 100% della pensione diretta in parti uguali. In presenza di figli con grave disabilità, la pensione è erogata nella misura del 100%, la maggiorazione della quota di pensione, rispetto a quella ordinaria, è attribuita ai soli figli disabili. Dal 2013, nei casi in cui l iscritto abbia contratto matrimonio ad una età superiore a 70 anni con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, la pensione è ridotta del 10% per ogni anno mancante rispetto al numero di 10 anni di durata del matrimonio, tranne nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione. PENSIONE INDIRETTA Spetta, agli stessi soggetti interessati dalla Pensione di Reversibilità e nella stessa misura, se l'iscritto, defunto senza diritto a pensione, ha maturato al decesso almeno 2 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, anche non consecutivi. Se l'evento è causato da infortunio si prescinde dall'anzianità minima. Note sulla GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE AI SUPERSTITI Requisiti: Almeno 15 anni di contributi oppure almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso Beneficiari:

20 Coniuge Figli minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data della morte del genitore Nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi Genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione e carico del defunto (in assenza di coniuge, figli e nipoti) Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, e a carico del defunto (in assenza di coniuge, figli, nipoti e genitori) Sistema di calcolo: (in percentuale sulla pensione spettante al de cuiuis al momento del decesso ovvero sulla pensione in pagamento al pensionato deceduto) 19 60% solo coniuge 70% solo un figlio 80% coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge 100% coniuge e due o più figli / tre o più figli 15% per ogni altro familiare avente diritto diverso da coniuge, figli e nipoti In base al possesso di altri redditi, rapportati al trattamento minimo annuo Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la pensione ai superstiti liquidata dal è ridotta : Reddito = 3 volte > Riduzione =25% Reddito = 4 volte > Riduzione =40% Reddito = 5 volte > Riduzione = 50% > INTEGRAZIONE AL MINIMO RGP - Art. 28 Per le pensioni che decorrono dal 2013, l integrazione al minimo è concessa in misura non superiore alla media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento, fino al valore fissato per l anno di decorrenza, pari per il 2014 a L integrazione (non prevista nel sistema pubblico col sistema di calcolo contributivo) non spetta in caso di: nucleo familiare con reddito ISEE superiore nel 2014 a (rivalutati) nell anno precedente la maturazione del diritto a pensione; PVU a 70 anni senza il requisito dell anzianità contributiva minima; PVU anticipata; Pensione di anzianità o Pensione contributiva; Pensione di totalizzazione senza i requisiti per la PVU; titolare di pensione di altro ente. Per una maggiore gradualità nel passaggio al nuovo regime previdenziale, agli iscritti in possesso di almeno 50 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al ed in possesso dei requisiti ISEE, la pensione minima è calcolata in forma pro-rata.

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