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1 Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da parte di un single con effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione Maria Astone

2 Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da parte di un single con effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione di Maria Astone L adozione del minore da parte di una persona singola torna all attenzione della giurisprudenza che, ancora una volta, viene investita della questione relativa al riconoscimento ed efficacia di una sentenza straniera di adozione con effetti legittimanti. Tribunale per i minorenni Bologna 17 aprile 2013 si è trovato ad affrontare il caso di un genitore single, non coniugato, cittadino italiano, che, avendo ottenuto negli Stati Uniti d America, una sentenza di adozione di minore, ne ha chiesto il riconoscimento. Due i problemi sottoposti al Tribunale: il primo, relativo alla competenza territoriale del giudice adito, positivamente risolto ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge n. 218 del 1995; il secondo, invece, più complesso, legato agli effetti che il riconoscimento della sentenza avrebbe avuto in Italia. In particolare, per il giudice di merito si è trattato di stabilire se il provvedimento straniero di adozione potesse produrre anche in Italia gli effetti legittimanti dell adozione ordinaria dei minori, già prodottisi negli Stati Uniti d America. E noto, infatti, che l adozione di minore da parte del single è consentita solo nei casi tassativamente individuati dalla legge 184 /1983, essenzialmente riconducibili alle ipotesi previste dall art. 44, in materia di adozione di casi particolari e, conseguentemente, senza effetti legittimanti; oppure a quelle risultanti dall art. 25, comma 4 e comma 5, ove si prevede espressamente che lo status di figlio adottivo possa operare nei confronti di uno solo dei genitori, quando uno dei

3 Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN coniugi muore o diventa incapace durante l affidamento preadottivo, o ancora nel caso in cui durante il predetto periodo interviene separazione tra i coniugi affidatari. In questi casi l adozione, con effetti legittimanti, può essere disposta nei confronti di uno solo dei coniugi, qualora ne faccia richiesta, e ciò nell esclusivo interesse del minore. Per il Tribunale di Bologna il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione del singolo e il conseguimento degli effetti legittimanti anche in Italia non potevano prescindere, per effetto del rinvio operato nel 1 comma dell art. 41 l. 218/95, dall accertamento della conformità della sentenza di adozione ai principi fissati dagli art. 64, 65 e 66 della stessa legge, e in particolare al principio dell ordine pubblico italiano. La sentenza affronta, con impostazione diametralmente opposta e in prospettiva evolutiva, una questione analoga a quella già rimessa alla Corte di Cassazione, che con una nota decisione del 2011 (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572) ha escluso che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere il riconoscimento in Italia dell adozione di un minore pronunciata all estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui alla legge 184 del 1983, art. 44, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata. Per i giudici di legittimità, la legge n. 184/1983 ruoterebbe intorno a un principio conformativo dell istituto, quello secondo il quale l adozione, nell interesse esclusivo del minore, è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio; con la conseguenza che, secondo tale orientamento adottato, il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione di un minore a favore di persona singola può avvenire esclusivamente ai sensi dell art. 44 L. 184/1983. Le posizioni della Corte, già oggetto di critiche, sono state disattese dalla annotata decisione del Tribunale di Bologna, attraverso un iter argomentativo ruotante sia su una rinnovata lettura delle regole poste dall ordinamento giuridico italiano, sia su una maggiore e diversa considerazione dell interesse del minore, la cui piena

4 realizzazione consentirebbe, ad avviso dell organo giudicante, una valutazione di conformità dell adozione da parte del singolo ai principi dell ordine pubblico italiano anche qualora produca effetti legittimanti. In ordine a tale aspetto vengono in rilievo da un lato gli articoli 64, 65 e 66 della legge di riforma del diritto internazionale privato, che subordinano il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione alla sussistenza di precisi requisiti, tra i quali la non contrarietà all ordine pubblico; e, dall altro, per il rinvio operato dall art. 41 l. 218/95, 2 comma, gli articoli 35 e 36 della legge 184, i quali, in ipotesi di riconoscimento di adozione pronunciata all estero, attribuiscono al Tribunale dei minori il compito di accertare che la adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore. La valutazione della conformità del provvedimento straniero di adozione ai principi di ordine pubblico italiano e alla piena realizzazione dell interesse superiore del minore costituiscono i parametri di riconoscimento ma anche i limiti entro i quali un provvedimento straniero di adozione può trovare ingresso in Italia. E noto infatti che la disciplina dell adozione, così come prevista nell ordinamento giuridico italiano e in quello europeo e internazionale, mira essenzialmente a fornire una famiglia al minore che ne è privo e, come tale, è essenzialmente diretta a dare piena attuazione al diritto del minore a crescere ed avere una famiglia. Fondamentale diventa quindi l accertamento delle modalità attraverso le quali viene garantita la realizzazione di tale diritto nel sistema giuridico. Da un lato infatti la legge 184, opportunamente intitolata Diritto del minore ad una famiglia, ruota intorno al principio secondo il quale la piena attuazione del diritto del minore ad avere una famiglia presuppone un provvedimento di adozione pronunciato a favore di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Solo in siffatta ipotesi l adozione ordinaria dei minori produrrà pieni effetti legittimanti.

5 Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN Dall altro, però, l art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell UE, che si occupa dei diritti dei minori, stabilisce non solo che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere ma che in tutti gli atti che li riguardano l interesse superiore del minore deve essere considerato preminente e che il diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, può venir meno ove ciò sia di pregiudizio al suo interesse. In sostanza, se è preferibile, anche in sede di adozione, la collocazione del minore, di cui sia stata accertata la situazione di abbandono, in un contesto familiare nel quale siano presenti entrambi i genitori, secondo il modello della famiglia biologica, a volte, è lo stesso legislatore a riconoscere che l interesse superiore del minore può giustificare in specifici casi, positivamente individuati, una deroga al principio di bigenitorialità. Nell art. 25, 4 e 5 comma l. 184/1983, quando uno dei coniugi muore o diventa incapace durante l affidamento preadottivo o, ancora, nel caso in cui durante il predetto periodo interviene separazione tra i coniugi affidatari, si prevede espressamente che l adozione possa essere pronunciata a favore del coniuge superstite o del coniuge separato. Tali fattispecie, per quanto in deroga alla previsione generale dell art. 6, ove interpretate nel contesto del sistema giuridico non appaiono eccezionali, né in contrasto con i principi dell ordine pubblico; piuttosto sembrano applicazione di un più generale principio che è quello della tutela incondizionata del superiore e preminente interesse del minore, che, a volte, può realizzarsi attraverso la collocazione dell adottando in una famiglia monogenitoriale. Se così è, può sicuramente ritenersi, che l irreversibilità dello stato di abbandono e la mancanza di un ambiente familiare idoneo, potrebbero legittimare un provvedimento di adozione a favore di persona singola, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tutte le volte in cui vi è la necessità di tutelare la crescita serena ed equilibrata del minore.

6 In questo senso, significative sono le indicazioni provenienti dal sistema. In via preliminare vengono in rilievo le questioni connesse all evoluzione socio-giuridica della famiglia, e all emergere di nuovi modelli di vita familiare, sia etero-sessuali sia same-sex, ma anche monogenitoriali, considerati ormai formazioni sociali giuridicamente rilevanti. Fondamentale qui è il ruolo svolto non solo dalla giurisprudenza europea che in diverse occasioni ha esteso al partner omosessuale gli stessi diritti riconosciuti al partner di una unione eterosessuale, ivi compreso il diritto ad adottare; ma anche dallo stesso legislatore europeo che in diverse normative ha dato piena rilevanza anche a modelli familiari di diverso tipo, e anche ai nuclei monoparentali con figli minori (Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare). Emerge un quadro ben preciso nel quale non solo trova conferma l idea pluralistica dei modelli familiari ma anche una concezione funzionale della famiglia che guarda al rapporto prima ancora che all atto. L esistenza di rapporti familiari già consolidati, la presenza di vincoli e legami affettivi, umani e solidali, la comunità di vita materiale e spirituale depongono a favore della rilevanza giuridica, anche ai fini dell adozione, di qualunque modello familiare, ivi compreso quello monogenitoriale, ove si accerti che esso sia luogo di sviluppo e protezione della personalità del minore. In tale contesto assumono sicura rilevanza altri dati. Oltre alla nota Convenzione europea di Strasburgo (Conv. 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con l. 22 marzo 1974 n. 378, e riv. nel 2008) nella quale si attribuisce anche alla persona singola il diritto di adottare un minore con effetti legittimanti, alla quale, tuttavia, a partire dal noto caso dell attrice Dalila Di Lazzaro (Corte App. Roma d. 28 novembre 1994 e C. Cost. 16 maggio 1994 n. 183), è stata negata efficacia nell ordinamento giuridico italiano, significativa è la posizione assunta dalla giurisprudenza europea. Dalle decisioni si desume una posizione diretta ad estendere, in applicazione del principio di non discriminazione e del diritto alla

7 Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN vita familiare, la legittimazione all adozione ordinaria di minori anche a soggetti diversi dai genitori coniugati, a conviventi more uxorio, anche dello stesso sesso, e pure a persone single, anche omosessuali, tutte le volte in cui un rapporto tra i soggetti già esiste, e tali nuclei appaiono funzionali alla piena attuazione del preminente interesse del minore (Corte EDU , X and Others v. Austria; Corte EDU 26 febbraio 2002, caso Frette c. Francia Corte EDU, 10 aprile 2007, Caso EB c. Francia, Corte EDU 28 giugno 2007, caso Wagner e I.M.W.L c. Lussemburgo, e, infine, da ultimo cfr. Tribunale per i minorenni di Roma 30 luglio 2014). A favore della adozione ordinaria di minore da parte di persona singola si muove, inoltre, lo stesso legislatore italiano. La necessità, più volte manifestata dalle associazioni delle famiglie affidatarie, di una rivisitazione dei rapporti tra istituto dell affidamento dei minori e disciplina dell adozione ordinaria dei minori ha portato alla presentazione di un disegno di legge, già peraltro discusso e approvato dalla Commissione giustizia del Senato (Disegno di legge n. 1209). L aspetto più significativo delle modifiche proposte ruota intorno alla opportunità di garantire la continuità dei legami affettivi, maturati in un prolungato periodo di affidamento con la famiglia o le persone, anche singole, affidatarie. E la garanzia della continuità di tali rapporti non può essere evidentemente affidata alla discrezionalità del giudice, ma richiede regole certe e precise in una logica di progressiva correlazione tra due istituti, che, pur rispondendo a esigenze e presupposti diversi, mirano tuttavia a inserire il minore in un ambiente familiare idoneo a garantire i suoi bisogni fondamentali, il suo sviluppo psichico-fisico, la sua educazione e istruzione. Di qui la proposta di inserimento nell art. 4 della legge 184 di norme dirette a riconoscere un preminente diritto dei soggetti affidatari, ivi compresa la persona affidataria single, all adozione di quel minore con il quale già intercorre un significativo e continuato legame affettivo.

8 Infine un profilo che emerge dalla decisione annotata è quello dei riflessi che la recente riforma della filiazione dispiega sul rapporto di adozione; per quanto già oggetto di vivace dibattito dottrinale, non possono disconoscersi gli effetti connessi ad una interpretazione estensiva dell art. 315 bis c.c., che, nell introdurre lo stato unico di figli, pone il delicato problema del riconoscimento del predetto status anche ai figli adottati ex art. 44 l. 184/1983. Inoltre non può neppure prescindersi dalle problematiche sollevate dal rinnovato art. 74 c.c., secondo cui la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, qualunque sia l origine della filiazione, ivi compreso il caso in cui il figlio sia adottivo, con l unica esclusione dei casi di adozione di maggiori di età. La disposizione, ove letteralmente interpretata, potrebbe portare ad un significativo ridimensionamento delle differenze intercorrenti tra adozione ordinaria dei minori e adozione in casi speciali che, come si è detto, può consistere anche in una adozione da parte di un single. In tal caso l effetto che ne conseguirebbe sarebbe abbastanza singolare; il minore adottato in casi speciali oltre a mantenere rapporti con la famiglia di origine acquisterebbe nuovi rapporti di parentela con la famiglia del genitore adottante. Ma ovviamente resta da chiedersi se tali effetti siano auspicabili o se, piuttosto, non sia preferibile una interpretazione restrittiva della norma, che escluda dall ambito di applicabilità dell art. 74 c.c. l adozione di minori in casi speciali al pari dell adozione dei maggiori di età, sulla base della disposizione contenuta nell art. 55 della legge 183, ove si stabilisce che all adozione in casi particolari si applicano le disposizioni degli art 293, 294, 295, e 304 c.c.. E evidente, tuttavia, che l unicità dello stato di figlio, pur non risolvendo le questioni connesse all ammissibilità dell adozione da parte del singolo in Italia, renderebbe superfluo il dibattito sulle modalità di riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione ordinaria di minori da parte del singolo. In tale contesto, il provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna risponde adeguatamente alle istanze socio-giuridiche sopra individuate e ai principi generali che presiedono il sistema della filiazione.

9 Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN Una soluzione diversa avrebbe sicuramente suscitato non poche perplessità per diverse ragioni. Innanzitutto vengono in rilievo le differenze intercorrenti tra i due tipi di adozione; come è noto, quella ordinaria presuppone la definitiva interruzione dei rapporti dell adottato con la famiglia di origine; cessazione determinata dal fatto che il minore o è privo di famiglia di origine, perché ad esempio figlio di genitori ignoti, o si trova inserito in un nucleo familiare inadeguato a garantire un ambiente sereno equilibrato e funzionale alla sua crescita ed educazione; in sostanza, in entrambi i casi, si è in presenza di un minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. La accertata e definitiva impossibilità di intrattenere rapporti con la famiglia di origine e l irreversibilità dello stato di abbandono costituiscono il presupposto per l avvio della procedura di adozione ordinaria dei minori, che, una volta conclusa, determina il sicuro interrompersi dei rapporti con la famiglia di origine e la produzione, ai sensi dell art. 27 l. 184/1983, di pieni effetti legittimanti tra genitori adottivi e minore adottato. L adozione in casi speciali, invece, si fonda su presupposti di fatto, soggettivi e oggettivi, differenti, poiché prescinde dalla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, e consente l adozione a persone unite (anche single) al minore da preesistenti vincoli di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre e, ancora, nel caso di impossibilità sia di fatto sia giuridica di far luogo all affidamento preadottivo; si caratterizza, inoltre, non solo per le funzioni svolte, proiettata com è a garantire insieme agli interessi del minore anche quelli dell adottante, ma anche per gli effetti che essa è destinata a produrre. Tra adottato e adottandi si instaura un vero e proprio rapporto di filiazione caratterizzato da doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, dalla configurabilità di una responsabilità genitoriale in capo ai genitori o al genitore e da corrispondenti diritti in capo al figlio; la legge prevede, però, la permanenza dei rapporti con la famiglia di origine che, invece,

10 cessano nel caso di adozione ordinaria di minori, e l inesistenza di diritti successori in capo all adottante, mentre l adottato interviene nella successione dell adottante Da tali constatazioni deriva che l estensione degli effetti legittimanti previsti dall art. 27 legge 184/1983 all adozione pronunciata all estero, ai sensi dell art. 35 della stessa legge, presuppone identità di fattispecie e la conformità della stessa ai principi fissati dalla Convenzione dell Aja, oltre che ai presupposti indicati nell art. 32 della predetta legge. Ai sensi di tale ultima disposizione, il provvedimento straniero di adozione non può produrre nei confronti del minore gli effetti legittimanti solo qualora dalla documentazione trasmessa dall autorità del paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore o qualora nello Stato straniero l adozione non determini per l adottato l acquisizione dello stato di figlio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine. Al di fuori di queste ipotesi e in assenza di principi di ordine pubblico ostativi, nel contesto di una interpretazione dei modelli di vita familiare e dell interesse del minore evolutiva e adeguatrice ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell uomo, il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un single, per il quale è intervenuto il riconoscimento in Italia, non può essere privato degli ordinari effetti legittimanti. E ciò anche per una diversa e più complessa ragione. Il principio di convenienza dell effetto giuridico al fatto comporta la necessità che l effetto giuridico sia sempre collegato ad una determinata situazione di fatto, tant è che solo il mutamento della fattispecie e del sistema degli interessi da essa evidenziato portano alla modifica dell effetto giuridico. Dai rilievi svolti emerge che la permanenza dello stato di irreversibile abbandono dell adottato e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine hanno reso necessario al Tribunale di Bologna il riconoscimento del provvedimento, nel rispetto del preminente interesse del minore che, in caso contrario, si sarebbe trovato a dover ripristinare i rapporti con la famiglia di origine, con evidente pregiudizio del suo diritto a crescere in un ambiente familiare idoneo, che fosse in grado di porlo al riparo da eventuali pretese dei genitori biologici in ordine alla sua educazione, istruzione e mantenimento (in tal senso, sia pure per una diversa

11 Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN fattispecie Cass. civ., sez. I, 8/10/2014 n ). In definitiva nel conflitto tra l interesse preminente del minore e l interesse pubblico al rispetto della previsione contenuta nell art. 6, bisogna sempre assicurare la prevalenza del primo, per evitare che una soluzione del conflitto, rimessa al potere discrezionale del giudice nella determinazione del concetto di ordine pubblico, si possa trasformare nella violazione dei fondamentali diritti del minore al rispetto della vita familiare e al suo benessere (Cass. sez. un n , Corte Cost. 22 ottobre 2014 n. 239). BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DOGLIOTTI-ASTIGIANO, Le adozioni, Minori italiani e stranieri, maggiorenni, Milano 2014, 29 ss.; SESTA M., Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, 1 ss.; AMRAM- D'ANGELO (a cura di), La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'unione Europea, Padova 2011; V. SCALISI, Studi sul diritto di famiglia, Padova 2014; F.D. BUSNELLI, La famiglia e l arcipelago familiare, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano 2004, 521 ss.; M. BIANCA (a cura di), Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, Milano 2014, 277; E. GIACOBBE, Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma Bianca, in Dir. Fam. Pers., 2014, 817 ss.; DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, La riforma della filiazione, Aspetti personali, successori e processuali, Bologna 2013; V. CARBONE, Adozione di minori in Italia da parte di un singolo tra regole e aspirazioni, in Corr. Giur., 2011, 597; A. BEGHE LORETI, voce Adozione internazionale, in Enc. giur. Agg., I, Milano 1997, 48 ss.; L. ROSSI CARLEO, Voce Adozione dei minori, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997; M. ASTONE, La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di minore a favore di persona singola, in Fam. e dir. 2011,699, in nota a Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572; M. ASTONE, L adozione del minore da parte del singolo, in Dir. Fam. pers., 1995, 517 ss. ; M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti Europee, Bologna 2007.

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