COMUNE DI CAMPAGNA PROVINCIA DI SALERNO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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1 COMUNE DI CAMPAGNA PROVINCIA DI SALERNO PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA DEI LOTTI DI TERRENO INCLUSI NEL PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - SVINCOLO AUTOSTRADALE SUD-EST - CAMPAGNA ALLEGATO B al REGOLAMENTO approvato con: Deliberazione di C.C. n.10 del 18/03/2013 1

2 L anno... il giorno... del mese di... alle ore...in CAMPAGNA, in largo della Memoria 1, nella Casa Comunale, TRA A) Il Sig...nato a....il... nella sua qualifica di del Comune di Campagna, d ora in poi definito "COMUNE" e residente per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera di C.C. n... del... B) Il Sig....nato a...il.... agente in qualità di.; PREMESSO: - che il Comune di Campagna è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 347 del 16 maggio 1973; - che il Comune di Campagna è, altresì, dotato del Piano degli Insediamenti Produttivi - Svincolo autostradale Sud-Est regolarmente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Campania N 5239 dell e successivo Decreto dell Assessore all Urbanistica della Regione Campania N del ; - che il Comune di Campagna, con i fondi appositamente stanziati dal Patto Territoriale Sele-Tanagro, giusto Decreto di finanziamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.996 del ai sensi della Legge n.662/96, ha provveduto a realizzare negli anni 2000/2005, su di un area di circa 13,00 Ettari un 1 stralcio di urbanizzazioni nell ambito della citata area P.I.P. 2

3 che ha consentito di realizzare N 14 lotti destinati ad attività produttive, n 4 lotti da destinare attività di servizio ai lotti produttivi e n 2 lotti destinati ad impiantistica varia (Enel, acquedotto, fognature ecc.), lotti assegnati a seguito di regolari bandi pubblici; - che successivamente il Comune di Campagna, avendo necessità di provvedere a realizzare successivi stralci funzionali nell Area P.I.P. per consentire l insediamento di altre attività produttive, ed essendo trascorsi oltre dieci anni dall approvazione del P.I.P. comunale originale risalente al 1988, ha attivato la procedura, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale N 16/2004, per l approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale relativa al Piano degli Insediamenti Produttivi allo scopo sia della reiterazione del vincolo preordinato all esproprio sia per adeguare le previsioni del PRG ai vincoli di natura paesaggistica ambientali intervenuti sull area stessa destinata al PIP; - che, pertanto, la Giunta Comunale con Deliberazione N 301 del , ai sensi dell art. 24 della Legge Regionale n 16/2004, approvava la proposta di Variante urbanistica al vigente P.R.G. inerente l area attualmente destinata al P.I.P. ; - che con Deliberazione del Consiglio Comunale N 17 del , ai sensi dell art. 24 della Legge Regione Campania n 16/2004 veniva adottata la citata Variante Urbanistica; - che la stessa Variante, a seguito dell avvenuto iter procedurale, veniva inviata alla Provincia di Salerno ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 24 L.R. 16/2004 e dalla stessa Amministrazione Provinciale approvata con Delibera N 241 del ; - che con Decreto n 181/10 del Presidente della Provincia di Salerno pubblicato sul B.U.R.C. n. 78 del 29 Novembre 2010 è stata definitivamente approvata, ai sensi dell art. 24 della L.R. 16/04, la Variante al P.R.G. del Comune di Campagna adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2007 3

4 finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all esproprio e all adeguamento delle previsioni del P.R.G. ai vincoli di natura paesistico ambientali intervenuti sulla medesima area ; - che, nel contempo, il Comune di Campagna, al fine di accedere ai finanziamenti regionali ha provveduto ad approvare con Deliberazione della Giunta Comunale N 194 del il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione urbanizzazioni per ampliamento area P.I.P. - Svincolo autostradale Sud-Est di Campagna - 1 stralcio funzionale per l importo complessivo di Euro ,00; - che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale N 488 del A.G.C Settore 2, ha provveduto ad assegnare in via provvisoria al Comune di Campagna il finanziamento di ,00 per la realizzazione dell Intervento di cui sopra; - che con Deliberazione del C. C. N. del.., è stato approvato il Regolamento comunale per la cessione in diritto di proprietà dei lotti destinati ad insediamenti di attività produttive nell Area P.I.P. - Svincolo autostradale Sud-Est di Campagna, Regolamento formulato con i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n in data 29 dicembre 2007, pubblicata sul BURC n. 5 del 4 febbraio 2008, e composto da n.. articoli e di n. 2 allegati, e precisamente: - allegato A: Relazione tecnica e di compatibilita di cui al progetto urbanistico del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Svincolo autostradale Sud-Est. Norme di attuazione. - allegato B: Schema di convenzione relativa alla cessione del diritto di piena proprieta dei lotti di terreno inclusi nel Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.)- Svincolo autostradale Sud-Est. Campagna. 4

5 - che il Comune di Campagna in data con prot. N..ha pubblicato apposito Bando pubblico per la cessione e definizione della graduatoria nell assegnazione dei lotti dell Area P.I.P. - Svincolo autostradale Sud-Est - di Campagna; - che il Sig. (Società / Ditta).. con Sede in...ha fatto domanda al Comune di Campagna per ottenere l assegnazione di un/più lotto/i compreso/i nel P.I.P. allo scopo di insediare sul/i medesimo/i un attività (produttiva/artigianale/commerciale); - che con deliberazione n... del...il Consiglio Comunale ha approvato la graduatoria definitiva di assegnazione dei lotti predisposta dalla apposita Commissione; - che con Determinazione n... del... il Responsabile dell ufficio P.I.P. ha provveduto ad assegnare alla Ditta... con sede in.alla via il/i lotto/i n... per una superficie totale di mq... individuato/i e contrassegnato/i con il/i numero/i nello stralcio planimetrico allegato A alla presente convenzione; Tutto ciò premesso: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1: VALORE PATTIZIO DELLA PREMESSA Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. ART. 2: CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA L Amministrazione Comunale di Campagna si obbliga a vendere e trasferire al Sig. (Società o Ditta)..., come sopra 5

6 individuata, che accetta, la piena proprietà relativa al/i lotto/i di terreno facente/i parte dell area P.I.P. di Campagna - Svincolo Autostradale Sud-Est, per una superficie presuntiva totale di mq... come individuato/i e contrassegnato/i con il/i numero/i nello stralcio planimetrico allegato A alla presente convenzione. Il prezzo di cessione è stabilito in. al mq, così come determinato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione N... del Lo/gli stesso/i sarà/saranno individuato/i catastalmente dopo l avvenuta redazione ed approvazione dei tipi di frazionamento che saranno redatti a carico del Comune di Campagna, dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazioni e comunque prima della stipula dell atto definitivo di trasferimento ART. 3: GARANZIA DEL DIRITTO DI PROPRIETA Il Comune di Campagna dichiara di aver in corso di acquisto ovvero acquistato i terreni oggetto di trasferimento di cui alla presente convenzione, con preliminare di compravendita stipulato in data con i soggetti proprietari sigg...ed approvato con delibera di Consiglio Comunale del n ART. 4: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO La Ditta si obbliga: - alla realizzazione di tutti gli allacciamenti ed i raccordi agli impianti a rete ed alla loro manutenzione all interno del lotto assegnato. - a far realizzare all impresa appaltatrice tutti i lavori di urbanizzazione previsti nel progetto esecutivo ed eventuali varianti in corso d opera che il Comune apporterà al progetto stesso, senza chiedere mai autorizzazione agli assegnatari, purché venga assicurato sempre la stessa superficie originariamente acquistata. 6

7 - a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni. - alla iscrizione al Consorzio per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell Area P.I.P., Consorzio già costituito con Atto rep. N Raccolta N 8489 in da per rogito Dottor Angela Gammaldi, Notaio in Campagna (SA). ART. 5: FINALITA I/Il lotto/i verrà/anno destinato/i alla realizzazione del/i seguente/i impianto/i e tipi di lavorazione: Il progetto per la realizzazione dell insediamento proposto, dovrà essere realizzato in conformità alle norme di attuazione ed alle tipologie costruttive allegate al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dell Area P.I.P. approvato dal Comune di Campagna. ART. 6: MODALITA DELLA CESSIONE 1. Nei successivi dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il/i lotto/i in oggetto è/sono consegnato/i all assegnatario previo apposito verbale di ricognizione e picchettamento redatto alla presenza dell assegnatario stesso e dal Responsabile dell Ufficio P.I.P. o suo delegato. 4. Il prezzo della Concessione in proprietà è stabilito in complessive...così desunto: mq.. /mq. =.. 7

8 L intero importo dovrà essere corrisposto al Comune di Campagna con le seguenti modalità: - il 50% pari ad...(dico euro ) prima della sottoscrizione della presente Convenzione; - il 30% pari ad (dico euro.) entro e non oltre 60 (Sessanta) giorni dal rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione delle opere relative all insediamento proposto; - il 20%, a saldo, pari ad (dico euro.) prima della stipula dell atto definitivo di trasferimento del/i lotto/i, ed a seguito di eventuale conguaglio. I versamenti degli importi di cui sopra sono effettuati: - tramite bonifico bancario a favore COMUNE DI CAMPAGNA - SERVIZIO DI TESORERIA, codice IBAN:.con la seguente causale:.. 5. Nel possesso materiale l assegnatario sarà immesso dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, e dopo aver richiesto tutte le autorizzazioni necessarie, potrà iniziare i lavori all interno del lotto assegnato anche prima dell ultimazione dei lavori di urbanizzazione da parte del Comune. 6. La ditta assegnataria non dovrà mai intralciare i lavori di urbanizzazione primaria, appaltati dal Comune, ma collaborare fattivamente con l impresa appaltatrice dei lavori stessi. 7. Tutte le spese di trasferimento, registrazione, trascrizione, voltura catastale, sono per intero a carico della Ditta assegnataria del/i lotto/i. 8

9 8. L atto di trasferimento è stipulato mediante rogito notarile presso un notaio a scelta della Ditta assegnataria. 9. La mancata stipula dell atto di trasferimento finale per cause imputabili alla Ditta assegnataria comporta l immediata decadenza dell assegnazione del/i lotto/i. 10. In caso di espressa rinuncia all acquisizione del/i lotto/i o di decadenza per mancata stipula dell atto di trasferimento, il Comune restituirà la somma versata quale acconto decurtato di una penale del 10% (dieci per cento) a titolo di risarcimento delle spese da sostenersi per la nuova assegnazione del/i lotto/i stessi. 11. Oltre al prezzo di cessione del/i lotto/i, l assegnatario dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione secondaria vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre che, per le attività commerciali, direzionali, il costo di costruzione, ai sensi del D.P.R n. 380 e ss. mm. e ii. ART. 7: TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 1. La richiesta del permesso di costruire deve essere presentata entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione al competente Settore Urbanistica del Comune di Campagna. 2. I lavori debbono iniziare ed essere ultimati entro i termini riportati nel Permesso a costruire rilasciato. 3. Tali termini possono essere prorogati una sola volta, per ulteriori 12 mesi, su istanza di parte, per documentate ragioni di forza maggiore. 4. La mancata presentazione del progetto, nel termine di cui al comma 1, comporterà la decadenza dell assegnazione, con l applicazione della penale di cui al comma 10 del precedente art. 6 nella misura del 10% dell acconto versato. 5. I locali che nel progetto approvato risultano destinati a determinare attività industriali, artigianali o commerciali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o diversa destinazione, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, 9

10 previo parere della Commissione comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata degli interessati o per l entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina urbanistica. ART. 8: DIVIETO DI ALIENAZIONE E CONCESSIONE A TERZI 1. Non è ammessa l alienazione del diritto di piena proprietà, sia per quanto concerne il/i lotto/i, come per quanto concerne la costruzione sovrastante, se non trascorsi 5 anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità dell'immobile salvo casi di forza maggiore. 2. È comunque vietata la cessione a terzi del/i lotto/i o parte di esso/i, anche se trascorsi 5 anni dalla data del rilascio di agibilità dell'immobile, se non previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale. 3. La vendita del/i lotto/i in proprietà e della sovrastante costruzione potrà comunque avvenire solo con pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita ed il prezzo di acquisizione dell'area a suo tempo pagato dall'assegnatario al Comune, rivalutato con i dati ISTAT. 4. La valutazione del fabbricato sarà effettuata attraverso una stima peritale compiuta da tre tecnici, uno nominato dal Comune, uno dal cessionario e uno dall'acquirente. Il giudizio di stima di tale terna è inappellabile dalle parti. 5. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione, il diritto di prelazione. 6. Hanno inoltre diritto alla prelazione i richiedenti lotto/i di terreno a seguito del bando la cui graduatoria risulti ancora non esaurita. 7. Il/i lotto/i ed i manufatti su di esso/i insistente/i non potranno altresì essere oggetto di contratto di concessione a terzi, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del certificato di agibilità, salvo casi di 10

11 forza maggiore e comunque su autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dell Ufficio P.I.P.. 8. L ammontare del canone di locazione non potrà superare il 6% del valore di costo dell'immobile di cui sopra. 9. Entro il suddetto termine quinquennale e nel caso di assegnazione a ditta individuale, i diritti immobiliari convenzionalmente acquisiti, possono essere trasferiti solo ai discendenti in linea retta, purché aventi i requisiti per l assegnazione di lotto/i P.I.P., come previsti dal presente Regolamento, previo nulla osta da esprimersi con deliberazione del Consiglio Comunale. ART. 9: DECADENZA DELL ASSEGNAZIONE 1. Costituiscono causa di decadenza dell assegnazione le fattispecie di seguito indicate: - mancata presentazione del progetto per la realizzazione dell insediamento. - mancata presentazione per la stipula dell atto di trasferimento. ART. 10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, circa i casi di decadenza dell assegnazione, sono cause di risoluzione del contratto: a. la non diretta utilizzazione del lotto da parte dell assegnatario o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale; b. la cessione a terzi, anche in regime di locazione o comodato d uso, del manufatto realizzato prima della maturazione del quinquennio successivo alla data del rilascio del certificato di agibilità; c. il rifiuto immotivato di partecipare alle quote di spesa per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni previsti nell area PIP; 11

12 d. il rifiuto immotivato di partecipare alla formazione del Consorzio fra tutte le imprese assegnatarie dei lotti, qualora risulti conferito almeno il 70% della superficie utile; e. rinuncia dell assegnatario, dopo la stipula del contratto di cessione del lotto alla realizzazione dell opera; f. l inosservanza dei termini di inizio lavori previsti nel permesso di costruire o comunque prorogati; g. la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti nel permesso di costruire; h. l utilizzo del manufatto realizzato per attività diversa da quella prevista nell atto pubblico di trasferimento; i. l utilizzo del manufatto per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire e dall art. 1 del presente Regolamento; j. il mancato avvio dell attività produttiva, da comunicarsi al Comune entro 6 (sei) mesi successivi al conseguimento del certificato di agibilità; k. la non osservanza di una qualsiasi norma prevista dal presente Regolamento. ART. 11: EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E PENALI 1. Per i casi di risoluzione previsti nel precedente art. 10, verrà applicata dall Ente la penale di cui al comma 10 del precedente art. 6 nella misura del 10% dell acconto versato. 2. Per le opere eventualmente ultimate o in fase di ultimazione trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nell ipotesi di risoluzione della cessione, di riconoscere l eventuale ipoteca di primo grado iscritta dall istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario decaduto, su quanto dallo stesso dovuto in virtù delle obbligazioni pecuniarie contenute nel presente regolamento. 12

13 In tal caso il Consiglio Comunale potrà utilizzare l immobile di cui sopra per ulteriori assegnazioni. 4. Ove l Amministrazione comunale non intenda avvalersi della predetta facoltà, dovrà dare comunicazione della conseguente rinuncia alla risoluzione della vendita all istituto mutuante che ha scritto l ipoteca sull immobile, il quale potrà provvedere all esecuzione forzata ai sensi di legge, senza nessun altra formalità. 5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi, in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. 6. Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi risolto e l'atto di risoluzione può essere utilizzato per la riacquisizione al patrimonio comunale del lotto assegnato. ART. 12: OPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE REALIZZATE 1. L Amministrazione Comunale, laddove l assegnatario si trovi nell impossibilità di ultimare l edificio oggetto del permesso di costruire, o lo abbia ultimato in violazione delle norme del presente regolamento, può, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell area e dell immobile in oggetto. 2. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dall Area Tecnica del Comune di Campagna. 3. La deliberazione in oggetto è notificata all assegnatario, il quale può ricorrere al Responsabile dell Ufficio P.I.P. entro i successivi trenta giorni. 4. Nel caso il ricorso fosse respinto, può essere proposta, entro 30 giorni, richiesta di riesame al Consiglio Comunale. 5. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell area assegnata e dell immobile. 13

14 6. Resta ferma comunque, la facoltà dell Amministrazione comunale, di imporre, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, l abbattimento delle opere di cui al presente articolo, senza alcuna indennità di sorta e a spese dell acquirente inadempiente. ART. 13: OPERE DI URBANIZZAZIONI 1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel Piano sono realizzate dall Amministrazione Comunale. 2. Tali opere possono comunque essere realizzate su iniziativa privata a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In tal caso dovrà essere presentato apposito progetto da sottoporre all approvazione della Giunta Comunale nonché costituire idonea polizza fideiussoria a copertura dell intero importo previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 3. I lavori saranno realizzati sotto il controllo dell Amministrazione a mezzo dei propri Uffici competenti. 4. Nella fattispecie prevista dal comma precedente le opere di urbanizzazione realizzate e le relative aree saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. 5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo la procedura di cui al comma 2, è comunque subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune e l esecutore delle suddette opere ART. 14: LEASING IMMOBILIARE 1. E concesso al soggetto assegnatario di lotti ceduti in proprietà, di avvalersi di leasing immobiliare o di altre forme di finanziamento al momento vigenti per acquistare il/i lotto/i e/o per realizzare gli edifici. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 4, l adesione e partecipazione al Consorzio obbligatorio resta riservato esclusivamente all assegnatario indipendentemente dal possesso dell area trasferita al leasing. 14

15 2. Nel caso in cui la società di leasing immobiliare debba acquisire l area precedentemente all atto di cessione del lotto, tra il Comune di Campagna e la società di leasing dovrà essere depositato in Comune atto registrato e ove necessario trascritto, tra la stessa società ed il soggetto assegnatario. 3. In ogni caso dal contratto di cui al comma precedente, che non potrà superare la durata prevista dalla legge in materia di operazioni di leasing, deve risultare inequivocabilmente che: a. il soggetto assegnatario del lotto si avvale del leasing immobiliare esclusivamente per il solo scopo per cui ha chiesto l assegnazione del lotto; b. la società di leasing si impegna a sottostare a tutte le modalità, patti e condizioni fissate con il presente regolamento ed a quelle contenute nel bando di gara e nella convenzione di cui al precedente art. 14 con particolare riferimento all utilizzo del lotto, alla costruzione ed all utilizzo di tutti gli immobili che su di esso saranno costruiti ed alla gestione dell attività; c. la società di leasing, per inadempienza del soggetto assegnatario, si impegna a cedere il lotto e/o l opera parzialmente o totalmente realizzata, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, prioritariamente ad eventuali soggetti al momento, inclusi nella vigente graduatoria per l assegnazione dei lotti o in assenza di soggetti disponibili in graduatoria ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 6 e con l acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 8 e, sempre previa autorizzazione del Consiglio Comunale; d. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si verifichino le condizioni di cui alla lett. c, il lotto e tutti gli immobili che su di esso insistono, rientreranno nella piena disponibilità del Comune, che a titolo di indennizzo, agli aventi diritto rifonderà: 15

16 relativamente al terreno: l importo versato per il terreno suddetto, diminuito del 10% dell intero corrispettivo e di tutti gli oneri derivanti. relativamente agli edifici costruiti sul lotto, il 50% del valore stimato, a seguito di stima effettuata da un tecnico nominato dall Amministrazione comunale. Tutte le attrezzature, macchinari e ogni quant altro diverso dai manufatti edili non saranno oggetto di valutazione e per i quali nulla sarà corrisposto. 4. Nel caso di cui al precedente comma 3, lett. c, resta ferma la facoltà dell Amministrazione di procedere ad assegnazione diretta del lotto ad impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6. ART. 15: VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA 1. Sono consentite variazioni della forma giuridica della ditta assegnataria purché mantenga inalterata: a. il settore di attività che ha dato luogo all assegnazione b. il titolare o il rappresentante legale c. la composizione societaria nel caso di preesistente forma associativa 2. In caso di variazione della forma giuridica: a. da ditta individuale a società di capitali, i nuovi soci non potranno sottoscrivere complessivamente più del 49% del capitale sociale b. da società di persone a società di capitali, almeno uno dei soci originari dovrà detenere il 51% del capitale sociale 3. Fermo restando tali presupposti la nuova società dovrà far pervenire al Comune, l atto costitutivo e lo statuto della società, con esplicito impegno, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante, a ciò autorizzato nelle forme previste dallo statuto 16

17 e/o atto costitutivo, a rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento e dalla presente. 4. La variazione intervenuta, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sarà oggetto di semplice presa d atto da parte del Comune, formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale. ART. 16: FACOLTA DI DEROGA 1. Ove il Comune, per mancanza di fondi propri ed in assenza di contributi regionali finalizzati, non è in grado di acquisire le aree incluse nel P.I.P. già approvato può richiedere alle imprese e/o aziende, tramite apposito avviso, se sussistono esigenze di insediamento nelle suddette aree. 2. Il relativo avviso è pubblicato all Albo Pretorio e di esso è data adeguata pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché inviato in copia alle Associazioni di categoria Industriali, Artigianali e Commerciali operanti nella provincia di Salerno. 3. Le imprese interessate faranno pervenire, nei termini stabiliti nell avviso, la propria manifestazione di interesse producendo la documentazione prevista dal Regolamento. 4. Il Consiglio Comunale, in presenza di una o più istanze di cui al comma precedente, fermo restando l applicazione delle disposizioni circa i requisiti, la documentazione da produrre, l esame delle istanze, in deroga a quanto previsto dall art. 4 del Regolamento può autorizzare l assegnazione diretta dei lotti, compresi nelle aree di cui al comma n Tale facoltà può essere esercitata: a. in presenza di istanza da parte di soggetti che introducono nelle attività previste dall art. 3 del Regolamento oggettivi elementi di innovazioni 17

18 e/o di immediata valenza occupazionale e/o economica e/o ambientale; b. in presenza dei criteri di preferenza previsti di cui ai commi 1 e 2 dell art. 11 del Regolamento; c. in presenza di imprese che erogano attività funzionali, prioritariamente alle esigenze dell insediamento; d. in presenza di imprese che erogano attività che per la loro peculiarità, oltre a produrre un ritorno di immagine per il Comune sono elementi di traino e incentivazione per le attività commerciali già esistenti; 6. L assegnazione dei lotti è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, da mantenere valida fino al rilascio del Permesso di Costruire, di un importo pari al costo presunto, determinato dall Ufficio P.I.P., necessario all acquisizione del lotto richiesto. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, alternative e non concorrenti, l istanza esaminata preventivamente dalla Commissione, ai fini della verifica dei requisiti di cui all art. 6 e della documentazione prevista dagli artt. 6 e 8 del Regolamento, viene sottoposta all esame nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. 8. La disponibilità all assegnazione dei lotti di cui ai precedenti comma e gli atti conseguenti seguiranno la procedura prevista dall art. 17 del Regolamento. ART. 17: SPESE CONTRATTUALI 1. Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione, ivi comprese quelle occorrenti per il frazionamento catastale del lotto assegnato, (ed eventualmente di retrocessione) sono a carico dell assegnatario. ART. 18: TRASCRIZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Nei contratti di cessione delle aree, come nel caso di successivi atti di compravendita sia delle aree che degli immobili, dovrà essere trascritto o allegato il 18

19 Regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi. ART. 19: NULLITA DEGLI ATTI 1. Tutti gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle norme del Regolamento sono nulli. ART. 20: RINUNZIA ESPRESSA ALL IPOTECA LEGALE 1. L Amministrazione comunale rinunzia all ipoteca legale, esonerando il Dirigente dell Agenzia del Territorio competente (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) da ogni responsabilità al riguardo. ART. 21: SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 1. Il Comune, se ed in quanto beneficiario di sostegni regionali fornirà tutti i dati relativi all utilizzazione delle aree urbanizzate, impegnandosi a fornire, con la periodicità richiesta dal sistema stesso, l aggiornamento dei dati. PER IL COMUNE IL CONCESSIONARIO 19

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