AVV. ROSA FRANCAVIGLIA

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1 AVV. ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI GLI ESITI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL COMPARTO SANITA DEL. N 7/2004/g SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELL AMBITO DELLA RIFORMA SANITARIA LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE E LA PEREQUAZIONE REGIONALE DEI FONDI L AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO-L AREA CONTRATTUALE DELLA DIRIGENZA- I FONDI DELLA DIRIGENZA-INCIDENZA DEI FONDI CONTRATTUALI RISPETTO AL COSTO DEL PERSONALE-LE DINAMICHE DI DISTRIBUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI-I FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI-L ATTIVITA LIBERO- PROFESSIONALE NEL SETTORE SANITARIO- EVOLUZIONE NORMATIVA E REGIME DELLE INCOMPATIBILITA - Deliberazione n. 7/2004/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche nell adunanza del 15 luglio 2004 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Visto l art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione della Corte dei conti in Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 in data pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 156 del ; Vista la deliberazione di questa Sezione n. 10/2003 in data 22 dicembre 2003, con la quale è stata approvata l integrazione del programma annuale del controllo successivo sulla gestione per il 2003 includendo, in applicazione dell art.48, c.7 del d.lgs. n.165 del 2001,

2 l indagine coordinata sugli esiti della contrattazione integrativa nel comparto Sanità con riferimento al quadriennio 1998/2001; Vista la comunicazione in data 28 giugno 2004 del Presidente di questa Sezione con la quale l Amministrazione regionale, nella persona del Presidente della Giunta regionale Marche, è stata convocata per l adunanza odierna, con invito all audizione; Visti i risultati della istruttoria eseguita e preso atto delle integrazioni acquisite in sede di contraddittorio con l Amministrazione regionale rappresentata dal Dirigente della funzione Risorse umane comparto Sanità dell Assessorato Servizi alla persona e alla comunità dott. Luigi Leonarduzzi, dal funzionario della funzione Risorse umane del Dipartimento servizi alla persona e alla comunità dott.ssa Paola Maurizi, dal Dirigente amministrativo dell Azienda U.S.L. n. 3 di Fano dott. Francesco Angioni, dal Dirigente del Servizio personale, AA.GG. e legali del Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione G. Salesi di Ancona dott. Nazzareno Luconi Udito il magistrato relatore Rosa Francaviglia; D E L I B E R A di approvare la relazione finale concernente l indagine coordinata sugli esiti della contrattazione integrativa nel comparto Sanità con riferimento al quadriennio 1998/2001; O R D I N A che copia della presente deliberazione, corredata dalla relazione approvata, sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale delle Marche nonché al Presidente della Giunta regionale e all Assessore alla sanità. Il Relatore (F.to Rosa Francaviglia) Il Presidente (F.to Giovanni Bencivenga) Depositata in Segreteria il 2 agosto 2004 Il Direttore della segreteria F.to Dott. Carlo Serra

3 A) I N D I C E 1. Presupposti, oggetto e finalità dell indagine 2. Metodologia adottata nella conduzione dell analisi 3. La contrattazione integrativa nell ambito della riforma sanitaria 4. La struttura della retribuzione di cui alla contrattazione integrativa in sanità (quadriennio ) e la perequazione regionale dei fondi (per l equiparazione e per l esclusività) 5. I fondi contrattuali aziendali previsti dal CCNL dell della dirigenza medica e s.p.t.a. e dal CCNL del del comparto 5.1. Riepilogo della gestione dei fondi contrattuali delle due aziende 5.2. Le dinamiche della distribuzione dei fondi nel quadriennio L incidenza dei fondi contrattuali rispetto al costo del personale 6. Il ruolo di coordinamento della Regione Marche nell ambito della contrattazione integrativa nella sanità 6.1. Contrattazione di Comparto 6.2. Contrattazione Dirigenza 7. L attivita libero-professionale- premessa 7.1. Evoluzione normativa e regime delle incompatibilita 7.2. Le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 2004, n 138 di conversione del decretolegge 29 marzo 2004, n La libera professione infermieristica e le prestazioni aggiuntive 7.4. La disciplina di recepimento della Regione Marche 7.5. I caratteri dell istituto all interno delle due aziende - tabelle riepilogative 8. Collaborazioni, consulenze e convenzioni 8.1. Profili generali consulenze ed incarichi esterni - giurisprudenza contabile

4 8.2. I dati all interno delle due aziende 8.3. L incidenza delle consulenze e degli incarichi esterni rispetto al costo del personale 9. Conclusioni Tabelle fondi contrattuali delle due aziende 1. PRESUPPOSTI, OGGETTO E FINALITA DELL INDAGINE Il programma generale di controllo per l anno 2003 ha previsto l avvio, in prima applicazione dell art. 48, comma 7, del D.Lgs. n 165/2001, di un indagine coordinata sugli esiti della contrattazione integrativa del comparto sanità. Sulla base del programma 2003, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo n 50/CONTR/PRG/02 e tenendo, altresì, in debita considerazione le indagini parallele già avviate in materia da altri soggetti istituzionali (ARAN, Ministero dell Economia, IGOP), si è provveduto, in sede di coordinamento, ad individuare oggetto ed obiettivi dell indagine. La Sezione regionale di controllo per le Marche, in ottemperanza alla norma istitutiva degli organismi di controllo della Corte dei Conti ed alle indicazioni, criteri ed indirizzi di cui alla succitata deliberazione n. 50 del 2002 ha incluso nell ambito del programma annuale del controllo successivo sulla gestione per il 2003, l indagine coordinata sugli esiti della contrattazione integrativa nel comparto sanità. L arco temporale di riferimento ricomprende il quadriennio 1998/2001. L oggetto è stato individuato nelle tre macrocategorie del Comparto (personale inquadrato nei livelli professionali), della Dirigenza medica e della Dirigenza non medica. L indagine della Corte si prefigge non solo l obiettivo della mera analisi statistica, bensì anche quello di conoscere gli effetti finanziari della

5 contrattazione e le ricadute della stessa in termini di tenuta dei bilanci delle aziende interessate. A tal fine giova evidenziare che, come è noto, fra i fattori maggiormente incidenti sulla crescita esponenziale della spesa sanitaria, particolarmente evidente negli ultimi anni sia a livello nazionale che a livello regionale, assumono notevole rilievo quelli dell incremento del costo del personale nelle aziende sanitarie e del considerevole aumento della spesa farmaceutica. Le aziende sanitarie oggetto di indagine sono state individuate nelle seguenti: - Azienda Ospedaliera Salesi di Ancona; - Azienda U.S.L. n 3 di Fano. Ciò risulta conforme ai criteri indicati dal gruppo di lavoro sanità, il quale, in relazione alla complessità dell indagine, ha concordato, per il programma 2003, una restrizione dell indagine ad un azienda sanitaria e ad un azienda ospedaliera del territorio regionale. Si è ritenuto utile procedere anche alla disamina dell attività liberoprofessionale e dei rapporti di collaborazione, delle consulenze e delle convenzioni relative alle due aziende di cui sopra stanti gli indubbi riflessi che la loro esistenza comporta in termini finanziari. Pertanto, sono state predisposte, anche per tali tematiche, apposite tabelle riepilogative. L indagine ha precipua finalità collaborativa, essendo volta a favorire l attivazione di procedimenti di autocorrezione delle amministrazioni interessate secondo il regime dell autotutela in via amministrativa e nell ottica del miglioramento degli assetti gestionali contrattuali integrativi e di eliminazione di taluni profili di criticità riscontrati.

6 2. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA CONDUZIONE DELL ANALISI La presente indagine affianca quella ordinaria sulla gestione del sistema sanitario della Regione Marche. Essa si fonda su un analisi tale da permettere una valutazione in chiave comparativa dei risultati conseguiti nelle diverse realtà territoriali trattandosi di indagine realizzata da tutte le Sezioni regionali della Corte dei Conti. Ciò premesso, per quanto attiene la metodologia adottata nella conduzione dell analisi, la Sezione si è avvalsa sia del criterio cartolare storico acquisendo la documentazione di carattere generale sulle due aziende summenzionate, nonché quella relativa alla contrattazione integrativa aziendale, sia del criterio informativo a riscontro diretto mediante plurimi incontri con gli esponenti delle aziende e della Regione Marche e/o accessi presso le amministrazioni interessate. L acquisizione documentale non è, peraltro, stata agevole a cagione di obiettive difficoltà incontrate dalle due aziende nel reperimento degli atti e provvedimenti necessari al fine di assicurare l espletamento dell iter istruttorio da parte della Magistratura Contabile. Tali difficoltà operative in sede di raccolta cartolare sono parzialmente riconducibili all istituzione dell ASUR mediante un processo di fusione delle vecchie ASL per incorporazione. 1 Tuttavia, si dà atto che sia la Regione Marche, per quanto di competenza, sia l Azienda Ospedaliera Salesi di Ancona, nonché l Azienda U.S.L. n 3 di Fano hanno collaborato egregiamente con la Sezione fornendo anche utili chiarimenti per una corretta conduzione dell analisi. Si deve, altresì, sottolineare che, essendo l indagine estesa al quadriennio , la raccolta documentale, integrando operazione ad elevata complessità, non poteva intervenire a breve termine e, quindi, l 1 La Legge Regionale n 13 del 2003 di riorganizzazione dell SSN ha ridotto il numero delle AUSL per ottenere, tra l altro, economie dalla razionalizzazione delle strutture amministrative e dalla centralizzazione degli acquisti. L ASUR ( Azienda Sanitaria Unica regionale ) è nata dalla incorporazione nella Azienda 7 di Ancona delle altre 12 AUSL. Tuttavia, per un biennio, le zone territoriali restano operative, eccetto che per talune funzioni subito centralizzate nell ASUR. Con apposito atto (pubblicato sul BUR) del 4 marzo scorso, il Presidente della Giunta regionale ha decretato di non indire nell anno 2004 il referendum abrogativo della Legge Regionale n 13/2003 richiesto in data 28 ottobre 2003.

7 inoltro degli atti richiesti, seppure in parte avvenuto oltre la scadenza del termine indicato nella richiesta istruttoria, appare ampiamente giustificabile. Per ciascun fondo relativo ad ogni macrocategoria è stata predisposta una tabella che ricostruisce analiticamente la genesi e l utilizzo del fondo stesso a partire dall anno Sia la parte relativa alle voci di entrata sia quella concernente le voci di spesa è stata compilata dalle due aziende. Sulla scorta della documentazione prodotta, la Sezione ha poi provveduto ad effettuare le verifiche di rito vagliando dette tabelle onde valutarne l attendibilità. In particolare, per quanto attiene le voci di entrata, ci si è basati sui provvedimenti di determinazione dei fondi adottati dai Direttori Generali delle aziende incise e scaturiti, limitatamente a taluni di essi, anche da accordi sindacali. 3. LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELL AMBITO DELLA RIFORMA SANITARIA A seguito delle rilevanti modifiche subite dal D. Lgs. n 29/1993 per effetto della L. n 59/1997, con conseguente innovazione del preesistente

8 modello di contrattazione decentrata, e la successiva adozione dei Decreti lgs. n. 396/1997 e n. 80/1998, il Legislatore, con l art. 9 del Testo Unico del Pubblico Impiego (T.U.P.I. D.Lgs. n 165/2001, già art. 10), perviene alla rideterminazione del sistema di relazioni sindacali attribuendo ai C.C.N.L. il compito di ridisciplinare gli istituti partecipativi ed i rapporti con le O.O.S.S. anche con riferimento agli atti interni organizzativi incidenti sul rapporto di lavoro. Il novellato art. 40 del T.U.P.I. ( già art. 45 ) prevede che la contrattazione collettiva si svolga su ogni materia del rapporto di lavoro, nonché detta la disciplina, la durata dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi, la struttura negoziale ed i rapporti fra i diversi livelli di contrattazione. Analogamente a quanto accade per il settore privato, le PP.AA. attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa nell osservanza dei vincoli di bilancio come risultanti dagli strumenti programmatici annuali e pluriennali. Pertanto, detta contrattazione ha luogo nelle materie e nei limiti prefissati dai CC.NN.LL. e coi soggetti e le procedure da essi previsti e si estende ad un ambito territoriale ricomprendente più amministrazioni. Corollario di ciò è che alle PP.AA. viene inibita la sottoscrizione in sede decentrata di contratti integrativi non in linea coi vincoli posti dai CC.NN.LL. che comportino oneri non contemplati negli strumenti programmatori summenzionati di ciascuna amministrazione. Ne consegue che l eventuale difformità delle clausole negoziali viene sanzionata con la nullità e l inapplicabilità delle stesse. Circostanza questa che differenzia il settore pubblico da quello privato, nel quale non è ravvisabile il principio di prevalenza o di gerarchia fra fonti contrattuali collettive e che, quindi, difetta di un siffatto regime di invalidità. La qualificazione eteronoma del sistema pubblico va intesa, quindi, nei termini di commistione fra lo schema classico di contrattazione decentrata di pertinenza delle PP.AA. con quello di pertinenza della contrattazione integrativa privata. Presumibilmente, siffatta combinazione si spiega in ragione dell esigenza di contenimento del costo del lavoro, evitando l adozione di modelli privatistici completamente sganciati dall ottica pubblicistica.

9 Su tali premesse si innesta la logica dei controlli e delle verifiche di compatibilità finanziarie. In particolare, l art. 40 del T.U.P.I., introducendo il principio basilare per cui ogni P.A., in relazione alla propria produttività, pone a disposizione dei dipendenti delle risorse aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal C.C.N.L., da utilizzare in sede di contrattazione aziendale, involge l esigenza del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. Peraltro, si serba inalterato quanto sancito a suo tempo dall Accordo di San Tommaso del 23 luglio 1993 contenente, almeno in parte, le formule definitorie delle regole disciplinanti la contrattazione di secondo livello. Il sistema dei controlli in questione viene assicurato dal Collegio dei revisori dei Conti oppure, laddove tale organo non sia previsto, dai Nuclei di Valutazione o dai servizi di controllo interno. Per le aziende sanitarie, le verifiche erano state già demandate al Collegio sindacale dall art. 3-Ter del D.Lgs. n 502/1992. La normativa di riferimento è contenuta nell art. 52 del D.Lgs. n 29/1993 ( ora art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001 ) che fornisce indicazioni anche sulle funzioni attribuite in tale materia alla Corte dei Conti. Detta tipologia di controllo è sostanzialmente analoga a quella devoluta alla Corte dei Conti (Sezioni Riunite in sede di controllo III Collegio Certificazione C.C.N.L. e Costo del Lavoro), concerne la compatibilità finanziaria che si conclude mediante la certificazione dei costi ( negativa o positiva ). Proprio in ragione delle affinità esistenti fra le due procedure certificatorie (quella della Magistratura Contabile e quella del Collegio dei Revisori in ambito aziendale ), deve ritenersi che tempi e modalità siano analoghi. Ne deriva che, qualora intervengano valutazioni negative con diniego di certificazione, il contratto potrà sbloccarsi solo sotto l assunzione di responsabilità del Direttore Generale. L organo di controllo rilascia, quindi, nell ipotesi di certificazione positiva, la prescritta dichiarazione di compatibilità dei costi, supportata dall invio dei dati contabili di riferimento come da modello predisposto dal Ministero dell economia e Finanze in cui vengono definiti i parametri su cui si fonda la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ( art. 30 L. n 468/1978 art.

10 5 c. 7 del D. Lgs. n 502/1992 art. 60 del D.Lgs. n 165/2001 Legge Finanziaria per il 2002 e successive istruzioni ministeriali ). Corre l obbligo di sottolineare l importanza che detto controllo vi sia e che esso sia effettivo e non meramente formalistico. L omissione delle verifiche di compatibilità finanziarie non solo collide con il disposto normativo, ma costituisce anche indice rivelatore di anomalia nella gestione della cosa pubblica, essendo palese l ineludibile esigenza presupposta di contenimento del costo del lavoro, particolarmente sentita con riferimento al personale sanitario. Peraltro, la carenza della procedura in questione, la quale, se fosse stata apprestata, avrebbe condotto al diniego di certificazione, può implicare precisi risvolti di responsabilità amministrativa e/o contabile. E, per l altrettanto, trattandosi di obbligo legislativamente imposto, l omissione ex se considerata potrebbe assumere anche valenza penalmente rilevante. Il settore sanitario è labour intensive, avendo un costo del lavoro oscillante a circa la metà della spesa corrente. Pertanto, le risorse umane in sanità costituiscono un fattore di notevole incidenza per valutare la performance del sistema di assistenza del Servizio Pubblico. Deve rilevarsi, altresì, che il mercato del lavoro in ambito ospedaliero ed aziendale ha connotazioni sue proprie: si producono servizi alla persona piuttosto che atti; ci si colloca in una situazione di quasi-mercato rispetto alle strutture sanitarie private; è riscontrabile una notevole presenza di organizzazioni a base professionale, quali ordini ed associazioni categoriali esponenziali delle plurime specifiche figure che la sanità annovera ; esiste una presenza di rilievo dei sindacati autonomi; il tasso di sindacalizzazione è elevato; la dirigenza è numericamente forte rispetto ad altri settori del pubblico impiego per la ovvia ragione che il personale medico ha qualifica dirigenziale, a prescindere dalle responsabilità gestionali; la cronica carenza infermieristica apporta squilibri nella struttura occupazionale specie in considerazione del fatto che la penuria di tale personale si traduce, di sovente, in turnazioni continuative con ritmi lavorativi spesso insostenibili e particolarmente usuranti. La riorganizzazione dei processi aziendali sanitari ha inciso anche sul profilo della gestione delle risorse umane con precipuo riferimento alla organizzazione del lavoro ed alla distribuzione delle mansioni. La flessibilizzazione delle modalità di prestazione della attività lavorativa si presenta sotto diffusione del part-time e di incremento della mobilità intraenti od interaziendale, così come in sede di articolazione dell orario per fronteggiare le esigenze (e le emergenze) scaturenti dalle turnazioni.

11 In un contesto siffatto, dove il processo di riforma del rapporto di lavoro è maggiormente accentuato rispetto alle altre amministrazioni, la differenziazione retributiva fra i dipendenti, gli status professionali, il sistema delle responsabilità e delle garanzie dovrebbero essere strumentali ad incrementare la motivazione del personale. Ruolo preminente ha, perciò, il salario accessorio, il quale non dovrebbe giammai essere snaturato e livellato indiscriminatamente, specie quando viene finanziato con fondi a destinazione vincolata. In quanto all esternalizzazione di taluni servizi, giova evidenziare che la stessa generalmente ha interessato attività di tipo manuale e/o materiale quali le pulizie, le lavanderie o le mense. E indubbio che la contrattazione collettiva nazionale si è conformata (od almeno ha tentato di farlo) alle nuove esigenze del mercato del lavoro sanitario. Tuttavia, ciò è avvenuto in uno scenario talora frammentato ed estremamente articolato qual è quello delle relazioni sindacali in ambito sanitario, con conseguente insorgenza di forti conflittualità fra le parti sociali.

12 4. LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE DI CUI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN SANITÀ (QUADRIENNIO ) E LA PEREQUAZIONE REGIONALE DEI FONDI (PER L EQUIPARAZIONE E PER L ESCLUSIVITÀ) Il compito di regolare la leva di gestione del personale relativa al trattamento economico è affidato al contratto collettivo di lavoro e si identifica con l insieme degli istituti che comportano incentivi e meccanismi premianti individuali o collettivi. Il C.C.N.L. relativo alla prima tornata contrattuale ( periodo ), sia del Comparto che della Dirigenza medica e non medica, riconfermando precedenti forme di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi aveva previsto la possibilità per i dipendenti di partecipare a progetti individuali e di gruppo, con l obbligo di erogare le relative risorse a consuntivo, successivamente alla verifica, da parte dei servizi di controllo interno, dei risultati raggiunti. Accanto alla remunerazione della produttività, già prevista nella precedente tornata contrattuale, i CC.CC.NN.LL. di Comparto e della Dirigenza della 2^ tornata contrattuale hanno meglio specificato le attività

13 particolarmente disagiate, o pericolose o dannose per la salute che danno titolo all attribuzione di particolari indennità. L AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO Il C.C.N.L. del 7 aprile 1999 del comparto, nel confermare il sistema degli incentivi, introduce un altro meccanismo premiante: quello dei percorsi economici orizzontali, denominati fasce, raggiungibili dai singoli dipendenti nel periodo di permanenza nella medesima categoria e livello. In tale contratto i precedenti fondi sono stati ridotti a tre, tramite parziale accorpamento tra loro; essi hanno assunto le seguenti nuove denominazioni: 1. Fondo per il lavoro disagiato e per lo straordinario ex art.38, commi 1 e 2; 2. Fondo per la produttività collettiva ed individuale (c.d.incentivazione) ex art.38, commi 3 e 4; 3. Fondo per la progressione orizzontale ex art.39 (che finanzia sia la progressione orizzontale e sia l attribuzione delle posizione organizzative); - Spostamenti di risorse fra i fondi e loro comunicabilità L art. 38, c. 3 lett d) del C.C.N.L. di Comparto ha riconfermato la possibilità che i risparmi accertati a consuntivo sul Fondo del lavoro disagiato vengano dirottati- sia temporaneamente che irreversibilmente- al fondo della produttività collettiva. Il comma 7 dell art. 38 prevede, inoltre, che lo stesso fondo della produttività collettiva, con decorrenza possa essere decurtato irreversibilmente, in un importo fra il 10% e il 15%, a favore del fondo per le fasce retributive ex art Ai sensi, infine, dell art. 39, comma 7 (sul Fondo per la progressione orizzontale) qualora a fine anno risultassero, su tale Fondo, delle economie, le stesse possono essere temporaneamente utilizzate per incrementare il 2 Tale possibilità viene consentita dal contratto una sola volta. In caso diverso il fondo rimarrebbe ben presto sprovvisto di risorse per la produttività (estratto da nota ARAN del 25/6/2001-prot. 9545, trasmessa agli Assessori alla Sanità-Province autonome)

14 finanziamento del Fondo per la produttività collettiva previsto per lo stesso anno dall art.38,comma 3. L articolo 41, comma 4, prevede che nell arco della vigenza contrattuale qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt.38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, esse siano riassegnate, nell esercizio successivo, agli stessi fondi. Va infine evidenziato che, a decorrere dal1/1/2001, le risorse regionali aggiuntive di cui all art.38, comma5 del CCNL 1998/2001, aumentate di un ulteriore 0,4%, che fino all es.2000 incrementavano il Fondo sulla produttività collettiva, a seguito di contratto integrativo aziendale sono convogliate o sui fondi dell art. 38 o sul fondo dell art.39. Ciò in aderenza a quanto previsto dall art.4 del CCNL, II biennio L AREA CONTRATTUALE DELLA DIRIGENZA 3 Il C.C.N.L. del 8 giugno 2000 della dirigenza medico veterinaria, riconfermando i fondi contrattuali previsti con la prima tornata contrattuale, ha tuttavia introdotto alcune modifiche sulle voci retributive da questi disciplinate. Complessivamente viene consentito, al pari di quanto previsto per il comparto, un uso più flessibile dei fondi rendendo possibile, previo accordo specifico tra le parti, lo spostamento di risorse al loro interno. I fondi individuati con il C.C.N.L. della dirigenza medico veterinaria e della dirigenza s.p.t.a. dell 8 giugno 2000 sono i seguenti: 1 - Fondo per l indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (denominato anche Fondo di posizione); 2 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (denominato anche Fondo del lavoro disagiato o dell accessorio); 3 Visto che la grande maggioranza dei dirigenti delle strutture sanitarie sono medici, si è scelto di analizzare in particolare i fondi che li riguardano ( sugli aspetti di base degli stessi, inoltre, non vi sono differenze con i fondi dell area del personale dirigente non medico).

15 3 - Fondo per la retribuzione di risultato ( denominato anche Fondo della produttività collettiva); 4 - Fondo per il premio per la qualità della prestazione individuale (assorbito dal 1999 dal Fondo per la retribuzione di risultato). Con questo contratto tutti i fondi per la dirigenza medica veterinaria e della dirigenza non medica vengono costituiti a partire dal monte salari consolidato al Con il termine monte salari si deve intendere l insieme delle somme, al netto degli oneri riflessi a carico dell Ente, corrisposte nell anno di riferimento dalle amministrazioni al personale relativamente al trattamento economico per: - salario principale; - salario accessorio, comprensivo delle incentivazioni al netto degli oneri riflessi. 4 Vengono pertanto escluse dal calcolo le somme retribuite a tariffa professionale (per attività libero professionale) e quelle non strettamente istituzionali, tra cui: - assegni per il nucleo familiare; - trattamento economico per missioni, congressi,sussidi, ecc. Naturalmente questo concetto di monte salari vale anche per l area contrattuale del comparto. 4 La struttura retributiva dei dirigenti medici è regolamentata dall art.35 del C.C.N.L Essa è così composta: Trattamento fondamentale : Stipendio Indennità Integrativa Speciale Retribuzione Individuale di Anzianità(R.I.A.) Indennità di specificità medica Retribuzione di posizione minima fissa Assegno personale corrisposto ai dirigenti di ex secondo livello Trattamento accessorio: Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato Retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti Specifico trattamento economico (S.T.E.) Indennità di incarico di struttura complessa( per i dirigenti del ruolo unico titolari di relativo incarico) Il contratto individuale di lavoro stipulato tra l Azienda ed ogni dirigente dovrà contenere tutte le voci sopra indicate in quanto rientranti nell ambito del rapporto di lavoro subordinato che lega il dirigente all Amministrazione. Tale struttura della retribuzione va infine integrata con quanto previsto con il secondo biennio contrattuale 2000/2001 dall art.3 sull Equiparazione, dall art.4 sulla Retribuzione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione e dall art.5 sull Indennità di esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza

16 - I Fondi della Dirigenza Fondo di posizione (art. 50, 1 biennio; art. 9, 2 biennio) B) Analisi delle voci retributive finanziabili con il fondo Tale fondo finanzia le seguenti cinque voci retributive: 1 Indennità di specificità medica Rimane fissata in 15 milioni per tredici mensilità per tutti i dirigenti del ruolo unico Per i dirigenti di ex 2 livello(ex primari) in servizio al o per i vincitori di concorso per dirigente di struttura complessa con bando pubblicato in G.U. entro quella data, viene determinata in lire 20 milioni per tredici mensilità. 2 Retribuzione di posizione Rimane la sua articolazione in parte fissa, variabile contrattuale e variabile aziendale. Vengono rideterminati, a far data dal e per tutti i dirigenti in servizio e indipendentemente dall anzianità maturata, i livelli minimi contrattuali nei seguenti importi: Parte fissa: L Parte variabile: L (medici); L (veterinari). 3 Specifico trattamento economico (STE): Rimane come assegno ad personam per gli ex dirigenti di 2 livello in servizio al , negli importi in loro godimento. 4 Indennità di struttura complessa Viene corrisposta a tutti i dirigenti titolari di incarico di struttura complessa nominati tali in data successiva al

17 L importo è pari a L per tredici mensilità. 5 Equiparazione degli ex assistenti e ex aiuti ( ex dirigenti di 1 livello) Il contratto porta definitivamente a compimento il processo di equiparazione del salario di posizione complessivo degli ex nono livello (assistenti) e degli ex dirigenti di 1 livello(aiuti). L equiparazione viene realizzata a partire dal tramite l utilizzo delle risorse del salario di anzianità (R.I.A.) Tale componente della retribuzione è confluita nell apposito Fondo aziendale a norma di quanto disposto dall art. 47, comma 4 del precedente contratto, all atto della risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa dei dirigenti cessati dal servizio; dal , infine, dette risorse confluiscono nel Fondo di posizione ex art.50. Tale equiparazione, come verrà meglio approfondita alla fine di questo capitolo, è avvenuta nell ambito delle relazioni sindacali regionali, attraverso un protocollo d intesa fra la Regione Marche e le OO.SS. di categoria definito in data 16 settembre L equiparazione è stata attuata in aderenza a quanto disciplinato dall art.7 del C.C.N.L., parte normativa quadriennio 1998/2001, attraverso la cosiddetta Perequazione regionale dei fondi ex art.41 dello stesso contratto. B) Incrementi finanziari 1 e 2 biennio economico del Fondo di posizione art.50 Il fondo ex art. 60 C.C.N.L (per l indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione e dello STE dei dirigenti di II livello) consolidato al è integrato ed incrementato, a seguito dell applicazione del C.C.N.L. dell 8 giugno 2000, da una serie di risorse tra le quali, a valere dal , di un eventuale quota di risorse provenienti dall art. 51 (Fondo del lavoro disagiato). Tali incrementi di risorse rimangono a disposizione per la graduazione delle funzioni dirigenziali con il connesso trattamento economico.

18 Fondo del lavoro disagiato o delle condizioni di lavoro art. 51 (1 biennio)e art 10, comma 2 (2 biennio) C.C.N.L Viene confermato il fondo del 1 biennio nel suo ammontare consolidato al ed il fondo del 2 biennio nel suo ammontare consolidato al L art. 51 comma 4 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 prevede che, mediante contrattazione integrativa aziendale, parte delle risorse del Fondo del lavoro disagiato possa essere trasferita al Fondo di posizione; ciò in presenza di processi di razionalizzazione stabili dell orario di lavoro e dei servizi di guardia e pronta disponibilità. In tale ipotesi le risorse vengono acquisite in modo irreversibile nel fondo di destinazione. E prevista invece la possibilità di utilizzo, in modo reversibile, di parte delle risorse del Fondo del lavoro disagiato a favore del Fondo per la retribuzione di risultato (art.51, 2 comma del C.C.N.L. 8 giugno 2000). Fondo della retribuzione di risultato, o della produttività collettiva e per il premio per la qualità della prestazione individuale art. 52, 1 biennio e art 10, comma 2, 2 biennio Detto fondo è strettamente correlato alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene quindi erogato a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero per stato di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall art. 65 del C.C.N.L ( Relazione predisposta dal Nucleo di valutazione, sentito il parere del Direttore sanitario ed amministrativo). Il fondo viene confermato nel suo ammontare consolidato al Con il nuovo C.C.N.L. il fondo viene integrato dalle seguenti ulteriori risorse: - 1% monte salari al

19 - eventuali economie di gestione - eventuali spostamenti di fondi dall art. 50 (Fondo di posizione) e/o dell art 51 (Fondo del lavoro disagiato) - eventuali risorse derivanti dall attuazione dell art. 43 della L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici o privati) A decorrere dal , secondo indirizzi emanati dalla Regione, il fondo viene inoltre integrato dall 1,2% del monte salari. Quindi l incremento del fondo per il primo biennio ( ), fatte salve le altre voci sopra indicate, è pari al 2,2% (1% di risorse statali +1,2% di risorse regionali) Per il 2 biennio l ammontare complessivo del fondo è quello consolidato al L incremento annuo del fondo di risultato dell 1% di cui al comma 5 lett. B) dell art. 52, oltre allo 0,2% di cui all art 52, comma 7, continua ad operare a decorrere dal Da tale data però questo 1,2% concorre integralmente a finanziare l indennità di esclusività 5 del rapporto di lavoro e pertanto non può essere utilizzato per ulteriori incrementi del fondo stesso. Nell assegnazione degli obiettivi relativi a tale fondo sono esclusi i medici non a rapporto esclusivo, sulla base delle disposizioni di cui all art.47, comma 4. CCNL 8/6/ Spostamento di risorse tra i fondi e loro comunicabilità nel contratto della dirigenza medica e non. Abbiamo visto che il C.C.N.L. dell 8 giugno 2000 consente una buona flessibilità nell uso dei fondi rendendo possibile spostare risorse da un fondo all altro. 5 L indennità di esclusività del rapporto rappresenta l ulteriore elemento economico distintivo del C.C.N.L Per l erogazione di tale indennità non viene costituito specifico fondo in quanto essa riveste le caratteristiche di voce extracontrattuale o meglio di elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali qui esaminati (art.5, c. 2 biennio )

20 Il precedente contratto consentiva come unica possibilità lo spostamento, dal Fondo di risultato al Fondo di posizione, di un importo massimo del 16%. In più era previsto che eventuali economie sui Fondi di posizione o del lavoro disagiato non utilizzati nell anno potevano essere trasferite all anno successivo negli stessi fondi di provenienza, andando in tal modo ad incrementare la massa spendibile del nuovo anno. Il C.C.N.L. dell 8 giugno 2000 prevede invece, così come prima in parte anticipato: a) La riconferma dell obbligo dell integrale utilizzazione, nell anno in corso, delle risorse in capo al Fondo di posizione. Ai sensi di quanto disposto dall art. 50, co 4, eventuali economie accertate a fine anno su tale fondo possono essere temporaneamente utilizzate per finanziare la retribuzione di risultato. Ciò al pari di quanto stabilito nell Area del Comparto per il Fondo sulla progressione orizzontale. b) La possibilità di riassegnare, ai sensi dell art.62, 1 comma, agli stessi tre fondi nell anno successivo eventuali rispettive economie non utilizzate nel corso d esercizio (così come già possibile anche precedentemente). c) Lo spostamento delle risorse in capo ai seguenti fondi: 1) Dal Fondo del lavoro disagiato ( art.51) al fondo di risultato (art. 52 c. 4 lett. C) per utilizzo anche temporaneo di eventuali risparmi accertati a consuntivo sul primo fondo. 2) Dal fondo del lavoro disagiato al fondo di posizione (art. 51 comma 4 ), in caso di razionalizzazione di spesa derivanti da nuova organizzazione del lavoro. In tale caso le risorse vengono acquisite in modo irreversibile nel fondo di destinazione. - La Perequazione regionale dei fondi in applicazione dell art.41 e 42 del C.C.N.L. della Dirigenza 1998/2001-Equiparazione ed esclusività In data 16 settembre 2003 il Comitato paritetico costituitosi nell ambito della Conferenza permanente dell Area della Dirigenza medica e S.P.T.A ha definito, in sede di coordinamento regionale così come previsto dall art.7, 1^

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