Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 CITTA' DI RACUSA SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE E MERCATI SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) L ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE S.C.I.A. AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DEI CONTROLLI UFFICIALI DI COMPETENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA ALIMENTARI L I N E E G U I D A a cura di : GIOVANNI PARI : FUNZIONARIO RESPONSABILE S.U.A.P. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE E MERCATI COMUNE RACUSA DR. SALVATORE CORRENTI : DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE E MERCATI COMUNE DI RACUSA 1

7 Prefazione Si è ritenuto indispensabile predisporre le seguenti LINEE GUIDA relative ai requisiti necessari per le strutture da adibire a Pubblici Esercizi con somministrazione di alimenti e bevande (legge n 287/1991), sia per la complessità della materia che per le difficoltà che si verificano nell applicazione delle normative di riferimento. Le suddette difficoltà si riscontrano non solo da parte degli operatori commerciali e dei tecnici che li coadiuvano nella presentazione delle istanze tendenti ad attivare pubblici esercizi (bar caffè gelaterie pasticcerie ristoranti pizzerie tavole calde, ecc.) ma anche da parte dei funzionari dell Ente Comune e degli altri Organi competenti per materia. Tale situazione, che talvolta determina controversie non sempre di facile risoluzione, scaturisce soprattutto dalla molteplicità e complessità delle normative che negli sono state emanate a livello europeo, nazionale e regionale. Con l obiettivo, dunque, di esemplificare ed accelerare le procedure, rendendole più accessibili e comprensibili a tutte le parti interessate, sono state predisposte le seguenti LINEE GUIDA che si suddividono essenzialmente in due parti : Prima parte : la normativa Seconda parte : le LINEE GUIDA Il suddetto lavoro non deve essere, però, inteso esaustivo in quanto si prevedono aggiornamenti ed integrazioni future che saranno successivamente predisposte e comunicate. Si precisa, ancora, che nel predisporre le LINEE GUIDA oltre ad avere preso come riferimento le normative vigenti in materia, si è tenuto anche conto degli elaborati di altri Enti che hanno già adottato provvedimenti similari. In questa sede va evidenziata, infine, la fattiva collaborazione data dai vari Servizi dell Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Il Funzionario Responsabile S.U.A.P. Giovanni Parisi Il Dirigente Dr. Salvatore Correnti 2

8

9

10 LEGGE 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. Vigente al: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PREDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. 2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. 3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti. 5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 5

11 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.)) 7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. Art. 4. Revoca dell'autorizzazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). 2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n Art. 5. Tipologia degli esercizi 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 6

12 b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3. 7

13 Art. 6 Commissioni 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta: a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; b) da un funzionario delegato dal questore; c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato; d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista; f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta: a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede; b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato; c) da un funzionario delegato dal prefetto; d) da un funzionario delegato dal questore; e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato; f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia; 8

14 i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito. ((4)) AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che sono soppresse le commissioni istituite dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) Art. 8. Orario di attività 1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate. 2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. 9

15 3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. 3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. Art. 10. Sanzioni 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la ((segnalazione certificata di inizio di attività)), ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro e la chiusura dell'esercizio. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (3) 10

16 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Art. 11. Disposizioni transitorie 1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n Art. 12. Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi. 2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 agosto 1991 COSGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 11

17 CITTA' DI RACUSA SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE E MERCATI SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE D.P.R. N. 447/98 e succ. Mod. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 113 del 14 novembre 2002 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, nell ambito della disciplina sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, eseguendo le disposizioni di cui al D. Lgs n. 112/98 (titolo II, capo IV) e al D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche. Art. 2 Finalità 1. Lo Sportello Unico per le attività costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l ente assicura l unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio. 2. L organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 Funzioni 1. Sono ricomprese nell ambito delle disposizioni di cui all art. 1 precedente le procedure di autorizzazione per la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione per la riattivazione e riconversione dell attività produttiva, nonché per l esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d imprese ed all interno di un progetto di sviluppo di attività produttive. 12

18 Ai fini del presente regolamento si intendono: o Per localizzazione, l individuazione delle aree da destinare all insediamento di impianti produttivi; o Per impianti produttivi, le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi; o Per la realizzazione, la costruzione di nuovi impianti produttivi; o Per la ristrutturazione, l attività diretta a modificare l impianto produttivo; o Per riconversione, il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell impianto esistente. Per quanto concerne gli impianti a struttura semplice di cui all art. 6 comma 6, D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche, si fa riferimento alla normativa regionale di riferimento. Lo Sportello Unico per le attività produttive viene istituito presso il settore Sviluppo Economico. Art. 4 Organizzazione Le funzioni di cui all articolo precedente sono esercitate direttamente ed in modo unitario dall Ente attraverso la Sportello Unico. Lo sportello oltre alla gestione singola può individuare ulteriori forme di gestione ai sensi dell art. 24 del D. Lgsn. 112/98. Tale sportello è individuato, nell ambito dell articolazione complessiva del Comune, quale struttura di maggiore rilevanza (ai sensi dell art. 2, 1 c., del D. Legs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni) dell ente ed è collocato all interno del VI Dipartimento Attività Produttive e Mercati. Art. 5 Responsabile Alla Direzione dello Sportello Unico è preposto un Dirigente o Funzionario Responsabile (che per semplicità si definisce Responsabile). Al Responsabile compete l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annesse responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell ambito dei programmi definiti degli organi politici dell Ente. Il Responsabile può inoltre individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando loro la responsabilità di fasi sub-procedimentali, di adempimenti istruttori, di funzioni integrative aggiunte continuando per altro ad esercitare una direttiva di sovrintendenza e di coordinamento. 13

19 Il Sindaco può inoltre delegare al Responsabile l indizione della conferenza di servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche. Il Responsabile predispone periodicamente (in relazione alle esigenze dell Ente) relazioni sull attività svolta e piani di lavoro per l attività dello Sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi politici dell Ente, nonché fornite proposte ed indirizzi di carattere programmatico, copia delle relazioni contenenti il consuntivo delle attività nonché gli elementi programmatici sui quali impostare l attività dello sportello sarà inviata all Assessore al ramo, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e a quanti sono interessati allo sviluppo economico del territorio. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori. Art. 6 Attribuzione del Responsabile dello Sportello Unico 1. Il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare: a) Coordina l attività di procedimento, al fine di assicurare il buon funzionamento delle procedure di diretta competenza del Comune; b) Segue l andamento dei procedimenti presso le amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza; c) Sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti; d) Propone o, se esplicitamente a ciò delegato dal Sindaco, indice, le Conferenze di servizi; e) Cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo se necessario, la amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati; f) Assicura l effettuazione delle comunicazioni agli interessati. 2. Il Responsabile dello Sportello Unico deve inoltre porre particolare cura affinché l attività dello Sportello stesso sia sempre improntata ai seguenti principi: a) Massima attenzione alle esigenze dell utenza; b) Preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; c) Rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative; d) Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 14

20 e) Standardizzazione della modulistica e delle procedure; f) Costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l utenza anche mediante l introduzione della firma elettronica ed al miglioramento dell attività di programmazione. Art. 7 Raccordo dello Sportello Unico con le altre strutture Amministrative Lo Sportello rappresenta un momento di raccordo con le altre strutture ed Uffici Amministrativi e Tecnici comunali, che si riferiscono ad esso per tutte le procedure finalizzate al rilascio di un procedimento autorizzato per: o Localizzazione, rilocalizzazione e realizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi; o Ristrutturazione, ampliamento, riattivazione e riconversione dell attività produttiva; o Esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. All Ufficio Urbanistica, che resta comunque parte integrante del procedimento, secondo i principi ed i tempi dettati dallo Sportello Unico, alla stregua e con gli stessi obblighi degli uffici esterni all Amministrazione Comunale, di massima, compete il rilascio dei seguenti provvedimenti: o Costruzione di fabbricato o modifica di esistente: concessione o autorizzazione edilizia; o Rilascio licenza d uso di immobili: agibilità; o Svolgimento di attività: valutazione della compatibilità urbanistica in base al P.R.G.; rilascio del Nulla Osta per attività che implica l autorizzazione allo scarico dei reflui nella rete fognante. I Settori e Uffici comunali coinvolti in procedimenti posti in capo allo Sportello Unico dovranno trattare le parti di istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa nazionale e del presente regolamento, assicurando in ogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione e comunque pieno rispetto dei termini prescritti. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la piena assunzione da parte delle Strutture o Uffici in questione delle responsabilità che sotto qualsivoglia profilo ne possano scaturire. A tal fine il Responsabile dello sportello può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all azione dell Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l opportunità può essere estesa la partecipazione anche agli enti pubblici ed organismi privati interessati. 15

21 Il Responsabile dello sportello unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico. Nominano quali responsabili interni del procedimento, per il parere di competenza, i soggetti capi servizio già individuati precedentemente nella dotazione organica. Art. 8 Responsabilità dirigenziale Il Dirigente o Funzionario preposto allo Sportello Unico è responsabile dei risultati che provengono dalla gestione dello sportello. In particolare: o Del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici; o Dei rendimenti dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l aspetto dell adeguatezza del grado di soddisfacimento dell interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale; o Delle funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; o Del buon andamento e della economicità della gestione. Il Responsabile dello S.U. è responsabile della correttezza di procedimento messa in atto, nel rispetto delle norme dettate con il D. Lgs n. 112/98 e D.P.R. n. 447/98. E responsabile inoltre della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi. Art. 9 Formazione e aggiornamento L amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l efficienza e l efficaciadell attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali. Art.10 Dotazioni tecnologiche e accesso all archivio informatico Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere: 16

22 Amministrativo per la gestione del procedimento unico; Informativo, per l assistenza e l orientamento alle imprese ed all utenza in genere; Promozionale per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. Inoltre il C.E.D., in particolare, collabora con il Responsabile dello Sportello per la dotazione dell Ufficio dello Sportello Unico con i macchinari hardware necessari all Ufficio e provvede all acquisizione e/o all elaborazione del software necessario ed alla pubblicazione in Internet dei dati. Il C.E.D. collabora inoltre, su indicazione del Responsabile dell Ufficio dello Sportello Unico, all aggiornamento della modulistica e della procedura informatica, nonché alla formazione periodica del personale addetto all Ufficio, secondo tempo e modalità stabiliti e concordati con il Responsabile dello Sportello Unico. E consentito a chiunque ne abbia interesse l accesso gratuito all archivio informatico dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l acquisizione di informazioni concernenti: a) Gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; b) Le domande di autorizzazione presentate, con il relativo stato di avanzamento dell iter procedurale o esito finale dello stesso; c) La raccolta di questi quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; d) Le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Verranno adottate le misure adeguate, in rapporto allo sviluppo delle tecnologie, per garantire le sicurezze dell ambiente di base e applicativo e l individuazione certa del personale che interagisce con il sistema informativo. Oltre al prodotto specifico per la costituzione della banca dati delle pratiche, lo S.U. utilizzerà prodotti standard di mercato che garantiscano l interscambio di dati e testi con altre Amministrazioni. Curerà inoltre direttamente anche in raccordo con altri Enti, l informazione e la comunicazione attraverso uno specifico sito Internet che funga anche da sistema di ingresso e di guida per gli imprenditori verso i punti informativi presenti in rete. Art. 11 Procedimenti I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma di procedimento semplificato ai sensi del capo II artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/98 o del procedimento mediante autocertificazione ai sensi del capo III artt. 6,7 e 8 del D.P.R. n. 403/98. 17

23 L avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell interessato. E possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante posta, telex o posta elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 403/98. La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell archivio informatico. Dalla data del protocollo dello Sportello Unico prende avvio il procedimento e, conseguente, decorre il termine per la conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente. Art. 12 Pre - Istruttoria L Ufficio dello Sportello Unico effettua una pre - istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle documentazioni presentate. In caso di palese e grave carenza di documentazione, non sanabile mediante l interruzione dei termini, l Ufficio respinge l istanza segnalando al richiedente le carenze riscontrate e la conseguente non procedibilità. In caso di esito positivo della pre - istruttoria, l Ufficio invia entro il giorno successivo lavorativo copia dell istanza corredata delle specifiche documentazioni agli Uffici competenti per la relativa istruttoria. Gli Uffici competenti per l istruttoria, qualora riscontrino una carenza nella documentazione non rilevata nel corso della pre-istruttoria effettuata presso lo Sportello, la segnalano allo Sportello stesso, che provvede a richiedere specifica integrazione, interrompendo i termini del procedimento. L iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al capo II del D.P.R. n. 447/98. Art. 13 Collaudo Nelle procedure di collaudo (ai sensi del capo IV, art. 9, del D.P.R. n. 447/98), lo Sportello Unico partecipa con i tecnici del Comune o avvalendosi di personale delle altre amministrazioni competenti. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto è comunque opportuno effettuare controlli successivi, senza preavviso. Art. 14 Informazioni e Promozione Lo Sportello Unico esercita anche servizi di informazione rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi,regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di questi, bandi, schemi di domande e quant altro necessario per la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso. 18

24 Art. 15 Sanzioni La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell autorizzazione finale (ai sensi dell art. 11 D.P.R. n. 403/98). Lo Sportello Unico ha la facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo. E costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione. Art. 16 Tariffe I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, che saranno quantificati dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione. Art. 17 Pubblicità del regolamento Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve inoltre essere tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. Art. 18 Rinvio alle norme generali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché al regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, fermo restando che dal momento in cui lo SUAP avrà un formale inizio, le pratiche in ingresso devono essere presentate esclusivamente presso l ufficio richiedendo quindi espressamente sia al prot. gen. che al prot. dell urbanistica UTC, il rifiuto della protocollazione. 19

25 CITTA' DI RACUSA SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE E MERCATI SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) TE INFORMATIVE SULLA S.C.I.A. [Segnalazione Certificata di Inizio Attività] Prima di procedere ad illustrare analiticamente le LINEE GUIDA per l istruttoria delle pratiche S.C.I.A. ai fini della registrazione e dei controlli ufficiali di competenza relativi alle attività alimentari, si ritiene opportuno fornire delle informazioni sul concetto di S.C.I.A. [Segnalazione Certificata di Inizio Attività], nonché sulle procedure ed adempimenti che sono divenuti obbligatori a seguito dell entrata in vigore del DECRETO DEL PREDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 avente per oggetto : Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n CHE COS E LA SCIA La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati. La dichiarazione dell imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. 20

26 La compilazione dei campi nei modelli e l aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l attività. E importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Siracusa esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata, è un autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata avvalendosi del portale e dei relativi servizi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA S.C.I.A. La SCIA deve essere presentata prima dell inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l avvio di un attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature. Le principali attività produttive sottoposte a presentazione della S.C.I.A. : commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita); commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.); attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.) attività di agriturismo; attività di deposito; commercio all ingrosso nel settore alimentare; attività di trasporto di prodotti alimentari; commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all alimentazione animale; stabilimenti industriali; 21

27 attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale; attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing; attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n ; vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative; apertura, subingresso, ampliamento, sospensione, riapertura, trasferimento e cessazione di Pubblici Esercizi ( legge n 287/1991) con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc. somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose; somministrazione di alimenti e bevande nell ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza); somministrazione di alimenti e bevande nell ambito di musei, teatri, sale da concerti; somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; somministrazione di alimenti e bevande nell ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi; modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali; QUANDO N E TENUTI A PRESENTARE LA S.C.I.A. Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che: non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo; non producano rifiuti speciali pericolosi; Rientrano in questi casi ad esempio l elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili. 22

28 Va tuttavia evidenziato che SO in ogni caso ASSOGGETTATE all obbligo di presentazione della S.C.I.A. le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano: industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. E - nulla osta esercizio; deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri. COME E A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA S.C.I.A. In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la S.C.I.A. deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax). Le S.C.I.A. presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del S.U.A.P., né produrranno alcun effetto giuridico. Per l invio si possono utilizzare diversi canali, di seguito descritti: LA MODALITA ASSTITA TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA: ricorrendo alla propria Associazione di Categoria; ricorrendo al proprio Professionista; che potranno utilizzare i seguenti strumenti 1. la procedura guidata di trasmissione della SCIA presente sul nostro Portale comunale 2. la procedura telematica messa a punto dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, a cui dovete conferire apposita procura (quindi avendo privilegiato le opzioni 1. o 2. di cui sopra) dovete recarvi presso l Associazione di Categoria/il Professionista di vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite; oppure AUTOMAMENTE : 3. tramite la Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità P.E.C. Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore, senza ricorrere alla figura di un intermediario, dovete necessariamente essere già dotati di entrambi i seguenti due dispositivi informatici: 23

29 una casella di posta elettronica certificata PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati anche provider ); una smart - card o dispositivi simili di FIRMA DIGITALE cd. FORTE (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi). Se si intende provvedere autonomamente, dopo aver acquisito la P.E.C. e la firma digitale, occorre, nell ordine: 1. consultare attentamente sul nostro portale le schede informative dedicate ad illustrare l iter dei procedimenti e le modalità di presentazione delle pratiche, a seconda del tipo di attività di Vs. interesse; 2. compilarla informaticamente il modello di istanza; 4. fare la scansione dei documenti da allegare (pianta planimetrica, relazione tecnica descrittiva dei locali, ecc), ottenendo così i files in formato PDF, poi destinati a comporre la pratica telematica; 5. firmare digitalmente i files in PDF, con la firma digitale forte (a titolo esemplificativo, i files così firmati assumono l estensione.p7m); 6. trasmettere la pratica alla casella PEC Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che è prevista - in aggiunta agli altri specifici allegati - la trasmissione dell apposita procura conferita dall impresa cliente. DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A.: LE POSBILI RISPOSTE DEL SUAP Dopo l invio della pratica S.C.I.A., l utente riceve: 1. IMMEDIATAMENTE una ricevuta di avvenuta consegna, che viene generata e inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata; l emissione della ricevuta di consegna prescinde quindi dall effettuazione di un qualsiasi esame da parte degli addetti comunali. 2. SUCCESVAMENTE, DOPO L ISTRUTTORIA DI FRONT - OFFICE: una mail di riscontro circa l'esito della verifica di completezza formale operata dal competente Ufficio S.U.A.P. Al momento della loro presentazione le S.C.I.A. vengono sottoposte al solo controllo formale da parte dell Ufficio competente S.U.A.P.; l esame della pratica è volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica. 24

30 In caso di esito favorevole, viene inviata una nostra mail di riscontro positivo verso la casella PEC di domiciliazione indicataci, nonché a tutti gli Uffici competenti (Camera di Commercio, Organi di Controllo, A.S.P. di Siracusa, ecc.). La mail contiene in allegato i files di cui la pratica S.C.I.A. si compone e riporta i seguenti dati: denominazione dell impresa, fattispecie oggetto della S.C.I.A., estremi di protocollazione utili per la tracciabilità. In attesa della suddetta mail di riscontro positivo, ai sensi dell art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010 E VALIDA, ai fini della decorrenza dei termini di legge per l avvio dell attività, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1. In caso di esito negativo, a causa della trasmissione di una pratica S.C.I.A. incompleta o non correttamente compilata, viene inviata verso la casella PEC di domiciliazione indicataci - una mail di riscontro negativo. La mail. in questo caso - contiene in allegato i files di cui la pratica SCIA si compone, nonché la comunicazione di irricevibilità, nel cui testo sono indicati i motivi di incompletezza o non correttezza che rendono inefficace la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione. A titolo esemplificativo, possono costituire motivo di incompletezza: la carenza di indicazioni riguardo la fattispecie precisa dell attività oggetto di segnalazione, la mancata indicazione dell ubicazione della stessa, l assenza della codifica ATECO, l assenza della planimetria richiesta, la mancata allegazione del bollettino comprovante il versamento dei diritti sanitari a favore di A.S.P. di Siracusa, quando previsti la mancata allegazione del bollettino comprovante il versamento dei diritti d istruttoria S.U.A.P. la mancata sottoscrizione della pratica tramite dispositivo di firma digitale la mancata indicazione degli estremi dell agibilità, destinazione d uso dell immobile ove si intende svolgere l attività la mancata dichiarazione degli estremi della certificazione attestante l idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario la mancata dichiarazione degli estremi della certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali, se necessari per lo svolgimento dell attività che s intende svolgere Va precisato, infine, che : - le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP del Comune di RACUSA vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio A.S.P., etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l intervento dei suddetti Enti si sposta da un azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace. 25

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CITTÀ DI BARLETTA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI Descrizione : L apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

CITTA' di TERMINI IMERESE

CITTA' di TERMINI IMERESE CITTA' di TERMINI IMERESE Secondo Settore: Territorio, Ambiente e Attività Produttive S.U.A.P. CARTA DELLA QUALITA DEI SERVIZI Sportello unificato per la ricettivita turistica: ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

LA GESTIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

LA GESTIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Milano, 6 marzo 2015 LA GESTIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Vendita e Somministrazione di alimenti e bevande: modulistica e finalità di semplificazione per le Imprese messe

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO approvato con D.C.C. n 17 del 10/03/2014 INDICE Art. 1 Definizione Art. 2 Abilitazione professionale e requisiti Art. 3 Luogo di svolgimento dell attività Art. 4

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

CONVENZIONE. Progetto per la semplificazione amministrativa. ComUnica la tua attività commerciale COMUNE DI

CONVENZIONE. Progetto per la semplificazione amministrativa. ComUnica la tua attività commerciale COMUNE DI Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Lecce COMUNE DI Progetto per la semplificazione amministrativa C O N V E N Z I O N E T R A - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Dettagli

Comune di Avellino Regolamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Comune di Avellino Regolamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Comune di Avellino Regolamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 1 Principi Generali 1. Il presente regolamento è ispirato all'applicazione dei principi in linea

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA INTRODUZIONE Sempre di più l evoluzione normativa è rivolta a favorire l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

Prot. n. 552838 Al Comune di Guidonia Settore Commercio e Trasporti Via Roma 145 00012 GUIDONIA (RM)

Prot. n. 552838 Al Comune di Guidonia Settore Commercio e Trasporti Via Roma 145 00012 GUIDONIA (RM) Roma, 23 maggio 2003 Ufficio D2- Disciplina del commercio Prot. n. 552838 Al Comune di Guidonia Settore Commercio e Trasporti Via Roma 145 00012 GUIDONIA (RM) Oggetto: Legge 25 agosto 1991, n. 287. Apertura

Dettagli

ISTRUZIONI ALL USO DELLA SCIA

ISTRUZIONI ALL USO DELLA SCIA ISTRUZIONI ALL USO DELLA SCIA 1) Che cos è la SCIA? La SCIA - Segnalazione di Inizio Attività (Produttiva) - è la dichiarazione che, correttamente compilata e consegnata, consente di iniziare, modificare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 13/12/2012 Articolo 1 Obiettivi

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA DIAP Dichiarazione di inizio attività produttiva - Regione Lombardia

SCHEDA ESPLICATIVA DIAP Dichiarazione di inizio attività produttiva - Regione Lombardia SCHEDA ESPLICATIVA DIAP Dichiarazione di inizio attività produttiva - Regione Lombardia Tipologia atto Dichiarazione di inizio attività produttiva, ai sensi della legge regionale n. 1/2007 e n. 8/2007

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA INDICE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Istituzione dello Sportello Unico

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 13982 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 24 04 2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62 Approvazione modulistica per la presentazione

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SUAP - NOTA N. 2/2015

STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SUAP - NOTA N. 2/2015 STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SUAP - NOTA N. 2/2015 RILASCIO CNS (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI) La normativa sul rilascio delle CNS non prevede che sia solo la Camera di Commercio a fornire tale servizio

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 (Agg 11/2010) AVVIO ATTIVITÀ NON SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Al Comune di Ai sensi del

Dettagli

PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP

PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP NOVITA NORMATIVA Dal 29 marzo 2011 sono cambiate radicalmente le procedure relative alle attività produttive in quanto, in base al nuovo D.P.R. n. 160/2010 ogni

Dettagli

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SERVIZIO S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TABELLA ADOTTATA CON

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SERVIZIO S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TABELLA ADOTTATA CON C I T T A' D I G A L A T I N A CITTA DI GALATINA Prov. di Lecce DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP- PROTEZIONE CIVILE ALLEGATO A) DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SERVIZIO S.U.A.P. - SPORTELLO

Dettagli

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE. Con atto approvato dal Commissario Straordinario del Comune di Roma n.. del.. e dalla Deliberazione Consiliare

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO di Claudio Venturi Sommario: 1. Premessa. 2. Le sanzioni per il commercio all ingrosso e al dettaglio

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax. Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive Associato Piazza G.Marconi n.5 12020 FRASSINO (CN) e-mail: suap.monviso@legalmail.it Spett.le COMUNE DI VERZUOLO Polizia Locale Area di Vigilanza Ufficio

Dettagli

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Decreto legislativo 31 marzo

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie

LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 25 del

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

Art. 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3

Art. 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3 7644 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 del 14-03-2011 REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3 Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

Responsabile del procedimento. Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali. (Dott. Giovanni Bertugli)

Responsabile del procedimento. Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali. (Dott. Giovanni Bertugli) Al Comune di Modena tit.... Responsabile del procedimento prot. n del / / Dirigente Responsabile Servizio attività economicocommerciali (Dott. Giovanni Bertugli) S. C. I. A. VENDITA DI PRODOTTI RICAVATI

Dettagli

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila Il sottoscritto Davide Colloca, codice fiscale CLLDVD71C23I968S, in qualità di Responsabile SUAP del Comune di ZERBOLO' (PV) dichiara che il Comune ha instituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Dettagli

Progetto per la semplificazione amministrativa

Progetto per la semplificazione amministrativa Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Lecce Città di Lecce Progetto per la semplificazione amministrativa ComUniica lla tua attiiviità commerciialle MODALITA OPERATIVE (VERS. 1.1. DEL

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

Dettagli

I nuovi decreti applicativi

I nuovi decreti applicativi GIORNATA DI STUDIO: I NUOVI ADEMPIMENTI SULLA PREVENZIONE INCENDI Dalla semplificazione amministrativa alla gestione delle procedure I nuovi decreti applicativi Ing. Francesco Notaro, Nucleo Investigativo

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI Approvato con deliberazione di G.M. n. 122 dell 1/6/2012 INDICE GENERALE CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito

Dettagli

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov.

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov. Allo Sportello Unico per le attività produttive Comune di SALA CONSILINA OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011.

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

Autorizzazioni temporanee

Autorizzazioni temporanee Autorizzazioni temporanee PIEMONTE Legge Regionale n. 38/2006, art. 10 1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica. ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

SETA SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2015-2017. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16.02.2015

SETA SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2015-2017. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16.02.2015 SETA SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2015-2017 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16.02.2015 1 Sommario Fonti di riferimento pag. 3 I contenuti del Programma pag. 3

Dettagli

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.

Dettagli

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 Direzione Generale Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.12.2014 1 Sommario Fonti di riferimento pag. 3 I contenuti del

Dettagli