FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

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1 FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA Sentenza n. 19/2015 Roma, 27 luglio 2015 N Ruolo T.F. 29/2014 IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 27 del mese di luglio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto: Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente relatore Avv. Valerio CIONI Componente per decidere in ordine al deferimento n. 29/2014: - nei confronti di ASD Hockey Breganze; ASD Viareggio Hockey; Hockey Roller Monza; Hockey Sarzana; Montecchio Precalcino; Pattinomania Matera; Pieve 010;Nuova Polisportiva Molinese; Roller Bassano; Hockey Trissino; Hockey Thiene; Hockey Sandrigo; Agrate Hockey; Azzura Hockey Novara; ASD Montebello; ASP Vecchia Viareggio; Roller Modena; Real Breganze, tutte per responsabilità diretta e oggettiva, - nonchè dei Sigg.ri Turle Antonello, Presidente della ASD Hockey Breganze; Bicicchi Claudio, Presidente della ASD Viareggio Hockey; Brambilla Andrea, Presidente della Hockey Roller Monza; Corona Maurizio, Presidente della Hockey Sarzana; Riva Tiziano, Presidente della Montecchio Precalcino; Xiloiannis Cristos, Presidente della Pattinomania Matera; Denni Lorenzo, Presidente della Pieve 010; Sfingi Silvia, Presidente della Nuova Polisportiva Molinese; Marchesini Francesco, Presidente della Roller Bassano; Greco Andrea Pasquale, Presidente della Hockey Trissino; Marchioretto Antonio, Presidente della Hockey Thiene; Scanavin Dario, Presidente della Hockey Sandrigo; Biraghi Pierluigi, Presidente della Agrate Hockey; Ferrari Massimo, Presidente della Azzura Hockey Novara; Pellizzaro Eddileno, Presidente della ASD Montebello; Zanaboni Cristina, Presidente della ASP Vecchia Viareggio; Malagoli Davide, Presidente della Roller Modena; Crosara Massimo, Presidente della Real Breganze; Premesso che - previa segnalazione da parte del Segretario generale della Lega Nazionale Hockey, sig. Cesare Ariatti, in data 30 settembre 2014 e nuovamente in data 15 novembre 2014, con prot. 29/14 bis del 14 maggio le suddette persone fisiche venivano deferite dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere dell illecito disciplinare di cui agli artt. 1 - Doveri ed Obblighi, 6) Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali e 26) lett. F Circostanze Aggravanti del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché artt. 1 Osservanza della disciplina sportiva e 7) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per avere sottoscritto e diffuso un comunicato stampa riportato da alcuni quotidiani nelle date del 28/29 settembre e Viale Tiziano, ROMA - Tel. 06/ artistico@fihp.org -

2 pubblicato sul sito web in data 17 novembre 2014, contenente dichiarazioni lesive del prestigio della Federazione e degli Organi Federali (con recidiva ex art. 28 R.G.D. FIHP nei confronti di: Corona Maurizio, Presidente Hockey Sarzana); - con il medesimo atto venivano deferite, altresì, le società in epigrafe, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P. per l operato dei propri Presidenti e dirigenti; - pervenivano presso la Segreteria della Giustizia Sportiva FIHP, tempestivamente e ritualmente, memorie difensive da parte delle suddette società, con le quali si evidenziava che: (i) quanto affermato nel comunicato stampa costituiva un legittimo esercizio del diritto di critica; (ii) le affermazioni ivi contenute si riferivano esclusivamente alla Lega Hockey e non alla FIHP; (iii) non vi sarebbe stata alcuna offesa alla dignità o al decoro della Federazione o dei suoi organi; (iv) in ogni caso, la denuncia era pervenuta dal signor Cesare Ariatti, che non è un tesserato; - in data 18 marzo 2015 veniva sentito il signor Fausto Pozzan, legale rappresentante della ASD H. Breganze nonché delegato dalla ASD H. Club M. Precalcino e dalla ASD Pattinomania Matera, il quale riportatosi alla memoria in atti ribadiva che non vi era stata alcuna offesa rivolta agli Organi Federali poiché gli addebiti erano indirizzati solo alla Lega Hockey; - in data 14 aprile 2015 venivano sentiti i signori Claudio Bicicchi, legale rappresentante della ASD Viareggio Hockey, nonché delegato dalla Pol. Molinese e dalla ASD Vecchia Viareggio e il signor Francesco Marchesini legale rappresentante della ASD Roller Bassano. I predetti si riportavano alla memoria in atti e aggiungevano: il Bicicchi, che il comunicato stampa voleva essere solo una critica nei confronti della gestione della Lega Hockey ed il Marchesini che era dispiaciuto che la FIHP non li avesse tutelati ed abbia invece preso le difese della Lega; - pervenivano altresì, presso la Segreteria della Giustizia Sportiva FIHP, le istanze di patteggiamento e relativi pareri positivi del Procuratore Federale e le successive comunicazioni non ostative da parte della Procura Generale dello Sport del CONI con riferimento a: ASD Hockey Breganze; Turle Antonello; Agrate Hockey; Biraghi Pierluiggi; Hockey Sandrigo; Scanavin Dario; Pattinomania Matera; Xiloiannis Cristos; Azzura Hockey Novara; Ferrari Massimo; Roller Bassano; Marchesini Francesco; Real Breganze; Crosara Massimo; H.C. Montecchio Precalcino; Riva Tiziano; ASD Montebello; Pellizzaro Eddileno; Hockey Thiene; Marchioretto Antonio; G.S. Hockey Trissino; Greco Andrea Pasquale; - secondo quanto disposto dall art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l udienza di discussione per il 21 luglio 2015, dandone comunicazione agli incolpati, alle società ed al Procuratore Federale; - l udienza fissata veniva rinviata al successivo 27 luglio per assenza giustificata di parte del collegio giudicante; - all udienza del 27 luglio 2015, acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, alla presenza del Procuratore Federale e del Sig. Claudio Bicicchi (intervenuto in proprio e, con delega scritta, in rappresentanza delle società SPV Vecchia Viareggio, Pieve 010, Nuova Polisportiva Molinese e Roller Modena), veniva dichiarata l efficacia dei suddetti accordi di patteggiamento, come da documentazione allegata agli atti ed, aperto il dibattimento, si provvedeva alla correzione di alcuni errori materiali nell indicazione degli incolpati, contenuti nell atto di deferimento; - nella stessa udienza, il Sig. Claudio Bicicchi, ut supra, rendeva dichiarazioni, come da verbale;

3 - a questo punto, non essendo agli atti presente alcuna richiesta istruttoria di natura testimoniale, il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese dal Sig. Bicicchi, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento, disponeva che si procedesse a formulare le rispettive conclusioni; - il Procuratore Federale, ritenuta provata la responsabilità dei soggetti deferiti e considerato altresì il particolare contesto in cui la vicenda si era sviluppata, chiedeva applicarsi la sanzione di euro 100,00 a carico di: Bicicchi Claudio n.q. e ASD Hockey Viareggio; Brambilla Andrea n.q. e Hockey Roller Monza; Denni Lorenzo n.q. e Pieve 010; Sfingi Silvia n.q. e Nuova Polisportiva Molinese; Malagoli Davide n.q., Roller Modena; Zanaboni Cristina n.q. e ASP Vecchia Viareggio; Corona Maurizio n.q. e Hockey Sarzana; - il Sig. Bicicchi, in proprio e per conto della società ASD Viareggio Hockey, nonché per le società da lui rappresentate per delega, concludeva chiedendo il proscioglimento con la formula perché il fatto che non sussiste o perché il fatto non costituisce illecito disciplinare ; - all esito della discussione e della formulazione delle conclusioni, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione. FATTO E DIRITTO Il Tribunale, esaminato il contenuto del fascicolo acquisito, ritiene che il fatto integri gli estremi dell illecito disciplinare contestato. In particolare, secondo quanto previsto dall art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e disciplina FIHP 1. Le Società, Associazioni ed organismi similari affiliati (di seguito indicate come Società ) e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.H.P. (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni. 2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali. Inoltre, l art. 6 del medesimo Regolamento dispone che 1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa, internet, o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale. 2. Il tesserato o l affiliato che contraddica al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e leda gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con l'ammenda da 50,00 sino a 3000,00 e/o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno, mentre l art. 26) lett. F contempla tra le Circostanze Aggravanti l aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. Ancora, secondo l art. 1 e l art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI: I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. ; I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento

4 sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.. Orbene, dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate appare evidente la sussistenza di uno specifico obbligo, in capo al tesserato, di astenersi dal porre in essere condotte quali dichiarazioni a mezzo stampa lesive dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dal Regolamento e dal Codice, esprimendo pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio della Federazione e degli Organi Federali. Nel caso di specie, il comunicato stampa contiene le seguenti, testuali dichiarazioni: Desideriamo sottolineare che il problema non è la Lega Hockey intesa come sindacato di tutte le Società, da noi ritenuto necessario, ma il sistema negligente, opportunistico, relazionale e a volte arrogante con il quale questa associazione è stata gestita nel recente passato (...) Il Campionato di serie A è stato irregolarmente vinto dalla società Marzotto Valdagno che ha utilizzato tre atleti stranieri senza pagare le dovute tasse. Se gli organi della Lega preposti al controllo avessero denunciato tempestivamente alla Giustizia Sportiva la grave irregolarità, i tre atleti stranieri sarebbero stati immediatamente sospesi e il risultato finale del Campionato avrebbe avuto sicuramente un altro esito. ( ) Alle richieste di conoscere come venivano impiegati i nostri soldi, il Presidente e il Segretario della Lega rispondevano con arroganza e con minacce inviate attraverso i social network. ( ) Questa totale mancanza di rispetto delle norme statutarie da parte della lega avvenuta sotto gli occhi della Fihp, ci ha indotto a rivolgerci al Giudice Ordinario per far rispettare i diritti di noi associati. ( ) Le nostre richieste di trasparenza e di democrazia sono state strumentalizzate dagli organi di Lega e di Fihp che ci hanno dipinto come un gruppo di irresponsabili che non ha a cuore le sorti del nostro sport e dei nostri atleti. ( ) Gravi irregolarità nell'hockey: campionati alsati e richiesta di tasse oltremodo esose (...) il Consiglio Federale è stato più volte informato sulla ANOMALA conduzione della Lega Hockey ". L esame testuale delle suddette dichiarazioni ed, in particolare, di quelle connotate dai seguenti epiteti: sistema negligente, opportunistico, relazionale e a volte arrogante con il quale questa associazione è stata gestita nel recente passato ; il Presidente e il Segretario della Lega rispondevano con arroganza e con minacce inviate attraverso i social network. ; Le nostre richieste di trasparenza e di democrazia sono state strumentalizzate dagli organi di Lega e di Fihp che ci hanno dipinto come un gruppo di irresponsabili ( ) Gravi irregolarità nell'hockey: campionati falsati e richiesta di tasse oltremodo esose - conduce a ritenere le stesse offensive del prestigio e della reputazione dei oggetti destinatari delle medesime, ossia la Lega Hockey e la Federazione e travalicano evidentemente il diritto di critica. Tutto ciò premesso, si può concludere circa la sussistenza delle responsabilità ascritte in relazione alle condotte disciplinarmente sanzionabili, seppure maturate in un contesto particolarmente concitato, com è stato quello che ha caratterizzato l aspro confronto ed il contenzioso giudiziario tra le parti, dei quali occorre tener conto ai fini della contenuta determinazione della sanzione (ammenda) nella misura di euro 75,00 per ciascuno, fatta eccezione per Corona Maurizio ed Hockey Sarzana (ammenda di euro 100,00 per ciascuno), stante la contestata recidiva.

5 P.Q.M. Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe composto, ritenuti sussistenti gli elementi materiali delle fattispecie in contestazione, commina: - ai Sigg.ri Bicicchi Claudio, ASD Hockey Viareggio; Brambilla Andrea, Hockey Roller Monza; Denni Lorenzo, Pieve 010; Sfingi Silvia, Nuova Polisportiva Molinese; Malagoli Davide, Roller Modena; Zanaboni Cristina, ASP Vecchia Viareggio l ammenda di euro 75,00 per ciascuno; - a Corona Maurizio ed Hockey Sarzana l ammenda di euro 100,00 per ciascuno. Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l Ufficio provveda ad attestarne l irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 luglio F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente F.to Avv. Valerio CIONI - Componente F.to Avv. Alessandro GIORGETTA Componente relatore

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