ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE COMUNICATO N. 1 DEL 30 MARZO 2015

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1 ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE COMUNICATO N. 1 DEL 30 MARZO 2015 Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 30 marzo 2015 a Roma, presso la sede federale, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi, ed i Componenti Avv. Emiliano Celli, Avv. Giovanni Petrella Avv. Carlo Mursia, Avv. Elisabetta Antonini, nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti (funzionario FCI), Il Tribunale Federale I sezione ha emesso le seguenti pronunce: N 1/15 - UFF. PROCURA FEDERALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 57/14 Gianantonio Crisafulli In punto: violazione art. art. 1 (comma 1 e 2) Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale NOMINATO relatore l Avv. Emiliano Celli che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dall U.P.F. in data 30/12/2014 nei confronti di Gianantonio Crisafulli E PRESENTE per l U.P.F. l Avv. Marco Calvani NON E PRESENTE il deferito Il rappresentante dell U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento e, riformulato lo stesso, sul presupposto che la divulgazione della notizia relativa alla sola convocazione innanzi all U.P.F. e non al contenuto della stessa - non implica la divulgazione anche di notizie ed informazioni riguardanti perone e fatti sottoposti all esame e al giudizio degli organi di giustizia della F.C.I., chiede l archiviazione del procedimento per non essere stato commesso il fatto. Il Tribunale Federale I Sezione CHE a seguito di Deferimento del 30/12/2014 viene portata a conoscenza di questo Tribunale la circostanza che il sig. Gianantonio Crisafulli (tessera n C), Responsabile del Settore Cicloturistico Amatoriale C.R. Lombardia, ha divulgato a terzi notizie ed informazioni afferenti la notifica della convocazione programmata dall U.P.F. per il giorno , in tal modo rischiando di pregiudicare l attività di indagine ancora in corso. In data il sig. Crisafulli ha dichiarato all U.P.F. di aver riferito della propria convocazione da parte della Procura Federale al Presidente Regionale, sig. Francesco Bernardelli, ed ai componenti della Commissione Amatoriale Regionale, sigg. Gianluca Londoni e Luigi Vidali. Ricordava, il sig. Crisafulli, di aver fatto riferimento alla propria convocazione nel corso di un colloquio con il Presidente Federale Di Rocco, senza specificare la data della convocazione stessa, e non ricordava, invece, se ne avesse fatto menzione all Avv. Santilli, Responsabile S.A.N., in occasione di un incontro avuto con quest ultimo in data Il sig. Crisafulli ha escluso di aver comunicato la notizia ad altri soggetti

2 RILEVATO CHE l U.P.F. ha riformulato il deferimento con richiesta di archiviazione del procedimento per non essere stato commesso il fatto disciplinato dall art. 1 comma 2 RGDF CHE debba essere condivisa la riformulazione del deferimento effettuata dall U.P.F. Il Tribunale Federale I Sezione dispone l archiviazione del procedimento nei confronti del Sig. Crisafulli per non avere commesso il fatto. N 02/15 - UFF. PROCURA FEDERALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 54/14 - PAOLO IMPERATORI In punto: violazione dell art. 1 (commi 1e 2) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale Della FCI, nonché dell art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, così come deliberato dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. nella riunione del ; con recidiva ex art. 18, commi I, II, lett a) e b), III, IV del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FCI. NOMINATO relatore l Avv. Giovanni PETRELLA che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dall U.P.F. in data 30/12/2014 nei confronti di Paolo IMPERATORI (tessera: S), Consigliere Regionale C.R. Lazio. E PRESENTE per l U.P.F. il avv.to Marco CALVANI E PRESENTE il deferito personalmente. Il rappresentante dell U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento Ritiene ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Chiede che venga riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti contestati, con riserva di indicare successivamente le richieste della sanzioni. Il deferito conferma di aver inviato le mail oggetto di contestazione con le quali lamentava il cattivo funzionamento dell Ufficio del C. R. Lazio e che, probabilmente, ha scritto delle baggianate e che non era sua intenzione offendere organi federali. L U.P.F. confermato che la responsabilità quindi è ampiamente provata chiede nei confronti del deferito l irrogazione della sanzione di mesi tre d inibizione ed euro 300,00 di ammenda. Il Tribunale Federale - I Sezione CHE a seguito di Deferimento del 30/12/2014 è stata portata a conoscenza di questo Tribunale la circostanza che il sig. Paolo Imperatori (tessera n S), Consigliere Regionale C.R. Lazio, ha destinato all indirizzo istituzionale di posta elettronica del Comitato Regionale del Lazio della FCI numerose comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione, onore e decoro di: - Antonino Ianni, n. q. di Giudice Sportivo C.R. Lazio; - Commissione Commissari di Gara Regionale del Lazio; - Comitato Regionale Lazio della FCI, nel suo complesso.

3 CHE in data il sig. Imperatori, in sede di convocazione ad hoc, ha dichiarato all U.P.F. di aver effettivamente inviato a tutti i destinatari ivi indicati le comunicazioni di posta elettronica (mail) come meglio indicate e specificate nella premessa del verbale di audizione di pari data, dichiarando altresì a seguito di specifica domanda del Procuratore che le stesse erano certamente a lui afferenti e, comunque, nella sua esclusiva disponibilità. Le mail erano tutte destinate a funzionari, organi e tesserati della F.C.I. del C.R. Lazio e, più in particolare, in esse il deferito nel dolersi di alcuni presunti comportamenti a suo dire non irreprensibili della gestio degli Organi del C.R. Lazio, motu proprio e con reiterate considerazioni a dir poco critiche utilizzava espressioni oltre che irriguardose certamente censurabili ed offensive nei confronti dei destinatari in riferimento alla loro precipua qualità e funzione di Organi e componenti della FCI. RILEVATO CHE l U.P.F. ritiene violati l art. 1 (comma 1 e 2) RGDF, per aver offeso l onore ed il decoro di Organi e tesserati della F.C.I. CHE il sig. Imperatori ha in effetti confermato in toto, sia in sede di audizione presso l UPF che nella fase d istruttoria dibattimentale odierna, la redazione e l invio a sue cure delle mail con tutte le espressioni contenute e comunicate al C.R. Lazio, oggetto di verifica da parte UPF ed a cui è conseguito l atto di deferimento del 30/12/2014; CHE è quindi stata raggiunta la prova del fatto che le mail sono state redatte, inviate ed utilizzate dal deferito per censurare i comportamenti dei destinatari, ciascuno nella specifica qualità in relazione alla veste e funzione che espleta/espletava nell ambito federale della FCI (più precisamente nel C.R. Lazio); CHE la reiterazione per oltre un semestre delle comunicazioni aventi tutte un notevole tenore polemico, ipercritico ed offensivo nei confronti di componenti ed organi del C.R. Lazio della FCI non lasciano dubbio in merito alla responsabilità del deferito ad aver integrato la violazione di cui alle norme richiamate nel deferimento e per cui è processo. CHE a giudizio di questo Tribunale il deferito/tesserato sig. Paolo Imperatori si è reso responsabile delle violazioni indicate nell atto di deferimento e che, per tabulas è emersa la prova della violazione; CHE il sig. Paolo Imperatori è già stato destinatario di due provvedimenti sanzionatori da parte degli Organi di Giustizia e disciplina della FCI negli anni 2012 e 2014, per procedimenti definiti a suo carico e per cui risulta ritualmente applicabile il richiamato art. 18 del RGDF ai fini dell applicazione della recidiva; CONSIDERATO Condivisibile ed ampiamente provato dalle risultanze dibattimentali per le dichiarazioni rese e dalla documentazione acquisita l assunto della Procura Il Tribunale Federale I Sezione, irroga a Paolo IMPERATORI (tessera: S), Consigliere Regionale C.R. Lazio, la sanzione della censura con ammenda di euro 300,00 (trecento//00).

4 N 03/15 - UFF. PROCURA FEDERALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 53/14 Paoloni Gianluca In punto: violazione di cui all'art.1comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale della F.C.I. nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., perché contravvenendo al divieto di esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone ed organismi operanti nell'ambito federale nonché l'obbligo di astenersi dall'esprimere dichiarazioni idonee a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione nel suo complesso o di una specifica struttura, con comunicazioni del 22/10/2014, apostrofava l'ufficio di Procura Antidoping del CONI mediante l'utilizzo di espressioni lesive del prestigio, reputazione e credibilità del richiamato Ufficio da intendersi nel suo complesso; della violazione dell'art. 1 comma 3 del R.G.D.F. per non essersi presentato alla rituale convocazione disposta dall'ufficio della Procura Federala F.C.I. In data 14/11/14, non adducendo alcun legittimo impedimento assoluto a comparire né fornendo comunicazione alcuna ed impedendo di fatto, allo stesso ufficio inquirente, di acquisire ulteriori elementi utili all'attività di indagine; della violazione dell'art.1 comma 1 RGDF per la mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari della FCI. NOMINATO relatore l Avv. Carlo Mursia il quale espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dall U.P.F. in data 30/12/2014 nei confronti di Gianluca Paoloni. E PRESENTE per l U.P.F. l avv. Marco Calvani Nessuno per il deferito Il rappresentante dell U.P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento e modifica lo stesso escludendo la violazione dell'articolo 7 del CCS del CONI fermo restando il resto. Chiede che, riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti contestati, la squalifica per mesi tre. Non doversi procedere per il capo 2 per essere facoltà del deferito di scegliere il comportamento difensivo da tenere. Il Tribunale Federale I Sez. CHE a seguito di Deferimento del 30/12/2014 viene portata a conoscenza di questo Tribunale la circostanza che il sig. Paoloni Gianluca apostrofava l'ufficio di Procura Antidoping del CONI mediante l'utilizzo di espressioni lesive del prestigio, reputazione e credibilità del richiamato Ufficio da intendersi nel suo complesso. Che invitato a fornire chiarimenti sul suo comportamento non si è presentato avanti l'ufficio della Procura sebbene ritualmente notificato. RILEVATO CHE l U.P.F. ritiene violati l'art.1comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale della F.C.I., perché contravvenendo al divieto di esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone ed organismi operanti nell'ambito federale nonché l'obbligo di astenersi dall'esprimere dichiarazioni idonee a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigi, la reputazione o la credibilità dell'istituzione nel suo complesso o di una specifica struttura, con comunicazioni del 22/10/2014, apostrofava l'ufficio di Procura Antidoping del CONI mediante l'utilizzo di espressioni lesive del prestigio, reputazione e credibilità del richiamato Ufficio da intendersi nel suo complesso; Tale fatto è accertato de plano dalla mail inviata dall'indirizzo mail del Paoloni e a questo riconducibile anche se non firmato. D'altronde ben il Paoloni poteva contestare l'invio della mail cosa che non è mai avvenuta.

5 Sul punto quindi è stata raggiunta la piena prova circa la responsabilità in capo al Paoloni di aver inviato tale missiva. art. 1 comma 3 del R.G.D.F. per non essersi presentato alla rituale convocazione disposta dall'ufficio della Procura Federale F.C.I. in data 14/11/14, non adducendo alcun legittimo impedimento assoluto a comparire né fornendo comunicazione alcuna ed impedendo di fatto, allo stesso ufficio inquirente, di acquisire ulteriori elementi utili all'attività di indagine CHE è stato raggiunto pienamente il grado di prova previsto e richiesto per il solo primo capo del deferimento CONSIDERATO Condivisibile e ampiamente provato dalla documentazione acquisita e dalle risultanze dibattimentali l assunto della Procura circa il fatto contestato e la conseguente violazione della norma prevista e punita dall'art.1comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale della F.C.I. considerato altresì che il Paoloni non risulta tesserato per l'anno Il Tribunale Federale I Sezione ritiene il deferito responsabile dei fatti così come descritti e ritenuto quindi tali comportamenti meritevoli di sanzione, dispone: nei confronti di Gianluca Paoloni la censura con l'ammenda di 200. Il Presidente Avv. Salvatore Minardi

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