CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
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- Giulietta Costantini
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1 Sentenza del 16/04/2007 n Corte di Cassazione Sentenza del 16/04/2007 n Corte di Cassazione Intitolazione: Imposte indirette sui trasferimenti immobiliari - Imposta sulle successioni -Esenzione per i beni culturali - Estensione alle imposte ipotecarie, catastali e sostitutiva Invim - Esclusione. Massima: Posto che la debenza dell'imposta di successione non esclude il pagamento delle altre imposte sussidiarie (come le ipotecarie, le catastali, la sostitutiva Invim), i beni culturali, i quali non concorrono a formare l'attivo ereditario, essendo esenti dall'imposta di successione, non sono esonerati anche dal pagamento delle altra imposte sussidiarie. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria. Testo: Svolgimento del processo 1. L'Ufficio del registro di Mantova notificava, ai signori N.D.G., P.D.G., Pa.D.G. e G.D.G., un avviso di liquidazione per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale e di quella sostitutiva dell'invim, per la morte della loro dante causa, M.B. L'asse ereditario, infatti, era costituito da un solo immobile, ubicato in Mantova, vincolato dalla Sopraintendenza dei beni culturali, nel corso del 1
2 1988 (con provvedimento n ), ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 della L. n del 1939 e 36 del D.P.R. n del Poichè, per gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 346 del 1990, tali beni non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini applicativi dell'imposta di successione, la base imponibile relativa alle imposte ipotecaria e catastale (e sostitutiva dell'invim), ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347 del 1990, determinata per relationem all'altra, sarebbe anche essa pari allo zero. 2. Il proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Mantova veniva respinto, per l'assenza delle invocate norme di agevolazione. L'appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia è stato del pari respinto. Secondo il giudice di appello tra le due imposte non vi sarebbe collegamento onde la non debenza della prima non escluderebbe la seconda. 3. Avverso tale sentenza le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato anche con memoria, contro cui non resiste nè l'amministrazione delle finanze e nè l'agenzia delle Entrate. 2
3 Motivi della decisione 1.1. Con il primo mezzo di ricorso (con il quale lamentano la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto), i contribuenti deducono che le imposte in esame troverebbero la loro base imponibile in quella propria dell'imposta di successione. Ove questa, come nella specie, sia uguale a zero anche l'altra avrebbe valore negativo Con il secondo mezzo di ricorso (con il quale lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione) i contribuenti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle eccezioni formulate nel corso del giudizio di appello con una motivazione apodittica che si limiterebbe ad affermare la debenza dell'imposta. 2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere respinto L'art. 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), attinente alla base imponibile per le trascrizioni, stabilisce la regola secondo cui: 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è Sentenza del 16/04/2007 n Corte di Cassazione commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 3
4 2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. A sua volta l'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 347, nella parte riguardante l'oggetto e la misura dell'imposta catastale, stabilisce che: "1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2". In tal modo, l'ultima disposizione fa rinvio, per l'imposta catastale, alle stesse determinazioni fissate, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 347, per quella di trascrizione Il quesito posto alla Corte, con l'odierno ricorso, consiste nel chiarire la portata del rinvio, compiuto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 347, alla determinazione della base imponibile così come stabilita dal D.Lgs. n. 346 del 1990, sull'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (imposta soppressa ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, ma applicabile ratione temporis). Quest'ultima fonte, infatti, nell'art. 12 (Beni non compresi nell'attivo ereditario) stabilisce che "1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario", tra l'altro, anche: "g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;". 4
5 A sua volta il richiamato art. 13 (beni culturali) afferma che: "1. I beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della L. 10 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione" Le tesi che, nella vertenza in esame, si contendono il campo dell'interpretazione sono due: a) da un lato, quella sostenuta dai contribuenti, secondo cui i beni culturali, non concorrendo a formare l'attivo ereditario, sono esenti dall'imposta di successione e quindi (per il combinato disposto dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990 e 12 e 13 del D.Lgs. n. 346/1990) sono esenti anche dalle altre imposte (definite sussidiarie), come le catastali, ipotecarie e sostitutiva Invim; b) da un altro, quella caldeggiata dall'amministrazione finanziaria, a tenore della quale l'esenzione stabilita per l'imposta di successione non si comunica anche alle altre imposte che, pure, fanno richiamo alla sua base imponibile ma che resterebbero autonome Osserva la Corte che va preferita la seconda tesi. Infatti, il richiamo alla base imponibile di altre imposte, allo scopo di parametrare il dovuto nelle imposte cosiddette accessorie, prevede anche il caso dell'esenzione di alcune delle imposte parametriche (cioè quella di registro o quella di successione) e dispone che: "Se l'atto o la successione 5
6 è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte". In tal modo la legge fa rinvio a più di un'imposta-parametro (precisamente a due) e alla loro natura che a volte si presenta come proporzionale e a volte fissa. Essa, in tal modo, mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa che sia) dei beni (oggetto di successione per causa di morte o di alienazione inter vivos) facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione di una delle imposte-parametro (o in ipotesi di una sua determinazione in misura fissa), al valore che i beni vengono ad assumere, nell'ambito dell'impostaparametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa. Insomma, il fondamento dell'esenzione (o della determinazione in maniera fissa) di una delle due imposte-parametro non si comunica all'imposta parametrata (di trascrizione o catastale), essendone chiaramente diverso il fondamento tributario (e le ragioni delle esenzioni o della determinazione in misura fissa del suo valore, che per ciascuna siano disposte) e determinata la sua base imponibile solo per relationem, al valore virtuale della base imponibile parametrica, allo scopo di semplificare ed unificare le liquidazioni monetarie. Il ricorso delle contribuenti, pertanto, tende a confondere il rinvio da un'imposta (parametrata) all'altra (parametro) non avvedendosi che si tratta 6
7 di mero rinvio formale e non sostanziale Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato Ma è infondato anche il secondo mezzo, atteso che i difetti motivazionali segnalati dal ricorso non si traducono in un'invalidità essenziale della sentenza di appello, la cui motivazione può essere corretta ed integrata con quanto si è sopra riportato, e ciò ai sensi dell'art. 384 del codice di rito civile, essendo corretto il suo dispositivo. 3. La mancata formulazione di difese da parte degli intimati, in questa sede, esime la Corte dal provvedere sulle spese di questa fase processuale. P.Q.M. Respinge il ricorso. 7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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