La sicurezza sismica delle strutture sanitarie

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1 La sicurezza sismica delle strutture sanitarie L'esperto di strutture fa il punto sulla protezione antisismica per le strutture che rientrano nella definizione di attività sanitarie pubbliche o private In questo articolo parliamo della sicurezza sismica degli edifici destinati in tutto o in parte ad una funzione riconducibile all esercizio di attività sanitarie pubbliche o private, così come regolate dal DPR 14/01/1997, anche senza la previsione di eseguire opere strutturali. Tutte le costruzioni che ospitano ambienti dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie (ospedali, poliambulatori, ambulatori, ecc.) secondo il citato DPR 14/01/1997, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antiinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, ecc. In merito a tali problematiche si deve fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, quando necessario, alle disposizioni internazionali. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della protezione antisismica, la legge vigente è rappresentata dalla n. 64 del 2 febbraio 1974, confluita nel Testo Unico per

2 l Edilizia, DPR 380/2001. Le Norme Tecniche per le costruzioni emanate ai sensi (tra l altro) della legge suddetta, contengono l insieme delle regole da rispettare per chi intende procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione di edifici ricadenti in comuni appartenenti a zone classificate sismiche sul territorio nazionale. Ai fini del presente documento, è necessario stabilire quali siano le costruzioni per le quali, in quanto sedi di attività sanitarie, è necessario garantire la conformità alla Legge 64/74, e in che cosa consista tale conformità. In particolare, i decreti emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato i comuni del territorio nazionale in tre categorie sismiche (I, II, III, a severità decrescente). Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti, relativi alla pericolosità sismica del territorio (zona 1, 2, 3, 4, a pericolosità decrescente): la zonazione è entrata definitivamente in vigore il 23 ottobre 2005, data a partire dalla quale tutti i comuni sul territorio nazionale sono stati dichiarati sismici, a prescindere dalla pericolosità più o meno elevata del loro territorio. È possibile pertanto evidenziare diversi gruppi di comuni, per ciascuno dei quali la sismicità è stata resa obbligatoria in tempi diversi, a seconda della data di classificazione. In generale (a parte alcune eccezioni), è quindi possibile individuare tre gruppi di comuni: il primo gruppo è stato classificato sismico tra il 1981 e il 1984; il secondo gruppo obbligatoriamente dal 23 ottobre 2005; il terzo gruppo, costituito da tutti i restanti comuni, a partire obbligatoriamente dall 1 luglio 2009, data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008. È da premettere, inoltre, che la sicurezza sismica deve essere valutata in funzione della classe d uso da attribuire al fabbricato in funzione della destinazione funzionale degli ambienti che ospita. In particolare, le norme tecniche

3 prevedono una richiesta di sicurezza crescente per le diverse classi d uso (I, II, III, IV). Una struttura sanitaria può appartenere alla classe IV (la più severa) se prevede funzioni strategiche importanti nella gestione della protezione civile in caso di calamità (ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; sedi di aziende unità sanitarie locali se ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell emergenza; centrali operative 118); oppure può appartenere alla classe III se prevede affollamenti significativi ed è quindi rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti, quali ospizi, orfanotrofi, ecc.); infine appartiene alla classe II (equiparabile a quella residenziale) nei casi restanti. Per la particolare importanza che rivestono, i fabbricati in classe d uso III e IV, in particolare, devono essere dotati di una relazione di verifica sismica, ai sensi dell art. 2, comma 3, dell OPCM 3274/2003, nel più breve tempo possibile (il termine è scaduto il 31/03/2013). A valle della verifica, i gestori delle singole opere devono stabilire il livello di urgenza degli eventuali interventi di incremento della sicurezza, ai sensi delle norme vigenti nel momento della verifica stessa. Il requisito di protezione antisismica Per quanto sopra premesso, è possibile affermare che le costruzioni che devono garantire il requisito della protezione antisismica sono, per ciascun comune, quelle realizzate dopo l entrata in vigore del provvedimento di classificazione sismica suddetto. Per tali costruzioni, cioè deve essere possibile dimostrare la loro conformità alla regolamentazione di cui alla legge 64/1974 e soprattutto alle norme tecniche in vigore corrispondenti; deve cioè essere documentato che al tempo della loro realizzazione sono state rispettate le regole antisismiche vigenti. Ai fini della dimostrazione, si deve reperire, ad esempio, il certificato di

4 collaudo statico o una documentazione alternativa attestante il rispetto di tali regole. Appare chiaro, pertanto, in base alle norme (vedi anche in allegato i Decreti Regione Lombardia n del n del ), che la capacità di resistere agli eventi sismici delle costruzioni adibite ad attività sanitarie sono imprescindibili soltanto nel caso in cui all epoca di realizzazione del fabbricato erano in vigore regole che ne imponevano il progetto antisismico, in base alla classificazione sismica del sito e alle norme tecniche vigenti al tempo della realizzazione stessa. Il requisito di protezione sismica deve essere accertato anche nel caso in cui la costruzione nel corso della sua storia sia stata oggetto di interventi strutturali che abbiano richiesto (per loro natura, in base alle norme tecniche vigenti nel momento degli interventi stessi) l adeguamento strutturale (antisismico); questo caso si verifica, ad esempio, qualora il fabbricato abbia subìto in epoca precedente soprelevazioni oppure ampliamenti collegati strutturalmente al corpo di fabbrica originario. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione atta a comprovare il rispetto delle regole antisismiche previste al tempo della realizzazione (o del sovralzo, o dell ampliamento) è necessario procedere alle verifiche tecniche per stabilire la conformità del fabbricato alle regole stesse. Le verifiche effettuate dovrebbero poi condurre, nel caso di esito positivo, ad una dichiarazione di idoneità statica dell edificio nel suo complesso. Per determinate necessità, è possibile il verificarsi della variazione di destinazione d uso dei locali in un fabbricato esistente. È il caso, ad esempio, per cui l esercizio di una attività sanitaria venga trasferito o iniziato per la prima volta all interno di un fabbricato esistente destinato ad uso diverso (ad esempio residenziale).

5 Bisogna stabilire se a seguito del trasferimento o del nuovo inizio dell attività sanitaria si venga a determinare anche un cambio della classe d uso (in aumento) del fabbricato stesso, con riferimento alle definizioni riportate in precedenza in questo documento. Si tratta dapprima il caso generale, poi si individuano regole aggiuntive per le attività sanitarie in classe d uso III e IV. Nel caso di trasferimento o nuovo inizio di attività sanitaria con contestuale cambio della classe d uso del fabbricato di destinazione, bisogna far riferimento alle vigenti norme tecniche per le costruzioni (attualmente rappresentate dal DM 14/01/2008). In particolare, chi scrive ha redatto un documento esplicativo dal titolo La verifica sismica nel caso di cambio della classe d uso, di cui si riportano le conclusioni in allegato al presente documento. In sostanza, il cambio di classe d uso (in aumento), anche senza l incremento dei carichi nell edificio, comporta la verifica di non peggioramento (miglioramento di cui al paragrafo 8.4.2) dei livelli di sicurezza del fabbricato, tenendo conto che il semplice cambio di classe d uso (in aumento) del fabbricato produce immediatamente un peggioramento del livello di sicurezza a causa dell incremento delle azioni sismiche di riferimento. Nel citato documento si perviene altresì alla conclusione che la verifica di miglioramento suddetta dovrebbe concludersi con un livello di sicurezza particolarmente elevato pari almeno all 80%, per il fatto che la norma, pur non stabilendo (8.4.2) un livello minimo di sicurezza, ritiene (8.3) il progettista direttamente responsabile nell imposizione (o meno) di limitazioni nell uso della costruzione in funzione dei risultati della valutazione della sicurezza obbligatoria. Se contestualmente al cambio di classe d uso si verifica anche un incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, si rende necessaria la verifica di pieno adeguamento. Nel caso di trasferimento o nuovo inizio di attività senza

6 cambio della classe d uso del fabbricato di destinazione (cioè se, ad esempio, si intende destinare ad attività sanitaria di classe II un edificio che già contiene attività in classe II come un edificio residenziale o un altra attività sanitaria in classe II), per l edificio di destinazione è necessario garantire il requisito della protezione antisismica con le stesse modalità descritte in precedenza, e cioè attraverso l accertamento della conformità alla regolamentazione di cui alla legge 64/1974, se applicabile al tempo della realizzazione (o del sovralzo, o dell ampliamento), in base alla classificazione sismica del sito. In aggiunta a quanto sopra, si deve ricordare che ogni trasferimento (da un fabbricato ad un altro) di un attività sanitaria di classe d uso III o IV, indipendentemente dalla variazione della classe d uso del fabbricato di destinazione, dovrebbe passare attraverso la verifica di non peggioramento (miglioramento) anche dei livelli di sicurezza propri dell attività stessa; obbligo che scaturisce dalla volontarietà della scelta di variare le condizioni di sicurezza dell attività stessa, soggetta a rischio rilevante e alle verifiche tecniche obbligatorie di cui all OPCM 3274/2003. Pertanto, se l attività di nuovo insediamento proviene dal trasferimento della stessa, il miglioramento dovrebbe essere riferito al livello di sicurezza precedente al trasferimento; in sostanza, cioè, ogni attività potrebbe essere trasferita soltanto se il fabbricato di destinazione garantisce un livello di sicurezza almeno pari a quello del fabbricato di partenza, e fatte salve le considerazioni derivanti dai risultati delle obbligatorie verifiche tecniche di cui sopra. Nel caso invece in cui l insediamento sia costituito dall inizio di una nuova attività sanitaria in classe d uso III o IV, il livello di sicurezza dovrebbe essere quello del pieno adeguamento. Infine, ogni ambiente dove si svolga un attività sanitaria esistente è anche da considerare quale luogo di lavoro ed è

7 pertanto soggetto alle prescrizioni del DLGS 09/04/2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal proposito, chi scrive ha redatto un documento esplicativo dal titolo La sicurezza sismica dei luoghi di lavoro, di cui si riportano le conclusioni in allegato al presente documento. In sostanza, la direzione sanitaria deve attivarsi per analizzare i risultati della verifica sismica obbligatoria ai sensi dell art. 2, comma 3, dell OPCM 3274/2003 e stabilire di conseguenza il livello di urgenza degli interventi di incremento della sicurezza; si ritiene, ad esempio, che nel caso non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall uomo (carichi permanenti e azioni di servizio), oppure nel caso in cui il grado di adeguamento nei confronti dell azione sismica sia inferiore al 60%, è necessario procedere nel più breve tempo possibile attraverso l aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche. In conclusione Il requisito di protezione antisismica è richiesto obbligatoriamente per le costruzioni che al tempo della realizzazione (o del sovralzo, o dell ampliamento) erano soggette al rispetto di regole antisismiche, ai sensi della Legge 64/1974, in conseguenza della classificazione sismica del comune e delle norme tecniche vigenti, e cioè per le costruzioni classificate sismiche tra il 1981 e il 1984 nel primo gruppo di comuni, dopo il 23 ottobre 2005 per il secondo gruppo, e dopo il 1 luglio 2009 per i comuni restanti. Il requisito si considera generalmente soddisfatto se per la costruzione è possibile reperire il certificato di collaudo statico o un documento alternativo, in grado di dimostrare il rispetto delle regole antisismiche in vigore al momento della realizzazione (o del sovralzo, o dell ampliamento) e se non sono presenti peggioramenti delle condizioni di sicurezza iniziali (evidenti stati di degrado, malfunzionamento, dissesti, variazioni di destinazione d uso, ecc.). Nel caso particolare in cui alla costruzione sia attribuibile una classe d uso III o IV, in riferimento

8 all attività che ospita (vedi allegati), è necessario procedere immediatamente (il termine è infatti scaduto il 31/03/2013) ad una verifica della sicurezza nei confronti del sisma, ai sensi dell art. 2, comma 3, dell OPCM 3274/2003, anche se in generale, non è obbligatorio l intervento immediato di incremento della sicurezza. Nel caso in cui l esercizio di un attività sanitaria venga trasferito o iniziato per la prima volta all interno di un fabbricato esistente, senza che si verifichi un cambio della classe d uso, per il fabbricato di destinazione è necessario garantire il requisito della protezione antisismica con la stessa modalità indicata ai punti precedenti. Nel caso in cui, in occasione del trasferimento o del nuovo inizio di un attività sanitaria all interno di un fabbricato esistente, si verifichi anche un cambio della classe d uso (in aumento) della costruzione, valgono le previsioni delle norme tecniche vigenti di cui al DM 14/01/2008 (Vedi le conclusioni del documento La verifica sismica nel caso di cambio della classe d uso, in allegato): in sostanza, è obbligatoria la verifica di non peggioramento (miglioramento di cui al paragrafo 8.4.2) dei livelli di sicurezza del fabbricato, considerando l incremento delle azioni sismiche di riferimento per la nuova classe d uso; tale verifica dovrebbe inoltre condurre a un grado di adeguamento pari almeno all 80%. Se contestualmente al cambio di classe d uso si verifica anche un incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, si rende necessaria la verifica di pieno adeguamento. In ogni caso, in aggiunta a quanto sopra, indipendentemente dalla variazione della classe d uso del fabbricato di destinazione, ogni trasferimento (da un edificio ad un altro) di un attività sanitaria di classe d uso III o IV dovrebbe passare attraverso la verifica di non peggioramento (miglioramento) anche dei livelli di sicurezza propri dell attività di nuovo insediamento: ogni attività potrebbe essere trasferita soltanto se il fabbricato di destinazione garantisce un livello di sicurezza almeno pari a quello del

9 fabbricato di origine. E se si tratta del nuovo inizio di un attività sanitaria in classe d uso III o IV, il livello di sicurezza del fabbricato dovrebbe essere quello del pieno adeguamento. In qualità di luoghi di lavoro, i fabbricati che ospitano un attività sanitaria sono soggetti anche alle previsioni del DLGS 09/04/2008 n.81, sul tema del rischio sismico (Vedi le conclusioni del documento La sicurezza sismica dei luoghi di lavoro, in allegato): in sostanza, la direzione sanitaria deve attivarsi per portare alla luce l analisi dei risultati della verifica sismica obbligatoria ai sensi dell art. 2, comma 3, dell OPCM 3274/2003 e stabilire di conseguenza il livello di urgenza degli eventuali interventi di incremento della sicurezza. Copyright - Riproduzione riservata

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