Aggiornamenti n. 4/11
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- Cinzia Bossi
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1 7 Aggiornamenti n. 4/11 09 agosto 2011 ARGOMENTI TRATTATI: DECRETO SVILUPPO CONTABILITA SEMPLIFICATA (PAG. 1) - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE FATTURE (PAG. 3) - SCHEDE CARBURANTI (PAG. 3) - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (PAG. 4) - COMUNICAZIONE 36% (PAG. 7) - DISTRUZIONE BENI (PAG. 8) - ALTRE NOVITA (PAG. 12) OGGETTO: Decreto sviluppo Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che il 7 luglio è stato convertito in legge il c.d. Decreto sviluppo. Si tratta di una serie di misure volte al sostegno dell economia, molte di carattere fiscale. E nostra cura informarla di tutte le novità varate dal governo. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA La contabilità semplificata, prevista dall art. 18, c. 1, del Dpr n. 600/73, è la contabilità che possono applicare le persone fisiche e le società di persone ed assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti: ,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi; ,90 euro, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi. La novità introdotta dal Decreto Sviluppo Il Decreto Sviluppo prevede l innalzamento dei parametri per la contabilità semplificata. I limiti di ,14 euro e ,90 euro passano, rispettivamente, a: CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a Mantova MN Tel Fax n e mail: info@cdastudio.it sito:
2 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi; euro, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi. Le imprese miste che eseguono registrazioni separate devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. Per le imprese miste che non eseguono registrazioni separate si devono considerare prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto, il limite da prendere in considerazione, alla luce delle novità del decreto, è di euro. I limiti non valgono per l Iva Nessuna modifica è stata, invece, operata nei confronti degli analoghi limiti previsti dalla disciplina Iva, ai fini della semplificazione degli adempimenti di fatturazione e registrazione previsti per i contribuenti minori. Il Decreto in esame, infatti, non ha modificato i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, che pertanto rimangono fissati a: ,14 per le imprese di prestazioni di servizi; ,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini delle imposte dirette (per le modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione). NUOVO REGIME di CONTABILITA SEMPLIFICATA per le IMPRESE Ricavi e reddito Normativa previgente Novità del D.L. 70/2011 Ricavi massimi per le imposte dirette (art. 18, co. 1, D.P.R. 600/1973) Ricavi massimi per gli adempimenti Iva (art. 32, co. 1, D.P.R. 633/1972) Imprese di servizi: euro ,14 altre imprese: euro ,90 Imprese di servizi: euro ,14 altre imprese: euro ,90 Imprese di servizi: euro altre imprese: euro Pagina 2
3 Decorrenza Per individuare la decorrenza si fa presente che decreto sviluppo è entrato in vigore il 13 maggio In occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da L ( ,48) a L ( ,14), disposto dal DPR n. 222/2001, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 80/E aveva così sostenuto: gli adempimenti semplificati si potevano già fare dal periodo d imposta in corso al (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto, prendendo come riferimento i ricavi conseguiti nell anno precedente. Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è pertanto necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti. Conseguenze Si possono quindi verificare delle situazioni dove un impresa in contabilità ordinaria nel 2010 che al superava i vecchi limiti può ora passare al regime semplificato in quanto non supera i nuovi limiti, con tutte le conseguenze in merito alla diversa determinazione del reddito (regole previste dall art. 66 del Tuir) e alla possibilità di tenere un numero minore di registri contabili. ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE FATTURE Con l approvazione del Decreto Sviluppo, è stato previsto l innalzamento dell importo per l annotazione cumulativa delle fatture che da euro 154,94 passa ad euro 300,00. In pratica, per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300,00 potrà essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati gli estremi delle fatture riepilogate. SCHEDE CARBURANTI La novità introdotta dal Decreto Sviluppo è una semplificazione, attraverso l abolizione della scheda carburanti per i soggetti Iva che effettueranno i pagamenti con moneta elettronica come le carte di credito, il bancomat e le carte prepagate. Pagina 3
4 L esonero è ammesso soltanto a coloro che utilizzano esclusivamente i mezzi di pagamento elettronici. Nel caso in cui l impresa utilizzi sia forme elettroniche, che tradizionali, dovrà continuare ad utilizzare la scheda carburanti. Il pagamento mediante carte di credito o bancomat consentirà di adempiere all onere della prova sia ai fini della detrazione dell Iva, che della deducibilità del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette. Affinchè possa attuarsi l esonero dalla tenuta dalla scheda, è fondamentale che i mezzi di pagamento elettronici siano emessi da operatori finanziari tra quelli indicati nell art. 7, c. 6, del Dpr 605/73, come le banche, le Poste e ogni altro operatore finanziario. Rimangono dubbi su quale sia il documento da registrare sul libro Iva acquisti che evidenzi il costo e l iva da detrarre. Rimane ipotizzabile che possa essere la ricevuta di acquisto della carta di credito sulla quale si provveda allo scorporo. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Il Decreto Sviluppo ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione: del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati; dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche. I nuovi termini riguardano: i beni che devono essere posseduti alla data del 1 luglio 2011; il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012; le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2012 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001); la data di riferimento dei valori che è quella del 1 luglio La novità più importante consiste nel fatto che viene introdotta la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione. Oggetto della rivalutazione Oggetto di rivalutazione possono essere: Pagina 4
5 i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all , a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute all , a titolo di proprietà e usufrutto; da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, non in regime d impresa. Non sono, invece, interessate le imprese e le società commerciali di ogni tipo. Modalità per la rivalutazione Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del L imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote: PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 2% PARTECIPAZIONI QUALIFICATE e TERRENI 4% Effetti della rivalutazione La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e conseguente di ridurre la plusvalenza imponibile che può derivare da un eventuale cessione del terreno o della partecipazione. Infatti quando un contribuente rivende a terzi un terreno di sua proprietà oppure partecipazioni azionarie, la differenza fra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto a suo tempo (aumentato delle spese intervenute nel frattempo che ne avessero incrementato il valore) costituisce una plusvalenza, o una minusvalenza, se il valore è negativo. Si ricorda che: per i terreni agricoli, la plusvalenza è tassabile se il proprietario lo rivende entro cinque anni, e purché il bene non sia giunto per donazione o successione; nei terreni edificabili, invece, la plusvalenza è sempre tassabile, senza condizioni. Si Pagina 5
6 può scegliere se sommare la plusvalenza con gli altri redditi del periodo d imposta in cui essa è conseguita, o sottoporla ad imposta sostitutiva del 20%; le plusvalenze sulle azioni non quotate, non qualificate sono sottoposte a tassazione sostitutiva del 12,5%; qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 49,72% del loro ammontare. Ora, è evidente che quanto più è ridotta la plusvalenza, tanto minore sarà la tassazione subita. Rivalutare terreni e partecipazioni significa aggiornare il loro valore, rispetto al costo d origine, e in questo modo porre le condizioni per conseguire a suo tempo una plusvalenza tassabile più modesta. In cambio, però, occorrerà versare un imposta sostitutiva. Versamento imposta sostitutiva L imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente: in un unica soluzione entro il ; ovvero in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1 rata entro il ; 2 rata entro il interessi 3% annuo; 3 rata entro il interessi 3% annuo. Entro il , deve essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la perizia giurata di stima. Rivalutazione di terreni/partecipazioni già rivalutati Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario: disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il ; calcolare l imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore alla data di riferimento ( ). Coloro che: hanno effettuato la rivalutazione all e scelto il pagamento rateale dell imposta sostitutiva in base al quale la 2 e la 3 rata (maggiorate degli interessi del 3%) scadono, rispettivamente, il e il ; procedono ora alla rivalutazione del medesimo bene all ; possono non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all Pagina 6
7 Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni è ora consentito: 1. utilizzare in compensazione l imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente quindi è tenuto a versare soltanto la differenza tra l imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene; ovvero 2. richiedere il rimborso, entro 48 mesi dalla data di versamento dell intera imposta o della prima rata relativa all ultima rivalutazione effettuata, dell imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della compensazione di cui al punto 1 e quindi provveda al versamento integrale dell imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione. COMUNICAZIONE 36% Il Decreto Sviluppo è anche intervenuto sugli adempimenti che riguardano la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni, cioè quella agevolazione destinata ai contribuenti che eseguono lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ricordiamo che tale bonus del 36%, permette di ridurre l imposta Irpef da pagare, e si applica sul totale della spesa sostenuta per l intervento edilizio. L agevolazione riguarda le ristrutturazioni di immobili, l acquisto o l assegnazione di immobili, che sono stati ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. Il Decreto Sviluppo, ha previsto l abrogazione con effetto immediato della comunicazione (per i contribuenti che danno inizio a lavori di ristrutturazione) della detrazione Irpef del 36% che deve essere inviata al Centro Operativo di Pescara. La semplificazione interessa dunque tutti coloro che sono interessati da lavori di ristrutturazione e che possono godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa. Il contribuente non dovrà inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ma dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e quant altro verrà indicato dall Agenzia delle Entrate a seguito dell emanazione di uno specifico provvedimento. Il decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2011, per cui: per i lavori agevolabili che a quella data non erano ancora iniziati, la comunicazione non serve più; Pagina 7
8 per i lavori iniziati prima di quella data, invece, si deve ritenere che la comunicazione sia ancora necessaria e che, dunque, le spese non coperte dalla comunicazione non possano essere portate in detrazione in Unico. Chi è interessato a ristrutturazioni, le quali possono beneficiare dell agevolazione fiscale del 36%, dovrà con le nuove norme semplificative solamente inviare, prima dell inizio dei lavori, (qualora dovuta) la comunicazione all ASL e pagare tramite bonifico bancario le fatture relative agli interventi che dovranno contenere l indicazione del costo della manodopera. Ai fini del controllo della detrazione, al posto della comunicazione sarà necessario inserire nella dichiarazione dei redditi alcune indicazioni necessarie (tali indicazioni andranno in vigore ormai dal prossimo anno, non essendo gli attuali modelli predisposti), che saranno previste da un apposito provvedimento dell Agenzia, ciò vale anche per coloro che nel 2011 hanno acquistato o acquisteranno un autorimessa o un box auto pertinenziale. Chi nel 2010 ha acquistato posti auto o autorimesse già realizzati, e non ha inviato la comunicazione in quanto non ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, è tenuto ad inviare ugualmente la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, pena la decadenza del beneficio. Nulla invece la possibilità di avvantaggiarsi della semplificazione normativa per coloro che a seguito di lavori di ristrutturazione effettuati nel 2010, non hanno inviato la comunicazione entro i termini previsti (prima dell inizio dei lavori). Il Decreto Sviluppo abrogando l art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007, ha inoltre eliminato l obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall agevolazione LA DISTRUZIONE DEI BENI Le formalità necessarie, relative agli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione, nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n Della stessa procedura si è occupato la Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998, precisandone le modalità operative e riferendosi in particolare a due tipologie di operazioni, la distruzione dei beni e la trasformazione di beni di altro tipo e di più modesto valore economico. Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure che devono essere eseguite per poter legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore. Pagina 8
9 Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da: una comunicazione agli ordini accertatori; la redazione di un verbale; la redazione del documento di trasporto. Il decreto sviluppo A seguito dell approvazione del Decreto sviluppo e della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da euro a euro l ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, anziché mediante verbale redatto da funzionario dell Amministrazione Finanziaria, dalla Guardia di Finanza o da un notaio. La comunicazione agli organi accertatori La comunicazione agli organi accertatori La prima fase della procedura, consiste nella predisposizione di un apposita comunicazione. A chi deve essere inviata la comunicazione? La comunicazione va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso: gli uffici dell Agenzia delle Entrate; gli uffici della Guardia di Finanza. Gli Uffici e i Comandi della Guardia di Finanza competenti a ricevere tale comunicazione sono quelli del luogo in cui avvengono le operazioni di distruzione dei beni, e non quelli dove ha sede la società. Cosa contiene la comunicazione? La comunicazione deve contenere il luogo la data e l ora delle operazioni di distruzione, le modalità di distruzione, la natura dei beni, l ammontare complessivo dei beni, il valore ottenibile dalla distruzione. Quando non deve essere inviata la comunicazione? La comunicazione non deve essere inviata quando la distruzione viene disposta da Pagina 9
10 un organo della Pubblica Amministrazione. Studio Legale Tributario Nota bene Tale comunicazione deve pervenire, come già detto, all Amministrazione Finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza almeno 5 giorni prima dell operazione di distruzione. Nella Circolare 193/98, è anche consigliato di provvedere a inviare la stessa sufficientemente prima rispetto a tale limite di 5 giorni, per consentire ed assicurare l effettiva presenza dei funzionari dell Amministrazione Finanziaria alle operazioni di distruzione. La compilazione del verbale di distruzione Nella seconda fase, bisognerà compilare il verbale di distruzione. Tale verbale deve essere predisposto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai, che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati sia superiore a euro, (prima il limite era di euro) quindi, in tal caso, l impresa dovrà assicurarsi che ci sia la presenza di tali funzionari. Distruzione di Beni con costo superiore a euro Distruzione di beni con costo superiore a euro Nel caso di distruzione di beni con importo superiore a euro, il verbale di rottamazione deve essere necessariamente compilato da uno dei seguenti soggetti che hanno presenziato alla operazioni di distruzione: funzionario dell Amministrazione Finanziaria; ufficiale della Guardia di Finanza; notaio. Distruzione di Beni con costo inferiore a euro Rottamazione di beni con costo inferiore a euro Nel caso di distruzione di beni con importo inferiore a euro, il verbale di distruzione, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale dell impresa o da un procuratore del impresa. In tal caso, come ribadito dall Agenzia delle Entrate l impresa potrà utilizzare la dichiarazione sostitutiva solo in assenza dei funzionari dell Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza o di un notaio che presenzia alle operazioni di distruzione. Pagina 10
11 Riepilogando Il verbale deve essere redatto: da pubblici funzionari dell Amministrazione Finanziaria da ufficiali della Guardia di Finanza da notai Può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso in cui l ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro ,00 (Decreto Sviluppo). Cosa contiene il verbale Dal verbale o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Dal verbale o dichiarazione sostitutiva devono risultare: data e ora elle operazioni di distruzione Natura, qualità e quantità dei beni distrutti ammontare del costo dei beni distrutti Il documento di trasporto L impresa successivamente, in una terza fase, dovrà provvedere alla compilazione di un normale documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve documentare la movimentazione di tali beni. E opportuno indicare nel documento anche il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni e la causale del trasporto. Il mancato rispetto della procedura Pagina 11
12 In caso di mancato rispetto della procedura: per i beni che NON si trovino nei locali dell azienda, si presume la cessione dei beni stessi (con conseguente presunta evasione d imposta). ALTRE NOVITA Controlli imprese minori Il controllo amministrativo in forma d accesso da parte di qualsiasi autorità sarà unificato, potrà essere operato al massimo con cadenza semestrale e non potrà durare più di 15 giorni effettivi e la relativa violazione costituirà illecito disciplinare per i dipendenti pubblici. La norma si rivolge alle imprese in contabilità semplificata e ai professionisti. Meno obblighi sulle detrazioni Cade l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente. La norma si applicherà a partire dalla dichiarazione 2012 relativa ai redditi del Spetterà all'amministrazione Finanziaria mettere in atto i dovuti controlli per evitare che vengano presentati dati non veritieri e che quindi la semplificazione non si traduca in un danno per le casse dello Stato. Cambia lo spesometro Viene disposta l'abolizione della comunicazione telematica per acquisti superiori ai euro iva inclusa in caso di pagamento con carte di credito, prepagate e bancomat. Rinegoziabili i mutui variabili È possibile trasformare da variabili a fissi i mutui fino a 150mila euro fino al 31 dicembre Il mutuatario deve avere un Isee non superiore a 30mila euro ed essere in regola con i Pagina 12
13 pagamenti. Con la misura, la rinegoziazione finora facoltativa, diviene obbligatoria per le banche. Le condizioni sui nuovi tassi fissi sono inoltre stabilite per legge. Oltre al beneficio sul tasso (fisso) per il debitore, il decreto prevede anche la possibilità di allungare il periodo di rimborso del mutuo al massimo per ulteriori cinque anni, ma la durata residua del mutuo nel momento della rinegoziazione non deve diventare superiore a 25 anni. Fabbricati rurali L articolo 7 del Decreto Sviluppo, in riferimento agli immobili rurali, ha previsto un nuovo adempimento: una comunicazione che i titolari di immobili rurali dovranno effettuare all Agenzia del Territorio corredata da una autocertificazione dove viene attestato che il fabbricato rurale possiede da almeno cinque anni ininterrottamente i requisiti di cui al D.L. 557/93. Questo adempimento è necessario per regolarizzare tutti quegli immobili che pur possedendo i requisiti di ruralità previsti dal DL557/93, non hanno una corretta classificazione catastale: secondo la nuova disposizione, tali immobili dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione e cioè A/6 e D/10 entro il 30 settembre prossimo. La corretta classificazione catastale permetterà ai titolari di usufruire dei benefici previsti per tali categorie di immobili. CDA Studio legale Tributario Pagina 13
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