UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)"

Transcript

1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 25/08/2014 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO ITALIANO RICHIEDENTE BURBERRY LIMITED HORSEFERRY HOUSE, HORSEFERRY ROAD LONDON SW1P 2AW REGNO UNITO RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE STUDIO LEGALE SIB CORSO DEI TINTORI FIRENZE ITALIA TITOLARE LOOK COMPANY DI PIETRO CARFAGNA E C. S.N.C. VIA LUIGI STURZO MANTOVA ITALIA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE MALGARINI LUCIA VIA DIVISIONE ACQUI 8H GOITO (MANTOVA) ITALIA Avenida de Europa, 4 E Alicante Spagna Tel Fax

2 La divisione Annullamento composta da Michele M. Benedetti Aloisi (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Natalie Pasinato (membro) ha adottato in data 25/08/2014 la seguente decisione: 1. Il modello comunitario registrato n è dichiarato nullo. 2. Il titolare sopporterà l onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n (in prosieguo: il DMC contestato ) è stato registrato in nome della titolare con data di deposito del 2 settembre Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine ornamento per tessuti e l oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari (2) In data 5 settembre 2013, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la domanda ), con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante conto corrente presso l UAMI. (3) Avvalendosi del modulo dell Ufficio, la richiedente ha indicato le seguenti cause di nullità: il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC 1 e altre, in conformità dell art. 25, par. 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari 2

3 (4) Nella motivazione della domanda, la richiedente fa riferimento ai propri marchi, tra i quali un noto marchio figurativo costituito da una peculiare combinazione di linee (di colore nero e rosso) che, intersecate tra loro su fondo beige, formano maglie quadrilatere che racchiudono finestre di colore beige più chiaro e bianco. Il marchio in questione [...] è conosciuto in tutto il mondo come Burberry Check e rappresenta, da oltre mezzo secolo, il simbolo dell intera produzione della Burberry, al punto da identificare non solo gli articoli appartenenti al tradizionale core business dell esponente quali impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento [...] ma anche altri tipi di prodotti. A tal fine allega alcune prove volte a corroborare la rinomanza del proprio marchio che verranno esaminate nel prsieguo della presente decisione. La richiedente afferma inoltre che esiste un indubbia somiglianza tra il proprio marchio ed il DMC contestato e quindi esiste un rischio di confusione. Ad abudantiam il richiedente, sottolinea come la titolare avesse nel 2009 sottoscritto un accordo transattivo relativo all uso di un tessuto identico a quello oggetto del DMC e a tal fine allega copia del menzionato accordo transattivo (doc 143 della memoria del richiedente). (5) Fra i diritti anteriori, la richiedente indica, fra gli altri, il proprio marchio comunitario figurativo n : (6) Il titolare replica in data che gli argomenti della richiedente sono infondati e che il marchio sarebbe carente di carattere distintivo poiché vi sono numerosi tessuti simili nel mercato. A tal fine allega alcune prove. Il richiedente non avrebbe prodotto prove atte a corroborare l accresciuta capacità distintiva del proprio marchio come ad esempio un indagine demoscopica, ma ha bensì presentato esclusivamente rassegne stampa. Il titolare sostiene inoltre che la scelta del DMC è la conseguenza di numerose indagini di mercato volte a trovare un disegno capace di differenziarsi da quello della richiedente. Inoltre, il titolare evidenzia come il fatto che la richiedente abbia atteso quattro anni per depositare la presente azione di nullità è imputabile solo al fatto che la Procura di Varese nel 2012 avrebbe dichiarato che il DMC oggetto della presente azione di nullità non sarebbe lesivo dei diritti della richiedente. Il titolare sottolinea inoltre non vi sarebbe alcun rischio di confusione poiché il DMC ed il marchio anteriore presentano differenze più che evidenti. Si ritiene infine opportuno citare l argomentazione del titolare secondo cui il ricordo imperfetto del consumatore (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26) che 3

4 secondo la Corte è imputabile al fatto che il consumatore non ha la possibilità di comparare i segni al momento dell acquisto, sarebbe in realtà da ascriversi alla circostanza che il marchio anteriore non sarebbe sufficientemente conosciuto, poiché se fosse noto non esisterebbero dubbi. (7) La richiedente presenta un ulteriore memoria in data 20/02/2014 che è agli atti. (8) Il titolare non ha ritenuto necessario presentare un ulteriore memoria benché un termine fosse stato fissato all uopo dall Ufficio. (9) In data 17/07/2014 la richiedente, dopo la chiusura della fase contradditoria del procedimento presenta una ulteriore memoria, che riassume e riordina parte dell prove presentate. Tale memoria vien inviata al titolare a titolo informativo. (10) Considerata sufficientemente esperita la fase del contradditorio, l Ufficio ha quindi comunicato alle parti che non sarebbero stati concessi ulteriori termini per presentare osservazioni e sarebbe stata presa una decisione in relazione al procedimento. (11) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo. (12) L Ufficio ritiene opportuno precisare sin da ora che il fatto che il titolare accompagni il DMC con un marchio verbale e che la richiedente faccia altrettanto sono questioni indifferenti ai fini della presente decisione poiché i segni debbono essere comparati così come depositati. (13) Inoltre gli accordi scritti intercorsi fra le parti sono altresì irrilevanti e l eventuale mancata osservanza di quanto pattuito deve essere fatta valere in sede giudiziale. (14) In fine, l assoluzione del legale rappresentate del titolare nel procedimento penale presso la Procura di Varese è assolutamente irrilevante ai fini del presente procedimento poiché in questa sede non si valuta la responsabilità penale del titolare, ma la validità del DMC oggetto della presente azione. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (15) L indicazione delle cause di nullità nel modulo dell Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2. Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l allegato contiene un indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 4

5 requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile. B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore (16) Il marchio n è un marchio comunitario ed è stato pubblicato nel Bollettino dei Marchi Comunitari per la prima volta il 13 luglio Pertanto, la pubblicazione è prova sufficiente che lo stesso è stato divulgato ai sensi dell'articolo 7(1) RDC. B.2 Segno distintivo (17) Ai sensi dell articolo 25(1)(e) RDC, un DMC può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l uso. (18) Ai sensi dell articolo 4 RMC 3 possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. (19) Pertanto, se un segno è registrato come marchio comunitario ed il marchio è in vigore, si presume che si tratti di un segno distintivo ai sensi dell articolo 25(1)(e) RDC. B.3 Diritto di vietarne l uso (20) Ai sensi dell articolo 9(1)(b) RMC, il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di vietare ai terzi di usare un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio. (21) Di conseguenza il titolare del marchio comunitario ha il diritto di vietare l uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o similari al marchio registrato per prodotti o servizi identici o similari, se questo segno può dare luogo ad un rischio di confusione nella mente del pubblico. B.4 Il segno usato nel disegno o modello comunitario (22) Si ritiene che il DMC usi un segno che è identico o simile al segno utilizzato in un marchio anteriore, se le seguenti due condizioni sono soddisfatte: (1) Il DMC contiene caratteristiche che sono percepite come un segno. (2) Questo segno è 3 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario 5

6 identico o simile al segno contenuto nel marchio. Un elemento di un DMC non può essere percepito come un segno se tale segno è privo di carattere distintivo. (23) Nel presente caso il DMC riproduce come si vedrà in seguito, alcuni elementi presenti nel marchio anteriore, ma non ne riproduce altri. L assenza nel DMC di di righe orizzontali e l uso di una tonalità di beige diversa, non impedisce che questo elemento venga percepito come un segno; pertanto, il segno non è privo di carattere distintivo. B.5 Identità o somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (24) Nel presente caso bisogna analizzare in dettaglio se gli elementi omessi o aggiunti sono d importanza secondaria o meno. Occorre pertanto procedere ad un confronto tra i due segni: (MC anteriore) (DMC contestato) (25) Come si può rilevare, i segni presentano le seguenti caratteristiche comuni: - sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore usano il nero, il bianco, nonché il beige e il rosso anche se in tonalità differenti ; - sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore presentano la sequenza di 5 linee nero/bianco/nero/bianco/nero e poi di una linea rossa verticale su sfondo beige; (26) D altro canto, i segni a confronto presentano le seguenti differenze: - nel DMC non vi sono le linee orizzontali presenti invece nel marchio comunitario anteriore che con il loro intersecarsi formano dei quadrati ; - nel DMC non vi è una linea rossa orizzontale presente invece nel marchio comunitario anteriore; (27) Da un punto di vista fonetico non è possibile comparare i segni poiché non contengono elementi verbali. 6

7 (28) Dal punto di visita concettuale non è possibile comparare i segni poiché non comunicano nessun concetto. (29) Da un punto di vista visivo i segni sono molto simili, infatti, entrambi i segni rappresentano un tessuto, in cui la maggiore differenza è rappresentata dalla mancanza di elementi orizzontali nel DMC; (30) Poiché il marchio anteriore è registrato, fra gli altri, per tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavolo in classe 24 e il DMC è registrato per ornamenti per tessuti i prodotti sono identici. (31) Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. I segni oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetti ad altri. Inoltre, i segni oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. (32) Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Ad avviso della richiedente, il marchio anteriore gode di notorietà ( conosciuto in tutto il mondo ) per svariati prodotti e servizi, fra i quali si menzionano espressamente, impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento. Tale rivendicazione deve essere adeguatamente valutata poiché il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, paragrafo 18). L'opponente ha depositato, in particolare, le seguenti prove: sentenza n. 712/06 del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2006 (cfr. doc. 115) ove a pag. 8 si afferma la tutelabilità del disegno di ispirazione scozzese cosiddetto Burberry Check, costituito da riquadri a strisce nei colori beige, rosso, bianco e nero, ormai notissimo, è divenuto nel tempo caratterizzante dell intera produzione dell attrice ; sentenza n del Tribunale di Roma dell ottobre 1999 ( doc. 116) ove a pag. 4 si afferma occorre anche considerare la grande notorietà del marchio in questione ; 7

8 sentenza n. 4128/06 del Tribunale di Firenze del 1 dicembre 2006 (doc. 117) dove a pag. 3 si afferma si tratta di marchio che gode di ampia notorietà a livello internazionale, continuamente alimentata da rilevanti campagne pubblicitarie e a pag. 5 si statuisce in ragione della rinomanza e notorietà del marchio B. Check nella fattispecie in esame risultano sussistere anche i presupposti per la tutela rafforzata di cui all art. 1 lett. c) CPI (v. anche art. 9.1 lett. c) reg. CE n. 40/94). La norma configura tale tipo di tutela per il marchio che gode di rinomanza nei confronti del marchio identico o simile per prodotti o servizi non affini ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 ottobre 2007 ( doc. 118) dove a pag. 6 si afferma ritiene il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel caso in esame, non sussista un rischio di confusione per il pubblico, occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un marchio rinomato può, infatti, vietare anche l uso di esso per prodotti anche non affini se tale uso consente al contraffattore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2006 (doc. 119) dove a pag. 3 si afferma ritiene il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel caso in esame, non sussista un rischio di confusione per il pubblico, occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un marchio rinomato può, infatti, vietare anche l uso di esso per prodotti anche non affini se tale uso consente al contraffattore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ; sentenza n. D235 del Tribunale di Genova del 16 gennaio-30 gennaio 2008 (doc. 120) dove a pag. 5 si statuisce una volta accertata la sussistenza dell elemento materiale del reato ex art. 474 c.p., appare agevole ritenere anche l esistenza dell elemento psicologico di tale reato. La prevenuta esercita professionalmente l attività commerciale di vendita dei prodotti importati e, attesa la notorietà dei marchi in questione e del fatto che le case produttrici costituitesi parte civile non fabbricano i loro prodotti in Cina era certamente consapevole di importare prodotti non originali contrassegnati da marchi contraffatti ; sentenza n. 426/2010 del Tribunale di Firenze del 26 gennaio 2010 (doc. 121) dove a pag. 6 si afferma inoltre non può ignorarsi che nell ipotesi di messa in vendita di merci con marchi contraffatti di case produttrici prestigiose quale appunto la Burberry,, trattasi di contraffazione di marchi forti tali per cui la celebrità del marchio aumenta il pericolo di confusione essendovi una tendenza del marchio celebre all acquisizione di un forte valore simbolico capace di invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzionalità distintiva e tale da rendere affini entro i limiti di una non rilevante distanza merceologica i prodotti sui quali è apposto ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 5 marzo 2002 (doc. 122) ove a pag. 1 si afferma che il disegno Burberry Check ha assunto sul mercato un valore 8

9 distintivo e caratterizzante, nell insieme delle linee e dei colori, i prodotti della Burberry ed è tale da identificarsi con la produzione Burberry e con la sua stessa denominazione ; sentenza n. 1720/10 del Tribunale di Nola del 24 novembre-9 dicembre 2010 (doc. 123) dove a pag. 4 si statuisce tale requisito psicologico ricorreva certamente nell imputato, non solo perché era un esperto commerciante operante nel settore da oltre 30 anni, non potendo pertanto non conoscere un marchio celeberrimo (Burberry), noto anche ai non addetti ai lavori e a pag. 5 si afferma tale profilo (n.d.r. il prezzo esiguo dei prodotti) non solo non elideva in nulla la sussistenza della contraffazione, ma addirittura gravava il disvalore oggettivo dell imitazione e l offesa arrecata alla Burberry, essendosi strumentalizzato il prestigioso segno distintivo d impresa per la distribuzione di prodotti di scarsissima qualità ; sentenza n. 854/09 del Tribunale di Udine del 24 settembre-4 novembre 2009 (doc. 124) dove a pag. 3 si afferma il noto marchio registrato Burberry Check, oggetto di tutela comunitaria, costituito da un tartan scozzese con linee nere e rosse e quadrati bianchi incrociati su campo beige ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 marzo 2012 (doc. 125) dove a pag. 1 si afferma il BC è ormai da diversi anni marchio dotato di indubbia rinomanza e notorietà internazionale ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 dicembre 2012 (doc. 126) dove a pag. 5 si statuisce il Burberry Check, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente è titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza differenze nel numero e nella frequenza delle linee e differenze di natura cromatica impiegate dalla resistente non appaiono, esaminato nel complesso l insieme di linee e colori, tali da evitare né l associazione tra i segni né soprattutto l indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio del marchio di titolarità di parte ricorrente o il pregiudizio a quest ultimo, costituito dal rischio di progressiva volgarizzazione ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 dicembre 2013 (doc. 144) dove a pag. 5 si afferma il Burberry Check, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente è titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza e destinatario, quindi, della particolare disciplina di cui all art. 20, comma 1 lett. c), CPI (per la quale non è richiesto il requisito della confusione per il pubblico o comunque del rischio di associazione tra i due segni di cui alla precedente lett. b) ; estratto da Women s Wear Daily del 24 settembre 1998 (doc. 102) in cui si legge Londra a proposito di lifting facciale. Con il nuovo amministratore delegato Rose Marie Bravo, Burberry è stata sottoposta ad alcuni cambiamenti drammatici ed è pronta all inaugurazione oggi. Oltre ai cambiamenti nella distribuzione, nei negozi e nello staff, la linea ha un nuovo look, mescolando 9

10 modelli facili in tessuti nuovi con tradizionali elementi come l House Check ; estratto da International Herald Tribune del 29 settembre del 1998 (doc. 103) dove si legge Compagno Check. Londra Menichetti, che vede il foulard con il Check come parte della mia memoria ha reso il brand nuovamente desiderabile ; estratto da British Vogue dell ottobre 1999 (doc. 104) dove si legge Compagni Check Il Check è stato ripensato: su scala ridotta su una gonna attillata, ingrandito su una gonna lunga fino alla caviglia, o utilizzato per una gamma di accessori discreti. Bravo (ndr. Rose Marie Bravo, il nuovo amministratore delegato della Burberry) e il suo team fanno affidamento sull impatto del cappotto trench e sul classico disegno del Check. Uno dei prerequisiti in questi giorni è l articolo cult: Prada ha la borsa in nylon nero, Gucci il mocassino con morsetto e Louis Vuitton la borsa in tela canvas col monogramma sono le icone Burberry s ad essere essenziali se Bravo vuole fissare il brand nel mondo. ; estratto da Vogue del dicembre 1999 (doc. 105) dove si legge Compagno Check Catherine Betts incontra l uomo che sta rivisitando il plaid più famoso al mondo ; estratto da Tutto del febbraio 2000 (doc. 106) dove si legge Il quadro classico firmato Burberry declinato in tutti gli accessori possibili pioniere della Burberry-mania sono Kate Moss, Patsy Kensit, Meg Mathews e Whitney Houston, che esibisce un cappotto supergriffato nel clip di My Love Is Your Love. Gary ne ha regalato uno al suo cane shitzu: Harry! ; estratto da Woman s Journal del novembre 2000 (doc. 107) dove si legge Madonna indossava il suo trench Burberry sopra la sua pancia da donna incinta, Zeta Jones usa il suo per mimetizzarsi in città, mentre Meg Mathews indossa il suo abbottonato fino al collo con il colletto abbassato (sbagliato). Ci sono poi tutti i modelli trendy che sostengono il famoso Check color cammello, rosso, nero e bianco. Allo stesso modo, il famoso Burberry Check era diventato un look prettamente per turisti giapponesi il famoso tessuto a fantasia scozzese, che è stato creato come fodera per il cappotto trench, è stato introdotto nel 1924, anche se è stato soltanto negli anni 60 che è stato impiegato anche per gli accessori ; estratto da Vogue del dicembre 2000 (doc. 108) dove si legge Stile. bravo per Burberry pensate a Burberry oggi. E difficile non farlo quando Bond Street pullula di turisti che brandiscono borse con il check Estate Burberry si piazza bene per qualità, e il suo cappotto trench e il suo check sono immediatamente riconoscibili 1998 Primavera Estate Bravo vuole enfatizzare il caratteristico check della Burberry e il trench ; estratto da rivista del 14 novembre 2000 (doc. 111) dove si legge Lo chemisier per l inverno è in crepe di lana, in una classica fantasia scozzese su fondo beige (Burberrys, L ) ; 10

11 estratto da Famiglia Cristiana n. 47/2000 (doc. 114) dove si legge classica fantasia tartan per i pantaloni indossati con il tradizionale trench e con il basco negli stessi toni (Burberry) ; La circostanza che il marchio sia definito da numerosi decisioni di tribunali italiani come famoso, di indubbia rinomanza e che tali affermazioni dei tribunali trovino rincontro in note riviste, permette di concludere che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto nel mercato. Ad abudantiam, si sottolinea che sebbene l ufficio debba limitarsi ad un esame di fatti prove ed argomenti presentati dalle parti (Articolo 63 RDC), dall altro, tale esame fattuale non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Si deve infatti, considerare innanzi tutto il fatto che la norma giuridica enunciata dall art. 63, n. 1, in fine, del RDC costituisce un eccezione rispetto al principio dell esame d ufficio dei fatti sancito in limine dalla stessa disposizione. Pertanto, tale eccezione deve essere oggetto di un interpretazione restrittiva che definisca la sua portata in modo tale da non eccedere quanto necessario per raggiungere il suo scopo. Se così, per quanto riguarda la norma giuridica enunciata dall art. 63, n. 1, in fine, del RDC, la ratio legis è di esonerare l amministrazione dal compito di procedere essa stessa all istruzione dei fatti nell ambito dei procedimenti inter partes. Tale obiettivo non viene compromesso quando l UAMI prende in considerazione fatti notori (v. sentenza del 22 giugno 2004, T-185/02, Picaro, punti 29, 30, 31). Alla luce di quanto sopra non si puó negare, ad abundatiam, che la circostanza che il marchio anteriore sia un marchio notoriamente conosciuto sia di per se, un fatto notorio (decisione delle Commissioni di Ricorso del 17 de marzo de 2012 nel procedimento R 2227/ CHL(Fig) /DHL(Fig.) ) (33) Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti, che risultano essere, identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione sarà medio. (34) Nel valutare il rischio di confusione i segni debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punti 22 e ss.). 11

12 (35) Inoltre, secondo il c.d. principio d interdipendenza una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 Canon punto 17). (36) Come in precedenza menzionato, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26). L argomentazione del titolare in relazione a tale punto deve dunque essere rigettata poiché il ricordo imperfetto non è dovuto alla non rinomanza del segno, ma al fatto che non ha la possibilità di comparare i segni al momento dell acquisto. (37) Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29/09/1998, C 39/97, Canon, paragrafo 18). (38) Alla luce di quanto sopra in virtù dell identità dei prodotti è ragionevole e del fatto che al punto n. 32 della presente decisione la Divisone di Annullamento ha riconosciuto la rinomanza del marchio anteriore in relazione ad alcuni prodotti delle classi 18 e 25 concludere che il consumatore, confidando nel ricordo imperfetto che ha mantenuto nella propria memoria, potrà non ricordare completamente le differenze fra i segni a confronto pensando che si tratta dello stesso segno o comunque, qualora fosse in grado di ricordare alcune delle differenze potrà concludere che il DMC è una variazione del segno anteriore avente in ogni caso la stessa origine imprenditoriale. (39) Infine, l uso del segno contenuto nel DMC è un uso commerciale, dato che lo scopo della registrazione di un disegno è il suo uso sul mercato. C. Conclusione (40) Il modello comunitario contestato dev'essere dichiarato nullo in quanto non soddisfa i requisiti di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Poiché l azione è accolta sulla base del marchio comunitario anteriore n non è necessario analizzare il rischio di confusione in relazione agli altri marchi anteriori invocati dalla richiedente. Non è inoltre necessario, analizzare gli altri motivi di nullità indicati dalla richiedente, ovvero la mancanza di novità e di carattere individuale, ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, lettera b). III. SPESE (41) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell articolo 79, paragrafo 1 REDC, la titolare deve sopportare l onere delle tasse e delle spese sostenute dalla richiedente. 12

13 (42) Le spese del procedimento che la titolare deve versare alla richiedente, ai sensi dell articolo 79, paragrafo 6 e paragrafo 7, (f)(i) REDC sono fissate a 350, corrispondenti alla tassa per la nullità, e a 400 per le spese di rappresentanza, per un totale di 750. IV. DIRITTO DI RICORSO (43) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Michele M. Benedetti-Aloisi Martin Schlötelburg Mauro Buffolo 13

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 07/12/2011 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL 8/02/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 31/01/08 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

La tutela del marchio

La tutela del marchio La tutela del marchio INCREDIBOL! l Innovazione CREativa DI BOLogna Bologna, 9 giugno 2015 Avv. Raffaella Pellegrino 1 Requisiti validità (novità, capacità distintiva, liceità) Ricerche anteriorità Classi

Dettagli

Note esplicative sul modulo di ricorso

Note esplicative sul modulo di ricorso UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (marchi, disegni e modelli) Note esplicative sul modulo di ricorso 1. Osservazioni generali 1.1 Uso del modulo Si può ottenere questo modulo gratuitamente

Dettagli

Modelli o Design comunitari

Modelli o Design comunitari Modelli o Design comunitari Brevi cenni sulla legislazione comunitaria. Nullità contraffazione. Esempi pratici. 1 Disegno o modello comunitario cosa è. Un disegno o modello comunitario è un diritto esclusivo

Dettagli

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note relative al modulo per l istanza di trasformazione Osservazioni di carattere generale Il modulo per l istanza di trasformazione

Dettagli

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO Normativa di riferimento: Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 "CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE". DECRETO 13 gennaio 2010 n.

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011

Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011 Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A. 2010 2011 Sentenza Corte di Giustizia Europea del 12 gennaio 2006 (C 361/04 P) Lezione del 28 ottobre 2010 Presentazione del

Dettagli

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Dettagli

Il procedimento di Opposizione alla Registrazione del marchio di impresa in Italia

Il procedimento di Opposizione alla Registrazione del marchio di impresa in Italia Il procedimento di Opposizione alla Registrazione del marchio di impresa in Italia IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE Definizione Procedimento amministrativo che si svolge dinanzi all Ufficio Marchi attraverso

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione)

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull intero territorio dell Unione Europea. Il marchio comunitario

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

LARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER CREARE UN

LARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER CREARE UN LARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER CREARE UN BUONMARCHIO PRATO, 21.03.2014 Ing. Mari & C. Srl - Corso Garibaldi, 14 55100 LUCCA www.mari.it - info@mari.it lucca@mari.it MARCHIO: DEFINIZIONE SEGNO

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 6 REVOCA DI DECISIONI,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Presentazione delle domande: a sportello dal 1 Febbraio 2016 TERRITORIO:

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Gli attributi di STUDENTE saranno: Matricola (chiave primaria), Cognome, Nome.

Gli attributi di STUDENTE saranno: Matricola (chiave primaria), Cognome, Nome. Prof. Francesco Accarino Raccolta di esercizi modello ER Esercizio 1 Un università vuole raccogliere ed organizzare in un database le informazioni sui propri studenti in relazione ai corsi che essi frequentano

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, il Consiglio

Dettagli

Seminario di primo orientamento in tema di marchi e brevetti

Seminario di primo orientamento in tema di marchi e brevetti Seminario di primo orientamento in tema di marchi e brevetti Ascoli Piceno, 4 giugno 2013 Dott. Filippo Re Collaboratore Unioncamere Marche nel Progetto per la valorizzazione e la tutela dei titoli di

Dettagli

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014. Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014. Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com DAL MARCHIO AL BRAND CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014 Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com PROGRAMMA - Il brand come segno distintivo - Il marchio come cardine del sistema dei segni

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

(CE) 172 5.7.2005, 22) 25 2005 10 2008) 1687/2005 14 2005 (GU CE

(CE) 172 5.7.2005, 22) 25 2005 10 2008) 1687/2005 14 2005 (GU CE REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU CE n. L 33 del 15.12.1995,

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 10/02/2014 NEL PROCEDIMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

FOCUS GROUP Budget e marchi d impresa

FOCUS GROUP Budget e marchi d impresa Idee Imprenditoriali Innovative FOCUS GROUP Budget e marchi d impresa Ancona, 11 dicembre 2009 Il ruolo della Camera di Commercio di Ancona dalle funzioni tradizionali alla promozione della cultura brevettuale,

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari

EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari EMANUELE MONTELIONE Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari 27 Gennaio 2014 Centro Congressi - Fiera di Cagliari PROGRAMMA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 Circolare Numero 33/2015 Oggetto Sommario Contributi per la valorizzazione all estero dei marchi italiani ( Bando Marchi +2 MISE ). Con l Avviso

Dettagli

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 13/11/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: ICD 000000842 MODELLO COMUNITARIO:

Dettagli

MARCHIO e BREVETTO. Alleanza delle Cooperative Italiane Imola Progetto Experiment Gennaio Febbraio 2016. Avv. Elena Menotti

MARCHIO e BREVETTO. Alleanza delle Cooperative Italiane Imola Progetto Experiment Gennaio Febbraio 2016. Avv. Elena Menotti MARCHIO e BREVETTO Alleanza delle Cooperative Italiane Imola Progetto Experiment Gennaio Febbraio 2016 DIRITTO DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE Diritto della proprietà intellettuale ( in senso stretto ) -

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Dettagli

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel Le funzioni Una funzione è un operatore che applicato a uno o più argomenti (valori, siano essi numeri con virgola, numeri interi, stringhe di caratteri) restituisce

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due

Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due Nella scelta del vostro marchio dovreste badare che non sia troppo simile ad altri marchi già registrati. Un marchio può infatti essere escluso dalla protezione se sussiste il rischio che possa essere

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322.

NOTA. Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. NOTA Interpretazione delle principali questioni connesse all emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322. Con nostra circolare Serie Tecnica n. 146 del 22 dicembre 1997 è stato

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

Deliberazione n. 1/2009/PAR

Deliberazione n. 1/2009/PAR Deliberazione n. 1/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. 40/94 Art. 146 Identità degli effetti di una registrazione

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Soluzione dell esercizio del 2 Febbraio 2004

Soluzione dell esercizio del 2 Febbraio 2004 Soluzione dell esercizio del 2 Febbraio 2004 1. Casi d uso I casi d uso sono riportati in Figura 1. Figura 1: Diagramma dei casi d uso. E evidenziato un sotto caso di uso. 2. Modello concettuale Osserviamo

Dettagli

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Nota interpretativa La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Febbraio 2012 1 Mandato 2008-2012 Area di delega Consigliere Delegato

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2007-2013 ALLEGATO 3 al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie Misura 431, approvato con Determinazione del Direttore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli