Accisa sul gas naturale principi generali
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- Giuseppa Negri
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1 Accisa sul gas naturale principi generali Pietro Orsini
2 Fonti normative ACCISA SUL GAS NATURALE L accisa è una imposta indiretta che colpisce la produzione ed il consumo di prestabiliti beni L accisa sul gas naturale è materia ampiamente armonizzata in ambito comunitario: Normativa comunitaria di riferimento : - Direttiva 2008/118/CE - recante il quadro generale dell accisa comunitaria - Direttiva 2003/96/CE - recante le regole generali della tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità
3 Fonti normative ACCISA SUL GAS NATURALE Norme primarie nazionali: Decreto legislativo n. 504/1995: - Art. 21 che inserisce il gas naturale tra i prodotti energetici - Art. 26 recante disposizioni particolari per il gas naturale Norme secondarie: - Decreto del Ministro per le finanze 12 luglio Le numerose circolari e istruzioni emanate dall Agenzia delle Dogane
4 Fonti normative Norme primarie: ADDIZIONALE ALL ACCISA -ARISGAM - D.Lgs. 21 dicembre 1990, n Art. 9 istituzione del tributo - Art. 10 modalità di versamento
5 Fonti normative ADDIZIONALE ALL ACCISA -ARISGAM In linea generale le addizionali seguono il tributo principale ma: - Non tutte le regioni l hanno istituita - Le esenzioni previste per l accisa non si estendono automaticamente al tributo addizionale - Alcune Regioni hanno differenziato il tributo per fascia climatica - Esiste una imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti
6 P r o d o t t i s o t t o p o s t i Oggetto dell imposizione è il gas naturale Per gas naturale si intende una miscela di gas di cui il metano è il componente principale Gas naturale e metano non sono sinonimi
7 - U s i s o t t o p o s t i art. 26, comma 1 del TUA Il gas naturale è sottoposto a tassazione solo se - destinato alla combustione per usi civili - destinato alla combustione per usi industriali - destinato all'autotrazione
8 U s i p e r i q u a l i è p r e v i s t a l e s e n z i o n e o l a p p l i c a z i o n e d i a l i q u o t e r i d o t t e Esistono impieghi per i quali è prevista l applicazione di una tassazione ridotta o l esenzione Ad esempio è esente: - il gas naturale destinato ad impieghi non termici (impieghi non energetici) (*) -il gas naturale fornito alle basi della NATO, o nell ambito di relazioni diplomatiche (ambasciate) o di organizzazioni internazionali riconosciute (sedi ONU, FAO, etc) (art. 17 del TUA) -destinato ad impieghi industriali particolari (Tab. A del TUA)
9 Vale quindi per il gas naturale lo schema generale di applicazione dell accisa e cioè la determinazione dell accisa effettivamente da versare dipende da Quantità Qualità del prodotto Impiego
10 - N o n è s o t t o p o s t o : - il gas naturale destinato ad impieghi specifici (art. 21, comma 13 del TUA) - Le miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto produttore
11 Mercato Liberalizzazione del mercato del gas Con il decreto legislativo n 164, meglio conosciuto come Decreto Letta il mercato del gas è stato liberalizzato recependo la direttiva n. 98/30/CE del 28 giugno 1998 E stabilito tra l altro che sono libere le attività di importazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale.
12 Mercato Liberalizzazione del mercato del gas Ai sensi del D. L.vo 164/2000 l'attività di vendita del gas naturale è incompatibile con quella di trasporto o distribuzione Fornitore = soggetto che vende gas a clienti idonei Distributore = soggetto che gestisce la rete di trasporto del gas naturale A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, per cui anche gli utenti domestici possono scegliersi il fornitore che offre le condizioni più convenienti.
13 - L o b b l i g a z i o n e t r i b u t a r i a s o r g e : - al momento della fornitura ai consumatori finali - al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio Ne consegue che non esiste un regime sospensivo per il gas naturale
14 n o n e s i s t e u n r e g i m e s o s p e n s i v o p e r i l g a s n a t u r a l e n o n s o n o p r e v i s t i p e r i l s e t t o r e d e l g a s n a t u r a l e f i g u r e t i p i c h e d e l r e g i m e d e l l e a c c i s e : - D e p o s i t i f i s c a l i - D e p o s i t a r i a u t o r i z z a t i - D o c u m e n t i d i c i r c o l a z i o n e ( e - AD D A S ) - L i c e n z e d i e s e r c i z i o
15 Siccome l obbligazione tributaria sorge al momento della fornitura ai consumatori finali Tu tti i sogg e tti che sono pre s e nti nella filiera d i s t r i b u t i va m a c h e n o n fo r n i s c o n o ga s a i c o n s u m a to r i f i n a l i ( o n o n c o n s u m a n o ga s p r o p r i o ) n o n h a n n o p a r t i c o l a r i a d e m p i m e nti t r i b u ta r i
16 - A l i q u o t e d i a c c i s a Per ogni differente impiego sono previste aliquote specifiche Le aliquote sono contenute nell Allegato I al TUA
17 A l i q u o t e d i a c c i s a Le aliquote per usi civili sono le più alte in assoluto e sono differenziate tra Nord e Sud in base al consumo (at 2, D.L.vo n. 26/2007 ) Sono previsti 4 scaglioni di consumo (NORD) fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; Tra 120 e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; Tra 480 metri e 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; Oltre 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo.
18 A l i q u o t e d i a c c i s a Sono previsti 4 scaglioni di consumo (SUD) fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; Tra 120 e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; Tra 480 metri e 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; Oltre 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
19 A l i q u o t e d i a c c i s a Le aliquote per usi industriali sono invece non differenziate e più contenute - Non sono previsti scaglioni di consumo - Aliquota generale 0, al m³ (fonte DPCM ) - L'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356 prevede che i consumi di gas naturale degli utilizzatori industriali, esclusi quelli per produrre energia elettrica, sono assoggettati ad una accisa ridotta del 40% (su tutto il consumo)
20 A l i q u o t e d i a c c i s a Per uso autotrazione l aliquota è unica e pari a: 0,00331 al m³ (Art 15, co. 1, D.L.06/12/2011 n. 201 )
21 U s i c i v i l i u s i i n d u s t r i a l i La distinzione tra usi civili e usi industriali è contenuta nell art. 26, commi 2, 3 e 4 del TUA Manca ad oggi una esatta declaratoria di usi industriali ed usi civili Ciò è spesso motivo di contenzioso e distorsione della concorrenza tra gli operatori Problematiche anche in relazione alla differenza tra i termini di prescrizione e decadenza (chiarimento nella nuova disciplina regolamentare)
22 S o g g e t t i o b b l i g a t i ( a r t. 2 6, c o m m a 7 d e l T U A ) Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 1) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali 2) soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi 3) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; 4) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato
23 S o g g e t t i o b b l i g a t i a r i c h i e s t a ( a r t. 2 6, c o m m a 8 d e l T U A ) Possono essere riconosciuti come obbligati al pagamento dell accisa: i gestori di reti di gasdotti nazionali per il gas autoconsumato
24 Profili autorizzativi I s o g g e t t i o b b l i g a t i ( t u t t i ) d e v o n o ( art. 26, comma 10 del TUA): denunciare preventivamente la propria attività all Ufficio delle dogane - I f o r n i t o r i d e v o n o a n c h e : - essere iscritti nell elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n ovvero dichiarare che è stata presentata richiesta di inclusione nel medesimo elenco e che non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell iscrizione nei 30 giorni successivi alla richiesta;
25 Profili autorizzativi P r i m a d i i n i z i a r e l a t t i v i t à i s o g g e t t i o b b l i g a t i ( t u t t i ) d e v o n o ( art. 26, comma 10 del TUA): Prestare una cauzione pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione: - per i fornitori, al gas che si presume vendere nel primo anno di attività - per gli autoconsumatori, al gas che si presume consumare nel primo anno di attività
26 Profili autorizzativi Nel primo anno di attività - La cauzione può essere adeguata dall Ufficio in relazione a dati in suo possesso (vendite o consumi) L Ufficio stabilisce le rate di acconto per il primo anno A regime - La cauzione deve essere incrementata dal soggetto obbligato in modo che sia pari ad 1/12 dell imposta annua dovuta - Il soggetto obbligato calcola le proprie rate di acconto
27 P a g a m e n t o ( a r t. 2 6, c o m m a 1 3 d e l T U A ) il pagamento dell accisa dovuta è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell anno precedente. Le rate sono calcolate autonomamente dai soggetti obbligati sui consumi dagli stessi evidenziati nella dichiarazione annuale relativa all anno precedente Le rate sono fisse a meno che non cambi l aliquota in corso di anno
28 P a g a m e n t o ( a r t. 2 6, c o m m a 1 3 d e l T U A ) Le rate sono fisse a meno che non cambino le aliquote di accisa in corso di anno ma L Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.
29 P a g a m e n t o ( a r t. 2 6, c o m m a 1 3 d e l T U A ) Per il pagamento delle rate può essere usato il modello F24 anche per i pagamenti del mese di dicembre
30 Dichiarazione annuale
31 S o g g e t t i o b b l i g a t i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a d i c h i a r a z i o n e
32 D i c h i a r a z i o n e : c o s è L accertamento del tributo avviene con la dichiarazione di consumo (o dichiarazione annuale) La dichiarazione di consumo (per i fornitori): - È il momento riepilogativo dell attività di vendita svolta nell anno precedente - Evidenzia la liquidazione fiscale in relazione al gas fatturato - Contiene la rideterminazione delle rate di acconto per l anno in cui è presentata la dichiarazione
33 D i c h i a r a z i o n e : c o s è La dichiarazione di consumo (per gli autoconsumatori): - È il momento riepilogativo del gas acquistato e consumato nell anno precedente - Evidenzia la liquidazione dell accisa inerente il gas consumato - Contiene la rideterminazione delle rate di acconto per l anno in cui è presentata la dichiarazione
34 Dichiarazione annuale D i c h i a r a z i o n e a n n u a l e ( art. 26, comma 13 del TUA) - E presentata telematicamente con l impiego dei modelli predisposti dall Agenzia delle Dogane - E presentata entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce - E articolata per Province (*) (cambiamenti con il nuovo regolamento GAS)
35 D i c h i a r a z i o n e a n n u a l e Fonte normativa: art. 26, comma 13 del TUA L accertamento dell accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali La dichiarazione contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d imposta. In particolare deve rappresentare : Nella parte fisica: i dati relativi ai quantitativi movimentati in modo da ricostruire la filiera con il criterio input output Nella parte economica: la quantificazione delle imposte complessivamente dovute aggregando i quantitativi della parte fisica per aliquota applicabile
36 Dichiarazione annuale D i c h i a r a z i o n e a n n u a l e La base imponibile prevista dal TUA sono i consumi di gas naturale cioè la somma delle letture dei contatori Come però più volte chiarito dall Agenzia (ed anche nel nuovo regolamento GAS) oggetto della dichiarazione annuale è: - per i soggetti obbligati, il gas naturale fatturato - Per gli autoconsumatori, quello impiegato per usi propri che non prevede fatturazione
37 Dichiarazione annuale N o v i t à n e l l a d i c h i a r a z i o n e p e r a n n o È presente un nuovo allegato (elenco fornitori) - Le indicazione del gas naturale fornito devono essere riportate per ogni Comune
38 E l e n c o f o r n i t o r i ( d a p e r d i c h i a r a z i o n e )
39 d i c h i a r a z i o n e : Q u a d r o E
40 Dichiarazione annuale E l e n c o f o r n i t o r i Vanno riportati i dati relativi al gas in input come risultanti dalle fatture di acquisto indicando La provenienza (nazionale, UE, extra UE) il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto da cui si acquista (sigla dello stato comunitario o extra comunitario per i soggetti che non hanno il codice accisa/ditta) le relative quantità, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto
41 E l e n c o f o r n i t o r i Va da se che i quantitativi complessivi dell elenco fornitori difficilmente possono combaciare con quelli esposti in dichiarazione fatturati a consumatori finali
42 L i q u i d a z i o n e art. 26, comma 13 del TUA Nella dichiarazione sono indicati - L accisa complessivamente dovuta - Le rate complessivamente versate - Conguaglio da versare entro il mese di marzo dell anno in cui è presenta la dichiarazione
43 L i q u i d a z i o n e art. 26, comma 13 del TUA - In caso di conguaglio negativo (accisa dovuta > rate versate) : E dovuto il conguaglio da versare entro il mese di marzo - In caso di conguaglio negativo (accisa dovuta < rate versate) : Il soggetto obbligato è creditore delle somme versate in eccedenza che sono detratte dai successivi versamenti Non sono ammesse, ad oggi compensazioni tra Province
44 Sanzioni S a n z i o n i Il gas naturale è un prodotto energetico. Alle violazioni aventi ad oggetto il gas si applicano le sanzioni del TUA applicabili ai prodotti energetici oltre a quelle specifiche Art. 40 del TUA - Sottrazione all accertamento o al pagamento dell accisa sugli prodotti energetici 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque: b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all accertamento o al pagamento dell accisa;
45 Sanzioni S a n z i o n i Art. 40 del TUA - Sottrazione all accertamento o al pagamento dell accisa sui prodotti energetici 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.. Se la quantità di gas naturale sottratto all accertamento o al pagamento dell accisa é inferiore a metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione.
www.fattoriedelsole.org
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