TRIBUNALE DI CAGLIARI. Segue verbale dell udienza del 14 gennaio 2015 IL GIUDICE
|
|
- Alberta Cocco
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRIBUNALE DI CAGLIARI Segue verbale dell udienza del 14 gennaio 2015 IL GIUDICE dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa e, di seguito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Maria Grazia Cabitza, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2005, promossa da A. U. e R. R., elettivamente domiciliati in presso lo studio degli avv.ti N. G. e A. U., che li rappresentano e difendono per procura speciale, appellanti contro I.A.F. di A. G. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore A. G.,elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell avv. E. G., che la rappresenta e difende per procura speciale, appellata DISPOSITIVO
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. rigetta l appello; 2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi 2.872,00, di cui 2.430,00 per compensi di avvocato, comprese le spese generali e le spese vive, oltre iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE A. U. e R. R. hanno proposto appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Carbonia aveva rigettato la domanda da loro proposta per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza dell inadempimento del contratto avente ad oggetto lo sviluppo di alcuni rullini di diapositive scattate in occasione del loro viaggio di nozze. A fondamento della proposta impugnazione, A. U. e R. R. hanno dedotto i seguenti motivi: 1. mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace, pur avendo astrattamente riconosciuto la configurabilità di un danno esistenziale in fattispecie caratterizzate dalla perdita di fotografie rappresentanti una cerimonia nuziale o le immagini di un parto, in considerazione della irripetibilità delle immagini rappresentate, non aveva poi ritenuto sussistente detta voce di danno nel caso de quo, e ciò nonostante un viaggio di nozze ben potesse considerarsi circostanza irripetibile nella vita di una coppia;
3 2. erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il giudice di pace aveva motivato la mancata sussistenza del danno esistenziale, erroneamente ipotizzando la possibile rivisitazione dei ricordi per mezzo delle fotografie, non considerando che il risultato della prestazione professionale oggetto del contratto si presentasse invero come un ibrido, privo delle caratteristiche tipiche delle diapositive ed altresì di quelle delle fotografie correttamente sviluppate, e, pertanto, incapace, in ragione di dette peculiarità, di rievocare effettivamente negli appellanti le emozioni vissute; 3. omessa pronuncia in relazione ai danni da inadempimento contrattuale, avendo il giudice di pace deciso unicamente sul danno esistenziale, nonostante gli odierni appellanti nell atto di citazione avessero concluso domandando il risarcimento dei danni tutti che verranno accertati in corso di causa entro i limiti della competenza del giudice, in difetto secondo equità. Tanto premesso, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione dell efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell art. 283 c.p.c., e, in via principale, che, in totale riforma della sentenza impugnata, la convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni cagionati con il suo inadempimento. Si è costituita in giudizio la società I.A.F. di A. G. & C. S.n.c., sollecitando il rigetto del gravame proposto in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata. *** La proposta impugnazione non è fondata e, pertanto, l appello deve essere rigettato. Con riferimento ai primi due motivi di appello dedotti dagli istanti, deve osservarsi, in primo luogo che, nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile, secondo
4 un interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c., nei seguenti casi: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dell 11 novembre 2008 n ). In particolare, secondo la giurisprudenza citata, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile sulla base di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c. anche quando, come si è detto, non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che
5 la lesione dell interesse sia grave, nel senso che l offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. Afferma infatti la Suprema Corte che Il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria, ( )Palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. In questa prospettiva, il procedimento logico posto dal giudice di pace a fondamento della decisione impugnata appare corretto nella parte in cui afferma che il danno esistenziale, incidendo in maniera grave sui valori costituzionalmente garantiti, richiede la prova dell incidenza, in concreto, dell evento pregiudizievole sulle attività realizzatrici della persona offesa, prova che gli attori non hanno affatto fornito. Manca infatti la prova delle specifiche attività realizzatrici della persona umana che sarebbero state loro precluse in via immediata e diretta dell inadempimento posto in essere dalla società convenuta.
6 Parimenti condivisibile appare l assunto del giudice di primo grado per cui, nel caso di specie, la presunta lesione a titolo di danno esistenziale derivante dall irreparabile perdita di momenti oggettivamente unici quali il viaggio di nozze non trova alcun fondamento oggettivo perché le foto che commemorano tale evento non sono state distrutte, le immagini sussistono, i ricordi si possono rivisitare e le emozioni che li evocano non sono andate perdute e possono essere visionate ogni qual volta se ne presenti l occasione. (...) Nulla è precluso agli attori in ordine al ricordo del viaggio di nozze. Orbene, il fatto che gli appellanti abbiano comunque conservato, nonostante l inadempimento contrattuale della convenuta, la possibilità di rivivere, guardando le riproduzioni fotografiche, i ricordi di quel momento unico, seppur per mezzo di fotografie meno nitide e brillanti poiché oggetto di un procedimento di sviluppo sicuramente errato, esclude la sussistenza della gravità del danno non patrimoniale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria proposta e della serietà delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall inadempimento contrattuale, tutti requisiti condivisibilmente indicati dalla Corte di Cassazione quali elementi indispensabili ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali alla persona derivanti dalla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Come affermato dal Supremo Collegio, infatti, La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
7 meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Nel caso in esame il pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito dagli appellanti, e rappresentato dal disagio patito in conseguenza dell irreversibile danneggiamento delle pellicole diapositive, proprio perché il predetto danneggiamento non ha comportato la totale perdita delle immagini del viaggio di nozze, essendo stata comunque possibile la stampa di fotografie seppur di scarsa qualità, deve ritenersi rientrante all interno della soglia di tollerabilità che la convivenza impone a tutti i consociati. Diversamente ragionando, si finirebbe per risarcire pregiudizi di dubbia serietà, oggetto di quelle che il Supremo Collegio individua quali liti bagatellari, formula con la quale si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. Nel caso in esame, l offesa arrecata è da considerarsi priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima, al pari del graffio superficiale dell epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente a fumi emessi da una fabbrica, del disagio di poche ore cagionato dall impossibilità di uscire di casa per l esecuzione di lavori stradali di pari durata (in tal senso, Cass. S.U. n dell 11 novembre 2008).
8 Nel caso di specie, dunque, essendo pacifico che dei complessivi cinque rullini contenenti le immagini del viaggio di nozze degli attori, due sono stati sviluppati correttamente, mentre dei restanti tre rullini sono state comunque consegnate le fotografie, seppure caratterizzate da colori alterati, deve essere esclusa la serietà del pregiudizio non patrimoniale dedotto, essendo comunque rimasta integra la possibilità di una rivisitazione dei ricordi del momento, attraverso l osservazione delle immagini fotografiche. Dovendo, al contrario, ritenersi che un serio pregiudizio sarebbe stato individuabile solo laddove gli appellanti avessero definitivamente perduto le immagini del loro viaggio di nozze, cosa non verificatasi nel caso di specie. Giova infine osservare, con specifico riferimento al terzo motivo di appello, che, dall esame dell atto introduttivo del giudizio di primo grado, letto nel suo complesso e interpretato secondo criteri di ragionevolezza, emerge che gli attori avevano inteso sollecitare il giudice alla condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, non facendo alcun riferimento a danni di tipo patrimoniale. Si legge infatti nell atto di citazione: ( ) nella fattispecie si configura in capo allo studio fotografico I.A.F. una responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno esistenziale. ( )Secondo la Suprema Corte il danno esistenziale consiste nella lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, ricollegabile alla sfera psico-affettiva e emotiva della persona ( )il danno subito dagli attori è indubbiamente riconducibile al danno suddetto in quanto l errore della IAF( )ha determinato l irreparabile perdita di momenti oggettivamente unici, quali quelli del viaggio di nozze.
9 Pertanto, sulla base dell interpretazione della volontà chiaramente espressa dagli attori, così come univocamente ricavabile dall intero contenuto dell atto di citazione, interpretato sia in considerazione del petitum, sia in considerazione di quanto desumibile dall intera narrazione della parte istante, si deve ritenere che essi abbiano inteso unicamente domandare con l atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento dei supposti danni non patrimoniali patiti, sicché il giudice di pace esclusivamente su questi era tenuto a pronunciarsi in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). E, pertanto, del tutto correttamente, il giudice di primo grado ha limitato la propria pronuncia occupandosi delle voci di danno non patrimoniale dedotte, omettendo ogni considerazione in relazione ad ipotetiche voci di danno di natura patrimoniale, mai tempestivamente dedotte in primo grado. Per tutte le ragioni esposte, l appello deve essere rigettato. Gli appellanti, in considerazione del criterio della soccombenza, devono essere condannati, ai sensi dell art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell appellata delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo. La sentenza, ai sensi dell art. 281-sexies, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria. Il Giudice
N /2013REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04464/2013REG.PROV.COLL. N. 01444/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliCass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz
Il Giudice di Pace reintegrava l'attore nella classe di merito condannando, altresì, la compagnia convenuta a versare allo stesso la differenza di premio; tuttavia rigettava, come peraltro il Tribunale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliLa fedeltà, il danno e la Suprema Corte: Considerazioni semi-serie. Antonella Fabi
La fedeltà, il danno e la Suprema Corte: Considerazioni semi-serie Antonella Fabi Pregiudizio non patrimoniale Danno morale Danno biologico - Art. 2059 cod.civ., lettura costituzionalmente orientata -
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13370 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 29/05/2018 SENTENZA sul ricorso 14130-2016 proposto da: ONORI LUANA, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliIl Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame, ha annullato il verbale per insufficiente e contraddittoria motivazione ritenendo, altresì, conformenente a quanto sostenuto dalle SS.UU., che nel giudizio
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA
N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliSegnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico. Svolgimento del processo
Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 15 giugno 2011 [risarcibilità del danno non patriminiale e sui limiti d Segnalata dalla Dott.ssa Rita Marsico Svolgimento del processo (TIZIO), con atto di citazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2864 Anno 2016 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/02/2016 SENTENZA sul ricorso 4444-2011 proposto da: DI NICOLANTONIO LINDA
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliRisarcimento: danni subiti e subendi, formula vuota e stereotipa
Risarcimento: danni subiti e subendi, formula vuota e stereotipa Il giudice non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.). E in particolare, una domanda di
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
Dettagli* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il destinatario di comunicazioni indesiderate può, ai sensi della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita nell ordinamento italiano con d.lg. n. 70/03, e della Direttiva 2002/58/CE,
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliGinecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza
Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza 17.07.2014 n 16401 Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a M.R. convenne
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE
MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da
Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di autoveicoli vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliNota a cura dell' Avv. Luca Tantalo
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 5770 dell'8 febbraio 2010 [risarcimento dei danni morali ag Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo Con la sentenza n. 5770 dell 8 febbraio 2010, depositata il 10
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliIL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,
IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione
DettagliTerreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza
Terreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 30 settembre 2013 CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 01 marzo 2013, n. 5166 MASSIMA DI IGNAZIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano DECIMA civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario. d iniziativa del senatore BUEMI XVII LEGISLATURA
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2531 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BUEMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2016 Disposizioni sul rimedio all errore giudiziario TIPOGRAFIA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
Abstract. Con riferimento all assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale di prescrizione del diritto dell assicurato a percepire l indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo
DettagliCass /2013. Cade dal motorino. Nessun risarcimento se il conducente era a conoscenza dell'esisten
In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l utente danneggiato di percepire o prevedere con l ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore I Responsabile: Garau Donatella DETERMINAZIONE N. 252 in data 15/03/2016 OGGETTO: MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA CORTE D'APPELLO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I
DettagliSentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
N. R.G. 2485/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 2485/2016 tra F. D. ATTORE/OPPONENTE e 1) CONDOMINIO O. M. - IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliRiduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013)
Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n. 16213/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Massima Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliDestinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna
Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna Tribunale di Verona, 16 giugno 2016. Relatore Vaccari. Natura pubblicistica della sanzione
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
DettagliLegge n. 124/2017: il danno non patrimoniale e le sue personalizzazioni
Legge n. 124/2017: il danno non patrimoniale e le sue personalizzazioni Dopo l entrata in vigore della legge n. 124/2017, la questione della distinzione tra danno morale e danno biologico non è più affare
DettagliProponibilità dell appello incidentale nel processo tributario
Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario di Maria Leo Pubblicato il 15 maggio 2008 L appello incidentale nel processo tributario è contemplato dall art. 54, comma secondo, del D.lgs.
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliRIVISTA GIURIDICA DELL AMBIENTE
RIVISTA GIURIDICA DELL AMBIENTE diretta da FAUSTO CAPELLI e STEFANO NESPOR 4-2015 [Estratto] Editoriale Scientifica NAPOLI giurisprudenza - commenti e note CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III 16 ottobre
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento
Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Dettagli