Merita di essere segnalata la decisione numero 5382 del 28 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
|
|
- Bonaventura Rossi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 l Amministrazione appaltante può fissare per le mandanti un limite minimo di possesso dei requisiti previsti nel bando (nel caso di specie del 25%) per evitare che un servizio in cui ha rilievo particolare la gestione unitaria possa essere svolto da un numero eccessivo di soggetti in associazione di impresa Per particolari appalti, la Stazione Appaltante può pretendere che la mandataria abbia tutti i requisiti richiesti, anche quelli frazionabili?per contestare le operazioni di gara, bisogna partecipare quantomeno quale componente di un raggruppamento dotato, nel suo complesso, dell insieme dei requisiti di partecipazione.? La natura specifica dell oggetto contrattuale può legittimamente indurre l Amministrazione appaltante a richiedere all impresa mandataria il possesso anche dei requisiti frazionabili nella misura intera e ciò appare evidente nel caso di specie ove la disciplina generale sulla gestione dei rifiuti, considerando il ciclo della vita del rifiuto in modo unitario (dalla formazione, alla raccolta, al trasporto, alla selezione ed infine alla eliminazione), postula che un solo soggetto possa condurre tutte le operazioni necessarie per l ipotesi che anche una sola parte della prestazione, in ipotesi affidata ad una delle mandanti, non sia eseguita come disposto nel disciplinare di gara, evitando dispendiose perdite di tempo per ricercare un altro soggetto idoneo per l esecuzione della prestazione e, comunque, con riguardo al caso di specie l interruzione della unità di gestione che il legislatore ha voluto assicurare._ L appello va dunque accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, va ribadita la legittimità della clausola di gara che ha impedito la partecipazione della ricorrente alla gara. _Tale statuizione, dalla quale discende appunto l impossibilità per la ricorrente di partecipare alla gara in questione, rende inammissibili per difetto di interesse le altre censure svolte in primo grado e riproposte in sede di appello: nella posizione di soggetto legittimamente escluso La ricorrente non ha infatti titolo a contestare né il rispetto ad opera dei concorrenti delle regole di gara né le ulteriori vicende di questa. Merita di essere segnalata la decisione numero 5382 del 28 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato la possibilità di richiedere per intero il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria frazionabili al soggetto, mandatario di una associazione, è chiaramente presupposta dalla disposizione che in caso di crisi aziendale di una mandante prevede che la mandataria esegua in proprio la quota di lavori assegnata alla mandante, contemplando solo come una eventualità che la mandataria ricerchi una diversa impresa, la quale subentri alla mandante caduta in crisi aziendale ed impossibilitata ad eseguire la propria quota di lavori e servizi. Si deve altresì tener presente che nella fattispecie qui considerata l Amministrazione conserverebbe sempre la facoltà di chiedere l esecuzione alla mandataria e per poter far ciò è necessario che a monte abbia previsto per la mandataria il possesso dei requisiti di cui trattasi per intero. Ed inoltre < Parte appellata, nel suo controricorso, ha chiesto, in via subordinata, la rimessione degli atti alla CGE affinché esamini la conformità al diritto comunitario delle disposizioni interne nella parte in cui queste, ricorrendone i presupposti, consentano di introdurre limiti più restrittivi di costituzione di un raggruppamento di imprese.
2 La questione, ad avviso del Collegio, risulta irrilevante perché ALFA non ha partecipato alla gara in tale veste quantomeno quale componente di un raggruppamento dotato, nel suo complesso, dell insieme dei requisiti di partecipazione.> A cura di Sonia Lazzini REPUBBLICA ITALIANA N. 5382/08 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 311 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2008 ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 311/2008 del 15/1/2008, proposto dall Autorità Gestione Rifiuti Urbani Bacino LE/1, rappresentata e difesa dall avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza, 24 presso il Sig. Luigi Gardin; contro la società ALFA COSTRUZIONI SpA, rappresentata e difesa dall avv.ssa Valeria Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, C.so del Rinascimento n. 11 presso l avv.ssa Valeria Pellegrino; il Comune di Lecce, non costituitosi; il Comune di San Cesario, non costituitosi; la società BETA Srl, rappresentata e difesa dall avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso il dott. Alfredo Placidi; la società DELTA Srl, rappresentata e difesa dall avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso il dott. Alfredo Placidi; la società GAMMA Srl, rappresentata e difesa dall avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso il dott. Alfredo Placidi; per la riforma
3 della sentenza del TAR Puglia - Lecce: Sezione I n. 4181/2007, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di spazzamento reti stradali urbane e aree pubbliche; Visto l atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società ALFA COSTRUZIONI SpA, BETA Srl, DELTA Srl e GAMMA Srl; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Visto l art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205; Visto il dispositivo di decisione n. 425/08; Alla pubblica udienza del 3 Giugno 2008, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati P. Nicolardi, V. Pellegrino e P. Quinto; FATTO La causa concerne la procedura di appalto indetta dall Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del Bacino LE/1 per l affidamento del ciclo integrato di smaltimento. ALFA costruzioni s.p.a., vistasi preclusa dalle regole di gara la partecipazione anche in forma raggruppata, si è attivata nelle competenti sedi giurisdizionali, sostenendo che le clausole di partecipazione, nella parte in cui pongono particolari vincoli dimensionali, violerebbero il principio di proporzionalità e risulterebbero irragionevoli. In via di motivi aggiunti ha poi esteso l impugnazione agli atti successivi della procedura, compreso il contratto stipulato tra la stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario. Il TAR Puglia, sede di Lecce, con sentenza n. 4181/2007, ha accolto il ricorso, affermando l illegittimità della clausola di gara concernente le modalità di
4 partecipazione in forma raggruppata perché ritenuta irragionevolmente restrittiva delle potenzialità di utilizzo dell istituto dell associazione temporanea. La sentenza è appellata dalla stazione appaltante, la quale richiamata la decisione di questa Sezione n. 6144/2006 (avente ad oggetto la stessa procedura concorsuale e, in parte, i medesimi protagonisti), sostiene che la conclusione raggiunta dal TAR non terrebbe in debito conto la peculiarità del servizio, che ha ad oggetto il ciclo di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.) e che, quindi, giustifica i criteri particolarmente selettivi dettati dalle regole di gara. Preliminarmente reitera una serie di eccezioni in rito, fra le quali l inammissibilità per mancata presentazione della domanda di partecipazione (anche in forma raggruppata) e per mancanza degli altri requisiti minimi di partecipazione alla gara. L originario ricorrente, con appello incidentale in via autonoma, oltre a resistere all appello ripropone i vizi dichiarati assorbiti. Con successivo controricorso illustra ulteriormente la propria posizione. Si è costituito anche il raggruppamento aggiudicatario, il quale facendo leva sul precedente della Sezione conclude per l accoglimento dell appello. Parte appellante, riferendo che la sentenza risulta notificata ad istanza del Comune di Lecce, eccepisce poi la tardività dell appello incidentale, questo dovendo essere qualificato come appello autonomo. Successivamente, le parti hanno illustrato con memoria le rispettive posizioni. La causa è passata in decisione all udienza del 3 giugno DIRITTO La fondatezza dell appello consente di omettere l esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado, pur dovendosi dare atto della mancata partecipazione di ALFA costruzioni sotto forma di raggruppamento (cumulando i
5 propri requisiti a quelli di altri operatori fino a raggiungere, almeno, il cento per cento dei requisiti chiesti dalle regole di gara) e, conseguentemente, della mancanza in capo ad esso di quella posizione differenziata che è notoriamente imprescindibile ai fini della impugnazione. Nel merito, la Sezione non ha motivo di discostarsi dal proprio precedente, n. 6144/2006, reso in relazione alla stessa procedura concorsuale e, per quanto qui rileva, in relazione a censura analoga rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata. Come è stato lì correttamente premesso la natura specifica dell oggetto contrattuale può legittimamente indurre l Amministrazione appaltante a richiedere all impresa mandataria il possesso anche dei requisiti frazionabili nella misura intera e ciò appare evidente nel caso di specie ove la disciplina generale sulla gestione dei rifiuti, considerando il ciclo della vita del rifiuto in modo unitario (dalla formazione, alla raccolta, al trasporto, alla selezione ed infine alla eliminazione), postula che un solo soggetto possa condurre tutte le operazioni necessarie per l ipotesi che anche una sola parte della prestazione, in ipotesi affidata ad una delle mandanti, non sia eseguita come disposto nel disciplinare di gara, evitando dispendiose perdite di tempo per ricercare un altro soggetto idoneo per l esecuzione della prestazione e, comunque, con riguardo al caso di specie l interruzione della unità di gestione che il legislatore ha voluto assicurare. Da altra angolazione prosegue il precedente condiviso dal Collegio- la possibilità di richiedere per intero il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria frazionabili al soggetto, mandatario di una associazione, è chiaramente presupposta dalla disposizione che in caso di crisi aziendale di una mandante prevede che la mandataria esegua in proprio la quota di lavori assegnata alla mandante,
6 contemplando solo come una eventualità che la mandataria ricerchi una diversa impresa, la quale subentri alla mandante caduta in crisi aziendale ed impossibilitata ad eseguire la propria quota di lavori e servizi. Si deve altresì tener presente che nella fattispecie qui considerata l Amministrazione conserverebbe sempre la facoltà di chiedere l esecuzione alla mandataria e per poter far ciò è necessario che a monte abbia previsto per la mandataria il possesso dei requisiti di cui trattasi per intero. E questa la ragione conclude il precedente richiamato- che consente nel nostro ordinamento una diversa ponderazione dei requisiti soggettivi tra soggetti associati e soggetti che partecipano alla gare pubbliche singolarmente. Decisivo, ad avviso del Collegio, risulta poi il rilievo che l Amministrazione appaltante può fissare per le mandanti un limite minimo di possesso dei requisiti previsti nel bando (nel caso di specie del 25%) per evitare che un servizio in cui ha rilievo particolare la gestione unitaria possa essere svolto da un numero eccessivo di soggetti in associazione di impresa. Parte appellata, nel suo controricorso, ha chiesto, in via subordinata, la rimessione degli atti alla CGE affinché esamini la conformità al diritto comunitario delle disposizioni interne nella parte in cui queste, ricorrendone i presupposti, consentano di introdurre limiti più restrittivi di costituzione di un raggruppamento di imprese. La questione, ad avviso del Collegio, risulta irrilevante perché ALFA non ha partecipato alla gara in tale veste quantomeno quale componente di un raggruppamento dotato, nel suo complesso, dell insieme dei requisiti di partecipazione. L appello va dunque accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, va ribadita la legittimità della clausola di gara che ha impedito la
7 partecipazione di ALFA alla gara. Tale statuizione, dalla quale discende appunto l impossibilità per ALFA di partecipare alla gara in questione, rende inammissibili per difetto di interesse le altre censure svolte in primo grado e riproposte in sede di appello: nella posizione di soggetto legittimamente escluso ALFA non ha infatti titolo a contestare né il rispetto ad opera dei concorrenti delle regole di gara né le ulteriori vicende di questa. La particolarità della vicenda consente al Collegio di compensare le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l appello e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2008 con l intervento dei Sigg.ri: Pres. Raffaele Iannotta Cons. Claudio Marchitiello Cons. Aniello Cerreto Cons. Nicola Russo Est. Cons. Giancarlo Giambartolomei L ESTENSORE F.to Nicola Russo IL PRESIDENTE F.to Raffaele Iannotta IL SEGRETARIO F.to Cinzia Giglio
8 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/10/08 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale
ha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 28/03/2013 13.27 N. 00443/2013 REG.PROV.COLL. N. 00309/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliN. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettaglisul ricorso numero di registro generale (Omissis)del (Omissis), proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale (Omissis)del (Omissis),
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00051/2014 REG.PROV.COLL. N. 01889/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00287/2010 REG.SEN. N. 00958/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliCreated by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05586/2013REG.PROV.COLL. N. 04816/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996
Sintesi: Con la sentenza 5144/2003 il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una questione concernente il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente con la P.A. cerca di fare ulteriore chiarezza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 01381/2011 N. 07124/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 04457/2015REG.PROV.COLL. N. 09343/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 02162/2011 REG.RIC. N. 02163/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
DettagliConsiglio di Stato Adunanza plenaria 22/04/2013 n. 8
Consiglio di Stato Adunanza plenaria 22/04/2013 n. 8 Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Apertura buste offerta tecnica - Pubblicità delle sedute - Art. 12, d.l. n. 52 del 2012 - Portata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05854/2014REG.PROV.COLL. N. 04693/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
Page 1 of 11 N. 01994/2012 REG.PROV.COLL. N. 01732/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliN. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC.
N. 00432/2007 REG.SEN. N. 00517/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 4541/07 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 4541/07 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10238 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento:
N. 00417/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 00931/2015REG.PROV.COLL. N. 00111/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
N. 04252/2012REG.PROV.COLL. N. 04420/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliConsiglio di Stato sez.v 18/12/2008 n. 6316 -
Gara d`appalto - Difformita` tra bando consegnato dall`amministrazione e quello pubblicato sulla guri - Er Consiglio di Stato sez.v 18/12/2008 n. 6316 - Maggioli Editore GARA D`APPALTO - DIFFORMITA` TRA
DettagliSentenza n. 3538 del 15 giugno 2012 Consiglio di Stato
Domenica, 15 Luglio 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia Benvenuto briguglio Control panel Esci Home Contatti Redazione Disclaimer Privacy RSS Newsletter Sostieni Registrati Archivio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 N. 05471/2014REG.PROV.COLL. N. 02900/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) DECISIONE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
La somm.ne di medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici, psicofarmaci) a soggetti disabili, richiede la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualifica, con la conseguenza
DettagliConsiglio di Stato n. 485/2013 del 25/01/2013
MASSIMA la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è saldamente orientata nel senso che, proprio alla stregua della disposizione da ultimo citata, è del tutto legittima l opzione della stazione appaltante
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
Dettaglicontro per la riforma ha pronunciato la presente
N. 06974/2011REG.PROV.COLL. N. 00980/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV, 19 novembre 2015 n. 5280 Appalto di servizi-cauzione provvisoria Decisum: sulla riforma della sentenza TAR Lazio Roma n. 10167/2015 concernente affidamento del servizio di
Dettaglidella sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -
N. 06995/2011REG.PROV.COLL. N. 06233/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00347/2016 REG.PROV.COLL. N. 01462/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00859/2011 REG.PROV.COLL. N. 00535/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 13491/2015 REG.PROV.COLL. N. 00643/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato n. 481/2013 del 25/01/2013
MASSIMA Gara gestita in via informatica con piattaforma SinTel Infine, anche volendo tutto concedere alle tesi di Lombardia Informatica, è risolutiva la considerazione che la piattaforma informatica da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede D E C I S I O N E
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA EOLICA L art. 146 d.lgs. 42/2004, che disciplina l autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino alla scadenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:
N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 8 N. 01690/2014 REG.PROV.COLL. N. 00816/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.1353/08 REG. DEC. N. 4426 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00182/2012 REG.PROV.COLL. N. 00080/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha pronunciato la presente (Sezione
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00618/2015REG.PROV.COLL. N. 00603/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00051/2015 REG.PROV.COLL. N. 00249/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 967 del 2005,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
Dettaglicontro nei confronti di per l annullamento, previa sospensiva,
N. 02558/2010 REG.DEC. N. 10124/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliN. 14299/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 06507/2014 REG.PROV.CAU. N. 14299/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 07597/2011 REG.PROV.COLL. N. 04251/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quarta Sezione) ha pronunciato la seguente
CONSIGLIO DI STATO Sezione IV - sentenza n. 3878/2003 È legittima la delibera della Giunta Regionale della Lombardia che ha definito il criterio di computo delle giornate di degenza eccedenti il tasso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N.4259/06 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10235 REG.RIC.
Pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA N.4259/06 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10235 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE
DettagliConsiglio di Stato n. 5169 del 20/10/2014
MASSIMA Inoltre (ed è considerazione decisiva), la contestazione delle specifiche clausole della gara avrebbe postulato la presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente, poiché
Dettaglicontro nei confronti di
. N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01060/2011 REG.PROV.COLL. N. 00660/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
DettagliN. 04170/2015REG.PROV.COLL. N. 00839/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04170/2015REG.PROV.COLL. N. 00839/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.929/2006 Reg. Dec. NN. 3772 e 4703 Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA N. 3467/04 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso in appello
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - N. RS Anno 2009 N.7088 RGR Anno 1996 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.7088
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagli