DELIBERAZIONE n.71/2017/prsp. Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 24 gennaio 2017

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1 DELIBERAZIONE n.71/2017/prsp Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 24 gennaio 2017 *********** composta dai magistrati: dott.ssa Cristina Zuccheretti dott. Giuseppe Imparato dott. Alessandro Verrico Presidente Consigliere Referendario, relatore *********** VISTO l art.100, co. 2 della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

2 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali); VISTO l art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006); VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131; VISTO l art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213; VISTA la Deliberazione n.13/sezaut/2015/inpr della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all esercizio 2014, ai sensi dell art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166; CONSIDERATO che l Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Baranello ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari; VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n del 22 dicembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell istruttoria espletata, ha deferito la questione all esame della Sezione per la decisione collegiale; 2

3 VISTA l ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.2/pres/2017 del 13 gennaio u.s. di convocazione della Sezione per il 24 gennaio 2017, al fine di deliberare all esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall Organo di revisione economicofinanziaria e valutare l eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267; UDITO il Magistrato relatore; Presenti, in rappresentanza del Comune, il Vice-Sindaco, Sig. Domenico Boccia, senza delega, e il Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Elena Di Chiro. FATTO L organo di revisione del Comune di BARANELLO (CB), con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n.1911 del 10 ottobre 2016, ha trasmesso il questionario sul rendiconto 2014 ai sensi dell art.1, co. 166 e ss, L. n.266/2005. Dall esame del suddetto questionario nasceva l esigenza di un approfondimento istruttorio con richiesta all ente di circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle criticità emerse, richiesta formalizzata con nota prot. n.1938 del 13 ottobre Il Comune di Baranello, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n.2061 del 28/10/2016, faceva pervenire chiarimenti ed osservazioni, che, se hanno consentito di ritenere superati alcuni rilievi, non sono apparsi sufficienti a giustificare la violazione della disciplina normativa in ordine al seguente aspetto gestionale: 3

4 1. il risultato di amministrazione dell'anno 2014 è negativo per l importo di ,84; 2. atteso che dall Allegato n.5/2 emerge, dopo l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, un risultato negativo di ,70 e che la cancellazione di residui passivi di cui alla lettera c) presenta un importo pari ad ,36, si specifichi la natura e la provenienza dei fondi vincolati indicati nel medesimo prospetto per un importo pari ad ,95; 3. ricorso ad anticipazioni di tesoreria (prospetto n a) di complessivi ,12 di cui non restituite per ,47 dovute all adozione della procedura di riequilibrio finanziario; 4. in riferimento alle entrate per recupero dell evasione tributaria, è stata chiesta la motivazione della carenza di dati a tale titolo nel relativo prospetto e lo stato delle riscossioni riferite all accertamento di ,00. In merito a quest ultimo aspetto, non sono state fornite adeguate e precise motivazioni ( nel bilancio di previsione 2014 non sono stati previsti stanziamenti. ), attesa pure la mancanza di dati al riguardo anche nel triennio (Questionario rendiconto 2013). La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell art.148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. DIRITTO Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della disciplina recata dall art.1, 4

5 commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato. La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione. L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione Europea. Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità collaborativa o ausiliare, secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale. Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle 5

6 autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n.417/2005, e può considerarsi aggiuntivo ed obbligatorio rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori. Il carattere collaborativo del controllo proteso a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni dell art.148bis del TUEL in base al quale nell ambito della verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali: l accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L esercizio del potere di controllo di competenza della Corte dei conti può condurre all adozione di specifiche pronunce rivolte all ente locale nelle ipotesi di 6

7 costatate irregolarità tali da minacciare gli equilibri finanziari o da compromettere il perseguimento della sana gestione finanziaria. 1. Ciò premesso, dall esame istruttorio emerge un disavanzo ordinario di amministrazione 2014 per l importo di ,84. Al riguardo, va dato atto che l ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario ex art.243-bis del d.lgs. n.267/2000 con deliberazione n.3 del (approvazione dell accesso alla relativa procedura con deliberazione di Consiglio comunale n.38 del ), successivamente rimodulato con deliberazione n.31 del accertando una massa passiva di complessivi ,58, di cui ,00 di disavanzo di amministrazione non vincolato e la restante parte di debiti fuori bilancio riferiti a spese per liti ed arbitraggi e spese relative alla manutenzione del patrimonio comunale. Nella risposta istruttoria l ente ha dichiarato di aver rispettato in sede di rendiconto 2014 e 2015 le quote annuali di riparto di ,27, costituite da 6.000,00 di disavanzo di amministrazione ed ,27 di debiti fuori bilancio. Invero, da una verifica sulle scritture contabili anno 2013 (inviate dall ente per le vie brevi) risulta il ripiano della quota debiti fuori bilancio di ,00 e quelle del da cui risulta il ripiano dei debiti di ,27 per ciascun anno. Il suddetto piano è stato ulteriormente rettificato con deliberazione di Consiglio n.29 del , aderendo alla facoltà di rimodulazione prevista dall art.1, comma 714 della L.208/2015, al fine di agevolare il ripiano della quota di disavanzo di amministrazione derivante dal 7

8 riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell art.3 del D.lgs. n.118/2011, passando da ,58 ad ,86. Considerando pertanto le residue somme da ripianare si passa da ,04 ad ,66, per un totale di ,70 che corrisponde a quanto previsto dal nuovo piano di riequilibrio rimodulato. 2. Va dato atto che questa Sezione ha provveduto ad esaminare nel dettaglio la delibera giuntale di riaccertamento straordinario (n.73 del 23/11/2015) atteso che eventuali criticità ivi riscontrate avrebbero potuto incidere sul calcolo del risultato di amministrazione rideterminato al oltre che sulla costruzione degli equilibri di competenza degli esercizi 2015 e successivi fatti oggetto di reimputazione di residui attivi e passivi. Dal predetto provvedimento, in particolare dal punto b) del prospetto 5/2 risulta la cancellazione di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, pari ad ,66. Con riferimento a questo aspetto la Sezione non può non rilevare come l operazione in esame avrebbe dovuto trovare la sua corretta collocazione nell ambito del riaccertamento ordinario dei residui a monte dell approvazione del rendiconto 2014 secondo il previgente sistema contabile. Ciò in quanto anche secondo i vecchi principi, in assenza di un obbligazione giuridicamente perfezionata, non avrebbero potuto essere iscritti accertamenti e tanto meno conservati i correlati residui attivi. 8

9 Tuttavia, ai fini dell indagine in ordine alla concreta offensività della descritta operazione, appare necessario valutare la correttezza della corrispondente operazione di cancellazione di residui passivi. Ebbene, dalla risposta istruttoria fornita dall Ente, ove si specifica che i fondi vincolati indicati nell allegato 5/2 al D.lgs. n.118/2011 per ,95 sono costituiti dal fondo anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n.35/2013 (recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione), non è possibile asserire con assoluta certezza che la medesima parte dei residui passivi cancellati sub lett. c), perché non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia costituita da residui c.d. tecnici. Solo in questo caso, invero, la cancellazione degli stessi sarebbe stata correttamente effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, con conseguente impossibilità di una eventuale imputazione della stessa nell ambito del riaccertamento ordinario. Non essendo pertanto emersi ulteriori elementi che consentano di dimostrare la presenza di residui c.d. tecnici tra i residui passivi cancellati sub lett. c) del menzionato allegato, l ipotetica imputazione della loro cancellazione in sede di riaccertamento ordinario va posta in correlazione con la medesima imputazione della cancellazione dei residui attivi sub lett. b), con ciò dovendosi escludere che ciò avrebbe generato un maggior disavanzo nel risultato di amministrazione al 31 dicembre La Sezione, come rilevato in occasione dell istruttoria dell esercizio 2013, osserva ancora il ricorso ad anticipazioni di tesoreria 9

10 piuttosto consistente (prospetto n a), di complessivi ,12, di cui non restituite per ,47. Come dichiarato nella nota istruttoria, ciò risulta essere stato dovuto all adozione della procedura di riequilibrio finanziario. Al riguardo, ci si limita pertanto a fare rinvio alle considerazioni formulate nella Deliberazione n.200/ Nel corso dell istruttoria, in riferimento alle entrate per recupero evasione tributaria, è stata chiesta la motivazione della carenza di dati a tale titolo nel relativo prospetto e lo stato delle riscossioni riferite all accertamento di ,00. A tal ultimo riguardo, nelle controdeduzioni l Ente precisa di avere eliminato tale accertamento in sede di riaccertamento straordinario in quanto relativo ad accertamenti ICI anni precedenti non ancora perfezionati, secondo il principio della competenza potenziata. Il quadro della situazione finanziaria dell ente piuttosto precaria che vede l adozione del piano di riequilibrio pluriennale al fine di attuare il programma di risanamento, il continuo ricorso all anticipazione di tesoreria che si protrae da diversi esercizi, la necessità di dover far ricorso all anticipazione di liquidità ex art.1 co. 13 del d.l. n.35/2013, che nel corrente esercizio è stata di ,46, mentre nel 2013 di ,14, induce la Sezione a richiamare l ente al fine di far leva sulle entrate proprie riguardo i vari momenti che caratterizzano la gestione, con particolare riferimento all attuazione e al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l accertamento delle violazioni in materia tributaria. In merito a quest ultimo aspetto, non sono state 10

11 fornite adeguate e precise motivazioni se non quella, non plausibile, di non aver previsto stanziamenti in sede di bilancio di previsione 2014, atteso pure la mancanza di dati al riguardo anche nel triennio (Questionario rendiconto 2013). La Sezione P.Q.M. in esito all istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2014 del Comune di Baranello, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ed invita lo stesso ad astenersi per l avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione. DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Baranello nonché all Organo di revisione dell ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell adozione dei conseguenti provvedimenti. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio Il Magistrato, relatore F.to (Ref. Alessandro Verrico) Il Presidente F.to (Cristina Zuccheretti) DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 marzo 2017 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to (dott. Davide Sabato) 11

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