DELIBERAZIONE n. 176/2016/PRSP. Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 10 novembre 2016
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1 DELIBERAZIONE n. 176/2016/PRSP Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 10 novembre 2016 *********** composta dai magistrati: dott.ssa Cristina Zuccheretti dott. Giuseppe Imparato dott. Luigi Di Marco Presidente Consigliere, relatore Primo Referendario *********** VISTO l art.100, co. 2 della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
2 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali); VISTO l art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006); VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131; VISTO l art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213; VISTA la Deliberazione n.13/sezaut/2015/inpr della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all esercizio 2014, ai sensi dell art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166; CONSIDERATO che l Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santa Croce di Magliano (CB) ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari; VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n del 2 novembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell istruttoria espletata, ha deferito la questione all esame della Sezione per la decisione collegiale; 2
3 VISTA l ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.25/pres/2016 del 2 novembre u.s. di convocazione della Sezione per il 10 novembre 2016, al fine di deliberare all esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267; UDITO il Magistrato relatore; Presenti, in rappresentanza del Comune, il sig. Donato D ambrosio, Sindaco, e la sig.ra Rachelina Di Pilla Monaco, Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente. FATTO L organo di revisione del Comune di Santa Croce di Magliano (CB), con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n del 14/11/2015 ha trasmesso il questionario sul rendiconto 2014, ai sensi dell art. 1, co. 166 e ss, L. n. 266/2005; questionario successivamente rettificato e ritrasmesso dall Ente con nota acquisita al protocollo della Sezione al n. 451 del 16/02/2016 Dall esame del suddetto questionario, nasceva l esigenza di un approfondimento istruttorio con richiesta all Ente di circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle criticità emerse, richiesta formalizzata con note prot. n. 612 del 03/03/2016 e n del 12/08/2016. Il Comune di Santa Croce di Magliano, con nota recante protocollo della Sezione n del 01/09/2016, faceva pervenire chiarimenti ed 3
4 osservazioni, che, se hanno consentito di ritenere superati alcuni rilievi, non sono apparsi sufficienti a giustificare l operato dell Ente in ordine ai seguenti aspetti gestionali: 1. erronea indicazione di un Fondo Pluriennale Vincolato negativo per un importo di ,50 nell Allegato 5/2 al D.Lgs. n.118/2011, di cui alla Deliberazione di giunta Comunale n. 77/2015, e mancata variazione di bilancio, a seguito del ricalcolo effettuato, da apportare al bilancio di previsione di tutti gli esercizi successivi al 2015 incluso, per la sola parte corrente; 2. mancata indicazione nel prospetto n del dato riferito all accertamento per l intero triennio, considerato che le riscossioni relative all esercizio 2011 intervenute nel triennio e registrate in conto residui ammontano a complessivi ,23 a fronte di un accertamento nel 2011 di 50,000,00, con un evidente sproporzione tra quanto incassato e quanto accertato; 3. notevole scostamento tra il totale dei residui attivi e passivi conservati in bilancio provenienti rispettivamente dai Titoli VI dell Entrata e IV della Spesa con un saldo negativo di ,57, di cui ,66 proveniente dagli esercizi 2010 e 2011 e riguardante pratiche P.E.U. (Progetti di Edilizia Unitaria), con errata contabilizzazione di tali poste nel servizio conto terzi; 4. ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 317 gg., Il cui importo massimo giornaliero utilizzato è pari ad ,06, che hanno generato interessi passivi per un ammontare di ,87; 5. errata quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 4
5 (FCDE) dovuto al mancato calcolo della percentuale di riduzione da applicare ai residui attivi del quinquennio 2010/2014, che determina un ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) pari a ,33 anziché ad ,04 (come erroneamente indicato nell Allegato 5/2 al D.Lgs. N. 118/2011), generando un disavanzo di amministrazione di ,46 a fronte di ,54 (risultanti dal citato Allegato 5/2). E stata altresì rilevata la mancata indicazione delle fonti di copertura del disavanzo nella delibera della Giunta comunale n. 77 del 30 aprile La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. L Ente ha trasmesso le proprie controdeduzioni con nota n.8376 del 7 novembre 2016 (pervenuta via fax l 8 novembre ed acquisita al protocollo Cdc al n.2128 dell 8 novembre), alle quali ha peraltro fatto riferimento nel corso dell odierna adunanza, provvedendo inoltre a depositare ulteriore documentazione istruttoria (acquisita al protocollo Cdc al n.2152 del 10 novembre 2016). DIRITTO Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della disciplina recata dall art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul 5
6 rendiconto dell'ente locale controllato. La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione. L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione Europea. Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità collaborativa o ausiliare, secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale. Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n.417/2005, e può considerarsi aggiuntivo ed obbligatorio rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta 6
7 legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori. Il carattere collaborativo del controllo proteso a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni dell art. 148bis del TUEL in base al quale nell ambito della verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali: l accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L esercizio del potere di controllo di competenza della Corte dei conti può condurre all adozione di specifiche pronunce rivolte all ente locale nelle ipotesi di costatate irregolarità tali da minacciare gli equilibri finanziari o da compromettere il perseguimento della sana gestione finanziaria. - Ciò premesso, dall esame delle controdeduzioni e dell ulteriore documentazione depositata e sulla base di quanto dichiarato in Adunanza 7
8 dai rappresentanti del Comune, si prende atto, quanto al primo punto, della correzione dell errore di calcolo rilevato in sede istruttoria contenuto nell Allegato 5/2 al D. Lgs. N. 118/2011, che nella versione depositata all odierna adunanza riporta il valore corretto di 1.648,87 al posto di ,50. Si prende altresì atto della relativa modifica nel Fondo Pluriennale Vincolato per l esercizio 2015 e 2016 (è stato prodotto il conto di mastro 2015 e un estratto del bilancio 2016), mentre per gli esercizi 2017 e 2018 i rappresentanti dell Ente hanno dichiarato in adunanza che si procederà ad un attenta valutazione della permanenza dei requisiti per il mantenimento, la cancellazione o la reimputazione degli esercizi di che trattasi, con l iscrizione del relativo fondo. Pur apprezzando l avvenuta correzione, permane la rilevata criticità atteso il mancato recepimento delle variazioni apportate da parte della Giunta Comunale, non risultando prodotto alcun atto successivo rispetto alla delibera n. 77/2015 che aveva approvato l Allegato 5/2 al D.Lgs. N. 118/2011, nella sua precedente versione. - In merito al secondo punto in contestazione, i rappresentanti del Comune hanno dichiarato che l importo delle somme riscosse di cui al punto del Questionario, pari ad ,23 rispetto a soli ,00 accertati, è relativo non soltanto ad entrate derivanti dal recupero dell evasione tributaria, ma, per mero errore materiale, anche al ruolo ordinario dei RR. SS. UU. per ,50 e TOSAP per 5.668,09, di tal che il corretto valore riferito al solo recupero dell evasione tributaria è di ,73 (di cui ,73 per ICI rateizzata e 9.300,00 per recupero TARSU). Per quanto riguarda lo 8
9 scostamento rilevato tra il Titolo VI dell Entrata e il Titolo IV della spesa, con un saldo negativo di ,57, concernente soprattutto pratiche P. E. U., nelle controdeduzioni il Comune ha fatto presente che lo stesso è relativo alle poste indicate che sono comprensive di somme destinate alla ricostruzione post-sisma 2002, precisando inoltre che nel corso dell esercizio finanziario 2015 l importo si è naturalmente ridotto e nelle partite di giro trovano allocazione soltanto le voci specifiche di cui alle deliberazioni della Corte n 21/2014 e n 204/2015. In proposito tuttavia il Collegio rammenta che le entrate e le spese da servizi conto terzi sono attinenti esclusivamente alle voci previste dal D.P.R. 194/1996 e, per consolidata giurisprudenza contabile, vige la tassatività delle voci ad essi imputabili, al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili. Osserva, in proposito, la Sezione che i servizi conto terzi ricomprendono quelle operazioni o attività realizzate dall Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto. L allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio costituisce una irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione degli equilibri della gestione. - Circa le anticipazioni di Tesoreria pari ad ,06, che hanno generato interessi passivi per l ammontare di ,87, l Ente ha dichiarato che l importo delle anticipazioni, nonostante la sua consistenza, è stato in realtà utilizzato non per 317 giorni, ma soltanto per 1 o 2 giorni al massimo, tanto è vero che gli interessi passivi 9
10 inizialmente corrisposti, a seguito di contestazioni da parte dello stesso Ente, sono stati restituiti per ,82, come da reversale di cassa esibita in adunanza, sicché gli interessi realmente dovuti e corrisposti dall Ente ammontano ad ,05. Ciò stante, pur prendendo atto che il ricorso alle anticipazioni ha avuto limiti temporali ed effetti economici contenuti, il Collegio non può fare a meno di osservare che il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nell ipotesi in cui non superi il limite previsto dall art. 222 del TUEL e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, è comunque sintomo di anomalie gestionali. - Per quanto concerne, infine, la percentuale di riduzione da applicare al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità il Comune ha precisato di aver proceduto alla corretta individuazione dello stock di residui attivi del quinquennio di riferimento, eliminando la percentuale di riduzione e rideterminando un FCDE pari alla somma complessiva di ,33 che ha generato a sua volta un disavanzo di ,46 ripianabile in 30 anni, in relazione al quale il Comune, nella predisposizione del bilancio armonizzato 2016, ha stanziato sul capitolo Disavanzo determinato a seguito di accertamento straordinario dei residui la somma di ,17, ben vero superiore ad 1/30 del disavanzo come sopra ricalcolato. Ciò stante, questa criticità non può dirsi superata. Difatti, le correzioni in parola, non risultano neppure riportate nell Allegato 5/2 nella versione allegata alla nota di controdeduzioni in data 8 novembre (in tale documento, in particolare, l ammontare 10
11 dell FCDE al 31/12/2014 viene ancora riportato in ,04 anziché ,33 e che il disavanzo è indicato in ,54 anziché in ,46). Ciò premesso, si ribadisce che le correzioni dell Allegato 5/2 non rivestono alcun valore ufficiale qualora non debitamente approvate dalla Giunta comunale. Da ultimo, si rileva che non è stata data contezza delle modalità di copertura del disavanzo. la Sezione Regionale di Controllo del Molise P.Q.M. in esito all istruttoria eseguita in base ai questionari ed alle relazioni relativi al conto consuntivo 2014 del Comune di Santa Croce di Magliano, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.148 bis del D.lgs. 267/2000 nel testo vigente, segnala le gravi irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente pronuncia. DISPONE che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune, all Organo di revisione dell ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell adozione dei provvedimenti conseguenti. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 10 novembre
12 Il Magistrato, relatore F.to (Cons. Giuseppe Imparato) Il Presidente F.to (Cristina Zuccheretti) DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 dicembre 2016 ILDIRETTOREAMMINISTRATIVO F.o (Dott. Davide Sabato) 12
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