DELIBERAZIONE n.93/2017/prsp. Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 24 gennaio 2017

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1 DELIBERAZIONE n.93/2017/prsp Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 24 gennaio 2017 *********** composta dai magistrati: dott.ssa Cristina Zuccheretti dott. Giuseppe Imparato dott. Alessandro Verrico Presidente Consigliere Referendario, relatore *********** VISTO l art.100, co. 2 della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

2 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali); VISTO l art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006); VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131; VISTO l art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213; VISTA la Deliberazione n.13/sezaut/2015/inpr della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all esercizio 2014, ai sensi dell art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166; CONSIDERATO che l Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Carpinone (IS) ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari; VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n del 20 dicembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell istruttoria espletata, ha deferito la questione all esame della Sezione per la decisione collegiale; 2

3 VISTA l ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.33/pres/2016 del 22 dicembre 2016 di convocazione della Sezione per l 11 gennaio 2017, così come rinviata al successivo 24 gennaio, al fine di deliberare all esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267; UDITO il Magistrato relatore; Presente, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, sig. Pasquale Colitti ed il Responsabile del servizio finanziario, sig.ra Paola Terreri. FATTO L organo di revisione del Comune di CARPINONE (IS), con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n /11/2015-SC_MOL-T79S-A, ha trasmesso il questionario sul rendiconto 2014 ai sensi dell art. 1, co. 166 e ss, L. n. 266/2005. Dall esame del suddetto questionario, nasceva l esigenza di un approfondimento istruttorio con richiesta all ente di circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle criticità emerse, richiesta formalizzata con nota prot del 6 giugno Il Comune di Carpinone, con nota recante protocollo della Sezione n del successivo15 giugno, faceva pervenire chiarimenti ed osservazioni, che, se hanno consentito di ritenere superati alcuni rilievi, non sono apparsi sufficienti a giustificare la violazione della disciplina normativa in ordine ai seguenti aspetti gestionali: 1. Sovrastima delle entrate, cancellazioni di stanziamenti sia in 3

4 conto residui che in conto competenza. 2. Basso grado di riscossione. 3. Errata indicazione tra le entrate a carattere non ripetitivo per i canoni concessori pluriennali (euro ,60) e mancata indicazione specifica dei mezzi di copertura per le relative spese. 4. Elevato saldo negativo tra residui attivi e passivi (euro ,62). 5. Mancato rispetto del limite delle spese di personale (euro ,54 su euro ,77). 6. Superamento del limite di cui all art. 9, co. 28 del dl 78/2010. La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. L Ente ha trasmesso controdeduzioni con nota n.76 del 9 gennaio 2017 (acquisita al protocollo Cdc al n.181 del 10 gennaio 2017), alle quali ha peraltro fatto riferimento nel corso dell odierna adunanza. DIRITTO Il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della disciplina recata dall art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato. La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione 4

5 regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione. L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione Europea. Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità collaborativa o ausiliare, secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale. Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n.417/2005, e può considerarsi aggiuntivo ed obbligatorio rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 5

6 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori. Il carattere collaborativo del controllo proteso a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni dell art. 148bis del TUEL in base al quale nell ambito della verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali: l accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L esercizio del potere di controllo di competenza della Corte dei conti può condurre all adozione di specifiche pronunce rivolte all ente locale nelle ipotesi di costatate irregolarità tali da minacciare gli equilibri finanziari o da compromettere il perseguimento della sana gestione finanziaria. 1. Ciò premesso, l istruttoria ha messo in evidenza la sovrastima delle entrate e notevoli cancellazioni di stanziamenti, sia in conto residui che in conto competenza. In particolare nel titolo III entrata si registrano cancellazioni di 6

7 stanziamento in conto residui per proventi diversi risorse pari al 34,09% (euro ,00 su euro ,19), mentre per la competenza le entrate per anagrafe, stato civile ed elettorale vengono cancellate per l 89,39% (euro 5.992,80 su euro 6.704,00) e per il servizio necroscopico e cimiteriale su euro 3.863,25 si eliminano euro 2.145,82 (55,56%). Per il titolo II, per le funzioni nel campo viabilità vengono cancellate entrate provenienti da esercizi pregressi per l 85,80% (euro ,48 su euro ,18) e per il 25,39% relativamente alla competenza, con euro ,02 su euro ,20. In merito ai trasferimenti da capitale da altri enti pubblici cancellati (che per il 2014 ammontano ad euro ,55), criticità già segnalata all ente con deliberazione n. 96/2015/PRSE relativa al rendiconto 2013, emerge l iscrizione in bilancio di importi sulla mera base di richiesta di finanziamenti non suffragati da certezza di erogazione, anche in assenza di promessa in tal senso da parte dell ente erogatore. 2. L istruttoria ha poi evidenziato un basso grado di riscossione delle entrate. Invero, per la gestione dei terreni l importo di euro ,40 non riscosso nel 2014 proviene dall esercizio 2013 ed i cui stanziamenti in conto residui (quindi del 2012) per euro ,12 furono cancellati per l 87,33% (pari ad euro ,31); per i proventi diversi la riscossione in conto residui è del 61,37% (euro ,92 su euro ,19). Così come per la tassa rifiuti le riscossioni in conto residui sono ferme al 21,39% (euro ,42 su euro ,54) mentre quelle di 7

8 competenza, paradossalmente, registrano il 66,26% (euro ,08 su euro ,00). Il Collegio, preso atto delle giustificazioni addotte e delle note difficoltà in cui versano gli enti locali di piccole dimensioni, quale quello in esame, nell invitare l ente ad utilizzare gli strumenti che le norme hanno previsto proprio per i piccoli enti, segnala che tale situazione denota comunque una patologica difficoltà dell Ente di portare a compimento tutte le fasi dell entrata, fino alla riscossione con riferimento a poste contabili che per la loro natura dovrebbero essere incassate nell arco di uno o al massimo pochi esercizi finanziari successivi a quello dell accertamento. Considerata pertanto l importanza che l attività di puntuale riscossione delle entrate riveste nel superare crisi di liquidità ed il mantenimento degli equilibri di bilancio il Collegio si riserva al riguardo un attento monitoraggio in sede di esame dei successivi documenti contabili. 3. Il Collegio segnala altresì l errata indicazione tra le entrate a carattere non ripetitivo per i canoni concessori pluriennali (euro ,60) e mancata indicazione specifica dei mezzi di copertura per le relative spese. Invero, tra le entrate a carattere non ripetitivo non possono essere iscritte poste d entrare che sono, o dovrebbero essere, di fatto da considerarsi fisse come quelle relative ai proventi dalla concessione del suolo per la realizzazione del parco eolico, quale opera di per sé duratura nel tempo e che genera specifica entrata per ogni esercizio finanziario. Inoltre, l ente non indica quali siano state le entrate a copertura delle spese correnti straordinarie. 8

9 Nelle controdeduzioni l Ente, dichiarando l erroneità dell iscrizione delle spese, conferma, anche con riferimento alla spesa per l assistenza minorile, che non possono essere ritenute una tantum. 4. Si registra altresì un elevato saldo negativo tra residui attivi e passivi (euro ,62) che evidenzia, a conferma di quanto già descritto al precedente punto 2, le difficoltà dell ente a portare a compimento le fasi di spesa per parte capitale. Nel dettaglio si evidenzia che tale differenza negativa è attribuita solo in quota parte alla gestione corrente (euro ,05), originando prevalentemente dalla parte capitale con un saldo di ,78 euro. Risultati positivi provengono invece dalla conservazione nei servizi in conto terzi di residui attivi maggiori dei passivi per la somma di euro ,21. Per i residui ante 2010, analogamente, si registra un saldo negativo per la parte corrente di euro ,76 e per la parte capitale di ,79 euro. 5. Per le spese di personale, come già rilevato con delibera n. 96/2015/PRSE, risulta superato il limite di cui all art. 1, co. 557 della Legge 296/ 2006, così come modificato dall art. 3, comma 5 del dl 90/2014 (euro ,54 rispetto al limite di euro ,77). L Ente evidenzia, a tal proposito, che il mancato rispetto del citato limite è stato determinato dal mancato rinnovo, a decorrere dal 2013 del comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia al dipendente inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico-manutentivoautista, posizione B2. Per il citato dipendente negli anni 2011 e 2012 il 9

10 Ministero provvedeva infatti a rimborsare al Comune le spese dallo stesso sostenute per il dipendente comandato: per tale motivo, la media della spesa del personale relativa al triennio risulta inferiore alla spesa del personale dell anno 2013, anno in cui la spesa del dipendente in questione è tornata a gravare esclusivamente sul Comune. Invece, relativamente alla somma di euro ,77 indicata al quadro 6.3 quale componente da escludere per il rispetto del limite si precisa che la stessa deriva da altro personale comandato e precisamente: a) n.1 unità del servizio amministrativo cat. D4 ai sensi dell art. 14 del CCNL del , il servizio è stato convenzionato dall al , con il comune di Pescolanciano. Per l anno 2014 al comune di Carpinone spetta il rimborso di euro ,22; b) n.1 unità responsabile dei lavori pubblici, art. 110, comma 2, comandata per il periodo / e per sei ore settimanali presso Unione dei Comuni Pentri. Il rimborso spettante all ente è pari ad euro 1.557,55. Ad ogni modo il Collegio, nel prendere atto delle giustificazioni dell ente e della dichiarazione di non aver effettuato alcuna assunzione, non può non rilevare la violazione. 6. L istruttoria ha accertato la mancata osservanza del limite di cui all articolo 9, comma 28, del d.l. n.78/2010, che per il Comune di Carpinone è pari ad euro 9.865,44 (50% di euro ,87, ossia delle spese sostenute per la medesima finalità nel 2009). L Ente dichiara di non aver effettuato, a decorrere dall , nuove assunzioni a tempo determinato in quanto, a quella data, la spesa già 10

11 assorbiva il 50% di quella sostenuta per le medesime finalità nell anno 2009, per effetto del contratto stipulato anteriormente all entrata in vigore dell art. 9, comma 28 del dl 78/2010, come modificato dall art. 4 comma 102 della legge 183/2011, relativo al personale di cui all art. 110, comma 2 del TUEL. Il contratto veniva stipulato in data e aveva una durata coincidente con il mandato elettorale del Sindaco pro tempore ( ). In particolare, la spesa sostenuta per l incarico ex art. 110, co. 2 del TUEL è di euro ,92. Il Collegio, nel riscontrare la criticità, rammenta che la violazione dei limiti di spesa previsto dalla norma può configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per danno, nei confronti di coloro che hanno adottato i relativi provvedimenti. Il che impone la trasmissione della presente pronuncia alla locale Procura erariale. La Sezione P.Q.M. in esito all istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2014 del Comune di Carpinone, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ed invita lo stesso ad astenersi per l avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione. DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della 11

12 Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Carpinone ed all Organo di revisione dell ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell adozione dei provvedimenti conseguenti. Dispone altresì la trasmissione della presente pronuncia alla locale Procura erariale per quanto di competenza. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio Il Magistrato, relatore F.to (Ref. Alessandro Verrico) Il Presidente F.to (Cristina Zuccheretti) DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 marzo Il Sostituto del Funzionario Preposto al Servizio Amministrativo F.to Costanza Carriero 12

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