REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

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1 ALLEGATO B Provincia di Pordenone MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE Servizio Contributi Opere Pubbliche REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

2 Indice: Art. 1 - Finalità Pag. 3 Art. 2 - Ambito di applicazione Pag. 3 Art. 3 - Soggetti beneficiari Pag. 4 Art. 4 - Programmazione annuale mediante piani settoriali di intervento Pag. 4 Art. 5 - Predisposizione dei piani settoriali di intervento Pag. 4 Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande Pag. 5 Art. 7 - Ammissibilità delle domande Pag. 6 Art. 8 - Concessione del contributo Pag. 6 Art. 9 - Erogazione del contributo Pag. 7 Art Termini di inizio e fine lavori Pag. 7 Art Rendicontazione del contributo Pag. 8 Art Devoluzione del contributo Pag. 8 Art Revoca del contributo Pag. 8 Art Contributi straordinari una tantum Pag. 8 Art Interventi speciali a favore di Comuni colpiti da calamità naturali Pag. 9 Art Disposizioni generali Pag. 9 Art Entrata in vigore Pag. 10 Appendice I Pag. 11 Appendice II Pag. 13 Appendice III Pag. 14 Appendice IV Pag. 15 2

3 Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell articolo 30, comma 1, della Legge Regionale n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., disciplina criteri e modalità di assegnazione, concessione e rendicontazione dei contributi per opere e lavori pubblici con specifico riferimento alle materie di cui al successivo articolo 2, nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai titoli II e III della L.R. 7/2000 e in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e s.m.i.. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento trova applicazione nell ambito delle seguenti materie trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle Province: Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale n. 10: - edilizia scolastica (articolo 27, commi I e II) - musei (articolo 31) - impianti sportivi (articolo 37, comma II) - fiere, mostre e mercati (articolo 39, comma I) - insediamenti produttivi (articolo 47, comma III) - viabilità (articolo 48, comma II) - municipi e cimiteri (articolo 49) - sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 51, comma I) - parchi urbani ed aree di recupero ambientale (articolo 54, commi II e III) Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale n. 13 (art. 32) e della Legge Regionale n.24 (art. 23): - piste ciclabili Funzioni trasferite ai sensi della Legge Regionale n. 24: - strade vicinali danneggiate da eventi fisici eccezionali (articolo 12, comma II, lettera a) - strade vicinali ed interpoderali (articolo 12, comma II, lettera b). 3

4 Articolo 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare istanza di contributo gli Enti locali e gli Enti del settore privato 1 senza fine di lucro 2, aventi sede legale nel territorio della Provincia di Pordenone. 1 Limitatamente alle materie di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, 31, 37, comma 2, 51, comma 1, della L.R. 10/1988 e s.m.i. e all articolo 12, comma 2, lett. b), della L.R. 24/2006, qualora le opere da realizzare o i lavori da eseguire debbano considerarsi di interesse pubblico Ai sensi dell art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/2006 e dell art. 6, commi 14 e 15, della L.R. 2/2000 e s.m.i., possono presentare domanda di contributo i consorzi di bonifica e di diritto privato. Ai sensi dell art. 9 della L.R. 14/1993 possono presentare domanda di contributo le aziende di trasporto pubblico o in concessione. 2 Limitatamente alle materie di cui all art. 37, comma 2, della L.R. 10/1988 ed ai sensi dell art. 3, comma 1, della L.R. 08/2003 e s.m.i., possono presentare domanda società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l acquisizione e il recupero di impianti in disuso. Articolo 4 Programmazione annuale mediante piani settoriali di intervento 1. La Provincia approva annualmente piani settoriali di intervento per l assegnazione dei contributi relativi alla realizzazione di opere e all esecuzione di lavori di cui all APPENDICE I del presente Regolamento. 2. I suddetti contributi possono essere assegnati in conto capitale (una tantum) oppure in annualità costanti, secondo i limiti massimi percentuali e nel rispetto delle delimitazioni di cui all APPENDICE II del presente Regolamento. Si stabilisce nel limite massimo del 35% (trentacinque percento) delle risorse complessive, la soglia entro la quale vanno assegnati i contributi agli Enti del settore privati. Il contributo assegnabile agli Enti del settore privato non può superare l importo unitario di Euro ,00 (centomila). Articolo 5 Predisposizione dei piani settoriali di intervento 1. La predisposizione dei piani settoriali di intervento si articola nelle seguenti fasi: Fase A Individuazione dei settori prioritari Il Consiglio Provinciale provvede con proprio atto deliberativo a stanziare le risorse da destinare ai settori prioritari da finanziare, rientranti tra le materie di cui all art. 2. 4

5 Fase B - Istruttoria tecnica Per ogni settore prioritario finanziato il Servizio competente procede, sulla base dei criteri A, B, C, D, di cui all Appendice III, alla valutazione tecnica degli interventi per ciascuno degli Ambiti Socio-Economici di cui all Appendice IV Fase C Valutazione strategica e riparto fondi Il Dirigente competente sottopone l esito dell istruttoria tecnica alla Giunta Provinciale che procede alla valutazione strategica degli interventi (criterio E dell Appendice III). La Giunta Provinciale, con proprio atto deliberativo e dandone adeguata motivazione, applica il criterio E e predispone la graduatoria, suddivisa per ciascuno degli Ambiti Socio-Economici di cui all Appendice IV. In presenza di parimerito, la Giunta è tenuta a motivare la scelta del beneficiario. Con il medesimo atto e sulla base della graduatoria, la Giunta Provinciale procede, applicando il criterio F di cui all Appendice III e dandone adeguata motivazione, al riparto dei fondi. Articolo 6 Modalità e termini di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell Ente e nel rispetto della vigente normativa in materia di bollo, devono pervenire alla Provincia entro i seguenti termini perentori fissati espressamente dalle vigenti leggi regionali di settore: - musei: dal 1 al 31 gennaio (art.6, c. I L.R. 30/1986 e s.m.i.) - impianti sportivi: dal 1 al 31 gennaio (art.5, c. I L.R. 8/2003 e s.m.i.) - sale cinematografiche e polifunzionali: dal 1 gennaio al 31 marzo (art.3, c.i L.R. 19/1984 e s.m.i.) - parchi urbani ed aree di recupero ambientale: dal 1 al 31 gennaio (art.5, c. III L.R. 39/1986 e s.m.i.) dal 1 gennaio al 30 aprile (art.6, c. I L.R. 39/1986 e s.m.i.) dal 1 gennaio al 30 aprile (art.7, c. III L.R. 39/1986 e s.m.i.) dal 1 gennaio al 30 aprile (art.8, c.vi L.R. 39/1986 e s.m.i.) - piste ciclabili: dal 1 gennaio al 31 marzo (art.7, c. VI-bis L.R. 14/1993 e s.m.i.) e (art.10, c. II L.R. 14/1993 e s.m.i.). Per le materie di cui all art. 2 per le quali il termine di presentazione delle domande non è fissato dalle vigenti leggi regionali di settore, le istanze devono pervenire alla Provincia entro il seguente termine: - edilizia scolastica: dal 1 al 31 gennaio - fiere, mostre e mercati: dal 1 al 31 gennaio - insediamenti produttivi: dal 1 al 31 gennaio - viabilità: dal 1 al 31 gennaio - municipi e cimiteri: dal 1 al 31 gennaio - strade vicinali ed interpoderali: dal 1 al 31 gennaio 5

6 I termini di cui sopra, qualora vengano a scadere in un giorno non lavorativo, sono prorogati al giorno lavorativo seguente. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande hanno validità limitata all anno solare in cui sono presentate. 2. A ciascuna domanda vanno allegati: a. relazione tecnico-illustrativa; b. preventivo di spesa; c. solo per gli Enti Locali, deliberazione dell organo competente che autorizzi il legale rappresentante ad inoltrare l istanza di contributo per l anno di riferimento; d. solo per gli Enti privati, Atto costitutivo o Statuto (esclusivamente qualora non sia già in possesso dell Amministrazione Provinciale); e. corografia (limitatamente alle materia viabilità e piste ciclabili). Articolo 7 Ammissibilità delle domande 1. Le domande che pervengono alla Provincia oltre il termine di cui al precedente articolo o prive della sottoscrizione del legale rappresentante sono inammissibili. 2. Sono, altresì, inammissibili le domande aventi ad oggetto materie non previste al precedente articolo 2 e relative a opere non previste tra le tipologie di cui all APPENDICE I. 3. Dell inammissibilità a contributo di cui ai precedenti commi è data comunicazione ai soggetti interessati. 4. Le domande, debitamente sottoscritte e pervenute entro i termini, sprovviste di uno o più tra gli allegati richiesti dal precedente articolo, vanno regolarizzate dall Ente interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta provinciale, a pena di esclusione. 5. Delle domande pervenute entro i termini viene redatto un elenco suddiviso per singola materia. Articolo 8 Concessione del contributo 1. La concessione del contributo agli Enti Locali è disposta, ai sensi dell art. 56 della L.R. 14/2002, in via definitiva, sulla base del progetto preliminare. La concessione del contributo agli Enti del settore privato è disposta, ai sensi dell art. 59 della L.R. 14/2002, in via definitiva, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Qualora si tratti di forniture la concessione ha luogo su presentazione dell atto o degli atti con cui l Ente Locale o l Ente privato hanno proceduto all aggiudicazione delle forniture medesime. 6

7 Deve, inoltre, essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante attestante l insussistenza di ulteriori contributi. Qualora per la medesima opera siano stati concessi ulteriori contributi, dovranno essere dichiarati la provenienza e l ammontare degli stessi. In tal caso per spesa ammissibile si intende quella parte di spesa ammissibile non coperta dai dichiarati contributi. Ai fini della concessione del contributo devono, altresì, essere presentati i documenti richiesti dall Ufficio competente ai sensi della normativa vigente. 2. La documentazione di cui al precedente comma deve pervenire alla Provincia entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione contributiva. Il suddetto termine, su motivata richiesta dell Ente beneficiario, può essere prorogato dal Dirigente competente fino ad un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, da concedere in una o più soluzioni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse su indicazione della Giunta Provinciale. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle suddette scadenze, il Dirigente assegnerà un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro cui provvedere. 3. Il contributo è concesso nei limiti percentuali previsti all APPENDICE II del presente regolamento, calcolati sulla spesa ammissibile determinata ai sensi dell art. 56 della L.R. 14/2002. Articolo 9 Erogazione del contributo 1. Nel caso di lavori, l erogazione del contributo avviene per gli Enti locali secondo le modalità previste dall art. 57 della L.R. 14/2002 e per gli Enti privati sulla base di quanto disposto dagli articoli 60 e 61 della medesima legge regionale. 2. Nel caso di forniture l erogazione avviene come segue: - per gli Enti Locali in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione; - per gli Enti privati, in analogia a quanto previsto in materia di lavori, il 50% del finanziamento viene erogato contestualmente all atto di concessione e la somma rimanente a seguito della presentazione del rendiconto. Articolo 10 Termini di inizio e fine lavori 1. I lavori devono avere inizio successivamente alla presentazione della domanda di contributo. 2. Per gli Enti Locali la fissazione dei termini di inizio e fine lavori avviene secondo quanto previsto dall art. 68 della L.R. 14/ Per gli Enti privati la fissazione dei termini avviene secondo le modalità previste al comma 2, per quanto compatibili. 7

8 Articolo 11 Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione del contributo deve avvenire entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III della L.R. 7/2000. Il suddetto termine, su motivata richiesta dell Ente beneficiario, può essere prorogato dal Dirigente competente fino ad un periodo massimo di ulteriori 6 mesi da concedere in una o più soluzioni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse su indicazione della Giunta Provinciale. Decorsi inutilmente i suddetti termini, il Dirigente assegnerà un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui provvedere. Articolo 12 Devoluzione del contributo 1. Il soggetto assegnatario di contributo, che per motivate ragioni non si trovi più nelle condizioni di utilizzare il contributo per l intervento previsto al momento della presentazione della domanda, può chiederne la devoluzione a favore di altro intervento all interno della medesima materia. La domanda di devoluzione deve pervenire alla Provincia entro il termine di cui all art. 8, comma 2. Alla domanda, debitamente motivata, vanno allegati i documenti di cui all art. 6, comma 2. Se la domanda risulta essere conforme a quanto previsto dai precedenti commi e compatibile con la graduatoria di riferimento, il Dirigente competente dispone la devoluzione del contributo, previo parere favorevole della Giunta Provinciale. Articolo 13 Revoca del contributo 1. Si procede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le modalità previsti dalla L.R. 14/2002 e dalla L.R. 7/2000 nonché nei casi di mancato rispetto dei termini perentori di cui agli articoli 8 e 11 del presente Regolamento. Articolo 14 Contributi straordinari una tantum 1. In analogia a quanto previsto dal Regolamento Provinciale di attuazione dell art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Giunta Provinciale può assegnare contributi per la realizzazione di lavori pubblici e/o di interesse pubblico sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui all articolo 3. Il finanziamento straordinario delle suddette istanze può avvenire solo nella forma del contributo una tantum nella misura massima di Euro ,00 (centomila). 8

9 L entità del contributo non può superare l 80% (ottanta percento) della spesa ammissibile a finanziamento. 2. Ai fini dell accoglimento e del finanziamento delle istanze deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti: - urgenza materiale ed indifferibilità temporale dell opera da realizzare o dei lavori da eseguire; - interesse sovracomunale dell opera da realizzare o dei lavori da eseguire; - interventi su immobili di proprietà pubblica e/o di interesse pubblico aventi rilevanza sociale e/o educativa e/o sportiva; - interventi su immobili di proprietà pubblica e/o di interesse pubblico destinati alla valorizzazione di beni culturali. 3. I lavori devono avere inizio successivamente alla presentazione della domanda di contributo. 4. Non è ammessa la devoluzione del contributo. Articolo 15 Interventi speciali a favore di Comuni colpiti da calamità naturali 1. Nel caso in cui si verifichino eventi naturali di carattere calamitoso atti a produrre gravi danni all assetto del territorio, la Giunta Provinciale può assegnare ai Comuni maggiormente colpiti contributi sia del tipo una tantum sia del tipo pluriennale costante a fronte di istanze presentate dai Comuni medesimi immediatamente dopo la calamità ed aventi ad oggetto la realizzazione di opere o lavori pubblici, imposti dall emergenza, nelle materie di cui al precedente articolo 2. L entità dei contributi (nonché la loro durata, per quanto concerne il tipo pluriennale costante) deve rispettare i limiti massimi percentuali di cui all APPENDICE II del presente Regolamento. Articolo 16 Disposizioni generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizione della L.R. 7/2000, della L.R. 14/2002 e delle specifiche leggi di settore. 2. Le disposizioni del presente Regolamento recepiscono le successive modificazioni e integrazioni alla normativa in materia. 9

10 Articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività del provvedimento di approvazione e si applica ai procedimenti amministrativi attivati con le domande di contributo presentate per l anno 2014, nonché ai procedimenti amministrativi relativi ai Riparti degli anni precedenti e non ancora conclusi. 10

11 APPENDICE I TIPOLOGIE DI OPERE/LAVORI FINANZIABILI NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (C.C.) E/O NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO POLIENNALE COSTANTE (P.C.) EDILIZIA SCOLASTICA Ampliamento, riattamento, sistemazione, straordinaria manutenzione, acquisto, costruzione, completamento, ammodernamento, arredamento ed attrezzatura. MUSEI (art.31 L.R. 60/1976 e s.m.i.; art.5 L.R. 30/1986 e s.m.i.) Acquisto, costruzione, ripristino, riattamento, attrezzatura (per istanze sopra i Euro), arredamento (per istanze sopra i Euro). IMPIANTI SPORTIVI (art.3 L.R. 08/2003 e s.m.i.) Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché acquisizione e recupero di impianti in disuso, con riferimento a strutture di preminente interesse provinciale. FIERE, MOSTRE E MERCATI Impianto ed allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. All interno di ciascun centro sono inclusi, fra l altro, gli impianti di refrigerazione, i magazzini, i depositi di merci, le attrezzature di sosta per veicoli od animali, nonché le altre opere e gli altri impianti di interesse pubblico, compresi i macelli comunali. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Realizzazione di zone industriali di interesse comunale. VIABILITA Realizzazione, completamento, ammodernamento, manutenzione sedi stradali (comprese strade di interesse turistico). Il finanziamento di opere assimilate o di lavori accessori (piazze, parcheggi, marciapiedi, arredo ed attrezzature urbane, impianti di illuminazione pubblica, allacciamenti) è autorizzato nell ambito dell assegnazione del contributo per lavori/opere che riguardino la sede viaria strettamente intesa. MUNICIPI E CIMITERI (artt.1, 2 e 2 bis L.R. 33/1978 e s.m.i.) Costruzione, sistemazione, rifacimento, ristrutturazione, ampliamento, completamento. Acquisto (solo uffici municipali). Recupero, rifacimento ed ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico (solo c.c.). In materia di opere cimiteriali, il finanziamento relativo alla realizzazione di loculi o tombe di famiglia e quello concernente lavori ad essi attinenti può essere assegnato soltanto a condizione che il Comune, in qualità di proprietario, ne disponga la concessione a soggetti privati a titolo gratuito. SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI (art.1 L.R. 19/1984 e s.m.i.) Ristrutturazione ai fini dell adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza. 11

12 PARCHI URBANI ED AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (artt. 5, 6, 7 e 8 L.R. 39/1986 e s.m.i.) Progetti-studio attinenti ad aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani, realizzazione di parchi urbani, recupero aree in condizioni di degrado ambientale, gestione di parchi urbani limitatamente alla voce manutenzione di attrezzature ed ambiente. PISTE CICLABILI (artt. 3, 7, 9 e 10 L.R. 14/1993 e s.m.i.) Progettazione e realizzazione di viabilità ciclabile comunale (piste e itinerari), integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta, realizzazione depositi di biciclette. STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA EVENTI FISICI ECCEZIONALI (art.10 L.R. 45/1985 e s.m.i.) Ripristino a seguito di danni causati da calamità naturali o da avversità atmosferiche. STRADE VICINALI ED INTERPODERALI (art.6, cc.xiv e XV L.R. 2/2000 e s.m.i.) Realizzazione e manutenzione. 12

13 APPENDICE II LIMITI PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO PER CIASCUN SETTORE D INTERVENTO CALCOLATI SULLA SPESA AMMISSIBILE POLIENNALE CONTO SETTORE D INTERVENTO COSTANTE CAPITALE (MINIMO 10 ANNI) EDILIZIA SCOLASTICA Max 80% Max 8% per max 20 anni MUSEI Max 75% Max 8% per max 20 anni IMPIANTI SPORTIVI Max 80% Max 7 1 % per max 20 anni FIERE, MOSTRE E MERCATI Max 100% Max 7% per max 20 anni INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Max 60% 2 Max 7% 3 per max 20 anni VIABILITA Fino 100% Max 7% per max 20 anni MUNICIPI E CIMITERI Fino 100% Max 8% per max 20 anni SALE CINEMATOGRAFICHE E POLIFUNZIONALI NON PREVISTO Max 9% per max 10 anni PARCHI URBANI ED AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - Progetti-studio ed altre spese di progettazione - Realizzazione parchi (connettivo) e recupero aree di degrado - Gestione parchi (manutenzione attrezzature ed ambiente) PISTE CICLABILI - Progettazione e realizzazione di viabilità ciclabile comunale - Integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta - Realizzazione depositi di biciclette Fino 100% Max 90% Max 80% Max 90% Max 50% Max 90% NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA EVENTI FISICI ECCEZIONALI Fino 100% NON PREVISTO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI - Realizzazione e manutenzione strade vicinali - Realizzazione e manutenzione strade interpoderali Fino 100% Max 98% NON PREVISTO NON PREVISTO 1 Per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti, massimo 9% 2 Per i Comuni montani, massimo 80% 3 Per i Comuni montani, massimo 8% 13

14 APPENDICE III SISTEMA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI Criterio A Tipologie di opere/lavori finanziabili miglioramento manutenzione straordinaria, ristrutturazione, sistemazione, arredi, completamento, p. 2 ampliamento capitale privato (solo per Enti Locali) p. 1* nuove costruzioni p. 1 *punteggio che può essere attribuito anche in aggiunta alle altre tipologie Criterio B Entità della domanda di contributo fino a p. 1 sopra p. 0 Criterio C - (solo per EE.LL.) Connessione ad opere provinciali opera collegata a intervento Provincia p. 1 opera non collegata a intervento Provincia p. 0 Criterio D Ordine di priorità stabilito dal soggetto istante opera prioritaria p. 1 opera non prioritaria p. 0 Criterio E Valutazione strategica strategicità, rilevanza sociale e/o economica, Fino a p. 2 specificità di settore opera non avente i requisiti previsti p. 0 La valutazione strategica degli interventi viene effettuata dalla Giunta Provinciale sulla base: - della rilevanza e della coerenza degli interventi rispetto alla propria programmazione di mandato e delle OO.PP.; - dell importanza sociale e/o economica degli interventi; - di eventuali specificità delle opere nell ambito dei singoli settori individuati. Per ogni Settore finanziato deve essere garantita l individuazione di almeno un beneficiario per ciascun Ambito Socio-Economico di cui all Appendice IV. Criterio F Equa ripartizione dei fondi sul territorio Il riparto dei fondi da parte della Giunta Provinciale avviene sulla base di parametri oggettivamente riscontrabili (es. popolazione) che garantiscano un equa distribuzione degli stessi sull intero territorio provinciale, a tal fine suddiviso tra gli Ambiti Socio-Economici di cui all Appendice IV. 14

15 APPENDICE IV AMBITI SOCIO-ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE Gli Ambiti Socio-Economici sono zone geografiche aventi vocazione economico-produttiva prevalentemente omogenea e sono composti dai seguenti Comuni: MONTAGNA Andreis, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Pinzano al Tagliamento, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d Asio PEDEMONTANA MANIAGHESE Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Vajont PEDEMONTANA SPILIMBERGHESE San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Vivaro SACILESE Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile SANVITESE Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone URBANO Aviano, Cordenons, Fiume Veneto, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola 15

16 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: GIOVANNI BLARASIN CODICE FISCALE: BLRGNN58M21L483E DATA FIRMA: 04/03/ :48:26 IMPRONTA: 4444D032FEB5B5D24ECAAF50F23AFDF080C34FDB4D92543DEBBD26AE408491D7 80C34FDB4D92543DEBBD26AE408491D7B381FDA3086C207BC45F4B4719E3FA1A B381FDA3086C207BC45F4B4719E3FA1A2363A9D23100D E45823CA1E A9D23100D E45823CA1E9342C61767EAA7917B7949D1B8335EF58F

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