REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA DEI RIFIUTI

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1 COMUNE DI PIADENA Provincia di Cremona Approvato dal Consiglio Comunale in data 06/07/2005 con atto n. 28 Aggiornato dal Consiglio Comunale in data 20/02/2007 con atto n. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA DEI RIFIUTI

2 INDICE Pagina TITOLO I Disposizioni generali 5 Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti 5 Art. 2 Oggetto del Regolamento 5 Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento 6 Art. 4 Finalità 6 Art. 5 Definizioni 7 TITOLO II Definizione e classificazione generale dei rifiuti e attività di competenza inerenti il loro smaltimento 9 Art. 6 Classificazione dei rifiuti 9 Art. 7 Attività di competenza del Comune 10 Art. 8 Attività di volontariato 10 Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e/o assimilati 11 Art. 10 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali 11 Art. 11 Divieti e criteri di comportamento 11 Art. 12 Ordinanze contingibili ed urgenti 12 Art. 13 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature 13 Art. 14 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio 13 TITOLO III Disposizioni per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 13 assimilabili interni Art. 15 Organizzazione generale della raccolta differenziata 13 Art. 16 Finalità della raccolta differenziata 13 TITOLO IV Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 14 Art. 17 Frequenza delle raccolte 14 Art. 18 Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 14 Art. 19 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta 14 Art. 20 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati 14 Art. 21 Trasporto dei rifiuti 15 Art. 22 Smaltimento e recupero dei rifiuti 15 TITOLO V I servizi di raccolta tramite contenitori stradali 15 Art. 23 Uso dei contenitori stradali 15 Art. 24 Localizzazione dei siti e dei contenitori 15 Art. 25 Tipologia e caratteristiche dei contenitori 16 Art. 26 Modalità di conferimento nei contenitori stradali 16 TITOLO VI I servizi di raccolta porta a porta 16 Art. 27 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi porta a porta 16 Art. 28 Modalità di conferimento ai servizi di porta a porta 17

3 TITOLO VII I servizi di raccolta presso la piazzola ecologica 18 Art. 29 Predisposizione della piazzola ecologica comunale 18 Art. 30 Norme di utilizzo della piazzola ecologica 18 TITOLO VIII Altri servizi di raccolta 19 Art. 31 Servizi di raccolta su chiamata 19 Art. 32 Servizi di raccolta presso scuole, centri di vendita e in occasione di 19 manifestazioni locali TITOLO IX Gestione dei rifiuti solidi urbani 20 Art. 33 Rifiuti oggetto di raccolte differenziate 20 Art. 34 Modalità di raccolta dei rifiuti solidi oggetto di raccolte differenziate 20 Art. 35 Trasporto dei rifiuti 24 TITOLO X Assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani e modalità di gestione 25 Art. 36 Procedure di accertamento per l assimilazione ai rifiuti urbani 25 Art. 37 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 25 Art. 38 Modalità di raccolta dei R.S.A. di piccoli esercizi commerciali ed artigianali 25 Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani 26 TITOLO XI Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli interni non differenziati Art. 40 Conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati 26 Art. 41 Norme generali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati 26 TITOLO XII Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani esterni 27 Art. 42 Perimetro di servizio 27 Art. 43 Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato 27 Art. 44 Cestini porta rifiuti 27 Art. 45 Pulizia dei mercati 28 Art. 46 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi 28 Art. 47 Pulizia delle are adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti 28 Art. 48 Rifiuti prodotti durante manifestazioni pubbliche e volantinaggio 28 Art. 49 Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e delle feritoie 28 Art. 50 Carico e scarico di merci e materiali 29 Art. 51 Pulizia terreni non occupati da fabbricati 29 Art. 52 Disposizioni per proprietari di animali domestici 29 Art. 53 Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato 29 Art. 54 Disposizioni diverse 29 Art. 55 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti 30 Art. 56 Sgombero della neve 30 26

4 TITOLO XIII Disposizioni per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali pericolosi 30 Art. 57 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi 30 Art. 58 Conferimento, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi 30 TITOLO XIV Disciplina degli interventi comunali in materia di bonifica dei luoghi inquinati 31 Art. 59 Scarichi abusivi 31 Art. 60 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati 31 TITOLO XV Disposizioni varie e finali 31 Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 31 Art. 62 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 32 Art. 63 Controlli 32 Art. 64 Accertamenti 32 ALLEGATO 1 Elenco rifiuti assimilati ai rifiuti urbani 33 ALLEGATO 2 Elenco vie e calendario per i servizi settimanali di raccolta differenziata porta a porta 34 ALLEGATO 3 Giorni ed orari di apertura della piazzola ecologica comunale 37 ALLEGATO 4 Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni comminabili 38

5 Articolo 1 Obiettivi della gestione rifiuti TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1) Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune: a) la gestione dei servizi di igiene urbana secondo modalità in grado di garantire economia, efficacia ed efficienza; b) informare l utenza dell importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell equilibrio ambientale e della minore entità dei costi del servizio, anche in relazione ai corrispettivi che per tali servizi sono stati determinati da parte del Comune, legati al concetto di produttività dei rifiuti sulla base del Regolamento comunale per la disciplina della tassa dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Piadena; c) proporre azioni atte a: - promuovere l attività di raccolta differenziata in modo da favorire l aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni destinate allo smaltimento finale; - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase di vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale; - diffondere la consapevolezza dei vantaggi economici delle utenze soprattutto in relazione alla patrimoniale che gli stessi utenti corrispondono per la totale remunerazione dei costi del servizio. Articolo 2 Oggetto del Regolamento 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all art. 15, oltre che dei servizi di spazzamento e pulizia nell intero territorio del Comune di Piadena. 2) Esso viene adottato ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. n. 22 del 15 Febbraio 1997 e susseguenti modifiche ed integrazioni, di seguito denominato D.Lgs. 22/97. 3) Esso rimanda inoltre alla Legge Regione Lombardia 1 Luglio 1993 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili. 4) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi; b) ai rifiuti speciali pericolosi; c) ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; e) alle carogne ed ai conseguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; f) ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni; g) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

6 h) alle emissioni nell aria; i) agli esplosivi in disuso; j) alle terre ed alle rocce da scavo destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; k) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell Ambiente 25 Ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto; l) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. Articolo 3 Ambito di applicazione del Regolamento Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano sia per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed esterni e di quelli ad essi assimilati, sia per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell ambiente e della popolazione, all intero territorio del Comune di Piadena. Articolo 4 Finalità L intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento, nonché di ammasso e smaltimento, di pulizia e spazzamento delle aree pubbliche, costituisce preminente attività di pubblico interesse ed è sottoposto all osservanza dei seguenti principi generali: 1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità ed il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; 2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; 3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato il pur minimo degrado all ambiente e al paesaggio; 4) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale; 5) devono essere promossi ed attuati, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia; 6) deve essere garantito un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l intero territorio del Comune senza eccezione alcuna; 7) le autorità competenti adottano, ciascuna nell ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 8) il Comune di Piadena ha il compito di promuovere tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia per via diretta coinvolgendo la popolazione interessata, sia per via indiretta attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali; 9) il Gestore del Servizio ha l obbligo di seguire razionalmente l innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale; esso deve promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

7 Articolo 5 Definizioni In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti. 1) Materiali: a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell allegato A al D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi ; b) Rifiuti urbani interni: i rifiuti di qualunque natura o provenienza raggruppabili in frazioni omogenee e per i quali è previsto il sistema di raccolta a contenitori; c) Rifiuti urbani esterni: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e canali; d) Frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani; e) Frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, o allo smaltimento finale in discarica; f) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; g) Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico; h) Imballaggio: il prodotto composto da materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché agli articoli a perdere usati allo stesso scopo; i) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore; j) Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; k) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli, per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per il trasporto stradale, ferroviari, marittimi ed aerei; l) Rifiuti da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 Marzo 1991, esclusi i residui della produzione; 2) Soggetti: a) Produttore: la persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti; b) Detentore: Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; c) Produttore di imballaggi: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; d) Utilizzatore di imballaggi: il commerciante, il distributore, l addetto al riempimento, l utente di imballaggi e l importatore di imballaggi pieni;

8 e) Consumatore di imballaggi: l utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate. 3) Attività ed operazioni qualificanti: a) si disfi : qualsiasi comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. 22/97; b) abbia deciso : la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. 22/97, sostanze, materiali o beni; c) abbia l obbligo di disfarsi : l obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell elenco dei rifiuti pericolosi di cui all allegato D del D.Lgs. 22/97; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; e) sistema integrato di gestione: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale; f) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore; g) raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; h) raccolta secco/umido: la raccolta dei rifiuti tesa alla separazione dei rifiuti organici putrescibili, destinati al recupero presso impianti di compostaggio, dalla frazione secca indifferenziata; i) raccolte differenziate: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee; j) cernita: le operazioni di selezione di materiali qualitativamente omogenei, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi; k) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento. l) recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono: - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali, - sparsi sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ambiente. m) riciclaggio: ogni azione intesa a produrre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti; n) riutilizzo: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale; o) trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l innocuizzazione; p) operazioni di pretrattamento: operazioni idonee a qualificare la frazione omogenea dei rifiuti al fine di renderla idonea al recupero; q) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all utilizzo previsto dell area; r) smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;

9 s) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; t) stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero; u) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; - i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di smaltimento o di recupero con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell anno; - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata di deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell anno; - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; - devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi; v) contenitori stradali: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale, caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti; w) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali; x) isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. y) Piazzola Ecologica: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati. TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RIFIUTI E ATTIVITA DI COMPENTENZA INERENTI IL LORO SMALTIMENTO Articolo 6 Classificazione dei rifiuti 1) Ai fini dell attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2) Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;

10 b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti domestici per qualità e quantità secondo i criteri fissati dal presente Regolamento; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali i giardini, i parchi e aree cimiteriali. f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3) Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e/o agroindustriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo; c) i rifiuti da lavorazione industriale, fatto salvo quanto previsto dall art. 2, comma 4, lettera l); d) i rifiuti da attività artigianale; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti. 4) Sono rifiuti pericolosi: a) tutti i rifiuti non domestici precisati nell elenco di cui all allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I. Articolo 7 Attivita di competenza del Comune 1) Compete al Comune la gestione in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, come integrata dall art. 12 della Legge , n. 498 delle seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti: a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti; b) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti; c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali pile, batterie, farmaci scaduti e ogni quant altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile lo smaltimento insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani; d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento; e) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219; f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento. 2) La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, a far data dal 1 gennaio Articolo 8 Attività di volontariato Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell ambito di convenzioni stipulate con il Comune.

11 Articolo 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e/o assimilabili Competono ai produttori dei rifiuti urbani e/o assimilabili le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Articolo 10 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali 1) I produttori o detentori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento o stipulando convenzioni con il Comune, oppure direttamente, mediante Azienda specializzata debitamente autorizzata dalle Autorità Competenti. 2) L obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute: a) nel D.Lgs. 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs n. 389; b) nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; c) nelle disposizioni regionali e provinciali. 3) Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano. Esso a proprie spese dovrà classificare i rifiuti da un punto di vista chimico, fisico e biologico ed i risultati analitici dovranno essere allegati alla predetta dichiarazione da inviare anche alle competenti Autorità Sanitarie. Nel certificato di analisi dovrà essere dichiarata la classificazione del rifiuto secondo quanto indicato nel Catalogo europeo dei rifiuti. 4) Chiunque intenda avviare un attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all esercizio dell attività o di provvedimento abilitativo per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. 5) Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi: a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal D. Lgs. 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità che per quanto riguarda la periodicità dell asportazione; b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti; c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi. 6) Ai fini del trasporto per lo smaltimento devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia. 7) E tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1^ categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. Articolo 11 Divieti e criteri di comportamento 1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle disposizioni del Gestore del Servizio. 2) Il conferimento dei rifiuti urbani interni e degli speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente o mediante idonei sacchetti di contenimento oppure utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore del Servizio (per esempio i contenitori per le pile e i farmaci). In particolare è vietato inserire nei sacchi di raccolta dei rifiuti non recuperabili (sacco grigio

12 trasparente) tutti i materiali e le frazioni oggetto di raccolta differenziata di cui il Comune ha avviato il servizio; è d altro canto vietato introdurre nei sacchi e contenitori per le raccolte differenziate qualsiasi materiale non conforme o non riciclabile. Nel caso di tali infrazioni il sacco o contenitore potrà non essere raccolto dalla Ditta incaricata che è tenuta ad indicare (mediante applicazione di specifico avviso sul sacco o sui rifiuti) le motivazioni per cui il sacco non è stato asportato. In caso di accertamento l utente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (Ved. Allegato 4 ). 3) E tassativamente vietato collocare all esterno dei contenitori dei rifiuti qualsivoglia tipologia di materiale anche se esso non rappresenta alcun pericolo igienico-sanitario per la collettività. 4) E vietata l utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. 5) E vietato l incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata. 6) I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero dovranno essere conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all uopo adibiti. 7) E vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti: a) Rifiuti speciali pericolosi; b) Rifiuti speciali non assimilati agli urbani; c) Rifiuti urbani pericolosi; d) Rifiuti urbani quali i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale; e) Sostanze allo stato liquido; f) Materiali metallici, lapidei, ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto; 8) E assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii e i canali, i corsi d acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc. In caso di inadempienza, il Comune dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte dei contravventori, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati o, in assenza di questi, a carico del Gestore del Servizio. In caso di anonimato, verranno svolti d ufficio accertamenti da parte dell Autorità comunale per identificare il colpevole ed attribuire da un punto di vista economico il risarcimento del danno. 9) Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata. 10) E vietato il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli ed attrezzature varie su suolo pubblico. 11) L utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l opera degli operatori addetti ai servizi. Articolo 12 Ordinanze contingibili ed urgenti 1) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell ambito delle proprie competenze, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

13 2) Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell Ambiente, al Ministero della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 3) Le succitate ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare, sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-ambientali e non possono essere reiterate per più di due volte. Articolo 13 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature 1) E fatto obbligo al Gestore del Servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione: a) dei mezzi di trasporto dei rifiuti; b) delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori; c) dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature. Articolo 14 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio 1) Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piazzola Ecologica nonché di qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti: a) deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede; b) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. 2) Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs n. 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI INTERNI Articolo 15 Organizzazione generale della raccolta differenziata 1) E istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali ed alla salvaguardia ambientale. A tal fine viene istituita la raccolta secco/umido dei rifiuti tendente ad eliminare dal rifiuto secco destinato allo smaltimento finale tutte le frazioni potenzialmente valorizzabili ivi compresa la frazione umida dei rifiuti. 2) Il Gestore del Servizio può affidare parte delle raccolte differenziate ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell ambito di quanto previsto dall art. 3 comma 3 della L.R. 21/93. 3) La raccolta dei rifiuti urbani interessa: a) le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili; b) la separazione della frazione umida valorizzabile dalla frazione secca destinata allo smaltimento; c) i materiali che, se smaltiti unitamente agli altri rifiuti urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica. Articolo 16 Finalità della raccolta differenziata 1) La raccolta differenziata è finalizzata a:

14 a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta; c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI Articolo 17 Frequenza delle raccolte 1) La raccolta porta a porta dei rifiuti non riciclabili (secco) è effettuata settimanalmente su tutto il territorio comprese le cascine e le case sparse. La raccolta porta a porta della frazione organica (umido) è effettuata con cadenza bisettimanale su tutto il territorio comunale. E facoltà dell Amministrazione Comunale decidere la conversione monosettimanale della raccolta per il periodo invernale. La raccolta porta a porta della plastica, della carta e cartone, del vetro e delle lattine (differenziata) è effettuata con frequenza settimanale. 2) Nell Allegato 2 sono elencate le vie ed i giorni in cui sono effettuati i servizi porta a porta di cui al punto 1. Articolo 18 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 1) La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo, cernita, raggruppamento e accumulo in apposita attrezzatura o impianto prima del loro trasporto. 2) La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all Allegato 2 con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell utenza interessata. Articolo 19 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta 1) Al fine di applicare alla fase di raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui agli artt. 17 e 18, la fase di raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti: a) servizi di raccolta tramite CONTENITORI STRADALI b) servizi di raccolta PORTA A PORTA c) servizi di raccolta presso la PIAZZOLA ECOLOGICA d) altri servizi specifici 2) Le norme per l attuazione e l uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli VI, VII, VIII e IX. Articolo 20 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti attenendosi alle modalità di seguito descritte.

15 E fatto obbligo all impresa appaltatrice di pesare tutti i rifiuti ed i residui da raccolte differenziate in pesa pubblica esistente nel territorio comunale, compresi i rifiuti ingombranti. In particolare per la pesatura di tutti i rifiuti, dovrà essere tassativamente determinata ogni volta, all inizio ed alla fine del servizio di raccolta, la tara, il lordo ed il netto dei rifiuti. Tale procedura ha lo scopo di controllare sistematicamente il peso dei rifiuti solidi urbani conferiti presso gli impianti di smaltimento; all uopo potrà essere utilizzata la pesa pubblica comunale di Piadena ubicata presso la piazzola ecologica o un altra pesa indicata dal Comune. Articolo 21 Trasporto dei rifiuti 1) Il trasporto è la fase successiva alla raccolta o trasferimento dei rifiuti stoccati presso la Piazzola Ecologica al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale. 2) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie secondo i principi generali di cui all art. 13 e 14 del presente Regolamento. 3) I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dell Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. Articolo 22 Smaltimento e recupero dei rifiuti 1) Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti ai titoli IV e V, devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 22/97. 2) Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero. TITOLO V I SERVIZI DI RACCOLTA TRAMITE CONTENITORI STRADALI Articolo 23 Uso dei contenitori stradali Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane o altro) al fine di limitare al massimo: - la possibilità di conferimenti impropri; - problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi; - il negativo impatto visivo nell arredo urbano. Saranno privilegiate altre forme di raccolta che permettano: - il diretto contatto tra l operatore del servizio e l utenza; - maggior controllo sulle operazioni di conferimento. Articolo 24 Localizzazione dei siti e dei contenitori 1) La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti è disposta dal servizio ecologia comunale. 2) la localizzazione dei siti di cui al 1 comma tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

16 Articolo 25 Tipologia e caratteristiche dei contenitori 1) Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata e ad eventuali altre forme di raccolta in atto. 2) I contenitori possono venire contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire. 3) I contenitori stradali devono avere le seguenti caratteristiche: - essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; - essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti; - avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare un efficace ed agevole pulizia, nonchè il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni; - essere ubicati su aree preferibilmente coperte, su terreno impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati; - ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante; 4) Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale. Articolo 26 Modalità di conferimento nei contenitori stradali Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali: 1) è vietato conferire rifiuti di cui trattasi nei contenitori stradali destinati alla raccolta di altre frazioni di rifiuti urbani; 2) è vietato introdurre nei contenitori: - materiale acceso o non completamente spento; - materiali che possano causare danni agli addetti all atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio; - materiali liquidi; - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 3) i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l ingombro: 4) dopo l uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi. TITOLO VI I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA Articolo 27 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di porta a porta 1) Le frazioni di rifiuto interessate ai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi: - imballate in sacchi a perdere; - prive di imballo;

17 - in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti; 2) Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui al terzo punto del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate: - devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente; - devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta i requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti. Articolo 28 Modalità di conferimento ai servizi di porta a porta 1) Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme: a) tutti i sacchi ed i contenitori nel giorno di raccolta devono essere esposti fuori dalle abitazioni entro le ore 6,00. I sacchi, con le cautele del caso, possono essere esposti dalle ore 22,00 del giorno precedente la raccolta. b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell utenza a svuotamento avvenuto. E vietato, salvo casi particolari, lasciare i contenitori (di carta, umido, vetro, lattine, plastica, ecc.) incustoditi sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico. c) è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dall esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa del servizio di raccolta. d) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonchè ogni disturbo alla popolazione; e) è fatto divieto di: introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento; introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato; lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti; riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura; conferire sacchi aperti o chiusi malamente; esporre oggetti vari all esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi se non espressamente previsto; 2) Per la raccolta porta a porta della plastica, della carta e cartone, del vetro, delle lattine e dell umido, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all ambiente. 3) Per tutte le raccolte del secco è obbligatorio utilizzare sacchi opachi. Gli utenti sono tenuti all utilizzo di sacchetti impermeabili e a non versare i rifiuti sfusi. E inoltre vietato introdurre frazioni riciclabili, ingombranti, materiali caldi o incendiati e rifiuti pericolosi. Eventuali disfunzioni che si dovessero protrarre nel tempo vanno segnalate al servizio ecologia comunale. 4) Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

18 TITOLO VII I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA Articolo 29 Predisposizione della Piazzola Ecologica comunale 1) Il Comune di Piadena predispone una Piazzola Ecologica, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2) Presso la Piazzola Ecologica possono essere conferiti direttamente dall utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale. 3) In particolare la Piazzola Ecologica intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di: - tutti i materiali per cui è prevista la raccolta differenziata con altri sistemi ma che l utente in determinate e particolari circostanze si trovi a dover conferire presso la Piazzola Ecologica comunale. - rifiuti ingombranti; - materiale, ingombrante e non, che, a causa della quantità, non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta; in particolare quello derivante da sgomberi di appartamenti, cantine, solai; - materiale inerte; - rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. 4) La Piazzola Ecologica potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per i rifiuti indifferenziati (secco residuo) e le raccolte differenziate attuate sul territorio. Articolo 30 Norme di utilizzo della Piazzola Ecologica 1) La Piazzola Ecologica dovrà restare aperta agli utenti in giorni e orari indicati nell Allegato 3 ; 2) Presso la Piazzola Ecologica si potranno raccogliere i seguenti materiali: - Legno - Scarti vegetali - Vetro - Carta e cartone - Frazione organica - Metalli - Plastica - Televisori e tubi catodici - Pneumatici - Cellophane - Batterie esauste al Pb - Farmaci - Pile - Olio minerale - Olio vegetale (conferibile anche da attività di ristorazione collettiva) - Neon - Frigoriferi - Inerti derivanti da piccole demolizioni ( fai da te ) - Rifiuti ingombranti 3) Potranno accedervi: - I cittadini residenti nel Comune di Piadena; - I produttori di RSA mediante rilascio da parte degli uffici comunali competenti di apposito documento;

19 - Eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti; 4) la Piazzola Ecologica sarà vigilata al fine di: a) evitare l abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori; b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti; c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant altro presente nella piazzola ecologica di proprietà del Comune; d) sensibilizzare l utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti; 5) l incaricato alla sorveglianza dovrà: - compilare i registri di entrata e uscita dei rifiuti ed i relativi formulari di accompagnamento nei casi previsti dalla legge; - segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento; - segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori od organizzazione e funzionalità dei servizi. 6) E fatto espresso divieto di: - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant altro presente nell area della Piazzola Ecologica; - abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in piazzola ecologica o in prossimità dei cancelli di ingresso alla medesima, sia che sia aperta o chiusa al pubblico; - introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; - effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato. 7) I contenitori presenti in piazzola ecologica dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative: - essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; - essere di facile accesso all utenza; - essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti. Articolo 31 Servizi di raccolta su chiamata TITOLO VIII ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA Il Comune potrà attivare servizi di raccolta su chiamata, anche per particolari utenze socialmente svantaggiate. Le modalità di conferimento a detti servizi saranno stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata. Articolo 32 Servizi di raccolta presso scuole, centri di vendita e in occasione di manifestazioni locali. Il Comune potrà attivare servizi di raccolta differenziata tramite appositi contenitori da posizionarsi presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico, oppure in occasione di manifestazioni particolari o tradizionali.

20 TITOLO IX GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Articolo 33 Rifiuti oggetto di raccolte differenziate Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto: A - RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI: - Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale; - Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno. B - RIFIUTI SOLIDI: - Rifiuti ingombranti; - Materiali in vetro; - Contenitori in plastica; - Materiali in metallo e lattine; - Carta e cartone; - Frigoriferi o frigocongelatori e simili; - Componenti elettronici; - Polistirolo espanso e altri materiali espansi; - Pneumatici C - RIFIUTI PERICOLOSI: - Batterie e pile; - Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo T o F; - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; - Lampade a scarica e tubi catodici; - Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale; - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; - Accumulatori esausti; - Oli minerali e filtri olio usati; D - RIFIUTI LIQUIDI: - Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva. Articolo 34 Modalità di raccolta dei rifiuti solidi oggetto di raccolte differenziate A - RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale 1) Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio nelle forme e modalità consentite dalle normative vigenti. 2) Il servizio viene svolto dal Gestore del Servizio con il metodo porta a porta, con frequenza bisettimanale, nei giorni e nelle zone del territorio comunale così come riportate nell Allegato 2. 3) Il comune potrà attivare il servizio di raccolta con frequenza settimanale durante i mesi invernali; 4) Nel caso in cui il giorno di raccolta sia festivo, il servizio è svolto nel giorno successivo non festivo. 5) Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite appositi contenitori mono o pluriutenza. All interno dei contenitori possono essere utilizzati sacchi a perdere e secondo le modalità di seguito esposte: a) le utenze possono conferire la frazione umida negli appositi sacchi in mater-bi o carta;

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