CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GUIDONIA MONTECELIO (N.B. DA STIPULARSI IN FORMA ELETTRONICA)

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2 CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GUIDONIA MONTECELIO (N.B. DA STIPULARSI IN FORMA ELETTRONICA) TRA IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (c.f. ), rappresentato da di seguito denominato Concedente o Comune e (Codice Fiscale), in persona del proprio legale rappresentante di seguito denominata Concessionario PREMESSO CHE: a) con delibera di C.C. n. 59 del 17/10/2013 il Comune ha approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici; b) nel programma predetto è inclusa la realizzazione dell ampliamento del cimitero comunale, da realizzarsi mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione e con finanziamento a totale carico del concessionario; c) i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dell opera sono stati approvati, rispettivamente, con i seguenti atti deliberativi: progetto preliminare Delibera di Giunta comunale n. 316 del , progetto definitivo Delibera di Giunta comunale n. 81 del progett, esecutivo Determinazione dirigenziale n. 174 del ; d) con determina a contrarre n.. del.. è stato deliberato l affidamento mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione della realizzazione dell ampliamento del Cimitero comunale; e) il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n.. del. e sulla GURI n...del.nonché sui seguenti quotidiani, ed inserito, altresì, sul profilo del committente. f) in esito alla gara esperita con procedura ristretta ed aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune ha individuato nel..il soggetto concessionario a cui affidare la concessione per la progettazione, realizzazione gestione dell opera predetta. g) I presupposti e le condizioni di base che determinano l equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, ai sensi dell art. 143 c. 8 sono riportati nel Piano economico finanziario;] Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto La presente convenzione ha per oggetto la revisione ed il completamento della progettazione esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione in regime di concessione dell ampliamento del cimitero comunale ai sensi dell art. 3, co. 11 e dell art. 143 e ss. del d.lgs. 163/2006. In particolare, sono comprese nell oggetto della concessione: 1. la revisione ed il completamento della progettazione esecutiva nei limiti specificati nelle Linee Guida allegate al Capitolato Speciale; 2. la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al d.lgs. 81/2008;

3 3. l esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo, secondo il cronoprogramma di realizzazione, nonché di tutti i lavori e le opere ad essi strutturalmente collegati; 4. la gestione funzionale ed economica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti tecnici necessari per il prosieguo della gestione e gli adeguamenti programmati e/o straordinari, da parte del Concessionario, il quale condurrà in proprio tutti i beni e le superfici relative all ampliamento e completamento del cimitero nonché quelle relative al cimitero esistente, per tutta la durata della Concessione; 5. la consegna al Concedente, alla scadenza della Concessione, dell intero complesso cimiteriale, di tutti i beni, delle superfici e delle strutture realizzate, dei relativi impianti ed arredi, in ottime condizioni di conservazione e di funzionamento, conformemente a quanto stabilito in contratto, senza corrispettivo alcuno a favore del Concessionario. Art. 2 Durata della concessione La durata della Concessione è fissata in 25 anni a decorrere dalla firma del presente contratto e quindi con scadenza al ; la durata comprende il tempo necessario all elaborazione degli elaborati di completamento del progetto esecutivo ed all ottenimento dell approvazione degli stessi da parte dell amministrazione comunale, salvo quanto precisato al successivo art. 3, il tempo necessario all approntamento dei cantieri nonché il tempo necessario all ottenimento di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l esecuzione e/o la gestione delle opere. E esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Art. 3 Revisione e completamento della progettazione esecutiva e relativa approvazione Il Comune ha posto a base di gara il progetto esecutivo delle opere, da completarsi a cura del concessionario per quanto attiene agli elaborati di dettaglio degli impianti, nonché agli ulteriori approfondimenti/precisazioni indicate nei documenti allegati all atto di validazione del progetto, il tutto come precisato dalle Linee Guida allegate al Capitolato Speciale. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere alla revisione complessiva della progettazione esecutiva al fine di recepire gli elementi migliorativi proposti in sede di gara. Il Concessionario è tenuto a consegnare al Concedente la progettazione esecutiva, rivista e completata ai sensi dei comma precedenti, entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 26. Il Concedente provvederà alla verifica degli elaborati progettuali consegnati dal Concessionario entro i successivi 30 giorni. Tale termine potrà essere interrotto per una sola volta dalla richiesta di chiarimenti. All esito della verifica, il Comune procederà, ove ne ricorrano le condizioni, alla validazione ed approvazione finale degli elaborati, ovvero alla restituzione degli stessi al Concessionario con l indicazione delle eventuali carenze affinché provveda a porvi rimedio. In quest ultimo caso, verranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 26 dalla data della riconsegna degli elaborati progettuali e sino alla loro validazione, fermo restando il diritto del Comune, nel caso in cui gli elaborati ripresentati risultino ancora carenti, di risolvere il presente contratto per inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge. Il Concessionario è tenuto, altresì, a redigere gli elaborati del piano regolatore cimiteriale di cui agli art. 54 e seguenti del D.P.R , N. 285 Art. 4 Realizzazione delle opere di ampliamento del cimitero Il Concessionario si obbliga, in attuazione del progetto esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 3, nonché in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale di gara e a quanto specificato nei successivi articoli, alla all effettuazione delle opere di ampliamento del cimitero realizzando ogni opera necessaria al completamento funzionale del servizio. Come previsto dal Capitolato Speciale, la realizzazione dovrà avvenire in tre lotti funzionali. I lotti sono specificati nel Capitolato Speciale e negli elaborati progettuali, cui il Concessionario dovrà scrupolosamente attenersi.

4 Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere cimiteriali complete in ogni loro parte e finitura, nessuna esclusa o eccettuata, intendendosi inclusi la fornitura degli arredi, suppellettili e attrezzature varie per il funzionamento del cimitero e per la corretta fruizione degli spazi esterni destinati all uso pubblico, le urbanizzazioni necessarie per il loro funzionamento da realizzarsi chiavi in mano, come riportato negli elaborati grafici-descrittivi del progetto esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 3. Art. 5 Tempi di realizzazione La realizzazione delle opere di ampliamento del cimitero comunale dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Speciale, così come specificate nel cronoprogramma facente parte del progetto approvato ai sensi del precedente art. 3, il quale, in ogni caso, dovrà essere conforme a quanto previsto nell offerta aggiudicataria. Il Concessionario è tenuto a dare l avvio ai lavori relativi al primo lotto entro e non oltre centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. I lavori relativi ai successivi lotti secondo e terzo dovranno essere avviati dal Concessionario nel rispetto di quanto previsto nell offerta presentata in sede di gara e, pertanto, entro...[nel caso in cui il Concessionario abbia proposto una riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto esecutivo a base di gara. Altrimenti, verranno riportate le previsioni dei predetti documenti.] Il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe del termine di ultimazione lavori, determinato ai sensi dei comma precedenti, qualora si siano verificati eventi straordinari ed imprevedibili che abbiano causato ritardi nei lavori per cause non imputabili al Concessionario. In tali casi, è onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente le cause che abbiano determinato o possano determinare gli eventuali ritardi, chiedendo contestualmente la proroga del termine di ultimazione, precisandone altresì la durata. Resta inteso che le eventuali proroghe concesse dal Concedente ai sensi di quanto sopra non avranno effetto sulla durata complessiva della Concessione e, quindi, sulla scadenza del presente contratto, che resterà fissata nella data indicata al precedente art. 2. Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica dell Ufficio di Alta Sorveglianza, di cui al successivo art. 14, i cui funzionari e consulenti avranno libero accesso ai cantieri. La data d inizio delle opere dovrà essere comunicata a detto ufficio a mezzo raccomandata o PEC, con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette saranno comunque soggette a collaudi in corso d opera e a collaudo definitivi da eseguirsi a cura della Commissione di Collaudo di cui al successivo articolo 12. In nessun modo la responsabilità del Concessionario potrà essere esclusa o limitata a motivo dell attività svolta dall Ufficio di Alta Sorveglianza. Art. 6 Sistemazione aree di cantiere e organizzazione del lavoro Il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l esecuzione dei lavori previsti nei tre lotti non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi cimiteriali. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività cimiteriali, le aree di cantiere dovranno essere interdette al fine di non creare pericoli alla pubblica e privata incolumità, e dovranno essere opportunamente schermate anche visivamente con l uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico. La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, l esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento è ad esclusivo carico del Concessionario, così come ogni altro onere indicato all art. 16 del Capitolato Speciale. Art. 7

5 Proprietà delle opere realizzate La proprietà delle aree e delle opere oggetto di concessione, incluse quelle realizzande a cura e spese del Concessionario, è del Concedente, fin dal momento della loro realizzazione. Il Concessionario, ai sensi dell art. 143 del Codice Contratti (D.Lgs. 163/2006), è titolare unicamente del diritto di gestire e sfruttare economicamente le opere realizzate per l intera durata della concessione, senza che il medesimo acquisisca sulle predette e/o sulle aree ove esse insistono alcun diritto di proprietà. L intero complesso cimiteriale, compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal Concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel corso della Concessione, tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto Concessionario, in forza del contratto di Concessione, nonché il cimitero già esistente rientreranno nel possesso e nella disponibilità del Concedente alla scadenza della Concessione, senza corrispettivo alcuno a favore del Concessionario. Art. 8 Concessione di loculi, ossari e porzioni di suolo a terzi il concessionario è autorizzato dal concedente a dare in concessione a terzi i predetti beni per tutta la durata prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria (trenta anni). Alla scadenza del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione, ovvero in ogni altro caso in cui il contratto stesso dovesse essere anticipatamente risolto non verrà meno la validità e l efficacia, nei confronti del Concedente, delle concessioni a terzi di loculi, ossari e porzioni di suolo sottoscritte dal concessionario, le quali resteranno valide ed efficaci sino alla scadenza in esse prevista. Art. 9 Responsabilità tecnica Il concessionario provvederà a nominare il proprio Responsabile Tecnico entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Responsabile Tecnico è l interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione. Art. 10 Coordinamento per la sicurezza Il Concessionario è, altresì, tenuto, come precisato dalla Deliberazione dell AVCP n. 12/2012 e dalla Determina n. 2/2010, a nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per la revisione e il completamento della progettazione esecutiva, ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, nonché il direttore dei lavori. Resta di competenza del Concedente la verifica del progetto esecutivo e la nomina, a spese del concessionario, della Commissione di Collaudo in corso d opera; Art.11 Direzione Lavori Il Concessionario durante la fase di realizzazione provvederà alla nomina dell Ufficio di direzione lavori all inizio lavori, dandone contestuale comunicazione al Concedente presso l Ufficio di Alta Sorveglianza che su tale nomina dovrà esprimere il proprio nulla osta vincolante. Le eventuali modifiche dell ufficio di direzione saranno comunicate all Ufficio di Alta Sorveglianza con almeno 15 giorni di preavviso. Art. 12 Collaudi Gli oneri relativi alla commissione di collaudo, i cui nominativi sono stati indicati al Concessionario dal Concedente a seguito dell aggiudicazione, sono posti a carico del Concessionario.

6 Le opere oggetto della concessione saranno soggette a collaudi in corso di opera ed a collaudo finale così come previsto dall art. 32 del Capitolato Speciale. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, gli stessi saranno collaudati con cadenza biennale, a partire dalla data di avvio della gestione. Art. 13 Ritrovamenti archeologici Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario e obbligato a sospendere i lavori e darne immediatamente comunicazione alla competente Sovrintendenza ed all ufficio Alta Sorveglianza. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il Concessionario per eventuali sospensioni dei lavori. E comunque facoltà del Concedente richiedere al concessionario l esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando un congruo termine per la loro esecuzione. Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici il completamento dell opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori. Art. 14 Alta Sorveglianza Il Concedente provvederà alla costituzione, di un ufficio per l Alta Sorveglianza, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, preposto al controllo dell attività del Concessionario nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione dei lavori, anche mediante consulenze di professionisti incaricati. I funzionari e/o i consulenti dell Ufficio Alta Sorveglianza potranno accedere liberamente ai cantieri. In particolare l ufficio di Alta Sorveglianza, ferme restando le competenze esclusive e gli obblighi di legge del responsabile del procedimento, esprimerà pareri in ordine: a) All approvazione del progetto esecutivo rivisto e completato dal Concessionario; b) Alla regolarità delle procedure realizzazione delle opere; c) Al corretto svolgimento delle procedure di legge; d) Ai contenziosi che dovessero nascere tra il concessionario e le eventuali imprese terze appaltatrici; e) Effettuerà in fase di realizzazione controlli in ordine: All attuazione del presente contratto ed al rispetto dei termini contrattuali; Alla regolare esecuzione dei lavori; Al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere secondo quanto programmato nei singoli cronoprogrammi; Alla qualità dei lavori ed alla conformità degli stessi al progetto esecutivo approvato. L ufficio Alta Sorveglianza irrogherà, ove ne ricorrano gli estremi, le sanzioni di cui al successivo art. 27. Il Concessionario dovrà assicurare tutta l assistenza tecnica necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti dell Ufficio Alta Sorveglianza e dovrà fornire inoltre tutti i documenti ed i chiarimenti che saranno da questo richiesti. Art.15 Affidamento a imprese collegate Subappalto - Appalto a terzi L affidamento alle imprese collegate (secondo la definizione data dall art. 149 del Codice dei Contratti pubblici, di cui all elenco prodotto in sede di gara), in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può essere effettuato direttamente dal Concessionario senza l esperimento di alcuna gara. Per la quota parte dei lavori che il Concessionario esegue direttamente, si applicano le norme sul subappalto di cui all art. 118 del d.lgs. 163/2006. Il concessionario prima dell inizio dei lavori comunicherà all Ufficio Alta Sorveglianza i lavori e le opere che intende appaltare a terzi. Per la quota parte che il Concessionario ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica ai sensi dell art. 146 del d.lgs. 163/2006. Il tempo necessario per l espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratto d appalto non potrà in alcun modo determinare il protrarsi della durata della

7 Concessione né potrà influire sul rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori, cosi come offerti in sede di gara. Il concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. Art. 16 Varianti Il Concessionario non può apportare alcuna variante al progetto esecutivo approvato dal Concedente ai sensi dell art. 3 del presente contratto. Eventuali varianti che venissero proposte dal Concessionario o che si rendessero necessarie per la realizzazione delle opere secondo la perfetta regola dell arte dovranno essere oggetto di specifica perizia ed essere sottoposte all approvazione del Concedente, previo parere vincolante dell Ufficio Alta Sorveglianza. L approvazione potrà essere concessa sempreché non modifichino i termini del presente contratto. Atteso che il Concessionario ha provveduto al completamento e alla complessiva revisione della progettazione esecutiva, le varianti che si rendessero necessarie per eventuali errori progettuali non potranno legittimare alcuna proroga del termine di esecuzione dei lavori né alcuna revisione dell equilibrio del piano economico finanziario. Art. 17 Manutenzione delle opere Il concessionario durante tutto il periodo di gestione deve garantire, a propria cura e spese, la completa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle opere tutte, degli impianti e delle attrezzature, degli automezzi di servizio, così da garantire permanentemente la funzionalità necessaria per assicurare l efficiente e decoroso funzionamento del complesso, provvedendo, se del caso, al completo rinnovo di interi impianti o di parte di essi. Gli interventi di manutenzione programmata previsti nel piano di manutenzione dovranno essere comunque effettuati entro l anno di previsione e saranno svolti con le modalità previste dal Disciplinare tecnico di gestione allegato al Capitolato speciale d appalto. Al termine della gestione, l opera dovrà essere consegnata al concedente in valide condizioni di conservazione e di funzionamento. Il concessionario si impegna a garantire il decoro e la pulizia degli spazi aperti al pubblico mediante la manutenzione ordinaria giornaliera di detti spazi. Gli uffici del Concedente competenti al controllo di qualità della gestione irrogheranno le eventuali sanzioni per il mancato rispetto del presente impegno. Il controllo della manutenzione sarà certificato, mediante verifiche ed attestazioni periodiche redatte dai competenti uffici del concedente. Il concedente si riserva di effettuare controlli attraverso il personale dei competenti uffici, ivi compreso l Ufficio di Alta Sorveglianza e/o con propri consulenti, sullo stato di efficienza di impianti, di attrezzature e sullo stato di conservazione dei manufatti, dei servizi, della viabilità e dei parcheggi. Nel caso in cui il concessionario non provveda agli obblighi di manutenzione assunti, previa diffida a provvedere da parte del concedente, troveranno applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 26, ivi compresa la rescissione del contratto. Nel corso dell ultimo anno di Concessione il concedente provvederà in contradditorio con il concessionario ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi, parziali o tali degli impianti, dei manufatti e delle opere in genere tutte, occorrenti per riportare le opere alle condizioni ottimali di esercizio; le relative spese saranno a totale carico del concessionario. Art. 18 Gestione Per tutta la durata della concessione, il concessionario provvederà alla gestione del Cimitero, inclusa la gestione degli immobili ed impianti strumentali per l esercizio del servizio, dell impianto di illuminazione votiva, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gestione allegato al

8 Capitolato Speciale e fermi restando tutti gli impegni, oneri e prescrizioni del Capitolato stesso e del presente contratto. Il Concessionario è tenuto a garantire che la gestione del cimitero comunale e degli eventuali servizi accessori sia ispirata ad elevato decoro e alle esigenze di funzionalità, e sia svolta in modo consono, evitando qualsivoglia iniziativa suscettibile di ledere l immagine della Città di Guidonia Montecelio, di offendere o turbare la pubblica moralità, nel rispetto delle modalità e le garanzie fissate nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico di gestione Art. 19 Proventi, Tariffe e relativo aggiornamento Il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito unicamente dalla gestione funzionale ed economica dell intervento, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata della Concessione, il tutto come riportato nel Piano economico finanziario di copertura degli investimenti e descrittivo dei criteri gestionali Per tutta la durata della concessione saranno di spettanza del concessionario i proventi della gestione delle opere date in concessione, così come meglio precisato nel piano economico finanziario e, in particolare: a) I proventi derivanti dall applicazione di tariffe, canoni e diritti per i servizi cimiteriali; b) I proventi derivanti dalla concessione dei loculi, ossari e porzioni di suolo; c) I proventi derivanti dalla riscossione dei canoni relativi ai contratti di illuminazione votiva. Le tariffe relative alla gestione e concessione dei sepolcri all interno del Cimitero: loculi, tombe private, ossari e cinerari, illuminazione votiva, illuminazione affitto camere ardenti, affitto locali commerciali antistanti, nonché di tutte le altre attività cimiteriali, sono quelle risultanti dall offerta presentata dal concessionario e, pertanto: [da specificare in relazione al piano tariffario proposto in sede di gara dall aggiudicatario] Le tariffe saranno adeguate nel tempo, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell indice ISTAT, relativo ai prezzi di consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, registrata con riferimento al medesimo mese dell anno precedente, e secondo le modalità offerte in sede di gara. Art. 20 Piano economico-finanziario, quota annuale di ammortamento degli investimenti, valore residuo Il piano economico finanziario dell intervento è quello presentato dal Concessionario in sede di gara che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è quella indicata nel predetto piano. Le Parti si danno atto che, al termine della concessione, l intero valore dell investimento a carico del concessionario risulterà totalmente ammortizzato e, pertanto, che non è previsto alcun corrispettivo a carico del concessionario subentrante. Le Parti prendono atto che l equilibrio economico-finanziario degli investimenti, come definito al momento di conclusione del presente contratto, dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e, conseguentemente, che gli eventi modificativi ai presupposti e alle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario così come specificate in premessa determineranno la necessità di revisione del piano stesso al fine di rideterminarne le condizioni di equilibrio. Le Parti prendono atto che gli eventi modificativi dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti da tenere in considerazione ai sensi del comma che precede non possono in ogni caso consistere in eventi che siano conseguenza diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Le variazioni dell equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad 20%, rientrano nell alea di rischio del Concessionario e, pertanto, non daranno luogo ad alcuna revisione del piano. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie: mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati nelle premesse della presente Convenzione, che determinano l equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in

9 vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l esercizio delle attività previste nella Concessione; varianti in corso d opera che apportino una variazione di prezzo dell opera, ad esclusione delle varianti dovute a errori progettuali; adeguamento dei prezzi dei materiali in corso d opera o in corso di gestione; richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di gestione da parte del Concedente; verificarsi di un evento di forza maggiore. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all altra con l esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell equilibrio del Piano Economico Finanziario. L altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, si procede in ogni caso alla apertura della procedura di un accordo bonario. In mancanza di revisione della Concessione mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario così come previsto dall art. 143, co. 8 del d.lgs. 163/2006, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione. In tal caso si applicherà quanto previsto dall art. 158, del d.lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui al successivo art. 43 del presente Capitolato speciale d appalto Art. 21 Società di progetto Il concessionario si obbliga a costituire una società di progetto per azioni con capitale sociale non inferiore a ,00 per la gestione della presente concessione, da ripartirsi secondo quanto specificato in sede di offerta. Le azioni della società di progetto sono cedibili con i limiti di seguito individuati. Le banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere in qualsiasi momento la propria partecipazione al capitale sociale, senza limitazioni. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione (c.d. soci qualificanti ) sono tenuti a mantenere intatta la partecipazione al capitale sociale, così come risultante dall impegno presentato in sede di offerta, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Successivamente al collaudo dei lavori di realizzazione, i soci che, in sede di gara, abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione per l esecuzione delle opere, possono cedere liberamente la propria quota di partecipazione al capitale sociale. I soci che in sede di gara, abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione per la gestione del servizio, possono cedere la propria quota di partecipazione al capitale sociale, purché mantengano una percentuale di partecipazione non inferiore, complessivamente, al 10% del capitale sociale. I soci che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione (c.d. soci non qualificanti ) possono cedere liberamente la propria partecipazione in qualsiasi momento. Art. 22 Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative Si dà atto che il Concessionario ha costituito, ai sensi dell art. 113 del d.lgs. 163/2006 apposita garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell investimento, con le modalità di cui all art. 123 del d.p.r. 207/2010 e nelle forme previste dal d.m. 123/2004, così come precisato dall art. 23 del Capitolato Speciale. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere trasmessa al Concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell area.

10 Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell opera, si dà atto che il Concessionario come previsto dall art. 24 del Capitolato Speciale, ha provveduto a stipulare, ai sensi dell art. 129, co. 1, del d.lgs. 163/2006 e dell art. 125 del d.p.r. 207/2010, una polizza di assicurazione a copertura dei danni eventualmente subiti dal Concedente e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all importo delle opere, ai sensi dell art. 125, co. 1, del d.p.r. 207/2010. La medesima polizza assicura il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell esecuzione dei lavori con un massimale sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di ,00 ed un massimo di ,00, ai sensi dell art. 125, co. 2 del d.p.r. 207/2010. Il Concessionario è obbligato a stipulare, ai sensi dell art. 129, co. 2, del d.lgs. 163/2006 ed all art. 126, co. 1 e 2, del d.p.r. 207/2010, due polizze assicurative decennali, rispettivamente: a) la prima, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale non inferiore al 20% del valore dell opera, ai sensi dell art. 126, co. 1 del d.p.r. 207/2010. b) la seconda, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale al cinque per cento del valore dell opera realizzata con un minimo di ,00 ed un massimo di ,00, ai sensi dell art. 126, co. 2 del d.p.r. 207/2010. Per quanto attiene alla fase di gestione del servizio cimiteriale, come prescritto dall art. 25 del Capitolato Speciale a garanzia della conservazione dell opera e della sua corretta gestione, il Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio: i. specifica polizza assicurativa, con validità fino alla scadenza della Concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevato il Concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa dell assicurato e delle persone responsabili del fatto, delle quali l assicurato deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di ,00; ii. il Concessionario dovrà assicurare le opere contro i rischi di incendio a copertura dei beni oggetto della Concessione (in questo caso il beneficiario di detta polizza dovrà essere il Concedente), e per responsabilità civile per danni a terzi. Il valore minimo assicurato dovrà essere pari all importo dei lavori, rivalutato annualmente con indice ISTAT; iii. una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a ,00 che tenga indenne il Concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione; la fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. iv. Il Concedente, con le modalità previste dal Disciplinare tecnico di gestione, provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sulle opere oggetto di Concessione, accertando, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso complesso alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario; qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, il Concedente procederà ad incamerare la fideiussione di cui sopra, nei termini e con le modalità ivi previste, e provvederà in proprio all esecuzione dei lavori, senza che il Concessionario possa, in alcun modo, opporvisi. v. ulteriore polizza, da costituirsi almeno novanta giorni prima della scadenza della Concessione pari a ,00, a garanzia degli obblighi del Concessionario di cui al successivo art. 34.

11 Il Concessionario dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall inizio della gestione e fino alla riconsegna delle opere al Concedente. Art. 23 Responsabilità del concessionario Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, così come dal medesimo Concessionario completata e rivista, dall esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione della struttura cimiteriale. Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere. Art. 24 Oneri Saranno ad esclusivo carico del Concessionario, oltre agli oneri previsti nei vari articoli del presente contratto e/o del Capitolato Speciale al medesimo allegato, tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefonia e servizi in genere. Resta, inoltre, a carico del Concessionario, il pagamento delle imposte e tasse se e in quanto dovute in base a disposizioni di legge. Gli eventuali lavori che nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e/o nella gestione dovessero rendersi necessarie per il rispetto di disposizioni di legge, nonché l adeguamento ed il ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati, devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario. Art. 25 Trasferimento competenze al concessionario nella gestione del servizio cimiteriale Il concedente trasferisce al concessionario per tutta la durata della concessione l esecuzione e/o la gestione di ogni operazione cimiteriale in osservanza: 1. del testo unico delle leggi sanitarie R.D. n.1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni; 2. del Regolamento Nazionale vigente di Polizia Mortuaria DPR n.285 del 10 settembre 1990 e successive integrazioni; 3. della Legge n.130 del 30 marzo 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; 4. del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 5. di tutta la normativa in materia di servizi cimiteriali vigente durante la concessione; Il Concedente assicura la propria collaborazione nella supervisione delle pratiche amministrative relative alla concessione dei loculi ed all esecuzione di tutti i compiti e funzioni cimiteriali tramite il personale del Concessionario. Il Concessionario si impegna inoltre a mettere a disposizione personale qualificato ed in numero adeguato al servizio, a pena di decadenza del contratto di concessione. Il Concedente assicura altresì al concessionario la collaborazione dei propri servizi e uffici per i compiti e le funzioni funerarie di carattere amministrativo oltre che le incombenze connesse tra la Vigilanza Cimiteriale e il Corpo dei Vigili Urbani. Art. 26

12 Sanzioni In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole del presente contratto, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all espletamento in danno, previo formale preavviso determinato dall Ufficio Alta Sorveglianza, agli adempimenti richiesti con il personale dei propri uffici e/o con appositi incarichi e/o appalti le cui spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento. Il Concessionario è assoggettato, inoltre, alle seguenti penali: 1. per ritardi nella revisione/completamento della progettazione e prevista l irrogazione, da parte dell Ufficio di Alta Sorveglianza, di cui al precedente art.14, delle sanzioni di seguito indicate: per la mancata presentazione del progetto rivisto e completato entro i termini precisati all art.3 sanzione pari ad. per ogni giorno di ritardo; per il mancato adeguamento dei progetti a norme di legge sopraggiunte e/o alle prescrizioni dei competenti Uffici del concedente, sanzione pari a per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l adeguamento; 2. per ritardi rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, penale giornaliera pari allo 0,03% dell importo dei lavori, così come previsto dall art. 33 del Capitolato Speciale. 3. Per il mancato rispetto dei livelli minimi del servizio garantiti in sede di offerta, sanzione pari a.. per ciascuna infrazione riscontrata; 4. Per l inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del regolamento nazionale di cui al DPR 285/90, e prevista l applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui alla L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, resta fatta salva la facoltà del concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché delle previsioni di cui al successivo art.27. Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; decorso infruttuosamente tale termine il comune provvederà alla escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al precedente art.22 Art. 27 Risoluzione Sostituzione del concessionario La risoluzione per inadempimento del Concessionario e del Concedente è disciplinata, rispettivamente, dagli art. 41 e 42 del Capitolato Speciale allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Trovano, altresì, applicazione gli artt. 43 e 44 del Capitolato stesso. Art.28 Autorizzazioni a soggetti terzi E consentita l esecuzione di lavori di completamento delle tombe private e gli altri manufatti sepolcrali, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo, a soggetti terzi rispetto al concessionario. Gli interventi sono subordinati alla presentazione di istanze, comunicazioni e quant altro previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia privata ai competenti uffici del concedente e, per opportuna conoscenza, al concessionario. Art. 29 Definizione delle controversie Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della Concessione, e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e il Concedente, resta competente il Foro di Tivoli. Art.31 Spese

13 Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del concessionario che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni di cui all art.18 e gli oneri dei collaudatori sono a carico del concessionario.

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