COMUNE DI AROSIO. Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 in data

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1 COMUNE DI AROSIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSDONE AD CDTTADDND OD CONTRDBUTD, SUSSDDD ECONOMDCD E PER L ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZDOND SOCDO-ASSDSTENZDALD. Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 in data

2 ART. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento indica obiettivi, criteri e modalità per: o la concessione di contributi, sussidi e ausili economici ai cittadini in stato di bisogno; o l accesso ai servizi socio-assistenziali, nonché la definizione dei criteri di concorso dell Amministrazione Comunale al costo dei servizi. ART. 2 - INTERVENTI Dl SUPPORTO ED INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO 2.1 Destinatari I destinatari degli interventi sono coloro che si trovano in particolare situazione di disagio, rilevata attraverso l attività professionale ed attestata dai Servizi Sociali, e che siano: o cittadini residenti nel Comune; o stranieri residenti nel Comune; profughi e rifugiati, aventi titolo all assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, dimoranti nel Comune; cittadini, stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, in situazioni di bisogno e quando non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato d appartenenza. 2.2 Criteri generali per la definizione di interventi di integrazione al reddito L assistenza economica deve essere valutata unitamente alle risorse (personali, familiari, sociali) disponibili, alfine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti. Il sostegno economico è perciò uno strumento, finalizzato alla modifica e al superamento di difficoltà temporanee, che deve mirare all autonomia della persona e del nucleo familiare e all integrazione sociale all interno di un processo di responsabilizzazione delle persone coinvolte. 2.3 Determinazione del minimo vitale. Per minimo vitale s intende il livello minimo di disponibilità economica necessaria per condurre la vita con dignità e decoro. La soglia del minimo vitale è rapportata al reddito minimo di inserimento, come disciplinato dal D.Lgs. n. 237 dei , adeguato alla rivalutazione monetaria annua secondo gli indici ISTAT. La situazione economica è calcolata con riferimento all Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), tenuto conto dei criteri unificati di valutazione economica Nazionali, come meglio precisato nel successivo articolo 2.4. Il livello di minimo vitale è aggiornato annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio, in base alla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerata al gennaio di ciascun anno.

3 2.4 LS.E. e I.S.E.E. 1. Criteri per la determinazione della situazione La valutazione della situazione economica di chi richiede l intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall ad. 2, comma 2 e 3, del D. Lgs. n 130/2000 e D.P.C.M. n 242/2001. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: a) il reddito b) il patrimonio. L indicatore della situazione economica viene calcolato con riferiemento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. n 109/98 e s.m.i.: o numero dei componenti Parametro 1,00 1, ,46 2,85 o maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; o maggiorazione di 0,2 in casi di assenza del coniuge e presenza di figli minori; o maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all ad. 3, comma 3, della Legge n 104/92, o di Invalidità superiore al 66%; o maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo ( l.s.e. ) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente ( l.s.e.e. ). 2. Definizione del reddito Per la definizione di reddito si fa riferimento all art. 3 del Decreto del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n 242, che ha apportato modifiche Consiglio dei Ministri 7maggio 1999 n Definizione di Patrimonio Per la definizione del Patrimonio si fa rinvio all ad. 4 del Decreto del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n 242, che ha apportato modifiche Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n Indicatore della Situazione Economica ( l.s.e. Presidente del al Decreto del Presidente del al Decreto del

4 L indicatore della situazione economica ( I.S.E. è la somma dell indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n 242 e del 20 per cento dell indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo. 5. Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E. L indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E. è calcolato come rapporto tra l indicatore della situazione economica ( I.S.E. ) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n 109/ Aggiornamento certificazione I.S. E.E. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche ( in aumento o in diminuzione ) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificato. 2.5 Criteri di ammissibilità ai contributi Possono beneficiare degli aiuti di carattere economico coloro che sono privi di reddito ovvero di una disponibilità economica che non sia superiore alla soglia del minimo vitale definita al punto 2.3 del presente Regolamento e per i quali non vi siano soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile. Nel caso in cui vi siano le persone tenute agli alimenti ma non vi provvedano, il soggetto interessato dovrà dimostrare di aver agito nei loro confronti, avvalendosi anche dell assistenza o del sostegno dei Servizi Sociali comunali. A tali criteri generali si accompagna necessariamente la valutazione della situazione socio-economica, lavorativa e familiare, espletata dai competenti Servizi Sociali. 2.6 Accertamento e coinvolgimento dei soggetti Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati dai Servizi Sociali, ove possibile, allo scopo di verificare e promuovere il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, l assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all obbligo, vi si astengano, l interessato dovrà autorizzare l Amministrazione comunale ad agire nei loro confronti anche in via surrogatoria. 2.7 Istruttoria della domanda La richiesta di contributi deve essere presentata su apposito modulo per iscritto ai Servizi Sociali dall interessato o da un parente (che sia obbligato ai sensi art. 433 Codice Civile) su apposito modulo, allegando l opportuna documentazione attestante l ISEE del proprio nucleo familiare, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l origine e l entità del bisogno. L ISEE viene calcolato in base all ultima situazione reddituale e patrimoniale disponibile.

5 2.8 Tipologia e durata degli interventi Gli interventi economici oggetto dei presente regolamento possono essere continuativi o straordinari (una tantum) Contributi continuativi L intervento continuativo consiste nell assicurare a chi si trova in stato di bisogno l integrazione periodica delle capacità economiche. Il contributo è erogato in base al progetto sociale, a seguito di atto del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risorse economiche disponibili in bilancio, e deve essere sottoposto a verifiche sull utilizzo effettivo e corretto da parte del soggetto a cui viene erogato. Il progetto sociale deve prevedere in ogni caso la durata massima dell intervento in relazione alle difficoltà rilevate e agli obiettivi di superamento della situazione problematica, nonché la realizzazione di verifiche periodiche (la cui cadenza è quantificata all interno di ogni progetto) rispetto all effettivo permanere delle difficoltà e all evoluzione della situazione sociale. Il soggetto beneficiano ha l obbligo di comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali ogni variazione della propria situazione economica successiva al momento della domanda di contributo, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d ufficio. Il Responsabile del Servizio erogherà il contributo continuativo con determinazione della durata massima di un anno e comunque con scadenza nel mese di dicembre dell anno in corso. Il progetto sociale che necessiti di continuità pluriennale potrà essere rinnovato annualmente nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo determinato dal Responsabile di Servizio, sulla base del progetto sociale presentato dai Servizi Sociali, non potrà superare 250 (duecentocinquanta euro) mensili per nucleo familiare. Per interventi di entità maggiore la Giunta Comunale deve esprimere deliberazioni e direttive di indirizzo Contributi straordinari (una tantum) L Amministrazione comunale può effettuare interventi straordinari, derogando alla soglia di minimo vitale, nei casi di particolare gravità o emergenza, o per gravi situazioni modificatesi dalla presentazione dell ultima dichiarazione dei redditi, particolarmente nei seguenti casi: - a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura sanitaria non a carico del Servizio Sanitario Nazionale; - come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili. I contributi straordinari sono erogati in base ad un progetto sociale, che ne definisce obiettivi, durata, ammontare e modalità di erogazione, a seguito di atto del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risorse economiche disponibili in bilancio, e devono essere sottoposti a verifiche sull utilizzo effettivo e corretto del contributo stesso. Il contributo assegnato a ciascun richiedente verrà definito su proposta dei Servizi Sociali, a seguito di valutazione della situazione socio-economica, familiare e sanitaria di ogni richiedente. Il contributo straordinario determinato dal Responsabile di Servizio sulla base del progetto d intervento presentato dai Servizi Sociali non potrà superare 1.000,00 (mille euro) per nucleo familiare. Per interventi di entità maggiore la Giunta Comunale deve esprimere deliberazioni e direttive di indirizzo.

6 ART. 3- INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN STRUTTURE PROTETTE A FAVORE Dl ANZIANI, PERSONE DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ 3.1 Destinatari I destinatari del presente intervento sono: - Persone disabili - Anziani - Adulti in difficoltà e a rischio di grave emarginazione Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta s intende l intervento di natura economica che l Amministrazione comunale pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di emarginazione, che versino in condizioni di bisogno. L integrazione avviene solo nel caso in cui la persona in stato di bisogno, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non sia possibile ottenere l intervento dei soggetti tenuti agli alimenti, pur avendo esperito le azioni di cui al punto Tipologia e modalità dell intervento L intervento dell Amministrazione comunale consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Residenziali. Il pagamento può essere integrale o parziale a supporto delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L intervento dell Amministrazione comunale assume carattere continuativo annuale fino a revoca, o di durata inferiore all anno se previsto dal progetto sociale, ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, su fattura o tramite contribuzione. La partecipazione al pagamento della retta è calcolata come quota da integrare, detraendo dalla retta dovuta la pensione o altre eventuali entrate dell interessato. Una parte delle entrate mensili potrà, su valutazione dei Servizi Sociali, essere lasciata all interessato per le spese personali. 3.3 Ammissione all intervento L ammissione all intervento di integrazione retta avviene con determinazione del Responsabile dei Servizio, su proposta dei Servizi Sociali, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio. L intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento. 3.4 Obblighi del beneficiario e controlli Il soggetto beneficiano o i parenti di riferimento hanno l obbligo di comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali ogni variazione della situazione personale successiva al momento della domanda del contributo, allorché ne consegua un aumento della disponibilità economica. In tale ultimo caso, il beneficiano è tenuto a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute all Amministrazione Comunale, con modalità che terranno conto della nuova situazione disponibilità economica. L Amministrazione Comunale deve comunque essere autorizzata a verificare con

7 accertamenti catastali e fiscali, l effettiva situazione reddituale e patrimoniale del beneficiano e dei parenti obbligati. ART. 4- CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 4.1 Destinatari Le persone indicate al punto 2.1 possono fruire dei servizi elencati nell allegato n.1 partecipando al costo dei servizi stessi, ovvero fruendo del contributo comunale secondo le modalità ivi espresse. 4.2 Ammissione al servizio Per usufruire dei servizi offerti, è necessario provvedere alla compilazione della domanda sul modulo predisposto dai Servizi Sociali, disponibile in Comune o presso i servizi erogatori stessi. L ammissione avviene secondo i criteri e le modalità previste per i singoli servizi. 4.3 Modalità di contribuzione al costo dei servizi Le tabelle dell allegato n.1 relative ai servizi vengono aggiornate annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio, tenuto conto del minimo vitale come definito all art. 2.3 del presente Regolamento, e delle risorse disponibili in bilancio. Stante la variabilità dei finanziamenti statali e regionali, finalizzati alla copertura delle spese socio-assistenziali, nonché la difficoltà di prevederne l entità in fase di elaborazione del bilancio annuale, la determinazione della quota di partecipazione ai costi è soggetta a revisione in considerazione delle risorse effettivamente disponibili. In ogni caso è possibile, nei casi di particolare gravità o emergenza, o per gravi situazioni modificatesi dalla presentazione dell ultima dichiarazione dei redditi, su motivata relazione dei Servizi Sociali, stabilire quote di partecipazione alla spesa diverse da quelle previste dalle tabelle di riferimento per ciascun servizio. L ammissione all intervento avviene con determinazione del Responsabile dei Servizio su proposta del Servizi Sociali e nell ambito dei vincoli di bilancio. Ogni intervento ha durata massima annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dal progetto sociale. L ammissibilità al trattamento agevolato delle prestazioni sarà comunque subordinata alla presentazione di idonea attestazione I.S.E.E. In caso di mancata presentazione dell attestazione o rifiuto si applicherà la tariffa massima del servizio. ART. 5- NORME TRANSITORIE E FINALI Il presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto previsto nel vigente Statuto comunale. Con la sua entrata in vigore si intenderanno abrogate le precedenti norme regolamentari incompatibili con esso.

8 ALLEGATO n. i DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICI DEI CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI E PER L ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L ANNO DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE ISEE Per l anno 2007 il minimo vitale ISEE è pari a 4.065,00 (Euro Quattromilasessantacinque) 2. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMICILIARE Valore ISEE di riferimento Quota di partecipazione al costo Da O a 5.500,00 ESENTE Da 5.500,01 a 7.500,00 15% 1,20 Da 7.500,01 a ,00 30% 2,40 Da ,01 a ,00 50% 4,00 Da ,01 a ,00 75% 6,00 Da ,01 100% 8,00 Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell assegno di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto all ISEE di riferimento 3. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI (pari al costo del pasto + il costo del servizio di consegna a domicilio) Valore ISEE di riferimento Quota di partecipazione al costo Da O a 5.500,00 50% 2,50 Da 5.500,01 100% 5,00 Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell assegno di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto all ISEE di riferimento.

9 4. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI PER L INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE DISABILI. 4.1 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL AUTONOMIA Da O a 6.500,00 Esente Da 6.500,01 a 9.000,00 25% Da 9.000,01 a ,00 50% Da ,01 a ,00 75% Da ,01 100% Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell assegno di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto ail ISEE di riferimento. 4.2 Ce ntri Socio Educativi (C.S.E.), Centri Diurni Disabili (C.D.D.) Da O a 6.500,00 Esente Da 6.500,01 a 9.000,00 25% Da 9.000,01 a ,00 50% Da ,01 a ,00 75% Da ,01 100% Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell assegno di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto all ISEE di riferimento. 5. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA MATERNA DI AROSIO. Da O a 4.065,00 ESENTE Da 4.065,01 a 7.000,00 25% Da 7.000,01 a ,00 50% Da ,01 a ,00 70% Da ,01 100% 6. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONCORSO NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL OBBLIGO LOCALI. Da O a 4.065,00 ESENTE Da 4.065,01 a ,00 70% Da ,01 100% 7. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONCORSO NEL SERVIZIO SCUOLABUS Da O a 4.065,00 ESENTE Da 4.065,01 100%

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