BENEVIAGGIO. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni, Malattia durante il viaggio

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1 FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni, Malattia durante il viaggio Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

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3 NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL Mod. NI1055.D10 1 di 12 Nota Informativa

4 PREMESSA pag. 3 A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE pag Informazioni generali pag Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa di assicurazioni pag. 4 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO pag Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni pag Periodi di carenza contrattuali pag Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio pag Aggravamento e diminuzione del rischo pag Premi pag Adeguamento del premio e delle somme assicurate pag Diritto di recesso pag Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto pag Legge applicabile al contratto pag Regime fiscale pag. 8 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI pag Sinistri - Liquidazione dell indennizzo pag Assistenza diretta - Convenzioni pag Reclami pag Arbitrato pag. 10 GLOSSARIO pag. 11 Mod. NI1055.D10 2 di 12 Nota Informativa

5 NOTA INFORMATIVA (ai sensi del Regolamento ISVAP n 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA INFORTUNI, MALATTIA DURANTE IL VIAGGIO PREMESSA - La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. - Il Contraente deve prendere visione delle prima della sottoscrizione della Polizza. Mod. NI1055.D10 3 di 12 Nota Informativa

6 A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI a) Augusta Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società o Impresa ) è una Società per Azioni a socio unico e appartiene al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi; b) la sede legale è in Via Mazzini, TORINO - Italia; c) recapiti Telefono: ; sito internet: info@augusta.it; d) la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, Commercio e Artigianato del 6 Aprile 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 19 Aprile 1983, ed è soggetta al controllo dell ISVAP. Risulta iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n e al numero dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2 - INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONI Il patrimonio netto di Augusta S.p.A. riferito all ultimo bilancio approvato ammonta a Euro , di cui Euro di capitale sociale interamente versato e Euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 325,6%: tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile - pari a Euro migliaia - e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - pari a Euro migliaia. Mod. NI1055.D10 4 di 12 Nota Informativa

7 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza Il contratto è valido per la durata riportata sulla Scheda di Polizza e in nessun caso è previsto il tacito rinnovo della Polizza stessa. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI BeneViaggio propone una serie di garanzie ed assistenze operanti esclusivamente per infortuni e malattie avvenuti durante i viaggi e i soggiorni dell Assicurato, fuori dal comune di residenza e per il solo periodo di durata del viaggio o del soggiorno stesso. BeneViaggio si compone di una garanzia di base (Assistenze) e di sei garanzie facoltative. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle. Parte I: Assistenze (Artt. 1-13) Diventano operative a seguito di infortunio o malattia e prevedono: - Consulenza medica tramite la Struttura Organizzativa - Invio di un medico in Italia - Segnalazione di medici specialisti all estero - Rientro sanitario - Trasporto salma - Viaggio di un familiare - Accompagnamento minori - Rientro dell Assicurato - Prolungamento del soggiorno all estero - Interprete a disposizione all estero - Anticipo spese prima necessità - Rientro anticipato Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle (Parte I garanzia base Sezione I). Parte II - Garanzie facoltative Le Garanzie facoltative propongono: 1. Perdita bagagli (Art. 4 della Parte II - Garanzie facoltative Sezione II); 2. Infortuni (Artt. 8 e 9 della Sezione III); 3. Rimborso spese mediche (Art. 16 della Sezione IV); 4. Annullamento del viaggio (Art. 21 della Sezione V della Parte II - Garanzie Facoltative); 5. Responsabilità Civile verso terzi (Art. 25 della Sezione VI della Parte II - Garanzie Facoltative); 6. Rimborso ski-pass e lezioni di sci (Art. 26 della Sezione VII della Parte II - Garanzie Facoltative). Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle. Avvertenza Comune a tutte le Sezioni Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Mod. NI1055.D10 5 di 12 Nota Informativa

8 Le principali esclusioni della Sezione I Assistenze sono riportate nel dettaglio di ogni singola garanzia. Altre esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato esclusioni : - Perdita Bagagli: Art. 5 della Parte II della SEZIONE II - Infortuni: Art. 10 e Art. 11 della Parte I della SEZIONE III INFORTUNI - Rimborso Spese Mediche: Art. 17 e Art. 18 della SEZIONE IV RIMBORSO SPESE MEDICHE - Annullamento del viaggio: Art. 23 della Parte II della SEZIONE V ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - Responsabilità Civile verso terzi: Art. 26 della Parte II della SEZIONE VI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La copertura assicurativa concessa con il prodotto BeneViaggio prevede inoltre delle esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all Art. 32 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, limiti di massimo risarcimento. Si rinvia pertanto alle singole disposizioni evidenziate nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio numerico di scoperto: - ammontare del danno stimato = Euro ,00 - scoperto 20% con un minimo di Euro 25,00 Euro 2.000,00 - danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale/somma assicurata Euro 8.000,00 Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 100,00: i sinistri fino a Euro 100,00 non verranno indennizzati/risarciti; i sinistri superiori a Euro 100,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 100,00 (nei limiti dei massimali/somme assicurate previsti). Indennizzo per Invalidità Permanente: - in caso di sinistro che abbia comportato un Invalidità Permanente accertata pari o inferiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo: Capitale assicurato Euro ,00; Grado invalidità accertata: 2%; Indennizzo: Euro 0; - in caso di sinistro che abbia comportato un Invalidità Permanente accertata superiore al 3% l indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente il 3%: Capitale assicurato Euro ,00; Grado invalidità accertata: 15%; Indennizzo: Euro ,00 * (15% - 3%) = Euro , PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza La copertura assicurativa non prevede dei termini di carenza. Mod. NI1055.D10 6 di 12 Nota Informativa

9 5 - DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Avvertenza Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Norme comuni a tutte le Sezioni. 6 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla, nonché degli Artt e 1898 del Codice Civile. 7 - PREMI La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza alla voce FRAZIONAMENTO - SVILUPPO DI PREMIO della Scheda di Polizza. Non sono ammessi frazionamenti di premio. I mezzi di pagamento del premio ammessi dalla Società sono i seguenti: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all Impresa o all intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario); - denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Per quanto attiene alle modalità di pagamento si rinvia all Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Avvertenza è prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. Mod. NI1055.D10 7 di 12 Nota Informativa

10 8 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Il contratto non prevede adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 9 - DIRITTO DI RECESSO Avvertenza Il contratto non prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere in caso di sinistro. Il contratto è valido per la durata riportata sulla Scheda di Polizza e risulta stipulato senza tacito rinnovo, conseguentemente cesserà di aver effetto alla scadenza prevista sulla Scheda di Polizza PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, valgono le norme di Legge (Art. 40, Rinvio alle norme di Legge, delle Condizioni Generali di Assicurazione) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni: l imposta attualmente è pari al 2,5% per la Sezione III INFOR- TUNI e la Sezione IV RIMBORSO SPESE MEDICHE; è pari al 10% per la Sezione I ASSISTENZE; è pari a 21,25% per la Sezione II PERDITA BAGAGLI, per la Sezione V ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO e per la Sezione VII RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI; è pari al 22,25% per la Sezione VI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Mod. NI1055.D10 8 di 12 Nota Informativa

11 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 - SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenze Per le Sezioni Assistenze (Art. 2 della Sezione I), Perdita bagagli (Art. 6 della Sezione II), Rimborso spese mediche (Art. 19 della Sezione IV), Annullamento del viaggio (Art. 24 della Sezione V), Rimborso ski - pass e lezioni di sci (Art. 30 della Sezione VI) si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Italia. In merito alla Garanzia Infortuni la denuncia di sinistro deve essere presentata nei termini previsti dall Art. 12 della Sezione III Infortuni delle. Per la Parte Responsabilità Civile verso terzi la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall Art. 27 della Sezione VI delle (entro cinque giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza) ASSISTENZA DIRETTA - CONVENZIONI Avvertenza Il contratto non prevede la possibilità per l Assicurato di usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero rivolgendosi agli istituti di cura convenzionati RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Augusta Assicurazioni S.p.A. Direzione Commerciale e Marketing - Servizio Reclami via Mazzini TORINO; telefax: ; indirizzo servizio.reclami@augusta.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell intermediario di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: Mod. NI1055.D10 9 di 12 Nota Informativa

12 market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria ARBITRATO In caso di controversia sul grado di Invalidità Permanente tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Si rimanda all Art. 15 della Sezione III - INFORTUNI per i casi in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l Arbitrato. Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all Autorità Giudiziaria. Mod. NI1055.D10 10 di 12 Nota Informativa

13 GLOSSARIO ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. BENEFICIARIO Il soggetto al quale la Società deve liquidare l indennizzo in caso di sinistro mortale. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. FRANCHIGIA L importo prestabilito che, per ciascun sinistro, viene detratto dall indennizzo e rimane a carico dell Assicurato. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche dell Assicurato preesistenti o sopravvenute. INVALIDITÀ PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l assicurazione PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. Mod. NI1055.D10 11 di 12 Nota Informativa

14 SCOPERTO La quota dell indennizzo, espressa in termini percentuali, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. SOCIETÀ Augusta Assicurazioni S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA Struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 su 24, tutti i giorni dell anno, incaricata dalla Società di effettuare le prestazioni e le assistenze previste in Polizza. Augusta Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Augusta Assicurazioni S.p.A. Amministratore Delegato Dott. Luciano Becchio Mod. NI1055.D10 12 di 12 Nota Informativa

15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA pag. 3 PARTE I - GARANZIA BASE SEZIONE I Assistenze pag. 4 PARTE II - GARANZIE FACOLTATIVE SEZIONE II PERDITA BAGAGLI pag. 9 SEZIONE III INFORTUNI pag. 10 SEZIONE IV RIMBORSO SPESE MEDICHE pag. 14 SEZIONE V ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO pag. 16 SEZIONE VI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI pag. 17 SEZIONE VII RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI pag. 18 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 20 ALLEGATO 1 pag. 22 GLOSSARIO pag di 24

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17 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA Le garanzie della presente Polizza sono operanti esclusivamente durante viaggi e soggiorni dell Assicurato fuori dal comune di residenza. Fermo restando il limite massimo di durata indicato sul modulo di Polizza: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, le garanzie operano dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia; le garanzie operano durante il periodo di viaggio fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del viaggio stesso. Fermo restando, inoltre, l ambito territoriale indicato sul modulo di Polizza: in caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso da quelli sopraindicati, le garanzie operano a condizione che il sinistro si sia verificato in un luogo distante più di 50 km dal comune di residenza dell Assicurato; le garanzie non operano mai in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 3 di 24

18 PARTE I - GARANZIA BASE SEZIONE I - ASSISTENZE ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA A seguito di: infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della garanzia, la Società si obbliga a fornire all Assicurato le seguenti prestazioni. 1. Consulenza medica Qualora l Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto con i medici della Struttura Organizzativa che forniscono, allo stesso o al suo medico: consulenza di carattere generale (con esclusione di diagnosi o prescrizioni) relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 2. Invio di un medico in Italia Qualora l Assicurato, trovandosi in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare uno dei medici convenzionati con la Società. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Sono a carico della Società i relativi costi. 3. Segnalazione di un medico specialista all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, necessiti di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnala, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato. Sono a carico dell Assicurato tutte le spese e gli onorari dello specialista. 4. Rientro sanitario Qualora l Assicurato necessiti, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: aereo sanitario (solo in caso in cui il sinistro sia avvenuto in Europa); aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; autoambulanza. Il trasporto é interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprende l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Società ha la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall Assicurato. La prestazione non è dovuta: nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali; 4 di 24

19 nei casi di infermità o lesioni che possano essere curate sul posto o non impediscano la prosecuzione del viaggio; qualora l Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato. Sono a carico della Società i relativi costi fino alla concorrenza massima di Euro 7800,00. Sono a carico dell Assicurato le eventuali eccedenze. Inoltre: RIENTRO CON UN FAMILIARE: qualora l Assicurato non usufruisca di assistenza sanitaria e un familiare desiderasse accompagnarlo nel rientro, la Struttura Organizzativa provvede a far rientrare il familiare con lo stesso mezzo utilizzato dall Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza. La Società ha la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato dallo stesso. Sono a carico della Società i costi fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avviene dall Italia, di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avviene dall estero. Sono a carico dell Assicurato le eventuali eccedenze. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI: qualora altre persone in viaggio con l Assicurato, purché anch esse assicurate, non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvede a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. La Società ha la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati. Sono a carico della Società i costi dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall Italia, di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall estero. Sono a carico degli Assicurati le eventuali eccedenze. 5. Trasporto salma In caso di decesso dell Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono a carico della Società: le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 4.100,00 per ciascun Assicurato; qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di Euro ,00. Sono a carico dell Assicurato: le spese eccedenti; le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone o l eventuale recupero della salma. 6. Viaggio di un familiare Qualora l Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura situato a più di 50 Km. dal Comune di residenza dello stesso e i medici ritengano non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un appartenente al suo nucleo familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l Assicurato ricoverato. Sono a carico della Società i costi del biglietto. Sono a carico dell Assicurato le spese di soggiorno del familiare e, in genere, tutte le altre spese. 5 di 24

20 7. Accompagnamento dei minori Qualora l Assicurato si trovasse nell impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni che viaggiavano insieme, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un appartenente al suo nucleo familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Sono a carico della Società i costi del biglietto. Sono a carico dell Assicurato le spese di soggiorno del familiare e, in genere, tutte le altre spese. 8. Rientro dell Assicurato Qualora, a seguito di ricovero in Istituto di cura, le condizioni di salute dell Assicurato non gli permettessero di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Sono a carico della Società i costi del biglietto. 9. Prolungamento del soggiorno all estero Qualora le condizioni di salute dell Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo. Sono a carico della Società le spese di pernottamento e prima colazione per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 41,00 giornaliere per Assicurato; in caso di Polizza annua, il massimale complessivo annuo è di Euro 250,00 fermo restando il massimale per sinistro e per Assicurato di Euro 120,00. Sono a carico dell Assicurato le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. 11. Interprete a disposizione all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e necessitasse di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo. È a carico della Società il relativo costo per un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. Sono a carico dell Assicurato eventuali eccedenze. 12. Anticipo spese di prima necessità Qualora l Assicurato dovesse sostenere spese impreviste (oltre che a causa di infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della garanzia, anche a causa di furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio) e non gli sia possibile provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per suo conto, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 per sinistro; tuttavia, nel caso l ammontare delle fatture superasse l importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventa operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa abbia ricevuto adeguate garanzie bancarie. Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l Assicurato. 13. Rientro anticipato Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte avvenuta in Italia (risultante da certificato anagrafico), di uno dei seguenti familiari: coniuge, convi- 6 di 24

21 vente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvede a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo, in Italia, dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto. Nel caso in cui l Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a far rientrare entrambi. Se l Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono a carico della Società i costi dei biglietti. Relativamente a tutte le prestazioni di cui sopra, si conviene che: 1) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l Assicurato e a condizione che l Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie (quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, conti correnti, fideiussioni bancarie) per la restituzione di ogni somma anticipata; 2)Qualora l Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. ART. 2 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato appena possibile deve telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero: oppure al numero di Milano: (telefonando dall estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso internazionale +39). Qualora si trovi nell impossibilità di telefonare, l Assicurato può inviare un fax al numero o un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento Milano MI comunicando: 1)il tipo di assistenza di cui necessita 2)nome e cognome 3) numero di Polizza preceduto dalla sigla AUVI 4)indirizzo del luogo in cui si trova 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Inoltre, l Assicurato deve: fornire la documentazione (quando richiesto in originale) inerente al sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa o dalla Società; 7 di 24

22 restituire entro 30 giorni le somme ricevute a titolo di anticipo; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma dovuta, anche l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l Assicurato abbia preso iniziative personali o non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. ART. 3 - VALIDITÀ TERRITORIALE Fermo restando che la garanzia opera in Italia o Europa o Mondo a seconda dell opzione territoriale scelta sul modulo di Polizza dal Contraente, si intendono comunque esclusi i seguenti Paesi: Algeria, Antartico, Bosnia ed Erzegovina, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Libia, Eritrea, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 8 di 24

23 PARTE II - GARANZIE FACOLTATIVE SEZIONE II - PERDITA BAGAGLI ART. 4 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza del danneggiamento o perdita dei bagagli dello stesso causati da: furto rapina scippo avaria mancata consegna da parte del vettore aereo. In caso di furto totale del bagaglio o ritardo di consegna da parte del vettore aereo di oltre 24 ore, la Società indennizza altresì quanto speso per l acquisto di capi di vestiario di prima necessità, nel limite di Euro 100,00 per Assicurato. Il furto del bagaglio all interno di un veicolo è risarcibile a condizione che: sia avvenuto con scasso; il bagaglio sia contenuto all interno del bagagliaio e comunque in modo non visibile dall esterno; sia avvenuto tra le ore 7 e le ore 20, a meno che il veicolo fosse ricoverato in un autorimessa pubblica. Il limite massimo di risarcimento è pari al 50% della somma assicurata complessivamente per i seguenti oggetti: apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. Il limite massimo di risarcimento è pari al 30% della somma assicurata complessivamente per i seguenti oggetti: cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi in custodia. Fermi tali massimali, l indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l importo di Euro 180,00; a tal fine, le apparecchiature fotocineottiche sono considerate un unico oggetto. Al risarcimento è applicato uno scoperto del 50% per i danni derivanti da: dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell Assicurato; rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; furto con scasso del bagaglio contenuto all interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; furto dell intero veicolo; furto di oggetti contenuti in una tenda. ART. 5 - ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 32 Esclusioni comuni, sono esclusi dalla garanzia: denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d identità, Passaporto e Patente di guida; i danni verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata; gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili); le attrezzature sportive e nautiche; occhiali da vista o da sole che siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo. 9 di 24

24 ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato deve: contattare immediatamente la Struttura Organizzativa; inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano evidenziando sulla busta l Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza preceduto dalla sigla AUVI; le circostanze dell accaduto; i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; presentare entro sessanta giorni dal sinistro, a richiesta della Società: copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; copia autentica della denuncia con il visto dell Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto; l elenco degli oggetti smarriti o rubati e il loro valore; copia della lettera di reclamo presentata all albergatore o vettore eventualmente responsabile; giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; se acquistati durante il viaggio, fatture, scontrini o ricevute (in originale) comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. Inoltre, solo in caso di mancata consegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. ART. 7 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita alla Società. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. SEZIONE III - INFORTUNI ART. 8 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche dell Assicurato preesistenti o sopravvenute. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: l asfissia, purché non dipendente da malattia; 10 di 24

25 gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore; le infezioni causate da morsi d animali o punture d insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di Polizza; gli strappi muscolari, le ernie traumatiche e le rotture sottocutanee del tendine d Achille. L assicurazione sulla base dell opzione scelta dal Contraente vale per gli infortuni: a) INFORTUNI A TERRA: che l Assicurato subisca durante viaggi e soggiorni effettuati nel periodo di validità della garanzia con esclusione degli infortuni che l Assicurato subisca dal momento in cui sale su aeromobili velivoli ed elicotteri, sino al momento in cui ne è disceso. L assicurazione vale anche per gli infortuni: subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata (purché l Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, a condizione che l Assicurato abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo) o come trasportato sugli stessi; derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport. Tuttavia, si conviene che l indennizzo dovuto a termini di Polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo; speleologia. b) INFORTUNI VOLO: che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante voli effettuati nel periodo di validità della garanzia dal momento in cui sale su aeromobili velivoli ed elicotteri, gestiti da: Società di traffico regolare, Società di traffico non regolare o di trasporto a domanda (esclusi Aereoclub), Autorità civili e militari durante il servizio non regolare di traffico civile, fino al momento in cui ne è disceso. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi all Assicurato al di fuori dell aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. ART. 9 - OGGETTO DELLA GARANZIA 1. Morte La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza che determini la morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Qualora il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile e Art. 211 del Codice della Navigazione; se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, 11 di 24

26 la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. 2. Invalidità Permanente La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, effettua, in caso di Invalidità Permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente di cui all Allegato 1 e secondo i seguenti criteri: nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, l indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa; - in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 70% sarà liquidata l intera somma assicurata. L indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento. La liquidazione dell indennizzo per Invalidità Permanente è effettuata con le seguenti modalità: per Invalidità Permanente accertata di grado pari o inferiore al 3% della totale non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente accertata di grado superiore a detta percentuale, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota eccedente il 3% della totale. Qualora l Invalidità Permanente sia di grado superiore al 30% della totale, l indennizzo viene liquidato senza deduzione di alcuna franchigia. 12 di 24

27 ART ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 32 Esclusioni comuni, sono esclusi dalla garanzia: gli infarti e le ernie non traumatiche; l uso di apparecchi da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili; conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi in occasione di voli effettuati: su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità, quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri; su aeromobili non in regola con le disposizioni di Legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all Assicurato; per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e la Società si impegna a rimborsare all Assicurato la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso deve: presentare denuncia all Agenzia presso cui è stata stipulata la Polizza o alla Società, appena possibile, indicando: il luogo, il giorno e l ora dell evento; le cause che lo hanno determinato; produrre certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. ART CUMULO DI INDENNIZZI L indennizzo per morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. ART MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l importo liquidato od offerto. 13 di 24

28 ART CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE In caso di controversie sul grado dell Invalidità Permanente o sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo. SEZIONE IV - RIMBORSO SPESE MEDICHE ART OGGETTO DELLA GARANZIA A seguito di ricovero o cura in un luogo attrezzato per il primo soccorso dell Assicurato in Istituto di cura a causa di infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della Polizza, la Società assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute per: onorari di medici e di chirurghi; diritti di sala operatoria, materiali ed apparecchiature applicati durante l intervento; rette di degenza e medicinali somministrati durante il ricovero; cure mediche, gessatura (esclusi i tutori preconfezionati), esami ed accertamenti diagnostici. In caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese sostenute al rientro al Comune di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all infortunio stesso. La garanzia opera per ciascun Assicurato sino alla concorrenza delle somme riportate sul modulo di Polizza in caso di infortunio o infarto miocardico o ictus cerebrale complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione prescelto; in caso di patologie diverse da quelle sopra enunciate, le somme sono ridotte al 50%. Il rimborso avviene con i seguenti limiti: Euro 100,00 al giorno per Assicurato per le rette di degenza in Istituto di cura; Euro 100,00 per Assicurato per spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio. In caso di sinistro avvenuto all estero, i suddetti limiti di indennizzo si intendono elevati fino a Euro 200,00. Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo sinistro, previa detrazione del 20% delle spese sostenute con un minimo di Euro 25,00 che restano a carico dell Assicurato. ART ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 32 Esclusioni comuni, sono escluse dalla garanzia: le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte 14 di 24

29 salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); le cure ed interventi a seguito di malattie nervose e mentali, malattie dipendenti da gravidanza oltre il 6 mese di gestazione e dal puerperio; le cure per espianto e/o trapianto di organi; le spese per acquisto di medicinali, salvo quelli prescritti durante il ricovero; le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o protesici; le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e la Società si impegna a rimborsare all Assicurato la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso deve presentare denuncia appena possibile all Ufficio Liquidazione Sinistri pratiche spese mediche di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, MILANO indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza, preceduto dalla sigla AUVI; e produrre: certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell infortunio subito o della malattia insorta; in caso di ricovero, copia della cartella clinica; originali delle ricevute per le spese sostenute. ART MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. 15 di 24

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