ELETTRODOTTI, IMPIANTI RADIOELETTRICI, IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, RADAR, STAZIONI RADIO-BASE E IMPIANTI DI TELE-RADIOCOMUNICAZIONI

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1 ELETTRODOTTI, IMPIANTI RADIOELETTRICI, IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, RADAR, STAZIONI RADIO-BASE E IMPIANTI DI TELE-RADIOCOMUNICAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE La L. 36/01 1 ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, essa si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. Secondo quanto previsto dall art. 8 della suddetta legge, sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 249/97; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'art. 4 e dell'obbligo di segnalarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al medesimo art. 8, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Per quanto attiene i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell inquinamento elettromagnetico e i parametri per la 1 L. 36/01, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

2 previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, si applicano, in quanto compatibili con la legge quadro: le disposizioni del D.P.C.M. dell 8 luglio 2003, (pubblicato nella G.U. 28 agosto 2003, n. 199) Fissazione dei limiti di posizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz ; le disposizioni del D.P.C.M. dell 8 luglio 2003, (pubblicato nella G.U. 29 agosto 2003, n. 200), Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. In particolare all art. 8 del decreto si stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre Le disposizioni del primo presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz. Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al sopra non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 12 luglio Il secondo decreto fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo àmbito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 khz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

3 Le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 249/97 (Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi). La Regione Basilicata ha emanato la L.R. 30/2000, Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici, che disciplina, nel rispetto della normativa statale in materia, l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni. In particolare, sono disciplinate da tale legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5W. ADEMPIMENTI L art. 2 della L.R. 30/2000 subordinava l'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni ad autorizzazione regionale. Allo stesso regime erano assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui al medesimo art. 2 della potenza massima immessa in antenna. L art. 87 del D.Lgs. 259/03, Codice delle comunicazioni elettroniche, tuttavia, ha disposto che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, venga autorizzata dai Comuni o da altri EE.LL., previo accertamento, da parte dell'arpab, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui sopra è presentata al Comune dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato 1, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

4 Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dai Comuni e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato 1. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'arpab, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine dei 90 giorni di cui al comma 9 dell art. 87 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati e dell ARPAB, nonché un rappresentante dell'amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività, comprese quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui sopra, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Documentazione

5 È quella prevista dai modelli A e B di cui all allegato 1 della presente scheda, qualora i Comuni interessati non abbiano predisposto una propria modulistica. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato 1, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di 90 giorni di cui al comma 7 dell art. 88 del D.Lgs. 259/03 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a 30 giorni. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato 1, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere

6 valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. In tali ultimi casi, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni, e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 259/03, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali. Delocalizzazione Ogni Comune deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati, per i quali il trasferimento sia tecnicamente attuabile, nonché quelli di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica. Secondo quanto disposto dalla sentenza del T.A.R. Basilicata n. 527 del 17/07/2002, Soc. T. c. Comune di Venosa, in mancanza di una specifica norma, e tenendo presente che, secondo l'art. 5 comma 2 della L.R. 5 aprile 2000 n. 30, i Comuni devono limitarsi a trasmettere i piani di localizzazione dei siti per gli impianti di teleradiocomunicazioni

7 alla Regione, tali piani non devono essere sottoposti, per l'approvazione, ad una fase di verifica riferita ai riflessi urbanistici o ad altri profili connessi. Autocontrollo È posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della L.R. 30/2000. Le risultanze sono confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale. Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale procede alla diffida, assegnando il termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità. Vigilanza e controllo La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'arpab. Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente, rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/1998 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2 comma, del D.M. n. 381/1998, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato dalla Regione Basilicata il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dell'impianto. In particolare, la Tabella 2 della Delib.G.R. 920/02 ricomprende le tematiche delle radiazioni non ionizzanti e dei campi elettromagnetici tra quelle attribuite alla competenza prevalente dei Dipartimenti provinciali dell'a.r.p.a.b. che, pertanto, sono i responsabili dei relativi procedimenti (art. 3 e 4 L.R. n. 27/1997). Con riferimento a tali tematiche, quindi, il Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL è tenuto a prestare, su richiesta del Dipartimento provinciale ARPAB, ogni forma di collaborazione ivi compresa la formulazione di pareri di carattere sanitario necessari a garantire, ove occorra, l'effettiva integrazione funzionale delle due strutture. L'attività collaborativa del Dipartimento di Prevenzione deve essere prestata, in ogni caso, entro tempi compatibili con la definizione da parte dell'arpab del procedimento di propria competenza. ONERI Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione (vedi Delocalizzazione ) sono a carico dei titolari degli impianti stessi. SANZIONI Scaduto il termine di 30 giorni previsto dall art. 7 della L.R. 30/2000 (vedi Vigilanza e controllo ) senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.

8 L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della L.R. 30/2000, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da 516,00 a 5.164,00 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall art. 98 del D.Lgs. 259/03. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Normativa nazionale L. 20 marzo 2001, n. 66, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Delib.C.M. del 31 luglio 2002, n. 249 Del.Aut.gar.com n. 249/02/CONS, Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T). (Delibera n. 249/02/CONS), pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. D.P.C.M. del 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n D.P.C.M. del 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n Normativa regionale L.R. 5 aprile 2000, n. 30, Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici, pubblicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 2000, n. 25. Delib.G.R. 29 maggio 2002, n. 920, Direttiva per il coordinamento e l'integrazione funzionale dei dipartimenti provinciali ARPAB e dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende Sanitarie UU.SS.LL. per le attività di comune interesse, pubblicata nel B.U. Basilicata 16 giugno 2002, n. 41. ENTI TITOLARI Regione Basilicata Comune

9 ARPAB ASL Regione Basilicata

10 Allegato 1 Modello A Istanza di autorizzazione Il sottoscritto nato a il residente a via n. nella sua qualità di della Società con sede in via n. Chiede il rilascio dell autorizzazione alla installazione dell impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Descrizione dell impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l individuazione del sito. Descrizione del terreno circostante. - Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell apparato, evidenziando: - edifici posti in vicinanza del sito; - conformazione e morfologia del terreno circostante; - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Caratteristiche radioelettriche dell impianto. - Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata). Stime del campo generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI ]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre: - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell intervallo di frequenza 10 khz GHz», con riferimento all esposizione umana).

11 La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo. Modalità di simulazione numerica. Specificare l algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l implementazione dell algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Allega alla presente istanza - Scheda tecnica dell impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dbi, direzione di massimo irraggiamento dell antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l attenuazione in db del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell impianto. - Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l impianto. - Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1: Dichiarazione della potenza fornita a connettore d antenna del sistema irradiante. - In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all impianto. - Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso); - Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all impianto; - Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; - Tutte le suddette mappe dovranno contenere l indicazione del Nord geografico. - Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. Firma. Modello B Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt); Il sottoscritto nato a Il residente a via n. nella sua qualità di della Società con sede in via n.

12 Descrizione dell impianto e delle aree circostanti. - Posizionamento degli apparati. - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. - La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l individuazione del sito. Caratteristiche radioelettriche dell impianto. Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell impianto trasmittente. Allega alla presente istanza - Scheda tecnica dell impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dbi, direzione di massimo irraggiamento dell antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0 a 360, l attenuazione in db del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell impianto. Modello C Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane; Il sottoscritto nato a Il residente a via n. nella sua qualità di della Società con sede in via n. Chiede il rilascio dell autorizzazione alla installazione dell impianto di seguito descritto: Descrizione dell impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell impianto con l elenco delle strade interessate, in particolare: - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell impianto; - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

13 - manufatti previsti lungo l impianto con apposita simbologia; - particolari «tipo» delle tubazioni utilizzate e dei manufatti; - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - vie interessate, lunghezza dell impianto e tecnica di posa; di aver comunicato il progetto in formato elettronico. Dichiara Data. Firma. Il sottoscritto Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane Modello D nato a Il residente a via n. nella sua qualità di della Società con sede in via n. Chiede il rilascio dell autorizzazione alla installazione dell impianto di seguito descritto: Descrizione dell impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell impianto con l elenco delle strade interessate, in particolare: - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell impianto; - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Per impianti extraurbani: - stralcio planimetrico in scala non superiore a 1: con indicazione del tracciato di posa dell impianto e la lunghezza dello stesso; - planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori; - manufatti previsti lungo l impianto; - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; - strade interessate, lunghezza dell impianto e tecnica di posa. Data Firma

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