PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 1 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2007 JAHR 2007 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO [S T020 I030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura. pag. 2 [S A020 T020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto pag. 8 [S C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - approvazione di nuovi Statuti di Consorzi di miglioramento fondiario... pag. 18 [S C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n RD 13 febbraio 1933, n approvazione del nuovo Statuto del «Consorzio irriguo Dambel» con sede in Dambel, Comune di Dambel (TN)... pag. 18 [S A090 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 2007, n Istituzione del registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n pag. 19 [S S020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 novembre 2007, n Direttive all'azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - anno pag. 21 COMUNE DI ARCO [S S110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 novembre 2007, n. 69 Statuto del Comune di Arco... pag. 54

2 2 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2007 JAHR 2007 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S T020 I030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare l allegato testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di fognatura, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel testo unico trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008; 3) di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n del 10 novembre 2000, n del 28 dicembre 2001 e n del 28 novembre 2005 dando atto che i contenuti delle stesse sono ora ricompresi nel testo unico di cui al precedente punto 1); 4) di stabilire che le deliberazioni comunali di approvazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura devono essere inviate al Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno; 5) di stabilire che i controlli successivi di cui al punto precedente possono essere effettuati anche a campione con un controllo minimo corrispondente al 10% dei comuni; 6) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

3 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 3 Allegato 1. Presupposto per l applicazione della tariffa di fognatura e principi di riferimento del modello tariffario Il presupposto per l applicazione della tariffa di fognatura di cui al presente modello tariffario è rappresentato dall allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o miste. I principi che informano il presente modello tariffario sono i seguenti: tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi; economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi; salvaguardia dell ambiente dagli inquinamenti applicando il principio chi inquina paga. 2. Definizioni Ai fini di questo modello tariffario si intende per: pubblica fognatura : sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue fino al recapito finale. Si rinvia in ogni caso alla definizione prevista dall ordinamento in materia di scarichi. Il presupposto per l applicazione della tariffa di cui al presente modello è rappresentato dall allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o miste. acqua approvvigionata : acqua prelevata dall utente civile o produttivo da reti di acquedotto pubbliche o private, o attraverso una propria concessione di derivazione d acqua, quantificata da apposito misuratore di consumo o contatore. acqua scaricata : acqua immessa dall utente civile o produttivo nella pubblica fognatura. Con riferimento agli utenti civili si applica la presunzione per la quale l acqua scaricata corrisponde all acqua approvvigionata. Con riferimento agli utenti produttivi l acqua scaricata è dichiarata annualmente dall utente ed accertata dal Comune, nelle modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. costi fissi : costi che in prima approssimazione non variano al variare della quantità di acqua scaricata. Tali costi sono coperti dalla quota fissa della tariffa. I costi fissi comprendono eventualmente il rendimento del capitale investito nella misura fissata a livello nazionale. costi variabili : costi che in prima approssimazione variano al variare della quantità di acqua scaricata. Tali costi sono coperti dalla quota variabile della tariffa. piano dei costi e ricavi : conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all esercizio in corso (dati di preconsuntivo al momento dell adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all esercizio precedente (dati di consuntivo). I costi sono distinti in costi fissi e costi variabili. Sulla base dei costi previsti per l esercizio successivo sono calcolate le tariffe. principio contabile della competenza economica : per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi di gestione deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio (calcolo degli ammortamenti, delle rimanenze dei risconti e dei ratei). cespite : termine generico per indicare un'immobilizzazione tecnica. costo storico : costo sostenuto per l'acquisto di un'immobilizzazione tecnica. ammortamento : procedimento tecnico di ripartizione del costo di un bene ad utilizzo pluriennale tra gli anni vita utile del bene, che partecipa conseguentemente per quote alla determinazione del reddito dei singoli periodi amministrativi. Da un punto di vista economico, rappresenta la perdita di valore di un'immobilizzazione tecnica (fabbricati, impianti e macchinari) in un esercizio.

4 4 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II parte fissa o quota fissa di tariffa : importo che l'utente deve pagare al fornitore anche in assenza di acqua scaricata per concorrere alla copertura dei costi fissi di gestione. La parte fissa di tariffa corrisponde ad un importo fisso euro/anno. Tale importo è differenziato tra utenti civili ed utenti produttivi nel rispetto delle indicazioni e dei criteri previsti dal modello tariffario. costi fissi esuberanti : corrispondono ai costi fissi che eccedono il limite ammesso ai fini del calcolo della quota fissa della tariffa stabilito nella misura del 35% dei costi totali. parte variabile o quota variabile di tariffa : importo che l'utente deve pagare al fornitore in funzione dell acqua scaricata. Si esprime in un importo a metro cubo di acqua scaricata (euro/m3). È prevista la facoltà di maggiorare la quota variabile a carico degli utenti produttivi rispetto a quelli civili in conformità alle indicazioni e dei criteri previsti dal modello tariffario. utente o insediamento civile : si rinvia alla definizione prevista dall ordinamento in materia di scarichi. utente o insediamento produttivo : si rinvia alla definizione prevista dall ordinamento in materia di scarichi. misuratore dei consumi o contatore : apparecchio idoneo a misurare il consumo di acqua approvvigionata. L installazione del misuratore dei consumi è obbligatoria. In taluni casi l ordinamento prevede l installazione di misuratori sugli scarichi. 3. Misurazione dell acqua scaricata La misurazione dell acqua scaricata da ciascun utente è condizione necessaria ed obbligatoria per l'applicazione del presente modello tariffario. Con riferimento agli utenti civili si applica la presunzione per la quale il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua approvvigionata. Con riferimento agli utenti produttivi l acqua scaricata è dichiarata annualmente dall utente ed accertata dal Comune, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Nel caso di utenti serviti da acquedotti privati o titolari di concessione di derivazione d acqua è obbligatoria l installazione di un misuratore dei consumi per la misurazione dell acqua approvvigionata. In taluni casi l ordinamento prevede l installazione di misuratori sugli scarichi. 4. Criteri per la redazione del piano dei costi e ricavi e obbligo di copertura dei costi Il piano dei costi e dei ricavi è un conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all esercizio in corso (dati di preconsuntivo al momento dell adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all esercizio precedente (dati di consuntivo) con la distinzione tra costi fissi e costi variabili. I costi ed i ricavi sono imputati con il principio contabile della competenza economica. Sulla base dei costi previsti per l esercizio successivo sono determinate le tariffe. Il piano dei costi e dei ricavi deve essere allegato alla deliberazione di determinazione delle tariffe. Il piano dei costi e dei ricavi relativo alla tariffa a valere per il 2008 può limitarsi ad un riferimento biennale escludendo la rappresentazione dei costi e dei ricavi relativi al A partire dall esercizio 2007 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione. 4.1 Indicazioni per il calcolo della quota di ammortamento dei cespiti da imputare a tariffa Al costo storico dei cespiti si applicano i coefficienti di ammortamento previsti per i comuni dall ordinamento regionale in materia contabile. Limitatamente ai procedimenti di ammortamento in essere alla data di approvazione del presente modello è ammessa la possibilità di continuare ad applicare i coefficienti di ammortamento fiscale di cui al DM fino a completamento dell ammortamento medesimo. Nel caso in cui la spesa del cespite sia stata in parte sostenuta da contributi pubblici, l ammortamento riguarda la differenza tra il costo storico ed i medesimi contributi. 5. Struttura della tariffa La tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile.

5 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II Criteri per il calcolo della quota fissa della tariffa Con riferimento agli utenti produttivi la quota fissa della tariffa, denominata F, corrisponde ad un importo fisso annuo scelto liberamente tra il valore minimo e massimo per ciascuno degli intervalli di valore F previsti dalla seguente tabella in funzione dell entità dello scarico: ENTITÀ DELLO SCARICO V minore o uguale a 250 m3/anno VALORI DI "F" 59,39-87, ,31-103, ,81-180, ,28-258, ,74-387, ,86-516, ,97-774, , , , , , ,83 V maggiore di m3/anno 2066, ,51 Con riferimento agli utenti civili la quota fissa della tariffa corrisponde ad un importo fisso annuo calcolato suddividendo i costi fissi, al netto dei ricavi previsti per l applicazione della tariffa F agli utenti produttivi, per il numero di utenti civili. I costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa non possono in ogni caso superare il 35% dei costi totali. Nel caso in cui il ricavo presunto dall applicazione della tariffa F agli utenti produttivi fosse maggiore o uguale all ammontare dei costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa, agli utenti civili non è applicata alcuna quota fissa di tariffa ed i ricavi in eccedenza sono posti in riduzione dei costi al fine del calcolo della quota variabile della tariffa Criteri per il calcolo della quota variabile della tariffa La quota variabile della tariffa garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica oltre che assicurare la copertura dei costi variabili e degli eventuali costi fissi esuberanti non coperti dalla quota fissa. La quota variabile corrisponde ad un importo a metro cubo di acqua scarica, calcolato dividendo il totale dei costi variabili sommati agli eventuali costi fissi esuberanti, per il totale di metri cubi previsti di acqua scaricata. Nel caso in cui il ricavo presunto dall applicazione della tariffa F agli utenti produttivi fosse maggiore dell ammontare dei costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa di tariffa, i ricavi in eccedenza sono posti in riduzione dei costi al fine del calcolo della quota variabile della tariffa. È ammessa una maggiorazione della quota variabile a carico degli utenti produttivi rispetto a quella degli u- tenti civili. Tale eventuale maggiorazione deve essere motivata ed in ogni caso va rispettato il vincolo di pareggio del bilancio (integrale copertura dei costi) Calcolo delle tariffe Elenco dei coefficienti usati nelle successive formule: T = totale entrate tariffarie T F = totale entrate da quota fissa T V = totale entrate da quota variabile R d = ricavi diversi da quelli tariffari C f = totale costi fissi C v = totale costi variabili C fa = costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa C fe = costi fissi esuberanti, ovvero che eccedono i costi fissi ammessi C fa N c = numero utenti civili N p = numero utenti produttivi F = quota fissa della tariffa applicata agli utenti produttivi Q f = quota fissa della tariffa applicata agli utenti civili f = quota variabile di tariffa applicata agli utenti produttivi = quota variabile di tariffa applicata agli utenti civili Q v

6 6 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II Mc = è il totale dei metri cubi di acqua scaricata Mc c = totale dei metri cubi di acqua scaricata dagli utenti civili Mc p = totale dei metri cubi di acqua scaricata dagli utenti produttivi Dato il vincolo di bilancio complessivo per il quale (1) RICAVI TOTALI = T + R d =C f +C v =C= COSTI TOTALI e (2) T= T F +T V la quota fissa e la quota variabile della tariffa si calcolano applicando le seguenti formule Calcolo quota fissa CASO C f >0.35C dato (3) C=C fa +(C f -C fa )+C v (4) Costi fissi ammessi= C fa = 0.35C=T F (5) (C f -C fa ) = C fe = Costi fissi esuberanti e dato (6) T F =Q f N c + Np i = F 1 i dove T F = totale entrate da quota fissa N c = numero utenti civili N p = numero utenti produttivi F = quota fissa della tariffa applicata agli utenti produttivi = quota fissa della tariffa applicata agli utenti civili Q f combinando (1) => (6) abbiamo la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli utenti civili (7) 0.35C Np i Q = 1 f = N c F i inoltre, se i quota variabile Np Np Fi >0,35C allora Q 1 = 0 e f i = F 1 i -0,35C va detratto dai costi ai fini del calcolo della = CASO C f <0.35C In tal caso (8) T F =C f e quindi la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli utenti civili è (9) C Np f i Q = 1 f = Nc F i

7 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 7 inoltre, se variabile Np i= Np Fi > C 1 allora Q = 0 e f f i = F 1 i - C f va detratto dai costi ai fini del calcolo della quota Quota variabile della tariffa CASO C f >0.35C Dato il vincolo di bilancio per i costi non finanziati da quota fissa (10) R d +T V =(C f -C fa )+C v = Np Np e considerato che, se F >0,35C, allora i 1 i i = F 1 i -0,35C va detratto dai costi ai fini del calcolo della quota variabile e la (10) diventa i = i C 1 Np (11) R d +T V =(C f -C fa )+C v ( F 0,35 ) con T V = Q v Mc c + fmc p e Mc = Mc c + Mc p dove Mc = il totale dei metri cubi di acqua scaricata Mc c = totale dei metri cubi di acqua scaricata dagli utenti civili Mc p = totale dei metri cubi di acqua scaricata dagli utenti produttivi la tariffa variabile di equilibrio per metro cubo, per gli utenti civili e produttivi è: (12) f = Q v = C fe + C v Mc R d se (13) f = Q Np F i= 1 i v = >0,35C la (12) diventa C fe + C v Np ( F 0, C) i = 35 1 i Mc R d (14) nel caso di maggiorazione della quota variabile relativa agli utenti produttivi f > Q v, con f=αq v dove α>1 nella misura scelta dal comune, la (12) e la (13) diventano rispettivamente Q v = C fe Mc + C c v R +αmc d p Np C fe + C v ( F ) i i 0, C 1 (15) Q v = = 35 Mc + α Mc c p R d

8 8 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II CASO C f <0.35C (16) f = Q v = Cv R Mc d (17) f = Np Np se F > C i= 1 i allora - C f i = F 1 i f va detratto dai costi ai fini del calcolo della quota variabile e la (16) diventa Q v Np ( Fi C f ) Cv i = =1 Mc R d nel caso di maggiorazione della quota variabile relativa agli utenti produttivi f > Q v, con f=αq v dove α>1 nella misura scelta dal comune, la (16) e la (17) diventano rispettivamente (18) Q v = C Mc c v Rd + αmc p (19) Q v C v i = =1 Np ( Fi C f ) Mc c + αmc p R d [S A020 T020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare l allegato testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel testo unico trovano applicazione a partire dalla determinazione delle tariffe a valere per il 2008; 3) di revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n del 26 novembre 1999, n del 22 dicembre 2000, n del 28 novembre 2005 e n del 22 dicembre 2006, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora ricompresi nel testo unico di cui al precedente punto 1); 4) di stabilire che le deliberazioni comunali di approvazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto devono essere inviate al Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno;

9 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 9 5) di stabilire che i controlli successivi di cui al punto precedente possono essere effettuati anche a campione con un controllo minimo corrispondente al 10% dei comuni; 6) di dare atto che per le motivazioni meglio espresse in premessa, si procederà alla valutazione degli effetti applicativi della regolamentazione ora introdotta con particolare riferimento alla facoltà di maggiorazione della quota variabile della tariffa; 7) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 8) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE Allegato 1. Principi di riferimento I principi che informano il presente modello tariffario sono i seguenti: tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi; economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi. 2. Definizioni Ai fini di questo modello tariffario si intende per: costi fissi : costi che in prima approssimazione non variano al variare della quantità di acqua fornita. Tali costi sono coperti dalla quota fissa della tariffa. I costi fissi comprendono eventualmente il rendimento del capitale investito nella misura fissata a livello nazionale. costi variabili : costi che in prima approssimazione variano al variare della quantità di acqua fornita. Tali costi sono coperti dalla quota variabile della tariffa. piano dei costi e ricavi : conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all esercizio in corso (dati di preconsuntivo al momento dell adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all esercizio precedente (dati di consuntivo). I costi sono distinti in costi fissi e costi variabili. Sulla base dei costi previsti per l esercizio successivo sono calcolate le tariffe. principio contabile della competenza economica : per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi di gestione deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio (calcolo degli ammortamenti, delle rimanenze dei risconti e dei ratei). cespite : termine generico per indicare un'immobilizzazione tecnica. costo storico : costo sostenuto per l'acquisto di un'immobilizzazione tecnica. ammortamento : procedimento tecnico di ripartizione del costo di un bene ad utilizzo pluriennale tra gli anni vita utile del bene, che partecipa così per quote alla determinazione del reddito dei singoli periodi amministrativi.

10 10 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II Da un punto di vista economico, la perdita di valore di un'immobilizzazione tecnica (fabbricati, impianti e macchinari) in un esercizio. parte fissa o quota fissa di tariffa : importo che l'utente deve pagare al fornitore anche in assenza di consumi per concorrere alla copertura dei costi fissi di gestione. La parte fissa di tariffa corrisponde ad un importo fisso euro/anno. Tale importo può essere differenziato tra utenti domestici ed utenti non domestici, oltre che tra le diverse tipologie di utenti non domestici, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri previsti dal modello tariffario. costi fissi esuberanti : corrispondono ai costi fissi che eccedono il limite ammesso ai fini del calcolo della quota fissa della tariffa fissato nella misura del 45% dei costi totali. parte variabile o quota variabile di tariffa : importo che l'utente deve pagare al fornitore in funzione dei propri consumi. Si esprime in un importo a metro cubo di acqua consumata con valori che crescono al crescere dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal comune. La parte variabile garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica. Il modello tariffario fissa i criteri per il calcolo della tariffa base unificata della tariffa agevolata e delle tariffa maggiorate. tariffa base unificata : componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi che ricadono nel primo scaglione di consumo - corrispondente al cosiddetto consumo base - di tutte le tipologie d uso ad esclusione degli usi domestici. Per questi ultimi la tariffa base unificata colpisce il secondo scaglione di consumo mentre il primo è assoggettato ad una tariffa inferiore denominata tariffa agevolata. tariffa agevolata : componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi che ricadono nel primo scaglione di consumo dei soli usi domestici. È inferiore alla tariffa base unificata e si applica ai cosiddetti consumi domestici essenziali. tariffa maggiorata : componente tariffaria della parte variabile della tariffa che colpisce i consumi relativi a tutte le categorie d uso che ricadono negli scaglioni di consumo superiori a quello base colpito dalla tariffa base unificata. È obbligatorio nella struttura tariffaria prevedere almeno una tariffa maggiorata. tariffe speciali : tariffe calcolate con criteri e modalità particolari, relative agli usi fontane pubbliche e bocche antincendio. consumo domestico essenziale : stima, liberamente fissata dal comune sulla base degli usi locali, della quantità media del consumo di acqua per utente corrispondente allo stretto necessario per soddisfare i bisogni domestici essenziali (igiene ed alimentazione). Rappresenta il limite superiore del primo scaglione di consumo relativo agli usi domestici al quale si applica la tariffa agevolata. consumo base : valore di consumo, liberamente fissato dal comune sulla base degli usi locali, che corrisponde: al limite superiore del primo scaglione di consumo relativo agli usi non domestici al quale si applica la tariffa base unificata; al limite superiore del secondo scaglione di consumo relativo agli usi domestici al quale si applica la tariffa base unificata. categorie d uso : tipologie di fornitura dell acqua individuate dal comune nel regolamento relativo al servizio pubblico di acquedotto in corrispondenza delle quali il comune individua specifiche tariffe. Si riportano di seguito le tipologie d'uso più importanti: 1. uso domestico: diretto alla soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenziali (cortili, cantine, orti, ecc.); 2. usi non domestici: tipologie di fornitura diverse dall uso domestico liberamente individuate dal comune nel regolamento relativo al servizio pubblico di acquedotto. Si elencano di seguito alcune tra le tipologie più diffuse tra quelle individuate dai comuni: uso pubblico: fornitura in favore di enti pubblici ad es. scuole, ospedali, caserme, i centri sportivi, ecc.; uso commerciale: fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, auto lavaggi, ecc.; uso industriale: fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali ad es. industrie alimentari, cantieri edilizi, attività estrattive ecc.; uso agricolo: fornitura in favore di utenti che svolgono attività agricole;

11 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 11 uso fontane pubbliche; uso abbeveramento bestiame; uso innaffiamento orti (fornitura specifica per il solo innaffiamento di orti domestici pertinenziali all abitazione familiare introdotta dal Comune al fine di evitare il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione; richiede l installazione di uno specifico misuratore dei consumi); uso bocche antincendio o idranti. numero degli utenti/delle utenze : valore impiegato per il calcolo della quota fissa di tariffa. Una medesima persona fisica o giuridica può essere intestataria di più contratti di somministrazione dell acqua qualora abbia richiesto la fornitura di acqua per categorie di uso diverse e/o in diversi siti. In tal caso, al fine del calcolo del numero degli utenti/utenze, la medesima persona fisica o giuridica va conteggiata per ciascuna delle forniture attivate. Di norma a ciascuna fornitura corrisponde un misuratore dei consumi. Nei casi di unico contratto di somministrazione e di un unico misuratore dei consumi condominiale o comunque plurimo, al fine del calcolo del numero degli utenti/utenze va conteggiato il numero delle unità immobiliari accatastate, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza di altre unità, servite dal servizio di acquedotto. misuratore dei consumi o contatore : apparecchio idoneo a misurare il consumo di acqua. L installazione del misuratore dei consumi è obbligatoria. prospetto dei consumi : prospetto necessario per la fissazione della tariffa agevolata e delle tariffe maggiorate che informa sulla ripartizione dei consumi di acqua nei diversi scaglioni di consumo per ciascuna categoria di uso. residenza principale : l unità immobiliare di tipo domestico presso la quale è posta ed identificata la residenza anagrafica dell utente e della sua famiglia. residenza secondaria : l unità immobiliare di tipo domestico presso la quale non è posta ed identificata la residenza anagrafica dell utente e della sua famiglia. 3. Obbligo di misurazione dei consumi La puntuale misurazione dei consumi di ciascun utente è condizione necessaria ed obbligatoria per l'applicazione del presente modello tariffario. L assenza di un misuratore dei consumi è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione. Per oggettiva inopportunità si intende la presenza di particolari elementi fisici che rendono tecnicamente impossibile o straordinariamente onerosa l installazione del misuratore. In questi casi i consumi sono imputati forfetariamente sulla base dei consumi medi rilevati dal gestore con riferimento alle specifiche categorie d uso. La Giunta provinciale, prima con provvedimento n. 2456/1997 e successivamente con provvedimento n. 110/1999, assunto d intesa con la Rappresentanza dei comuni trentini, fissò nel 31 dicembre 1999 il termine entro il quale i Comuni dovevano completare l installazione dei misuratori. 4. Criteri per la redazione del piano dei costi e ricavi e obbligo di copertura dei costi Il piano dei costi e dei ricavi è un conto economico su base triennale nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l esercizio successivo, i costi e ricavi relativi all esercizio in corso (dati di pre consuntivo al momento dell adozione delle tariffe) e i costi e ricavi relativi all esercizio precedente (dati di consuntivo) con la distinzione tra costi fissi e costi variabili. I costi ed i ricavi sono imputati con il principio contabile della competenza economica. Sulla base dei costi previsti per l esercizio successivo sono determinate le tariffe. Il piano dei costi e dei ricavi deve essere allegato alla deliberazione di determinazione delle tariffe. Il piano dei costi e dei ricavi relativo alla tariffa a valere per il 2008 può limitarsi ad un riferimento biennale escludendo la rappresentazione dei costi e dei ricavi relativi al A partire dall esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione. 4.1 Indicazioni per il calcolo della quota di ammortamento dei cespiti da imputare a tariffa Al costo storico dei cespiti si applicano i coefficienti di ammortamento previsti per i comuni dall ordinamento regionale in materia contabile. Limitatamente ai procedimenti di ammortamento in essere alla data di approva-

12 12 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II zione del presente modello è ammessa la possibilità di continuare ad applicare i coefficienti di ammortamento fiscale di cui al DM fino a completamento dell ammortamento medesimo. Nel caso in cui la spesa del cespite sia stata in parte sostenuta da contributi pubblici, l ammortamento riguarda la differenza tra il costo storico ed i medesimi contributi. 5. Struttura della tariffa La tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile. I criteri di seguito individuati per il calcolo della quota fissa e di quella variabile, non trovano applicazione con riferimento alle tariffe (cosiddette tariffe speciali) relative agli usi fontane pubbliche e bocche antincendio che sono determinate seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo 6. Con riferimento all uso abbeveramento bestiame è inoltre previsto un particolare regime agevolato descritto nel paragrafo Criteri per il calcolo della quota fissa della tariffa La quota fissa della tariffa corrisponde ad un importo fisso annuo calcolato suddividendo i costi fissi per il numero degli utenti. I costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa non possono in ogni caso superare il 45% dei costi totali. È possibile prevedere che la quota fissa riferita agli usi non domestici sia il doppio, il triplo o il quadruplo di quella relativa agli usi domestici. Tale differenziazione è ammessa anche tra le eventuali diverse tipologie di usi non domestici Criteri per il calcolo della quota variabile della tariffa La quota variabile della tariffa garantisce la copertura dei costi variabili e degli eventuali costi fissi esuberanti non coperti dalla quota fissa. La quota variabile della tariffa garantisce il rispetto del principio di tutela della risorsa idrica andando a colpire in modo più forte i consumi più elevati. Corrisponde ad un importo a metro cubo di acqua consumata con un valore che cresce all aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune Individuazione degli scaglioni di consumo Al fine della strutturazione della quota variabile della tariffa è innanzitutto necessario individuare, per ciascuna categoria di uso, il cosiddetto consumo base che individua il limite superiore del primo scaglione di consumo al quale si applica la cosiddetta tariffa base unificata. È obbligatorio fissare almeno uno scaglione di consumo superiore a quello base al quale applicare una tariffa maggiorata di importo superiore a quello della tariffa base unificata. Per il solo uso domestico il limite superiore del primo scaglione di consumo è rappresentato dal consumo domestico essenziale, valore di consumo inferiore al consumo base. A questo primo scaglione si applica una tariffa agevolata, di importo inferiore a quello della tariffa base unificata. Il limite superiore del secondo scaglione di consumo è rappresentato dal consumo base al quale si applica la tariffa base unificata. È obbligatorio fissare almeno uno scaglione di consumo superiore a quello base al quale applicare una tariffa maggiorata di importo superiore a quello della tariffa base unificata. La tariffa base unificata è calcolata seguendo le indicazioni individuate nel successivo paragrafo La tariffa agevolata per l uso domestico e le varie tariffe maggiorate sono individuate seguendo le indicazioni illustrate nel successivo paragrafo L ampiezza degli scaglioni di consumo non deve essere tale da eludere il principio, a salvaguardia della risorsa idrica, della tariffa crescente al crescere del consumo. Alla luce di quanto sopra si riportano di seguito le possibili configurazioni degli scaglioni con riferimento agli usi domestici e agli usi non domestici: TABELLA USI DOMESTICI SCAGLIONI DI CONSUMO Da 0, al consumo domestico essenziale dal consumo domestico essenziale + 1, al consumo base Oltre il consumo base TARIFFA tariffa agevolata tariffa base unificata tariffa maggiorata Si possono prevedere ulteriori scaglioni di consumo da assoggettare a tariffe ulteriormente maggiorate.

13 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 13 TABELLA USI NON DOMESTICI Da 0, al consumo base Oltre il consumo base SCAGLIONI DI CONSUMO TARIFFA tariffa base unificata tariffa maggiorata Si possono prevedere ulteriori scaglioni di consumo da assoggettare a tariffe ulteriormente maggiorate Calcolo delle tariffe Elenco dei coefficienti usati nelle successive formule: T = totale entrate tariffarie T F = totale entrate da quota fissa T V = totale entrate da quota variabile R d = ricavi diversi da quelli relativi alla quota fissa e variabile di tariffa (ad es. contributi di allacciamento) e da quelli relativi alle tariffe speciali (uso fontane pubbliche e uso bocche antincendio) R ts = ricavi tariffe speciali relative all uso fontane pubbliche e all uso bocche antincendio, si veda il paragrafo 6. C f = totale costi di fissi C v = totale costi variabili C fa = costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa C fe = costi fissi esuberanti, ovvero che eccedono i costi fissi ammessi C fa N = numero totale utenti N d = numero utenti domestici N a = numero utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame N au = numero utenti non domestici (comprende anche N a ) Q f = quota fissa della tariffa applicata agli usi domestici p = coefficiente di maggiorazione della quota fissa (con p=2 o 3 o 4), eventualmente previsto dal Comune a carico degli usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all abbeveramento bestiame soggetti ad una particolare tariffa agevolata di cui al paragrafo 7), rispetto agli usi domestici; T bu = tariffa base unificata M c = totale dei metri cubi di acqua consumata al netto di quella relativa all uso fontane pubbliche e all uso bocche antincendio M ca = totale dei metri cubi di acqua consumata dagli allevatori per l uso abbeveramento del bestiame. È una componente di M c. Dato il vincolo di bilancio complessivo per il quale (1) RICAVI TOTALI = T+(R ts +R d )=C f +C v =C= COSTI TOTALI e (2) T= T F +T V la quota fissa e la quota variabile della tariffa si calcolano applicando le seguenti formule Calcolo quota fissa CASO C f >0.45C dato (3) C=C fa +(C f -C fa )+C v (4) Costi fissi ammessi= C fa = 0.45C=T f (5) (C f -C fa ) = C fe = Costi fissi esuberanti

14 14 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II e dato (6) T F =Q f N d +pq f (N au -N a )+ (1/2) Q f N a = Q f [N d +p(n au -N a )+ (1/2) N a ] dove T F = totale entrate da quota fissa N d = numero utenti domestici N a = numero utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame N au = numero utenti non domestici (comprende anche N a ) N au -N a = numero utenti non domestici al netto degli allevatori con uso abbeveramento bestiame Q f = quota fissa della tariffa applicata agli utenti domestici p = coefficiente di maggiorazione della quota fissa (p=2 o 3 o 4), eventualmente prevista dal Comune a carico degli usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all abbeveramento bestiame soggetti ad una particolare tariffa agevolata di cui al paragrafo 7), rispetto agli usi domestici; 1/2 Q f N a = totale entrate da quota fissa da utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame combinando (1) => (6), abbiamo la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli usi domestici (7) Q f = N d + p( N 0.45C au N a ) N a da cui il totale delle entrate da quota fissa per usi domestici è Q f N d il totale delle entrate da quota fissa per usi non domestici (ad esclusione degli usi relativi all abbeveramento bestiame) è pq f (N au -N a ) il totale delle entrate da quota fissa per uso abbeveramento bestiame è (1/2)Q f N a CASO C f <0.45C In tal caso è: (8) T f =C f e quindi la quota pro-capite fissa di equilibrio per gli utenti civili è (9) Q f = N d + C f 1 p( N au N a ) + 2 N a Quota variabile della tariffa- calcolo della tariffa base unificata. CASO C f >0.45C Dato il vincolo di bilancio per i costi non coperti da quota fissa (10) (R ts +R d )+T V =(C f -C fa )+C v e considerando gli usi di abbeveramento bestiame, il totale delle entrate da quota variabile di tariffa diviene: (11) T V =T bu (M c -M ca )+(1/2)T bu M ca =T bu [M c -(1/2)M ca ] dove T bu = tariffa base unificata

15 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 15 M c = totale dei metri cubi di acqua consumata al netto di quella relativa all uso fontane pubbliche e all uso bocche antincendio M ca = totale dei metri cubi di acqua consumata dagli allevatori per l uso abbeveramento del bestiame (1/2)T bu M ca = totale entrate da quota variabile da utenti allevatori con uso abbeveramento bestiame la quota variabile di equilibrio per metro cubo cosiddetta tariffa base unificata è: (12) T bu = C fe + Cv ( Rts + Rd ) 1 ( M c M ca ) 2 CASO C f <0.45C (13) T bu = Cv ( Rts + Rd ) 1 ( M c M ca ) Quota variabile della tariffa - determinazione della tariffa agevolata e delle tariffe maggiorate La quota variabile della tariffa corrisponde ad un importo a metro cubo di acqua consumata con un valore che cresce all aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune nel rispetto delle indicazioni illustrate nei precedenti paragrafi. Individuati gli scaglioni di consumo e calcolata la tariffa base unificata, la determinazione della tariffa agevolata in favore degli usi domestici e delle tariffe maggiorate relative a tutti gli usi (domestici e non) deve garantire che, nel rispetto del vincolo di bilancio, la minor entrata derivante dall'applicazione della tariffa agevolata sia compensata dalla maggiore entrata derivante dall'applicazione delle tariffe maggiorate. Al fine di determinare la tariffa agevolata in favore degli usi domestici e le tariffe maggiorate, è di supporto il prospetto dei consumi che informa sulla ripartizione dei consumi di acqua nei diversi scaglioni di consumo per ciascuna categoria di uso. Tale prospetto deve essere allegato alla deliberazione di determinazione delle tariffe. 6. Individuazione delle tariffe speciali Si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tariffe (cosiddette tariffe speciali) relative agli usi fontane pubbliche e bocche antincendio. L acqua consumata da queste tipologie d uso non è considerata ai fini del calcolo della tariffa base unificata. 6.1 Tariffa uso fontane pubbliche La tariffa corrisponde ad un importo fisso annuo per fontana. In considerazione dell uso collettivo delle fontane pubbliche è possibile prevedere una tariffa gratuita. In ogni caso si deve procedere all installazione di appositi misuratori dei consumi per il monitoraggio della quantità di acqua erogata. 6.2 Tariffa uso bocca antincendio La tariffa per uso bocca antincendio privata corrisponde ad un importo fisso euro/anno. Limitatamente alle bocche antincendio e agli idranti pubblici è ammessa una tariffa gratuita. 7. Agevolazione tariffaria per uso abbeveramento bestiame L uso abbeveramento bestiame è soggetto ad un regime tariffario agevolato per il quale: la quota fissa di tariffa corrisponde al 50 per cento della quota fissa applicata agli usi domestici; la quota variabile di tariffa corrisponde ad un unica tariffa a metro cubo pari al 50 per cento della tariffa base unificata. 8. Maggiorazione della quota variabile nei confronti degli utenti domestici stagionali (residenze secondarie) È ammessa una maggiorazione della tariffa base unificata a carico delle cosiddette residenze secondarie limitatamente al caso in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:

16 16 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 1. la quota fissa della tariffa non consenta la copertura integrale dei costi fissi; 2. il consumo medio annuo previsto per le residenze secondarie sia inferiore al consumo medio annuo previsto per tutti gli altri usi. La prima condizione è soddisfatta quando: C f >0.45 C e quindi C fe >0 La seconda condizione è soddisfatta quando: M cmrs < M cmau dove M cmrs = consumo medio delle residenze secondarie M cmau = consumo medio relativo a tutti gli altri usi Il calcolo della tariffa base unificata e della relativa maggiorazione a carico delle residenze secondarie segue il seguente procedimento: 1. calcolo della componente di tariffa base unificata a copertura dei soli costi variabili; 2. calcolo della componente di tariffa base unificata a copertura dei soli costi fissi esuberanti. Il procedimento per il calcolo di questa componente determina una maggiorazione a carico delle residenze secondarie che aumenta all aumentare della differenza tra il consumo medio relativo a tutti gli altri usi ed il consumo medio delle residenze secondarie; 3. la somma delle due componenti previste nei punti precedenti corrisponde alla tariffa base unificata per le residenze secondarie e alla tariffa base unificata per tutte le altre tipologie di utenti. Dato il vincolo di bilancio per le entrate tariffarie al netto della quota fissa (14) (R ts +R d )+(T buv +B) M cau + (T buv +B) (1/2) M ca +(T buv +A) M crs =C fe +C v dove M crs = metri cubi consumati delle residenze secondarie M ca = metri cubi consumati da allevatori per uso abbeveramento bestiame M cau = (M c -M ca -M crs ) = metri cubi consumati da tutti gli usi ad esclusione di quelli delle residenze secondarie M crs e di quelli per abbeveramento bestiame M ca T buv = componente della tariffa base unificata T bu a copertura dei soli costi variabili B = componente della tariffa base unficata T bu a carico di tutti gli usi esclusi quelli delle residenze secondarie a copertura dei soli costi fissi esuberanti C fe A = componente della tariffa base unficata T bu a carico degli usi delle residenze secondarie a copertura dei soli costi fissi esuberanti C fe e sostituendo, la (14) diviene (15) (R ts +R d )+T buv [M c (1/2) M ca ]+ B M cau + (1/2) B M ca +A M crs =C fe +C v Dato che (16) (R ts +R d )+T buv (M c (1/2) M ca ) = C v e 1 B M + B M + A M = C 2 (17) cau ca crs fe

17 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 17 la componente della tariffa base unificata di equilibrio a copertura dei soli costi variabili è (18) T buv Cv ( Rts + Rd ) = 1 M c M ca 2 Le componenti A e B a copertura dei soli costi fissi esuberanti sono calcolate nel seguente modo ( M cmau Nrs ) / M crs (19) A = C fe 1 M cau + M cmau Nrs + M ca 2 e 1 (20) B = C fe 1 M cau + M cmau Nrs + M ca 2 Essendo, per la condizione 2 prevista per consentire la facoltà di maggiorazione a carico delle residenze ( M N ) / M > 1 secondarie, cmau rs ctrs risulta che A>B ovvero che la componente unitaria a carico delle residenze secondarie a copertura dei costi esuberanti Cfe è maggiore di quella attribuita a tutti gli altri usi. Tale maggiorazione cresce all aumentare della differenza M cmau - M cmrs. Sostituendo la (19) e la (20) nel vincolo di bilancio (17) si ottiene (21) ( Mcmau Nrs)/ Mctrs 1 Mcau + Mcmau Nrs + M 2 1/2 + 1 Mcau + McmaNrs + M 2 ca ca C C fe fe M M crs ca + M = C cau fe + M 1 cmau N rs 1 + M 2 ca C fe M cau + e quindi la tariffa base unificata relativa alle residenze secondarie, quella relativa a gli allevatori per l uso abbeveramento bestiame e quella relativa a tutti gli altri usi sono rispettivamente Tburs = Tbuv + A T 1 ( T 2 bua = buv + B) Tbuau = Tbuv + B Completato il procedimento di calcolo di cui sopra, per l individuazione degli scaglioni di consumo e per la determinazione della tariffa agevolata e di quelle maggiorate da applicarsi alle residenze secondarie si rinvia ai precedenti paragrafi 5.3 e

18 18 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II [S C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - approvazione di nuovi Statuti di Consorzi di miglioramento fondiario omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare i nuovi Statuti dei Consorzi di miglioramento fondiario riportati nella tabella sotto indicata: Denominazione C.M.F. Sede Domanda Data verbale Assemblea Data Prot. n. Consorzio Irriguo e di Pelugo M.F. di Pelugo C.M.F. di Trasiel Pedersano Consorzio Irriguo e di M.F. di Croviana Croviana di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE [S C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 2007, n RD 13 febbraio 1933, n approvazione del nuovo Statuto del «Consorzio irriguo Dambel» con sede in Dambel, Comune di Dambel (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare il nuovo Statuto del Consorzio irriguo Dambel con sede in Dambel, Comune di Dambel, così come adottato dall Assemblea consorziale di data 31 agosto 2007; 2) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

19 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II 19 [S A090 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 2007, n Istituzione del registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), ai sensi dell art. 18, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 La legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente il nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), prevede all art. 18, comma 1, l istituzione presso ciascuna Provincia Autonoma del registro delle aziende. Il comma 2 del medesimo articolo recita inoltre che, oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge e dal regolamento regionale, ai fini del coordinamento delle rispettive competenze della Regione e delle Province Autonome e ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, nel registro sono annotati i dati essenziali relativi ad ogni azienda, i regolamenti e gli atti a contenuto generale aventi rilevanza esterna. Il comma 3 statuisce pure che il registro in argomento è disciplinato da ciascuna Provincia Autonoma, nel rispetto della legge, del regolamento regionale e dei principi desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto. Il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 7/2005, che attiene alla organizzazione generale, all ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 12/L di data 17 ottobre 2006, prevede anzitutto all art. 19 che il registro delle aziende, istituito presso ciascuna Provincia Autonoma, rende pubblici i seguenti dati ed atti relativi ad ogni istituzione: denominazione; sede; atto costitutivo; statuto, nei testi storici e nel testo vigente; regolamenti, nei testi storici e nei testi in vigore; tipologia dei servizi prestati; deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi prestati; carta dei servizi; generalità delle persone che ricoprono le cariche di consigliere, presidente, vicepresidente, direttore, componente dell organo di revisione. Si ritiene altresì opportuno rendere pubblici i seguenti ulteriori atti: deliberazioni concernenti le prestazioni erogate, l organizzazione e la rendicontazione; certificazioni (qualità, audit & work); bilancio sociale; deliberazioni concernenti le modalità di adesione al distretto dell economia solidale; ogni altro documento caratterizzante l attività svolta dall azienda. Dai contenuti del Regolamento approvato con DPR 10 febbraio 2000, n. 361, possono essere desunti una serie di principi ai quali fare riferimento per l organizzazione e la tenuta del registro provinciale delle APSP. In primo luogo deve essere assicurato il diritto di accesso al registro ed ai relativi documenti, che possono essere visionati da chiunque ne fa richiesta. Parimenti la Provincia deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Agli adempimenti di cui sopra potrà essere data attuazione anche mediante utilizzo di mezzi telematici. Si propone l adozione di un registro formato da due parti, l una generale e l altra analitica, che, oltre ai dati anagrafici degli enti iscritti, riporti in maniera organica le decisioni assunte dalla Giunta provinciale in merito alla vita giuridica delle APSP ed agli organi di governo, nonché le ulteriori informazioni previste dal Regolamento regionale 12/L sopra richiamato. In sede di prima applicazione verranno iscritte nel registro provinciale, a seguito dell approvazione dei rispettivi statuti aziendali e sulla base di apposita deliberazione della Giunta provinciale: - le istituzioni trasformate in APSP che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, in ordine alle quali è stata accertata l appartenenza alla categoria di cui all art. 45, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 7/2005, comprese quelle in ordine alle quali è stata disposta una fusione con altre IPAB;

20 20 Supplemento n. 1 al B.U. n. 50/I-II del Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom Nr. 50/I-II - le istituzioni trasformate in APSP che posseggono i requisiti stabiliti dall art. 2 del Regolamento regionale sul riordino delle IPAB, approvato con DPR 13 aprile 2006, n. 3/L e che quindi rientrano nell ipotesi di cui all art. 45, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 7/2005. Successivamente alla fase di riordino delle IPAB, dovranno essere iscritti nel registro i provvedimenti di istituzione, fusione, estinzione e trasformazione in persone giuridiche di diritto privato adottati dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall art. 17, comma 1, della legge regionale n. 7/2005. Risulta opportuno evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dall art. 12, comma 5, della legge regionale 7/2005, con l iscrizione di nuove aziende nel suddetto registro, le stesse acquistano personalità giuridica pubblica. Per la vidimazione del registro verrà incaricato un funzionario delegato, in analogia con quanto previsto dall art. 3, comma 6, del DPR 10 febbraio 2000, n Il relatore propone dunque di istituire il registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, rinviando a successive determinazioni del Dirigente del Servizio politiche sociali e abitative la definizione degli aspetti gestionali del registro, ivi compresa l individuazione del funzionario delegato alla vidimazione dello stesso. Tutto ciò premesso, omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di istituire, presso il Servizio politiche sociali e abitative, il registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell art. 18, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, prevedendone i contenuti riportati in premessa; 2. di stabilire che la tenuta, la gestione e l aggiornamento del suddetto registro, nonché il rilascio di estratti e certificati, anche mediante l utilizzo di strumenti informatici, avverrà a cura del Servizio provinciale sopra indicato; 3. di rinviare al Dirigente del Servizio competente per materia gli ulteriori adempimenti gestionali, ivi compresa l individuazione del funzionario delegato alla vidimazione del registro; 4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; 5. di dare atto, da ultimo, ai sensi dell art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti il TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI P. GENTILE

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