Enpap Guida ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI. Supplemento al Notiziario Enpap - Anno VI - n 1, aprile 2005

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1 04 Enpap Guida Supplemento al Notiziario Enpap - Anno VI - n 1, aprile 2005 Nel fascicolo: Pensione di inabilità e invalidità: scheda e Regolamento Modulistica: variazioni anagrafiche, indennità di maternità, cancellazione Inserto: indice degli articoli pubblicati sui Notiziari e sulle EnpapGuide ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

2 supplemento al n 17 del Notiziario Enpap Notiziario Enpap Registrazione Trib. Roma n 354/2000 Redazione enpap1@tin.it Direttore Responsabile Mario Rossini Comitato di redazione Angelo Arcicasa, Antonio Azzolini, Stefano Crispino, Demetrio Houlis, Domenico Mastroscusa, Emanuele Morozzo della Rocca, Francesco Rabotti, Mario Rossini, Letizia Serra Laura Lulli (segretaria di redazione) Stampa Edigraf Editoriale Grafica Via E. Morosini, Roma Finito di stampare: aprile EnpapGuida

3 Un sostegno per i casi di invalidità e di inabilità In base a quanto previsto dall art. 12 del Regolamento di previdenza, gli iscritti all Enpap hanno diritto (in presenza dei relativi requisiti di seguito descritti), oltre che alla pensione di vecchiaia, anche ai trattamenti previdenziali di pensione di inabilità e di pensione di invalidità. Tutte le pensioni sono liquidate con le modalità di calcolo del sistema contributivo. Per ottenere la pensione di inabilità è necessario che l iscritto (inteso come soggetto che ha in atto l iscrizione all Enpap) sia in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario. Requisito contributivo: 5 anni in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione. Requisito sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità fisica o mentale (inabilità al 100%). La decorrenza della pensione di inabilità è dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a ricezione della quale l Ente potrà avviare le fasi dell accertamento. L inabilità è accertata con le modalità previste dal Regolamento appositamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell Enpap (di seguito pubblicato). Note sulla pensione di inabilità: la pensione di inabilità è incompatibile con il mantenimento dell iscrizione all albo professionale; la pensione d inabilità è reversibile ai superstiti; la pensione d inabilità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante; l Enpap ha diritto a rivalersi sull autore del danno che ha causato l inabilità, e può revocare la pensione qualora per l evento che ha determinato l inabilità all iscritto sia stato integralmente risarcito dal responsabile del danno. Anche per l ottenimento della pensione di invalidità, il richiedente, purché sia iscritto all Enpap al momento della domanda, deve essere in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario. Requisito contributivo: 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione. Requisito sanitario: riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro, in relazione all attività di psicologo per infermità fisica o mentale (invalidità del 66,6%). La decorrenza della pensione di invalidità è dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a ricezione della quale l Enpap potrà avviare le fasi dell accertamento. L invalidità è accertata con le modalità previste dallo specifico Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell Enpap (di seguito pubblicato). Note sulla pensione di invalidità: al compimento dell età pensionabile, l iscritto può richiedere la trasformazione dell assegno di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto in pagamento l assegno d invalidità; la pensione d invalidità non è cumulabile con la rendita vitalizia Inail riconosciuta per lo stesso evento invalidante; l Ente ha diritto a rivalersi sull autore del danno che ha causato l inabilità, e può revocare la pensione qualora per l evento che ha determinato l inabilità all iscritto sia stato integralmente risarcito dal responsabile del danno. I

4 REGOLAMENTO per l accertamento dell inabilità e dell invalidità (ai sensi degli artt. 18, comma 8, e 20, comma 7, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche) Art. 1 - Domanda e documentazione TITOLO I PENSIONE DI INABILITÀ Lo psicologo che risulti iscritto all'ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 18 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza approvato con D.M. del 15/10/1997 e successive integrazioni e modifiche, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "inabilità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale: a) certificato rilasciato dal medico di base che attesti la totale e permanente inabilità ad esercitare l attività professionale specifica, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell incapacità in misura totale e con carattere permanente. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa segnalazione in ordine alla branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o permanente, lamentata dal richiedente; b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l inabilità lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante: 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa; 2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'inabilità; 3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto; c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante l inesistenza di trattamenti a carico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Art. 2 - Commissione di accertamento Ricevuta l istanza, l Ente demanda l'accertamento dello stato di inabilità del richiedente alla Commissione, costituita nell ambito della regione ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano, al cui Ordine professionale appartiene l iscritto. Tale Commissione è composta da tre membri nominati come segue: II

5 uno psicologo, designato in qualità di presidente, da individuare tra gli iscritti al relativo Ordine Regionale o Provinciale cui appartiene il richiedente; due medici, designati in qualità di componenti, dei quali il primo in possesso di specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro ed il secondo in possesso di specializzazione cui è riconducibile la patologia invalidante lamentata, esclusiva o prevalente, da individuare tra gli iscritti all Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, territorialmente competente rispetto all Ordine professionale di appartenenza del richiedente. Il Presidente ed i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente dell Ente, previa richiesta di segnalazione dei nominativi designabili, ai Presidenti dei rispettivi Ordini professionali. Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere, a proprie spese, davanti alla Commissione, da consulente di parte, il quale potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnatogli dalla stessa Commissione. Il compenso per l accertamento, la cui misura non potrà eccedere le tariffe professionali, è comunicato all Ente con presentazione di idoneo titolo fiscale, da parte di ciascun componente della Commissione ed è liquidato dagli uffici ad ultimazione dell accertamento. Con analoga modalità, su richiesta del Presidente della Commissione, sono liquidate le spese sostenute per gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi disposti ai sensi dei successivi artt. 8 e 17. Art. 3 - Attribuzioni della Commissione La Commissione di cui al precedente art. 2, entro il termine di novanta giorni dall avvenuto conferimento dell incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio professionale, alla motivazione di tale esclusione ed alla revisionabilità della condizione di inabilità. La Commissione dovrà allegare al referto tutta la documentazione significativa prodotta dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla Commissione nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte. Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dell Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 3, accoglie o respinge la domanda di pensione. Il provvedimento è comunicato all interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di mesi tre dalla ricezione entro il quale, ove non vi abbia già provveduto, il richiedente dovrà procedere alla cancellazione dall'albo, a pena di revoca della deliberazione di accoglimento. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione con le modalità e nel termine di cui al successivo art. 6. III

6 La posizione assicurativa del pensionato di inabilità, dichiarato tale ai sensi del presente Regolamento cessa di produrre effetti a far tempo dalla data di decorrenza del trattamento. Tenuto conto dei tempi intercorrenti tra la presentazione della domanda e la conclusione della relativa procedura di accertamento, fermo restando l obbligo per il richiedente di corrispondere i contributi all Ente fino a quando permane la condizione di iscritto, le eventuali somme a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, ovvero frazioni di essi, determinati ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza, corrisposti per i periodi successivi alla predetta decorrenza possono essere restituiti al pensionato che ne faccia richiesta. Può formare, inoltre, oggetto di restituzione anche il contributo di maternità di cui all art. 30 del predetto Regolamento, ove corrisposto dall interessato per anni successivi a quello di decorrenza della pensione, nei quali, per quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la posizione del medesimo cessa di produrre effetti. Art. 5 - Revisione e revoca della pensione Entro dieci anni dal riconoscimento della pensione, il Consiglio di amministrazione può assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, mediante conferimento di incarico a Commissione prescelta con i criteri e le modalità di cui all'art. 2. In caso di nuova iscrizione del pensionato all Albo professionale la pensione viene revocata con effetto dalla stessa data. Art. 6 - Ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio di amministrazione Il ricorso contro il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione dell Ente sulla domanda di pensione ovvero in materia di revoca è proponibile, allo stesso Consiglio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Agli effetti della tempestività della proposizione del ricorso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione, ove l'atto di ricorso non venga direttamente presentato all'ente. Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione di appello, motivando in ordine alla richiesta. Art. 7 - Commissione di appello La Commissione di appello ha sede in Roma ed è nominata dal Presidente dell Ente secondo i criteri di cui al precedente art. 2, comma 1. Non possono far parte della Commissione di appello i membri che hanno preso parte alla Commissione di primo grado. In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, a recarsi presso detta Commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo di residenza del richiedente, provvedendosi alla nomina di apposita Commissione di appello locale nei modi indicati ai commi primo e secondo del presente articolo. IV

7 Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da consulente di parte a proprie spese. Art. 8 - Documentazione clinica ed accertamento Il richiedente la pensione di inabilità è tenuto a produrre presso le Commissioni la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico dell Ente. Art. 9 - Decesso del richiedente la pensione di inabilità Qualora il richiedente la pensione di inabilità deceda prima di essere sottoposto a visita medicocollegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua valutazione peritale sulla base della documentazione medica prodotta dai superstiti interessati. Art Decorrenza della pensione di inabilità Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 9 del presente Regolamento concluda per l'accertamento della inabilità e sia intervenuto provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l epoca di insorgenza dell inabilità totale e permanente in misura normativamente rilevante agli effetti dell attribuzione del diritto alla relativa prestazione, posteriormente alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento verrà fissata dal 1 giorno del mese successivo a tale termine. TITOLO II PENSIONE DI INVALIDITÀ Art Domanda e documentazione Lo psicologo che risulti iscritto all Ente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 20 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "invalidità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà allegare la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale: a) certificato rilasciato dal medico di base attestante che la capacità dell iscritto all esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o di difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l iscrizione all Ente a meno di un terzo, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell infermità in misura normativamente rilevante. La certificazione dovrà contenere, inoltre, espressa V

8 segnalazione in ordine alla branca specialistica relativa alla patologia invalidante, esclusiva o permanente, lamentata dal richiedente; b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, nel caso in cui l invalidità lamentata dal richiedente sia stata determinata da terzi, dalla documentazione comprovante: 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa; 2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'invalidità; 3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto; c) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante l inesistenza di trattamenti a carico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Art Commissione di accertamento La Commissione incaricata dell'accertamento dell'invalidità denunciata è nominata e composta con le modalità del precedente art. 2. Art Attribuzione della Commissione La Commissione di cui al precedente art. 12, entro il termine di novanta giorni dall avvenuto conferimento dell incarico, provvede a sottoporre il richiedente a visita collegiale ed alla stesura di referto/verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici dell'infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui la capacità dell'esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, la motivazione di tale riduzione nonché il parere sulla revisionabilità della infermità riscontrata. Art Provvedimenti del Consiglio di amministrazione e ricorsi Il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all art. 4 è comunicato all interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso avverso il provvedimento è ammesso ai sensi del precedente art. 6. Art Revisione e revoca della pensione La persistenza della invalidità, nei confronti dei titolari di pensione che siano state dichiarate revisionabili, è accertata ogni quattro anni dall Ente mediante conferimento di incarico a Commissioni nominate e prescelte ai sensi del precedente art. 2. Art Commissione di appello Per la nomina, la composizione ed il luogo dei lavori della Commissione di appello si applica l'art. 7 del presente Regolamento. VI

9 Art Documentazione clinica ed accertamento Il richiedente la pensione di invalidità è tenuto a produrre presso le Commissioni la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico dell Ente. Art Decesso del richiedente la pensione di invalidità Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medicocollegiale o prima che siano ultimati i relativi accertamenti, la Commissione effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati. Art Decorrenza della pensione di invalidità Ove la valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 13 e 18 del presente Regolamento concluda per l'accertamento della invalidità e sia intervenuto provvedimento di accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora la Commissione, in sede di accertamento, individui l insorgenza dell inabilità in misura normativamente rilevante agli effetti dell attribuzione del diritto alla relativa prestazione, in epoca posteriore alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento verrà fissata dal 1 giorno del mese successivo a tale termine. Art Conversione della pensione di invalidità Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l esercizio della professione e maturato i requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all art. 13 del Regolamento per l attuazione della attività di previdenza dell Ente, può richiedere la liquidazione di quest ultima in sostituzione della pensione di invalidità. È ammessa, altresì, la possibilità di convertire, la pensione di invalidità in pensione di inabilità, ove l interessato, che ne faccia richiesta, possa far valere i necessari requisiti da documentare ai sensi del precedente art. 1. Per la definizione della domanda nonché del relativo trattamento derivanti dall esercizio della facoltà di cui al precedente comma, trovano applicazione tutte le disposizioni recate al Titolo I del presente Regolamento. VII

10 Modulo variazione recapiti RACCOMANDATA A/R Spettabile Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Via Andrea Cesalpino, ROMA RM Il/La sottoscritto/a, nato/a a ( ) il, Città prov. codice fiscale, residente a Città ( ) CAP in, prov. Via/Piazza/Corso numero recapito tel. / fax / DICHIARA che a far data dal giorno / / la sua residenza è variata come sopra riportato. Chiede, pertanto, che: la corrispondenza venga inviata alla nuova residenza la corrispondenza venga inviata al domicilio ovvero, via/piazza/corso numero comune provincia CAP data firma VIII

11 ELENCO CRONOLOGICO MATERIALI pubblicati sul Notiziario e sulla GuidaEnpap Riportiamo di seguito l elenco degli articoli apparsi sui precedenti numeri del Notiziario e dell EnpapGuida. I testi degli articoli sono disponibili sul sito NOTIZIARIO ENPAP 1 settembre-ottobre 2000 La comunicazione al servizio degli iscritti (Demetrio Houlis) Gli incontri regionali - Insieme per l attività dell Ente (Antonio Azzolini) La responsabilità di gestire professionalmente patrimoni previdenziali - Investire sul futuro (Franco Faoro e Mario Rossini) Psicologi dipendenti - Dalla libera professione più garanzia per il domani (Paolo Moscara) Forme facoltative, obiettivo prioritario del Consiglio di indirizzo generale - Come assicurarsi validi ammortizzatori assistenziali (Cesare Rossi) Rispondiamo ai quesiti NOTIZIARIO ENPAP 2 novembre 2000 Due atti importanti nella vita dell Ente: le modifiche al Regolamento e il bilancio (Demetrio Houlis) Modifiche al Regolamento di previdenza L AdEPP: le sinergie tra le professioni e la previdenza (Maurizio de Tilla) L Enpap si è dotato di un Regolamento di contabilità e di amministrazione (Franco Boldrini) Rassegna stampa

12 NOTIZIARIO ENPAP 3 dicembre 2000/gennaio 2001 Previdenza e professione (Demetrio Houlis) New economy e professioni intellettuali: quale rapporto, quali sinergie? (Gian Paolo Prandstraller) Gli incontri regionali - Insieme per l attività dell Ente L Ente acquista la propria sede L istituto della totalizzazione disciplinato dalla Finanziaria 2001 Indicati dal Consiglio di indirizzo generale al Consiglio di amministrazione i settori su cui intervenire - Al via l assistenza facoltativa (Cesare Rossi) Rispondiamo ai quesiti Scheda informativa - Principali scadenze fiscali e previdenziali per il professionista nel 2001 NOTIZIARIO ENPAP 4 marzo/aprile 2001 Proseguiamo nel lavoro di costruzione dell Enpap - No a polemiche infondate e strumentali (Demetrio Houlis) Le strategie e le regole di un investimento efficiente (Gaetano Megale) Risposta del Collegio sindacale - Pienamente legittima la delibera di acquisto della sede dell Ente Fondi di previdenza complementare - Costituita GenCasse Totalizzazione - Mancano ancora le soluzioni Attività intramuraria e contributo integrativo - Lettera dell Enpap a tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere (Paolo Moscara) Cosa scrivono di noi Rispondiamo ai quesiti

13 NOTIZIARIO ENPAP 5 maggio/giugno 2001 Prepariamoci per gli impegni del prossimo autunno - Verifica del sistema previdenziale ed elezioni Enpap (Demetrio Houlis) Elezioni Enpap - Verso il rinnovo degli Organi Statutari Bilancio tecnico al 1 gennaio 2000 Inserto - Regolamento elettorale Cosa scrivono di noi NOTIZIARIO ENPAP 6 luglio/agosto 2001 Elezioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale dell Enpap - Appello al voto Elezioni Enpap - Elenco candidati Consiglio di indirizzo generale e Consiglio di amministrazione Il resoconto di un triennio (Demetrio Houlis) Rifiutiamo gli allarmismi (Antonio Azzolini, Franco Boldrini, Paolo Moscara, Mario Rossini) Riflessioni circa l analisi delle performance di una gestione finanziaria (Gaetano Megale) La prossima sede dell Ente - Una palazzina in una zona di pregio adeguata alle esigenze organizzative (Franco di Rollo) Cosa scrivono di noi

14 NOTIZIARIO ENPAP 7 settembre/ottobre 2001 Elezioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale - Seconda convocazione L attività continua in modo sistematico (Demetrio Houlis) La rivalutazione dei montanti contributivi degli iscritti La gestione professionale del patrimonio Inserto - Elezioni Enpap triennio seconda convocazione AMilano, organizzato dall Enpap confronto sulle tematiche previdenziali Euro, la nostra moneta (Angelo Mauri) Acconto contributi previdenziali relativi ai redditi professionali prodotti nel 2001 Cosa scrivono di noi NOTIZIARIO ENPAP 8 gennaio/febbraio 2002 Al via la seconda tappa (Demetrio Houlis) Elezioni e insediamento degli Organi Statutari Attivo il riscatto dei periodi precedenti all istituzione dell Ente - Regolamento e modulistica Prossimo l avvio della sanatoria per irregolarità contributive Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali La Banca Popolare di Sondrio è il nuovo istituto cassiere dell Ente Cosa scrivono di noi

15 NOTIZIARIO ENPAP 9 settembre 2002 Verso la fase applicativa della sanatoria per irregolarità - Le nostre tre prossime scadenze (Demetrio Houlis) Synergía (Mario Rossini) Enpap report - L Ente, un organismo in crescita costante Cresce la rete di sportelli bancari convenzionati Approfondimento - Il riscatto dei periodi precedenti all istituzione dell Ente Cosa scrivono di noi Le pensioni degli altri - Dalla riforma Dini, l entità direttamente proporzionale alla qualità di contributi versati Agenda - Rischio di sanzioni per ritardo nel versamento NOTIZIARIO ENPAP 10 ottobre 2002 Il significato e l attività del nostro Ente di previdenza (Demetrio Houlis) Enpap report Restituzioni eccedenze agli iscritti e modulo MAV per il versamento dell acconto Approfondimento La sanatoria delle irregolarità contributive I dipendenti con attività libero-professionale intra o extramoenia, convenzionati e CO.CO.CO. sono tenuti all iscrizione all Enpap (Paolo Moscara) La circolare dell ASL sul 2% dovuto all Enpap Una giornata di lavoro con il personale degli Ordini Nasce EMAPI, l Ente di Mutua Assistenza tra i Professionisti Italiani (Demetrio Houlis)

16 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI Spedizione in Abbonamento Spedizione Postale art.2,comma in Abbonamento 20/c,legge Postale 662/96 art.2,comma - Filiale di 20/c,legge Roma - Anno 662/96 IV - n Filiale 1, Settembre di Roma - Anno 2003 IV contiene - n 1, Settembre Supplemento 2003 contiene Supplemento Enpap Enpap Notiziario Notiziario La nuova sede dell Ente, a Roma, in via Andrea Cesalpino 1 La nuova sede dell Ente, a Roma, in via Andrea Cesalpino 1 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI NOTIZIARIO ENPAP 11 settembre 2003 Cambiare il sistema di calcolo delle pensioni (Demetrio Houlis) La nuova sede dell Enpap Enpap report (Mario Rossini) I Consulenti dell Ente: Angelo Marano Strategie Enpap per sconfiggere l Orso (Angelo Mauri) Sanatoria, dichiarazione annuale, acconto: giornate di alta stagione per gli iscritti all Ente (Davide Ricciardella) Rassegna Stampa: La totalizzazione è più vicina (Il Sole 24 Ore) Mutui immobiliari BPS, condizioni agevolate per gli iscritti all Enpap Gli Enti privati di previdenza escono da GenCasse Agenda Rischio di sanzioni per ritardo nel versamento Spedizione in Abbonamento Postale art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Filiale di Roma - Anno IV - n 2, Dicembre 2003 Enpap 12 Notiziario ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI NOTIZIARIO ENPAP 12 dicembre 2003 Impegno per garantire pensioni adeguate agli iscritti (Valeria La Via - Demetrio Houlis) Enpap report (Mario Rossini) I Consulenti dell Ente: Prometeia Approfondimento Maternità, si cambia data: in Gazzetta Ufficiale la nuova legge che modifica la normativa (Mario Rossini) Esperienze Punti di criticità del sistema contributivo: parla il Presidente dell EPAP, una delle casse istituite con il decreto legislativo n. 103/96 (Sandro Sandrini) Rassegna Stampa: - Le pensioni dei professionisti. Regole matematiche per la capitalizzazione (Il Sole 24 Ore)

17 NOTIZIARIO ENPAP 13 gennaio/febbraio 2004 Una riforma delle pensioni che riconosca i diritti degli psicologi (Demetrio Houlis) È un vero e proprio attacco all autonomia degli enti previdenziali privati (dott. Maurizio de Tilla) La consulenza strategica per la gestione del portafoglio finanziario dell Ente (Prometeia) Rivedere e migliorare parametri e criteri dettati dalle attuali disposizioni di legge Adattare le norme alle nostre esigenze (Paolo Moscara) Rassegna stampa: - Hedge fund per le Fondazioni (Il Sole 24 Ore) - Via libera al vademecum per il cumulo redditi-pensioni (Il Sole 24 Ore) - Negli studi il responsabile privacy (Il Sole 24 Ore) NOTIZIARIO ENPAP 14 marzo/aprile 2004 Il paradosso del sistema contributivo (Demetrio Houlis) Sarà presto disponibile la carta di credito ENPAP Prospettive di riassetto normativo e regolamentare dell Enpap (Pasquale Sandulli) L adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nei sistemi di primo pilastro contributivi (Angelo Marano)

18 NOTIZIARIO ENPAP 15 maggio/giugno 2004 Dal conio d argento al microchip (Demetrio Houlis) Approvata la legge delega in materia previdenziale Esecutive le modifiche al regolamento di previdenza (Paolo Moscara) Disponibile la carta di credito ENPAP Rielaborato a livello grafico e funzionale il sito dell Ente La responsabilità sociale dell investitore istituzionale italiano (Federico Versace) Eccedenze contributive (a cura degli Uffici) Rassegna stampa: - Pensioni, ai giovani rendono poco (Il Sole 24 Ore) - L Isola dei nessuno. L aiuto del Fisco è fondamentale ma non basta (Il Sole 24 Ore) NOTIZIARIO ENPAP 16 dicembre 2004 Speciale elezioni: appello al voto Regolamento elettorale Il bilancio di un triennio (Demetrio Houlis) Enpap report (Mario Rossini) Cosa cambia nel mercato del lavoro dei professionisti (Paolo Moscara) Un triennio di intensa attività del Consiglio di indirizzo generale (Antonio Sperandeo Cesare Rossi) Rassegna stampa - Nuove Casse: la pensione è di pochi euro (Il Sole 24 Ore) - Le Prospettive della Riforma (Il Sole 24 Ore) - Agrotecnici, il Fondo pensioni (Il Sole 24 Ore) - Studi di settore, intesa con le categorie (Il Sole 24 Ore)

19 Domanda di indennità di maternità RACCOMANDATA A.R. Spettabile ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI Via Andrea Cesalpino, ROMA RM OGGETTO: domanda di indennità di maternità capo XII art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni di cui alla legge 15 ottobre 2003, n. 289 La sottoscritta rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) Io sottoscritta nata a ( ) il / /, residente a ( ) CAP, in via/piazza n., tel. numero, cod. fiscale iscritta all'albo dell'ordine degli Psicologi della Regione/Provincia dal / /, iscritta a codesto Ente dal / / poiché esercito attività autonoma di libera professione in qualità di Psicologa senza vincolo di subordinazione dal / / dichiaro di non essere iscritta ad altro Ente di previdenza obbligatoria; ovvero di essere iscritta anche al seguente Ente di previdenza obbligatoria: per attività diversa da quella di Psicologa, prestata in qualità di ; IX

20 dichiaro inoltre: (nb: contrassegnare obbligatoriamente le ipotesi che eventualmente ricorrono) di non aver diritto per l evento di cui alla presente domanda ad altro trattamento di "indennità di maternità" di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 (vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante, etc); di non aver diritto per l evento di cui alla presente domanda al trattamento di "indennità di maternità" in applicazione dell art. 16 del D.P.R. n. 446/01; (Trattasi degli psicologi convenzionati con Aziende Sanitarie o Distretti Militari in forza di specifico accordo disciplinato dal citato D.P.R. 446/01) che in quanto lavoratrice dipendente part-time, l'entità lorda dell'indennità già spettantemi per tale attività nel periodo di astensione obbligatoria è pari a ¼ (indicare l importo al fine di poter usufruire dell'integrazione, da parte dell'enpap, per il raggiungimento del minimo previsto dal comma 2 art. 3 del Regolamento per l'indennità di maternità); chiedo la corresponsione della indennità di maternità, di cui all art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 come successivamente modificato dalla legge 15 ottobre 2003, n 289, per il seguente titolo: (contrassegnare l ipotesi che ricorre): A periodo di gravidanza e puerperio comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva dell evento. A tale fine, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente domanda viene inoltrata a compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza e prima che siano trascorsi 180 giorni dal parto. In tal senso allego: (SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA PRIMA DEL PARTO) certificato medico rilasciato non prima dell avvenuto completamento del 6 mese di gravidanza da una struttura sanitaria pubblica, A.S.L. competente ovvero medico convenzionato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto; (SE LA DOMANDA VIENE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE AL PARTO) certificato di assistenza al parto ovvero altra certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato, recante gli estremi del parto o certificato di stato di famiglia anche in forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n B Interruzione della gravidanza per motivi spontanei/terapeutici dopo il compimento del sesto mese. A tale fine, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la presente domanda viene inoltrata a compimento intervenuto del sesto mese di gravidanza e prima del decorso di 180 giorni dalla interruzione della stessa per motivi spontanei/terapeutici. X

21 certificato medico rilasciato da una struttura pubblica A.S.L., comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi (a seconda dei casi) spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese. C Adozione/affidamento in preadozione di bambino di età non superiore a sei anni 6 all atto dell ingresso nel nuovo nucleo familiare. A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità quanto segue: 1) che la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 dall ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare; 2) che la data di effettivo ingresso in famiglia del bambino è la seguente / /. In tal senso allego: copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo; certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sopracitato. D Aborto spontaneo/terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. A tal fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, quanto segue: 1) l aborto è avvenuto in data / / ; 2) la presente domanda viene inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell aborto. In tal senso allego : certificato medico rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico. (nb: DA COMPILARE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RICHIESTA, barrando l ipotesi che ricorrere) Allego copia della dichiarazione fiscale del reddito ai fini IRPEF da me percepito e denunciato nel secondo anno precedente a quello dell evento. ovvero La suddetta dichiarazione fiscale non viene acclusa per il seguente motivo: Chiedo che la "indennità di maternità" di cui sopra mi venga corrisposta con le seguenti modalità (barrare la modalità prescelta): accreditamento sul c/c bancario n. coordinate bancarie: CIN ABI CAB in essere presso l'istituto/la Banca Agenzia e intestato a ATTENZIONE: indicare gli estremi di un c/c intestato esclusivamente, o almeno cointestato, al nominativo di chi richiede l'indennità XI

22 oppure assegno circolare non trasferibile emesso dall'istituto bancario cassiere dell Enpap, a me intestato e da recapitarsi tramite servizio postale al seguente domicilio: Via/Piazza n. CAP Città Prov. Esonero l Enpap da ogni responsabilità per smarrimento dell assegno o illecita riscossione dello stesso da parte di terzi. Data / / Firma * *attenzione: allegare copia di un documento di riconoscimento se la domanda non viene presentata direttamente agli uffici (Art. 38 D.P.R. 445/2000) Numero totale allegati alla domanda DICHIARAZIONE DI CONSENSO Io sottoscritta dott.ssa, ai sensi dell art. 23 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, vista l informativa fornita dall Enpap ed acquisite le informazioni di cui all art. 13 della medesima legge, autorizzo e consento espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili art. 4 comma 1 lettera d) possano costituire oggetto di trattamento per le finalità indicate nella informativa allegata. Acconsento inoltre, ove necessario, alla comunicazione a terzi ex art. 26, e comunque per le finalità relative alla erogazione della prestazione richiesta. data / / Firma XII

23 INFORMATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI CONSENSO Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali raccolti a seguito della domanda di erogazione della prestazione verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, stabiliti dalla vigente normativa, e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono trattati nell ambito dei compiti istituzionali dell Ente, per le finalità strettamente strumentali alla gestione ed erogazione della prestazione richiesta e per le altre finalità connesse all adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto dell Ente. Il trattamento dei dati personali avviene con l ausilio di mezzi manuali ed informatici, con modalità correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Si fa presente che il conferimento dei dati sensibili (1) è facoltativo, ma l eventuale rifiuto comporterà l impossibilità dell espletamento dei relativi adempimenti e dell esercizio dei connessi diritti ed obblighi. Il titolare del trattamento è l Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Psicologi, con sede in Roma, Andrea Cesalpino, 1, al quale potrà rivolgersi per l esercizio dei diritti di cui all art. 7, che per Sua comodità si riporta integralmente: 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Art. 9 comma 3 I diritti di cui all articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. comma 4 L identità dell interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell interessato. Se l interessato è una persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittima in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. XIII

24 Art. 10 comma 7 Quando, a seguito della richiesta di cui all art. 7, commi 1 e 2, lettera a), b) e c), non risulta confermata l esistenza di dati che riguardano l interessato, può essere chiesto un contributo spese, non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.. Art. 138 In caso di richiesta dell interessato di conoscere l origine dei dati personali ai sensi dell art. 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (1) Art. 4 comma 1 lettera d) dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Art. 23 Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell interessato. 2. Il consenso può riguardare l intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all interessato le informazioni di cui all art Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Art. 26 Garanzie per i dati sensibili 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del Garante, nell osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. (omissis) XIV

25 DOMANDA DI CANCELLAZIONE ai sensi dell art. 1, comma 5 del Regolamento di Previdenza dell ENPAP e successive modificazioni ed integrazioni. Da presentare entro il 31 dicembre dell anno in cui non è stato conseguito alcun reddito professionale. RACCOMANDATA A.R. Spettabile Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Via Andrea Cesalpino, ROMA RM Il/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il Città prov. gg mm anno residente a ( ) c.a.p. Via/Piazza/Corso n.ro codice fiscale, recapito tel. / fax / DICHIARA (ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) che per l intero anno non conseguirà alcun compenso da attività professionale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale degli Psicologi. CHIEDE pertanto, la cancellazione dall'ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 del Regolamento di previdenza con decorrenza dal 1 gennaio 1 Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente il venir meno della condizione utile per la cancellazione (assenza di reddito professionale). Prende atto, altresì, che tale circostanza, anche se accertata successivamente all adozione del relativo provvedimento da parte dell Ente, ne comporterà la decadenza con il ripristino dei conseguenti effetti dichiarativi, contributivi e sanzionatori. Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Note: Data / / Firma * *Allegare copia di un documento di identità in fronte-retro se la domanda non viene presentata direttamente agli uffici (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 1 L iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell anno di riferimento, la cancellazione dall Ente con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall Ente. XV

26 NOTE PROMEMORIA PER LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE Ai sensi dell art. 1, comma 5 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza Ai sensi dell art. 1, comma 5 del Regolamento dell Ente, L iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31dicembre dell anno di riferimento, la cancellazione dall Ente con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall Ente. Di conseguenza, per poter ottenere la cancellazione il richiedente: non deve conseguire reddito professionale per un intero anno, intendendosi in tal senso l assenza di compensi riferiti anche ad incassi relativi ad annualità precedenti; non deve aver percepito prestazioni assistenziali dall ENPAP, come, ad esempio, l indennità di maternità erogata alle Iscritte. L invio della domanda deve avvenire, necessariamente, non oltre il 31 dicembre dell anno in cui il professionista dichiara di non conseguire reddito. Per maggiore cautela si suggerisce la spedizione tramite RACCOMANDATA A.R. Si ricorda che nel caso di presentazione della domanda successivamente al termine previsto dal Regolamento, gli effetti della cancellazione, ricorrendone i requisiti, verranno ulteriormente differiti di un anno previo inoltro di una nuova richiesta. Il modulo di cancellazione deve essere firmato e corredato dalla copia fronte-retro di un valido documento di identità. Esempio: L iscritto che per l intero anno 2005 prevede di non conseguire reddito da attività libero professionale di psicologo, che intende ottenere la cancellazione dall Ente con decorrenza dal 1 gennaio 2005, deve formulare la relativa domanda entro il 31 dicembre In tal caso, sussistendo le condizioni necessarie (assenza di reddito, invio della domanda nei termini e inesistenza di prestazioni assistenziali erogate nell anno) l interessato non sarà tenuto agli adempimenti di comunicazione reddituale e di contribuzione per l anno Una volta adottato il provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di amministrazione verrà data apposita comunicazione in tal senso. Nel caso in cui, pur avendo già inoltrato domanda di cancellazione, venga meno il requisito dell assenza di reddito professionale, ad esempio nel caso in cui l iscritto consegua eventuali compensi, il medesimo dovrà darne tempestiva comunicazione all Ente. Si precisa che tale circostanza, anche se rilevata successivamente all avvenuta delibera di cancellazione da parte dell Ente, comporterà la revoca del provvedimento e il ripristino della condizione di iscritto con i conseguenti obblighi contributivi, di comunicazione annuale e, se del caso, dei relativi interessi e sanzioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento. ********************** Si rammenta che, qualora il professionista riprenda l attività autonoma in qualità di psicologo nell anno successivo a quello di cancellazione dall Ente e, dunque, consegua nuovamente reddito professionale, sarà tenuto alla reiscrizione ai sensi degli artt. 1 e 2 del Regolamento. XVI

27 01 ottobre 2002 Indennità di maternità: regolamento e modulistica Riscatto dei periodi precedenti all istituzione dell Ente: regolamento e modulistica Variazione indirizzo postale e/o residenza: modulo per la comunicazione all Ente 02 novembre 2002 Regolamento Enpap per l attuazione delle attività di previdenza Normativa richiamata nel Regolamento: D. Lgs. 103/96, Legge 335/95, D. Lgs. 151/01 Contributo integrativo 2%. Finalità e modalità applicative con esempi di fatturazione Indice articoli pubblicati sui primi dieci numeri del Notiziario 03 novembre-dicembre 2004 Statuto Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza Regolamento per la corresponsione dell indennità di maternità

28 Cera del Pistrucci Anno 1816 ca. - Ø 94 mm - cera bianca modellata su ardesia per il conio della sterlina inglese. San Giorgio e il Drago - San Giorgio, nudo con mantello elmo e calzari, sul cavallo a galoppo verso destra, in basso il drago. Benedetto Pistrucci, nato a Roma nel 1783, dal 1815 fu incisore della Zecca di Londra e autore della iconografia della sterlina così come conosciuta in tutto il mondo negli ultimi due secoli. Questa cera, eseguita dal Pistrucci con il San Giorgio e il drago, retro di tutte le sterline coniate dal 1818 al 1994, è attualmente conservata presso il Museo Numismatico della Zecca sito nel palazzo del Ministero dell Economia in via XX Settembre a Roma.

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