Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
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- Marta Alfieri
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1 Esente bollo in base al D.P.R n. 642 integrato dal D.P.R. del n. 955 TABELLA allegati B art.25 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO MALGHIVO-AGRITURISTICO DI MALGA COOT IN COMUNE DI RESIA INTERVENGONO 1) dr. Stefano Santi, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 10/12/1960, nella sua qualità di Direttore dell Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, domiciliato per la carica nella sede dell Ente parco, in Resia (Ud), P.zza del Tiglio n. 3, codice fiscale , il quale interviene ed agisce nell esclusivo interesse dell Ente che rappresenta, di seguito più brevemente indicato come concedente ; 2), nato/a a il nella sua qualità di della ditta con sede in, via, Cod.Fisc., di seguito più brevemente indicato come affittuario ; - Vista la convenzione sottoscritta in data con cui il Comune di Resia, proprietario, ha concesso in comodato d uso il complesso agrituristico all Ente parco denominato Malga Coot; - Vista la successiva proroga approvata con Deliberazione n. 88 del della Giunta comunale di Resia e con Delibera n. 11 del del Consiglio direttivo dell Ente parco che ha fissato la scadenza della suddetta convenzione al ; - Visto il Decreto n. del, con la quale è stato affidato l incarico di cui sopra a Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in esecuzione dei predetti atti, l'anno duemilaquindici, il giorno del mese di i detti comparenti stipulano e convengono il presente contratto d affitto di fondi rustici, ai sensi dell art. 45 della L. 203/82, con l assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali agricole: Art. 1 Attività e oggetto del contratto L'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, come sopra rappresentato, concede in affitto a, nato a il nella sua qualità di della ditta con sede,
2 che a tale titolo accetta, il complesso agricolo denominato Malga Coot, di cui l Ente parco risulta comodatario, sito in testata della Val Resia, tra il Monte Canin e il Monte Guarda altitudine m all interno del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, le cui dotazioni immobiliari e tecniche sono dettagliatamente descritte nell allegato inventario specificamente approvato dalle parti e che fa parte integrante del presente contratto. Art. 2 Durata del contratto In deroga all art. 1 della L. 203/1982 l affittanza avrà durata dal /05/2015 (data di sottoscrizione) al 31/12/2020 senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente. Resta comunque salva la facoltà delle parti di concordare il rinnovo del presente contratto locativo. Art. 3 Canone di affitto Il canone annuo di affitto viene fissato in, da versare all Ente parco entro il 15 giugno di ogni anno sul Conto corrente intestato all Ente parco presso la Banca Credifriuli scrl via Papa Giovanni, Udine (IBAN: IT49P K ). Detto canone non è soggetto a rivalutazione. Art. 4 Animali monticati e carico ammissibile La monticazione nell area di malga Coot è tradizionalmente indirizzata alla categoria dei bovini, anche se sé ammessa la presenza di ovini, caprini e equini in misura non superiore al 30% del carico massimo ammissibile, stabilito dal Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco in 30 UBA. Di seguito si riporta la conversione degli animali monticati in Unità di bestiame adulto (UBA): Vacche, tori e altro bestiame bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA Bovino di età compresa tra 1 anno e 2 anni 0,60 UBA Bovino di età inferiore a 1 anno 0,40 UBA Equino di età superiore a 1 anno 1,00 UBA Equino di età inferiore a 1 anno 0,60 UBA Ovino e caprino adulto 0,15 UBA Agnello e capretto 0,05 UBA L età del bestiame per il calcolo delle UBA viene accertata all inizio del periodo di pascolamento. Art. 5 Altri animali domestici L affittuario può condurre in malga animali da cortile in numero adeguato alle esigenze dell attività svolta.
3 I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal resto del bestiame. I cani, custoditi adeguatamente e in numero strettamente necessario per la conduzione degli animali pascolanti, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. Art. 6 Gestione delle strutture malghive Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti e i servizi. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell affittuario sono a carico dello stesso. Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del concedente. Nel caso in cui, durante la stagione d'alpeggio, si verifichino danni o incidenti che richiedano interventi specifici (es. smottamenti sulla viabilità, danni alla copertura dei fabbricati ecc.) l'affittuario dovrà informare tempestivamente l Ente parco. In conformità alle disposizioni del Codice civile e alle consuetudini locali, all affittuario è fatto obbligo di arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e ad attenersi e alle prescrizioni sanitarie previste dalla normativa vigente. L'affittuario deve, in ogni caso, attenersi alle seguenti norme: - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente; - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte e a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso; - provvedere alla ripulitura a fine stagione di tutti i locali; - provvedere al costante controllo delle strutture di adduzione e stoccaggio per l approvvigionamento idrico, nonché allo scarico delle stesse a fine stagione; - distribuire le deiezioni accumulate nelle vasche di raccolta nelle aree indicate dal personale dell Ente parco; - attenersi alle norme vigenti in merito al benessere degli animali allevati. Art. 7 Oneri generali a carico del gestore Durante il periodo di monticazione il gestore deve garantire un controllo regolare degli animali. L affittuario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente contratto. E fatto obbligo all affittuario, nello svolgimento delle attività d alpeggio, di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali e assicurative vigenti.
4 I danni a strutture, infrastrutture, pascoli e patrimonio forestale non dipendenti da incuria dell affittuario vanno segnalati tempestivamente all Ente parco. Art. 8 Modalità di svolgimento dell incarico L affittuario dovrà svolgere l attività di conduzione malga e di agriturismo rispettando tutte le norme disciplinanti la vigenti disposizioni in materia. In particolare si impegna a: a) svolgere l attività di caseificazione; b) favorire le attività didattiche e turistiche promosse dall Ente parco; c) rispettare le zone nelle quali non è previsto il pascolamento e a gestire in modo oculato il pascolo; d) gestire il bestiame secondo i buoni principi della corretta zootecnia; e) rispettare le eventuali indicazioni tecnico-gestionali che verranno impartite dall Ente parco; f) seguire le eventuali ulteriori indicazioni tecniche impartite dall Ente, in particolare in merito agli aspetti scientifici e di ricerca; g) attuare qualora applicabile le proposte migliorative gestionali e promozionali presentate in offerta e che fanno parte integrante del presente contratto. Art. 9 Personale impiegato nel servizio agriturismo Il personale che l incaricato utilizzerà per la gestione dell agriturismo deve essere conforme alle previsioni della L.R. 25/96. Art. 10 Periodo apertura agriturismo Il periodo minimo di apertura al pubblico della malga è dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, compatibilmente con le condizioni metereologiche. La malga potrà essere aperta anche in altri periodi a discrezione dell affittuario. L apertura e chiusura della malga dovranno essere comunicate anticipatamente all Ente parco, oltre che alle competenti autorità. Gli ospiti indicati dall Ente parco dovranno avere la precedenza, tenuto conto delle effettive presenze e prenotazioni già in essere. Art. 11 Obblighi affittuario L affittuario si impegna a non subaffittare in tutto o in parte i terreni affidatigli e si impegna a condurli esclusivamente in proprio e con l utilizzo del personale di cui all art. 9. L affittuario si impegna a non far sorgere alcuna servitù attiva e passiva sui terreni oggetto del presente contratto: da parte sua il concedente si obbliga ad agire contro terzi per le molestie arrecate all affittuario, in relazione ai diritti inerenti la proprietà.
5 Si impegna altresì a non tagliare le piante arboree esistenti sui mappali oggetto del presente contratto, salvo autorizzazione scritta del concedente. Art. 12 Conclusione annate L affittuario si impegna, anche in caso di disdetta del contratto, a portare a termine l annata di riferimento, pena il risarcimento del danno in caso di abbandono dell attività. Su accordo scritto tra le parti potrà essere stabilito diversamente. A conclusione di ogni annata le parti effettuano una valutazione ricognitiva dell andamento della gestione, in relazione agli impegni assunti. Art. 13 Compenso dell affittuario Spettano all affittuario tutti i prodotti derivanti dalla conduzione della malga e dell agriturismo. Spettano altresì gli eventuali premi, sovvenzioni o incentivazioni che dovessero essere concessi in base a normative comunitarie, nazionali o regionali. Per l esercizio della monticazione e dell agriturismo l incaricato si assume l onere della gestione. L Ente parco non riconosce alcun compenso per lo svolgimento dell attività in oggetto. Art. 14 Garanzie A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di pari ad una annualità del canone di affitto, sotto forma di contratto di garanzia assicurativa/bancaria, n. di data rilasciata da riscuotibile a semplice richiesta dell'ente parco senza eccezioni. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Art. 15 Responsabilità verso terzi L aggiudicatario è civilmente responsabile di tutti i danni che siano cagionati ai pascoli, agli stabili ed alla attrezzature oggetto del presente bando o a terzi con l esercizio della propria attività. A tal fine ha prodotto copia di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, polizza n. di data della, Agenzia di avente un massimale di ,00. Art. 15 Inadempienze e cause di risoluzione L'Ente ha la facoltà di risolvere il rapporto oggetto del presente contratto nei casi di cui all art. 5 della L. 203/82 e in caso di violazione delle norme della L.R. 25/1996 che comportino l applicazione delle sanzioni di cui all art. 14 della L.R. 25/1996.
6 Il contratto sarà risolto di diritto qualora l affittuario non ottenga l iscrizione nell elenco provinciale degli operatori agrituristici entro il Art. 16 Controlli L Ente parco attraverso il proprio personale e il personale di vigilanza dell area Parco si riserva di verificare in qualsiasi momento il rispetto di quanto previsto dal presente contratto. Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il gestore. Art. 17 Controversie La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è regolata dall art. 46 della L. 203/82. Art. 18 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme sui patti agrari, alle disposizioni del codice civile e agli usi locali. Art. 19 Assistenza Le Organizzazioni Professionali Agricole danno atto di aver attivamente partecipato alla trattativa e alla stipula del presente accordo e con la loro sottoscrizione rendono valide le condizioni concordate dalle parti, in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari. Art. 20 Spese contrattuali Il presente atto sarà registrato a tassa fissa dall affittuario, con spese a carico dello stesso. Art. 21 Domicilio Per gli effetti di cui al presente contratto, le parti eleggono domicilio in Resia, P.zza del Tiglio n. 3. Il Direttore Stefano Santi L affittuario Organizzazioni Sindacali Agricole
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