COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RIMBORSO CREDITI ECM ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO AL CCNL FARMACIE PRIVATE

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1 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna via Garibaldi Bologna - tel fax segreteria@ordfarmbo.it, Circolare n. 7, prot. n COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RIMBORSO CREDITI ECM ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO AL CCNL FARMACIE PRIVATE L Ordine dei Farmacisti di Bologna è stato recentemente reso edotto di mancati rimborsi da parte di titolari di farmacia a fronte di costi per la partecipazione a corsi ECM da parte di propri farmacisti collaboratori; le cause delle lamentate fattispecie sono riconducibili a differenti interpretazioni degli accordi sindacali. Occorre precisare preliminarmente che l Ordine dei Farmacisti, in quanto Ente di diritto pubblico rappresentativo di tutte le componenti della categoria, non ha mai preso parte, né la prenderà in futuro, alla stipula di accordi sindacali che, come tali, esulano totalmente dal proprio ambito. Né, d altra parte, l Ordine è stato reso edotto degli accordi in oggetto se non recentemente, in occasione della ricognizione attivata in seguito alle sopra menzionate segnalazioni. Detti accordi non godono e non possono godere di alcun avvallo da parte del Consiglio dell Ordine dei Farmacisti di Bologna che di tali accordi unicamente potrà prendere atto. Ciò premesso, dall analisi degli accordi in oggetto, si evince come i rimborsi dovuti al farmacista collaboratore siano regolamentati dal CCNL farmacie private (testo del rinnovato con accordo del ) all art. 39 ove recita: Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l acquisizione di crediti formativi correlati all E.C.M., le Parti convengono sull istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo. A tale fine le Parti, a modifica ed integrazione del Verbale d intesa del 23 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano quanto segue: A) la Farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati sempre a fronte dell effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali l importo di 80 euro per l anno Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita. B) La Farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l anno Nel caso di mancata utilizzazione di tali permesso per il 2008 al farmacista dipendente che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 può essere corrisposto, a fronte dell esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all art. 58 CCNL. e dall accordo regionale integrativo al CCNL: verbale di intesa del per l anno 2008, confermato dagli accordi successivi per gli anni : In attesa della definizione del Contratto integrativo regionale a seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti di farmacie private, (omissis), sarà previsto anche per l anno 2008 lo stesso trattamento riconosciuto per l anno 2007 per un importo pari fino a euro 300,00 ai collaboratori che abbiano acquisito nel corso dell anno tutti i crediti ECM previsti, frequentando i corsi indicati e a fronte di una precisa e chiara documentazione. verbale di intesa del per l anno 2006: - Qualora nel corso dell anno, le somme (omissis) venissero utilizzate solo in parte, quelle residue saranno convertite in ore di permesso ed accreditate al dipendente alla fine dell anno, in aggiunta al monte ore di cui all art. 26 (ora art. 39 NDR) del vigente CCNL e successivamente retribuite se non fruite secondo le modalità stabilite in materia. 1

2 - I dipendenti interessati per fruire del trattamento (omissis) frequenteranno i corsi, anche per via telematica, promossi e/o indicati da Federfarma Emilia Romagna ivi compresi quelli organizzati direttamente dalla rappresentanza ordinistica di categoria. Il Consiglio dell Ordine dei Farmacisti di Bologna ha svolto una attenta azione cognitiva tesa ad accertare se vi fossero eventuali condizioni discriminatorie legate al fatto che l accesso al rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione a corsi ECM, secondo quanto previsto dall accordo integrativo al CCNL, fosse condizionato alla somministrazione di corsi erogati da ben determinati soggetti. Unitamente all auspicio del superamento di tale forma di selezione e a quello di una adeguata diffusione presso i propri iscritti degli accordi sindacali sottoscritti, l Ordine ha formulato richiesta di chiarimento agli attori degli accordi in esame. Nessuna risposta è pervenuta dalle sigle sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. Per converso Federfarma Emilia Romagna ha puntualizzato quanto all accordo, che in estrema sintesi si può riassumere dicendo che: rimane salvo e impregiudicato il rimborso previsto dal CCNL ammontante ad euro 80,00 indipendentemente dalla modalità di partecipazione al corso (residenziale, FAD) ed indipendentemente dalla natura del corso e dalla identità del Provider; è obbligatorio per il titolare della farmacia erogare il rimborso per spese sostenute dal collaboratore a fronte di partecipazione a corsi ECM indipendentemente dalla modalità di partecipazione, ma a patto che il Provider sia tra quelli indicati da Federfarma; è ammissibile, ancorchè facoltativo, il rimborso per corsi erogati da Provider diversi da quelli individuati da Federfarma. Recepiti i chiarimenti sopra menzionati, a nome del Consiglio dell Ordine desidero richiamare l attenzione di tutte le parti sull importanza di una adeguata lettura dei termini contrattuali. In particolare, il discente che intenda frequentare un corso che comporti oneri per un ammontare eccedente la quota prevista dal CCNL, dovrà preventivamente verificare con il datore di lavoro la rimborsabilità della quota stessa. Nel contempo desidero sottolineare come l accordo integrativo al CCNL rappresenti un giusto riconoscimento economico a fronte di un qualificante sforzo formativo e come tale dovrebbe essere recepito, previa condivisione di un percorso comune tra le parti, anche dalle sigle sindacali che alla sottoscrizione non hanno partecipato. Tale estensione, unitamente a un eventuale superamento di ogni forma potenzialmente discriminatoria, consentirebbe una adeguata uniformità di trattamento in tutto il territorio regionale. In tal senso ho già presentato istanza ai soggetti coinvolti. CONCORSO STRAORDINARIO A SEDI FARMACEUTICHE REGIONE LIGURIA. SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 NOVEMBRE 2012 ORE Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l assegnazione di n. 89 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte Terza, del scaricabile anche su La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo on line di candidatura unitamente a tutte le istruzioni relative all utilizzo della citata funzionalità web relative all utilizzo della citata funzionalità web. IMPORTANTE Si informano gli iscritti che l Ordine provvederà a comunicare tempestivamente la pubblicazione dei bandi regionali esclusivamente tramite e pubblicazione sul sito AGENAS CHIARIMENTI SUI CREDITI ECM Si comunica che l Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) ha fornito chiarimenti sui crediti Ecm In particolare, viene confermato l obbligo formativo in 150 crediti complessivi (50 annui min. 25, max 75) con la possibilità di riportare in tale computo fino a 45 crediti (accordo Stato- Regioni sottoscritto in data 19 aprile 2012) a condizione il professionista sia in regola con l acquisizione dei crediti Ecm nel triennio Pertanto, potranno riportare 45 crediti solo i professionisti che abbiano acquisito nel periodo i 150 crediti previsti, oppure, abbiano conseguito 90 crediti nello stesso triennio con l aggiunta di ulteriori 60 crediti validamente acquisiti nel periodo

3 ECM - CORSI FONDAZIONE CANNAVÒ Dal 25 ottobre e fino al 31 maggio 2013 i farmacisti iscritti all Albo potranno collegarsi all indirizzo e avere la possibilità di ottenere 10 crediti ECM frequentando il corso La formazione multidisciplinare per il farmacista italiano. Per partecipare al corso è sufficiente compilare la scheda di iscrizione online al momento della registrazione, mentre, per coloro che avessero partecipato al precedente corso , basterà inserire username e password già in possesso. I partecipanti che termineranno il corso superando i test obbligatori e compilando il questionario di valutazione entro il 31 dicembre 2012 si vedranno riconosciuti i crediti per l anno in corso. Chi invece terminerà positivamente il corso nel 2013 si vedrà riconosciuti i crediti per tale anno. DM 18 MAGGIO 2012 REVISIONE DELLA LISTA DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE O FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE MEDICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO DOPING. Il Ministero della Salute, con decreto 18 maggio 2012, ha approvato la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. La lista, in vigore dal 1 gennaio 2012, e' costituita dalle seguenti sezioni: Sezione 1: classi vietate; Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; Sezione 5: pratiche e metodi vietati. In particolare, si segnala l inserimento delle seguenti sostanze: S1- AGENTI ANABOLIZZANTI (7-α-idrossi-DHEA, 7-β-idrossi DHEA, 7-keto- DHEA) S2- ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE (corifollitropina alfa) S3-BETA-2 AGONISTI (esoprenalina, isoetarina, pirbuterolo, rimiterolo, tretochinolo, tulobuterolo) S4-ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI (AMPK, agonisti dell asse PPARδ-AMP-protein chinasi attivato ad es. AICAR; PPARδ agonisti del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma ad es. GW 1516 vorozolo) S5-DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI (argipressina, clofenamide, clopamide, cloroxolone, lipressina, mefruside, meticrane, ornipressina, terlipressina) S9- CORTICOSTEROIDI (cloprednol, cortivazolo, meprednisone, prednilidene) P2-BETABLOCCANTI (mepindololo) Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: - quantità di alcool etilico utilizzate; - quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità di principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; - quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico o per uso orale. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione. ART. 15, COMMA 11 BIS, D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA L. 135/2012 CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DI FARMACI Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti all ambito di applicazione dell art. 15, comma 11 bis, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, in correlazione all art. 11, comma 12, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012. L art.15 comma 11 bis della L. 135/2012 stabilisce che il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono 3

4 disponibili più medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del SSN la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità (art. 11, comma 12 L.27/2012). Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12. Il Ministero ha precisato che l ultimo periodo della sopra richiamata disposizione specifica che, anche nelle ipotesi disciplinate da tale norma (e cioè quelle di primo trattamento di malattia cronica o di nuovo episodio di malattia non cronica per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti) il farmacista deve attenersi a quanto indicato nell articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In particolare, dunque, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni: a) se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso (come già imposto dall art. 7 del DL n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 405/2001); nel caso che più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell eventuale preferenza del paziente; qualora quest ultimo, invece, richieda espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del SSN; b) se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione ( di marca o generica) di uno specifico medicinale, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso (o uno dei medicinali aventi il prezzo più basso), fatta salva l eventuale espressa richiesta del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo; c) se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l indicazione della non sostituibilità del medicinale (sia nella forma semplice utilizzabile per la prosecuzione di trattamenti in corso, sia nella forma corredata di sintetica motivazione, da utilizzare per i casi disciplinati dal c.11-bis dell art. 15 del DL n. 95/2012), il farmacista dovrà chiedere al paziente, informandolo delle ragioni della richiesta, di corrispondere la somma pari alla differenza fra l eventuale prezzo più alto del medicinale prescritto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del SSN. Cordiali saluti. Il Segretario (Dr.ssa Marisa Bertuzzi) Il Presidente (Dr. Paolo Manfredi) FESTA DEGLI AUGURI Il Consiglio dell Ordine ha il piacere di invitare gli iscritti all Albo ad un aperitivo per gli auguri natalizi sabato 15 dicembre 2012 presso la sede dell Ordine via Garibaldi 3 dalle ore 17 alle ore 20. In tale occasione sarà possibile elargire donazioni a favore delle popolazione colpite dal sisma. 4

5 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA Domenica 25 novembre 2012 alle ore 24 in prima convocazione (valida se i presenti saranno un quarto degli iscritti) e lunedì 26 novembre 2012, alle ore in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio) presso la sede dell Ordine in via Garibaldi 3, avrà luogo l Assemblea generale ordinaria di tutti gli iscritti all Albo provinciale per trattare il seguente ordine del giorno: 1) Bilancio preventivo per l esercizio 2013 e relazione finanziaria; 2) quota di iscrizione 2013 (contributi Ordine e contributi FOFI); 3) varie ed eventuali. Dal giorno il conto preventivo 2013 sarà in visione per eventuale consultazione presso la Segreteria dell Ordine. I Colleghi sono pregati di intervenire all Assemblea, oppure di delegare altro Collega (esclusi i componenti del Consiglio) a rappresentarli, servendosi del modulo in calce. Si rammenta che ogni iscritto non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due. Cordiali saluti. Il Segretario Dr.ssa Marisa Bertuzzi Il Presidente Dr. Paolo Manfredi Delego il mio voto nell Assemblea generale ordinaria degli iscritti all Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna, indetta per il 25 e il 26 novembre 2012 al Collega Data Firma 5

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