Comune di Roncadelle Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO CON DEHORS

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1 Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO CON DEHORS

2 Approvato con: D.C.C. n. del

3 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l occupazione del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, mediante dehors stagionali o continuativi. Art. 2 Definizioni 1. Dehors: l insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente removibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all aperto, annesso ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero ad attività artigianale di produzione di alimenti o bevande destinati al consumo diretto, quest ultimi secondo le limitazioni previste nei successivi articoli. 2. Dehors stagionale: struttura posta sul suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, per un periodo complessivo inferiore a 270 giorni nell arco dell anno solare. 3. Dehors continuativo: struttura posta sul suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, per un periodo complessivo superiore a 270 giorni nell arco dell anno solare. L occupazione non potrà essere superiore ad anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili. Art. 3 Composizione 1. Gli elementi costituenti i dehors sono così classificati: a) Arredi di base: tavolini, sedie, poltroncine, sgabelli, panche (di lunghezza non superiore a metri 1,50). b) Elementi di copertura e riparo: ombrelloni, tende, gazebo. c) Arredi accessori: elementi di delimitazione perimetrale o orizzontale, sistemi per il riscaldamento e l illuminazione, cestini per la raccolta dei rifiuti. d) Elementi e attrezzature per lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto della normativa vigente. 2. Per le attività artigianali, di produzione di alimenti e bevande destinati al consumo diretto, è ammessa esclusivamente l occupazione mediante sedie o panche (con esclusione di tavolini) poste a ridosso dell immobile ove è esercitata l attività stessa, con l obbligo di posizionare cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, da mantenersi e svuotarsi a cura del gestore. Art. 4 UBICAZIONE 1. Il dehors deve essere installato all interno della proiezione geometrica degli immobili adibiti all esercizio delle attività di cui all articolo 2, comma 1, verso gli spazi pubblici o ad uso pubblico, garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso. 2. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri: a) Il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli. La distanza dagli incroci stradali non potrà essere inferiore a 5 metri e la distanza dai passi carrai non dovrà essere inferiore a metri 1,50. Tali distanze possono essere derogate previo ottenimento di parere favorevole rilasciato dal Comando di Polizia Locale. pag. 1 di 10

4 b) Il dehors, o parte di esso, non potrà essere collocato su sede stradale soggetta a transito o sosta dei veicoli, fatta eccezione per gli spazi individuati dallo strumento urbanistico quali aree per servizi pubblici e adibite a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, verificando che non si generi carenza negli standard urbanistici. c) In ogni caso i dehors non potranno occupare stalli di sosta riservati agli invalidi. d) L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi di trasporto pubblici. e) Deve essere lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a m. 1,50. In caso la larghezza del marciapiede, o passaggio pedonale, sia inferiore a metri 1,50 deve essere lasciato libero per l intero. f) Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (ad es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l utilizzo, o la manutenzione. Deve essere sempre garantito l accesso e l ispezione di bocchette, tombini ed altro riguardanti le pubbliche infrastrutture del sottosuolo. g) Non devono essere pregiudicati o impediti interventi edili, da parte di privati, interessanti l edificio dove sia ubicato il dehors o quelli limitrofi. Al tal fine l autorizzazione conterrà la prescrizione che, al verificarsi dell occorrenza, il dehors sia rimosso, in tutto o in parte, per consentire l esecuzione dell intervento edilizio. h) In caso il dehors sia posizionato a contatto o sul marciapiede perimetrale a edificio o monumento sottoposto a vincolo architettonico, l occupazione è subordinata all ottenimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Art. 5 DIMENSIONI, CARATTERISTICHE, MATERIALI 1. L estensione lineare frontale dei dehors sarà pari alla proiezione geometrica dell attività cui lo stesso attiene. È consentita l occupazione degli spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più della proiezione dell attività, previo assenso scritto da parte dei titolari delle attività economiche confinanti e dei proprietari degli immobili adiacenti. 2. In ogni caso l estensione frontale dei dehors non potrà superare i 20 metri. 3. I dehors devono essere accessibili alle persone diversamente abili, salvo comprovate impossibilità tecniche attestate da tecnico abilitato in apposita relazione da allegare alla domanda. 4. Configurandosi il dehors quale ampliamento della superficie di somministrazione, dovrà essere verificato che la dotazione di servizi igienici dell attività rispetti le normative di settore. 5. Arredi di base: sedie, poltroncine, sgabelli, panche, tavolini o sistemi compositi, atti a garantire la seduta e l appoggio degli alimenti o bevande somministrate, potranno essere realizzate in legno, metallo o PVC, con cromie coordinate e non in contrasto con il contesto. Gli arredi utilizzati all interno del singolo dehors devono essere tutti della stessa tipologia, o essere coordinati tra loro, pena il diniego della concessione. 6. Sistemi di delimitazione perimetrale: l area occupata dai dehors potrà essere delimitata mediante uno dei sistemi di seguito descritti. Gli elementi di delimitazione non potranno superare l altezza complessiva di metri 1,80, dal punto di spiccato del suolo pubblico o ad uso pubblico. Detti elementi potranno essere autoportanti o agganciati alle altre strutture costituenti i dehors, è consentito ancorare le strutture al suolo unicamente mediante tasselli. Allo spirare della concessione si dovrà rimuovere le strutture e ripristinare i luoghi di occupazione a regola d arte. La parte di struttura rivolta verso l esterno del dehors dovrà essere priva di sporgenze di qualunque tipo. pag. 2 di 10

5 Le strutture potranno essere realizzate in legno (di adeguata sezione), metallo o PVC, con disegno semplice, con cromie coordinate e non in contrasto con il contesto. Per delimitare un singolo dehors è ammessa la presenza di una sola tipologia di struttura: a) Ringhiere a giorno con altezza massima di metri 1,10. b) Pareti mobili per la protezione delle intemperie con la parte sottostante cieca, di altezza non superiore a metri 1,10, e quella sovrastante in materiale trasparente antiurto. c) Fioriere costituite da vasi, con altezza massima di 50 centimetri, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d arte. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà riportare anche la tipologia di essenza, si consiglia l uso delle seguenti: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium. 7. Elementi di copertura e riparo, fissi o mobili, la cui struttura può essere realizzata con gli stessi materiali previsti per le strutture di delimitazione perimetrale sormontati da teli o tende realizzate in materiale traspirante, idrofugo e ignifugato, non riflettente e con colori coordinati e in armonia col contesto circostante. L altezza minima degli elementi di copertura non può essere inferiore a metri 2 e l inclinazione deve essere compresa tra il 10% e il 30%. È consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, in materiale trasparente, purché non ancorati in alcun modo ai sistemi di delimitazione perimetrale. La proiezione geometrica al suolo degli elementi di copertura, comprensiva degli elementi di sostegno, non deve eccedere lo spazio pubblico, o ad uso pubblico, dato in concessione. I sistemi di copertura utilizzati nel singolo dehors dovranno essere omogenei: a) Ombrelloni a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale. Sono ammissibili coperture inclinabili, con snodo nella parte superiore, le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa. b) Tende richiudibili o fisse, con o senza appoggio a terra, agganciate alla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse. c) Coperture a capanna o a pergola montate su strutture (di adeguata sezione) a disegno semplice, con cromie coordinate e non in contrasto con il contesto. Per dehors ubicati all interno di portici o gallerie non è consentito l inserimento di elementi di copertura o riparo. 8. Sistemi di delimitazione orizzontale. Di norma la superficie di calpestio dei dehors è costituita dal suolo occupato lasciato a vista. In caso di particolari situazioni funzionali (dislivelli, discontinuità) può essere concessa l apposizione di pedane. Le pedane dovranno essere semplicemente appoggiate al suolo in modo tale da non comprometterne l integrità e, in caso siano rialzate, dovranno essere adeguatamente mascherati gli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. L apposizione di pedane su spazi verdi può essere concessa esclusivamente per i dehors stagionali, con obbligo di ripristino del manto erboso, eventualmente danneggiato, allo spirare della concessione. 9. Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza e attestazione di conformità rilasciata dall installatore. E vietato l uso di strumenti a fiamma libera. 10. Impianto di illuminazione: deve essere progettato in conformità alle norme sul risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso (L.R. 27 marzo 2000 n. 17 e s.m.i.). È vietato l uso di lampade fluorescenti. 11. Impianto elettrico: deve essere conforme alle norme in materia di attività di installazione degli impianti negli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i.). pag. 3 di 10

6 Art. 6 ATTIVITÀ 1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l area occupata è destinata all attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente. 2. Nei dehors collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell attività autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria. 3. Nei dehors è vietata l installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento e per il gioco lecito (art. 110 del T.U.L.P.S). Art. 7 ORARI 1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso, fatte salve eventuali limitazioni contenute in apposita ordinanza sindacale. Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO, LA PROROGA E IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE 1. Il titolare di un attività di somministrazione alimenti e bevande o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione all occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico. 2. La concessione soppraccitata è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 3. Al fine dell'ottenimento della concessione il titolare dell attività di somministrazione alimenti e bevande o del laboratorio artigianale deve inoltrare, per via telematica utilizzando il portale SUAP dell Ente, formale istanza (soggetta a imposta di bollo). 4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) planimetria in scala 1:200, estesa almeno per un intorno di 50 metri, nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, l eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono essere presentati elaborati in scala 1:50 (piante, prospetti e sezioni quotati) dell'installazione proposta (complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni siano diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici; b) relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti delimitazioni perimetrali e orizzontali, elementi di copertura e riparo, riscaldatori, essenze vegetali, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo; c) fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito; d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura sia posta a contatto di un edificio o su area privata ad uso pubblico; e) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente; pag. 4 di 10

7 f) dichiarazione che gli eventuali impianti al servizio del dehors saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti; g) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti; h) dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa; 5. La concessione per l occupazione di suolo pubblico, o ad uso pubblico, con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare. La concessione può essere prorogata previa presentazione di apposita richiesta, telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza originaria, resta fermo che la durata complessiva non deve superare i 270 giorni nell arco dell anno solare. 6. È possibile rinnovare la concessione di occupazione suolo pubblico, o ad uso pubblico, con dehors stagionale presentando istanza telematica al SUAP, soggetta a imposta di bollo, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, allegando dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, resa ai sensi del D.P.R. 445/ La concessione per l occupazione di suolo pubblico, o ad uso pubblico, con dehors continuativo si intende rilasciata per anni 3 (tre), dalla data del rilascio della concessione stessa, dopodiché si dovrà ottenere nuova concessione. 8. Costituisce causa di diniego per il rilascio delle concessioni di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento di canoni e/o tributi relativi all attività in questione. 9. In nessun caso la concessione per l occupazione del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, costituisce autorizzazione all ampliamento dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata autonoma segnalazione per ampliamento della superficie di somministrazione al competente SUAP. Art. 9 DANNI ARRECATI 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Art. 10 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA 1. E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienicosanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato. 2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati. 3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il conferimento differenziato dei rifiuti, da prevedere nel progetto. 4. L eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni. pag. 5 di 10

8 5. Fuori dall orario di apertura dell esercizio, o allo scadere degli orari concessi per lo svolgimento dell attività nei dehors, gli elementi di arredo di base devono essere ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sistemati all'interno della delimitazione perimetrale e assicurati tra loro, mediante legatura e sistemi di chiusura non violabili, in modo da garantirne le sorveglianza al fine di assicurare la sicurezza pubblica. 6. Nei periodi di sospensione dell attività (ferie, rinnovo locali, inventario, ecc.) gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato. 7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico o in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors. Art. 11 REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL AREA, O NEL SOTTOSUOLO, DEGLI SPAZI OCCUPATI. 1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo, pubblico o privato ad uso pubblico, è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione della revoca alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. 2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi: a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso; b) per l effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l Ente competente all attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, ponendo i costi a carico del concessionario. 3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone, relativo al periodo non utilizzato, versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi. Art. 12 ALTRI CASI DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE 1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo. 2. La concessione può essere sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: pag. 6 di 10

9 a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato; a tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza; b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente; c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie; d) i manufatti non siano nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. 3. In caso di sospensione della concessione, l'occupazione del suolo e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo previo accertamento del venir meno dei presupposti di fatto che abbiano legittimato la sospensione stessa. 4. La concessione può essere annullata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) gli elementi di arredo base non siano ritirati e/o custoditi con le modalità previste dal presente regolamento; b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti; c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione e del tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando i periodi di sospensione dell attività regolarmente comunicati; e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2; 5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, secondo la disciplina generale del procedimento amministrativo. 6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Comando di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Art. 13 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone relativo all occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi che lo costituiscono. 2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone. 3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP. 4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all occupazione, il canone non corrisposto è maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP. 5. In specifici ambiti territoriali il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l installazione di dehors. Art. 14 DEROGHE 1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere dei settori competenti, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente regolamento. pag. 7 di 10

10 2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che raccoglierà i pareri presso i settori competenti per sottoporre successivamente la richiesta alla Giunta Comunale. Art. 15 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro. 2. Nel caso in cui sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva. 3. Nel verbale di accertamento della violazione amministrativa, l organo di vigilanza, intima ai trasgressori la rimozione delle strutture, da effettuarsi entro 5 giorni dalla notifica del verbale stesso, e ne trasmette copia al SUAP. Qualora il gestore dell esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d ufficio con spese a carico del titolare dell attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l anno successivo. 4. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale. 5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP ed al Regolamento di Polizia Urbana. pag. 8 di 10

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