Giustizia & Sentenze N. 64. Società estinta. Effetti sul processo. Il commento alle principali sentenze Premessa

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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Società estinta. Effetti sul processo Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Se la cancellazione dal Registro delle Imprese interviene in pendenza del giudizio tributario di cui la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo da parte o nei confronti dei soci. La cancellazione dal Registro comporta l'estinzione del soggetto giuridico che, quindi, non può più essere parte processuale. In questo caso, però, il processo non si può ritenere estinto per cessazione della materia del contendere, perché si realizza una successione sui generis per cui nel processo alla società subentrano i soci (Cassazione, sentenze a Sezioni Unite 6070, 6071 e 6072/2013). Premessa La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva, determinando l immediata estinzione dell ente, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo. Precisamente, ai sensi dell art del Codice civile, così come formulato con D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in vigore dal 1 gennaio 2004: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi; la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. 1

2 Analoga disposizione è dettata per le società in nome collettivo dal secondo comma dell articolo 2312 C.c., salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell ente, ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non operi la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di una società di capitali. La stessa regola vale per la società in accomandita semplice, anche se l ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, pur dopo la cancellazione dal Registro, l accomandante risponda dei debiti sociali entro i limiti della sua quota di liquidazione. Obbligazioni e diritti Con le sentenze n. 6070, n e n del 2013, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno chiarito che qualora all estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in base al quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendete societate, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (extragiudiziale o giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Legittimazione attiva e passiva Con riguardo alle conseguenze dell estinzione della società sul piano processuale, le Sezioni Unite hanno condiviso l orientamento che esclude che una società non più esistente: possa essere validamente evocata in giudizio (v. Cass. n /2010, sull inammissibilità dell impugnazione proposta nei confronti di società estinta); possa lei stessa intraprenderne uno (v. Cass. n e n del 2010, sull inammissibilità dell impugnazione proposta da una società estinta). Nei processi in corso è invece corretto ritenere che, anche se non siano stati interrotti da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisca automaticamente ai soci ex art. 110 C.p.c.; norma 2

3 in base alla quale: Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. I soci, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. Stando così le cose, osservano le Sezioni Unite non v è motivo per non ritenere applicabile a tale fattispecie (estinzione della società in pendenza di giudizio, ndr.) le disposizioni dettate dagli artt. 299 e segg. C.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (è stato così avallato l indirizzo delle sentenze n. 9119/2012, n /2012, n. 7676/2012, nonché dalla sentenza n /2012 la quale ha adattato questi principi alle peculiarità della materia tributaria). Passaggio da un grado all altro Ma cosa accade quando si passa al grado successivo di un giudizio che non è stato interrotto per estinzione della società? Ad avviso delle Sezioni Unite: l esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui l intervento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. È principio generale, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, quello per cui il giudizio d impugnazione: deve sempre essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della giusta parte (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 1406/2012 e SS.UU. n /2010). È possibile, dunque, che l'evento interruttivo non sia dichiarato e che il giudizio si concluda nei confronti della società estinta, soggetto non più dotato di capacità processuale; per il principio di stabilità del processo la sentenza emessa conserverà piena validità. Tuttavia l'eventuale giudizio d impugnazione andrà promosso da e nei confronti della giusta parte, ossia i soci/successori, pena l'inammissibilità dell'impugnazione. Fallimento Quanto si è detto sino a qui non vale a proposito del fallimento. L articolo 10 della Legge Fallimentare contempla espressamente la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro l anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese. 3

4 Ciò comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), in spregio della sua cancellazione dal Registro (quindi, dell estinzione). Ed è giocoforza ritenere secondo le SS.UU. che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (in senso analogo: Cass. n /2010). CANCELLAZIONE VOLONTARIA DAL REGISTRO Determina l estinzione della società, non la sparizione dei debiti insoddisfatti. La cancellazione non deve impedire al creditore di far valere il proprio diritto e tale risultato può essere pienamente raggiunto solo riconoscendo che, una volta venuto meno l ente collettivo ed emerso il sostrato personale che, in qualche misura, ne è alla base, i soci divengano gli effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati. Le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, quando era in vita la società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. I creditori sociali rimasti insoddisfatti possono rivalersi nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti degli articoli: 2495 C.c. (società di capitali); 2312 C.c. (Snc); 2324 C.c. (Sas). EFFETTI SUL PIANO PROCESSUALE Una società estinta, non risultando più esistente sul piano giuridico, diviene priva della capacità di stare (agire) e di resistere in giudizio Fenomeno SUCCESSORIO società soci (EX ART. 110 C.p.c.) Se l estinzione interviene IN PENDENZA DI GIUDIZIO, si applicano le disposizioni sull interruzione del processo 4

5 a) L estinzione della società è fatta constatare: il processo si interrompe e dovrà essere proseguito o riassunto da parte o nei confronti dei soci, altrimenti si estingue; b) l estinzione non è fatta constatare: l impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. Interruzione nel processo tributario Il venir meno della società come parte processuale può comportare l interruzione del processo cui consegue l'eventuale onere di riassumere il giudizio da parte di uno dei soggetti legittimati. L interruzione del processo dipende dal difensore della società. È lui, infatti, che deve far constatare la causa interruttiva al giudice. Quindi nel processo tributario: il difensore della società cancellata comunica alla Commissione la causa interruttiva; il giudice ne prende atto e dichiara l'interruzione del processo; la parte che ha interesse a proseguire il giudizio ne chiede la riassunzione. I soci, poiché successori della società, subentrano automaticamente nella legittimazione che fa capo alla stessa. È quindi al socio che compete l'onere di provvedere alla riassunzione, ove intenda tutelare i propri interessi in sede giudiziale. Occorre considerare che con l'estinzione della società viene meno anche la procura a suo tempo rilasciata al difensore sicché il socio dovrà conferire al difensore della società o a un nuovo difensore una procura ad hoc. Nell ambito del processo tributario l'interruzione è disciplinata dall'articolo 40 e ss. del D.Lgs. 546/92 Ai sensi dell articolo 40, comma 1, lett. a), il processo è interrotto se dopo la proposizione del ricorso si verifica il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza. Se uno di questi eventi: si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito; 5

6 se si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Affinché si realizzi l interruzione, è dunque necessario che la cancellazione avvenga in un momento in cui il contraddittorio tra le parti non si sia già esaurito: nel caso di controversia trattata in camera di consiglio (perché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione in pubblica udienza), occorre che l'estinzione della società avvenga prima che sia scaduto il termine per il deposito di memorie; quando la causa deve essere trattata in pubblica udienza, la cancellazione deve avvenire prima dell'udienza di discussione. L'interruzione opera nel momento in cui l'evento è dichiarato in udienza pubblica o con comunicazione scritta da parte del difensore (co.2, art. 40). Una volta dichiarata l'interruzione del processo, la parte che vi ha interesse e dunque sia i soci, quali successori della società estinta, sia l'amministrazione Finanziaria può riassumere il giudizio. A tale fine, la parte deve presentare istanza di trattazione al presidente della Commissione (articolo 43 del D.Lgs. 546/92); deve dunque rivolgersi al giudice e non agire nei confronti delle altre parti. Il presidente, verificata la tempestività e regolarità dell'istanza di trattazione, fissa con decreto l'udienza di trattazione per la prosecuzione del giudizio che è comunicato alle parti a cura della Segreteria. Se nessuna delle parti riassume tempestivamente il giudizio, il processo si estingue con compensazione delle spese di lite. Strategie processuali Se la società si cancella dopo la costituzione in giudizio e prima della sentenza di primo grado, l'estinzione del processo per effetto della mancata riassunzione rende definitivo l'atto di accertamento originario e consolida la pretesa tributaria. A fronte dell'interruzione del processo, quindi, la decisione di non riassumere il giudizio in questa prima fase va valutata con particolare cautela. Se la società si estingue durante il secondo grado di giudizio, l'eventuale mancata riassunzione a seguito dell'interruzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. In questo caso l'interesse alla riassunzione da parte dei soci esiste solo se la società è stata soccombente nel giudizio di primo grado. Se invece la sentenza di primo grado è stata favorevole alla società, vi è interesse a fare rilevare al giudice l'evento interruttivo nella speranza che poi l'ufficio non chieda (o non chieda per tempo) la riassunzione del giudizio. 6

7 Se infatti l Ufficio non dovesse procedere a una tempestiva riassunzione, il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente inibirebbe qualsiasi pretesa dell'erario. Fac simile dell istanza di riassunzione AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI. ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO EX ARTICOLO 43 DEL D.LGS. n. 546/1992 Presentata dal Sig..., nato a..., il..., residente in...,.n... codice fiscale..., dal Sig..., nato a..., il..., residente in..., n...., codice fiscale... e dal Sig...., nato a..., il..., residente in..., n., codice fiscale..., in qualità di ex soci della ALFA Srl in liquidazione, con sede in..., Codice fiscale..., cancellata dal Registro delle Imprese in data..., rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta delega apposta a margine del presente atto, dall'avv./dr./rag...(codice fiscale...,posta certificata:..., fax numero...), presso il cui studio in..., via... n... si elegge domicilio PREMESSO: - che in data..., l'agenzia delle Entrate di... notificava alla ALFA Srl in liquidazione l'avviso di accertamento n... per Ires e Irap riferito all'anno d'imposta...; - che la ALFA Srl in liquidazione impugnava tempestivamente l'atto impositivo di cui alla precedente alinea; - che nelle more del giudizio, e in particolare in data..., la predetta società veniva cancellata dal Registro delle Imprese; - che in data... con decreto presidenziale veniva dichiarato interrotto il giudizio già incardinato dalla ALFA Srl in liquidazione; - che gli istanti, quali soci della ALFA Srl in liquidazione cancellata ed estinta, in veste di successori universali della stessa, hanno interesse alla prosecuzione del giudizio già incardinato dalla predetta società e che dunque intendono riassumerlo; tutto ciò premesso, SI CHIEDE: che venga fissata la data di trattazione del giudizio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del D.Lgs. 546/1992. Avv./Dr./Rag... 7

8 Allegati 1 - Copia visura camerale attestante la qualità di ex soci della XY Srl in liquidazione degli istanti. - Riproduzione riservata - 8

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