RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI: ACCOGLIENZA E SITUAZIONE ABITATIVA A TORINO

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE CORSO DI LAUREA IN LINGUE STRANIERE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE TESI DI LAUREA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI: ACCOGLIENZA E SITUAZIONE ABITATIVA A TORINO RELATORE: PROF.SSA Laura Bonato CANDIDATA: Erika Lavolpe Matricola: ANNO ACCADEMICO

2 INDICE Introduzione...4 Capitolo1 Diritto d asilo: convenzioni, leggi e decreti Diritto internazionale La legislazione europea Legislazione italiana...16 Capitolo 2 - Richiesta d asilo: la procedura italiana Domanda d asilo in quattro tappe...21 Capitolo 3 - Richiedenti asilo e rifugiati in Italia Domande di protezione internazionale: i numeri italiani Nazionalità dei richiedenti asilo in Italia Richiedenti asilo a Torino e in Piemonte Perché rifugiati?: breve inquadramento storico- politico...38 Capitolo 4 L accoglienza in Italia SPRAR: per saperne di più Le strutture abitative destinate all accoglienza I fondi destinati ai rifugiati...57 Capitolo 5 Piemonte: accoglienza e soluzioni abitative Coordinamento Non Solo Asilo Ricerca sull abitare I luoghi e gli intervistati Tipologia di strutture abitative Cause di disagio e difficoltà Elementi positivi nelle esperienze vissute

3 Capitolo 6 Accoglienza e situazione abitativa a Torino Gli intervistati La richiesta di protezione internazionale Vivere a Torino Diritti negati...80 Conclusioni...83 Riferimenti bibliografici...86 Allegato Interviste

4 INDICE DELLE TABELLE Tabella 1: Rifugiati in Italia (raffronto ) Tabella 2: Nazionalità dei richiedenti asilo in Italia Tabella 3: Istanze d'asilo presentate alla Commissione di Torino - suddivise per nazionalità e per genere Tabella 4: Età e genere intervistati "Ricerca Abitare" Tabella 5: Paesi d'origine intervistati "Ricerca Abitare" Tabella 6: Presenza sul territorio italiano degli intervistati "Ricerca Abitare" 65 Tabella 7: Strutture abitative abitate dagli intervistati "Ricerca Abitare Tabella 8: Paesi di provenienza "ricerca Torino" Tabella 9: Anno di arrivo in Italia "ricerca Torino" Tabella 10: Luoghi di accoglienza a Torino ricerca Torino Tabella 11: Situazione abitativa a Torino ricerca Torino INDICE DEI GRAFICI Grafico 1: Richieste d asilo in Italia nel 2011 e 2012 da parte dei cinque maggiori Paesi Grafico 2: Domande d'asilo esaminate - suddivisione per nazionalità e per genere

5 Introduzione L argomento di questa tesi e la scelta di svolgere una ricerca sui rifugiati sono nati principalmente dalla volontà di comprendere chi sono le persone che vengono etichettate come rifugiati, che cosa li differenzia dai titolari di protezione sussidiaria o umanitaria e che cosa comporta aver acquisito uno di questi riconoscimenti. È risultato fondamentale per l approfondimento dell argomento la partecipazione al Laboratorio Interdisciplinare sul Diritto d Asilo, organizzato dal Coordinamento Non Solo Asilo in collaborazione con l Università degli Studi di Torino, che si proponeva di approfondire la tematica della protezione internazionale, rivolgendosi a studenti universitari e operatori del privato sociale e delle associazioni operanti nel settore. Grazie ai temi trattati durante i tre mesi di laboratorio è emersa con chiarezza la vastità dell argomento, la quantità di implicazioni giuridiche, politiche, sociali e culturali che lo caratterizzano e la necessità di circoscrivere la trattazione. Ho deciso pertanto di orientare la ricerca sull accoglienza e la situazione abitativa vissuta dai richiedenti asilo e dai rifugiati, cogliendo l opportunità di partecipare come tirocinante ad un progetto di ricerca sull abitare, svoltosi nei territori di Aqui Terme, Asti, Biella, Ivrea e Torino. A questo ho inoltre deciso di affiancare un indagine personale, basata su un numero ristretto di testimonianze, volta ad indagare la situazione abitativa di rifugiati o titolari di protezione sussidiaria o umanitaria che vivono nella città di Torino. La trattazione si sviluppa attraverso sei capitoli che tentano di dare un inquadramento legislativo e storico-politico sull argomento, per poi focalizzare l attenzione sui risultati prodotti dalla ricerca. Il primo capitolo sintetizza i contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo sullo status di rifugiato del 1967 che costituiscono le basi normative per il riconoscimento della figura del rifugiato in ambito internazionale. Segue poi un elenco delle direttive europee attraverso le quali le norme internazionali ratificate dagli Stati europei trovano applicazione e 4

6 che dovrebbero garantire una procedura comune in materia d asilo e un trattamento uniforme riservato ai titolari di protezione internazionale sul territorio europeo. Infine sottolineando la mancanza di una legge nazionale organica, vengono elencati i decreti legislativi, i provvedimenti e le leggi italiane in materia di diritto d asilo e rifugiati. Il secondo capitolo enuncia le quattro fasi dell iter che un richiedente asilo in Italia deve affrontare per ottenere la protezione internazionale: presentazione della domanda, foto segnalamento e compilazione del modello C3, audizione presso la Commissione Territoriale di competenza e acquisizione della decisione della Commissione. A questi due capitoli esplicativi e più generici segue il terzo in cui si elencano i dati relativi alle domande d asilo presentate in Italia nel 2011/2012 e ai principali Paesi di provenienza dei richiedenti, facendo riferimento al rapporto Global Refugees Trends in Industrialized Countries dell UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Analogamente, grazie alla consultazione dei dati forniti dalla Prefettura e dalla Commissione Territoriale di Torino relativi all anno 2011/2012, viene riportato il numero di richieste e indicate le provenienze dei richiedenti nella regione Piemonte. Il capitolo si conclude con un breve inquadramento storico-politico dei Paesi che emergono dai dati nazionali come le principali zone di provenienza dell anno 2011/2012 (Tunisia, Pakistan, Nigeria, Afghanistan e Mali), nel tentativo di comprendere quali sono le motivazioni che spingono un tale numero di persone a fuggire. Dal quarto capitolo si inizia a sviluppare l effettiva trattazione del tema della ricerca, fornendo una descrizione delle diverse tipologie di centri di accoglienza e di centri di trattenimento, attraverso i quali è strutturato il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo in Italia: Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA ), Centri di Accoglienza (CDA), Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Viene in seguito approfondita la differenza tra prima accoglienza e accoglienza integrata, che dovrebbe caratterizzare i progetti SPRAR e 5

7 garantire ai beneficiari interventi finalizzati non solo a fornire vitto e alloggio ma anche, e soprattutto, la realizzazione di attività di accompagnamento, indirizzate alla conoscenza del territorio, all'effettivo accesso ai servizi e alla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Infine viene sottolineato che per il finanziamento dei servizi di accoglienza e i percorsi di integrazione di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale in Italia esiste un Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell Asilo. Inoltre l Italia, in quanto firmataria della Convenzione di Ginevra, beneficia di un aiuto economico da parte dell Unione Europea da destinare alle politiche e al sistema di asilo: il Fondo Europeo per i Rifugiati. Nel quinto capitolo si concretizza il tema della ricerca sull accoglienza e le situazioni abitative vissute dai rifugiati nella regione Piemonte. Il gruppo di ricerca con cui ho svolto l indagine era composto da due antropologhe e due studentesse e ha effettuato 23 interviste non strutturate, sviluppatesi a partire da una traccia, elastica e flessibile, adattata di volta in volta agli interlocutori intervistati nei Comuni di Aqui Terme, Asti, Biella, Ivrea e Torino. Dall indagine, che è stata possibile grazie alla rete del Coordinamento Non Solo Asilo, un associazione di secondo livello che si occupa di seconda accoglienza, è emersa un estrema disparità di situazioni vissute dagli intervistati. Inoltre si è cercato di fare emergere quali fossero gli aspetti negativi e positivi della prima accoglienza e delle esperienze abitative sperimentate in seguito all ottenimento della protezione. L ultimo capitolo si sviluppa sulla base di dieci interviste effettuate a rifugiati e titolari di protezione umanitaria che vivono attualmente nella città di Torino. La traccia seguita con questi interlocutori era mirata a far emergere in quali strutture avessero vissuto all arrivo nella città di Torino e quali fossero state le mancanze o le carenze nel sistema di accoglienza e nella procedura di riconoscimento della protezione ottenuta. Infine l attenzione era rivolta alla situazione abitativa attuale. 6

8 Capitolo 1 Diritto d asilo: convenzioni, leggi e decreti Per parlare di diritto d asilo politico e di rifugiati è necessario fare riferimento a leggi, norme e convenzioni che hanno il compito di definire chi può beneficiare di tale diritto e di tutelare le persone che possono goderne. Il diritto d asilo garantisce protezione a soggetti i cui diritti sono già stati compromessi o sono altamente a rischio e ha un suo fondamento legislativo nel diritto internazionale. Il diritto internazionale trova poi applicazione all interno dell Unione Europea e dei singoli Stati che ne fanno parte. La UE ha creato una serie di norme specifiche in materia di diritto d asilo nel rispetto dell adesione ai trattati internazionali. Inoltre ogni Stato dell Unione Europea aderente a tali norme, compreso quello Italiano, ha la responsabilità di applicarle, inserendole nel proprio ordinamento legislativo Diritto internazionale Il diritto internazionale, detto anche ius gentium, diritto delle genti, è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale ed è al di sopra degli Stati e dei loro ordinamenti interni. In merito alla protezione dei diritti umani e dei rifugiati, è il primo strumento a cui gli Stati devono fare riferimento e in base al quale devono uniformare la propria legislazione. Infatti, la ratifica di un trattato internazionale, comporta l adesione degli Stati ratificanti ai valori proclamati dalla comunità internazionale e vincola alla responsabilità dell applicazione delle normative. Il processo attraverso il quale ha preso forma la legislazione che riguarda il diritto d asilo e i rifugiati ha il suo fondamento nella Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, che fu approvata il 10 dicembre 1948 dall Assemblea generale delle Nazioni Unite e che rappresenta il documento con cui si stabiliscono universalmente i diritti che spettano all essere umano. Afferma che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della 7

9 propria persona» 1 e «di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni» 2 ( La tutela dei richiedenti asilo Manuale giuridico per l'operatore). In seguito risultò necessaria la creazione di un organismo internazionale che si occupasse di rifugiati e nel dicembre del 1949 fu istituito l Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il cui statuto venne approvato alla fine del Questo organismo si occupa di fornire protezione internazionale ai rifugiati e di cercare soluzioni permanenti alle loro problematiche, assistendo i governi nei rimpatri volontari o nell integrazione alle comunità nazionali. A seguito di una conferenza speciale delle Nazione Unite che si svolse a Ginevra il 28 luglio 1951 venne approvata la Convenzione sullo status dei rifugiati, conosciuta come Convenzione di Ginevra, che aveva l obiettivo di realizzare una carta dei diritti che stabilisse i requisiti per il conferimento dello status di rifugiato, le forme di protezione legale, di assistenza e i diritti sociali di cui il rifugiato dovrebbe godere negli Stati firmatari, ed infine gli obblighi del rifugiato nei confronti dello stato ospitante e le categorie di persone che non possono accedere allo status di rifugiato (per esempio i criminali di guerra). In base alla definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra, il rifugiato è colui che «per causa di avvenimenti anteriori al 1 gennaio 1951 e nel giustificato timore d essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» 3 ( La tutela dei richiedenti asilo Manuale giuridico per l'operatore). Pertanto lo status di rifugiato viene concesso a chi possiede i seguenti requisiti: 1 Dichiarazione universale dei diritti dell uomo 1948, art.3. 2 Idem, art.14 3 Unhcr, Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato 1951, art. 1. 8

10 1. un rifugiato è colui che è fuggito dal proprio paese, varcandone i confini; 2. un rifugiato è colui che possiede «giustificato (o fondato) timore di persecuzione» che lo riguarda personalmente e direttamente; 3. un rifugiato è colui che ha subito o teme di subire, una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione pubblica. A questi si aggiungono, motivi che riguardano l identità di genere e l orientamento sessuale della persona 4 (Rastello L., (2010), La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani. Torino, Laterza, pp ) I citati motivi di persecuzione dovevano riferirsi a situazioni e fatti avvenuti esclusivamente prima del 1º gennaio La Convenzione stabilì inoltre, il principio di non respingimento (non refoulement) che determina l impossibilità da parte degli Stati contraenti di espellere o respingere un richiedente asilo verso le frontiere di Stati dove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Infine venne prevista la possibilità per gli stati ratificanti di depositare una dichiarazione specifica di limitazione geografica e di optare per una protezione rivolta esclusivamente a rifugiati di provenienza europea. Il 31 gennaio 1967 a New York venne però ratificato il Protocollo sullo status di rifugiato, con l obiettivo di eliminare il limite temporale (fatti avvenuti prima del 1º gennaio 1951) e le limitazioni geografiche contenute nella Convenzione di Ginevra e garantire così il riconoscimento dello status di rifugiato anche a nuove categorie di persone. La Convenzione di Ginevra e il Protocollo per i rifugiati costituiscono le basi normative per l azione dell alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 4 Inizialmente questi motivi non erano elencati nella Convenzione di Ginevra 1951 ma l UNHCR, nel 2002, ha pubblicato delle linee guida per la definizione di rifugiato, includendo fra i motivi di persecuzione la violenza sessuale, la tratta, la violenza domestica, la pianificazione familiare forzata, la mutilazione genitale femminile, i delitti d onore, i matrimoni forzati, le punizioni inflitte a chi infrange le consuetudini sociali e le discriminazioni verso chi ha partner dello stesso sesso. 9

11 rifugiati e 146 Stati, Italia compresa, aderirono ad uno o ad entrambi gli strumenti normativi dell ONU. Inoltre la Convenzione venne riconosciuta come strumento basilare dall Organizzazione per l unità africana (OUA) per disciplinare la questione dei rifugiati in Africa e, nel 1969, venne inclusa nella Convenzione dell Organizzazione per l unità africana con l estensione della definizione di rifugiato a coloro che abbandonano la propria residenza abituale a causa di «aggressioni esterne, occupazione, dominio straniero o fatti che rechino un grave turbamento all ordine pubblico 5» (Rastello L., (2010), La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani. Torino, Laterza, pp ). Un ulteriore ampliamento della definizione venne apportata a seguito dell incontro di un gruppo di rappresentanti dei governi, professori universitari e giuristi centroamericani, con la Dichiarazione di Cartagena nel 1984, includendo nella definizione di rifugiato coloro che fuggono «perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, aggressione straniera, conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell ordine pubblico 6» Rastello L., (2010), La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani. Torino, Laterza, pp ) La legislazione europea La Comunità Economica Europea, nata nel 1957, aveva come principale obiettivo quello di creare un unione economica tra gli stati aderenti al trattato. Successivamente gli Stati della CEE lavorarono per l attuazione del libero movimento di beni, servizi, lavoratori e capitali e per lo sviluppo di politiche congiunte in materia di lavoro, stato sociale, agricoltura, trasporti e commercio estero. Tuttavia, in principio, non fu prevista una strategia sovranazionale in materia di diritto d asilo e ingresso nei paesi comunitari di cittadini di Stati Terzi perché vennero ritenute discipline di competenza statale. Solo nel 1999 venne inserito il titolo Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone nel Trattato di 5 UNHCR, Convenzione dell Organizzazione per l unità africana 1969, art UNHCR, Dichiarazione di Cartagena 1984, art

12 Amsterdam 7, grazie al quale le politiche di immigrazione e di asilo trovarono spazio in ambito comunitario, con il conseguente passaggio da oggetto di cooperazione intergovernativa a competenza comunitaria sovranazionale. Nell ottobre del 1999 (15-16 ottobre) ci fu il Consiglio Straordinario di Tampere, allo scopo di risolvere le difficoltà sorte in seguito al Trattato di Amsterdam e di adoperarsi affinché la Convenzione di Ginevra venisse rispettata dall Unione Europea: «l obiettivo è un Unione Europea aperta, sicura e pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà 8»; venne stabilito che si sarebbe dovuto attuare quanto disposto nel Trattato di Amsterdam e che, nel lungo termine, si sarebbe dovuta realizzare una procedura comune in materia di asilo e creare uno status uniforme per coloro che fossero riconosciuti come rifugiati. A seguito di queste disposizioni, nel 1990 venne ratificata la Convenzione di Dublino che stabilì quale Stato europeo fosse competente all esame di una domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi richiedenti ingresso in uno degli Stati membri della Comunità Europea. La Convenzione venne poi sostituita dal Regolamento Dublino II (2003/343/CE) per garantire non solo l individuazione nel più breve tempo possibile dello Stato competente all esame della domanda del richiedente asilo, ma anche che venisse rispettato il principio di non refoulement (non respingimento di un richiedente asilo in un paese nel quale rischia di essere vittima di nuove persecuzioni), venisse risolto il caso dell asilo shopping che comportava la non presa in carico della domanda da parte degli Stati, e il rinvio da uno Stato all altro del richiedente asilo, ed infine si risolvesse il caso delle domande di asilo multiple cioè presentate in più Stati membri. Il Regolamento Dublino II elenca sei criteri fondamentali per l individuazione dello Stato competente all esame della domanda: 7 Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 ma entrato in vigore il 1º maggio Consiglio Europeo di Tampere 1999, Verso un unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere, art.4. 11

13 1. criteri relativi al principio dell unità del nucleo familiare: se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato in cui si trova un suo familiare, purché sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato in cui il minore ha presentato domanda; 2. criteri relativi al rilascio di permessi di soggiorno o visti: se il richiedente possiede titoli di soggiorno validi, lo Stato competente è quello che ha rilasciato tali titoli; 3. criteri relativi all ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro: a) se il richiedente ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, questo è competente all esame della domanda entro dodici mesi dalla data di attraversamento; b) se il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di asilo, quest ultimo è competente per l esame della domanda; 4. criteri relativi all ingresso legale in uno Stato membro: se il richiedente è un cittadino di un paese terzo per cui non è richiesto l obbligo del visto, l esame della domanda compete allo Stato membro in cui questo fa domanda d asilo; 5. criteri relativi a domanda presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto: lo Stato competente è quello che riceve la domanda d asilo in un aeroporto di sua competenza; 6. criterio detto generale: esso è applicabile quando nessuno Stato membro può essere designato competente per la domanda di asilo sulla base dei criteri elencati. In tali casi, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. A questi criteri è aggiunta la clausola umanitaria, la quale stabilisce che un qualsiasi stato membro può, pur non essendo competente sulla base dei criteri definiti dal Regolamento, accettare di esaminare una domanda di asilo per ragioni umanitarie 9. 9 Regolamento Dublino II 2003, 12

14 In seguito alla Conferenza di Tampere venne anche emanata la decisione 2000/596/CE con la quale venne istituito il Fondo Europeo per i Rifugiati (FER) per il periodo , che garantiva l equa ripartizione delle risorse finalizzate all accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, tra gli Stati membri. Il FER verrà successivamente rinnovato per i periodi e attraverso la Decisione 2004/94/CE e l abrogazione della stessa tramite la Decisione 2007/573/CE. Nel 2000 venne anche emanato il Regolamento 2000/2725, con il quale venne istituito l Eurodac, un sistema informatico che garantisce la determinazione dello stato competente all analisi della domanda d asilo; esso utilizza un unità centrale che dispone di una banca dati nella quale vengono raccolte le impronte digitali dei richiedenti asilo che fanno la loro domanda in uno degli Stati membri. In seguito venne emessa una serie di direttive allo scopo di chiarire alcuni aspetti del diritto d asilo e garantire un trattamento uniforme ai rifugiati all interno degli Stati della Unione Europea: Direttiva 2003/9/CE: accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Il fine principale di questa direttiva è quello di garantire al richiedente asilo una qualità di vita dignitosa e condizioni di vita omogenee all interno degli Stati membri, favorendo l unione del nucleo familiare nel territorio. Nello specifico, essa determina le condizioni generali di accoglienza, permette alla Stato di limitare la libertà di spostamento del richiedente asilo, di stabilire i tempi di accesso al mercato del lavoro e di tener conto della specifica situazione di persone vulnerabili (minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale); Direttiva 2004/83/CE conosciuta come Direttiva qualifiche: stabilisce due tipi di protezione internazionale: lo status di rifugiato e quello di 13

15 protezione sussidiaria. In precedenza, quest ultima non esisteva e l unica alternativa allo status di rifugiato era la possibilità di ottenere la protezione umanitaria. La protezione sussidiaria viene concessa al rifugiato quando è perseguitato per una condanna alla pena di morte, per torture o trattamenti inumani o degradanti e punizioni o se si trova in pericolo per una situazione generalizzata di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Grazie a questa direttiva vennero anche inserite tra gli atti di persecuzione, le azioni dirette specificatamente contro un sesso. Attraverso il recepimento di questa direttiva gli Stati membri devono garantire alcuni diritti: 1. diritto di non respingimento; 2. diritto del richiedente asilo di ricevere comunicazioni in lingue comprensibili; 3. diritto all ottenimento di un permesso di soggiorno; 4. diritto all esercizio di un attività autonoma e la possibilità di accedere ai corsi di formazione professionale per gli adulti e all istruzione per i minori; 5. il diritto alle cure mediche e psicologiche e a qualsiasi altra forma di assistenza per le categorie vulnerabili; 6. il diritto ad una sistemazione adeguata; 7. il diritto all accesso a programmi mirati alla promozione dell integrazione all interno della società o finalizzati a facilitare il rientro volontario nel paese d origine; Direttiva 2005/85/CE conosciuta come Direttiva procedure: ha il compito di ridurre le disparità di trattamento nell analisi delle richieste d asilo garantendo la qualità delle decisioni e fornisce delle disposizioni a cui tutti gli Stati membri devono attenersi: 1. la domanda d asilo non può essere respinta perché non è stata presentata tempestivamente; 14

16 2. le decisioni prese dagli Stati membri devono essere il risultato di un esame individuale, obiettivo e imparziale; 3. i richiedenti asilo hanno diritto a rimanere sul territorio del paese in cui hanno presentato domanda fino all adozione della decisione finale da parte dell autorità responsabile; 4. i richiedenti asilo hanno diritto al ricorso effettivo e non possono essere trattenuti per il solo motivo di aver fatto richiesta di asilo; Direttiva 2008/115/CE detta anche Direttiva rimpatri: stabilisce norme comuni per il rimpatrio di cittadini provenienti da paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare e che, pertanto, non soddisfano le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza in uno Stato membro. La direttiva prevede due tappe nel processo di rimpatrio: la prima è definita periodo di partenza volontario, ha una durata compresa fra i sette e i trenta giorni e consiste nel fare richiesta esplicita allo straniero di rimpatriare; la seconda è chiamata decisione di rimpatrio, è di natura coercitiva, consiste nell allontanamento dello straniero dallo Stato membro da parte dell autorità giudiziaria e si attua in seguito al rifiuto da parte dello stesso, di partire volontariamente. La Direttiva rimpatri prevede il trattenimento con parametri comuni in tutti gli Stati e stabilisce il divieto di rientrare nel territorio dell Unione Europea per un periodo non superiore ai cinque anni per coloro i quali non abbiano beneficiato del ritorno volontario o non abbiano rispettato l obbligo di rimpatrio. La direttiva evidenzia la necessità di considerare l interesse superiore del minore - che deve essere ricondotto ad un membro della famiglia, ad un tutore designato o presso strutture di accoglienza nel paese di ritorno -, la vita familiare, le condizioni di salute delle persone coinvolte e il rispetto del principio di non respingimento. Infine, nel panorama della legislazione europea in materia di diritto d asilo e rifugiati, nel 2009 venne inserito nel Trattato di Lisbona il titolo Politiche relative ai controlli alle frontiere che, nell articolo 63, paragrafo 2 si 15

17 occupa di chiarire che il Parlamento e il Consiglio europeo adottano un sistema comune in materia di asilo, basato su dei criteri imprescindibili: uniformità dello status di asilo politico e di protezione sussidiaria; procedure comuni per la concessione e la revoca degli status; sistema comune di protezione degli sfollati; criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l esame della domanda; norme riguardanti l accoglienza; partenariato e cooperazione con gli Stati terzi con la finalità di gestire i flussi di richiedenti asilo. Inoltre, nel caso di afflussi improvvisi di cittadini provenienti da paesi terzi, il paragrafo 3 dell articolo 63 dello stesso Trattato prevede la possibilità di adottare misure temporanee a vantaggio degli Stati in situazione di emergenza Legislazione italiana Come già precedentemente affermato, il diritto d asilo è uno dei diritti fondamentali dell uomo, sancito dalle norme di diritto internazionale e riconosciuto anche dallo Stato italiano che, con il comma terzo dell articolo 10 della Costituzione afferma: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge» ( Inoltre l Italia ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 che definisce lo status di rifugiato, al successivo Protocollo del 31 gennaio 1967 e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, che determina lo Stato membro dell Unione Europea competente all esame della domanda d asilo. Tuttavia, lo Stato italiano non ha una legge nazionale organica in materia di asilo. 16

18 Il primo intervento in materia di immigrazione e rifugiati è rappresentato dalla Legge Martelli, legge 39/90 (1990) che abolì la riserva geografica che precedentemente circoscriveva il riconoscimento dello status di rifugiato ai soli soggetti provenienti dall Europa e introdusse una programmazione degli ingressi in Italia per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari. Nel 1998 la Legge Turco-Napolitano, legge 40/98, introdusse ed istituzionalizzò i CPTA, Centri di permanenza temporanea e accoglienza, oggi chiamati CIE, Centri di identificazione ed espulsione, che dovevano contenere tutti gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o respingimento. Inoltre la legge Turco-Napolitano incluse nell ordinamento italiano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato nel caso in cui ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Nel 2002 la Legge Bossi-Fini, legge 189/02, entrata in vigore pienamente nel 2005, introdusse una procedura di asilo oggi venuta meno che prevedeva una procedura semplificata in aggiunta a quella ordinaria. La procedura semplificata, veniva applicata in due casi: a) richiedente straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare; b) richiedente straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione. In entrambi i casi era compito del questore stabilire il luogo di trattenimento del richiedente. Nonostante la Legge Bossi-Fini precisasse che lo straniero non potesse essere trattenuto per il solo fatto di aver presentato domanda d asilo, di fatto introduceva due forme di trattenimento: la prima obbligatoria, in base a quanto stabilito dalla procedura semplificata, e la seconda facoltativa, nel caso fosse risultato necessario verificare l identità dello straniero richiedente. Inoltre la legge Bossi-Fini istituì le Commissioni Territoriali e la Commissione Nazionale, che garantiscono, rispettivamente, l esame in modo decentrato delle domande d asilo e il coordinamento, la formazione e l aggiornamento delle stesse commissioni. Infine la legge istituì il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), costituito dalla rete degli enti locali che realizza progetti di accoglienza integrata. 17

19 In seguito alla Legge Bossi-Fini vennero emanati alcuni decreti legislativi in materia di richiedenti asilo e rifugiati: D.Lgs. 85/03, Direttiva sui minori stranieri non accompagnati: stabilisce che all arrivo alla frontiera di un minore, che esprima la volontà di richiedere lo status di rifugiato, egli venga accompagnato ed affidato immediatamente alle strutture di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR). Inoltre tutti i pubblici ufficiali e gli esercenti dei pubblici servizi che vengono in contatto con i suddetti minori, devono garantire loro tutte le informazioni sulla facoltà di richiedere il diritto d asilo, utilizzando modalità adeguate all età del minore e usufruendo dell aiuto di mediatori culturali; D.Lgs. 140/05, in seguito alla ricezione della Direttiva comunitaria 2003/9/CE sull accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Grazie a questo decreto vennero stabilite le norme sull accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato nel territorio italiano, in linea con gli standard europei e con il diritto internazionale dei rifugiati. D.Lgs. 251/07, emanato in seguito alla ricezione delle Direttiva comunitaria 2004/83/CE (Direttiva qualifiche), introduce la categoria di protezione sussidiaria, che viene attribuita dalla Commissione territoriale al richiedente qualora non sussistano i requisiti per il riconoscimento della qualifica di rifugiato; essa è caratterizzata dall essere un vero e proprio status come la qualifica di rifugiato. Il decreto introduce inoltre la tutela del nucleo familiare per entrambi i tipi di protezione: i beneficiari di protezione potranno essere ricongiunti o, se si trovano in Italia, ottenere un permesso per motivi di famiglia; D.Lgs. 25/2008, a seguito della Direttiva comunitaria 2005/85/CE (Direttiva procedure), stabilì l ampliamento del numero delle Commissioni territoriali a dieci che vennero rinominate Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la soppressione dei Centri di identificazione (Cdi) che vennero sostituiti dai Centri accoglienza richiedenti asilo (Cara). Il D.Lgs. 25/2008 ha 18

20 successivamente subito alcune modifiche e integrazioni, a seguito dell entrata in vigore, nel novembre 2008, del D.Lgs 159/08, che fa parte del pacchetto sicurezza (una serie di misure legislative in materia di sicurezza che presenta alcune disposizioni volte a contrastare l immigrazione clandestina e a fare fronte a questioni di ordine e sicurezza pubblica connesse con il fenomeno migratorio) e che introduce: 1. restrizioni alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo nel caso di ricorso contro le decisioni di diniego di domande considerate manifestatamente infondate; 2. estensione del trattenimento obbligatorio dei richiedenti asilo che sono oggetto di un provvedimento di respingimento al momento del loro arrivo in Italia; 3. dimezzamento dei termini di ricorso per i richiedenti asilo trattenuti; D.L. 11/09 reca misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori. L articolo 5 stabilisce la possibilità di prolungare, fino ad un massimo di sei mesi i tempi di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione, lasciando in ogni caso libertà al questore di eseguire l espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine. Infine gli ultimi provvedimenti in materia di rifugiati risalgono al 2011: infatti, in seguito alla crisi che ha attraversato i Paesi del Nord Africa e all ulteriore afflusso di persone sulle coste italiane, è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2011 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011), poi prorogato al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 6 ottobre 2011). Tale dichiarazione ha consentito l adozione dell ordinanza di protezione civile del Presidente del consiglio del 18 febbraio 2011, n. 3924, che ha adottato i primi provvedimenti di urgenza tra cui la nomina del Capo della protezione civile quale 19

21 Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari in materia. Nel marzo 2011, successivamente all intervento militare in Libia, il Governo, le Regioni e gli enti locali hanno sancito un accordo che prevedeva un piano di accoglienza straordinario per la sistemazione di circa profughi nel territorio italiano. Il 5 aprile 2011 è stata sottoscritta a Tunisi un intesa tra Italia e Tunisia che impegna le autorità del Paese nordafricano a rafforzare i controlli per evitare nuove partenze e ad accettare il rimpatrio diretto per i nuovi arrivi in Italia. Ai cittadini provenienti dei Paesi nordafricani sbarcati in Italia è stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria, per consentire la loro libera circolazione nei Paesi dell'area Schengen (D.P.C.M. 5 aprile 2011). La durata del permesso di soggiorno, inizialmente fissata a sei mesi, è stata poi prorogata di altri sei mesi dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e di ulteriori 6 mesi dal D.P.C.M. 15 maggio Il 31 dicembre 2012 è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria da parte del Ministero dell interno e delle altre amministrazioni competenti (Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012, n. 33). Questo ha comportato l adozione da parte dei Prefetti di percorsi di uscita dei profughi dalle strutture di accoglienza che si è tradotto in ulteriori sessanta giorni di regime ordinario di accoglienza, usufruendo delle risorse rimanenti e successiva corresponsione di 500 Euro a persona quale misura di uscita. Con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2013 è stata disciplinata la cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea dei rifugiati, prevedendo che essi possano presentare, entro il 31 marzo 2013, domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, oppure possano presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale. In mancanza di una di queste due opzioni si prevede l'espulsione. 20

22 Capitolo 2 Richiesta d asilo: la procedura italiana Come precedentemente affermato, l Italia rientra tra gli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e del successivo Protocollo e, pertanto, garantisce la protezione internazionale, nonostante non possieda ancora una legge organica in materia di diritto d asilo. L iter per la richiesta d asilo consta di diverse fasi che verranno successivamente illustrate e comporta il coinvolgimento di molteplici enti e organismi nazionali. È necessario precisare che, a causa della mancanza di una normativa unica, i passaggi elencati di seguito possono variare a seconda della Questura e del luogo in cui si presenta la propria domanda Domanda d asilo in quattro tappe. Il percorso che un richiedente asilo deve affrontare consiste di quattro fasi: 1. Domanda d asilo: è personale e il richiedente deve presentarla presso la polizia di frontiera al momento di arrivo sul suolo italiano o presso una Questura, all ufficio immigrazione, qualora si trovasse già in Italia. La Questura che prende in carico la domanda ha la responsabilità di seguire il richiedente fino all acquisizione della decisione, garantendo il collegamento di quest ultimo con la Commissione territoriale. Inoltre deve informare il richiedente sui suoi diritti e doveri e fissare gli 21

23 appuntamenti necessari affinché egli concluda l iter di domanda in Italia; 2. Fotosegnalamento e compilazione del modello C3: la seconda fase del percorso consiste nella presa delle impronte digitali e delle fotografie segnaletiche. Successivamente il richiedente deve compilare il modello C3, che consiste in un foglio notizie in cui egli deve specificare i suoi dati personali (nome, cognome, nazionalità, data di nascita), i dati personali dei suoi familiari, il viaggio dal paese di origine fino all Italia e infine il racconto sintetico delle motivazioni che l hanno spinto a lasciare il suo paese. Le dichiarazioni possono essere fatte nella lingua madre del richiedente o in qualsiasi altra lingua che gli permetta la piena espressione. In questa fase la Questura ritira tutti i documenti originali in possesso del richiedente (carta d identità, passaporto, lasciapassare, visti, certificati, tessere di partito) lasciandogli solo una copia, col timbro verbale di consegna. La Questura redige un verbale in seguito alle dichiarazioni del modello C3, vi allega i documenti e questa documentazione costituisce il dossier personale del richiedente che egli stesso deve firmare per l approvazione e verrà inviato alla Commissione territoriale di competenza, qualora l Italia risultasse il Paese responsabile all analisi della domanda. La competenza di uno Stato è verificata dall Unità Dublino, un ufficio appositamente creato presso il Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione del Ministero dell Interno, che decide se la presa in carico della domanda spetta all Italia, in base alle informazioni sul richiedente di cui dispone, fornitegli dalla polizia. In seguito all invio della domanda d asilo al ministero dell Interno, la Questura deve rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno che può essere: a) permesso di soggiorno, motivo: Convenzione di Dublino che ha validità un mese ed è rinnovabile fino a quando le autorità italiane non abbiano verificato che l Italia è il Paese responsabile all analisi della domanda; 22

24 b) permesso di soggiorno, motivo: Richiesta d asilo che ha validità tre mesi ed è rinnovabile fino all audizione con la Commissione territoriale. Infine la Questura deve valutare se il neorichiedente rientra in uno dei casi di accoglienza o trattenimento nei CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) o nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione) ed è responsabile della segnalazione alla Prefettura dell eventuale necessità di reperimento di un posto Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati). A causa dell insufficienza dei posti SPRAR, l ex D.Lgs. 140/05 ha stabilito che è possibile inviare i richiedenti asilo, in via temporanea e/o eccezionale, presso i centri per stranieri. Inoltre essi possono essere inviati presso altri circuiti di accoglienza non specifici per i richiedenti asilo o, in mancanza di inserimento del richiedente in un progetto, dovrebbe essergli corrisposta una somma di denaro giornaliera 10 ; 3. Audizione presso la Commissione territoriale di competenza: questa è un organismo nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell Interno e si occupa di esaminare e valutare le domande d asilo presentate in territorio italiano. Inizialmente, esisteva una Commissione unica con sede a Roma ma dal 2008 il numero delle Commissioni è stato ampliato a dieci per ridurre i tempi di esame delle domande. Le Commissioni si trovano a Gorizia (competente delle domande presentate nelle regioni Friuli- Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige), Milano (competente delle domande presentate in Lombardia) Roma (competente delle domande presentate in Lazio, Abruzzo, Sardegna, Marche, Umbria e Toscana), Foggia (per l analisi delle domande presentate nelle provincie di Foggia e Barletta-Andria-Trani), Siracusa (per le domande presentate in provincia di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania), Crotone (competente per le domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata), Trapani (competente per le domande 10 Attualmente, in Italia questa non è una cosa che avviene nella pratica. 23

25 presentate nelle provincie di Agrigento, Trapani, Messina, Enna e Palermo), Bari (per le domande presentate nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto) Caserta (per le domande presentate nelle regioni Campania e Molise) e Torino (competente per le domande presentate nelle regioni Valle d Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna 11 ). Ogni Commissione Territoriale è composta da quattro membri, la cui carica ha durata triennale ed è rinnovabile: un funzionario prefettizio, con funzioni di presidente; un funzionario delle polizia di stato; un rappresentante di un ente territoriale (Comune, Provincia, Regione facente capo alla sede della Commissione territoriale); un rappresentante dell UNHCR. Il richiedente asilo deve essere convocato ad udienza, tramite lettera di convocazione, presso la Commissione territoriale di competenza, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda d asilo. L audizione consiste in un colloquio personale con i quattro membri della Commissione che si struttura attraverso una serie di domande (le medesime del modello C3), volte ad approfondire le ragioni che hanno spinto il soggetto a lasciare il paese d origine e i motivi per cui non è più possibile farvi ritorno. Ci sono situazioni particolari previste dalla legge in cui, è ammessa la presenza di terze persone come l avvocato, il personale di sostegno nel caso il richiedente sia portatore di particolari esigenze 12 o un genitore oppure, in loro assenza, il tutore nel caso di minori. È inoltre possibile sostenere l audizione con un solo membro delle Commissione, dello stesso sesso del richiedente e infine, è prevista la 11 Dall agosto 2010 è stata istituita una Sezione distaccata a Bologna con competenza sull Emilia Romagna e sulla città di Prato. 12 Rientrano nei soggetti portatori di particolari esigenze i casi di vulnerabilità. Il D.Lgs. 140/5 definisce come vulnerabili i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, persone per le quali si è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale. 24

26 presenza di un mediatore linguistico per permettere al richiedente di esprimersi nella propria lingua madre. La Commissione ha inoltre, la facoltà di: concedere l asilo evitando che il richiedente compaia davanti alla Commissione per l audizione nel caso in cui ritenga la domanda palesemente fondata o quando la situazione del richiedente è particolarmente delicata per motivi di vulnerabilità. Inoltre, l esame prioritario è concesso anche ai richiedenti che sono trattenuti nei CIE e sono sottoposti ad un provvedimento di espulsione; dichiarare inammissibile una domanda qualora si tratti di un rifugiato riconosciuto o di un caso di diniego che non ha prodotto nuova documentazione o su cui sussistano fatti innovativi; sospendere e rinviare un audizione nel caso in cui il richiedente non sia in grado di sostenere il colloquio, ci siano problemi legati al reperimento della documentazione o sussistano problemi di comunicazione con l interprete. Infine la Commissione territoriale deve: non far trapelare le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti nelle audizioni perché strettamente personali e non divulgabili; esaminare ogni singolo caso in relazione alla situazione del paese di origine del richiedente asilo e, se necessario, dei paesi in cui egli è transitato, alla luce di notizie precise ed aggiornate 13 ; consegnare al richiedente, al termine dell audizione, una copia del verbale da sottoporre alla sua firma e conseguente accettazione; decidere in merito alla domanda d asilo entro i successivi tre giorni dall audizione e informare immediatamente la Questura che ne darà notifica al richiedente; 4. L acquisizione della decisione della Commissione territoriale: la Questura contatta il richiedente e fissa un appuntamento per la 13 Le informazioni dei paesi di provenienza sono reperite dalla Commissione territoriale o elaborate sulla base dei dati forniti dall UNHCR o dal Ministero degli Interni. 25

27 consegna del verdetto della Commissione territoriale. Le decisioni che la Commissione territoriale può prendere sono molteplici: riconoscere e concedere lo status di rifugiato politico e rilasciare un permesso di soggiorno che ha validità cinque anni ed è sempre rinnovabile; riconoscere e concedere la protezione sussidiaria nel caso in cui ritenga che esista un rischio effettivo di pericolo, nel caso di ritorno nel paese di origine del rifugiato e conseguente rilascio di un permesso che ha validità tre anni ed è rinnovabile; non riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ma, ritenendo che esistano gravi problemi umanitari, raccomandare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha validità un anno; non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda: diniego; rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando si ritenga palese l insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, si ritenga che la domanda sia stata presentata con il solo obiettivo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento; La decisione della Commissione territoriale viene comunicata per iscritto entro i tre giorni feriali successivi alla data dell udienza e, in caso di diniego, contiene la dicitura nota in cui vengono riportati i mezzi di impugnazione plausibili. Dal 2008 l unico mezzo di impugnazione della decisione da parte del richiedente è il ricorso, che deve essere presentato al Tribunale ordinario competente per il territorio in cui ha sede la Commissione territoriale o, per i casi CARA e CIE, presso il Tribunale ordinario nel distretto di Corte d Appello dove si trova il centro. Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione della Commissione territoriale o entro quindici giorni se il richiedente è ospite di un CARA o di un CIE. Il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso in tre casi: 26

28 contro la decisione della Commissione territoriale, qualora gli sia stata riconosciuta unicamente la protezione sussidiaria e gli sia stato negato lo status di rifugiato; contro la decisione della Commissione Nazionale, nel caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; contro la decisione di diniego da parte della Commissione territoriale, qualora il richiedente ritenga che non siano stati valutati correttamente tutti gli elementi presentati. In caso di ricorso è necessario che il richiedente sia assistito da un avvocato e, se non ha la possibilità di pagarlo personalmente, può richiedere un assistenza legale gratuita (gratuito patrocinio a spese dello Stato). Nel caso in cui anche il Tribunale neghi la concessione della protezione internazionale, il richiedente può fare reclamo alla Corte d Appello e, contro la sentenza di quest ultima, ricorrere alla Cassazione. L alternativa al ricorso, nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto un diniego, è il rimpatrio volontario e assistito che dovrebbe essere garantito dal PNA (Programma Nazionale Asilo); il quale dovrebbe supportare il richiedente nel ritorno al proprio Paese garantendo un servizio di orientamento, l assistenza per l ottenimento di documenti di viaggio da parte delle autorità consolari preposte, l organizzazione e la copertura delle spese di viaggio fino a destinazione ed infine, un sostegno economico per la prima sistemazione e il reinserimento nel tessuto sociale di destinazione. Nel caso in cui la Commissione territoriale accolga la richiesta d asilo e riconosca la protezione internazionale, viene rilasciato un provvedimento comprovante il riconoscimento e il titolare di protezione può ritirare presso la Questura il permesso di soggiorno. Tutti i permessi di soggiorno (rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) sono convertibili alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lo status di rifugiato comporta in Italia il diritto di ottenere lo stesso trattamento e uno status giuridico uguale a quello di cui godono i cittadini italiani. Inoltre il rifugiato ha una serie di diritti fra cui l accesso alla 27

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